Bruxelles, 28.10.2024

COM(2024) 497 final

2024/0276(CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione 1 (direttiva sul secondo pilastro), ha attuato all'interno dell'UE l'accordo raggiunto l'8 dicembre 2021 dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 (OCSE/G20 IF) sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS).
La direttiva ricalca inoltre le norme tipo globali per contrastare l'erosione della base imponibile (GloBE) concordate dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 e pubblicate il 20 dicembre 2021.

La direttiva sul secondo pilastro è intesa a garantire che i grandi gruppi multinazionali di imprese paghino un livello minimo di imposta sul reddito derivante da ciascuna giurisdizione in cui operano. Le entità che rientrano nell'ambito di applicazione delle norme devono calcolare la loro aliquota effettiva d'imposta per ciascuna giurisdizione in cui operano e versare un'imposta integrativa per la differenza tra la loro aliquota effettiva d'imposta per giurisdizione e l'aliquota minima d'imposta del 15 %. L'eventuale imposta integrativa risultante è generalmente applicata nella giurisdizione dell'entità controllante capogruppo (UPE) dell'impresa multinazionale. Le norme tengono inoltre conto della possibilità che le giurisdizioni introducano una propria imposta integrativa domestica qualificata (qualified domestic top-up tax - QDTT), preservando in tal modo il diritto primario di una giurisdizione di tassare il reddito ivi generato. Tale imposta integrativa domestica qualificata elimina qualsiasi imposta integrativa dovuta quando è trattata come "porto sicuro" della QDTT.

L'articolo 44 della direttiva sul secondo pilastro stabilisce i requisiti per la presentazione che le entità rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva devono soddisfare. Esso fa riferimento a una Dichiarazione sulle imposte integrative che deve essere presentata utilizzando un formulario tipo e che comprende determinati dati specifici. La Dichiarazione sulle imposte integrative è uno strumento di valutazione del rischio: contiene le informazioni di cui l'amministrazione fiscale ha bisogno per effettuare un'adeguata valutazione del rischio e valutare correttamente il debito d'imposta dell'entità.

Lo scenario di base per la presentazione, a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva sul secondo pilastro, prevede che ogni entità costitutiva presenti la Dichiarazione sulle imposte integrative nello Stato membro in cui è localizzata. Questo significa che ciascuna entità costitutiva dell'impresa multinazionale dovrebbe presentare alla propria amministrazione fiscale relazioni molto dettagliate comprendenti anche informazioni generali provenienti dall'impresa multinazionale di cui fa parte. Tuttavia l'articolo 44, paragrafo 3, prevede una deroga a tale obbligo di presentazione a livello locale qualora l'UPE (o un'entità designata a presentare la dichiarazione) presenti la Dichiarazione sulle imposte integrative per conto dell'intera impresa multinazionale. L'unica condizione che deve essere rispettata è che tra le giurisdizioni interessate (ossia la giurisdizione dell'UPE o dell'entità designata a presentare la dichiarazione e le giurisdizioni delle altre entità costitutive del gruppo in questione) siano in vigore accordi per lo scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali. Sulla base di tali accordi la comunicazione viene effettuata una sola volta per l'intera impresa multinazionale e le entità costitutive sono quindi esentate dall'obbligo di presentare esse stesse dichiarazioni a livello locale. Si prevede che la comunicazione generale da parte dell'entità designata per l'intero gruppo sarà l'approccio principale adottato dalle imprese multinazionali per trasmettere le informazioni richieste dalla direttiva sul secondo pilastro.

L'OCSE ha elaborato un formulario tipo (dichiarazione sulle imposte GloBE - GloBE Information Return o GIR) 2 che le entità devono utilizzare per adempiere ai loro obblighi di dichiarazione. Esso contiene i dati da scambiare e orientamenti esplicativi sul suo utilizzo e raggiunge un equilibrio fra l'esigenza di trasmettere alle amministrazioni fiscali i dati di cui hanno bisogno per effettuare adeguati controlli di conformità e quella di limitare i costi di conformità per le imprese multinazionali. La dichiarazione sulle imposte GloBE è recepita nel diritto dell'UE dalla presente proposta come la Dichiarazione sulle imposte integrative di cui all'articolo 44 della direttiva sul secondo pilastro.

La presente proposta stabilisce inoltre un quadro per facilitare lo scambio di Dichiarazioni sulle imposte integrative tra gli Stati membri e consentire alle imprese multinazionali di passare dalla presentazione a livello locale a quella a livello centrale (ossia la presentazione da parte dell'UPE o di un'entità designata a presentare la dichiarazione anziché la presentazione da parte di ciascuna entità costitutiva). Tale quadro contempla un "approccio di diffusione" per garantire che tutte le giurisdizioni pertinenti ricevano le informazioni di cui hanno bisogno, in base al loro ruolo nell'impresa multinazionale, in linea con il quadro dell'OCSE.

Per lo scambio di informazioni con le giurisdizioni di paesi terzi gli Stati membri dovranno firmare opportuni accordi internazionali con tali giurisdizioni. Al fine di garantire il buon funzionamento dello scambio di informazioni e di ridurre al minimo gli oneri amministrativi, le norme proposte applicabili all'interno dell'UE sono pienamente compatibili con le norme che disciplinano lo scambio di informazioni con le giurisdizioni di paesi terzi.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta è pienamente coerente con una disposizione specifica (articolo 44) della direttiva sul secondo pilastro e la rende operativa.

L'articolo 44, paragrafo 5, della direttiva sul secondo pilastro elenca le informazioni pertinenti necessarie per presentare le dichiarazioni a norma della stessa direttiva. Si tratta in particolare dell'identificazione delle entità costitutive di un'impresa multinazionale, delle informazioni sulla struttura societaria dell'impresa multinazionale e delle informazioni necessarie per calcolare l'aliquota effettiva d'imposta delle entità costitutive, l'imposta integrativa e le attribuzioni. Tale aspetto è stato ulteriormente specificato a livello del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 nella dichiarazione sulle imposte GloBE (GIR), che la presente proposta integra nel corpus del diritto dell'UE come Dichiarazione sulle imposte integrative. La presente proposta non comporta il trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 3 e dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1725 4 .

In secondo luogo, la presente proposta stabilisce le norme per lo scambio delle Dichiarazioni sulle imposte integrative in linea con il quadro dell'OCSE.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta è pienamente coerente con gli sforzi della Commissione volti a razionalizzare e semplificare gli obblighi di comunicazione per le imprese e vi contribuisce, con l'obiettivo di ridurre tale onere del 25 %, senza compromettere i relativi obiettivi strategici 5 . Tale risultato è conseguito attuando, mediante una direttiva, il quadro per lo scambio di informazioni che è alla base della direttiva sul secondo pilastro. Tale approccio garantisce l'attuazione uniforme e trasversale in tutti gli Stati membri delle norme relative alla presentazione della Dichiarazione sulle imposte integrative. Consente inoltre all'impresa multinazionale di adempiere ai propri obblighi di dichiarazione una sola volta (nello Stato membro dell'UPE o dell'entità designata a presentare la dichiarazione) anziché dover presentare una Dichiarazione sulle imposte integrative in ciascuno Stato membro in cui sono localizzate le entità costitutive.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Gli articoli 113 e 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) costituiscono la base giuridica per le iniziative legislative nel settore della cooperazione amministrativa e dell'imposizione diretta. Benché non faccia esplicito riferimento all'imposizione diretta, l'articolo 115 può essere utilizzato per il ravvicinamento delle legislazioni nazionali e delle prassi amministrative che incidono in modo diretto sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato unico nel settore dell'imposizione diretta.

Poiché l'iniziativa proposta modifica la DAC, la base giuridica scelta rimane la stessa. Le norme proposte, che mirano a garantire un quadro funzionante per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità competenti ai fini della direttiva sul secondo pilastro, non si discostano infatti dall'oggetto della DAC. In particolare, le modifiche previste forniranno un quadro chiaro e armonizzato per la presentazione e lo scambio della Dichiarazione sulle imposte integrative. L'applicazione coerente di tali disposizioni può essere conseguita solo mediante il ravvicinamento delle legislazioni nazionali secondo un approccio uniforme, come prescritto dagli articoli 113 e 115 TFUE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta rispetta pienamente il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 TFUE, avendo come oggetto la cooperazione amministrativa nel settore fiscale. La proposta è duplice: in primo luogo, rende operativo l'articolo 44 della direttiva sul secondo pilastro prevedendo obblighi di comunicazione uniformi per le imprese multinazionali che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva; in secondo luogo, estende l'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri alle relazioni presentate dalle imprese multinazionali ai fini della direttiva sul secondo pilastro.

La certezza del diritto e la chiarezza per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali possono essere garantite solo istituendo un insieme unico di norme uniformi applicabili a tutti gli Stati membri. Le norme vigenti per garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per le imprese multinazionali e i gruppi nazionali su larga scala nell'UE, sancite dalla direttiva sul secondo pilastro, sarebbero gravemente compromesse se gli Stati membri dovessero attuare obblighi di comunicazione diversi a livello nazionale.

Anche se un approccio comune alla presentazione e allo scambio di informazioni ai fini del secondo pilastro è stato elaborato a livello internazionale mediante le norme tipo GloBE, è importante garantire che tale approccio sia attuato in modo coerente nell'UE. Nell'UE, caratterizzata da economie altamente integrate, è necessaria un'azione coordinata per migliorare il funzionamento del mercato unico e assicurare il corretto funzionamento della direttiva sul secondo pilastro nel garantire un'imposizione effettiva minima degli utili delle imprese. Questo obiettivo può essere raggiunto solo se anche gli obblighi di comunicazione sono attuati a livello centrale e recepiti in modo uniforme.

Un'iniziativa dell'UE apporta un valore aggiunto rispetto a quanto potrebbe conseguire una pluralità di metodi di attuazione nazionali basati sulle norme tipo GloBE giuridicamente non vincolanti. L'approccio dell'UE presenta tre vantaggi principali. In primo luogo, il quadro giuridico per la presentazione e lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali sarebbe pienamente allineato in tutti gli Stati membri, il che agevolerebbe gli obblighi di comunicazione per le imprese multinazionali. In secondo luogo, lo scambio di informazioni sarebbe supportato da un'infrastruttura informatica comune. Infine, un'attuazione uniforme a livello dell'UE garantirebbe ai contribuenti la certezza del diritto per quanto riguarda i loro obblighi di dichiarazione e le norme sullo scambio di informazioni tra le autorità competenti.

Proporzionalità

La proposta attua gli obblighi esistenti a norma dell'articolo 44 della direttiva sul secondo pilastro relativi agli obblighi di dichiarazione delle imprese multinazionali che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva ed estende l'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni ai sensi della DAC alle relazioni presentate da tali imprese multinazionali. Considerando che tali imprese multinazionali operano al di là delle frontiere di un singolo Stato membro, le norme comuni dell'UE rappresentano il livello minimo di regolamentazione necessario per garantire una comunicazione efficace.

Pertanto la direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire i suoi obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità.

Scelta dell'atto giuridico

La proposta riguarda una direttiva, che è l'unico strumento disponibile nell'ambito della base giuridica degli articoli 113 e 115 TFUE. La presente direttiva rappresenta inoltre l'ottava modifica della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa (2011/16/UE), a seguito delle direttive 2014/107/UE, 2015/2376/UE, 2016/881/UE, 2016/2258/UE, 2018/822/UE, 2021/514/UE e 2023/2226/UE del Consiglio.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazione d'impatto

Non è stata effettuata una valutazione d'impatto della presente proposta.

La proposta rende operativo l'articolo 44 della direttiva sul secondo pilastro in modo pienamente coerente con quanto è stato elaborato a livello mondiale e lo replica fedelmente. Non esistono altre opzioni strategiche. Vi è inoltre l'urgenza politica di procedere con la proposta, in quanto la prima dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2026, termine fissato dalla direttiva sul secondo pilastro. Un rapido processo di adozione e attuazione della presente iniziativa da parte degli Stati membri è pertanto essenziale.

Diritti fondamentali

La direttiva proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Il costo dell'attuazione della presente proposta è stimato a 3,3 milioni di EUR per il periodo 2024‑2027. Sarà finanziato mediante riassegnazione di fondi dall'attuale programma Fiscalis. Per ulteriori dettagli si veda la scheda finanziaria legislativa.

5.ALTRI ELEMENTI

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La direttiva sul secondo pilastro prevede la presentazione a livello locale come norma standard per tutte le entità costitutive dell'impresa multinazionale nell'UE. Autorizza tuttavia la presentazione a livello centrale se sono soddisfatte due condizioni: 1) è in vigore un accordo per lo scambio di informazioni tra la giurisdizione dell'entità designata a presentare la Dichiarazione sulle imposte integrative per conto del gruppo (ossia l'UPE o l'entità designata a presentare la dichiarazione) e le giurisdizioni delle entità costitutive; e 2) l'UPE o l'entità designata a presentare la dichiarazione l'hanno effettivamente presentata. La presente proposta stabilisce il quadro per lo scambio di informazioni all'interno dell'UE, consentendo in tal modo la presentazione a livello centrale nell'UE.

