COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 16.4.2025
COM(2025) 187 final
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Piano di lavoro 2025-2030 per la progettazione ecocompatibile
dei prodotti sostenibili e l'etichettatura energetica
{SWD(2025) 112 final}
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 16.4.2025
COM(2025) 187 final
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Piano di lavoro 2025-2030 per la progettazione ecocompatibile
dei prodotti sostenibili e l'etichettatura energetica
{SWD(2025) 112 final}
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Piano di lavoro 2025-2030 per la progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e l'etichettatura energetica
1.Introduzione
1.1.Mercato unico dei prodotti sostenibili
Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili( 1 ) (in appresso "il regolamento") è il quadro giuridico per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile. Insieme al regolamento quadro sull'etichettatura energetica agevola i consumatori nella scelta dei prodotti e promuove l'uso di quelli più sostenibili ed efficienti sotto il profilo energetico. La presente comunicazione indica i prodotti che devono considerarsi prioritari per le attività da svolgere da qui al 2030 nell'ambito di questi due regolamenti.
La definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile armonizzati applicabili in tutto il mercato unico stimola la diffusione di prodotti sostenibili, fabbricati e consumati in modo sostenibile. I portatori di interessi sostengono questa iniziativa, perché riduce i costi di conformità, semplifica il sistema e consente ai produttori e ai consumatori di beneficiare delle economie di scala offerte da un mercato che conta 450 milioni di consumatori: tutto ciò stimola gli investimenti e l'innovazione, aumentando la domanda di prodotti sostenibili, da cui consegue una maggiore competitività dei produttori dell'UE e scelte sostenibili lungo tutta la catena del valore. Subordinare l'immissione dei prodotti sul mercato dell'UE a soglie ambiziose, che si applicano sia alle imprese dell'UE che a quelle di paesi terzi, rappresenta una preziosa opportunità per rendere più sostenibili le catene mondiali del valore. I prodotti sostenibili possono essere promossi tramite incentivi, che ne garantiscono l'accessibilità economica per tutti i consumatori.
I requisiti di progettazione ecocompatibile sono efficaci nel ridurre l'impatto ambientale, energetico e climatico dei prodotti e il consumo di energia, così come nel migliorare la circolarità. Grazie alle maggiori informazioni obbligatorie sulla sostenibilità i consumatori possono prendere decisioni di acquisto più consapevoli, con conseguenti benefici economici per i fabbricanti dei prodotti più virtuosi. Lo sviluppo di requisiti di progettazione ecocompatibile in materia di riparabilità è importante anche per estendere il diritto dei consumatori alla riparazione, previsto dalla direttiva (UE) 2024/1799 sulla promozione della riparazione dei beni ( 2 ). I requisiti di progettazione ecocompatibile contribuiscono quindi al conseguimento dei principali obiettivi strategici dell'UE in materia di ambiente, energia, clima, protezione dei consumatori, competitività, resilienza e mercato unico.
Il presente piano di lavoro permetterà la realizzazione degli obiettivi della bussola per la competitività ( 3 ), di recente adozione, contribuendo a colmare il divario in termini di innovazione e a stimolare la competitività, la decarbonizzazione e la sicurezza economica dell'UE. Può inoltre favorire lo sviluppo di mercati guida per prodotti sostenibili e circolari, in linea con il recente patto per l'industria pulita ( 4 ) e il piano d'azione per la siderurgia e la metallurgia ( 5 ). A integrazione di questa iniziativa, la Commissione ha in programma l'adozione di due atti legislativi, sull'economia circolare e sull'accelerazione della decarbonizzazione industriale.
Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili è fondamentale per perseguire l'obiettivo del patto per l'industria pulita, ossia fare dell'Unione il leader mondiale dell'economia circolare entro il 2030. L'adozione dei requisiti di prodotto a norma del regolamento, integrato dall'imminente atto legislativo sull'economia circolare, sarà indispensabile per rendere le nostre economie più circolari attraverso la creazione di mercati guida dei prodotti sostenibili e circolari, la garanzia che i prodotti scarsi e contenenti materiali preziosi siano riutilizzati in modo efficiente e il più a lungo possibile prima di diventare rifiuti e l'introduzione di criteri che promuovano la riparabilità, la riciclabilità e il contenuto riciclato. In sintesi, il regolamento farà fare all'Unione significativi passi avanti verso l'obiettivo di un'economia pulita, decarbonizzata ed efficiente sotto il profilo delle risorse.
