COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 16.1.2025
COM(2025) 15 final
Raccomandazione modificata di
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
intesa a far cessare la situazione di disavanzo eccessivo in Ungheria
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 16.1.2025
COM(2025) 15 final
Raccomandazione modificata di
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
intesa a far cessare la situazione di disavanzo eccessivo in Ungheria
Raccomandazione modificata di
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
intesa a far cessare la situazione di disavanzo eccessivo in Ungheria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 126, paragrafo 7,
vista la raccomandazione della Commissione,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 126 TFUE gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.
(2)Il patto di stabilità e crescita si fonda sull'obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo volto a rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte, sostenibile e inclusiva sorretta dalla stabilità finanziaria contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in termini di crescita sostenibile e di occupazione.
(3)Il 30 aprile 2024 è entrato in vigore il quadro di governance economica riformato dell'UE. Il quadro include il regolamento (UE) 2024/1263, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio 1 . Comprende anche il regolamento (UE) 2024/1264 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi 2 e la direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri 3 .
(4)Il 26 luglio 2024 il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE, che in Ungheria esiste un disavanzo eccessivo dovuto al mancato rispetto del criterio del disavanzo 4 .
(5)L'articolo 126, paragrafo 7, TFUE e l'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio impongono al Consiglio di adottare una raccomandazione rivolta allo Stato membro interessato al fine di far cessare la situazione di disavanzo eccessivo entro un determinato periodo. In linea con l'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, la raccomandazione deve anche disporre un termine massimo di sei mesi, che può essere ridotto a tre mesi se la gravità delle circostanze lo giustifica, entro il quale lo Stato membro interessato deve darvi seguito effettivo per correggere il disavanzo eccessivo. Nella raccomandazione il Consiglio raccomanda inoltre che lo Stato membro attui un percorso correttivo della spesa netta 5 , grazie al quale il disavanzo pubblico sia portato e mantenuto al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL entro il termine stabilito nella raccomandazione stessa. Se la procedura per i disavanzi eccessivi è stata avviata sulla base del criterio del disavanzo, per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi il valore di riferimento, il percorso correttivo della spesa netta deve essere coerente con un aggiustamento strutturale minimo su base annua pari almeno allo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento. Alla luce del considerando 23 del regolamento (UE) 2024/1264 del Consiglio, durante un periodo transitorio, nel 2025, nel 2026 e nel 2027, la Commissione, al momento di stabilire il percorso correttivo proposto per i medesimi anni, può adeguare il parametro di riferimento per tenere conto dell'aumento dei pagamenti di interessi.
(6)Tenuto conto della presentazione del piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine a norma dell'articolo 11 e dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1263, la decisione del Consiglio del 26 luglio 2024 ha preso atto che la fase successiva della procedura per i disavanzi eccessivi, vale a dire la raccomandazione della Commissione di raccomandazione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE sulla correzione del disavanzo eccessivo, si sarebbe svolta contestualmente alla presentazione dei pareri della Commissione sui documenti programmatici di bilancio degli Stati membri della zona euro a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 473/2013. Questa impostazione ha consentito di garantire la coerenza tra gli obblighi di bilancio nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi e il percorso di aggiustamento stabilito nei piani strutturali di bilancio di medio termine. Tale tempistica e la divisione delle decisioni a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, e dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE avevano carattere eccezionale ed erano correlate alla transizione verso il nuovo quadro, e non costituivano pertanto un precedente. Nel caso dell'Ungheria, il 26 novembre 2024 la Commissione ha adottato una raccomandazione di raccomandazione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, che ha successivamente rivisto il 16 gennaio 2025 a seguito della valutazione positiva del piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine presentato dal paese.
(7)Il PIL reale in Ungheria è sceso dello 0,9 % nel 2023. Secondo le previsioni d'autunno 2024 della Commissione europea, l'economia crescerà dello 0,6 % nel 2024, sulla scia della ripresa dei consumi privati e del contributo positivo delle esportazioni nette. Nel 2025 si prevede una crescita del PIL reale dell'1,8 %, in quanto continuerà la crescita vigorosa dei consumi privati e gli investimenti sono dati in moderata ripresa. Secondo le previsioni il tasso di disoccupazione raggiungerà il 4,5 % nel 2024 e il 4,3 % nel 2025. Rispetto al 17,0 % del 2023, l'inflazione è data in calo al 3,8 % nel 2024 e dovrebbe poi attestarsi al 3,6 % nel 2025.
(8)Secondo i dati convalidati da Eurostat il 22 ottobre 2024 6 , nel 2023 il disavanzo pubblico dell'Ungheria è stato pari al 6,7 % del PIL. Le previsioni d'autunno 2024 della Commissione europea prospettano un disavanzo pubblico pari al 5,4 % del PIL nel 2024 e al 4,6 % nel 2025; per entrambi gli anni il dato supera quindi il valore di riferimento. Le proiezioni indicano un disavanzo strutturale pari al 4,7 % del PIL nel 2024 e un calo dello stesso di 0,7 punti percentuali nel 2025.
