COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 3.3.2025
COM(2025) 65 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sulla valutazione, a norma dell'articolo 69, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943, delle possibilità di razionalizzazione e semplificazione della procedura per applicare un meccanismo di capacità di cui al capo IV del regolamento (UE) 2019/943
1.INTRODUZIONE
Il regolamento (UE) 2024/1747, del 13 giugno 2024, modifica i regolamenti (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione. A norma dell'articolo 69, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943 modificato ("regolamento Energia elettrica"), la Commissione europea ("Commissione") è tenuta a pubblicare una relazione nella quale valuta le possibilità di razionalizzazione e semplificazione del processo di applicazione del meccanismo di capacità e a presentare proposte al fine di razionalizzare e semplificare il processo di valutazione dei meccanismi di capacità, se del caso. L'articolo 69, paragrafo 3, del regolamento Energia elettrica recita:
"Entro il 17 gennaio 2025 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione dettagliata che valuta le possibilità di razionalizzazione e semplificazione del processo di applicazione del meccanismo di capacità a norma del capo IV, in modo da garantire che gli Stati membri possano affrontare tempestivamente le preoccupazioni in materia di adeguatezza. In tale contesto, la Commissione chiede che l'ACER modifichi la metodologia per la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse di cui all'articolo 23 in conformità del processo di cui agli articoli 23 e 27, se del caso.
Entro il 17 aprile 2025, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri, presenta proposte al fine di razionalizzare e semplificare il processo di valutazione dei meccanismi di capacità, se del caso."
La presente relazione valuta le possibilità di razionalizzazione e semplificazione del processo di applicazione del meccanismo di capacità a norma del capo IV del regolamento Energia elettrica.
2.QUADRO NORMATIVO DELL'UE SUI MECCANISMI DI CAPACITÀ
2.1Quadro normativo dell'UE derivante dal regolamento Energia elettrica e dalla disciplina 2022 in materia di aiuti di Stato clima, ambiente ed energia
Il capo IV del regolamento Energia elettrica ha stabilito requisiti per la giustificazione dei meccanismi di capacità e norme per la loro attuazione, affinché queste misure non creino indebite distorsioni del mercato interno dell'energia elettrica dell'Unione e che non sostituiscano le necessarie riforme del mercato negli Stati membri.
Il quadro normativo dell'UE sui meccanismi di capacità è stato istituito per introdurre in modo coordinato uno strumento temporaneo aggiuntivo che permetta al sistema energetico di fornire capacità sufficiente (e flessibile) per soddisfare la domanda a medio e lungo termine, anche sostenendo la decarbonizzazione del sistema energetico e l'integrazione di un volume crescente di fonti rinnovabili variabili. Si sono poi aggiunte le preoccupazioni circa la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica suscitate dalla crisi energetica senza precedenti che l'Unione ha attraversato negli ultimi anni. Il mercato interno dell'energia elettrica è stato fondamentale per affrontare le difficoltà poste dalla crisi, consentendo agli Stati membri di fare affidamento sulle reciproche forniture. All'indomani della crisi e alla luce della rinnovata ambizione per lo sviluppo delle energie rinnovabili e gli obiettivi di decarbonizzazione dell'UE, il ruolo di meccanismi di capacità ben concepiti può essere importante per garantire l'adeguatezza delle risorse, assicurando allo stesso tempo il buon funzionamento del mercato interno, agevolando la diffusione delle tecnologie a minore intensità di carbonio e riducendo al minimo i costi per i consumatori. Le norme sul mercato interno dell'energia elettrica sono integrate dalle disposizioni dell'UE in materia di aiuti di Stato, in particolare da quelle stabilite nella disciplina della Commissione, del 2022, in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia ("disciplina aiuti di Stato 2022 "), che si applica alle misure di sicurezza dell'approvvigionamento che comportano aiuti di Stato, tra cui i meccanismi di capacità.
Più specificamente, il quadro normativo dell'UE per l'adeguatezza delle risorse e dei meccanismi di capacità dell'UE può essere sintetizzato come indicato nel prosieguo (capo IV del regolamento Energia elettrica e sezione 4.8 della disciplina aiuti di Stato 2022).
2.1.1Fallimento del mercato e adeguatezza
L'articolo 20 del regolamento Energia elettrica dispone che gli Stati membri per i quali sono individuati problemi di adeguatezza delle risorse elaborino e sottopongano all'esame della Commissione un piano di attuazione in cui illustrano come intendono affrontare le cause profonde di questi problemi attraverso riforme del mercato. Gli Stati membri sono tenuti a vigilare sull'applicazione dei loro piani di attuazione e a pubblicarne i risultati in relazioni annuali.
2.1.2Necessità e proporzionalità
Conformemente alle norme di cui all'articolo 25 del regolamento Energia elettrica, gli Stati membri devono stabilire un obiettivo di sicurezza dell'approvvigionamento, denominato anche parametro di affidabilità. Risultato di un'analisi economica, il parametro stabilisce un limite al sovvenzionamento della sovraccapacità, a spese della concorrenza e del denaro dei contribuenti europei, quando il costo è superiore al benessere sociale che ne deriva. A tal fine il regolamento Energia elettrica prescrive a ENTSO-E di elaborare una metodologia di calcolo del valore del carico perso, del costo di nuovo ingresso e del parametro di affidabilità
. La metodologia è stata approvata dall'ACER nell'ottobre 2020.
La necessità di un meccanismo di capacità e il livello della capacità da acquisire devono essere esaminati sulla base di una valutazione dell'adeguatezza, da effettuare in base a una metodologia che, a norma del regolamento Energia elettrica, spettava all'ENTSO-E elaborare (la "metodologia per la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse"), e all'ACER approvare, cosa che ha fatto nell'ottobre 2020. Sulla base di questa metodologia ENTSO-E presenta una proposta di valutazione annuale europea dell'adeguatezza delle risorse che deve essere approvata dall'ACER. In linea con l'articolo 24 del regolamento Energia elettrica, gli Stati membri possono anche basare i propri meccanismi di capacità su valutazioni nazionali dell'adeguatezza delle risorse, che devono tuttavia fondarsi sulla metodologia per la valutazione europea e sono esaminate dall'ACER se le loro risultanze si discostano da quelle della valutazione europea.
Il volume acquisito in risposta ai prezzi della capacità dovrebbe essere stabilito in modo che non superi il parametro di affidabilità.
2.1.3Caratteristiche di concezione
L'attuale quadro normativo dell'UE sui meccanismi di capacità stabilisce una serie di obblighi da rispettare. In particolare:
-il sostegno deve essere assegnato (e il livello di sostegno determinato) mediante una procedura di gara competitiva (articolo 22, paragrafo 1, del regolamento Energia elettrica);
-il meccanismo di capacità deve essere concepito in modo che tutte le tecnologie che soddisfano requisiti tecnici e ambientali oggettivi possano partecipare in modo non discriminatorio (articolo 22, paragrafo 1, del regolamento Energia elettrica). Più di recente è stata introdotta una disposizione volta a incoraggiare gli Stati membri a valutare la possibilità di apportare adeguamenti alla concezione dei meccanismi di capacità per promuovere la partecipazione delle risorse di flessibilità non fossile come la gestione della domanda e lo stoccaggio (articolo 19 octies del regolamento Energia elettrica);
-i requisiti di disponibilità (e le relative sanzioni) devono essere sufficienti a fornire una remunerazione che incentivi la disponibilità in periodi in cui sono previste sollecitazioni del sistema (situazione che potrebbe determinare impennate dei prezzi qualora il sistema non sia sufficientemente flessibile) e che sia proporzionata al servizio fornito al sistema energetico (articolo 22, paragrafo 1, del regolamento Energia elettrica);
-i meccanismi di capacità devono consentire la partecipazione di capacità transfrontaliere (articolo 26 del regolamento Energia elettrica). A tal fine, ENTSO-E doveva elaborare una metodologia per consentire la partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di capacità
, che è stata approvata dall'ACER nel 2020;
-la partecipazione delle tecnologie a combustibili fossili deve è subordinata a un limite per le emissioni (articolo 22, paragrafo 4, del regolamento Energia elettrica). Più di recente è stata introdotta una deroga per le tecnologie a combustibili fossili le cui emissioni superano questo limite (articolo 64 del regolamento Energia elettrica). Se concessa, la deroga consente alle risorse che lo superano di partecipare ai meccanismi di capacità fino al 31 dicembre 2028 a determinate condizioni;
-nel caso di una riserva strategica, deve essere chiaro che la capacità contrattuale nella riserva strategica non parteciperà ai mercati dell'energia elettrica, nemmeno in situazioni di prezzi elevati (articolo 22, paragrafo 2, del regolamento Energia elettrica).
2.2Processo di approvazione attuale
In genere l'iter che si deve necessariamente seguire ai sensi del regolamento Energia elettrica e delle norme sugli aiuti di Stato si svolge in parallelo per facilitare una rapida approvazione:
1.lo Stato membro presenta alla Commissione un piano di riforma del mercato (piano di attuazione) in cui spiega come intende risolvere le carenze del mercato o le distorsioni normative. La Commissione emette un parere entro quattro mesi dalla presentazione formale del piano (articolo 20 del regolamento Energia elettrica);
2.lo Stato membro deve giustificare la necessità e la proporzionalità del meccanismo di capacità sulla base di due elementi:
-una valutazione dell'adeguatezza, che può essere effettuata utilizzando la metodologia per la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse, quale approvata dall'ACER. Se lo Stato membro vuole basarsi su una valutazione nazionale dell'adeguatezza delle risorse, le ipotesi, la metodologia e i risultati devono essere verificati dalla Commissione prima di adottare la decisione sugli aiuti di Stato. Più specificamente, qualora la valutazione nazionale individui un problema che non era stato rilevato nella valutazione europea, lo Stato membro presenta la propria valutazione nazionale all'ACER, che entro due mesi formula un parere in cui indica se ritiene giustificate le differenze (articolo 24 del regolamento Energia elettrica); e
-un obiettivo di sicurezza dell'approvvigionamento (parametro di affidabilità), calcolato sulla base dell'articolo 25 del regolamento Energia elettrica e della metodologia dell'ACER per calcolare il valore del carico perso, il costo di nuovo ingresso e il parametro di affidabilità (articolo 23, paragrafo 6, del regolamento Energia elettrica). Il parametro di affidabilità e la relativa metodologia devono essere verificati dalla Commissione prima di adottare la decisione sugli aiuti di Stato.
3.Lo Stato membro ha l'obbligo di notificare il meccanismo di capacità alla Commissione ai fini della valutazione ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato.
3.STATO DI ATTUAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DELL'UE E PRINCIPALI INSEGNAMENTI
Il quadro normativo unionale dei meccanismi di capacità è stato adottato nel 2019 e la sua piena attuazione è stata raggiunta dopo una serie di tappe (per mettere a punto le metodologie dell'UE collegate ai meccanismi di capacità). Dai seminari tenuti dalla Commissione, dalla prassi sviluppata in materia di aiuti di Stato e dalle relazioni dell'ACER sul monitoraggio della sicurezza dell'approvvigionamento si possono trarre alcuni insegnamenti, uno di quali è la constatazione della lunghezza e della complessità che caratterizzano il processo di applicazione di un meccanismo di capacità.
La presente relazione si basa sia sulla prassi seguita dagli Stati membri nel valutare, adottare e gestire un meccanismo di capacità dopo l'adozione del regolamento Energia elettrica, sia su quella costante della Commissione. Dall'entrata in vigore del regolamento Energia elettrica, la Commissione ha adottato decisioni in materia di aiuti di Stato riguardo a due regimi (Belgio e Finlandia) e sta discutendo con una serie di Stati membri i rispettivi regimi nazionali prima che le siano notificati
La relazione si basa inoltre sui riscontri forniti alla Commissione dai portatori di interessi nella consultazione pubblica da essa svolta sulla proposta di riforma dell'assetto del mercato dell'energia elettrica e sintetizzata nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta.
Il 22 maggio e il 7 giugno 2023 la Commissione ha organizzato due seminari con gli Stati membri sulla semplificazione del quadro normativo dell'UE sui meccanismi di capacità. I temi principali erano l'attuale metodologia per la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse e il processo di approvazione dei meccanismi di capacità. Il contenuto dei seminari è stato anche presentato dalla Commissione e dall'ACER, l'8 giugno 2023 e il 27 maggio 2024, al Forum europeo sulla regolamentazione dell'energia elettrica, che ha accolto con favore l'iniziativa di accelerare il processo di approvazione dei meccanismi di capacità e di semplificare la metodologia per la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse.
La presente relazione approfondisce infine alcune questioni sollevate dai colegislatori nell'ambito dei negoziati sulla proposta di riforma dell'assetto del mercato dell'energia elettrica, da cui è scaturito l'obbligo per la Commissione di stilare la relazione.
3.1Fallimento del mercato e adeguatezza
La Commissione ha elaborato e pubblicato orientamenti
, a uso degli Stati membri, su come stilare i piani nazionali di attuazione. Nel corso della valutazione dei piani, la Commissione chiede il parere dei portatori di interessi sulle riforme proposte nei piani e tiene riunioni o scambi per iscritto con gli Stati membri per chiarire eventuali questioni o problemi.
Gli orientamenti della Commissione possono facilitare agli Stati membri l'analisi delle possibili distorsioni normative e carenze del mercato. La struttura proposta negli orientamenti ha inoltre permesso alla Commissione di capire meglio il funzionamento e i problemi specifici del mercato dell'energia elettrica di ogni Stato membro, consentendole così di adottare più rapidamente il suo parere sul piano. Ad oggi molti Stati membri (12 su 27
) hanno già ricevuto il parere della Commissione sui loro piani di attuazione.
3.2Necessità e proporzionalità
La metodologia per la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse è stata adottata dall'ACER nel 2020. La valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse effettuata in linea con la metodologia ha richiesto a ENTSO-E un'attuazione graduale e, nonostante i notevoli progressi, ACER non ha approvato le valutazioni del 2021 e del 2022, principalmente a causa della mancanza di coerenza e solidità della valutazione. Nel 2024 ACER ha approvato per la prima volta la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse, nella fattispecie quella relativa al 2023, concludendo che, grazie al livello di solidità raggiunto dalla valutazione, i suoi risultati potevano essere una base affidabile per la presa di decisioni.
Alcuni Stati membri
hanno espresso critiche in merito alla complessità della metodologia per la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse e al fatto che, nella metodologia attuale sia lo "scenario centrale di riferimento" della valutazione europea (con due varianti, con e senza meccanismi di capacità) quello che deve essere utilizzato per individuare i problemi di adeguatezza. Occorre tuttavia tenere presente che la metodologia si basa su una cosiddetta valutazione "probabilistica", che tiene già conto dell'esistenza di molteplici scenari e della probabilità che si verifichino. Ciononostante alcuni Stati membri ritengono che avere un solo scenario centrale di riferimento per descrivere la traiettoria futura sia troppo limitativo, in quanto potrebbe dare l'impressione di presentare una "verità unica" per il futuro e attribuire meno importanza a traiettorie alternative. Attualmente una delle critiche principali nei confronti dello scenario centrale di riferimento è che si fonda sul presupposto secondo cui gli obiettivi dei piani nazionali per l'energia e il clima ("PNEC") saranno pienamente raggiunti, senza tenere conto dei possibili ritardi nell'attuazione delle misure descritte nei piani e sulle possibili ripercussioni che i ritardi potrebbero avere sull'adeguatezza del sistema. Il regolamento Energia elettrica fa riferimento a "scenari centrali di riferimento": c'è perciò spazio per l'introduzione di un secondo scenario centrale di riferimento che descriva la transizione energetica perseguita a un ritmo diverso, ma che tracci comunque una rappresentazione probabile del futuro su cui basare le decisioni in materia di aiuti di Stato per giustificare la necessità e la proporzionalità dei meccanismi di capacità.
Poiché prima del 2024 non erano disponibili risultati della valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse, gli Stati membri hanno dovuto basarsi sulle valutazioni nazionali (che devono essere effettuate con la stessa metodologia ACER della valutazione europea) per giustificare e dimensionare i meccanismi nazionali di capacità durante quel periodo. Secondo la relazione 2023 dell'ACER sul monitoraggio della sicurezza dell'approvvigionamento, alcuni Stati membri sono stati sottoposti a valutazioni dell'adeguatezza esaustive, ma l'Agenzia ha anche segnalato che altri Stati membri potrebbero aver applicato approcci "troppo semplificati" che si discostavano molto dalla metodologia ACER. È interessante rilevare che, secondo la relazione di monitoraggio 2024 dell'ACER sulla sicurezza dell'approvvigionamento, in molte valutazioni nazionali dell'adeguatezza delle risorse figurano già scenari aggiuntivi rispetto allo scenario centrale di riferimento, in cui la transizione energetica è modellizzata secondo una diversa scansione. Alcuni Stati membri includono nelle valutazioni nazionali scenari che rappresentano una disponibilità ridotta di risorse o capacità di rete per valutare l'impatto di condizioni poco probabili con forti ripercussioni sul sistema elettrico. Questi scenari prendono in considerazione i rischi deterministici al ribasso in contrapposizione all'approccio probabilistico previsto dal Regolamento Energia Elettrica, che attribuisce probabilità a eventi futuri incerti. Infine il regolamento Energia elettrica prevede che le valutazioni dell'adeguatezza delle risorse possano prendere in considerazione le sensibilità agli eventi meteorologici estremi, che alcuni Stati membri hanno incluso nelle loro valutazioni nazionali.
La metodologia ACER per il calcolo del valore del carico perso, del costo di nuovo ingresso e del parametro di affidabilità, adottata dall'ACER nel 2020, prevede che gli Stati membri svolgano studi di indagine con diversi gruppi di consumatori di energia elettrica per stimare la loro disponibilità a pagare per la capacità e con fornitori di capacità per stimare il costo della nuova capacità. L'applicazione della metodologia ACER a livello nazionale varia molto da uno Stato membro all'altro. Da un recente studio condotto da un consulente esterno per conto di ACER è emerso che le divergenze significative esistenti tra gli Stati membri riguardo al calcolo del valore del carico perso (valutato mediante indagini) e al costo di nuovo ingresso non possono essere spiegate del tutto dalle specificità nazionali che rispecchiano le differenze economiche strutturali. Nello studio si sottolineano le possibili difficoltà di attuazione e la diversità dei risultati derivanti da un approccio basato su indagini. Da questi problemi di applicazione possono scaturire deviazioni che potrebbero dare luogo a investimenti eccessivi o insufficienti nella sicurezza dell'approvvigionamento. L'applicazione della metodologia e lo svolgimento dello studio sul calcolo del valore del carico perso, del costo di nuovo ingresso e del parametro di affidabilità in ciascuno Stato membro possono anche essere gravosi e costosi, in particolare per le piccole autorità nazionali, che potrebbero non disporre delle risorse e del personale necessari.
3.3Caratteristiche della concezione del meccanismo di capacità
La Commissione, in base alla prassi, ha individuato nella concezione dei meccanismi di capacità le carenze principali illustrate di seguito.
In primo luogo, alcuni meccanismi di capacità prevedono requisiti di progettazione dei prodotti che possono ostacolare la partecipazione di nuove tecnologie (come la gestione della domanda e lo stoccaggio), consolidando così il mix energetico esistente. Si citano, ad esempio: requisiti di disponibilità e fattori restrittivi di derating (ossia la percentuale di capacità installata dell'unità per caratterizzarne la capacità effettiva), capacità minima ammissibile, requisiti di consegna prolungata e volume minimo dell'offerta.
In secondo luogo, in alcuni meccanismi di capacità è importante promuovere nuovi ingressi (ad esempio fornendo contratti a lungo termine), ma nella pratica ciò può richiedere tempo.Secondo la relazione dell'ACER 2024 sul monitoraggio della sicurezza dell'approvvigionamento, in quanto fornitori di capacità "tradizionali", le imprese storiche sono le principali beneficiarie del sostegno, in particolare le centrali elettriche a gas naturale a partire dal 2022, seguite dalla centrali nucleari e da quelle idroelettriche. Allo stesso tempo i fornitori di capacità non tradizionali come le energie rinnovabili, lo stoccaggio e la gestione della domanda rappresentano una piccola percentuale della capacità remunerata dai meccanismi di capacità, sebbene la tendenza di crescita sia positiva. È tuttavia importante ricordare che ciò è in parte dovuto al fatto che i meccanismi di capacità relativi all'intero mercato rispecchiano il mix energetico e la maggior parte della remunerazione va alle risorse esistenti sul mercato.
In terzo luogo, i meccanismi di capacità talvolta non consentono una partecipazione effettiva delle risorse transfrontaliere su un piano di parità con i fornitori di capacità nazionali, come previsto dal regolamento Energia elettrica.Fatta eccezione per il meccanismo di capacità polacco, l'attuazione del quadro per la partecipazione transfrontaliera diretta è in sospeso (Belgio, Francia e Irlanda) o semplificata (Italia) nel resto dei meccanismi di capacità relativi all'intero mercato. Secondo alcuni studi, ciò è dovuto al fatto che l'attuale quadro per la partecipazione transfrontaliera, comprese le metodologie sviluppate dall'ACER, è complesso e difficile da attuare. Inoltre il regolamento Energia elettrica stabilisce che la capacità massima in entrata consentita per la partecipazione a meccanismi di capacità deve essere calcolata dai centri di coordinamento regionali e basata sulle valutazioni europee annuali dell'adeguatezza delle risorse. Fino al 2023 gli Stati membri hanno calcolato essi stessi la capacità massima in entrata (perché il processo di calcolo nei centri di coordinamento regionali non era stato stabilito e non erano disponibili risultati della valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse). Nel 2024 i centri di coordinamento regionali hanno formulato per la prima volta raccomandazioni riguardanti la capacità massima in entrata, sulla base dei risultati della valutazione europea 2023 approvata. Tuttavia l'ENTSO-E attualmente valuta integralmente l'adeguatezza delle risorse solo per quattro dei dieci anni obiettivo previsti dal regolamento Energia elettrica, pertanto mancano dati per il calcolo della capacità massima in entrata.
In quarto luogo, i meccanismi di capacità nei vari Stati membri applicano sanzioni eterogenee per incentivare i fornitori di capacità a rispettare i loro impegni. I regimi sanzionatori esistenti nei meccanismi di capacità non sempre forniscono incentivi sufficientemente adeguati a garantire l'effettiva erogazione del servizio oggetto del contratto. Ad esempio, le sanzioni per ritardi nello sviluppo di capacità o per indisponibilità sono generalmente molto inferiori al valore del carico perso utilizzato per individuare i costi di una mancanza di capacità e per giustificare i meccanismi di capacità.
Infine, il regolamento (UE) 2024/1747 (articoli 19 octies e 19 nonies) consente agli Stati membri di introdurre regimi di sostegno alla flessibilità dei combustibili non fossili. Poiché l'obiettivo perseguito da questi regimi può sovrapporsi agli obiettivi dei meccanismi di capacità, si dovrebbe tenere conto dell'interazione tra i meccanismi di capacità e le misure di flessibilità per fornire, con la massima efficienza in termini di costi, il mix di capacità decarbonizzata affidabile e flessibile di cui il futuro sistema energetico ha bisogno.
3.4Consultazione pubblica, trasparenza e valutazione
Dal 1º luglio 2023 la disciplina sugli aiuti di Stato impone agli Stati membri di consultare il pubblico, per un periodo compreso tra le quattro e le sei settimane (in funzione della dotazione di bilancio del regime), su qualsiasi misura di sicurezza dell'approvvigionamento che richieda l'approvazione dell'aiuto di Stato. Quest'obbligo è stato introdotto (insieme a un obbligo analogo per i regimi di decarbonizzazione) per garantire che i portatori di interessi siano a conoscenza delle misure pianificate e abbiano l'opportunità di esaminare la struttura e i parametri chiave dei meccanismi di capacità pianificati finanziati dallo Stato ed esprimersi al riguardo. Ciò consente, ad esempio, ai partecipanti al mercato di manifestare il proprio parere sui requisiti di prequalificazione e di disponibilità della capacità e sulle sanzioni, che, come descritto in precedenza, possono costituire un ostacolo alla partecipazione di determinate risorse, riducendo la concorrenza e aumentando i costi. Occorre tuttavia rilevare che questi requisiti comportano una fase procedurale in più per le autorità nazionali intenzionate a introdurre meccanismi di capacità.
3.5Durata del processo di approvazione
A parere degli Stati membri l'adozione delle decisioni in materia di aiuti di Stato sui meccanismi di capacità è un processo lungo. L'attuale processo di approvazione del meccanismo di capacità ha generalmente una durata minima di sei mesi, ma dalla pratica risulta che le discussioni pre-notifica con gli Stati membri tendono a durare più a lungo, ossia fino a due anni. Questa durata non si deve solo al carattere "pilota" delle prime procedure tenutesi a norma delle nuove disposizioni del regolamento Energia elettrica (articoli da 20 a 27), ma anche al fatto che, durante la fase di pre‑notifica, il regime tende a essere appena abbozzato: le idee iniziali sono ancora oggetto di discussione all'interno dello Stato membro e in genere sono necessari molti scambi con i portatori di interessi nazionali e con i servizi della Commissione prima di progettare la misura nel dettaglio e garantire che soddisfi i requisiti della legislazione dell'UE.
4.PROPOSTE DELLA COMMISSIONE A FINI DI RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE
4.1 Riesame della metodologia dell'ACER per la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse
A norma dell'articolo 69, paragrafo 3, del regolamento Energia elettrica, la Commissione, sulla base della presente relazione, chiede all'ACER di modificare la metodologia per la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse, se del caso. Per rispondere alle preoccupazioni destate dalla metodologia esposte in precedenza, l'ACER (in cooperazione con ENTSO-E) dovrebbe riesaminarla e valutare la possibilità di riesaminare anche la metodologia per il calcolo degli indicatori di adeguatezza, al fine di ridurre l'onere di attuazione per gli Stati membri e agevolare l'attuazione armonizzata del quadro normativo dell'UE.
La metodologia dovrebbe essere aggiornata e razionalizzata in una serie di settori per garantire la solidità del quadro e un'attuazione facile per i portatori di interessi (ENTSO-E a livello dell'UE e i gestori dei sistemi di trasmissione o altre entità a livello nazionale), sulla base degli insegnamenti tratti dalla pratica.
La richiesta della Commissione all'ACER si limita alla portata della semplificazione della metodologia per la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse. Spetta ENTSO-E sottoporre all'approvazione dell'ACER i progetti dettagliati di proposta della metodologia, in linea con l'articolo 27 del regolamento Energia elettrica.
4.1.1Quadro degli scenari
Secondo la metodologia per la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse (articolo 3), l'individuazione dei problemi di adeguatezza deve basarsi su uno scenario centrale di riferimento (con varianti che includono o escludono i meccanismi di capacità approvati), mentre ulteriori sensibilità sono intese unicamente a valutare la solidità del problema di adeguatezza individuato.
L'attuale scenario centrale di riferimento si basa sul conseguimento degli obiettivi dei PNEC, ovvero obiettivi e traguardi politici. I PNEC descrivono le traiettorie della capacità installata futura (energie rinnovabili, stoccaggio) e della domanda futura (elettrificazione, efficienza energetica) in base agli obiettivi ambiziosi dell'UE. I PNEC degli Stati membri rappresentano il miglior scenario disponibile per illustrare il futuro del sistema energetico durante la transizione energetica, che però non tiene conto dei possibili ritardi nell'attuazione delle misure descritte nei piani e sulle possibili ripercussioni che i ritardi potrebbero avere sull'adeguatezza del sistema. Inoltre i PNEC sono aggiornati ogni cinque anni e le traiettorie originarie potrebbero discostarsi dal piano precedente: ad esempio, lo sviluppo di nuovi impianti collegati alla produzione di energia elettrica (ad es. rinnovabili, nucleare), alla domanda di energia elettrica (ad es. l'elettrolisi dell'H2) e alle infrastrutture fondamentali (rete nazionale, connessione degli impianti di produzione, interconnessioni) può discostarsi da quanto previsto in termini di composizione o ritmo.
Per questo motivo si potrebbe vagliare l'opportunità di riesaminare il quadro degli scenari e di introdurre nella metodologia per l'individuazione dei problemi di adeguatezza un ulteriore "scenario delle tendenze e proiezioni", che gli Stati membri potrebbero usare per giustificare l'introduzione di un meccanismo di capacità. Offrirebbe la possibilità di considerare una visione alternativa del futuro, ad esempio nel caso in cui le energie rinnovabili, il nucleare o lo stoccaggio siano installati a un ritmo diverso e l'elettrificazione sia realizzata a una velocità diversa.
Questo "scenario delle tendenze e proiezioni", anch'esso determinato in modo probabilistico, terrebbe conto dei progressi effettivamente compiuti dagli Stati membri nell'attuazione dei PNEC, tra cui l'andamento osservato dell'offerta e della domanda (considerando, ad esempio, la velocità a cui avviene l'elettrificazione e l'efficienza energetica) e lo sviluppo della rete, senza trascurare il rischio che per alcuni paesi il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi non si realizzi in tempo utile. Il secondo scenario non dovrebbe dunque includere altri rischi proprio per evitare di distorcerne la finalità, ossia rappresentare il ritmo effettivo della transizione energetica. A tal fine occorre anche che le tendenze utilizzate nel secondo scenario non siano più conservative delle proiezioni degli Stati membri, comprese le politiche e le misure già adottate e attuate. Nel momento in cui è ampliato il quadro degli scenari, è fondamentale delineare le differenze tra gli scenari centrali di riferimento definendo indicatori comparativi adeguati, utili anche per i portatori di interessi che potranno così confrontare le ipotesi principali nel corso degli anni. Lo scenario aggiuntivo deve essere un'attenta sintesi di realismo e cautela, al fine di evitare il rischio di un aumento dei costi per i consumatori senza apportare benefici aggiuntivi significativi.
Per i motivi di cui sopra, lo scenario aggiuntivo e le sue ipotesi, basate in particolare su dati storici e proiezioni attuali, che differiscono dall'obiettivo e dai traguardi presentati dagli Stati membri per conformarsi agli obiettivi energetici e climatici dell'Unione per il 2030 e all'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, dovrebbero essere sottoposti a una consultazione pubblica approfondita. L'ACER dovrebbe fornire orientamenti su come svolgere la consultazione. Il gruppo di riferimento dei portatori di interessi del piano decennale di sviluppo della rete è invitato a esprimere il proprio parere sulla coerenza degli scenari della valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse con il quadro dello scenario del piano decennale di sviluppo della rete.
È importante ricordare che le valutazioni nazionali dell'adeguatezza delle risorse continuerebbero a essere importanti per poter progettare meccanismi di capacità che tengano conto degli sviluppi specifici individuati dagli Stati membri.
4.1.2Scelta degli anni obiettivo
La metodologia per la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse (articolo 4, paragrafo 1, della metodologia) richiede la modellizzazione di ogni anno su un orizzonte di 10 anni (in base a quanto disposto dal regolamento Energia elettrica). Disporre di risultati per ogni anno è importante per decidere se un meccanismo di capacità è necessario e per calcolare la capacità massima in entrata in relazione alla partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di capacità. Tuttavia i portatori di interessi (ENTSO-E) hanno incontrato difficoltà di calcolo in sede di modellizzazione di ciascuno di questi 10 anni. In uno spirito di semplificazione, in futuro potrebbero essere modellizzati esplicitamente alcuni anni obiettivo fondamentali per il processo decisionale dei meccanismi di capacità (compreso il calcolo della capacità massima in entrata), mentre gli altri anni obiettivo possono essere modellizzati mediante estrapolazione.
4.1.3Ruolo della valutazione della sostenibilità economica
Secondo la metodologia per la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse (articolo 6 della metodologia), la valutazione della sostenibilità economica modellizza le decisioni riguardanti l'ingresso e l'uscita dal mercato. Attualmente il modello della valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse misura la sostenibilità economica delle risorse utilizzando il cosiddetto approccio dei "costi di sistema", che riduce al minimo i costi complessivi del sistema, ossia la somma dei costi fissi e dei costi di gestione totali. Questo approccio, ottimizzando i costi per l'intero sistema europeo in un unico passaggio, ha dato luogo a notevoli vincoli di calcolo e a incongruenze tra le decisioni di ingresso uscita di capacità e i rischi stimati per l'adeguatezza. Per rispondere a queste preoccupazioni, la sostenibilità economica delle risorse dovrebbe basarsi su un approccio di "massimizzazione delle entrate" che misuri la differenza tra le entrate e i costi previsti per ciascuna risorsa di capacità. Questo approccio è già applicato da alcuni TSO in Europa. La possibilità di suddividere la valutazione della sostenibilità economica in iterazioni più piccole e meno impegnative dal punto di vista computazionale snellisce il processo (come "approccio iterativo") e modellizza meglio le decisioni di ingresso e uscita di capacità. La metodologia per la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse dovrebbe prevedere un post-processo che consenta di determinare direttamente il volume da acquisire per ciascuna zona di offerta in funzione del grado di inadeguatezza individuato nel modello. Inoltre questo approccio agevolerà l'applicazione del calcolo della capacità basato sui flussi, che riflette adeguatamente le opportunità commerciali transfrontaliere e i benefici sottesi in termini di benessere. Un'ulteriore semplificazione potrebbe consistere nel rivedere il numero di anni climatici modellizzati nella valutazione probabilistica, garantendo nel contempo che rappresenti accuratamente il fabbisogno adeguato di risorse.
Attualmente la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse modellizza il comportamento di investimento calcolando il costo di nuovo ingresso sulla base di due parametri chiave: il costo medio ponderato del capitale (WACC) e i tassi minimi di rendimento finanziario (ossia il tasso minimo di rendimento richiesto dai finanziatori - azionisti e/o creditori - per finanziare gli investimenti nella tecnologia di riferimento nell'area geografica considerata). Alcuni portatori di interessi hanno espresso il timore che la valutazione possa essere troppo ottimistica per quanto riguarda il comportamento di investimento, suggerendo in altre parole che gli investitori avversi al rischio non sarebbero in grado di finanziare un progetto sulla base di impennate estreme dei prezzi che si verificano poche ore all'anno. Si dovrebbe pertanto prestare particolare attenzione anche alle condizioni per il processo decisionale di investimento, modellizzando adeguatamente l'avversione al rischio di un investitore razionale utilizzando tassi minimi di rendimento.
4.1.4Capacità interzonali
L'attuale valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse (articolo 4, paragrafo 7, della metodologia) modellizza gli scambi interzonali da paesi terzi in due modi distinti: i) per i sistemi "non modellizzati in assoluto" (Russia, Bielorussia) non si ipotizza alcuno scambio interzonale, mentre ii) per i sistemi "non modellizzati esplicitamente" (Marocco, Moldova, Tunisia e Ucraina), gli scambi interzonali devono riflettere le condizioni di mercato e le pratiche operative attese (compresi specifici accordi di connessione). Le ipotesi connesse agli scambi interzonali da paesi terzi devono essere costantemente monitorate da ENTSO-E (con la supervisione dell'ACER) affinché rispecchino il livello di rischio associato ai sistemi.
4.1.5Impatto delle misure contenute nei piani di attuazione degli Stati membri
La metodologia per la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse (articolo 3, paragrafo 3, e articolo 5, paragrafo 14, della metodologia) prevede che la valutazione sia in linea con le misure e con le azioni definite dagli Stati membri nei piani di attuazione a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento Energia elettrica. In uno spirito di semplificazione (e in linea con l'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento Energia elettrica), in futuro la valutazione potrebbe anticipare il probabile impatto delle misure contenute in tali piani, anziché allinearsi alle misure contenute nei piani di attuazione degli Stati membri.
Inoltre, qualora sia individuata (e modellata nella valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse) una limitazione indiretta della formazione dei prezzi all'ingrosso a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento Energia elettrica, la metodologia per la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse (articolo 3, paragrafo 7, della metodologia) richiede che la valutazione contenga una sensibilità obbligatoria per stabilire se le limitazioni indirette della formazione dei prezzi possano costituire possibili fonti di preoccupazione per l'adeguatezza delle risorse. In uno spirito di semplificazione, tale sensibilità potrebbe diventare facoltativa.
4.1.6Fattori di derating
La metodologia per la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse (articolo 4, paragrafo 4, della metodologia) contiene requisiti sulla disponibilità delle fonti di approvvigionamento. Si dovrebbe giungere a una visione comune sulla definizione dei fattori di derating per le varie tecnologie. Questi fattori dovrebbero essere resi pubblici da ENTSO-E (con la supervisione dell'ACER).
4.1.7Contributo della gestione della domanda e dello stoccaggio
La metodologia per la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse (articolo 4, paragrafi 3 e 5, della metodologia) contiene requisiti sulle modalità di modellizzazione della gestione della domanda e dello stoccaggio. Tuttavia la valutazione non è ancora stata applicata alle tecnologie flessibili non fossili. Man mano che la transizione energetica prosegue e il modello di business di queste tecnologie si sviluppa, diventa più importante affinare l'applicazione della valutazione europea al fine di considerare le risorse flessibili non fossili e tenere conto di eventuali risorse sostenute nell'ambito delle misure di flessibilità (ad esempio, rispecchiare meglio i limiti di carico del modello di dispacciamento economico, prendere maggiormente in considerazione i proventi derivanti dai servizi ancillari per la valutazione della sostenibilità economica, effettuare una migliore stima delle risorse locali, quali pompe di calore, penetrazione dei veicoli elettrici ecc.); la valutazione europea può non solo tenere adeguatamente conto dell'apporto della gestione della domanda e dello stoccaggio, ma anche contribuire a valutare il fabbisogno di flessibilità, evitando in tal modo un doppio lavoro per gli Stati membri.
4.1.8Trasparenza e interazione con i portatori di interessi
La metodologia per la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse (articoli 9 e 11 della metodologia) contiene già requisiti in materia di trasparenza e interazione con i portatori di interessi. È opportuno proseguire gli sforzi per aumentare la trasparenza. Ad esempio, portatori di interessi e regolatori hanno chiesto che siano pubblicati i risultati della valutazione europea indicanti la distribuzione oraria dell'energia non fornita. Queste informazioni sono fondamentali per consentire agli Stati membri e ai portatori di interessi di capire in che misura un evento di scarsità costituisca una grave minaccia per la sicurezza dell'approvvigionamento e dovrebbero essere incluse nella valutazione europea. I contributi (articolo 5 della metodologia) che non sono specifici dello Stato membro ma sono utilizzati come valori predefiniti in tutte le zone di offerta nel modello della valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse (ad esempio indicatori di costo delle risorse, fattori di derating) dovrebbero essere resi pubblici da ENTSO-E (con la supervisione dell'ACER).