La proposta si articola in due parti: a) le modifiche del testo della DAC; e b) un nuovo allegato.

(a)Modifiche del testo della DAC — Quadro per lo scambio delle Dichiarazioni sulle imposte integrative

La modifica principale è costituita dall'introduzione del nuovo articolo 8 bis sexies, che definisce il quadro per lo scambio delle Dichiarazioni sulle imposte integrative. Le norme di base per la presentazione della Dichiarazione sulle imposte integrative sono stabilite all'articolo 44 della direttiva sul secondo pilastro, che contiene le informazioni che devono essere fornite dalle entità tenute alla comunicazione di un'impresa multinazionale o di un gruppo nazionale su larga scala, in modo che l'amministrazione fiscale degli Stati membri possa verificare se le entità in questione applichino correttamente le norme della direttiva sul secondo pilastro.

Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per consentire alle entità tenute alla comunicazione di un'impresa multinazionale residente a fini fiscali nell'UE di presentare la Dichiarazione sulle imposte integrative entro 15 mesi dall'ultimo giorno dell'Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione, ad eccezione del primo Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione, per il quale la presentazione deve essere effettuata entro 18 mesi dall'ultimo giorno del suddetto esercizio fiscale. Tali termini sono stabiliti all'articolo 44, paragrafo 7, e all'articolo 51 della direttiva sul secondo pilastro. Dopo che la Dichiarazione sulle imposte integrative è stata presentata nello Stato membro, l'autorità competente di tale Stato membro invia le parti appropriate di tale dichiarazione alle pertinenti autorità competenti degli altri Stati membri interessati.

Le autorità competenti trasmettono la Dichiarazione sulle imposte integrative nel modo seguente (cosiddetto "approccio di diffusione"):

·lo Stato membro dell'entità controllante capogruppo dell'impresa multinazionale riceve la Dichiarazione sulle imposte integrative completa;

·tutti gli Stati membri di attuazione ricevono l'intera Sezione generale della Dichiarazione sulle imposte integrative;

·gli Stati membri che applicano unicamente l'imposta integrativa domestica qualificata (QDTT), in cui sono localizzate le entità costitutive dell'impresa multinazionale, ricevono le parti pertinenti della Sezione generale della Dichiarazione sulle imposte integrative;

·gli Stati membri con diritti di imposizione ai sensi della direttiva sul secondo pilastro ricevono le Sezioni giurisdizionali specifiche.

Le parti pertinenti della Dichiarazione sulle imposte integrative dovrebbero essere scambiate il prima possibile e in ogni caso entro tre mesi dal termine di presentazione per l'Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione. Per il primo anno di applicazione della direttiva sul secondo pilastro (ossia l'Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione 2024), il termine per lo scambio di informazioni è di sei mesi dopo il termine di presentazione. Anche le Dichiarazioni sulle imposte integrative ricevute dopo la scadenza del termine di presentazione dovrebbero essere scambiate non appena ricevute e, in ogni caso, non oltre tre mesi dal loro ricevimento.

La comunicazione di informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri avrà luogo utilizzando il formulario elettronico tipo che sarà elaborato dalla Commissione mediante un atto di esecuzione.

L'applicazione delle norme della presente direttiva è rinviata anche per gli Stati membri che hanno scelto di non applicare la regola di inclusione del reddito (IIR) qualificata e la regola sui profitti a bassa imposizione (UTPR) qualificata a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, della direttiva sul secondo pilastro.

Il nuovo articolo 9 bis prevede la possibilità per l'autorità competente di chiedere informazioni in merito a una Dichiarazione sulle imposte integrative la cui presentazione a livello centrale è stata notificata, ma che non è stata scambiata. L'autorità competente di uno Stato membro in cui l'entità che presenta la dichiarazione è residente ai fini della direttiva sul secondo pilastro può quindi verificare se tale dichiarazione è stata presentata e, in caso negativo, chiedere informazioni sulla data di presentazione prevista. Se la Dichiarazione sulle imposte integrative non è pervenuta entro tre mesi dalla nuova data di presentazione prevista, alle entità costitutive dell'impresa multinazionale possono essere imposti obblighi di presentazione locale della Dichiarazione sulle imposte integrative, dal momento che non sono state soddisfatte le condizioni per la presentazione a livello centrale. D'altro canto, alle entità costitutive non può essere imposto alcun obbligo di presentazione a livello locale prima della scadenza del suddetto termine.

Inoltre, quando l'autorità competente ha ricevuto la Dichiarazione sulle imposte integrative e, dopo averla verificata, ha motivo di ritenere che siano necessarie rettifiche, essa dovrebbe informarne l'autorità competente dello Stato membro di invio. L'autorità competente di invio dovrebbe adottare senza indugio misure adeguate per ottenere la Dichiarazione sulle imposte integrative rettificata dall'entità che l'ha presentata e scambiarla con le pertinenti autorità competenti degli Stati membri.

(b)Allegato VII

La proposta aggiunge un nuovo allegato VII alla DAC. La prima sezione definisce alcuni termini utilizzati nell'allegato e nei pertinenti articoli della DAC. La seconda sezione descrive le norme di presentazione che si applicano all'entità che presenta la dichiarazione dell'impresa multinazionale. La terza sezione comprende la Dichiarazione sulle imposte integrative (che è pienamente in linea con le norme relative alla dichiarazione delle imposte GloBE (GIR) elaborate dall'OCSE) e la allinea con la direttiva sul secondo pilastro. La Dichiarazione sulle imposte integrative può essere modificata dalla Commissione mediante un atto delegato per tenere conto del futuro aggiornamento concordato a livello internazionale.

2024/0276 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 113 e 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo 6 ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 7 ,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio 8 ha attuato l'accordo raggiunto l'8 dicembre 2021 dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) e ricalca le norme tipo dell'OCSE concordate dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 il 14 dicembre 2021. La direttiva introduce una regola di inclusione del reddito (income inclusion rule — IIR) qualificata e una regola sui profitti a bassa imposizione (undertaxed profit rule — UTPR) qualificata e consente inoltre agli Stati membri di introdurre una propria imposta integrativa domestica qualificata (qualified domestic top-up tax — QDTT).

(2)L'articolo 44 della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio stabilisce già le norme per la presentazione delle Dichiarazioni sulle imposte integrative e delinea in modo generale le categorie di informazioni che devono essere comunicate dalle imprese multinazionali e dai gruppi nazionali su larga scala contemplati da tale direttiva, in quanto le amministrazioni fiscali hanno bisogno di tali Dichiarazioni sulle imposte integrative per effettuare un'adeguata valutazione del rischio, valutare la correttezza del debito d'imposta e monitorare se le imprese multinazionali e i gruppi nazionali su larga scala applicano correttamente le norme di cui alla direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio.

(3)È pertanto opportuno modificare la direttiva 2011/16/UE del Consiglio 9 al fine di stabilire nuove norme sullo scambio automatico di informazioni intese ad agevolare lo scambio di informazioni relative alla Dichiarazione sulle imposte integrative e fornire in tal modo il quadro per l'attuazione operativa dell'articolo 44 della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio. Tali norme dovrebbero essere in linea con l'accordo sul quadro inclusivo dell'OCSE/G20 e con le relative norme tipo.

(4)Tali norme dovrebbero consentire la presentazione della Dichiarazione sulle imposte integrative a livello centrale anziché a livello locale in ciascuna giurisdizione che attua l'accordo sul quadro inclusivo dell'OCSE/G20 relativo al livello di imposizione fiscale minimo per le imprese multinazionali (giurisdizioni di attuazione) 10 . Le amministrazioni fiscali di ciascuna giurisdizione di attuazione pertinente dovrebbero ricevere le informazioni necessarie nell'ambito della dichiarazione standard.

(5)Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per imporre alle entità tenute alla comunicazione facenti parte di un'impresa multinazionale localizzata nell'Unione europea di presentare la Dichiarazione sulle imposte integrative entro i termini di cui all'articolo 44, paragrafo 7, e all'articolo 51 della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio.

(6)Lo Stato membro che riceve le Dichiarazioni sulle imposte integrative dalle entità tenute alla comunicazione dovrebbe trasmettere le specifiche parti pertinenti di tali dichiarazioni, entro tre mesi dal ricevimento delle stesse, agli Stati membri e alle giurisdizioni riceventi in conformità all'approccio di diffusione approvato dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20. È opportuno che nel primo anno di funzionamento il termine per la trasmissione delle dichiarazioni sia prolungato a sei mesi dal ricevimento delle stesse per tenere conto di eventuali ritardi nel nuovo sistema di scambio.

(7)Lo Stato membro dell'entità controllante capogruppo dell'impresa multinazionale dovrebbe ricevere la Dichiarazione sulle imposte integrative completa. Tutti gli Stati membri che hanno attuato un'IIR qualificata o un'UTPR qualificata o entrambe (Stati membri di attuazione) dovrebbero ricevere l'intera Sezione generale della Dichiarazione sulle imposte integrative, mentre gli Stati membri che applicano unicamente la QDTT, in cui sono localizzate le entità costitutive dell'impresa multinazionale, dovrebbero ricevere le parti pertinenti della Sezione generale della Dichiarazione sulle imposte integrative. Le Sezioni giurisdizionali dovrebbero essere trasmesse agli Stati membri con diritti di imposizione ai sensi della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio.

(8)La comunicazione di informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri dovrebbe aver luogo utilizzando il formulario elettronico tipo elaborato dalla Commissione mediante atti di esecuzione.

(9)Le autorità competenti dovrebbero informarsi reciprocamente quando vi sia motivo di ritenere che le informazioni contenute in una Dichiarazione sulle imposte integrative debbano essere rettificate. Tali rettifiche dovrebbero essere scambiate senza indebito ritardo con tutte le autorità competenti per le quali tali informazioni sono oggetto di scambio.

(10)L'autorità competente che non riceve le informazioni oggetto di scambio previste da una notifica trasmessa da un'impresa multinazionale dovrebbe informarne l'autorità competente che avrebbe dovuto inviare le informazioni relative allo scambio mancante. Quest'ultima autorità competente dovrebbe determinare senza indugio il motivo del mancato scambio delle informazioni pertinenti e dovrebbe informare entro un mese l'autorità competente che ha notificato lo scambio mancante, specificando la nuova data prevista per lo scambio. Se le informazioni non sono ricevute entro la nuova data prevista per lo scambio, si dovrebbe ritenere che la presentazione a livello centrale non abbia avuto luogo e l'autorità competente che ha notificato lo scambio mancante dovrebbe chiedere all'entità costitutiva dell'impresa multinazionale di presentare la Dichiarazione sulle imposte integrative a livello locale.

(11)L'articolo 50 della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio consente agli Stati membri in cui hanno sede pochissimi gruppi di scegliere di non applicare l'IIR e l'UTPR per un periodo di tempo limitato. Tali Stati membri dovrebbero iniziare ad applicare le norme sullo scambio delle Dichiarazioni sulle imposte integrative solo quando termina il periodo scelto a norma dell'articolo 50 della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio.

(12)La direttiva 2011/16/UE del Consiglio e il relativo allegato VII, come modificati dalla presente direttiva, dovrebbero essere letti in combinato disposto con la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio. I termini di cui alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio che figurano anche nella direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio dovrebbero avere lo stesso significato di quelli contenuti in quest'ultima direttiva. La presente direttiva contiene inoltre definizioni aggiuntive necessarie per tener conto degli ulteriori sviluppi a livello internazionale nel contesto dello scambio di informazioni nel settore fiscale.

(13)I gruppi nazionali su larga scala sono soggetti agli obblighi di comunicazione di cui alla direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio e sono tenuti a presentare un riepilogo della struttura e degli obblighi fiscali per l'intero gruppo, anche se il riepilogo è pertinente solo per l'amministrazione fiscale dello Stato membro in cui il gruppo è localizzato. Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi per lo Stato membro interessato e mantenere la parità di trattamento di cui alla direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, i gruppi nazionali su larga scala dovrebbero presentare le loro dichiarazioni utilizzando il modello di cui all'allegato della presente direttiva.

(14)L'articolo 44, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio prevede che la Dichiarazione sulle imposte integrative sia presentata utilizzando un formulario tipo. Il quadro inclusivo dell'OCSE/G20 ha elaborato tale formulario tipo 11 , che contiene le informazioni di cui un'amministrazione fiscale ha bisogno per effettuare un'adeguata valutazione del rischio e valutare la correttezza della passività dell'entità costitutiva relativa all'imposta integrativa. Il quadro inclusivo dell'OCSE/G20 ha inoltre elaborato istruzioni 12 per la compilazione del formulario tipo, che costituiranno un'utile fonte interpretativa per le imprese multinazionali ai fini della presentazione della Dichiarazione sulle imposte integrative. È pertanto opportuno stabilire, in un nuovo allegato della direttiva 2011/16/UE del Consiglio (allegato VII), un formulario tipo, in linea con quello elaborato dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20, per la presentazione della Dichiarazione sulle imposte integrative a norma della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, modificata dalla presente direttiva, e della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio.

(15)Il formulario tipo per la Dichiarazione sulle imposte integrative di cui alla presente direttiva garantisce che le informazioni e i calcoli dell'imposta che un'impresa multinazionale è tenuta a presentare nell'ambito della Dichiarazione sulle imposte integrative siano sufficientemente completi da consentire alle amministrazioni fiscali di effettuare un'adeguata valutazione del rischio e di valutare la correttezza del debito d'imposta di un'entità costitutiva a norma della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio. Nel contempo si intende evitare di imporre alle imprese multinazionali obblighi superflui in materia di raccolta, calcolo e comunicazione delle informazioni o di esporre i contribuenti a richieste multiple e non coordinate di ulteriori informazioni in ciascuna giurisdizione di attuazione. Una dichiarazione standardizzata non impedisce a un'amministrazione fiscale di chiedere le informazioni di supporto necessarie nelle richieste di follow-up volte a verificare il rispetto della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio nel proprio diritto nazionale. Tuttavia le giurisdizioni dovrebbero generalmente astenersi dall'imporre la trasmissione di punti di dati aggiuntivi oltre alla Dichiarazione sulle imposte integrative nell'ambito degli obblighi ordinari in materia di dichiarazione e di pagamento delle imposte e tali informazioni dovrebbero riguardare, ad esempio, la passività, il calendario e il metodo di pagamento o l'identificazione del contribuente e i dati di contatto, piuttosto che il calcolo della passività dell'entità costitutiva relativa all'imposta integrativa.

(16)Al fine di garantire che il formulario tipo per la Dichiarazione sulle imposte integrative sia mantenuto in linea con gli sviluppi internazionali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare, se necessario, l'allegato VII, sezione III, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 13 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(17)Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire fornire il quadro per l'attuazione operativa della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio sulla base dell'approccio comune contenuto nelle norme tipo dell'OCSE, non può essere conseguito in misura sufficiente dall'azione dei soli Stati membri, in quanto un'azione indipendente degli Stati membri rischierebbe di frammentare il mercato interno, ma, a motivo della portata della riforma relativa a un'imposizione minima globale e dell'importanza cruciale di adottare soluzioni efficaci per l'intero mercato interno, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(18)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/16/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2011/16/UE del Consiglio è così modificata:

(1)all'articolo 3, il punto 9) è così modificato:

(a)il primo comma è così modificato:

(a)la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, e degli articoli da 8 bis a 8 bis sexies, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate a un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti; ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, per informazioni disponibili si intendono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro;";

(b)la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c)ai fini delle disposizioni della presente direttiva diverse dall'articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, e dagli articoli da 8 bis a 8 bis sexies, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate fornite conformemente al primo comma, lettere a) e b), del presente punto.";

(b)il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Nel contesto del presente articolo e dell'articolo 8, paragrafo 3 bis, dell'articolo 8, paragrafo 7 bis, dell'articolo 21, paragrafo 2, e dell'allegato IV della presente direttiva, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato I della presente direttiva. Nel contesto dell'articolo 21, paragrafo 5, e dell'articolo 25, paragrafi 3 e 4, della presente direttiva, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate negli allegati I, V o VI della presente direttiva. Nel contesto dell'articolo 8 bis bis e dell'allegato III della presente direttiva, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato III della presente direttiva. Nel contesto dell'articolo 8 bis quater e dell'allegato V della presente direttiva, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato V della presente direttiva. Nel contesto dell'articolo 8 bis quinquies e dell'allegato VI della presente direttiva, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato VI della presente direttiva. Nel contesto degli articoli 8 bis sexies e 9 bis e dell'allegato VII della presente direttiva, ogni termine ha il significato stabilito all'articolo 3, all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 16, paragrafi 4, 6, 8 e 11, all'articolo 17, paragrafo 1, all'articolo 21, paragrafo 5, all'articolo 22, paragrafo 1, all'articolo 24, paragrafi 4 e 6, all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 27, paragrafi 3, 4 e 5, all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 30, paragrafo 2, all'articolo 31, paragrafo 1, all'articolo 32, all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 35, paragrafo 1, all'articolo 36, paragrafo 1, all'articolo 37, paragrafo 1, all'articolo 39, paragrafo 1, all'articolo 42, paragrafo 1, all'articolo 44, paragrafo 1, all'articolo 47, paragrafo 1, e all'articolo 49, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio*. Inoltre ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato definito nell'allegato VII, sezione I, della presente direttiva.

* Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione (GU L 328 del 22.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2523/oj).";

(2)è aggiunto l'articolo seguente:

"Articolo 8 bis sexies 
Scambio di informazioni relative alle Dichiarazioni sulle imposte integrative ai sensi dell'articolo 44 della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio

1.Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre all'entità controllante capogruppo o all'entità designata a presentare la dichiarazione, di cui all'articolo 44, paragrafo 3, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, di un gruppo multinazionale di imprese localizzato nel suo territorio a norma dell'articolo 4 della medesima direttiva, di presentare la Dichiarazione sulle imposte integrative utilizzando il formulario tipo di cui all'allegato VII, sezione III, della presente direttiva ed entro i termini di cui all'articolo 44, paragrafo 7, e all'articolo 51 della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio.

2.L'autorità competente di uno Stato membro che ha ricevuto la Dichiarazione sulle imposte integrative a norma del paragrafo 1 trasmette, mediante scambio automatico e secondo il seguente approccio di diffusione:

(a)la Sezione generale della Dichiarazione sulle imposte integrative allo Stato membro di attuazione in cui sono localizzate l'entità controllante capogruppo o le entità costitutive dell'impresa multinazionale;

(b)la Sezione generale della Dichiarazione sulle imposte integrative, ad eccezione delle informazioni relative alla sintesi generale di cui alla sezione 1.4, agli Stati membri che applicano solo l'imposta integrativa domestica qualificata (QDTT):

(i)in cui sono localizzate le entità costitutive dell'impresa multinazionale;

(ii)in cui sono localizzati una joint venture o un membro di un gruppo di joint venture dell'impresa multinazionale se la QDTT è applicata alle joint venture nella giurisdizione;

(iii)nelle situazioni in cui la QDTT è applicata a un'entità costitutiva apolide dell'impresa multinazionale nella giurisdizione;

(c)una o più Sezioni giurisdizionali della Dichiarazione sulle imposte integrative agli Stati membri che dispongono di diritti di imposizione a norma della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio per gli Stati membri cui tali Sezioni giurisdizionali si riferiscono.

In deroga al primo comma, alle giurisdizioni UTPR con una percentuale UTPR pari a zero è trasmessa solo la parte della Dichiarazione sulle imposte integrative che contiene informazioni sull'attribuzione dell'imposta integrativa sulla base dell'UTPR per tale giurisdizione, in quanto tali informazioni sono coerenti con un estratto della sezione 3.4.3 della Dichiarazione sulle imposte integrative, e allo Stato membro di attuazione in cui è localizzata l'entità controllante capogruppo sono trasmesse tutte le Sezioni giurisdizionali.

3.L'autorità competente di uno Stato membro scambia la Dichiarazione sulle imposte integrative ricevuta a norma del paragrafo 1 quanto prima e in ogni caso entro tre mesi dal termine di presentazione per tale Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione.

4.L'autorità competente di uno Stato membro scambia la Dichiarazione sulle imposte integrative ricevuta dopo il termine di presentazione entro tre mesi dalla data di ricevimento.

5.Per facilitare lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche necessarie nell'ambito della procedura di definizione del formulario elettronico tipo di cui all'articolo 20, paragrafo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

6.La Commissione non ha accesso alle informazioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a c).

7.La comunicazione e lo scambio di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo hanno luogo utilizzando il formulario elettronico tipo di cui all'articolo 20, paragrafo 5.";

(3)l'articolo 8 ter è sostituito dal seguente:

"Articolo 8 ter

Gli Stati membri forniscono alla Commissione su base annuale statistiche sul volume degli scambi automatici di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, all'articolo 8 bis bis, all'articolo 8 bis quater e all'articolo 8 bis sexies e informazioni sui costi amministrativi e su altri costi e benefici pertinenti relativi agli scambi che hanno avuto luogo e sui potenziali cambiamenti, sia per le amministrazioni fiscali che per i terzi.";

(4)è aggiunto l'articolo seguente:

"Articolo 9 bis 
Collaborazione in materia di rettifiche, conformità ed applicazione con riguardo alle Dichiarazioni sulle imposte integrative

1.Se l'autorità competente di uno Stato membro ha motivo di ritenere che le informazioni contenute in una Dichiarazione sulle imposte integrative riguardante un'entità controllante capogruppo o un'entità designata a presentare la dichiarazione che è localizzata nella giurisdizione dell'altro Stato membro necessitino di rettifiche, ne informa l'autorità competente dell'altro Stato membro. Se l'autorità competente destinataria della notifica concorda sul fatto che le informazioni contenute nella Dichiarazione sulle imposte integrative necessitano di rettifiche, adotta senza indugio misure adeguate per ottenere tali informazioni rettificate dall'entità controllante capogruppo o dall'entità designata a presentare la dichiarazione interessata. Essa scambia senza indugio le informazioni rettificate con tutte le autorità competenti per le quali tali informazioni sono oggetto di scambio conformemente alla presente direttiva.

2.Se l'autorità competente di uno Stato membro ha ricevuto da una o più entità costitutive localizzate in tale Stato membro la notifica che la Dichiarazione sulle imposte integrative per tali entità costitutive doveva essere presentata dall'entità controllante capogruppo o dall'entità designata a presentare la dichiarazione che è localizzata in un altro Stato membro, ma le informazioni incluse nella dichiarazione non sono state scambiate entro i termini di cui all'articolo 8 bis sexies, paragrafo 3, detta autorità competente notifica all'altra autorità competente il mancato ricevimento delle informazioni. L'autorità competente destinataria della notifica determina senza indugio il motivo del mancato scambio della Dichiarazione sulle imposte integrative interessata e ne informa l'autorità competente entro un mese dal ricevimento della notifica, specificando, se del caso, la data prevista per lo scambio della Dichiarazione sulle imposte integrative.";

(5)all'articolo 18, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.L'autorità competente di ciascuno Stato membro istituisce un meccanismo efficace per garantire l'uso delle informazioni acquisite attraverso la comunicazione o lo scambio di informazioni a norma degli articoli da 8 a 8 bis sexies.";

(6)all'articolo 20, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5.    La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono formulari elettronici tipo, incluso il regime linguistico, nei casi seguenti:

(a)per lo scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento a norma dell'articolo 8 bis anteriormente al 1º gennaio 2017;

(b)per lo scambio automatico di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica a norma dell'articolo 8 bis ter anteriormente al 30 giugno 2019;

(c)per lo scambio automatico di informazioni sulle Cripto-attività Soggette all'Obbligo di Notifica a norma dell'articolo 8 bis quinquies anteriormente al 30 giugno 2025;

(d)per lo scambio automatico di informazioni sulle Dichiarazioni sulle imposte integrative a norma dell'articolo 8 bis sexies anteriormente al 1º gennaio 2026.

Tali formulari elettronici tipo si limitano agli elementi per lo scambio di informazioni elencati all'articolo 8 bis, paragrafo 6, all'articolo 8 bis ter, paragrafo 14, all'articolo 8 bis quinquies, paragrafo 3, e all'articolo 8 bis sexies, paragrafo 2, e agli altri campi correlati a tali elementi necessari per raggiungere gli obiettivi rispettivamente degli articoli 8 bis, 8 bis ter, 8 bis quinquies e 8 bis sexies.

Il regime linguistico di cui al primo comma del presente paragrafo non osta a che gli Stati membri comunichino le informazioni di cui agli articoli 8 bis e 8 bis ter in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione. Tale regime linguistico può tuttavia prevedere che gli elementi fondamentali di tali informazioni siano inviati anche in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.

Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.";

(7)all'articolo 21 è aggiunto il paragrafo seguente:

"9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 bis al fine di modificare l'allegato VII, sezione III, per allinearlo agli eventuali aggiornamenti della Dichiarazione standard sulle imposte integrative di cui all'accordo del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (BEPS)*.

*OECD (2023), Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – GloBE Information Return (Pillar Two), OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/91a49ec3-en.";

(8)all'articolo 22, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3.Gli Stati membri conservano le registrazioni delle informazioni ricevute mediante lo scambio automatico di informazioni a norma degli articoli da 8 a 8 bis sexies per un periodo non superiore a quello necessario, ma in ogni caso non inferiore a cinque anni dalla data di ricevimento al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva.

4.Gli Stati membri si adoperano per garantire che l'entità tenuta alla comunicazione sia autorizzata a ottenere conferma per via elettronica della validità delle informazioni sul NIF di qualsiasi contribuente oggetto dello scambio di informazioni a norma degli articoli da 8 a 8 bis sexies. La conferma delle informazioni sul NIF può essere richiesta solo ai fini della convalida della correttezza dei dati di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, all'articolo 8 bis, paragrafo 6, all'articolo 8 bis bis, paragrafo 3, all'articolo 8 bis ter, paragrafo 14, all'articolo 8 bis quater, paragrafo 2, all'articolo 8 bis quinquies, paragrafo 3, e all'articolo 8 bis sexies, paragrafo 2.";

(9)l'articolo 25 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 25 bis 
Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e riguardanti gli articoli da 8 bis bis a 8 bis sexies e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.";

(10)è aggiunto l'articolo seguente:

"Articolo 26 bis 
Esercizio della delega

1.Il potere di adottare l'atto delegato di cui all'articolo 21, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 21, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

3.La delega di potere di cui all'articolo 21, paragrafo 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà notifica al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 9, entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.";

(11)è aggiunto l'articolo seguente:

"Articolo 27 quater 
Primo Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione e primo scambio delle informazioni di cui all'articolo 8 bis sexies

1.Il primo Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione per cui le informazioni sono comunicate è l'anno civile pertinente o altro periodo di riferimento adeguato a decorrere dal 1º gennaio 2024.

2.Per gli Stati membri che hanno scelto di non applicare l'IIR e l'UTPR a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, il primo Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione è il primo esercizio fiscale successivo alla fine del periodo indicato in tale scelta.

3.All'atto di scambiare per la prima volta le informazioni di cui all'articolo 8 bis sexies, l'autorità competente dello Stato membro può scambiare tali informazioni fino a sei mesi dopo i termini previsti in detto articolo.";

(12)il testo che figura nell'allegato della presente direttiva è aggiunto come allegato VII.

Articolo 2

1.Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 31 dicembre 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

2.Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.
Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

3.Fatto salvo il paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri che hanno scelto di non applicare l'IIR e l'UTPR a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il giorno precedente la fine del periodo corrispondente a tale scelta.

4.Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

1.4.2.Obiettivi specifici

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

1.4.4.Indicatori di prestazione

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

1.7.Metodi di esecuzione del bilancio previsti

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Direttiva (UE) 2024/XX del Consiglio, del XX, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

1.2.Settore/settori interessati 

Politica fiscale

1.3.La proposta/iniziativa riguarda: 

una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 14

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

La proposta mira a garantire un funzionamento equo ed efficiente del mercato interno agevolando la presentazione a livello centrale della Dichiarazione sulle imposte integrative quale definita nella direttiva (UE) 2022/2523 intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione.

La presente iniziativa mira inoltre a salvaguardare il gettito fiscale degli Stati membri consentendo lo scambio di informazioni relative alla Dichiarazione sulle imposte integrative. In tal modo contribuisce anche a scoraggiare la non conformità.

1.4.2.Obiettivi specifici

La proposta fornirà alle imprese multinazionali e ai gruppi nazionali su larga scala che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2022/2523 un modello uniforme per la presentazione delle Dichiarazioni sulle imposte integrative.
Ciò ridurrà notevolmente il loro onere amministrativo, in quanto la Dichiarazione sulle imposte integrative sarà la stessa in tutti gli Stati membri.

In secondo luogo, mediante lo scambio automatico di informazioni, la proposta consentirà alle imprese multinazionali che rientrano nell'ambito di applicazione di presentare la Dichiarazione sulle imposte integrative una sola volta per l'intera impresa multinazionale (presentazione a livello centrale), alleviando così il loro onere amministrativo e riducendo notevolmente il numero di dichiarazioni che dovrebbero altrimenti presentare.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Le imprese multinazionali che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2022/2523 potranno utilizzare un metodo di presentazione a livello centrale, che consentirà loro di presentare una Dichiarazione sulle imposte integrative per l'intero gruppo. In assenza di tale proposta, ciascuna entità costitutiva dell'impresa multinazionale dovrebbe presentare alle rispettive amministrazioni fiscali una Dichiarazione sulle imposte integrative distinta.

La presentazione a livello centrale riduce notevolmente gli oneri amministrativi a carico delle imprese multinazionali che rientrano nell'ambito di applicazione.

1.4.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Obiettivo specifico

Indicatori

Strumento di misurazione

Prevedere un modello uniforme per la presentazione della Dichiarazione sulle imposte integrative

Le imprese multinazionali che rientrano nell'ambito di applicazione utilizzano un modello uniforme per la presentazione della Dichiarazione sulle imposte integrative

Valutazione annuale dello scambio automatico di informazioni (fonte: amministrazioni fiscali degli Stati membri)

Consentire un metodo di presentazione a livello centrale

Le imprese multinazionali che rientrano nell'ambito di applicazione utilizzano un metodo di presentazione a livello centrale anziché a livello locale

Valutazione annuale dello scambio automatico di informazioni (fonte: amministrazioni fiscali degli Stati membri)

Garantire la riscossione del gettito fiscale degli Stati membri

Gettito fiscale supplementare garantito dall'attuazione della direttiva (UE) 2022/2523 grazie alle verifiche rese possibili dal controllo della Dichiarazione sulle imposte integrative

Valutazione annuale dello scambio automatico di informazioni (fonte: amministrazioni fiscali degli Stati membri)

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

La proposta utilizzerà le modalità pratiche attualmente impiegate conformemente alla DAC. Un sistema specifico per lo scambio automatico delle Dichiarazioni sulle imposte integrative sarà definito mediante un atto di esecuzione.

Il primo esercizio fiscale di applicazione della direttiva (UE) 2022/2523 è il 2024 e la comunicazione della Dichiarazione sulle imposte integrative da parte dei gruppi che rientrano nell'ambito di applicazione dovrebbe aver luogo entro 15 mesi dalla fine dell'esercizio fiscale (articolo 44, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2022/2523). Gli Stati membri dovrebbero trasmettere le prime informazioni entro sei mesi dalla data fissata a livello nazionale per la presentazione.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Un'azione a livello dell'UE porterà un valore aggiunto rispetto alle iniziative dei singoli Stati membri nel settore. Il Consiglio ha adottato la direttiva (UE) 2022/2523 che stabilisce norme sostanziali per il calcolo degli obblighi impositivi delle imprese multinazionali che rientrano nell'ambito di applicazione. Per non perdere l'armonizzazione delle norme nella fase di attuazione è necessario garantire un'azione a livello dell'UE anche per quanto riguarda i modelli delle dichiarazioni.

Inoltre, senza l'istituzione del quadro per lo scambio di informazioni, le imprese multinazionali che rientrano nell'ambito di applicazione delle norme sarebbero soggette a obblighi di dichiarazione locali stabiliti separatamente da ciascuno Stato membro, il che significherebbe che ciascuna delle entità costitutive del gruppo dovrebbe fornire alle rispettive amministrazioni fiscali locali tutte le informazioni per il gruppo, il che in alcuni casi potrebbe costituire un obbligo impossibile da rispettare. L'azione dell'UE è pertanto essenziale, in quanto il quadro per lo scambio di informazioni non può essere garantito a livello di Stato membro.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

La rendicontazione paese per paese, già contemplata nella direttiva 2011/16/UE quale modificata, richiede relazioni generali da parte delle imprese multinazionali che rientrano nell'ambito di applicazione. Tali dati possono essere utilizzati solo a fini di gestione del rischio e non consentono di per sé alcuna imposizione supplementare. Il nuovo quadro della direttiva (UE) 2022/2523 insiste su un livello di imposizione minimo per le imprese multinazionali che rientrano nell'ambito di applicazione. La presente proposta garantisce un quadro di attuazione adeguato affinché gli Stati membri possano ottenere le informazioni necessarie per poter effettuare controlli e riscuotere il livello minimo richiesto di imposte dovute.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

Poiché la proposta è intesa a modificare la direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa, le procedure, le modalità e gli strumenti informatici già esistenti o in corso di sviluppo nell'ambito di tale direttiva saranno disponibili ai fini della presente proposta.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

I costi di attuazione dell'iniziativa saranno finanziati dal bilancio dell'UE solo per quanto riguarda le componenti centrali del sistema di scambio automatico di informazioni. Per il resto, spetterà agli Stati membri attuare le misure previste.

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento a partire dal 2024

e successivo funzionamento a pieno ritmo dal 2026.

1.7.Metodi di esecuzione del bilancio previsti 

 Gestione diretta a opera della Commissione

   a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

   a paesi terzi o organismi da questi designati;

   a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

   alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

La presente proposta si basta sul quadro e sui sistemi esistenti per lo scambio automatico di informazioni, definiti ai sensi dell'articolo 21 della direttiva 2011/16/UE e nel contesto di precedenti modifiche. La Commissione, di concerto con gli Stati membri, stabilisce un formulario elettronico tipo per lo scambio di informazioni attraverso misure di esecuzione. Per quanto concerne la rete CCN, che consentirà lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, la Commissione è responsabile dello sviluppo, della manutenzione e dell'adattamento di tale rete e gli Stati membri si impegneranno a creare l'infrastruttura nazionale adeguata che permetterà lo scambio di informazioni attraverso la rete CCN.

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

La Commissione valuterà il funzionamento dell'intervento rispetto ai principali obiettivi strategici. Il monitoraggio e la valutazione saranno effettuati in linea con gli altri elementi della cooperazione amministrativa.

Gli Stati membri presenteranno alla Commissione, su base annuale, dati per le informazioni di cui alla tabella precedente sugli indicatori di prestazione, che saranno utilizzati per monitorare la conformità alla proposta.

Gli Stati membri si impegnano a:

- trasmettere alla Commissione una valutazione annuale dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni previsto dalla direttiva 2011/16/UE e di cui agli articoli 8, 8 bis, 8 bis bis, 8 bis ter, 8 bis quater e nel proposto articolo 8 bis sexies;

- fornire un elenco di dati statistici, determinati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2 (misure di esecuzione), per la valutazione della presente direttiva;

- comunicare annualmente alla Commissione i risultati della loro valutazione sull'efficacia della cooperazione amministrativa. All'articolo 27 della direttiva 2011/16/UE la Commissione si è impegnata a presentare una relazione sull'applicazione della direttiva su base quinquennale a partire dal 1º gennaio 2013.

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

L'attuazione dell'iniziativa dipenderà dalle autorità competenti (amministrazioni fiscali) degli Stati membri. Esse saranno responsabili del finanziamento dei propri sistemi nazionali e degli adeguamenti necessari per lo svolgimento degli scambi.

La Commissione istituirà l'infrastruttura che consentirà lo svolgimento degli scambi tra le autorità fiscali degli Stati membri. Per l'ambito di applicazione attuale della DAC sono stati istituiti sistemi informatici che saranno utilizzati anche per questa iniziativa. La Commissione finanzierà l'adattamento dei sistemi necessari per consentire lo svolgimento gli scambi, che saranno sottoposti ai principali elementi di controllo: per i contratti di appalto, per la verifica tecnica degli appalti, per la verifica ex ante degli impegni e per la verifica ex ante dei pagamenti.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

L'intervento proposto si baserà su un sistema dichiarativo, che comporta il rischio di mancata dichiarazione o di falsa dichiarazione da parte delle imprese multinazionali interessate. Per poter valutare il rispetto complessivo dell'obbligo di comunicazione, gli Stati membri saranno tenuti a comunicare annualmente alla Commissione le statistiche pertinenti. Le amministrazioni nazionali saranno altresì incaricate di applicare le sanzioni e, più in generale, di garantire la conformità con l'intervento proposto. Inoltre le amministrazioni fiscali nazionali saranno in grado di effettuare audit per individuare e scoraggiare la non conformità.

Il programma Fiscalis sosterrà il sistema interno di controllo, ai sensi del regolamento (UE) 2021/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, mettendo a disposizione fondi per:

- azioni congiunte (ad es. sotto forma di gruppi di progetto);

- lo sviluppo di specifiche tecniche, compreso lo schema XML.

Gli elementi principali della strategia di controllo sono i seguenti.

Contratti di appalto

Le procedure di controllo per gli appalti definite nel regolamento finanziario: i contratti di appalto sono formulati seguendo la procedura prestabilita di verifica tramite i servizi della Commissione per il pagamento, tenendo conto degli obblighi contrattuali e della solidità della gestione finanziaria e generale. Sono previste misure antifrode (controlli, relazioni, ecc.) in tutti i contratti di appalto conclusi tra la Commissione e i beneficiari. Vengono redatti capitolati d'oneri dettagliati, che costituiscono il fondamento di ogni specifico contratto. L'iter di accettazione segue rigidamente il metodo TAXUD TEMPO: i servizi/prodotti vengono verificati e, all'occorrenza, modificati e infine accettati (o rifiutati) esplicitamente. Nessuna fattura può essere saldata senza una "lettera di accettazione".

Verifica tecnica degli appalti

La DG TAXUD svolge controlli sui servizi/prodotti e vigila sulle operazioni e sui servizi svolti dagli appaltatori. Essa effettua inoltre periodicamente controlli sulla qualità e sulla sicurezza dei propri appaltatori. I controlli sulla qualità verificano la conformità dei processi realmente utilizzati dagli appaltatori in rapporto alle norme e alle procedure definite nei relativi piani sulla qualità. I controlli di sicurezza sono incentrati su processi, procedure e impostazioni specifici.

Oltre ai suddetti controlli, la DG TAXUD svolge i controlli finanziari tradizionali.

Verifica ex ante degli impegni

Tutti gli impegni nella DG TAXUD sono verificati dal capo dell'unità Finanza, appalti pubblici e conformità. Di conseguenza, il 100 % degli importi impegnati sono coperti dalla verifica ex-ante. Questa procedura fornisce un elevato livello di garanzia per quanto riguarda la legalità e la regolarità delle transazioni.

Verifica ex ante dei pagamenti

Il 100 % dei pagamenti è sottoposto a verifica ex ante. Inoltre viene selezionato casualmente almeno un pagamento (da tutte le categorie di spesa) a settimana per una verifica ex ante supplementare condotta dal capo dell'unità Finanza, appalti pubblici e conformità. Non esiste un obiettivo massimale prestabilito per quanto concerne la copertura, in quanto lo scopo di questa verifica è controllare i pagamenti in modo "casuale" al fine di verificare che tutti i pagamenti siano stati predisposti in conformità agli obblighi. I pagamenti restanti vengono elaborati in conformità alle norme in vigore con cadenza giornaliera.

Dichiarazione degli ordinatori sottodelegati.

Tutti gli ordinatori sottodelegati sottoscrivono dichiarazioni a supporto della relazione sulle attività annuali per l'esercizio in questione. Tali dichiarazioni vertono sulle operazioni previste dal programma. Gli ordinatori sottodelegati dichiarano che le operazioni correlate all'attuazione del bilancio sono state effettuate in conformità ai principi di una sana gestione finanziaria, che i sistemi di gestione e di controllo in essere hanno fornito adeguate rassicurazioni in merito alla legalità e alla regolarità delle operazioni, che i rischi associati a tali operazioni sono stati opportunamente individuati e segnalati e che sono state attuate azioni di mitigazione.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

I controlli prestabiliti consentono alla DG TAXUD di avere sufficienti rassicurazioni in merito alla qualità e alla regolarità delle spese nonché di ridurre il rischio di mancata conformità. Le suddette misure della strategia di controllo riducono i rischi potenziali al di sotto dell'obiettivo del 2 % e interessano tutti i beneficiari. Altre misure intese a ridurre ulteriormente il rischio comporterebbero costi eccessivamente elevati e non sono pertanto previste. I costi complessivi connessi all'attuazione della suddetta strategia di controllo – per tutte le spese nell'ambito del programma Fiscalis 2027 – non superano l'1,6 % dei pagamenti totali effettuati. Si prevede che tale percentuale rimanga invariata per questa iniziativa. La strategia di controllo del programma riduce praticamente a zero il rischio di non conformità e resta commisurata ai rischi contemplati.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può condurre indagini, comprese ispezioni e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio 16 nell'ottica di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione in relazione a un accordo di sovvenzione o a una decisione di sovvenzione o a un contratto finanziati nell'ambito di tale regolamento.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Contributo

Numero 03 04 0100 

Diss./Non diss 17 .

di paesi EFTA 18

di paesi candidati e potenziali candidati 19

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

1 – Mercato unico, innovazione e agenda digitale

Migliorare il corretto funzionamento dei sistemi fiscali

Diss.

NO

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della 
spesa

Contributo

Numero 

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati e potenziali candidati

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

[XX.YY.YY.YY]

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Numero

Mercato unico, innovazione e agenda digitale

DG: TAXUD

Anno 
2024 20

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Totale

 Stanziamenti operativi

Linea di bilancio 21 03.04.01

Impegni

1a)

2,3 22

0

0,65

0,35

3,3

Pagamenti

2a)

0

2,3

0,65

0,35

3,3

Linea di bilancio

Impegni

1b)

Pagamenti

2b)

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 23  

Linea di bilancio

3)

TOTALE stanziamenti 
per DG TAXUD

Impegni

=1a+1b+3

2,3

0

0,65

0,35

3,3

Pagamenti

=2a+2b

+3

0

2,3

0,65

0,35

3,3




Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

7

"Spese amministrative"

Sezione da compilare usando i "dati di bilancio di natura amministrativa", da introdursi in primis nell' allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato 5 della decisione della Commissione sulle norme interne per l'esecuzione della sezione "Commissione europea" del bilancio generale dell'Unione europea), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

DG: TAXUD

 Risorse umane

0,712

0,712

0,534

0,534

2,492

□ Altre spese amministrative

0,005

0,005

0,003

0,002

0,015

TOTALE DG TAXUD

Stanziamenti

0,717

0,717

0,537

0,536

2,507

Mio EUR (al terzo decimale)

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi 

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno 2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

Tipo 24

Costo medio

No

Costo

No

Costo

No

Costo

No

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 25

Specifiche

0,5

0,5

Sviluppo

1,0

1,0

Manutenzione

0,2

0,1

0,3

Supporto

0,3

0,35

0,15

0,8

Formazione

0,4

0,4

ITSM - Infrastruttura

0,1

0,1

0,1

0,3

ITSM - ricevente

ITSM - licenze

Totale parziale obiettivo specifico 1

0,0

2,3

0,65

0,35

3,3

TOTALE

0,0

2,3

0,65

0,35

3,3

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2024 26

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

0,712

0,712

0,534

0,534

2,492

Altre spese amministrative

0,005

0,005

0,003

0,002

0,015

Totale parziale RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

0,717

0,717

0,537

0,536

2,507

Esclusa la RUBRICA 7 27  
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese
amministrative

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

0,717

0,717

0,537

0,536

2,507

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 2026

Anno 2027

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

4

4

3

3

20 01 02 03 (delegazioni)

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

01 01 01 11 (ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

XX 01 xx yy zz 28

- in sede

- nelle delegazioni

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

4

4

3

3

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Personale aggiuntivo (3 AD) necessario per la preparazione delle riunioni e la corrispondenza con gli Stati membri, i lavori sul regolamento di attuazione e i formati informatici.

Il personale richiesto è in aggiunta all'attuale forza lavoro della TAXUD. La corretta operatività della direttiva 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione (direttiva sul secondo pilastro) è della massima importanza per il funzionamento del mercato interno e per la competitività dell'UE. Essa comporterà inoltre significative riduzioni degli oneri per i gruppi multinazionali di imprese che rientrano nell'ambito di applicazione.

Questo aspetto è incluso anche nella lettera di incarico del commissario designato responsabile per la fiscalità, ossia collaborare con gli Stati membri per l'attuazione dell'accordo globale sulla riforma fiscale internazionale, che introduce un'aliquota effettiva minima d'imposta per le imprese multinazionali attive nell'UE.

Le mansioni inerenti alle nuove responsabilità derivanti da questa legislazione non possono essere svolte dal personale esistente. Poiché si tratta di un compito che si protrarrà nel tempo, i lavori proseguiranno oltre il 2027.

Personale esterno

N/P

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

La proposta sarà finanziata mediante riassegnazione di fondi dall'attuale programma Fiscalis 2024‑2027.

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

   comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.

   prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 29

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati

3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 30

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni).

(1)    GU L 328 del 22.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2523/oj. http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2523/oj
(2)    OECD (2023), Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – GloBE Information Return (Pillar Two), OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/91a49ec3-en.
(3)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(4)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
(5)    COM(2023) 168 final.
(6)    GU C, [...], [...], ELI: [...]. .
(7)    GU C, [...], [...], ELI: [...]. .
(8)    Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione (GU L 328 del 22.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2523/oj ).  
(9)    Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/16/oj).
(10)    OECD (2021), Tax Challenges Arising from Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two): Inclusive Framework on BEPS, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/782bac33-en.
(11)    OECD (2023), Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – GloBE Information Return (Pillar Two), OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/91a49ec3-en.
(12)    Ibid.
(13)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.
(14)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(15)    Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
(16)    Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità, GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
(17)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(18)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(19)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(20)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad esempio: 2021) e così per gli anni a seguire.
(21)    Secondo la nomenclatura di bilancio ufficiale.
(22)    Gli appalti inizieranno nel 2024 con la data di consegna prevista per il 31. 12. 2025
(23)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(24)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (per es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(25)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."
(26)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad esempio: 2021) e così per gli anni a seguire.
(27)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(28)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(29)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad esempio: 2021) e così per gli anni a seguire.
(30)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

Bruxelles, 28.10.2024

COM(2024) 497 final

ALLEGATO

della

Proposta di Direttiva del Consiglio

recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale






"ALLEGATO VII

Regole per la compilazione e formulario della Dichiarazione sulle imposte integrative

SEZIONE I

DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

(1)"Stato membro di attuazione": uno Stato membro che ha attuato una regola di inclusione del reddito (income inclusion rule - IIR) qualificata o una regola sui profitti a bassa imposizione (undertaxed profit rule - UTPR) qualificata quali definite all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, o entrambe, per l'Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione;

(2)"Stato membro che applica unicamente un'imposta integrativa domestica qualificata" (qualified domestic top-up tax - QDTT): uno Stato membro che ha attuato un'imposta integrativa minima domestica qualificata quale definita all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio per l'Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione;

(3)"Dichiarazione sulle imposte integrative": la dichiarazione presentata da un'entità controllante capogruppo, un'entità designata a presentare la dichiarazione, un'entità locale designata o un'entità costitutiva, il cui formulario figura nella sezione III del presente allegato;

(4)"Sezione generale": la sezione della Dichiarazione sulle imposte integrative che contiene informazioni generali sul gruppo multinazionale di imprese nel suo complesso, compresa la sua struttura societaria, e una sintesi generale dell'applicazione della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio; tale sezione corrisponde alla sezione 1 della Dichiarazione sulle imposte integrative;

(5)"Sezione giurisdizionale": le sezioni della Dichiarazione sulle imposte integrative che contengono informazioni sull'applicazione dettagliata della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio in relazione a ciascuna giurisdizione in cui opera il gruppo multinazionale di imprese; tali sezioni corrispondono alle sezioni 2 e 3 della Dichiarazione sulle imposte integrative;

(6)"Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione": l'esercizio fiscale cui si riferisce la Dichiarazione sulle imposte integrative.

SEZIONE II

REQUISITI DI PRESENTAZIONE

1.L'entità costitutiva che presenta la Dichiarazione sulle imposte integrative individua le sezioni pertinenti e gli Stati membri interessati a cui le informazioni devono essere trasmesse secondo il metodo di diffusione di cui all'articolo 8 bis sexies.

2.I gruppi nazionali su larga scala utilizzano la Dichiarazione sulle imposte integrative di cui alla sezione III del presente allegato per adempiere ai loro obblighi di comunicazione a norma della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio.

SEZIONE III

DATI

1.Informazioni sul gruppo multinazionale di imprese

1.1.Identificazione dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione

1. L'entità controllante capogruppo (UPE) è l'entità costitutiva che presenta la dichiarazione

2. Nome dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione

3. Numero di identificazione fiscale (NIF)

4. Funzione

5. Giurisdizione in cui è localizzata l'entità costitutiva che presenta la dichiarazione

6. Giurisdizioni destinatarie dello scambio di informazioni (se del caso)

Sì/No

1.2.Informazioni generali sul gruppo multinazionale di imprese

1.2.1.Gruppo multinazionale di imprese ed Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione

1. Nome del gruppo multinazionale di imprese

2. Data di inizio dell'Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione

3. Data di fine dell'Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione

4. Dichiarazione rettificata

Sì/No

1.2.2.Informazioni contabili generali dell'impresa multinazionale

1. Bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo (tipo)

2. Principio contabile utilizzato per il bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo

3. Moneta di presentazione utilizzata per il bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo (codice ISO)

1.3.Struttura societaria

1.3.1.Entità controllante capogruppo

1. Giurisdizione dell'entità controllante capogruppo

2. Regole applicabili?

3. Nome dell'entità controllante capogruppo

4. NIF dell'entità controllante capogruppo

5. NIF dell'entità controllante capogruppo nella giurisdizione di presentazione (se diverso e se esistente)

6. Status ai fini della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio*

__________________________

* Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione (GU L 328 del 22.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2523/oj).

7. Se l'entità controllante capogruppo è un'entità esclusa - tipo

1.3.2.Entità del gruppo (diverse dall'UPE) e membri di gruppi di joint venture

1.3.2.1.Entità costitutive e membri di gruppi di joint venture

Variazioni

1. Variazioni rispetto all'esercizio fiscale oggetto della dichiarazione precedente?

Sì/No

Giurisdizione

2. Giurisdizione

3. Regole applicabili?

Identificazione dell'entità costitutiva, della joint venture o dell'affiliata di joint venture

4. Nome dell'entità costitutiva, della joint venture o dell'affiliata di joint venture

5. NIF

6. NIF per la giurisdizione di presentazione (se del caso)

7. Status ai fini della direttiva sul secondo pilastro

Assetto proprietario dell'entità costitutiva, della joint venture o dell'affiliata di joint venture

Per ciascuna entità che detiene partecipazioni nell'entità costitutiva, nella joint venture o nell'affiliata di joint venture:

8.Tipo

9.NIF (per le entità costitutive o i membri di gruppi di joint venture)

10.Partecipazione detenuta (percentuale)

Se l'entità costitutiva è un'entità controllante parzialmente partecipata o un'entità controllante intermedia, l'entità è tenuta ad applicare un'IIR qualificata?

11. Status dell'entità controllante

12. Se l'entità controllante intermedia non applica l'IIR, in quanto l'UPE è assoggettata all'IIR qualificata o vi è un'altra entità controllante intermedia che possiede una partecipazione di controllo in essa ed è assoggettata all'IIR qualificata, indicare l'UPE o l'altra entità controllante intermedia (NIF)

13. Se l'entità controllante parzialmente partecipata non applica l'IIR, in quanto un'altra entità controllante parzialmente partecipata assoggettata all'IIR qualificata detiene il 100 % delle sue partecipazioni, indicare l'altra entità controllante parzialmente partecipata tenuta ad applicare un'IIR qualificata (NIF)

L'UTPR è applicabile all'entità?