(9)Alla fine del 2023 il debito pubblico era pari al 73,4 % del PIL. Secondo le previsioni d'autunno 2024 della Commissione europea, salirà al 74,5 % del PIL alla fine del 2024, si manterrà su tale valore alla fine del 2025 e scenderà al 73,8 % alla fine del 2026, rimanendo quindi al di sopra del valore di riferimento del 60 % del PIL.
(10)Il 4 novembre 2024 l'Ungheria ha presentato il suo primo piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine. Il 20 dicembre 2024 l'Ungheria ha presentato un addendum al piano onde riflettere i dati più recenti, con un percorso della spesa netta riveduto grazie al quale il disavanzo pubblico sia portato al di sotto del 3 % del PIL e il debito pubblico previsto si collochi o si mantenga su un percorso di riduzione plausibile entro la fine del periodo di aggiustamento. Il piano copre il periodo 2025-2028 e presenta un aggiustamento di bilancio ripartito su quattro anni. La raccomandazione del Consiglio che approva il piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine dell'Ungheria per gli anni dal 2025 al 2028 raccomanda un percorso della spesa netta che tiene conto di tutti i requisiti necessari di un percorso correttivo e che dovrebbe essere raccomandato come percorso correttivo della spesa netta nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi. Per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi il valore di riferimento, il percorso correttivo della spesa netta è pertanto coerente con un aggiustamento strutturale minimo su base annua pari almeno allo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento, in linea con il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio.
(11)Sulla base del percorso della spesa netta, unica variabile operativa per il monitoraggio della conformità, stabilito nella raccomandazione del Consiglio che approva il piano dell'Ungheria e nella presente raccomandazione, nonché sulla base del quadro di proiezione del debito pubblico a medio termine della Commissione europea e delle sue previsioni d'autunno 2024, si prevede che il disavanzo pubblico scenderà, passando dal 5,4 % del PIL nel 2024 al 3,0 % entro il 2026. Stando alle ipotesi contenute nel piano, il disavanzo scenderà al di sotto del valore di riferimento del 3 % nel 2026.
(12)Sulla base del percorso correttivo della spesa netta da raccomandare, del quadro di proiezione del debito pubblico a medio termine della Commissione europea e delle sue previsioni d'autunno 2024, dal 74,5 % del PIL di fine 2024 il debito pubblico calerà gradualmente fino a raggiungere il 72,8 % alla fine del 2026.
(13)Le misure di risanamento del bilancio dovrebbero permettere una correzione duratura del disavanzo eccessivo, pur essendo nel contempo indirizzate a migliorare la qualità e la composizione delle finanze pubbliche, a preservare gli investimenti e a rafforzare il potenziale di crescita dell'economia. Le riforme di bilancio e, più in generale, di natura economica dovrebbero migliorare in modo sostenibile il potenziale di crescita e di resilienza dell'economia e favorire la sostenibilità di bilancio.
(14)Il Consiglio prende atto del fatto che la metodologia precisa per la valutazione del seguito effettivo nel contesto del nuovo quadro di bilancio non è stata ancora pienamente elaborata e ritiene pertanto che sia giustificata una discussione tempestiva al riguardo.
(15)In linea con l'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1467/97, la decisione del Consiglio di abrogare la procedura per i disavanzi eccessivi è adottata ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE soltanto qualora il disavanzo sia stato portato al di sotto del valore di riferimento e, sulla base delle proiezioni della Commissione, si preveda che rimanga al di sotto di tale valore anche nell'anno in corso e nel successivo,
RACCOMANDA:
(1)L'Ungheria dovrebbe assicurare che il tasso di crescita nominale della spesa netta non superi i massimali stabiliti nell'allegato I.
(2)L'Ungheria dovrebbe pertanto porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2026.
(3)Il Consiglio fissa al 30 aprile 2025 il termine entro il quale l'Ungheria deve dare seguito effettivo alla presente raccomandazione e presentare le misure necessarie, unitamente alla relazione annuale 2025 sui progressi compiuti da trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2024/1263. L'Ungheria dovrebbe in seguito riferire sui progressi compiuti nell'attuazione della presente raccomandazione a cadenza almeno semestrale, fino alla correzione del disavanzo eccessivo.
L'Ungheria è destinataria della presente raccomandazione.
ALLEGATO I
Tassi massimi di crescita della spesa netta
(tassi di crescita annuali e cumulativi, in termini nominali)
Ungheria
Anni |
2025 |
2026 |
|
Tassi di crescita (in %) |
annuale |
4,3 |
4,0 |
cumulativo (*) |
9,1 |
13,5 |
(*) I tassi di crescita cumulativi sono calcolati con riferimento all'anno base 2023.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente