Bruxelles, 31.10.2024

COM(2024) 517 final

2024/0214(COD)

Proposta modificata di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda i materiali forestali di moltiplicazione della categoria "controllati", la relativa etichettatura e i nomi delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

•Motivi e obiettivi della proposta

Conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione 1 , su proposta della Commissione il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, deve determinare se i materiali forestali di moltiplicazione prodotti in un paese terzo offrono, quanto alle modalità di ammissione dei relativi materiali di base e alle disposizioni adottate per la loro produzione a fini di commercializzazione, le stesse garanzie dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nell'Unione e rispondenti alle disposizioni di tale direttiva.

La decisione 2008/971/CE del Consiglio 2 stabilisce disposizioni relative all'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi. Tale decisione stabilisce in primo luogo l'equivalenza dei sistemi per l'ammissione e la registrazione dei materiali di base e la successiva produzione di materiali di moltiplicazione da tali materiali di base applicati nei paesi terzi di cui all'allegato I della medesima e, in secondo luogo, le norme generali per determinare l'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi. Essa specifica inoltre le condizioni di importazione nell'Unione di materiali forestali di moltiplicazione appartenenti alle categorie "identificati alla fonte", "selezionati" e "qualificati" prodotti in un paese terzo figurante nell'allegato I della medesima.

Nel luglio 2007 il Consiglio dell'OCSE ha adottato un sistema di certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione destinati al commercio internazionale 3 ("sistema OCSE per sementi e piante forestali"). I paesi terzi elencati nella decisione 2008/971/CE applicano norme nazionali per la certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione sulla base di tale sistema. Nel 2011 le norme del medesimo riguardavano i materiali forestali di moltiplicazione appartenenti alle categorie "identificati alla fonte", "selezionati" e "qualificati". Le norme del sistema OCSE per sementi e piante forestali sono state modificate nel 2013 per includere la categoria "controllati".

Da un esame delle norme OCSE modificate è emerso che le condizioni per l'ammissione dei materiali di base della categoria "controllati" corrispondono ai requisiti di cui alla direttiva 1999/105/CE.

La presente proposta mira a estendere alla categoria "controllati" il regime d'equivalenza per l'importazione di materiali forestali di moltiplicazione istituito dalla decisione 2008/971/CE, in linea con le norme OCSE modificate del 2013. Essa fornisce: i) le condizioni per stabilire se i materiali forestali di moltiplicazione della categoria "controllati" importati da un determinato paese terzo possono essere considerati equivalenti ai materiali forestali di moltiplicazione prodotti all'interno dell'Unione e conformi alla direttiva 1999/105/CE e ii) le condizioni aggiuntive per quanto riguarda sementi e postime di cui alla decisione 2008/971/CE.

Una volta adottato, il presente progetto di decisione dovrebbe sostituire l'autorizzazione temporanea concessa dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/773 della Commissione 4 che, a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 1999/105/CE, autorizza ogni Stato membro, fino al 31 dicembre 2024, a decidere se i materiali forestali di moltiplicazione della categoria "controllati", prodotti in un determinato paese terzo, presentano le stesse garanzie dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nell'Unione e conformi alla direttiva 1999/105/CE.

•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta riguarda l'attuazione tecnica dei requisiti esistenti di cui alla direttiva 1999/105/CE. È pertanto coerente con le norme vigenti per la categoria di materiali forestali di moltiplicazione "controllati" e con le norme generali relative alle importazioni nell'Unione di materiali forestali di moltiplicazione e al riconoscimento dell'equivalenza dei requisiti dei paesi terzi interessati ai requisiti dell'Unione per i materiali forestali di moltiplicazione.

•Coerenza con le altre normative dell'Unione

Poiché mira a salvaguardare la regolare prosecuzione del commercio di materiali forestali di moltiplicazione e il mantenimento di un approvvigionamento costante di materiali forestali di moltiplicazione di elevata qualità nell'Unione, la presente proposta contribuisce alle politiche generali della politica agricola comune e del Green Deal europeo 5 , nonché alla legislazione e alle strategie correlate: la normativa europea sul clima 6 , la nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici 7 , la nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 8 e la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 9 .

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

•Base giuridica

Come l'atto che intende modificare (decisione 2008/971/CE), anche la presente proposta si basa sull'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 1999/105/CE. La proposta si basa sull'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che fornisce la base giuridica per l'adozione delle disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica agricola comune.

•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La produzione e la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione rientrano nella competenza concorrente dell'Unione e degli Stati membri poiché l'atto giuridico corrispondente (direttiva 1999/105/CE) si basa sull'articolo 43 TFUE (ex articolo 37 del trattato che istituisce la Comunità europea).