1.2. Contribuire agli obiettivi di semplificazione e riduzione degli oneri
Il presente piano di lavoro, il primo a disciplinare determinati prodotti con le disposizioni ampliate del regolamento, mira a trovare un equilibrio tra i potenziali impatti ambientali positivi del regolamento, la sua capacità di conseguire risultati e l'esigenza di semplificare la normativa. Numerose disposizioni del regolamento prevedono esplicitamente che la Commissione, nello stabilire le norme in materia di progettazione ecocompatibile (ivi compresi gli obblighi di comunicazione), eviti di imporre un onere amministrativo sproporzionato alle imprese, in particolare alle PMI ( 6 ).
L'obiettivo della semplificazione è proprio il fulcro del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili: definendo requisiti di sostenibilità dei prodotti armonizzati a livello dell'UE, applicabili in tutti gli Stati membri, il regolamento preverrà gli ostacoli agli scambi e favorirà la parità di condizioni tra le imprese che operano sul mercato unico dell'UE o che vi esportano, riducendone anche gli oneri amministrativi.
Il piano di lavoro individua la prima serie di priorità fondamentali per sviluppare l'esperienza e le capacità necessarie affinché, in collaborazione con le autorità degli Stati membri, il regolamento possa raggiungere il suo pieno potenziale normativo. Parallelamente apre la strada all'inclusione, in futuro, di altri gruppi di prodotti, tramite la realizzazione di studi preliminari e valutazioni dettagliate dei possibili effetti e miglioramenti. Così facendo si onora l'impegno di emanare nuove misure normative, si riduce il rischio di ritardi e si contribuisce a creare un contesto imprenditoriale stabile.
L'esperienza che via via si acquisirà riguarda anche gli aspetti metodologici, in particolare per quanto concerne la contabilizzazione del carbonio: l'attuazione del piano di lavoro contribuirà infatti all'obiettivo del patto per l'industria pulita volto a semplificare e armonizzare le metodologie di contabilizzazione del carbonio, a complemento dell'etichetta volontaria, annunciata sempre nel patto per l'industria pulita.
1.3. Sfruttare il successo della progettazione ecocompatibile e dell'etichetta energetica
Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili si basa sull'approccio inaugurato con l'attuale quadro dell'UE sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica e rivelatosi vincente ormai, rispettivamente, da venti e trent'anni.
Si stima ( 7 ) che gli attuali requisiti di progettazione ecocompatibile e di etichettatura energetica abbiano ridotto il consumo di energia finale del 12 % nel 2023, ossia un valore superiore al consumo di energia finale di Belgio e Cechia insieme, che ha permesso di evitare in quell'anno l'emissione di 145 milioni di tonnellate di CO2. Si stima anche che grazie ai requisiti nel 2020 siano stati creati 346 000 posti di lavoro e si sia realizzato un risparmio sui costi compreso tra 182 EUR e 266 EUR per famiglia, cifra destinata ad aumentare fino a un valore stimato compreso tra 473 EUR e 736 EUR per famiglia entro il 2030. Anche le imprese ne hanno guadagnato: il 93 % dei consumatori riconosce l'etichetta energetica al momento dell'acquisto dei prodotti che ne sono dotati e i fornitori e i dettaglianti registrano un aumento della domanda di prodotti con prestazioni superiori (ciò permette ai consumatori di considerare altri fattori oltre al solo costo di acquisto). Questo insieme di norme ha infine promosso modelli di produzione più efficienti sotto il profilo energetico in tutto il mondo e ha incoraggiato molti paesi terzi a introdurre normative analoghe.
Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili mira a replicare questo successo su scala più ampia, senza perdere le strette sinergie conseguite con il quadro per l'etichettatura energetica. Il regolamento consentirà di stabilire requisiti di progettazione ecocompatibile per una gamma molto più ampia di prodotti ( 8 ), di cui si potrebbero disciplinare due aspetti: le prestazioni del prodotto (ad esempio la durabilità, la disponibilità di pezzi di ricambio, il contenuto riciclato minimo) e/o le informazioni sul prodotto (ad esempio le caratteristiche principali, la sua impronta di carbonio/ambientale). Le informazioni sul prodotto saranno disponibili principalmente attraverso il passaporto digitale di prodotto o, per i prodotti con etichette energetiche, nel registro europeo delle etichette energetiche (EPREL). I requisiti di progettazione ecocompatibile saranno stabiliti mediante atti delegati, prodotto per prodotto, oppure orizzontalmente per gruppi di prodotti simili. Nell'elaborare i requisiti di progettazione ecocompatibile, la Commissione presterà particolare attenzione alle esigenze delle PMI, in particolare delle microimprese e delle piccole imprese a media capitalizzazione, a cui fornirà un sostegno su misura in linea con l'articolo 22 del regolamento.
