Bruxelles, 28.5.2025

COM(2025) 261 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura

delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose



nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari,


nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e


all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche,


e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008


1.Introduzione

Il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio 1  istituisce un quadro giuridico comune per le bevande spiritose prodotte nell'Unione. In particolare, stabilisce norme relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, nonché al controllo e alla supervisione di queste ultime.

Il regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che integrano o modificano alcune di tali norme e, per alcune di esse, impone alla Commissione l'obbligo di riferire ai colegislatori in merito all'esercizio dei poteri delegati in esso contenuti.

Conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787, alla Commissione è stato conferito il potere di adottare atti delegati per un periodo di sette anni a decorrere dal 24 maggio 2019 a norma:

a)dell'articolo 8, paragrafo 1: al fine di introdurre modifiche alle definizioni tecniche e ai requisiti tecnici stabiliti all'articolo 2, lettera f), e agli articoli 4 e 5. Tali atti delegati devono limitarsi rigorosamente a rispondere a esigenze comprovate determinate dall'andamento della domanda dei consumatori, dal progresso tecnologico o dalla necessità di innovazione della produzione. La Commissione deve adottare un atto delegato distinto in relazione a ciascuna definizione tecnica o a ciascun requisito tecnico;

b)dell'articolo 8, paragrafo 2: per stabilire, in casi eccezionali, ove la legislazione del paese terzo importatore lo richieda, deroghe ai requisiti di cui all'articolo 2, lettera f), e agli articoli 4 e 5, ai requisiti delle categorie di bevande spiritose definite nell'allegato I e alle norme specifiche relative a talune bevande spiritose definite nell'allegato II;

c)dell'articolo 8, paragrafo 3: per specificare quali altre sostanze naturali o materie prime agricole aventi un effetto analogo ai prodotti di cui articolo 4, paragrafo 9, lettere da a) a e), sono autorizzate in tutta l'Unione come prodotti edulcoranti nella produzione di bevande spiritose;

d)dell'articolo 19, paragrafo 1: per tener conto dell'utilizzo negli Stati membri del processo di invecchiamento dinamico tradizionale del brandy noto come sistema "criaderas y solera" o sistema "solera y criaderas", di cui all'allegato III al fine di:

·stabilire deroghe all'articolo 13, paragrafo 6, per quanto riguarda l'indicazione del periodo di invecchiamento o l'età nella designazione, nella presentazione o nell'etichettatura di questo tipo di brandy; e

·introdurre opportuni meccanismi di controllo per tale tipo di brandy;

e)    dell'articolo 19, paragrafo 2: per istituire un registro pubblico contenente l'elenco degli organismi deputati in ogni Stato membro al controllo dei processi di invecchiamento a norma dell'articolo 13, paragrafo 6.

La Commissione è tenuta a elaborare una relazione su tali deleghe di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere deve essere tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

La presente relazione descrive l'attività della Commissione nel periodo a partire dal 24 maggio 2019.

2.Esercizio della delega

Nel periodo oggetto della presente relazione, la Commissione non ha esercitato i poteri delegati conferitile dagli articoli 8, paragrafi 2 e 3, e 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787. Tuttavia, la Commissione ha esercitato i poteri delegati nei settori contemplati dagli articoli 8, paragrafo 1, e 19, paragrafo 2, adottando due regolamenti delegati:

-il regolamento delegato (UE) 2022/1303 della Commissione del 25 aprile 2022 che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e i requisiti dell'alcole etilico di origine agricola 2 e

-il regolamento delegato (UE) 2021/723 della Commissione, del 26 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'istituzione di un registro pubblico contenente l'elenco degli organismi deputati in ogni Stato membro al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose 3 .

Entrambi gli atti sono stati notificati al Parlamento europeo e al Consiglio per consentire ai colegislatori di sollevare eventuali obiezioni entro due mesi dalla notifica. Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni in relazione ai due regolamenti delegati, che sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo la scadenza del rispettivo periodo di controllo.

3.Situazione attuale

I due regolamenti delegati sopramenzionati hanno conseguito in maniera soddisfacente l'obiettivo di integrare e modificare il regolamento (UE) 2019/787 con le norme necessarie a un funzionamento corretto ed efficiente dello stesso.

Sebbene non siano state riscontrate difficoltà nell'applicazione e nell'interpretazione dei due regolamenti delegati di cui sopra, rispettivamente nei 3 e nei 4 anni di applicazione, il contesto giuridico, economico e fattuale pertinente a tali norme (in particolare quelle più tecniche relative alla definizione e ai requisiti per l'alcole etilico di origine agricola) è in continua evoluzione.

Inoltre, sebbene le altre deleghe di potere di cui agli articoli 8 , paragrafi 2 e 3, e all'articolo 19, paragrafo 1, dell'atto legislativo non siano state utilizzate perché non è emersa alcuna necessità o giustificazione o perché la consultazione del gruppo di esperti per le bevande spiritose a norma dell'articolo 46 del regolamento sulle bevande spiritose ha dimostrato che non era possibile presentare un progetto di proposta a causa di divergenze di posizioni/analisi, non si può escludere che tale necessità possa presentarsi in futuro.

Per questi motivi, la proroga della delega di poteri per un ulteriore periodo di sette anni è consigliabile per consentire alla Commissione di reagire prontamente a eventuali problemi specifici che potessero sorgere al riguardo.

4.CONCLUSIONI

Nel periodo oggetto della presente relazione la Commissione ha esercitato i poteri delegati conferitile dall'articolo 8, paragrafo 1, e dall'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2019/787. La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

(1)

   Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1)  https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/787/oj .

(2)

   Regolamento delegato (UE) 2022/1303 della Commissione, del 25 aprile 2022, che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e i requisiti dell'alcole etilico di origine agricola (GU L 197 del 26.7.2022, pag. 71) http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1303/oj .

(3)

   Regolamento delegato (UE) 2021/723 della Commissione, del 26 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'istituzione di un registro pubblico contenente l'elenco degli organismi deputati in ogni Stato membro al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose (GU L 155 del 5.5.2021, pag. 1) http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/723/oj .