Bruxelles, 31.10.2024

COM(2024) 499 final

2024/0277(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo mediante la sostituzione del suo protocollo n. 6 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta stabilisce la posizione da adottare a nome dell'UE nel consiglio di associazione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra l'UE e l'Algeria in merito alla modifica del protocollo n. 6 di tale accordo.

2.    Contesto della proposta

2.1.L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra

L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra l'UE e l'Algeria 1 ("l'accordo") mira a stabilire le condizioni per la graduale liberalizzazione degli scambi di merci, servizi e capitali. L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2005.

2.2.Il consiglio di associazione

Il consiglio di associazione, istituito a norma dell'articolo 92 dell'accordo, può decidere di modificare il protocollo n. 6 (in particolare l'articolo 39). Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di associazione sono adottate di comune accordo tra le due parti (ossia l'UE e l'Algeria).

2.3.L'atto previsto del consiglio di associazione

Alla prossima riunione o mediante scambio di lettere il consiglio di associazione deve adottare una decisione relativa alla modifica del protocollo n. 6 ("l'atto previsto").

Scopo dell'atto previsto è modificare il protocollo n. 6 sostituendolo con un nuovo protocollo che includa un riferimento dinamico alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, al fine di rinviare sempre all'ultima versione della convenzione in vigore.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 97, secondo comma, dell'accordo.

3.La posizione da adottare a nome dell'UE

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("la convenzione") stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti. L'UE e l'Algeria hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 5 ottobre 2012.

L'UE e l'Algeria hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 27 gennaio 2017. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, la convenzione è entrata in vigore per l'UE e per l'Algeria rispettivamente il 1° maggio 2012 e il 1° marzo 2017.

La convenzione è stata modificata dalla decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee del 7 dicembre 2023.

L'articolo 6 della convenzione stabilisce che ciascuna parte contraente debba adottare misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tale riguardo il consiglio di associazione istituito dall'accordo dovrebbe adottare una decisione che introduca le norme della convenzione nel protocollo n. 6. A tal fine si introduce nel protocollo modificato un riferimento alla convenzione che ne consentirà l'applicazione.

È opportuno che la posizione che dovrà essere adottata dall'UE nel consiglio di associazione sia stabilita dal Consiglio.

Le modifiche proposte sono di natura tecnica e non incidono sulla sostanza del protocollo sulle norme di origine attualmente in vigore. Non richiedono pertanto una valutazione d'impatto.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 2 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il consiglio di associazione è un organo istituito da un accordo, ossia l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra.

L'atto che il consiglio di associazione è chiamato ad adottare ha effetti giuridici. Esso avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 97, secondo comma, dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5.Pubblicazione dell'atto previsto

Poiché l'atto del consiglio di associazione modificherà l'accordo, è opportuno che esso venga pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea successivamente alla sua adozione.

2024/0277 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo mediante la sostituzione del suo protocollo n. 6 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con la decisione 2005/690/CE del Consiglio 3 l'Unione ha concluso l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra ("l'accordo"), entrato in vigore il 1° settembre 2005. Il protocollo n. 6 definisce la nozione di "prodotti originari" e stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa.

(2)A norma dell'articolo 39 di tale protocollo, il consiglio di associazione istituito dall'articolo 92 dell'accordo ("il consiglio di associazione") può decidere di modificarne le disposizioni.

(3)Nella prossima riunione o mediante scambio di lettere il consiglio di associazione deve adottare una decisione relativa alla modifica del protocollo n. 6.

(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel consiglio di associazione, poiché la decisione del consiglio di associazione sarà vincolante per l'Unione.

(5)La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("la convenzione") è stata conclusa dall'Unione con decisione 2013/93/UE del Consiglio 4 ed è entrata in vigore per l'Unione il 1º maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi.

(6)La convenzione è stata modificata dalla decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee del 7 dicembre 2023 5 .

(7)La modifica della convenzione entra in vigore il 1º gennaio 2025 per tutte le parti contraenti. Al fine di garantire l'applicazione efficace e immediata della modifica della convenzione tra le parti, è opportuno introdurre nel protocollo n. 6 un riferimento alla convenzione, al fine di rinviare sempre all'ultima versione della convenzione in vigore. In assenza di tale riferimento, non sarebbe garantita l'efficace applicazione della modifica della convenzione, con possibili ripercussioni sul sistema del cumulo diagonale.

(8)L'articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine è opportuno che il consiglio di associazione adotti una decisione che introduca nel protocollo n. 6 dell'accordo un riferimento alla convenzione, al fine di rinviare sempre alla versione più recente della convenzione in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel consiglio di associazione si basa sul progetto di atto del consiglio di associazione accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 265 del 10.10.2005.
(2)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(3)    Decisione del Consiglio, del 18 luglio 2005, relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra (GU L 265 del 10.10.2005).
(4)    Decisione 2013/93/UE del Consiglio, del 14 aprile 2011, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013).
(5)    GU L, 2024/390, 19.2.2024.

Bruxelles, 31.10.2024

COM(2024) 499 final

ALLEGATO

della

Proposta di Decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo mediante la sostituzione del suo protocollo n. 6 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa



Progetto di  

DECISIONE N. ...

DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ALGERIA

del …

che modifica l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, mediante la sostituzione del suo protocollo n. 6 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ALGERIA,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra 1 , in particolare l'articolo 39 del protocollo n. 6 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 28 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra ("l'accordo"), fa riferimento al protocollo n. 6 dell'accordo, che stabilisce le norme di origine.

(2)L'articolo 39 del protocollo n. 6 prevede che il consiglio di associazione istituito dall'articolo 92 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del suddetto protocollo.

(3)La Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee 2 ("la convenzione") mira a trasporre i sistemi bilaterali vigenti delle norme di origine in un quadro multilaterale, fatti salvi i principi stabiliti nei singoli accordi pertinenti conclusi tra le parti contraenti.

(4)L'Unione e l'Algeria hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 5 ottobre 2012.

(5)L'Unione e l'Algeria hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 27 gennaio 2017. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione e per l'Algeria rispettivamente il 1° maggio 2012 e il 1° marzo 2017.

(6)La convenzione è stata modificata dalla decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee del 7 dicembre 2023 3 .

(7)È pertanto opportuno sostituire il protocollo n. 6 con un nuovo protocollo che includa un riferimento dinamico alla convenzione, al fine di rinviare sempre alla versione più recente della convenzione in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo n. 6 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo alla data di ricevimento, per via diplomatica, dell'ultima notifica scritta con cui le parti si informano reciprocamente dell'avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi interni.

Fatto a

   Per il consiglio di associazione

   Il presidente

Allegato

"Protocollo n. 6

relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 1

Norme di origine

1.    Ai fini dell'applicazione del presente accordo si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee 4 ("la convenzione"), quale da ultimo modificata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.    Tutti i riferimenti all'"accordo pertinente" nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione si intendono come riferimenti al presente accordo.

Articolo 2

Composizione delle controversie

1.    Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 34 e 35 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al consiglio di associazione.

2.    La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione di tale paese.

Articolo 3

Modifiche del protocollo

Il consiglio di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 4

Recesso dalla convenzione

1.    Se l'Unione o l'Algeria notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione e l'Algeria avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.

2.    Fino all'entrata in vigore di tali norme di origine rinegoziate, le norme di origine contemplate nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi all'accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contemplate nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione e l'Algeria.".

(1)    GU L 265 del 10.10.2005.
(2)    GU L 54 del 26.2.2013.
(3)    Decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, relativa alla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L, 2024/390, 19.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/390/oj).
(4)    GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.