2.Prodotti da considerare prioritari nel piano di lavoro per il periodo 2025-2030
2.1.Requisiti giuridici
Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili stabilisce i criteri per definire l'ordine di priorità dei prodotti da includere in piani di lavoro di durata almeno triennale: si guarda in primo luogo al potenziale contributo del prodotto al conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di clima, ambiente ed efficienza energetica; si deve anche tenere conto di fattori quali eventuali lacune nel diritto dell'UE, la gamma di prestazioni del prodotto, il volume delle vendite e degli scambi, gli effetti lungo la catena del valore e la necessità di riesaminare i requisiti esistenti.
Per questo primo piano di lavoro l'ordine di priorità è stato definito nel regolamento stesso (articolo 18): ferro e acciaio; alluminio; prodotti tessili, in particolare indumenti e calzature; mobilio, compresi i materassi; pneumatici; detergenti; vernici; lubrificanti; sostanze chimiche; prodotti connessi all'energia, prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione e altri prodotti elettronici. Tuttavia il regolamento conferisce alla Commissione una certa discrezionalità per omettere alcuni di questi prodotti o per aggiungerne di nuovi, a condizione che fornisca una giustificazione.
Il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili comprende anche un elenco di prodotti da considerare prioritari per l'etichettatura energetica, conformemente al regolamento quadro sull'etichettatura energetica ( 9 ), a norma del quale le etichette più vecchie devono essere riscalate e aggiornate per tenere conto degli sviluppi tecnologici e del mercato.
Per tenere conto della durata del mandato della Commissione e del Parlamento e garantire una certa prevedibilità alle imprese, la Commissione propone un piano di lavoro quinquennale per la progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e l'etichettatura energetica (dal 2025 al 2030) con un riesame intermedio dopo tre anni (nel 2028).
2.2.Processo basato su dati concreti, inclusivo e trasparente per ottenere risultati prevedibili
La scelta dei prodotti prioritari si basa su un'analisi tecnica approfondita ( 10 ), che comprende un ampio processo di consultazione cui partecipano i portatori di interessi, compresi gli Stati membri.
Dopo un'ampia consultazione pubblica ( 11 ) tenutasi nel 2023, il progetto di piano di lavoro è stato presentato e discusso alla prima riunione del forum sulla progettazione ecocompatibile, il 19 febbraio 2025. Sono intervenuti oltre 200 partecipanti (in loco e online), in rappresentanza di vari settori dell'industria, del mondo accademico, delle ONG e dei partner internazionali, nonché degli Stati membri e dei paesi del SEE ( 12 ). Gli esiti della consultazione sono stati esaminati attentamente al momento della messa a punto del piano di lavoro.
A seguito del processo preparatorio descritto sopra, nel primo piano di lavoro figureranno quattro prodotti finali, due prodotti intermedi e due atti giuridici che stabiliscono requisiti orizzontali, oltre a un elenco di lavori sostanziali preparati e riportati dall'ultimo piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica ( 13 ).
2.2.1.Nuovi prodotti da includere nel piano di lavoro
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Prodotto/Misura |
Classificazione del JRC |
Parere dei portatori di interessi |
Dimensioni del mercato (UE) |
Potenziale di miglioramento |
Calendario indicativo di adozione |
|
Prodotti finali |
|||||
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Tessili/articoli di abbigliamento |
1º |
Sostegno elevato |
78 miliardi di EUR (su 142 miliardi di EUR di tutti i prodotti tessili e calzaturieri in termini di dimensione del mercato, 2019) |
Alto potenziale di miglioramento della durata di vita dei prodotti, dell'efficienza dei materiali e di riduzione dell'impatto sulle acque, sulla produzione di rifiuti, sui cambiamenti climatici e sul consumo energetico. Gli obblighi di informazione previsti dal regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili si applicheranno in sinergia con il regolamento sull'etichettatura dei prodotti tessili, attualmente in fase di riesame. |
2027 |
|
Mobilio |
2º° |
Sostegno |
140 miliardi di EUR (2021) |
Alto potenziale di miglioramento degli aspetti legati all'uso delle risorse, considerando che l'impatto della produzione e dell'approvvigionamento di materiali spesso contribuisce in modo determinante alle diverse categorie di impatto ambientale (ad esempio cambiamenti climatici, acidificazione, eutrofizzazione) e alla produzione di rifiuti. Impatto positivo su altre categorie quali aria, suolo e biodiversità. |
2028 |
|
Pneumatici |
3º |
Sostegno elevato |
45 miliardi di EUR (2021) |