Poiché il settore dei materiali forestali di moltiplicazione è stato ampiamente regolamentato a livello dell'Unione, la legislazione in questo settore è prevalentemente di competenza delle istituzioni dell'Unione europea, come stabilito all'articolo 2, paragrafo 2, TFUE. I principali obiettivi di tale settore, vale a dire l'importazione di materiali forestali di moltiplicazione di alta qualità e il funzionamento del mercato interno, non possono essere conseguiti in misura sufficiente a livello degli Stati membri per via della complessità delle rispettive norme e delle sfide transfrontaliere poste dalla crisi climatica, dalla protezione della biodiversità e dallo sviluppo sostenibile.

In virtù del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, l'Unione può pertanto adottare un approccio comune per quanto riguarda l'importazione nell'Unione di materiali forestali di moltiplicazione.

•Proporzionalità

Il presente atto è l'unica forma possibile di azione dell'Unione e i relativi requisiti sono i più appropriati per conseguire gli obiettivi perseguiti, vale a dire:

i)importazione di materiali forestali di moltiplicazione di alta qualità per tutti gli utilizzatori nell'Unione;

ii)buon funzionamento del mercato interno;

iii)parità di condizioni per gli operatori professionali interessati; e

iv)agevolazione degli scambi in vista dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della mitigazione degli stessi.

•Scelta dell'atto giuridico

La Commissione propone una decisione del Consiglio, un atto giuridico dello stesso tipo dell'atto da modificare (decisione 2008/971/CE) con la presente proposta.L'atto giuridico è previsto dalla base giuridica, ossia l'articolo 43, paragrafo 2, TFUE.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

•Consultazioni dei portatori di interessi

Non sono state condotte consultazioni pubbliche in quanto si tratta di un'iniziativa tecnica di interesse limitato per il grande pubblico. Non sono stati consultati neppure i portatori di interessi per quanto riguarda l'equivalenza ai requisiti dell'UE per altre categorie di materiali forestali di moltiplicazione.

•Assunzione e uso di perizie

L'Unione e gli Stati membri partecipano direttamente allo sviluppo dei sistemi OCSE per le sementi e del sistema OCSE per sementi e piante forestali. La Commissione ha esaminato le norme OCSE e le rispettive norme nazionali dei paesi terzi che attuano tale sistema per quanto riguarda la categoria "controllati". Da tale esame è emerso che le condizioni per l'ammissione dei materiali di base sono conformi ai requisiti di cui alla direttiva 1999/105/CE per la suddetta categoria. Per questo motivo non è stato ritenuto necessario procedere ulteriormente a un'assunzione e a un uso di perizie, poiché l'Unione e i paesi terzi interessati applicano le norme OCSE comunemente accettate a tale riguardo.

•Valutazione d'impatto

La presente decisione attua norme vigenti. La concessione dell'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi per le importazioni si basa sui sistemi OCSE e sui metodi dell'Associazione internazionale per l'analisi delle sementi (ISTA). Come dimostrato dall'applicazione della decisione (UE) 2021/536, non si prevedono impatti economici, sociali o ambientali dall'importazione di materiali forestali di moltiplicazione della categoria "controllati" poiché non sono stati segnalati effetti tali da autorità competenti, paesi terzi od operatori professionali. Di conseguenza una valutazione d'impatto non è ritenuta necessaria.

•Efficienza normativa e semplificazione

La presente proposta non è collegata al programma REFIT. La proposta non incide sui costi di conformità per gli operatori. La "verifica digitale" non è applicabile alla presente proposta.

•Diritti fondamentali

La proposta di decisione rispetta tutte le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non ha incidenza sul bilancio.

5.ALTRI ELEMENTI

•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non sono necessari piani attuativi né modalità di monitoraggio, valutazione e informazione.

•Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'unica disposizione sostanziale della proposta è relativa alla concessione dell'equivalenza al diritto dell'Unione applicabile ai materiali forestali di moltiplicazione della categoria "controllati" prodotti in determinati paesi terzi per la loro importazione nell'Unione, includendo tale categoria nell'ambito di applicazione della decisione 2008/971/CE.

2024/0214 (COD)

Proposta modificata di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda i materiali forestali di moltiplicazione della categoria "controllati", la relativa etichettatura e i nomi delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2 vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione 10 , in particolare l'articolo 19, paragrafi 1 e 2,

vista la proposta della Commissione europea 11 ,

previa trasmissione dell'atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 1999/105/CE si applica alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione all'interno dell'Unione. Tale direttiva riguarda i materiali di moltiplicazione delle specie arboree e degli ibridi artificiali che risultano importanti a fini forestali in tutta l'Unione o in parte di essa.

(2)La decisione 2008/971/CE del Consiglio 12 determina le condizioni di importazione nell'Unione di materiali forestali di moltiplicazione appartenenti alle categorie "identificati alla fonte", "selezionati" e "qualificati", prodotti nei paesi terzi figuranti nell'allegato I di tale decisione, per quanto riguarda l'ammissione e la registrazione dei materiali di base e la successiva produzione di materiali forestali di moltiplicazione da tali materiali di base. I paesi terzi interessati attuano il sistema OCSE di certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione destinati al commercio internazionale 13 ("sistema OCSE per sementi e piante forestali").

(3)Il sistema OCSE per sementi e piante forestali è stato modificato nel 2013 per includere i materiali forestali di moltiplicazione della categoria "controllati" in aggiunta alle categorie di materiali forestali di moltiplicazione "identificati alla fonte", "selezionati" e "qualificati", che fanno parte del sistema dal 2011.

(4)Le norme nazionali relative alla certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione in Canada, Norvegia, Regno Unito, Serbia, negli Stati Uniti, in Svizzera e Turchia ("paesi terzi specificati") prevedono un'ispezione ufficiale in campo da effettuarsi durante la raccolta e la trasformazione delle sementi e la produzione di postime.

(5)Secondo tali norme nazionali, i sistemi per l'ammissione e la registrazione dei materiali di base e la successiva produzione di materiali forestali di moltiplicazione da tali materiali di base devono rispettare il sistema OCSE per sementi e piante forestali. Tali norme nazionali dispongono inoltre che sementi e postime appartenenti alle categorie "identificati alla fonte", "selezionati", "qualificati" e "controllati" siano certificati ufficialmente e che gli imballaggi di sementi siano chiusi ufficialmente in conformità del sistema OCSE per sementi e piante forestali.

(6)In assenza di una decisione a livello dell'Unione in merito all'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione della categoria "controllati", la decisione di esecuzione (UE) 2021/773 della Commissione 14 ha autorizzato temporaneamente, fino al 31 dicembre 2024, gli Stati membri a decidere temporaneamente, fino al 31 dicembre 2024, in merito all'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione della categoria "controllati" prodotti nei paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione 2008/971/CE, che comprendono i paesi terzi specificati. Tale autorizzazione era necessaria per evitare qualsiasi rischio di perturbazione delle importazioni di materiali forestali di moltiplicazione negli Stati membri.

(7)Da un esame delle norme nazionali dei paesi terzi specificati per quanto riguarda la categoria "controllati" emerge che le condizioni per l'ammissione dei materiali di base sono considerate equivalenti a quelle stabilite nella direttiva 1999/105/CE, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II della decisione 2008/971/CE relative a sementi e postime.

(8)I nomi e gli indirizzi di talune autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione, elencate all'allegato I della decisione 2008/971/CE, sono cambiati e devono pertanto essere aggiornati.

(9)È inoltre possibile fare ricorso alla modificazione genetica per la produzione di sementi o postime della categoria "controllati". Al fine di garantire che gli utilizzatori di materiali forestali di moltiplicazione possano compiere scelte informate, l'etichetta OCSE e l'etichetta o il documento del fornitore dovrebbero pertanto recare l'indicazione se è stato fatto ricorso o meno a tale tipo di modificazione nella produzione dei materiali di base per detta categoria, come avviene attualmente con la categoria "qualificati".

(10)In vista dell'aggiunta della categoria "controllati" nell'allegato II della decisione 2008/971/CE, è opportuno aggiungere a tale decisione un nuovo allegato con una tabella che indichi le categorie nell'ambito delle quali possono essere importati nell'Unione i materiali forestali di moltiplicazione provenienti dai diversi tipi di materiali di base al fine di garantire chiarezza e la corretta applicazione di tale decisione. Tale aggiunta è necessaria per garantire la chiarezza giuridica, la coerenza con la direttiva 1999/105/CE, nonché la corretta applicazione di tali norme e il compimento di scelte informate da parte degli operatori che applicano tale decisione.

(11)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2008/971/CE.

(12)Poiché la decisione di esecuzione (UE) 2021/773 scade il 31 dicembre 2024, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1º gennaio 2025 al fine di garantire la chiarezza giuridica e la continuità delle rispettive norme,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Modifiche della decisione 2008/971/CE

La decisione 2008/971/CE è così modificata:

1)all'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La presente decisione determina le condizioni di importazione nell'Unione di materiali forestali di moltiplicazione appartenenti alle categorie "identificati alla fonte", "selezionati", "qualificati" e "controllati" prodotti in un paese terzo figurante nell'allegato I.";

2)all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.Sementi e postime appartenenti alle categorie "identificati alla fonte", "selezionati", "qualificati" e "controllati" delle specie e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I della direttiva 1999/105/CE, prodotti nei paesi terzi figuranti nell'allegato I della presente decisione e certificati ufficialmente dalle autorità dei paesi terzi figuranti nel medesimo allegato, sono considerati equivalenti a sementi e postime conformi alla direttiva 1999/105/CE, purché siano rispettate le condizioni stabilite nell'allegato II della presente decisione.";

3)gli allegati sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2025.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

(1)    Decisione 2008/971/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa all'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 83, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/971/2021-01-01 ).
(2)    "Decision of the Council establishing the OECD Scheme for the Certification of Forest Reproductive Material Moving in International Trade" [OECD/LEGAL/0355].
(3)    Decisione di esecuzione (UE) 2021/773 della Commissione, del 10 maggio 2021, che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, a decidere temporaneamente in merito all'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione di talune categorie prodotti in determinati paesi terzi (GU L 169 del 12.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/773/oj )
(4)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).
(5)    Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1,    
ELI: 
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj ).
(6)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).
(7)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 (COM(2021) 572 final).
(8)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).
(9)    GU C, [...], [...], ELI: [...].
(10)    Decisione 2008/971/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa all'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 83,    
ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2008/971/2021-01-01 ).
(11)    Decisione del Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, "Decision of the Council establishing the OECD Scheme for the Certification of Forest Reproductive Material Moving in International Trade" [OECD/LEGAL/0355],    
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0355 .
(12)    Decisione di esecuzione (UE) 2021/773 della Commissione, del 10 maggio 2021, che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, a decidere temporaneamente in merito all'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione di talune categorie prodotti in determinati paesi terzi (GU L 169 del 12.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/773/oj ).

Bruxelles, 31.10.2024

COM(2024) 517 final

ALLEGATO

della

proposta modificata di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda i materiali forestali di moltiplicazione della categoria "controllati", la relativa etichettatura e i nomi delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione


ALLEGATO

Modifiche degli allegati della decisione 2008/971/CE

1.L'allegato I è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO I

Paesi e autorità

Paese 1

Autorità responsabile dell'ammissione e del controllo della produzione

CA

Natural Resources Canada - Canadian Forest Service

Atlantic Forestry Centre

1350 Regent Street

Fredericton NB E3C 2G6

CH

Federal Office for the Environment (FOEN)

Department of the Environment, Transport, Energy and Communications (UVEK)

Forest Division

Federal Plant Protection Service

Monbijoustrasse 40

CH-3003 Bern

GB 2

Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA)

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

CB2 8DR

NO

Norwegian Forest Seed Center

c/o Øyvind Meland Edvardsen

Box. 118, N-2301 Hamar

RS

Group for Forest Reproductive Material and Genetic Resources Directorate for Forest

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management

Ministry of AFW — Directorate for Forest

Omladinskih brigada 1

Novi Beograd

TR

Ministry of Agriculture and Forestry

General Directorate of Forestry

Forest Tree Seeds and Tree Breeding Research Institute Directorate Sogutozu. 06560. Ankara

US

USDA United States Department of Agriculture, Forest Service

Cooperative Forestry

National Seed Laboratory

5675 Riggins Mill Road

Dry Branch, Georgia 31020

AUTORITÀ UFFICIALI DI CERTIFICAZIONE STATALE

(Autorizzate a rilasciare certificati OCSE in virtù di un accordo di cooperazione con il servizio forestale USDA — USDA Forest Service)

Washington State Crop Improvement Association, Inc.

2575 NE Hopkins Ct.

Pullman, Washington 99163"

;

2.all'allegato II, il testo della sezione C è sostituito dal seguente:

"C.Condizioni aggiuntive relative a sementi e postime delle categorie "qualificati" e "controllati" prodotti in paesi terzi.

Per sementi e postime delle categorie "qualificati" e "controllati", l'etichetta OCSE e l'etichetta o il documento del fornitore devono recare l'indicazione se è stato fatto ricorso o meno alla modificazione genetica nella produzione del materiale di base.";



3.è aggiunto l'allegato seguente:

"ALLEGATO III
CATEGORIE NELL'AMBITO DELLE QUALI POSSONO ESSERE IMPORTATI NELL'UNIONE I MATERIALI FORESTALI DI MOLTIPLICAZIONE PROVENIENTI DAI DIVERSI TIPI DI MATERIALI DI BASE

Materiale di base

Categoria dei materiali forestali di moltiplicazione

Identificati alla fonte

Selezionati

Qualificati

Controllati

Fonte di semi

x

Soprassuolo

x

x

x

Arboreto da seme

x

x

Genitori

x

x

Clone

x

x

Miscuglio di cloni

x

x".

(1)    CA — Canada, CH — Svizzera, GB — Regno Unito, NO — Norvegia, RS — Serbia, TR — Turchia, US — Stati Uniti.
(2)    Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87)), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.