Bruxelles, 11.11.2024

COM(2024) 536 final

2024/0296(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Conferenza della Carta dell'energia


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che gli Stati membri dovranno adottare, in sede di Conferenza della Carta dell'energia, in riferimento alla prevista adozione di una proposta di emendamento all'articolo 49 (Depositario) del trattato sulla Carta dell'energia (ECT) e all'approvazione di i) una nuova intesa, in relazione all'articolo 49 ECT, sui ruoli del Segretariato della Carta dell'energia ("Segretariato") e ii) una decisione della Conferenza sulla Carta dell'energia sulla designazione del Segretariato come depositario a norma dell'articolo 49 ECT nel periodo transitorio a decorrere dal 2 febbraio 2025.
La Conferenza della Carta dell'energia deve approvare contestualmente l'adozione dell'emendamento all'ECT e gli altri punti.

2.Contesto della proposta

2.1.Il trattato sulla Carta dell'energia

Il trattato sulla Carta dell'energia (ECT) è un accordo multilaterale in materia di scambi commerciali e investimenti applicabile al settore energetico, firmato nel 1994 ed entrato in vigore nel 1998. Contiene disposizioni sulla tutela degli investimenti, sugli scambi e sul transito di materiali e prodotti energetici e sui meccanismi di risoluzione delle controversie. Istituisce inoltre un quadro per la cooperazione internazionale nel settore dell'energia tra le Parti contraenti. L'Unione europea è parte dell'ECT insieme all'Euratom 1 , alla maggior parte degli Stati membri dell'UE, al Giappone, al Regno Unito, alla Svizzera, alla Turchia e alla maggior parte dei paesi dei Balcani occidentali e dell'ex Unione sovietica, ad eccezione della Russia 2 e della Bielorussia 3 . Il 30 maggio 2024 il Consiglio ha adottato una decisione 4 sul recesso dell'Unione europea dall'ECT e nel contempo ha prescritto agli Stati membri di non opporsi all'adozione delle disposizioni modernizzate dell'ECT da parte della Conferenza della Carta dell'energia, che si riunirà il 3 dicembre 2024. L'Unione ha notificato al depositario dell'ECT il proprio recesso, che prenderà effetto il 28 giugno 2025.

2.2.La Conferenza della Carta dell'energia

La Conferenza della Carta dell'energia, istituita dall'ECT, è l'organo direttivo e decisionale della Carta dell'energia. Tutti gli Stati o le organizzazioni regionali di integrazione economica (come l'UE e l'Euratom) che hanno firmato l'ECT o vi hanno aderito sono membri della Conferenza, che si riunisce periodicamente per discutere di questioni che incidono sulla cooperazione nel settore energetico tra i firmatari dell'ECT, riesaminare l'attuazione delle disposizioni dell'ECT e del protocollo sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati e prendere in considerazione eventuali nuovi strumenti e attività comuni nel quadro della Carta dell'energia. In particolare la Conferenza della Carta dell'energia adotta i testi degli emendamenti all'ECT e approva le modifiche e i cambiamenti tecnici degli allegati dell'ECT. In sede di votazione sulle proposte di emendamento al testo dell'ECT, la Conferenza della Carta dell'energia adotta gli emendamenti all'unanimità delle Parti contraenti presenti e votanti, con un quorum di almeno la metà di tutte le Parti contraenti. L'UE e l'Euratom dispongono di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti contraenti dell'ECT, sempreché non esercitino il proprio diritto di voto qualora lo esercitino i loro Stati membri e viceversa.

2.3.L'atto previsto della Conferenza della Carta dell'energia

L'articolo 49 ECT stabilisce che il governo della Repubblica del Portogallo è il depositario del trattato. Il 1º febbraio 2024 la Repubblica del Portogallo ha notificato l'intenzione di recedere dall'ECT e cessare di esserne il depositario a decorrere dal 2 febbraio 2025. In questo contesto, tra luglio e agosto 2024 le Parti contraenti hanno discusso le proposte volte a designare il Segretariato come nuovo depositario a norma dell'articolo 49 ECT dopo il recesso della Repubblica del Portogallo. In particolare hanno convenuto di presentare alla Conferenza della Carta dell'energia le proposte seguenti e votarle nell'ambito del pacchetto di modernizzazione dell'ECT già predisposto:

(a)un emendamento all'articolo 49 ECT che designa il Segretariato della Carta dell'energia come depositario dell'ECT (CC 760 REV2);

(b)una nuova intesa, in relazione all'articolo 49 ECT, sui ruoli del Segretariato dell'ECT come segretariato e depositario (CC 762 REV2).