Sebbene già disciplinati da altri atti legislativi dell'UE (compreso il regolamento (UE) 2020/740 sull'etichettatura dei pneumatici), è possibile migliorare la riciclabilità e il contenuto riciclato e attenuare i rischi connessi alla gestione dei rifiuti degli pneumatici a fine vita. |
2027 |
|
Materassi |
4º |
Sostegno elevato |
10 miliardi di EUR (2022) |
Alto potenziale di miglioramento della produzione di rifiuti, dell'estensione del ciclo di vita e dell'efficienza dei materiali. |
2029 |
|
Prodotti intermedi |
|||||
|
Ferro e acciaio |
1º |
Sostegno elevato |
152 miliardi di EUR (2023) |
Alto potenziale di miglioramento dell'impatto sui cambiamenti climatici, sul consumo energetico, sulle acque e sull'aria e di rafforzamento della resilienza, dell'autonomia strategica e dell'innovazione tecnologica dell'UE. Le misure previste dal regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili integreranno l'etichetta per l'acciaio verde annunciata nel patto per l'industria pulita nonché le misure ambientali e climatiche esistenti sui prodotti e sulla produzione di acciaio, come il sistema di scambio di quote di emissioni e il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. |
2026 |
|
Alluminio |
4º |
Sostegno |
40 miliardi di EUR (2019) |
Potenziale di miglioramento degli effetti sui cambiamenti climatici, sul consumo energetico, sull'aria, sulle acque, sulla biodiversità, sull'inquinamento del suolo e sulle materie prime. L'incorporazione di materiali secondari durante la fabbricazione può ridurre le emissioni di gas a effetto serra fino a 11 volte. L'alluminio è uno dei metalli con il maggiore potenziale di riciclabilità e di aumento della resilienza dell'approvvigionamento dell'UE. Le misure previste dal regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili dovrebbero integrare le misure ambientali e climatiche esistenti in materia di prodotti e produzione di alluminio, quali il sistema di scambio di quote di emissioni e il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. |
2027 |
|
Requisiti orizzontali |
|||||
|
Riparabilità (compreso il punteggio) |
N/D |
Sostegno elevato |
N/D |
Alto potenziale di miglioramento, in funzione dell'ambito di applicazione della misura e della portata dell'uso delle risorse, in termini di maggiore circolarità delle materie prime (critiche) e cambiamenti climatici, e potrebbero essere inclusi anche requisiti mirati in materia di durabilità (affidabilità). L'ambito di applicazione, da perfezionare durante lo studio preparatorio, potrebbe includere prodotti quali l'elettronica di consumo e i piccoli elettrodomestici. |
2027 |
|
Contenuto riciclato e riciclabilità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche |
N/D |
Sostegno |
N/D |
Alto potenziale di miglioramento, in funzione dell'esatto ambito di applicazione della misura e della portata dell'uso delle risorse, in termini di maggiore circolarità delle materie prime (critiche), cambiamenti climatici e prevenzione dei rifiuti. |
2029 |
Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (prodotti TIC), pur non figurando tra i prodotti elencati sopra, sono incluse nel primo piano di lavoro perché saranno contemplate nei lavori preliminari dei due requisiti orizzontali. Alcuni prodotti TIC saranno trattati nei lavori sui prodotti connessi all'energia, illustrati nella sezione seguente.
Al momento di definire i requisiti di progettazione ecocompatibile occorre considerare la situazione particolare dei prodotti intermedi, la cui regolamentazione potrebbe avere conseguenze non solo sulla loro fabbricazione, ma anche su tutti i prodotti finali fabbricati a partire da essi. È perciò opportuno valutare attentamente il possibile impatto sui mercati, compresi quelli dei prodotti finali, al fine di evitare effetti negativi a valle, in particolare per i fabbricanti dei prodotti finali tra i cui componenti vi sono prodotti intermedi regolamentati ( 14 ) ( 15 ). Tra le opzioni al vaglio per attenuare questo rischio vi sono l'imposizione soltanto degli obblighi di informazione, e l'inclusione, nell'ambito di applicazione degli atti delegati dei prodotti intermedi, di determinati prodotti finali che ne contengono grandi quantità. L'analisi esaminerà anche l'affidabilità e il costo dei meccanismi di verifica associati.
Per la definizione di requisiti orizzontali validi per un'ampia gamma di prodotti con caratteristiche simili sotto determinati aspetti, laddove tecnicamente possibile, sarà preso attentamente in considerazione ogni aspetto del prodotto che potrebbe essere interessato da norme orizzontali, al fine di individuare e sormontare eventuali conflitti tra gli aspetti del prodotto. Questo nuovo approccio alla definizione delle norme in materia di progettazione ecocompatibile sarà introdotto gradualmente, per sfruttare l'esperienza acquisita con i primi casi.
2.2.2.Prodotti connessi all'energia
In futuro i prodotti connessi all'energia, compresi quelli già disciplinati dalla direttiva sulla progettazione ecocompatibile, saranno disciplinati dal regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili. Il piano di lavoro 2022-2024 per la progettazione ecocompatibile e l'etichettatura energetica riguarda 35 prodotti e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione illustra i progressi significativi registrati nell'attuazione del piano ( 16 ). Per 19 di questi prodotti il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili stabilisce un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2026 ( 17 ), durante il quale le misure continuano a essere disciplinate dalla direttiva Progettazione ecocompatibile.
Per i restanti 16 prodotti la Commissione ritiene che l'analisi del potenziale di miglioramento sia ancora valida e per la maggior parte di essi ha già iniziato le attività preparatorie necessarie. Pertanto, per motivi di efficienza, questi 16 prodotti sono stati riportati nel piano di lavoro 2025-2030.
Le 16 voci seguenti sono riportate e incluse nel primo piano di lavoro per la progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili.
|
Prodotti connessi all'energia |
Nuovo prodotto |
Requisiti di progettazione ecocompatibile |
Etichetta energetica |
Calendario indicativo |
|
Emettitori a bassa temperatura |
Sì |
No |
Sì |
Adozione: 2026 |
|
Display |
No |
Sì |
Sì |
Adozione: 2027 |
|
Caricabatterie per veicoli elettrici |
Sì |
Da specificare |
Da specificare |
Adozione: 2028 |
|
Lavastoviglie per uso domestico |
No |
Sì |
Sì |
Adozione: 2026 |
|
Lavatrici per uso domestico e lavasciuga biancheria per uso domestico |
No |
Sì |
Sì |
Adozione: 2026 |
|
Lavatrici professionali |
Sì |
Sì |
Da specificare |
Adozione: 2026 |
|
Lavastoviglie professionali |
Sì |
Sì |
Da specificare |
Adozione: 2026 |
|
Motori elettrici e variatori di velocità |
No |
Sì |
No |
Adozione: 2028 |
|
Apparecchi di refrigerazione (compresi frigoriferi e congelatori per uso domestico) |
No |
Sì |
Sì |
Adozione: 2028 |
|
Apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita |
No |
Sì |
Sì |
Adozione: 2028 |
|
Sorgenti luminose e (solo per la progettazione ecocompatibile) unità di alimentazione separate |
No |
Sì |
Sì |
Adozione: 2029 |
|
Apparecchiature di saldatura |
No |
Sì |
No |
Adozione: fine 2030 |
|
Telefoni cellulari e tablet |
No |
Sì |
Sì |
Adozione: fine 2030 |
|
Apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale |
No |
Sì |
Sì |
Etichetta energetica: adozione nel 2026 Requisiti di progettazione ecocompatibile: Adozione: metà 2030 |
|
Asciugabiancheria |
No |
Sì |
Sì |
Adozione: fine 2030 |
|
Consumo nei modi stand-by e spento |
No |
Sì |
No |
Adozione: fine 2030 |
2.2.3.Prodotti non inclusi nel primo piano di lavoro
Sulla base della metodologia di valutazione di cui sopra, delle risorse disponibili e delle ragioni che seguono, i seguenti prodotti elencati all'articolo 18 del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili non sono inclusi nel primo piano di lavoro. Tuttavia si propone di iniziare a svolgere studi su alcuni di essi e dopo tre anni effettuare un riesame intermedio per rivalutare la situazione.
Per quanto riguarda i detergenti, le vernici e i lubrificanti, lo studio del JRC sulle nuove priorità mostra che questi gruppi di prodotti hanno un impatto minore e un minore potenziale di miglioramento rispetto ai prodotti finali scelti nel piano di lavoro. La consultazione pubblica aperta ha inoltre evidenziato un livello di sostegno relativamente inferiore per questi prodotti rispetto ai prodotti finali considerati prioritari nel piano di lavoro.
Le calzature costituiscono una categoria di prodotti separata dai prodotti tessili per via dell'uso diverso dei materiali, della diversa funzionalità del prodotto e delle filiere diverse. Esse hanno anche un impatto inferiore rispetto ai prodotti finali prioritari elencati. Dato però che questo impatto è significativo e che i requisiti di progettazione ecocompatibile potrebbero essere usati per modulare la tassa ambientale per la responsabilità estesa dei produttori di calzature ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti, durante l'attuazione del piano di lavoro sarà commissionato uno studio che valuterà il potenziale di miglioramento della sostenibilità ambientale delle calzature nell'ambito del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e che sarà completato entro la fine del 2027.
Il gruppo di prodotti "sostanze chimiche" è stato classificato ai primi posti nello studio del JRC per il suo grande impatto e l'alto potenziale di miglioramento. Anche dalla consultazione pubblica è emerso sostegno all'inclusione delle sostanze chimiche nell'elenco, ma si tratta di un gruppo di prodotti molto complesso che lo studio del JRC ha valutato come prodotto intermedio, concentrandosi sulle sostanze chimiche organiche e inorganiche in grandi volumi. L'ambito di applicazione del gruppo di prodotti "sostanze chimiche" è però generalmente ritenuto molto più ampio e vi è sovrapposizione con altri segmenti quali i prodotti petrolchimici, i polimeri, le specialità chimiche e la plastica. Data tale complessità, entro la fine del 2025 sarà avviato uno studio per definire con maggiore precisione le sostanze chimiche che potrebbero essere contemplate nonché uno o più potenziali ambiti in cui intervenire per migliorare aspetti dei prodotti in vista di uno o più futuri atti delegati relativi alle sostanze chimiche (compresi i polimeri e le plastiche) da includere nel riesame del presente piano di lavoro o in uno successivo.
In linea con l'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, la Commissione può, in qualsiasi fase, definire requisiti di progettazione ecocompatibile per gruppi di prodotti che non figurano nel piano di lavoro. Ad esempio, per i commutatori elettrici la Commissione monitorerà attentamente gli sviluppi nel quadro del regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra ( 18 ) prima di prendere in considerazione la definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile.
3.Elementi fondamentali
3.1.La dimensione internazionale in tutte le fasi del processo
Le future norme nel quadro del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili potrebbero avere implicazioni significative a livello internazionale, perché tutte le merci immesse sul mercato dell'UE, comprese le importazioni, dovranno rispettarle (come avviene per la direttiva sulla progettazione ecocompatibile). Per questo motivo il processo di elaborazione dei requisiti di progettazione ecocompatibile deve basarsi su una valutazione e una comprensione granulari delle implicazioni per i paesi terzi.
La Commissione garantirà una valutazione proporzionata, sistematica e di alta qualità delle dimensioni internazionali negli studi preparatori e nelle valutazioni d'impatto, affinché l'impatto sugli operatori di paesi terzi sia compreso a fondo con sufficiente anticipo, sia proporzionato e in linea con gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio ( 19 ). Sarà essenziale comunicare e sensibilizzare tempestivamente al riguardo per fornire spiegazioni e dialogare con i paesi partner dell'UE, in particolare attraverso le delegazioni dell'UE. Su tale base, saranno previste e predisposte azioni per aiutare i partner dell'UE a soddisfare i requisiti di progettazione ecocompatibile rafforzati.
3.2.Informazioni su tutte le parti della catena del valore: il passaporto digitale di prodotto
Un pilastro del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili è il passaporto digitale di prodotto: ogni prodotto per il quale saranno adottate misure di progettazione ecocompatibile ne sarà dotato, salvo nel caso in cui esista un sistema digitale alternativo che fornisca informazioni equivalenti, come la banca dati EPREL ( 20 ) per i prodotti connessi all'energia che recano un'etichetta energetica. Ciò consentirà alle imprese, ai consumatori e alle autorità pubbliche di accedere ai dati sulla base del principio della necessità di sapere, secondo norme internazionali aperte e non proprietarie. La Commissione ha avviato il processo di normazione per stabilire norme tecniche in materia di vettori di dati, infrastrutture e interoperabilità dei dati, necessarie per consentire lo sviluppo del sistema del passaporto di prodotto. Le informazioni da raccogliere e rendere disponibili nel passaporto digitale saranno precisate negli atti delegati sui singoli prodotti emanati a norma del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili ed eventualmente ai sensi di altri atti normativi. Garantendo la tracciabilità del prodotto lungo la catena del valore dopo la sua immissione sul mercato, il passaporto digitale potrebbe incrementare la diffusione volontaria di soluzioni di tracciabilità in grado di incentivare lo sviluppo del mercato e di promuovere il commercio sostenibile al di là delle frontiere dell'UE. Nel passaporto figureranno informazioni sui materiali che lo compongono e sulle sostanze che destano preoccupazione, insieme a informazioni su come usare, riciclare e smaltire il prodotto in modo sicuro. In tal modo si faciliterà la gestione dell'intero ciclo di vita del prodotto.
3.3.Responsabilizzare i consumatori: etichette chiare e informative
Uno dei cardini del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili è l'informazione sui prodotti. Gli obblighi di informazione sono necessari per aiutare i consumatori a compiere scelte consapevoli e per stimolare cambi di comportamento attraverso i quali si possono trarre appieno i benefici del regolamento in termini di sostenibilità ambientale ben oltre il livello ottenibile solo disciplinando le prestazioni minime. A dimostrare l'importanza di questo aspetto è l'attuale etichetta energetica, ritenuta dai consumatori un vero ausilio alle decisioni di acquisto grazie alle informazioni solide e affidabili che fornisce. Ampiamente riconosciuta e utilizzata, sempre più spesso è letta attraverso il codice QR che la collega alla banca dati EPREL, in cui figurano quasi due milioni di modelli registrati da oltre 3 000 fornitori verificati.
Le etichette energetiche continueranno a essere utilizzate come l'opzione predefinita per i prodotti connessi all'energia, a meno che, dopo un'attenta valutazione, non si concluda che non sono adeguate per fornire le informazioni più utili per i consumatori.
Per gli altri prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento le informazioni saranno generalmente fornite nel passaporto digitale di prodotto. Alcuni prodotti potrebbero anche recare un'etichetta Ecoprogettazione prodotti sostenibili e/o altre etichette previste da uno specifico atto legislativo dell'UE, come il regolamento sull'etichettatura dei prodotti tessili, attualmente in fase di riesame; queste etichette forniranno informazioni chiare e affidabili sulle caratteristiche o sulle prestazioni del prodotto, quali l'impronta di carbonio, il consumo di acqua, la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità. Inoltre, a norma della direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde ( 21 ), la Commissione introdurrà un'etichetta armonizzata per le garanzie commerciali di durabilità. Si tratterà di una nuova etichetta di prodotto pensata per i produttori che desiderano promuovere la durabilità dei loro prodotti e per i consumatori interessati a scegliere prodotti con una durata più lunga.
3.4.Sviluppare mercati guida: appalti pubblici verdi
Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili prevede la possibilità di stabilire requisiti minimi obbligatori per gli appalti pubblici in atti di esecuzione ad hoc, ogniqualvolta i prodotti disciplinati dagli atti delegati emanati a norma del regolamento siano pertinenti per gli acquirenti pubblici e per essi sia economicamente fattibile acquistare i migliori prodotti ecosostenibili. Queste misure sono concepite per favorire lo sviluppo di mercati guida, stimolare gli investimenti e aiutare l'industria dell'UE a migliorare la propria competitività in linea con gli obiettivi del patto per l'industria pulita. La Commissione valuterà la possibilità di stabilire i requisiti minimi in materia di appalti pubblici per i prodotti considerati prioritari nel piano di lavoro nel momento in cui valuta i requisiti di progettazione ecocompatibile per gli stessi prodotti.
Pur trattandosi di due atti giuridici distinti, l'atto delegato che stabilisce i requisiti di progettazione ecocompatibile e l'atto di esecuzione che stabilisce i requisiti in materia di appalti pubblici sono strettamente collegati perché gli aspetti del prodotto disciplinati nei due atti devono essere gli stessi. La Commissione quindi esaminerà e valuterà le misure congiuntamente e condurrà le due procedure di adozione in parallelo. Per quanto riguarda i prodotti recanti un'etichetta energetica, il regolamento quadro sull'etichettatura energetica e la direttiva sull'efficienza energetica specificano già, insieme, i requisiti che collegano gli appalti pubblici alla classe di etichettatura energetica ( 22 ).
4.Condizioni per un'attuazione riuscita
4.1.Collaborare con gli Stati membri nella vigilanza del mercato
È fondamentale vigilare efficacemente il mercato per garantire che siano attuati i requisiti di progettazione ecocompatibile e di etichettatura energetica, si concretizzino i benefici attesi, sussistano condizioni di parità per le imprese, siano fornite ai consumatori informazioni affidabili sui prodotti e il quadro consenta di creare fiducia.
La vigilanza del mercato è di competenza degli Stati membri e la Commissione svolge una funzione di sostegno e coordinamento ( 23 ). I dati disponibili ( 24 ) indicano che il livello di non conformità è significativo, con una conseguente perdita di benefici stimata al 10 %. Particolarmente diffusa e difficile da affrontare è la non conformità associata alle vendite online, soprattutto su piattaforme online di paesi terzi. Con l'introduzione di nuovi prodotti e nuovi tipi di requisiti emergeranno nuove sfide, il che suggerisce che qualsiasi aumento delle risorse nazionali destinate alla vigilanza del mercato sarebbe altamente efficace sotto il profilo dei costi.
L'importanza di garantire più efficacemente il rispetto delle regole per difendere l'integrità del mercato è evidenziata nella relazione Letta ( 25 ); la relazione Draghi ( 26 ) aggiunge la raccomandazione che l'UE sostenga in modo più adeguato gli Stati membri nella vigilanza del mercato e nell'attuazione delle norme dell'UE, e fa espresso riferimento alla progettazione ecocompatibile e all'etichettatura energetica.
Per rispondere a queste esigenze, e come annunciato nel piano d'azione per l'energia a prezzi accessibili ( 27 ), la Commissione intende collaborare con le autorità nazionali per intensificare l'azione su questo fronte, ad esempio convocando regolarmente il forum sulla progettazione ecocompatibile per esaminare "l'efficacia dei meccanismi stabiliti per la vigilanza del mercato" e discutere l'eventuale necessità di adeguamenti o rafforzamenti. Continuerà a sostenere le autorità nazionali di vigilanza del mercato attraverso il gruppo di cooperazione amministrativa sulla progettazione ecocompatibile e il programma di lavoro della rete dell'Unione per la conformità dei prodotti, anche cooperando con le autorità doganali. Per facilitare il loro lavoro la Commissione sostiene strumenti informatici quali il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato ed EPREL.
Oltre a queste misure di sostegno amministrativo, la Commissione finanzia l'azione concertata EEPLIANT4 da 8 milioni di EUR a favore delle autorità degli Stati membri che copre sei gruppi di prodotti nel periodo 2024-2028. Continuerà inoltre a sostenere lo sforzo dell'industria per garantire la conformità, tramite ad esempio il portale dei prodotti efficienti sotto il profilo energetico ( 28 ), una casella di posta elettronica apposita, FAQ, documenti di orientamento e il progetto " ComplianceServices " da 2,4 milioni di EUR. Le dogane svolgono un ruolo essenziale nel sostenere l'attuazione delle politiche per le importazioni, data la disponibilità di informazioni contenute nel passaporto digitale dei prodotti nel contesto delle procedure doganali. Inoltre, nell'ambito del commercio elettronico, la cooperazione tra le autorità doganali e le autorità di vigilanza del mercato deve essere impostata secondo un approccio integrato basato sui dati, con particolare attenzione all'azione strategica contro le catene di fornitura non conformi.
4.2.Impedire la distruzione delle merci invendute
Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili prevede che la Commissione possa aggiornare l'elenco dei prodotti ai quali si applica il divieto di distruzione dei prodotti invenduti e includere nei piani di lavoro redatti a norma del regolamento i prodotti considerati per un divieto. In questo primo piano di lavoro la Commissione non intende avvalersi della suddetta disposizione, ritenendo che i tempi non siano maturi perché non si dispone ancora di alcun riscontro dell'applicazione dell'obbligo di informativa sulla distruzione dei prodotti di consumo invenduti (che costituiranno la base per qualsiasi divieto nei futuri piani di lavoro).
5. Conclusioni
Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili è stato emanato per migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti immessi sul mercato dell'UE riducendo l'impronta di carbonio e l'impronta ambientale dei prodotti globalmente durante il loro ciclo di vita e per consentire la libera circolazione dei prodotti sostenibili nel mercato interno.
Il piano di lavoro rappresenta un primo passo importante verso il conseguimento di questo obiettivo. I nuovi prodotti finali e intermedi da regolamentare annualmente rappresentano oltre mille miliardi di EUR di vendite annue nel mercato dell'Unione, di cui circa 600 miliardi di EUR sono prodotti connessi all'energia ( 29 ) e quasi 500 miliardi di EUR sono nuovi prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione esteso del regolamento ( 30 ). Sono anche una quota consistente dell'impatto causato dai consumi dell'UE sull'ambiente, ossia circa il 31 % dell'impatto in termini di cambiamenti climatici e il 34 % dell'uso di risorse fossili (più altri effetti) attribuibili al paniere di prodotti che rappresenta il consumo generale dell'UE ( 31 ). Il risparmio di energia e di altre risorse, anche con misure che prolungano la vita dei prodotti, permetterà ai consumatori di ridurre le spese inutili e di destinare ad altri usi il denaro risparmiato.
Puntando a obiettivi sufficientemente ambiziosi ma realistici, il piano di lavoro contribuirà al patto per l'industria pulita e alla bussola per la competitività dell'UE, che sottolinea come i settori manifatturieri debbano riuscire a combinare la competitività con la transizione verso una produzione sostenibile e a basse emissioni di carbonio. Consentirà inoltre ai portatori di interessi di partecipare al processo di definizione delle norme, sulla base dei buoni risultati conseguiti con il quadro normativo per la progettazione ecocompatibile e l'etichettatura energetica.