14. Fase iniziale dell'attività internazionale applicabile?

Sì/No

15. Partecipazioni aggregate (o quota imputabile delle imposte integrative) di entità controllanti tenute ad applicare un'IIR qualificata in relazione all'entità costitutiva (o membro del gruppo di joint venture) (in percentuale)

16. Le partecipazioni dell'UPE nell'entità costitutiva (o la quota imputabile all'UPE delle imposte integrative per il membro del gruppo di joint venture) sono superiori alle partecipazioni aggregate (o quota imputabile) delle entità controllanti tenute ad applicare un'IIR qualificata in tale entità costitutiva (o membro del gruppo di joint venture)?

Sì/No

1.3.2.2.Entità escluse

1. Variazioni rispetto all'esercizio fiscale oggetto della dichiarazione precedente?

Sì/No

2. Nome dell'entità esclusa

3. Tipo dell'entità esclusa

1.3.3.Variazioni della struttura societaria verificatesi durante l'Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione

Le variazioni nella struttura societaria verificatesi durante l'Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione non sono state comunicate perché non hanno inciso né sul calcolo dell'aliquota effettiva d'imposta né sul calcolo o sull'imputazione delle imposte integrative?

Sì/No

1. Nome dell'entità costitutiva (o di altra entità del gruppo multinazionale di imprese) o del membro del gruppo di joint venture

2. NIF

3. Data effettiva della variazione

4. Status prima della variazione

5. Status dopo la variazione

6. Entità che detengono partecipazioni in tale entità costitutiva (o altra entità) o membro di un gruppo di joint venture prima o dopo la variazione

7. Partecipazioni detenute in tale entità costitutiva (o altra entità) o membro di un gruppo di joint venture prima della variazione (percentuale)

8. Partecipazioni detenute in tale entità costitutiva (o altra entità) o membro di un gruppo di joint venture dopo la variazione (percentuale)

1.4.Sintesi generale delle informazioni

1. Nome della giurisdizione

2. Tipo

di sottogruppo (se del caso)

3. Identificazione del sottogruppo (se del caso)

4. Nome/i della giurisdizione/
delle giurisdizioni con diritti di imposizione

5. Applicazione del porto sicuro o dell'esclusione?

6. Aliquota effettiva d'imposta - scaglione

7. L'applicazione dell'esclusione del reddito in base alla sostanza non ha comportato l'imposizione di un'imposta integrativa?

8. Imposta integrativa dovuta (imposta integrativa domestica qualificata) - scaglione

9. Imposta integrativa dovuta (IIR qualificata/UTPR qualificata) - scaglione

[Inserire l'opzione pertinente]

[Inserire l'opzione pertinente]

Sì/No

[Inserire l'opzione pertinente]

[Inserire l'opzione pertinente]

2.Porti sicuri ed esclusioni applicabili per giurisdizione

2.1.Caratteristiche della giurisdizione

1. Nome della giurisdizione

2. Tipo di sottogruppo (se del caso)

3. Identificazione del sottogruppo (se del caso)

2.2.Eccezioni applicabili in relazione a tale giurisdizione (imposta integrativa ridotta a zero)

2.2.1.Scelta del "porto sicuro" per giurisdizione

2.2.1.1.Scelta del "porto sicuro"

1. "Porto sicuro" scelto

[Inserire l'opzione pertinente]

2.2.1.2.Porti sicuri permanenti

   Calcolo semplificato per le entità costitutive non rilevanti

1.    Ricavi totali di tutte le entità costitutive non rilevanti nella giurisdizione

2.    Imposta semplificata aggregata di tutte le entità costitutive non rilevanti nella giurisdizione

a.    Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione

b.    Primo esercizio fiscale precedente (se applicabile)

n.a.

c.    Secondo esercizio fiscale precedente (se applicabile)

n.a.

d.    Media dei tre esercizi fiscali (se applicabile)

n.a.

2.2.1.3.Porti sicuri transitori

(a)Porto sicuro transitorio per la rendicontazione paese per paese (CbCR)

1. Ricavi totali

2. Utili (perdite) al lordo delle imposte sul reddito

3. Semplificazione delle imposte rilevanti

(b)Porto sicuro transitorio per l'UTPR

2.2.2.Scelta dell'esclusione de minimis

     Scelta di applicare l'esclusione de minimis per l'Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione

1. Ricavi (conti finanziari)

2. Ricavi qualificanti

3. Valore contabile netto del reddito o della perdita

4. Reddito o perdita qualificante

a.    Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione

b.    Primo esercizio fiscale precedente (se applicabile)

c.    Secondo esercizio fiscale precedente (se applicabile)

d.    Media dei tre esercizi fiscali

2.3.Gruppo multinazionale di imprese nella fase iniziale dell'attività internazionale (se applicabile)

1. Primo giorno del primo esercizio fiscale in cui il gruppo multinazionale di imprese rientra originariamente nell'ambito di applicazione delle regole

2. Giurisdizione di riferimento

3. Valore contabile netto delle attività materiali nella giurisdizione di riferimento per l'esercizio fiscale in cui il gruppo multinazionale di imprese rientra originariamente nell'ambito di applicazione delle regole

4. Numero di giurisdizioni in cui il gruppo multinazionale di imprese ha entità costitutive per l'esercizio fiscale in cui il gruppo multinazionale di imprese rientra originariamente nell'ambito di applicazione delle regole

5. Attività materiali delle entità costitutive localizzate al di fuori della giurisdizione di riferimento per l'esercizio fiscale in cui il gruppo multinazionale di imprese rientra originariamente nell'ambito di applicazione delle regole

a. Giurisdizione

b. Valori contabili netti delle attività materiali di tutte le entità costitutive localizzate in ciascuna giurisdizione

6. Numero di giurisdizioni in cui il gruppo multinazionale di imprese ha entità costitutive durante l'Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione

7. Somma dei valori contabili netti delle attività materiali di tutte le entità costitutive localizzate in giurisdizioni diverse dalla giurisdizione di riferimento durante l'Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione

3.Calcoli

3.1.Caratteristiche della giurisdizione

1. Nome della giurisdizione

2. Tipo di sottogruppo (se del caso)

3. Identificazione del sottogruppo (se del caso) per il calcolo dell'aliquota effettiva d'imposta e dell'imposta integrativa

3.2.Calcolo dell'aliquota effettiva d'imposta

3.2.1.Aliquota effettiva d'imposta

a. Valore contabile netto del reddito o della perdita

b. Reddito netto qualificante o perdita netta qualificante

c. Imposte sul reddito

d. Aggiustamento delle imposte rilevanti

e. Aliquota effettiva d'imposta

[A]

[B]

[C]=[B]/[A]

3.2.1.1.Calcolo del reddito o della perdita qualificante

1. Importo contabile netto aggregato del reddito o della perdita dopo le attribuzioni (tutte le entità costitutive nella giurisdizione)

2. Aggiustamenti

Importo netto

(a)Spese fiscali nette

(b)Dividendi esclusi

(c)Plusvalenze o minusvalenze escluse

(d)Utili o perdite inclusi nel metodo della rivalutazione

(e)Utili o perdite derivanti dalla cessione di attività e passività escluse a seguito di riorganizzazione

(f)Utili o perdite asimmetrici in valuta estera

(g)Spese non riconosciute per principio

(h)Errori di un esercizio precedente

(i)Cambiamenti di principi contabili

(j)Oneri pensionistici maturati

(k)Cancellazione del debito

(l)Remunerazioni in azioni

(m)Aggiustamenti in condizioni di libera concorrenza

(n)Credito d'imposta rimborsabile qualificato o credito d'imposta trasferibile negoziabile

(o)Scelta dei guadagni e delle perdite secondo il principio di realizzazione

(p)Scelta dell'utile aggiustato derivante dalla cessione di attività

(q)Costo dell'accordo di finanziamento infragruppo

(r)Scelta di operazioni infragruppo nella stessa giurisdizione

(s)Imposte delle compagnie di assicurazione addebitate agli assicurati

(t)Aumento o diminuzione del patrimonio ascrivibili a distribuzioni di capitale aggiuntivo di classe uno pagate/da pagare o ricevute/da ricevere

(u)Entità costitutive che entrano nel gruppo multinazionale di imprese o ne escono

(v)Riduzione del reddito qualificante dell'entità controllante capogruppo che è un'entità fiscalmente trasparente

(w)Riduzione del reddito qualificante dell'entità controllante capogruppo che è assoggettata a un regime di dividendi deducibili

(x)Scelta del metodo di distribuzione imponibile

(y)Reddito del trasporto marittimo internazionale

(``)Operazioni tra entità costitutive

3. Reddito netto qualificante o perdita netta qualificante della giurisdizione

3.2.1.2.Calcolo delle imposte rilevanti aggiustate

(a)Importo totale delle imposte rilevanti aggiustate

1. Onere fiscale corrente aggregato relativo alle imposte rilevanti dopo le attribuzioni (tutte le entità costitutive nella giurisdizione)

2. Aggiustamenti

Importo netto

(a)Imposte rilevanti maturate come spesa nell'utile prima dell'imposizione nella contabilità finanziaria

(b)Attività fiscale differita relativa a una perdita qualificante stabilita o utilizzata

(c)Imposte rilevanti per posizioni fiscali incerte registrate come riduzione delle imposte rilevanti nell'esercizio precedente

(d)Credito d'imposta rimborsabile qualificato o crediti d'imposta trasferibili negoziabili registrati come riduzione degli oneri fiscali correnti

(e)Agevolazioni fiscali fiscalmente trasparenti qualificate di partecipazioni qualificate

(f)Oneri fiscali correnti in relazione al reddito escluso dal reddito o dalla perdita qualificante

(g)Credito d'imposta rimborsabile non qualificato, credito d'imposta trasferibile non negoziabile o altri crediti d'imposta non registrati come riduzione degli oneri fiscali correnti

(h)Imposte rilevanti rimborsate o accreditate (ad eccezione di eventuali crediti d'imposta rimborsabili qualificati o di crediti d'imposta trasferibili negoziabili) non considerati come un aggiustamento degli oneri fiscali correnti

(i)Oneri fiscali correnti relativi a una posizione fiscale incerta

(j)Oneri fiscali correnti che si prevede non saranno pagati entro tre anni

(k)Aggiustamenti successivi alla presentazione

(l)Imposte rilevanti relative all'utile netto o alla perdita netta derivante dalla cessione di attività

(m)Riduzione delle imposte rilevanti dell'entità controllante capogruppo che è un'entità fiscalmente trasparente

(n)Imposte rilevanti per il reddito qualificante dell'entità controllante capogruppo che è ridotto nell'ambito di un regime di dividendi deducibili

(o)Imposta sulla distribuzione presunta

(p)Scelta del metodo di distribuzione imponibile

(q)Importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita

(r)Aumento o diminuzione delle imposte rilevanti registrate nel patrimonio o nelle altre componenti di conto economico complessivo relative a importi inclusi nel reddito o nella perdita qualificante che saranno assoggettati a imposizione conformemente alle norme fiscali locali

(s)Riporto a nuovo generato di oneri fiscali negativi in eccesso

(t)Diminuzione delle imposte rilevanti (ma non inferiore a zero) mediante il saldo residuo del riporto a nuovo di oneri fiscali negativi in eccesso

3. Aggiustamento delle imposte rilevanti

(b)Riporto a nuovo di oneri fiscali negativi in eccesso

1.    Saldo degli esercizi precedenti

[A]

2.    Riporto a nuovo di oneri fiscali negativi in eccesso generato nell'Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione

[B]

3.    Riporto a nuovo di oneri fiscali negativi in eccesso utilizzato per l'Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione

[C]

4.    Riporto a nuovo di oneri fiscali negativi in eccesso rimanente per gli esercizi successivi

[D]=[A]+[B]-[C]

(c)Calcolo nell'ambito di un regime SEC (società controllate estere) misto transitorio (se del caso)

1. Giurisdizioni SEC

2. Sottogruppo

3. Imposte aggregate attribuite a tale sottogruppo nell'ambito di un regime fiscale SEC misto

Totale

3.2.2.Calcoli a livello di giurisdizione relativi alla contabilizzazione della fiscalità differita

3.2.2.1.Aggiustamenti relativi alla fiscalità differita

(a)Sintesi generale

1.    Importo dell'onere fiscale differito

[A]

2.    Ricalcolo dell'onere fiscale differito all'aliquota minima d'imposta, ove:

[B] = [C] + [D]

3.    Il ricalcolo comporta un aumento dell'attività fiscale differita registrata a un'aliquota d'imposta inferiore all'aliquota minima d'imposta

[C]

4.    Il ricalcolo si riferisce all'onere fiscale differito registrato a un'aliquota d'imposta superiore all'aliquota minima d'imposta

[D]

5.    Importo totale degli aggiustamenti

[E]

6.    Importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita

[F] = [B] +/- [E]

(b)Ripartizione degli aggiustamenti

1.    Aggiustamenti relativi alla fiscalità differita

Importo netto

(a)Oneri fiscali differiti in relazione alle voci escluse dal reddito o dalla perdita qualificante

(b)Oneri fiscali differiti in relazione a oneri maturati non riconosciuti

(c)Oneri fiscali differiti in relazione a oneri maturati non richiesti

(d)Aggiustamento della valutazione o della rilevazione contabile in relazione a un'attività fiscale differita

(e)Oneri fiscali differiti derivanti da una nuova valutazione in relazione a variazioni dell'aliquota fiscale

(f)Oneri fiscali differiti in relazione alla generazione e all'utilizzo di crediti d'imposta

(g)Attività fiscale differita risultante dalla sostituzione del riporto a nuovo delle perdite o attività fiscale differita risultante dalla sostituzione del presunto riporto a nuovo delle perdite

(h)Oneri maturati non riconosciuti o oneri maturati non richiesti versati durante l'esercizio fiscale

(i)Passività fiscale differita recuperata versata durante l'esercizio fiscale

(j)Riconoscimento di un'attività fiscale differita relativa a una perdita non inclusa nella contabilità finanziaria

(k)Aggiustamento degli oneri fiscali differiti risultanti da una riduzione di un'aliquota fiscale

(l)Aggiustamento degli oneri fiscali differiti risultanti da un aumento di un'aliquota fiscale

(m)Entità costitutive che entrano nel gruppo multinazionale di imprese o ne escono

(n)Oneri fiscali differiti dell'entità controllante capogruppo che è un'entità fiscalmente trasparente

(o)Oneri fiscali differiti dell'entità controllante capogruppo che è assoggettata a un regime di dividendi deducibili

(p)Aggiustamento relativo alla fiscalità differita derivante da operazioni tra entità costitutive

2.    Importo totale degli aggiustamenti

[E]

(c)Riporti delle perdite a un esercizio precedente

1.    Attività fiscali differite presunte attribuibili a riporti di perdite a un esercizio precedente

2.    Rimborso di imposte rilevanti relativo a riporti di perdite a un esercizio precedente

a. Importo attribuito al precedente esercizio fiscale X

b. Importo attribuito al precedente esercizio fiscale Y, ecc.

c. Totale

3.2.2.2.Meccanismo di recupero

1. Esercizio fiscale

2. Passività fiscale differita presa in considerazione

3. Passività fiscale differita stornata

4. Passività fiscale differita non stornata

quarto esercizio fiscale precedente

terzo esercizio fiscale precedente

secondo esercizio fiscale precedente

primo esercizio fiscale precedente

Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione

Totale

quinto esercizio fiscale precedente

[A]

[B]

[C]

[D]

[E]

[F]

[G] = [B] + [C] +[D] +[E] +[F]

[H]=[A]-[G]

quarto esercizio fiscale precedente

Non applicabile

terzo esercizio fiscale precedente

Non applicabile

Non applicabile

secondo esercizio fiscale precedente

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

primo esercizio fiscale precedente

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

3.2.2.3.Disposizioni transitorie

1. Esercizio di transizione

(a)Attività fiscali differite e passività fiscali differite all'inizio dell'esercizio di transizione

Passività fiscali differite

1. Passività fiscali differite all'inizio dell'esercizio di transizione

2. Passività fiscali differite ricalcolate all'aliquota minima d'imposta (se applicabile)

Attività fiscali differite

3. Attività fiscali differite all'inizio dell'esercizio di transizione

4. Attività fiscali differite ricalcolate all'aliquota minima d'imposta (se applicabile)

5. Attività fiscali differite derivanti da voci escluse

6. Attività fiscali differite prese in considerazione ai fini delle norme

[A]

[B]

[C]

[D] = [ [A] o [B], se applicabile] - [C]

(b)Trasferimento di attività dopo il 30 novembre 2021 e prima dell'inizio di un esercizio di transizione

1. Giurisdizione delle entità cedenti

2. Imposta versata per l'operazione o le operazioni

3. Attività o passività fiscale differita netta riflessa nella contabilità finanziaria dell'entità o delle entità costitutive cedenti

4. Valore contabile delle attività trasferite ai fini delle norme

5. L'attività o passività fiscale differita netta è determinata in relazione alle attività trasferite ai fini delle norme per la o le entità costitutive acquirenti

3.2.3.Scelte per giurisdizione (se del caso)

3.2.3.1.Scelte per giurisdizione

(a)Scelte

1.    Scelte annuali

a.    Scelta dell'utile aggregato derivante dalla cessione di attività

b.    Scelta della diminuzione ininfluente delle imposte rilevanti

c.    Scelta di non applicare l'esclusione del reddito in base alla sostanza

d.    Riporto a nuovo di oneri fiscali negativi

◻

2. Scelte quinquennali

3.

Esercizio della scelta

4.

Esercizio della revoca

e.    Scelta di inclusione degli investimenti azionari

f.    Scelta delle remunerazioni in azioni

g.    Scelta del principio di realizzazione

h.    Scelta delle operazioni infragruppo

5.    Altre scelte

6.    Esercizio della scelta

7.    Esercizio della revoca

i.    Regime opzionale della perdita qualificante

(b)Obblighi di informazione relativi alle scelte per giurisdizione

1.    Inclusione di plusvalenze o minusvalenze in relazione a una scelta di inclusione degli investimenti azionari

2.    Saldo dell'investimento del proprietario in una partecipazione qualificata di esercizi precedenti

[A]

3.    Maggiorazioni dell'investimento del proprietario in una partecipazione qualificata

[B]

4.    Riduzioni dell'investimento del proprietario in una partecipazione qualificata

[C]

5.    Saldo residuo dell'investimento del proprietario in una partecipazione qualificata

[D]=[A]+[B]-[C]

3.2.3.2.Scelta dell'imposta sulla distribuzione presunta

1. Scelta dell'imposta sulla distribuzione presunta

(a)Meccanismo di recupero

1. Esercizio fiscale

2.    Importo dell'imposta sulla distribuzione presunta

3. Imposta sulla distribuzione presunta versata o utilizzata

4. Saldo residuo

del conto per il recupero di un'imposta sulla distribuzione presunta

terzo esercizio fiscale precedente

secondo esercizio fiscale precedente

primo esercizio fiscale precedente

Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione

quarto esercizio fiscale precedente

terzo esercizio fiscale precedente

Non applicabile

secondo esercizio fiscale precedente

Non applicabile

Non applicabile

primo esercizio fiscale precedente

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

(b)Ricalcolo dell'aliquota effettiva d'imposta e dell'imposta integrativa

1.    Riduzione delle imposte rilevanti aggiustate per un esercizio fiscale precedente

2.    Imposta integrativa incrementale

3.    Rapporto di recupero della cessione

[A]

[B]

[C]

3.2.4.Calcoli dell'entità costitutiva

(a)Scelta del quadro di comunicazione giurisdizionale semplificato transitorio

1.    Il gruppo multinazionale di imprese sceglie di applicare il quadro di comunicazione giurisdizionale semplificato transitorio?

Sì/No

(b)Comunicazione aggregata per i gruppi consolidati a fini fiscali

1. Gruppo consolidato a fini fiscali (NIF)

2. Entità consolidate (NIF)

3.2.4.1.Reddito o perdita qualificante

(a)Aggiustamenti del valore contabile netto del reddito o della perdita

1. Entità costitutiva o membro di un gruppo di joint venture (NIF)

2. Importo contabile netto del reddito o della perdita dopo le attribuzioni

3. Aggiustamenti

Maggiorazioni

Riduzioni

(a)Spese fiscali nette

(b)Dividendi esclusi

(c)Plusvalenze o minusvalenze escluse

(d)Utili o perdite inclusi nel metodo della rivalutazione

(e)Utili o perdite derivanti dalla cessione di attività e passività escluse a seguito di riorganizzazione

(f)Utili o perdite asimmetrici in valuta estera

(g)Spese non riconosciute per principio

(h)Errori di un esercizio precedente

(i)Cambiamenti di principi contabili

(j)Oneri pensionistici maturati

(k)Cancellazione del debito

(l)Remunerazioni in azioni

(m)Aggiustamenti in condizioni di libera concorrenza

(n)Credito d'imposta rimborsabile qualificato o crediti d'imposta trasferibili negoziabili

(o)Scelta dei guadagni e delle perdite secondo il principio di realizzazione

(p)Scelta dell'utile aggiustato derivante dalla cessione di attività

(q)Costo dell'accordo di finanziamento infragruppo

(r)Scelta per operazioni infragruppo nella stessa giurisdizione

(s)Imposte delle compagnie di assicurazione addebitate agli assicurati

(t)Aumento o diminuzione del patrimonio ascrivibili a distribuzioni di capitale aggiuntivo di classe uno pagate/da pagare o ricevute/da ricevere

(u)Entità costitutive che entrano nel gruppo multinazionale di imprese o ne escono

(v)Riduzione del reddito qualificante dell'entità controllante capogruppo che è un'entità fiscalmente trasparente

(w)Riduzione del reddito qualificante dell'entità controllante capogruppo che è assoggettata a un regime di dividendi deducibili

(x)Scelta del metodo di distribuzione imponibile

(y)Reddito del trasporto marittimo internazionale

(``)Operazioni tra entità costitutive

4. Reddito o perdita qualificante dell'entità costitutiva o del membro del gruppo di joint venture

(b)Ripartizione transfrontaliera del reddito o della perdita tra un'entità principale e una stabile organizzazione e del reddito o della perdita di un'entità fiscalmente trasparente

1. Entità costitutiva o membri di gruppi di joint venture localizzati in tale giurisdizione o entità costitutiva apolide (NIF)

2. Valore contabile netto del reddito o della perdita prima dell'aggiustamento

3. Base dell'aggiustamento

4. Altra entità costitutiva o membro di un gruppo di joint venture (NIF)

5. Giurisdizione dell'altra entità costitutiva o del membro di un gruppo di joint venture (ISO)

6. Maggiorazioni per tale entità costitutiva

7. Riduzioni per tale entità costitutiva

8. Valore contabile netto del reddito o della perdita dopo l'aggiustamento

(c)Aggiustamenti transfrontalieri

1.    Entità costitutiva o membro di un gruppo di joint venture (NIF)

2. Base dell'aggiustamento

3. Altra entità costitutiva o membro di un gruppo di joint venture (NIF)

4. Giurisdizione dell'altra entità costitutiva (ISO)

5. Maggiorazioni per tale entità costitutiva

6. Riduzioni per tale entità costitutiva

(d)Aggiustamenti del reddito qualificante dell'entità controllante capogruppo che è un'entità fiscalmente trasparente o che è assoggettata a un regime di dividendi deducibili

1. Entità costitutiva (o membro di un gruppo di joint venture) localizzata in tale giurisdizione (NIF)

2. Base della riduzione

3. Identificazione dei titolari di partecipazioni o dei beneficiari di dividendi (cfr. nota)

4. Partecipazione detenuta direttamente (in percentuale)

5. Riduzioni per tale entità costitutiva

3.2.4.2.Aggiustamento delle imposte rilevanti

(a)Aggiustamenti degli oneri fiscali correnti nella contabilità finanziaria

1. Entità costitutiva o membro di un gruppo di joint venture (NIF)

2. Oneri fiscali correnti in relazione alle imposte rilevanti dopo le attribuzioni

3. Aggiustamenti

Maggiorazioni

Riduzioni

(a)Imposte rilevanti maturate come spesa nell'utile prima dell'imposizione nella contabilità finanziaria

(b)Attività fiscale differita relativa a una perdita qualificante stabilita o utilizzata

(c)Imposte rilevanti per posizioni fiscali incerte registrate come riduzione delle imposte rilevanti nell'esercizio precedente

(d)Credito d'imposta rimborsabile qualificato o crediti d'imposta trasferibili negoziabili registrati come riduzione degli oneri fiscali correnti

(e)Agevolazioni fiscali fiscalmente trasparenti qualificate di partecipazioni qualificate

(f)Oneri fiscali correnti in relazione al reddito escluso dal reddito o dalla perdita qualificante

(g)Credito d'imposta rimborsabile non qualificato, crediti d'imposta trasferibili non negoziabili o altri crediti d'imposta non registrati come riduzione degli oneri fiscali correnti

(h)Imposte rilevanti rimborsate o accreditate (ad eccezione di eventuali crediti d'imposta rimborsabili qualificati o di crediti d'imposta trasferibili negoziabili) non considerati come un aggiustamento degli oneri fiscali correnti

(i)Oneri fiscali correnti relativi a una posizione fiscale incerta

(j)Oneri fiscali correnti che si prevede non saranno pagati entro tre anni

(k)Aggiustamenti successivi alla presentazione

(l)Imposte rilevanti relative all'utile netto o alla perdita netta derivante dalla cessione di attività

(m)Riduzione delle imposte rilevanti dell'entità controllante capogruppo che è un'entità fiscalmente trasparente

(n)Imposte rilevanti per il reddito qualificante dell'entità controllante capogruppo che è ridotto nell'ambito di un regime di dividendi deducibili

(o)Imposta sulla distribuzione presunta

(p)Scelta del metodo di distribuzione imponibile

(q)Importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita

(r)Aumento o diminuzione delle imposte rilevanti registrate nel patrimonio o nelle altre componenti di conto economico complessivo relative a importi inclusi nel reddito o nella perdita qualificante che saranno assoggettati a imposizione conformemente alle norme fiscali locali