Le proposte concordate devono essere votate il 3 dicembre 2024 durante la 35a riunione della Conferenza della Carta dell'energia. Le decisioni relative alla modernizzazione dell'ECT saranno soggette a un voto all'unanimità, con un quorum di almeno la metà di tutte le Parti contraenti presenti. Se la votazione avrà esito positivo, le decisioni si considereranno adottate dalla Conferenza della Carta dell'energia. All'adozione seguiranno i processi di ratifica, applicazione provvisoria ed entrata in vigore dei vari elementi del pacchetto di riforme, tra cui l'emendamento all'articolo 49 ECT e la nuova intesa ai sensi di tale articolo sui ruoli del Segretariato.

L'applicazione provvisoria degli emendamenti all'ECT, tra cui l'emendamento all'articolo 49 sul depositario, e degli altri elementi di modernizzazione sarà disciplinata dalla decisione relativa all'entrata in vigore e all'applicazione provvisoria degli emendamenti al testo dell'ECT e dei cambiamenti/delle modifiche dei suoi allegati e intese. Dalle discussioni è tuttavia emerso che non tutte le Parti contraenti potranno applicare in via provvisoria l'emendamento all'articolo 49 ECT e la nuova intesa sul depositario. Per garantire la continuità istituzionale della funzione di depositario a decorrere dal 2 febbraio 2025, le Parti contraenti hanno convenuto di proporre alla Conferenza della Carta dell'energia

(c)un ulteriore progetto di decisione a sé stante che designa il Segretariato come depositario ai sensi dell'articolo 49 ECT nel periodo transitorio, dal 2 febbraio 2025 alla data di entrata in vigore dell'ECT modernizzato (CC 814). 

Tale decisione non farà parte del pacchetto di modernizzazione dell'ECT e sarà adottata dalla Conferenza a maggioranza di ¾ di tutte le Parti contraenti.

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

La Commissione propone che gli Stati membri che sono parti dell'ECT adottino le posizioni illustrate di seguito alla riunione della Conferenza sulla Carta dell'energia.

3.1.Adozione di un emendamento all'articolo 49 ECT (CC 760 REV2)

La designazione di un nuovo depositario dopo l'effettivo ritiro della Repubblica del Portogallo dal trattato sulla Carta dell'energia è fondamentale per il funzionamento istituzionale dell'ECT, del quale l'Unione e diversi Stati membri sono parti. L'emendamento all'articolo 49 ECT che designa il Segretariato come nuovo depositario è integrato nel pacchetto di modernizzazione dell'ECT che la Conferenza della Carta voterà il 3 dicembre 2024.

L'adozione dell'emendamento all'ECT non produce, in linea di principio, effetti giuridici: secondo il diritto internazionale non equivale infatti alla firma, bensì alla sigla del testo negoziato.

Di conseguenza la Commissione propone che gli Stati membri, in sede di Conferenza della Carta dell'energia, adottino una posizione tale da non impedire l'adozione della proposta di emendamento all'articolo 49 ECT. Tale posizione integrerà la decisione (UE) 2024/1644 del Consiglio del 30 maggio 2024 5 .

3.2.Approvazione di una nuova intesa, in relazione all'articolo 49 ECT, sui ruoli del Segretariato della Carta dell'energia (CC 762 REV2)

Scopo della nuova intesa è precisare i diversi ruoli del Segretariato nell'ambito dell'ECT: da una parte esso svolge le sue funzioni di segretariato a norma dell'articolo 35 ECT, dall'altra dovrà assumere il ruolo di depositario a norma dell'emendamento all'articolo 49 ECT, dopo la sua adozione. La nuova intesa sarà integrata nel pacchetto di modernizzazione dell'ECT che la Conferenza della Carta voterà il 3 dicembre 2024.

L'adozione di un'intesa non produce, in linea di principio, effetti giuridici: secondo il diritto internazionale non equivale infatti alla firma, bensì alla sigla del testo negoziato.

Di conseguenza la Commissione propone che gli Stati membri, in sede di Conferenza della Carta dell'energia, adottino una posizione tale da non impedire l'approvazione della nuova intesa proposta, in relazione all'articolo 49, sui ruoli del Segretariato della Carta dell'energia. Tale posizione integrerà la decisione (UE) 2024/1644 del Consiglio del 30 maggio 2024 6 .

3.3.Approvazione di una decisione sulla designazione del Segretariato della Carta dell'energia come depositario ai sensi dell'articolo 49 ECT nel periodo transitorio a decorrere dal 2 febbraio 2025 (CC 814)

La decisione a sé stante della Conferenza della Carta dell'energia sulla designazione del Segretariato della Carta dell'energia come depositario provvisorio dell'ECT mira a garantire la continuità del funzionamento del trattato nel periodo successivo al recesso della Repubblica del Portogallo e all'entrata in vigore dell'ECT modernizzato. Stabilisce pertanto che il Segretariato deve assumere la sua funzione di depositario dell'ECT a decorrere dal 2 febbraio 2025, data in cui l'attuale depositario, il governo della Repubblica del Portogallo, cesserà di esercitare tale funzione.

Di conseguenza la Commissione propone che gli Stati membri adottino una posizione tale da non impedire l'approvazione della decisione a sé stante relativa alla designazione del Segretariato della Carta dell'energia come depositario dell'ECT nel periodo transitorio a decorrere dal 2 febbraio 2025.

Tenendo presente che il recesso dell'UE e dell'Euratom dall'ECT è stato notificato al depositario il 27 giugno 2024, si prevede che l'UE e l'Euratom, pur essendo ancora Parti contraenti dell'ECT al momento della votazione delle suddette decisioni della Conferenza della Carta dell'energia, non saranno presenti né votanti. La presente proposta stabilisce pertanto la posizione che gli Stati membri che rimangono Parti contraenti dell'ECT dovranno adottare alla riunione della Conferenza della Carta dell'energia, convocata per il 3 dicembre 2024. Ciò lascia impregiudicata la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 7 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

La Conferenza della Carta dell'energia è un organo istituito da un accordo, ossia dall'ECT.

Gli atti che la Conferenza della Carta dell'energia è chiamata ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici.

Le decisioni che devono essere adottate dalla Conferenza della Carta dell'energia per adottare, a norma dell'articolo 34 ECT, la proposta di emendamento e l'intesa in relazione all'articolo 49 ECT costituiscono, nel caso di specie, atti aventi effetti giuridici vincolanti ai sensi del diritto internazionale, in quanto devono essere adottate contestualmente alla decisione relativa all'entrata in vigore e all'applicazione provvisoria degli emendamenti al testo dell'ECT e delle intese, il che obbliga le Parti contraenti ad applicare provvisoriamente tali emendamenti e intese a decorrere da una data concordata qualora non presentino una dichiarazione di impossibilità in tempo utile.

La decisione che la Conferenza della Carta dell'energia deve adottare per designare il Segretariato della Carta dell'energia come depositario dell'ECT nel periodo transitorio a decorrere dal 2 febbraio 2025 è anch'essa un atto avente effetti giuridici vincolanti ai sensi del diritto internazionale. Costituisce la base giuridica grazie alla quale il Segretariato della Carta dell'energia può garantire la stabilità del funzionamento delle istituzioni della Carta dell'energia ed entrerà in vigore al momento dell'adozione, senza necessità di ratifica, in forza dell'articolo 48 ECT.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'ECT.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

Gli atti previsti hanno finalità e parti costitutive riguardanti i settori dell'energia e della politica commerciale comune. Tali elementi dell'atto previsto sono tra loro inscindibili e nessuno di essi è accessorio rispetto agli altri.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta comprende pertanto le seguenti disposizioni: articolo 194, paragrafo 2, e articolo 207 TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 194, paragrafo 2, e dall'articolo 207 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5.Pubblicazione dell'atto previsto

Le decisioni della Conferenza della Carta dell'energia apporteranno modifiche all'ECT e alle relative intese, dichiarazioni e decisioni e designeranno un nuovo depositario e devono pertanto essere pubblicate, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2024/0296 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Conferenza della Carta dell'energia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2, e l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con decisione 98/181/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione 8 , l'Unione ha concluso il trattato sulla Carta dell'energia (ECT), che è entrato in vigore il 16 aprile 1998.