4.2 Razionalizzazione del processo di approvazione dei meccanismi di capacità da parte della Commissione
Per poter legalmente concedere aiuti di Stato attraverso un meccanismo di capacità è necessaria una decisione di approvazione della Commissione. L'adozione di una decisione di aiuto di Stato riguardo a un meccanismo nazionale di capacità richiede una valutazione della compatibilità con i requisiti del regolamento Energia elettrica (articoli da 20 a 27) e della sezione 4.8 della disciplina 2022 aiuti di Stato clima, ambiente ed energia.
Per rispondere alle preoccupazioni degli Stati membri e accelerare l'approvazione dei meccanismi di capacità, la Commissione propone di sviluppare una procedura semplificata in materia di aiuti di Stato per la concezione di meccanismi di capacità che, seguendo modelli standard predefiniti basati sulle migliori pratiche, possano limitare le distorsioni della concorrenza. La procedura semplificata sarà proposta nell'ambito della nuova disciplina degli aiuti di Stato di cui al pilastro 2 della comunicazione "Bussola per la competitività dell'UE".
Per consentire la valutazione disposta dal regolamento Energia elettrica e dalle norme sugli aiuti di Stato, e per fornire gli orientamenti necessari a progettare misure nazionali solitamente complesse, la procedura semplificata riguarderebbe una serie inderogabile di caratteristiche di concezione. Fermo restando che per approvare un meccanismo di capacità continuerebbe a essere necessario adottare una decisione in materia di aiuti di Stato, le discussioni con la Commissione sarebbero però notevolmente accelerate per gli Stati membri che seguono la procedura semplificata.
La proposta di procedura semplificata riguarderebbe i due meccanismi di capacità più comuni (da un lato i meccanismi di capacità relativi all'intero mercato con un acquirente centrale e, dall'altro, le riserve strategiche) e riassumerebbe gli elementi chiave che gli Stati membri sono tenuti a fornire sotto forma di lista di controllo.
Se il meccanismo di capacità previsto dallo Stato membro è concepito in conformità con tutti gli elementi della lista di controllo, la Commissione procederebbe alla rapida adozione di una decisione in materia di aiuti di Stato, senza la necessità di svolgere ulteriori discussioni riguardanti la concezione.
Tra i requisiti per la procedura semplificata possono rientrare i seguenti:
·gli Stati membri possono applicare la procedura semplificata se si basano sulla relazione di valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse più recente (approvata dall'ACER) per dimostrare la necessità del regime. Come indicato al punto 4.1, in futuro la metodologia per la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse sarà semplificata e agli Stati membri sarà concessa maggiore flessibilità per giustificare il loro regime sulla base della valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse;
·quale ulteriore semplificazione per accelerare il processo di approvazione del meccanismo di capacità, la Commissione chiederà all'ACER di calcolare un valore di riferimento del carico perso per tutti gli Stati membri, sfruttando le esperienze attuali per aumentare l'efficienza e migliorare la coerenza del calcolo. L'ACER dovrebbe inoltre mettere a disposizione indicatori di costo di riferimento a livello dell'UE, tenendo conto degli studi esistenti sul costo di nuovo ingresso e dei migliori studi economici disponibili. Questi valori di riferimento (che saranno resi immediatamente disponibili dall'ACER) consentiranno agli Stati membri di definire rapidamente i loro parametri di affidabilità qualora decidano di prendere in considerazione i calcoli dell'ACER;
·per quanto riguarda il processo generale di approvazione dei meccanismi di capacità, gli Stati membri che non hanno ancora adottato il piano di attuazione possono presentarlo alla Commissione con largo anticipo rispetto al regime proposto. Gli Stati membri possono attuare le riforme proposte nel piano parallelamente all'introduzione del regime. Gli Stati membri che hanno già presentato il loro piano di attuazione e ricevuto il parere della Commissione non sono tenuti a pubblicare un nuovo piano di attuazione;
·infine, il regime dovrebbe essere conforme a una serie imprescindibile di caratteristiche di concezione. La Commissione illustrerà nel dettaglio le migliori pratiche nell'ambito della proposta relativa alla nuova disciplina degli aiuti di Stato.
5.CONCLUSIONI E PROSSIME TAPPE
Sulla base del riesame della procedura relativa all'applicazione di meccanismi di capacità a norma del capo IV del regolamento Energia elettrica, la Commissione conclude che è possibile razionalizzare una serie di elementi e, a determinate condizioni, semplificare la procedura.
A norma dell'articolo 69, paragrafo 3, del regolamento Energia elettrica, entro il 17 aprile 2025, la Commissione presenta proposte al fine di semplificare il processo di valutazione dei meccanismi di capacità, se del caso.
La proposta è illustrata nel dettaglio nell'allegato I del progetto di comunicazione della Commissione relativo al quadro per le misure di aiuto di Stato a sostegno del patto per l'industria pulita (disciplina degli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita). Gli Stati membri saranno consultati sulla proposta prima della sua adozione.
La posizione della Commissione esposta nella presente relazione non pregiudica altre sue eventuali posizioni sulla compatibilità di qualsivoglia misura nazionale di attuazione con il diritto dell'UE.