4. Aggiustamento delle imposte rilevanti

(b)Ripartizione incrociata delle imposte

1. Entità costitutiva (o membro di un gruppo di joint venture) localizzata in tale giurisdizione o

apolide (NIF)

2. Imposte rilevanti dell'entità costitutiva (o del membro del gruppo di joint venture) prima dell'aggiustamento

3. Base dell'aggiustamento

4. Altra entità costitutiva (o membro di un gruppo di joint venture) (NIF)

5. Giurisdizione dell'altra entità costitutiva (o del membro di un gruppo di joint venture) (ISO)

6. Maggiorazioni per tale entità costitutiva

7. Riduzioni per tale entità costitutiva

8. Imposte rilevanti dell'entità costitutiva (o del membro del gruppo di joint venture) dopo l'aggiustamento

(c)Onere fiscale differito

1.    Entità costitutiva o membro di un gruppo di joint venture (NIF)

2.    Importo dell'onere fiscale differito

3.    Aggiustamenti relativi alla fiscalità differita

Maggiorazioni

Riduzioni

(a)Oneri fiscali differiti in relazione alle voci escluse dal reddito o dalla perdita qualificante

(b)Oneri fiscali differiti in relazione a oneri maturati non riconosciuti

(c)Oneri fiscali differiti in relazione a oneri maturati non richiesti

(d)Aggiustamento della valutazione o della rilevazione contabile in relazione a un'attività fiscale differita

(e)Oneri fiscali differiti derivanti da una nuova valutazione in relazione a variazioni dell'aliquota fiscale

(f)Oneri fiscali differiti in relazione alla generazione e all'utilizzo di crediti d'imposta

(g)Attività fiscale differita risultante dalla sostituzione del riporto a nuovo delle perdite o attività fiscale differita risultante dalla sostituzione del presunto riporto a nuovo delle perdite

(h)Oneri maturati non riconosciuti o oneri maturati non richiesti versati durante l'esercizio fiscale

(i)Passività fiscale differita recuperata versata durante l'esercizio fiscale

(j)Riconoscimento di un'attività fiscale differita relativa a una perdita non inclusa nella contabilità finanziaria

(k)Aggiustamento degli oneri fiscali differiti risultanti da una riduzione di un'aliquota fiscale

(l)Aggiustamento degli oneri fiscali differiti risultanti da un aumento di un'aliquota fiscale

(m)Entità costitutive che entrano nel gruppo multinazionale di imprese o ne escono

(n)Oneri fiscali differiti dell'entità controllante capogruppo che è un'entità fiscalmente trasparente

(o)Oneri fiscali differiti dell'entità controllante capogruppo che è assoggettata a un regime di dividendi deducibili

(p)Aggiustamento relativo alla fiscalità differita derivante da operazioni tra entità costitutive

4.    Importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita

3.2.4.3.Scelte dell'entità costitutiva (o scelte che si applicano a un gruppo di joint venture)

1.    Entità costitutive (o membro di un gruppo di joint venture) per le quali è stata effettuata una scelta (NIF)

2.    Scelte annuali

a. Scelta di cancellazione del debito

b. Scelta degli oneri maturati non richiesti

3.    Scelte quinquennali

4. Esercizio della scelta

5. Esercizio della revoca

c. Scelta di non considerare un'entità come un'entità esclusa

d. Inclusione di tutti i dividendi in relazione alle partecipazioni di portafoglio

e. Trattamento degli utili o delle perdite su cambi attribuibili alla copertura come plusvalenze o minusvalenze escluse

f. Scelta della trasparenza fiscale per l'entità d'investimento

g. Scelta del metodo di distribuzione imponibile

h.    Scelta del fair value (valore equo)

1. Entità costitutive (membri di gruppi di joint venture) per le quali è stata effettuata la scelta (NIF)

2. Esercizio fiscale dell'evento attivatore

3. Inclusione nell'esercizio fiscale dell'evento attivatore o inclusione quinquennale

3.2.4.4.Esclusione del reddito del trasporto marittimo internazionale

(a)Esclusione del reddito del trasporto marittimo internazionale

1.    Entità costitutiva o membro di un gruppo di joint venture localizzati in tale giurisdizione (NIF)

Reddito del trasporto marittimo internazionale

2.    Categoria

3.    Ricavi

[A]

4.    Costi

[B]

5.    Reddito del trasporto marittimo internazionale

[C]=[A]-[B]

Reddito accessorio qualificato del trasporto marittimo internazionale

6.    Categoria

7.    Ricavi

[D]

8.    Costi

[E]

9.    Reddito accessorio qualificato del trasporto marittimo internazionale

[F]=[D]-[E]

Effetto sull'esclusione del reddito in base alla sostanza

10.    Spese salariali attribuibili al reddito escluso del trasporto marittimo internazionale o al reddito accessorio qualificato escluso del trasporto marittimo internazionale

11.    Valore contabile delle attività materiali utilizzate nella generazione del reddito escluso del trasporto marittimo internazionale o del reddito accessorio qualificato escluso del trasporto marittimo internazionale

Imposte rilevanti

12.    Imposte rilevanti attribuibili al reddito escluso del trasporto marittimo internazionale o al reddito accessorio qualificato escluso del trasporto marittimo internazionale

(b)Massimale per giurisdizione per l'esclusione del reddito accessorio qualificato del trasporto marittimo internazionale

1.    Totale del reddito del trasporto marittimo internazionale per tutte le entità costitutive (o i membri del gruppo di joint venture)

[A]

2.    50 % del massimale

50 % x [A]

3.    Totale del reddito accessorio qualificato del trasporto marittimo internazionale per tutte le entità costitutive (o i membri del gruppo di joint venture)

[B]

4.    Superamento del massimale se B supera il 50 % di A

[B] - 50 % x [A]

3.2.4.5.Informazioni ai fini della scelta di applicare il metodo di distribuzione imponibile (se del caso)

Scelta del metodo di distribuzione imponibile

1. Entità costitutiva proprietaria (o membro di un gruppo di joint venture) per la quale è stata effettuata una scelta (NIF)

2. Entità d'investimento per la quale è effettuata la scelta (NIF)

3. Distribuzioni effettive e presunte del reddito qualificante dell'entità d'investimento percepite dall'entità costitutiva proprietaria

4. Importo aggiuntivo delle imposte accreditabili a livello locale sostenute dall'entità d'investimento

5. Quota proporzionale dell'entità costitutiva proprietaria del reddito qualificante netto non distribuito dell'entità d'investimento

3.2.4.6.Altro principio contabile

1. Entità costitutiva (o membro del gruppo di joint venture) con valore contabile netto del reddito o della perdita basato su un principio contabile diverso (NIF)

2. Principio contabile conforme o autorizzato

3.3.Calcolo dell'imposta integrativa

3.3.1.Imposta integrativa

a.Percentuale dell'imposta integrativa

b. Esclusione del reddito in base alla sostanza

c. Utili in eccesso

d. Imposta integrativa aggiuntiva

e. Imposta integrativa domestica

f. Imposta integrativa

[A] = 15 % - Aliquota effettiva d'imposta

[B]

[C] = Reddito netto qualificante o perdita netta qualificante - [B]

[D]

[E]

=[A]x[C]+[D]-[E]

3.3.2.Calcolo dell'esclusione del reddito in base alla sostanza (se del caso)

3.3.2.1.Importo totale dell'esclusione del reddito in base alla sostanza

Esclusione in base alle spese salariali

Esclusione in base alle attività materiali

Totale

1. Spese salariali ammissibili pertinenti dei dipendenti ammissibili che svolgono attività nella giurisdizione

2. Applicazione della percentuale di maggiorazione pertinente per l'Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione

3. Valore contabile delle pertinenti attività materiali ammissibili localizzate nella giurisdizione

4. Applicazione della percentuale di maggiorazione pertinente per l'Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione

5. Esclusione del reddito in base alla sostanza

[A]

[B]

[C]

[D]

[E]=[A]x[B]+[C]x[D]

3.3.2.2.Attribuzione delle spese salariali ammissibili e del valore contabile delle attività materiali ammissibili alle stabili organizzazioni ai fini dell'esclusione del reddito in base alla sostanza

1.    Spese salariali ammissibili pertinenti

2.    Valore contabile delle pertinenti attività materiali ammissibili

3.    Giurisdizione delle stabili organizzazioni

4.    Spese salariali ammissibili pertinenti attribuite alle stabili organizzazioni

5.    Valore contabile delle pertinenti attività materiali ammissibili attribuite alle stabili organizzazioni

3.3.2.3.Attribuzione delle spese salariali ammissibili e del valore contabile delle attività materiali ammissibili di un'entità fiscalmente trasparente ai fini dell'esclusione del reddito in base alla sostanza

1. Spese salariali ammissibili pertinenti

2. Valore contabile delle pertinenti attività materiali ammissibili

3. Giurisdizione delle entità costitutive proprietarie (o dei membri di un gruppo di joint venture)

4. Spese salariali ammissibili pertinenti attribuite all'entità costitutiva proprietaria (o escluse)

5. Valore contabile delle pertinenti attività materiali ammissibili attribuite all'entità costitutiva proprietaria (o escluse)

3.3.3.Imposta integrativa aggiuntiva corrente

3.3.3.1.Imposta integrativa aggiuntiva diversa da quella applicabile in caso di perdita qualificante netta nell'Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione

1. Articoli pertinenti

2. Esercizio pertinente

3. Come precedentemente comunicato o ricalcolato

4. Reddito netto qualificante/perdita netta qualificante

5. Aggiustamento delle imposte rilevanti

6. Aliquota effettiva d'imposta

7. Utile in eccesso

8. Percentuale dell'imposta integrativa

9. Imposta integrativa

10. Imposta integrativa aggiuntiva

Esercizio fiscale precedente X

a. Comunicato in precedenza

b. Ricalcolato

3.3.3.2.Imposta integrativa aggiuntiva applicabile in caso di perdita qualificante netta per l'Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione

1.    Aggiustamento delle imposte rilevanti per la giurisdizione (se negative)

[A]

2.    Perdita qualificante per la giurisdizione

[B]

3.    Importo previsto delle imposte rilevanti aggiustate

[C]=[B]×15 %

4.    Imposta integrativa aggiuntiva

[D]=[C]-[A]

3.3.4.Imposta integrativa domestica qualificata

1.    Principio contabile

2.    Importo da versare dell'imposta integrativa domestica qualificata

3.    Aliquota minima dell'imposta integrativa domestica qualificata (se superiore al 15 %)

4.    Base per la combinazione di reddito e imposte (se diversa dalle regole IIR)

5.    Valuta utilizzata (se diversa dalla moneta di presentazione del bilancio consolidato)

6.    È disponibile l'esclusione del reddito in base alla sostanza?

Sì/No

7.    È disponibile l'esclusione de minimis?

Sì/No

3.4.Imputazione e attribuzione dell'imposta integrativa (se del caso)

3.4.1.Applicazione della regola IIR in relazione a tale giurisdizione

1. Imposta integrativa imputata all'entità del gruppo

a.    Entità costitutiva o membro di un gruppo di joint venture a bassa imposizione (NIF)

b.    Reddito qualificante dell'entità costitutiva o del membro del gruppo di joint venture a bassa imposizione

[A]

c.    Imposta integrativa dell'entità costitutiva a bassa imposizione o del membro del gruppo di joint venture

[C] = [T] x [A]/[A+B+ecc]

2. Entità controllanti tenute ad applicare un'IIR qualificata

a.    Entità controllante (NIF)

[Entità controllante 1]

b.    Giurisdizione dell'entità controllante

Giurisdizione B

c.    Importo del reddito qualificante attribuibile alle partecipazioni detenute da altri proprietari

[D]

d.    Rapporto di inclusione dell'entità controllante

[F]=([A]-[D])/[A]

3. Imposta integrativa IIR

a.    Quota dell'imposta integrativa imputabile all'entità controllante

[G] = [C] × [F]

b.    Compensazione dell'IIR

[H]

c.    Imposta integrativa dovuta dall'entità controllante

[I]=[G]-[H]

3.4.2.Importo totale dell'imposta integrativa UTPR in relazione a tale giurisdizione

1. Entità costitutiva (o membro di un gruppo di joint venture) a bassa imposizione per cui non si applica la riduzione dell'UTPR a zero (NIF)

2. Imposta integrativa presa in considerazione per il calcolo dell'imposta integrativa UTPR totale per ciascuna entità costitutiva a bassa imposizione

3. Importo totale dell'imposta integrativa UTPR in relazione a tale giurisdizione

3.4.3.Attribuzione dell'imposta integrativa nell'ambito dell'UTPR

1. Giurisdizioni UTPR

2. Riporto a nuovo dell'imposta integrativa UTPR

3. Numero di dipendenti

4. Valore contabile netto delle attività materiali

5. Percentuale UTPR

6. Importo dell'imposta integrativa UTPR attribuito per l'Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione

7. Onere fiscale supplementare sostenuto dalle entità costitutive nella giurisdizione UTPR

8. Imposta integrativa UTPR che resta da riportare a nuovo"

Totale