(2)L'ECT non ha subito alcun aggiornamento sostanziale dagli anni novanta ed è diventato pertanto sempre più obsoleto.

(3)L'articolo 49 ECT stabilisce che il governo della Repubblica del Portogallo è il depositario del trattato. Il 1º febbraio 2024 la Repubblica del Portogallo ha notificato l'intenzione di recedere dall'ECT e di conseguenza cessare di esercitare la sua funzione di depositario. Il recesso della Repubblica del Portogallo dall'ECT prenderà effetto il 2 febbraio 2025.

(4)È necessario un emendamento all'articolo 49 ECT per designare un nuovo depositario. Le Parti contraenti dell'ECT ("Parti contraenti") hanno convenuto nei negoziati di aggiungere tale emendamento al testo dell'ECT modernizzato, proponendo di designare il Segretariato della Carta dell'energia ("Segretariato") come nuovo depositario. Hanno inoltre concordato di sottoporre all'approvazione della Conferenza della Carta dell'energia una nuova intesa, in relazione all'articolo 49 ECT, sui ruoli del Segretariato. Infine, dato che non tutte applicheranno l'ECT modernizzato in via provvisoria dopo la sua adozione, le Parti contraenti hanno convenuto di sottoporre all'approvazione della Conferenza della Carta dell'energia una decisione che designa il Segretariato come depositario provvisorio a decorrere dal 2 febbraio 2025, in attesa dell'entrata in vigore degli emendamenti all'ECT.

(5)A norma dell'articolo 34 ECT, la Conferenza della Carta dell'energia adotta i testi degli emendamenti all'ECT.

(6)La Conferenza della Carta dell'energia dovrà adottare gli atti proposti nella riunione del 3 dicembre 2024. Tali atti saranno vincolanti per l'Unione.

(7)È opportuno che l'Unione non eserciti il diritto di voto in sede di Conferenza della Carta dell'energia sulle proposte di emendamento all'ECT e stabilisca la posizione che gli Stati membri che sono Parti contraenti dovranno adottare congiuntamente per le materie di competenza dell'Unione. Questa posizione lascia impregiudicata la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri. Essa integra la decisione (UE) 2024/1644 del Consiglio 9 .

(8)Gli Stati membri che sono Parti contraenti e sono presenti alla riunione della Conferenza della Carta dell'energia dovrebbero adottare una posizione che non impedisca l'adozione o l'approvazione degli atti proposti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.A norma dell'articolo 36, paragrafo 7, del trattato sulla Carta dell'energia (ECT), l'Unione non esercita il diritto di voto in sede di Conferenza della Carta dell'energia sulla proposta di emendamento all'articolo 49 e sull'intesa in relazione a tale articolo, né sulla decisione relativa alla designazione di un depositario a norma dell'articolo 49 ECT.

2.Gli Stati membri che sono Parti contraenti dell'ECT e sono presenti alla riunione della Conferenza della Carta dell'energia esercitano congiuntamente il diritto di voto alla riunione della Conferenza della Carta dell'energia del 3 dicembre 2024 in modo da:

(a)non impedire l'adozione da parte della Conferenza della proposta di emendamento all'articolo 49 ECT (CC 760 REV2);

(b)non impedire l'approvazione dell'intesa, in relazione all'articolo 49 ECT, sui ruoli del Segretariato della Carta dell'energia (CC 762 REV2); e

(c)non impedire l'approvazione di una decisione sulla designazione del Segretariato della Carta dell'energia come depositario ai sensi dell'articolo 49 ECT a decorrere dal 2 febbraio 2025 (CC 814). 

Articolo 2

Gli Stati membri che sono Parti contraenti dell'ECT sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Decisione 98/181/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 23 settembre 1997, concernente la conclusione da parte delle Comunità europee del trattato sulla Carta dell'energia e del protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati (GU L 69 del 9.3.1998, pag. 1).
(2)    La riunione straordinaria della Conferenza della Carta dell'energia del 24 giugno 2022 ha revocato alla Federazione russa lo status di osservatore.
(3)    La riunione straordinaria della Conferenza della Carta dell'energia del 24 giugno 2022 ha revocato alla Bielorussia lo status di osservatore e sospeso l'applicazione provvisoria dell'ECT da parte di quest'ultima.
(4)    Decisione (UE) 2024/1644 del Consiglio, del 30 maggio 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Conferenza della Carta dell'energia (GU L, 2024/1644, 6.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1644/oj ).
(5)    Decisione (UE) 2024/1644 del Consiglio, del 30 maggio 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Conferenza della Carta dell'energia (GU L, 2024/1644, 6.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1644/oj ).
(6)    Decisione (UE) 2024/1644 del Consiglio, del 30 maggio 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Conferenza della Carta dell'energia (GU L, 2024/1644, 6.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1644/oj ).
(7)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(8)    GU L 69 del 9.3.1998, pag. 1.
(9)    Decisione (UE) 2024/1644 del Consiglio, del 30 maggio 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Conferenza della Carta dell'energia (GU L, 2024/1644, 6.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1644/oj ).

Bruxelles, 11.11.2024

COM(2024) 536 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Conferenza della Carta dell'energia


ALLEGATO

1.Proposta di emendamento all'articolo 49 ECT, inclusa tra le proposte di emendamento al trattato sulla Carta dell'energia (documento CC 760 REV2), presentata alla Conferenza della Carta dell'energia il 3 settembre 2024.

Articolo 49

Depositario

Il governo della Repubblica del Portogallo Segretariato è il depositario del presente trattato 1 .

2.Proposta di nuova intesa, in relazione all'articolo 49, sui ruoli del Segretariato della Carta dell'energia, inclusa tra le proposte di modifica di intese, dichiarazioni e decisioni (documento CC 762 REV2), presentata alla Conferenza della Carta dell'energia il 3 settembre 2024.

Intesa 16 in relazione all'articolo 49 dell'ECT originario

Intesa 18 in relazione all'articolo 49 dell'ECT modificato nel 1998

All'articolo 49, per "Segretariato" si intende il Segretariato ai sensi dell'articolo 35. Per evitare ambiguità, tutti i riferimenti al "depositario" nel presente trattato si intendono fatti al "Segretariato" ai sensi dell'articolo 35 in qualità di depositario.

3.Proposta di decisione della Conferenza della Carta dell'energia relativa alla designazione del Segretariato della Carta dell'energia come depositario a norma dell'articolo 49 del trattato sulla Carta dell'energia (documento CC 814), presentata alla Conferenza della Carta dell'energia il 3 settembre 2024.

35a riunione della Conferenza della Carta dell'energia

3 dicembre 2024

DESIGNAZIONE DEL SEGRETARIATO DELLA CARTA DELL'ENERGIA COME DEPOSITARIO A NORMA DELL'ARTICOLO 49 DEL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA

Le Parti contraenti del trattato sulla Carta dell'energia (ECT),

prendendo atto del recesso della Repubblica del Portogallo quale Parte contraente dell'ECT, che prenderà effetto il 2 febbraio 2025,

vista la notifica con cui la Repubblica del Portogallo, il 7 marzo 2024, ha comunicato che il governo della Repubblica del Portogallo non eserciterà più le funzioni di depositario a norma dell'articolo 49 ECT dopo che il recesso avrà preso effetto,

ricordando l'emendamento all'articolo 49 che designa il Segretariato della Conferenza della Carta dell'energia ("Segretariato") come depositario dell'ECT, adottato alla 35a riunione della Conferenza della Carta dell'energia [CC 814],

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

1.In attesa dell'entrata in vigore degli emendamenti all'ECT adottati il 3 dicembre 2024 per una qualsiasi Parte contraente, il Segretariato esercita le funzioni di depositario dell'ECT a titolo provvisorio per tale Parte contraente a decorrere dal 2 febbraio 2025.

2.Il Segretariato adotta tutte le misure necessarie per garantire il trasferimento delle funzioni di depositario dal governo della Repubblica del Portogallo e assume tali funzioni a titolo provvisorio a norma della lettera a) il 2 febbraio 2025.

(1)    La nuova formulazione proposta è sottolineata e il testo di cui si propone l'eliminazione è barrato.