COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 3.3.2025
COM(2025) 63 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
sull'attuazione dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011
1.Contesto
1.1.Relazione sull'attuazione
La presente relazione fornisce una panoramica sull'attuazione dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (di seguito: regolamento (UE) 2019/1020). Tale relazione è prevista ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020. Con la relazione dovrebbe essere valutato in particolare l'ambito di applicazione di tale articolo, i suoi effetti e i suoi costi e benefici.
1.2.Il regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato
Il quadro di riferimento per la vigilanza del mercato dell'UE dei prodotti oggetto di talune normative di armonizzazione dell'Unione è previsto dal regolamento (UE) 2019/1020. Questo regolamento è diventato applicabile il 16 luglio 2021. Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri sono tenute a garantire la piena conformità alla normativa.
Il regolamento (UE) 2019/1020 riguarda i prodotti che sono soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti fabbricati diversi da alimenti, mangimi, medicinali per uso umano e veterinario, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante ed animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione. Il regolamento (UE) 2019/1020 è inoltre strettamente collegato al regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti, in quanto alcune disposizioni di quest'ultimo si applicheranno ai prodotti oggetto del regolamento (UE) 2019/1020 e viceversa. Il regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti diventerà applicabile il 13 dicembre 2024.
1.3.Articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020
Al fine di garantire la conformità dei prodotti sul mercato dell'Unione, l'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 prevede che, per taluni prodotti, deve esistere un operatore economico stabilito nell'Unione che sia responsabile di alcuni compiti specifici definiti all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento. Nella presente relazione, l'espressione "operatore economico responsabile" si riferisce all'operatore economico responsabile dei compiti definiti all'articolo 4.
Quattro tipi di operatori possono agire in qualità di operatori economici di cui all'articolo 4: un fabbricante stabilito nell'UE, un importatore (se il fabbricante non è stabilito nell'UE), un rappresentante autorizzato che abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che lo incarica di svolgere per suo conto i compiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, o un fornitore di servizi di logistica stabilito nell'UE, qualora non vi sia un fabbricante, importatore o rappresentante autorizzato stabilito nell'UE. In tale modo le autorità di vigilanza del mercato hanno qualcuno a cui possono rivolgere le richieste, comprese le richieste di informazioni sulla conformità dei prodotti alla normativa di armonizzazione dell'Unione, e che può cooperare con loro per fare sì che siano adottate misure correttive immediate per porre rimedio ai casi di non conformità. L'articolo 4 è applicabile dal 16 luglio 2021. Il 23 marzo 2021 la Commissione ha pubblicato orientamenti per gli operatori economici responsabili e le autorità di vigilanza del mercato sulla sua attuazione pratica.
La proposta iniziale della Commissione relativa all'ambito di applicazione dell'articolo 4 comprendeva tutti i prodotti armonizzati di cui all'allegato 1 ed escludeva solo i prodotti cosmetici, i dispositivi medici e i prodotti connessi all'energia, in quanto per queste categorie di prodotti esisteva già l'obbligo relativo alla designazione di una persona responsabile nell'UE. In seguito al proseguimento delle discussioni con i colegislatori sono state apportate modifiche, in modo che l'articolo 4 riguardi solo 18 dei regolamenti e delle direttive cui si applica il regolamento (UE) 2019/1020. Tale limitazione ha fatto seguito a un'analisi basata sul rischio relativa ai settori in cui è stata individuata la necessità che un operatore economico agisca come punto di collegamento con le autorità di vigilanza del mercato. Nell'analisi in questione erano stati esaminati i rischi potenziali, il numero di casi di non conformità e se i prodotti sono principalmente commercializzati attraverso catene di approvvigionamento fisiche (piuttosto che online).
1.4.Metodologia e fonti di informazione per la presente relazione
Conformemente all'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020, la presente relazione si concentra in particolare sull'applicazione dell'articolo 4. Non costituisce una valutazione completa. Si basa su dati e informazioni relativi agli anni 2021 (dal 16 luglio 2021, data in cui il regolamento (UE) 2019/1020 è diventato applicabile), 2022 e 2023, quindi acquisiti solo per i due o i tre anni dopo che il regolamento (UE) 2019/1020 è diventato applicabile.
La presente relazione si basa principalmente sulle informazioni provenienti da uno studio di valutazione sull'attuazione dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti elaborato da Deloitte Consulting per la Commissione europea dall'agosto 2023 al luglio 2024. Oltre alle ricerche documentali, tale studio ha presentato i risultati delle consultazioni mirate sotto forma di sondaggi e interviste. Salvo diversa indicazione, i riferimenti da parte della presente relazione ai risultati dei sondaggi o provenienti "dal consulente/dallo studio" vanno intesi come riferimento a detto studio. I sondaggi sono stati condotti sulla piattaforma EU Survey e sono stati rivolti alle autorità di vigilanza del mercato e alle autorità doganali, nonché ai fabbricanti, agli importatori, ai rappresentanti autorizzati, ai fornitori di servizi di logistica e ai rappresentanti dei consumatori. Ad eccezione delle autorità di vigilanza del mercato, il consulente è stato in grado di ottenere solo un basso tasso di risposta tra i portatori di interessi:
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Gruppo bersaglio
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Numero di risposte al sondaggio
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Autorità di vigilanza del mercato
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118
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Autorità doganali
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10
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Fabbricanti
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60
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Importatori
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2
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Rappresentanti autorizzati
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0
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Prestatori di servizi di logistica
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1
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Rappresentanti dei consumatori
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1
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Il consulente ha inoltre effettuato interviste per colmare le lacune individuate nei dati e raccogliere informazioni per studi di casi:
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Gruppo bersaglio
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Numero di interviste effettuate
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Operatori economici
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3
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Autorità di vigilanza del mercato
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10
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Autorità doganali
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2
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Esperti
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1
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Organizzazioni rappresentative dei consumatori
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3
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È stata ricevuta almeno una risposta da un'autorità di vigilanza del mercato di ciascuno Stato membro, tuttavia la distribuzione delle risposte è disomogenea. La Germania ha contribuito con 25 risposte su 118. Tra i paesi che hanno fornito un numero di risposte degno di nota figurano la Spagna e la Finlandia, rispettivamente con 11 e 9 risposte. Per contro diversi Stati membri, tra cui Belgio, Francia, Malta e Polonia, hanno contribuito con una sola risposta. È opportuno osservare che il numero di autorità di vigilanza del mercato varia notevolmente da uno Stato membro all'altro, in quanto dipende dalla loro organizzazione nazionale e struttura amministrativa.
A causa del tasso di risposta molto basso da parte degli operatori economici, il consulente ha incaricato IPSOS di raccogliere le risposte al sondaggio provenienti dai fabbricanti che producono prodotti oggetto dell'articolo 4 rispettivamente in Germania e in Francia. IPSOS ha fornito 25 risposte di fabbricanti tedeschi e altrettante di fabbricanti francesi, che figurano nella prima tabella.
Per quanto riguarda le autorità doganali, sono state ricevute risposte da 10 Stati membri: Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Lettonia, Romania, Slovacchia e Svezia. Tra questi, due autorità (di Irlanda e Svezia) hanno accettato di partecipare a un'intervista.
Oltre allo studio di cui sopra, la presente relazione tiene conto anche dei risultati raccolti nell'ambito di due progetti distinti:
a)un'azione congiunta avviata da un gruppo di lavoro dell'EUPCN, che ha raccolto prove dalle autorità di vigilanza del mercato per valutare la conformità dei prodotti venduti online alle prescrizioni formali di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
b)un'azione congiunta JAHARP2021-10 incentrata sul ruolo dei fornitori di servizi di logistica nell'articolo 4 ("Sostegno per l'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020").
Come si evince dalle informazioni di cui sopra, i contributi utilizzati per l'analisi della presente relazione presentano alcuni limiti. Considerando che la relazione è stata elaborata poco dopo che il regolamento (UE) 2019/1020 è diventato applicabile e che le autorità di vigilanza del mercato e gli altri portatori di interessi necessitano di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni, i dati e l'esperienza pratica sono limitati. I dati più concreti raccolti dal consulente risalgono al 2022. Inoltre, sebbene il consulente, come sopra illustrato, mirasse a coprire diverse categorie di portatori di interessi, il tasso di risposta può essere considerato soddisfacente solo per le autorità di vigilanza del mercato.
2.Attuazione dell'articolo 4
2.1.Misure di attuazione
2.1.1.Le autorità di vigilanza del mercato hanno eseguito controlli sull'attuazione dell'articolo 4?
Le autorità di vigilanza del mercato hanno eseguito controlli di conformità all'articolo 4 (di norma verificando che l'operatore economico responsabile sia indicato sul prodotto) come misure distinte o, più spesso, in relazione ai controlli di conformità ad altre disposizioni della normativa di armonizzazione dell'Unione. Secondo lo studio, l'85 % (92 su 108) delle autorità di vigilanza del mercato ha eseguito controlli di conformità all'articolo 4 da quando il regolamento (UE) 2019/1020 è diventato applicabile. Il 20 % (18 su 92) di questa percentuale ha indicato di aver eseguito controlli incentrati principalmente sulla valutazione della conformità all'articolo 4.
Nel caso di prodotti che entrano nell'UE da paesi terzi, le informazioni di cui all'articolo 4 non sono direttamente fornite o rese disponibili alle autorità doganali nelle dichiarazioni doganali o in qualsiasi altro modo (cfr. anche la sezione 3 sulla proposta di riforma doganale). Per verificare la conformità all'articolo 4, le autorità doganali e le altre autorità designate per i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'UE non hanno quindi altra scelta se non quella di eseguire un controllo fisico del prodotto in modo casuale o nell'ambito di altri controlli. A causa di tale mancanza di informazioni le autorità doganali non dispongono di informazioni pertinenti sui rischi per la gestione del rischio e non sono pertanto in grado di individuare i rischi di non conformità all'articolo 4. Ciò rappresenta un ostacolo significativo all'attuale articolo 4, che impedisce sostanzialmente qualsiasi applicazione efficace delle norme alle frontiere esterne dell'UE, sebbene si trattasse chiaramente di un obiettivo fondamentale. Tuttavia la maggior parte delle autorità doganali (7 su 10) riferisce di aver eseguito controlli relativi alla conformità all'articolo 4. Dal momento che la maggior parte delle autorità doganali che hanno risposto al sondaggio non ha adottato misure specifiche per garantire i controlli ai sensi dell'articolo 4, sembrerebbe che, come per i controlli da parte delle autorità di vigilanza del mercato, i controlli doganali ai sensi dell'articolo 4 siano per lo più eseguiti in relazione ad altri controlli.
2.1.2.L'articolo 4 è stato rispettato?
I controlli ai sensi dell'articolo 4 da parte delle autorità di vigilanza del mercato sono spesso eseguiti in relazione ad altri controlli. Durante i controlli specifici ai sensi dell'articolo 4, l'operatore economico responsabile non è stato indicato nel 7 % dei casi. Nel 5 % dei controlli sono stati forniti i dati di contatto di un operatore economico responsabile stabilito nell'UE, ma quando le autorità di vigilanza del mercato hanno contattato tale operatore economico, è emerso che le informazioni non erano corrette (l'operatore economico non era raggiungibile o ha declinato la responsabilità).
Dalle risposte delle autorità di vigilanza del mercato risulta che gli operatori economici responsabili forniscono solitamente gli indirizzi postali (tale dato è stato comunicato dall'84 % delle autorità di vigilanza del mercato) e gli indirizzi elettronici (69 %) o i numeri di telefono (40 %). Più della metà delle autorità di vigilanza del mercato ha dichiarato che la non conformità all'articolo 4 era più elevata per i prodotti venduti online rispetto a quelli venduti attraverso i canali tradizionali (notevolmente superiore 35 % o leggermente superiore 16 %).
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Dati relativi all'attuazione raccolti nell'ambito di un'azione congiunta dell'autorità di vigilanza del mercato nel quadro dell'EUPCN
L'esperienza concreta in materia di conformità all'articolo 4 è stata acquisita attraverso un'azione congiunta avviata da un gruppo di lavoro in seno all'EUPCN. L'obiettivo di tale azione era quella di valutare la conformità dei prodotti venduti online alle prescrizioni formali di cui all'articolo 4, paragrafo 1 (ossia la presenza di un operatore economico responsabile nell'UE). A tal fine essa si prefiggeva di ottenere una visione quanto più ampia possibile dei prodotti offerti online ai consumatori dell'Unione da parte degli operatori economici di paesi terzi. Vi hanno partecipato le autorità di vigilanza del mercato di 11 Stati membri, a cui è stato raccomandato di esaminare le offerte online per circa 10 prodotti diversi. L'azione si è svolta da luglio a dicembre 2023. Complessivamente sono state analizzate 215 offerte online, che hanno riguardato il 37 % dei settori di prodotti pertinenti ai fini dell'articolo 4.
In una prima fase è stata inviata una richiesta di informazioni sul fabbricante e sull'operatore economico responsabile nell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 agli operatori economici (di norma il fabbricante) non stabiliti nell'Unione. Nel 43 % dei casi è stata ricevuta una risposta con l'indicazione di un operatore economico responsabile nell'UE. In una seconda fase è stata inviata una richiesta di informazioni agli operatori economici responsabili indicati, al fine di verificare se tale soggetto esistesse davvero e se riconoscesse la propria responsabilità. L'operatore economico responsabile è stato confermato solo nel 34 % delle richieste inviate nella seconda fase, pertanto circa due terzi degli operatori economici indicati si sono rivelati inesatti o non hanno potuto essere verificati in quanto non è stata ricevuta alcuna risposta. Ciò significa che l'azione congiunta ha mostrato un basso livello di conformità all'articolo 4, paragrafo 1, per i prodotti venduti online rispetto al risultato indicato in precedenza in questa sezione, che riguarda altri canali di vendita. Nel complesso è stato possibile considerare conforme all'articolo 4 solo il 14 % (31 su 215) delle offerte online provenienti da paesi terzi.
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In conclusione, sebbene si sia registrato un certo livello di conformità all'articolo 4, rimangono ancora da affrontare sfide significative, in particolare nell'ambito del commercio elettronico (che rappresenta in larga misura il canale di approvvigionamento cui è rivolto l'articolo 4), nonché dell'identificazione e della verifica degli operatori economici responsabili. Quando i controlli ai sensi dell'articolo 4 sono eseguiti in relazione ai controlli di altre questioni di conformità, il quadro che emerge sembra molto diverso rispetto a quello in cui i controlli incentrati sull'articolo 4 sono effettuati per i prodotti offerti online da parte di paesi terzi.
2.1.3.L'articolo 4 ha avuto effetti sulla conformità generale?
Per quanto riguarda gli effetti dell'articolo 4 sulla conformità generale (ossia la conformità con la normativa di armonizzazione), non si sono registrati effetti evidenti nel breve periodo in cui l'articolo 4 è stato applicato. La metà delle autorità di vigilanza del mercato che hanno risposto (50 %, 54 su 108) non ha riscontrato alcun cambiamento nei livelli complessivi di conformità e sicurezza dei prodotti soggetti all'articolo 4 rispetto agli altri prodotti. Un altro 37 % (40 su 108) delle autorità di vigilanza del mercato non ha espresso alcun parere, il che potrebbe indicare che non sono stati osservati cambiamenti significativi.
Figura 1: cambiamento della conformità e della sicurezza dei prodotti oggetto dell'articolo 4.
In media, le autorità di vigilanza del mercato che hanno risposto al sondaggio del consulente hanno riscontrato prodotti non conformi (non conformità generale) in circa il 10 % dei loro controlli (11 % nel 2019 e 9 % nel 2022). L'incidenza più elevata di prodotti non conformi ha riguardato prodotti disciplinati dall'articolo 4 (12 % nel 2019 e anche nel 2022), il che rafforza il quadro secondo cui l'articolo 4 non sembra avere un effetto immediato sulla conformità generale.
Per quanto riguarda i prodotti venduti online, la maggior parte delle autorità di vigilanza del mercato (38 %, corrispondente a 41 autorità) che hanno potuto esprimere un parere non ha registrato alcun cambiamento dopo il 2021 nella frequenza della non conformità generale dei prodotti oggetto dell'articolo 4. Il 15 % delle autorità di vigilanza del mercato ha risposto che la frequenza della non conformità dei prodotti oggetto dell'articolo 4 venduti online è cambiata: il 6 % ha dichiarato che tale frequenza è diminuita leggermente, un altro 6 % che è aumentata significativamente e il 4 % che è aumentata leggermente.
L'esperienza delle autorità di vigilanza del mercato sembra dimostrare che, laddove siano stati contattati gli operatori economici responsabili nei casi di possibile non conformità dei prodotti, gli operatori hanno risposto sempre o nella maggior parte dei casi (ciò è quanto dichiarato dal 72 % delle autorità di vigilanza del mercato che hanno risposto). In caso di risposta, nel 75 % dei casi gli operatori hanno rispettato il termine richiesto dall'autorità di vigilanza del mercato e nel 73 % dei casi hanno collaborato con tali autorità. In generale quasi la metà (47 %) delle autorità di vigilanza del mercato che hanno risposto non è stata in grado di stabilire se l'applicazione dell'articolo 4 abbia avuto un impatto sulla cooperazione con gli operatori economici. Il 28 % delle autorità di vigilanza del mercato ha dichiarato che la cooperazione con gli operatori economici non è migliorata, mentre il 21 % ha riportato un lieve miglioramento. Solo il 4 % delle autorità di vigilanza del mercato ha registrato miglioramenti significativi nella cooperazione con gli operatori economici.
2.1.4.Questioni pratiche relative all'attuazione dell'articolo 4
Quasi la metà (44 %, corrispondente a 48 autorità di vigilanza del mercato) delle autorità di vigilanza del mercato che hanno risposto non ha ritenuto difficile l'interpretazione dei loro compiti in relazione all'articolo 4, mentre il 21 % ha incontrato difficoltà (solo il 2 % ha ritenuto che l'interpretazione fosse molto difficile). Tra le autorità doganali, 4 su 10 non hanno reputato problematica tale interpretazione, mentre il 30 % l'ha considerata piuttosto problematica. Inoltre, solo il 3 % di tutte le autorità di vigilanza del mercato che hanno risposto aveva richiesto l'assistenza dei servizi della Commissione europea per quanto riguarda l'articolo 4.
Alla richiesta di identificare il tipo di operatore economico responsabile per il quale la conformità all'articolo 4 rappresenta una sfida particolare, il 37 % delle autorità di vigilanza del mercato ha indicato gli importatori, il 35 % i fornitori di servizi di logistica, il 17 % i rappresentanti autorizzati e l'11 % i fabbricanti.. Tuttavia, per quanto riguarda le questioni di interpretazione giuridica, molte autorità di vigilanza del mercato hanno dichiarato di aver incontrato alcune difficoltà nell'interpretare termini quali "indirizzamento" e "spedizione" relativamente al fornitore di servizi di logistica e ai suoi compiti. Dalla consultazione delle autorità di vigilanza del mercato e di altri soggetti sono emerse ulteriori questioni pratiche, come ad esempio casi in cui dovrebbero essere indicati i dati di contatto dell'operatore economico responsabile.
2.2.Costi e benefici
2.2.1.Benefici
I benefici attesi dall'articolo 4 comprendono non solo l'agevolazione delle misure correttive e l'esecutività delle decisioni delle autorità di vigilanza del mercato, ma anche una maggiore parità di condizioni tra i produttori dell'UE e quelli dei paesi terzi grazie all'effetto dissuasivo derivante dall'aumento dei rischi e delle conseguenze per i produttori dei paesi terzi che immettono prodotti non conformi sul mercato dell'UE. Come indicato nella sezione 2.1.3, l'articolo 4 non sembra ancora aver avuto un effetto dissuasivo in termini di riduzione dell'incidenza dei prodotti non conformi. Secondo diverse autorità di vigilanza del mercato, gli operatori economici responsabili, in particolare i fornitori di servizi di logistica, sono molto difficili da identificare quando non sono indicati sul prodotto o con il prodotto e, anche laddove siano identificati, è difficile contattarli. Nella maggior parte dei casi, gli sforzi ulteriori delle autorità di vigilanza del mercato per identificare e contattare gli operatori economici responsabili non portano ad alcun risultato. Nell'ambito del sondaggio, 4 delle 10 autorità doganali che hanno risposto non hanno riscontrato cambiamenti nel numero di prodotti non conformi alle frontiere da quando l'articolo 4 è stato introdotto. Un altro 40 % delle autorità doganali non sa se vi siano stati cambiamenti, mentre il restante 20 % afferma che la non conformità dei prodotti è in realtà aumentata in seguito all'attuazione dell'articolo 4.
2.2.2.Costi
Sebbene il controllo dei dati di contatto degli operatori economici responsabili possa richiedere del tempo, il 65 % (70 su 108) delle autorità di vigilanza del mercato non ha registrato, secondo il sondaggio del consulente, nessun cambiamento nei costi della vigilanza del mercato da quando l'articolo 4 è diventato applicabile. Circa il 10 % (11 su 108) ha dichiarato che i costi della vigilanza del mercato sono leggermente aumentati da quando l'articolo 4 è diventato applicabile. Un altro 3 % (3 su 108) ha dichiarato che tali costi sono aumentati in modo significativo. Per quanto riguarda le poche autorità di vigilanza del mercato che hanno segnalato aumenti dei costi dovuti all'integrazione delle prescrizioni dell'articolo 4 nei controlli periodici, i motivi erano da ricondurre all'uso di nuovi strumenti tecnici o all'assunzione di personale supplementare. Molto raramente le autorità di vigilanza del mercato hanno messo a disposizione un bilancio supplementare per garantire la conformità all'articolo 4. Tra le autorità doganali, i costi relativi all'articolo 4 sembrano essere limitati: 4 su 10 hanno indicato che la verifica dei dati di contatto degli operatori economici responsabili non aveva comportato costi aggiuntivi (mentre il 20 % ha risposto che ne aveva comportati alcuni). Per gli operatori economici, la natura dei compiti ai sensi dell'articolo 4 significa che, per i prodotti conformi, i costi (principalmente l'indicazione dell'operatore economico responsabile) della conformità all'articolo 4 sono marginali, sebbene le pochissime risposte ricevute al sondaggio indichino che alcuni operatori economici (fabbricanti) stimano tali costi a livelli intorno all'1-1,5 % dei costi complessivi di conformità ai regolamenti dell'UE. Il consulente sottolinea che tali questioni di interpretazione possono portare a una sovrastima dei costi connessi alla conformità all'articolo 4.
2.3.Ambito di applicazione dell'articolo 4
L'ambito di applicazione dell'articolo 4 è limitato in termini di categorie di prodotti, gamma di operatori economici responsabili e compiti. Una quota significativa (fino al 53 %; diversa a seconda dell'ambito di applicazione) dei portatori di interessi partecipanti al sondaggio ha scelto di rispondere "non so" al momento di valutare l'ambito di applicazione dell'articolo 4, il che potrebbe indicare una certa mancanza di interesse nei confronti dell'adeguatezza dell'ambito di applicazione dell'articolo 4 per quanto riguarda le categorie di prodotti disciplinate, il tipo di operatori economici responsabili e i compiti di questi ultimi.
2.3.1.Ambito di applicazione dell'articolo 4 – categorie di prodotti
Come spiegato nella sezione 1.3, l'ambito di applicazione dell'articolo 4 è limitato in termini di categorie di prodotti.
Oltre la metà (53 %, 57 su 108) delle autorità di vigilanza del mercato che hanno risposto ha dichiarato di non sapere se l'ambito di applicazione dei prodotti disciplinati fosse appropriato. La grande maggioranza delle autorità di vigilanza del mercato che hanno risposto "non so" ha in realtà esperienza nel controllo della conformità all'articolo 4, tuttavia nutre dubbi sugli effetti dell'ampliamento del suo ambito di applicazione. Il 22 % delle autorità di vigilanza del mercato (24 su 108) ha risposto che l'ambito di applicazione dell'articolo 4 è appropriato per quanto concerne i prodotti disciplinati. Sebbene l'esperienza concreta avanzata dalle autorità di vigilanza del mercato non sembri indicare che tale ambito di applicazione limitato ponga problemi per la vigilanza del mercato, il 25 % delle autorità di vigilanza del mercato (27 su 108) ha indicato che l'ambito di applicazione dei prodotti dovrebbe essere ampliato. Per quanto riguarda le possibilità concrete di ampliamento dell'ambito di applicazione, le opzioni proposte (da un massimo del 5-10 % delle autorità di vigilanza del mercato per ciascuna opzione) spaziano dalla proposta di aggiungere singole categorie di prodotti a quella di estendere l'ambito di applicazione a tutti i prodotti.
Sebbene, secondo le autorità doganali, l'attuale ambito di applicazione dell'articolo 4 non presenti ostacoli significativi, si riconosce che sono possibili incrementi di efficienza estendendo l'articolo a tutti i prodotti armonizzati. L'estensione dell'articolo 4 a tutti i prodotti armonizzati semplificherebbe i controlli doganali e migliorerebbe l'efficienza e l'efficacia della profilazione del rischio e dell'analisi dei rischi doganali. Sarebbe inoltre in linea con l'approccio del regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti.
Gli operatori economici e le organizzazioni rappresentative dei consumatori hanno espresso pareri contrastanti sulle categorie di prodotti disciplinati dall'articolo 4. Non hanno comunque fornito suggerimenti in merito all'inclusione di nuove categorie di prodotti.
2.3.2.Ambito di applicazione dell'articolo 4 – tipi di operatori economici responsabili
Come indicato nella sezione 1.3, vi sono quattro tipi di soggetti che possono fungere da operatore economico responsabile conformemente all'articolo 4. Le autorità di vigilanza del mercato hanno opinioni contrastanti su questo aspetto dell'ambito di applicazione dell'articolo 4. Il gruppo più numeroso (38 %, corrispondente a 41 autorità su 108) di autorità di vigilanza del mercato che hanno risposto ha espresso dubbi sulla possibilità di aggiungere altri soggetti, oltre alle quattro categorie di operatori economici responsabili elencate all'articolo 4, paragrafo 2. Una quota importante (37 %) delle autorità di vigilanza del mercato ha dichiarato che l'attuale ambito degli operatori economici responsabili è appropriato e che non si dovrebbero prendere in considerazione altri soggetti. Tuttavia il 25 % delle autorità di vigilanza del mercato che hanno risposto ha indicato che l'ambito di applicazione dell'articolo 4 dovrebbe essere esteso a più tipi di operatori economici. Il 13 % delle autorità di vigilanza del mercato (14 su 108) ha sottolineato il ruolo particolare dei fornitori di mercati online. Benché questi ultimi non siano operatori economici, alcune autorità di vigilanza del mercato hanno espresso la volontà che svolgessero un ruolo nel processo di vigilanza del mercato. Delle 25 autorità di vigilanza del mercato che hanno avanzato suggerimenti concreti sul ruolo di un maggior numero di soggetti ai sensi dell'articolo 4, 14 (il 56 % dei soggetti che hanno risposto) hanno messo in evidenza i fornitori di mercati online. In tale contesto, diverse autorità di vigilanza del mercato che hanno risposto hanno sottolineato che i fornitori di mercati online possono verificare gli operatori economici responsabili prima di mettere in vendita i prodotti e pubblicare le offerte. Per quanto riguarda gli altri portatori di interessi, diversi dalle autorità di vigilanza del mercato, la maggior parte degli operatori economici e tutte le organizzazioni dei consumatori che hanno partecipato alla consultazione hanno condiviso tale approccio sull'ampliamento dei compiti (ad esempio la verifica che i prodotti siano contrassegnati conformemente all'articolo 4) ai fornitori di mercati online.
2.3.3.Ambito di applicazione dell'articolo 4 – compiti che devono essere svolti dagli operatori economici responsabili
Tra i compiti previsti per l'operatore economico responsabile di cui all'articolo 4 rientrano: i) la verifica e la conservazione della documentazione dei prodotti; ii) la cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato mediante fornitura di informazioni e documentazione durante i controlli di conformità; e iii) la cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato in caso di richiamo del prodotto. La metà delle autorità di vigilanza del mercato che hanno risposto ha constatato che tali compiti contribuiscono a migliorare l'efficacia della vigilanza del mercato.
Il 29 % delle autorità di vigilanza del mercato (31 su 108) ha indicato che l'ambito di applicazione dell'articolo 4 è appropriato e che non sono necessari compiti e responsabilità supplementari. Al contempo, il 54 % delle autorità di vigilanza del mercato che hanno risposto ha dichiarato di non essere certo che gli operatori economici responsabili debbano assumersi compiti e responsabilità supplementari ai sensi dell'articolo 4.
Tra le autorità di vigilanza del mercato che hanno potuto esprimere un parere, il 38 % ritiene che dovrebbero essere introdotti compiti supplementari per gli operatori economici responsabili. Tra i suggerimenti figuravano ad esempio quelli di chiamare gli operatori economici responsabili a rispondere in merito alla conformità dei prodotti, di conferire agli operatori economici responsabili il potere di adottare misure correttive quali la pubblicazione di avvisi per la sicurezza, il ritiro dei prodotti dal mercato e il richiamo dei prodotti dagli utilizzatori finali e di verificare l'accuratezza delle informazioni sulla conformità (anziché limitarsi a confermare la presenza di tali informazioni). Una delle tre organizzazioni rappresentative dei consumatori intervistate ha inoltre affermato che la sicurezza dei prodotti dovrebbe rientrare tra i compiti degli operatori economici responsabili.
3.Sviluppo delle politiche correlate
Il regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti avrà effetti sull'articolo 4 in almeno tre modi:
a)gli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato prodotti disciplinati dall'articolo 4 o dal regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti mediante vendita a distanza, anche online, dovranno indicare l'operatore economico responsabile quando il regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti diventerà applicabile il 13 dicembre 2024 (articolo 2, paragrafo 1, del regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti in combinato disposto con l'articolo 19, lettere a) e b), di tale regolamento). I fornitori di mercati online saranno inoltre tenuti a progettare e a organizzare la loro interfaccia online in modo da consentire a tali operatori commerciali di fornire e visualizzare i dati dell'operatore economico responsabile (articolo 22, paragrafo 9, lettere a) e b), del regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti) e a fare sì che le informazioni siano visualizzate o rese altrimenti facilmente accessibili ai consumatori nell'elenco dei prodotti;
b)l'articolo 16 del regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti estenderà l'applicazione dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/1020 a tutti i prodotti che non sono disciplinati dalla normativa di armonizzazione;
c)l'articolo 16 del regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti aggiungerà anche ulteriori compiti di controllo periodico della conformità per gli operatori economici responsabili interessati in relazione a tali prodotti non armonizzati. Questi controlli comprenderanno anche controlli di sicurezza (controlli rispetto alla documentazione tecnica).
Le disposizioni del regolamento sui servizi digitali relative ai fornitori di piattaforme online possono contribuire ad affrontare il problema della non conformità dei prodotti venduti sulle piattaforme online che consentono agli operatori commerciali di concludere contratti a distanza con i consumatori (ossia i mercati online), in quanto aggiungono compiti specifici a tali fornitori, che svolgono un ruolo fondamentale nella vigilanza del mercato. Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento sui servizi digitali, i fornitori di piattaforme online possono consentire agli operatori commerciali di offrire prodotti ai consumatori sulle loro piattaforme soltanto se forniscono informazioni specifiche alla piattaforma, tra cui il nome, le informazioni di contatto, il numero di identificazione, i dati relativi al conto di pagamento, il registro delle imprese e il relativo numero di iscrizione o mezzo equivalente di identificazione (qualora l'operatore sia iscritto a un registro delle imprese o analogo registro pubblico), nonché un'autocertificazione con cui l'operatore si impegna a offrire unicamente prodotti o servizi conformi alle norme applicabili del diritto dell'UE. Sia le informazioni dell'operatore commerciale che l'autocertificazione della conformità devono essere messi a disposizione dei destinatari del servizio dal fornitore della piattaforma online, che deve inoltre compiere il massimo sforzo possibile per valutare se le informazioni fornite siano attendibili e complete.
L'articolo 31 del regolamento sui servizi digitali prescrive inoltre per i mercati l'obbligo di progettare il loro servizio in modo da consentire agli operatori commerciali di adempiere agli obblighi loro imposti ad esempio dalla normativa in materia di protezione dei consumatori o di vigilanza del mercato, come l'identificazione della persona responsabile o dell'operatore economico per ciascun annuncio. Tale disposizione consentirà ai consumatori di comprendere chi è responsabile di ciascun prodotto che acquistano.
Al fine di sostenere le autorità di vigilanza del mercato in un contesto di espansione del commercio elettronico, la Commissione ha lanciato l'applicazione eSurveillance WebCrawler per agevolare l'attività di applicazione delle norme in relazione alla vigilanza del mercato sui prodotti venduti online. Tale applicazione identifica le offerte dei prodotti notificati in Safety Gate, il sistema di allarme rapido dell'UE per i prodotti non alimentari pericolosi, che sono ancora disponibili online. Il sistema consente l'intercettazione e la generazione di richieste di rimozione automatiche da parte delle autorità di contrasto.
La Commissione sta inoltre sviluppando un altro web crawler per individuare i prodotti non conformi o pericolosi venduti online. Tale strumento analizza le descrizioni dei prodotti e le recensioni dei clienti per individuare parole chiave specifiche che potrebbero indicare la non conformità dei prodotti venduti sulle pagine web commerciali. La fase pilota si è svolta nel 2023 e ha avuto successo. La seconda fase di sviluppo, che si svolgerà nel 2024, prevede l'elaborazione di nuove funzionalità di IA. Il pieno utilizzo del web crawler è previsto per il 2025. Lo strumento sarà condiviso con tutte le autorità di vigilanza del mercato interessate.
Infine, per ovviare alla mancanza di informazioni a disposizione delle autorità doganali in merito alla conformità dei prodotti, la Commissione ha incluso nella sua proposta di riforma doganale l'obbligo di fornire o mettere a disposizione delle autorità doganali determinati dati per i controlli della conformità dei prodotti alle frontiere esterne dell'UE quale nuova condizione per l'immissione in libera pratica. I dati supplementari comprenderanno l'importatore, il fabbricante, il fornitore del prodotto se diverso dal fabbricante, "l'operatore economico responsabile nell'Unione a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 e dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2023/988" e la normativa applicabile al prodotto. Se la nuova prescrizione sarà mantenuta dopo l'adozione della proposta da parte dei colegislatori, il nuovo obbligo di informazione consentirà la gestione del rischio e i controlli basati sui rischi in merito alla conformità all'articolo 4, anche nel caso del commercio elettronico.
4.Conclusioni
I risultati illustrati nella presente relazione indicano che le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali attuano l'articolo 4, anche se con alcune difficoltà e problemi di non conformità, come descritto sopra. L'attuazione dell'articolo 4 sembra aver comportato soltanto aumenti dei costi marginali per le autorità o gli operatori economici. Non vi sono però ancora indizi concreti del fatto che la sua introduzione abbia contribuito a migliorare la conformità generale. Si può comunque sostenere che la non conformità all'articolo 4 segnala probabilmente un rischio di non conformità generale, dal momento che un prodotto non conforme a una chiara norma formale (come un obbligo di informazione o di marcatura) potrebbe anche essere a rischio di non conformità più sostanziale.
Per quanto riguarda il commercio elettronico, i risultati della relazione indicano inoltre che la non conformità all'articolo 4 si è rivelata maggiore per i prodotti venduti online rispetto a quelli venduti attraverso i canali tradizionali. Una quota significativa delle autorità di vigilanza del mercato che hanno risposto ha sottolineato in particolare il ruolo dei fornitori di mercati online. Benché questi ultimi non siano operatori economici, alcune autorità hanno suggerito di tenerli maggiormente in considerazione nel processo di vigilanza del mercato (ad esempio è stato proposto che i fornitori di mercati online potrebbero essere eventualmente coinvolti nella verifica delle indicazioni degli operatori economici responsabili quando i prodotti sono messi a disposizione sulla piattaforma).
È opportuno osservare che l'articolo 4 è stato applicato solo per un periodo relativamente breve e che le informazioni raccolte a sostegno della presente relazione erano limitate. Una volta che i portatori di interessi acquisiranno maggiore esperienza, si svilupperanno pratiche e procedure che potrebbero migliorare l'attuazione e l'applicazione delle norme. Inoltre, dopo la sua adozione, sono state proposte o adottate e sono diventate applicabili nuove normative che, in combinazione con l'articolo 4, dovrebbero produrre risultati positivi per migliorare la situazione:
-gli obblighi dei fornitori di mercati online ai sensi del regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti e del regolamento sui servizi digitali (indicazione obbligatoria dell'operatore economico responsabile nelle offerte online) possono contribuire ad affrontare il problema della non conformità dei prodotti venduti sulle piattaforme online, una volta che il regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti sarà diventato applicabile e che il regolamento sui servizi digitali produrrà risultati positivi in termini di indicazione online degli operatori economici responsabili. D'altro canto, il regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti può rendere più difficile la conformità per gli operatori economici, in quanto amplia l'ambito di applicazione dell'articolo 4 e introduce nuovi compiti per gli operatori economici responsabili.
-Con la riforma doganale è stato proposto il nuovo obbligo di fornire o mettere a disposizione delle autorità doganali determinati dati, in particolare relativi all'operatore economico responsabile nell'UE a norma dell'articolo 4. Ciò dovrebbe migliorare la gestione del rischio e la conformità dei prodotti, in quanto la riforma consente controlli basati sui rischi alle frontiere esterne dell'UE sui prodotti che entrano nel mercato dell'UE soggetti all'articolo 4. Prima della riforma proposta, tali informazioni non sarebbero state fornite alle autorità doganali.
A norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020, entro il 31 dicembre 2026 la Commissione deve procedere a una valutazione completa del regolamento (UE) 2019/1020. Questa valutazione riguarderà anche l'articolo 4 e si avvarrà di maggiori dati ed esperienze di attuazione pratica, che dovrebbero essere disponibili entro tale data. La valutazione del 2026 si baserà pertanto sulla presente relazione, tenendo conto dell'applicazione del regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti, dello sviluppo del commercio elettronico (in termini ad esempio di quantità più elevate e di nuovi modelli commerciali) ecc. La Commissione si impegna altresì a adottare un approccio olistico servendosi dei vari strumenti disponibili per affrontare le sfide poste dalle piattaforme di commercio elettronico.
Allegato
L'articolo 4 si applica esclusivamente in relazione ai prodotti soggetti agli atti legislativi indicati di seguito.