Bruxelles, 21.10.2024

COM(2024) 496 final

2024/0275(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

RESTORE – Sostegno regionale di emergenza per la ricostruzione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1057


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Le recenti catastrofi naturali nell'Europa centrale, orientale e meridionale hanno avuto un effetto devastante sulle popolazioni che vivono in tali regioni. In molte città e piccoli centri saranno necessari importanti lavori di ricostruzione per riparare le infrastrutture e le attrezzature danneggiate e per realizzare la migliore ricostruzione, garantendo la resilienza ai cambiamenti climatici e alle catastrofi in modo efficace sotto il profilo dei costi al fine di alleviare rapidamente l'onere che grava sui bilanci locali, regionali e nazionali e attenuare il rischio di disparità territoriali derivanti da tali catastrofi. Occorreranno misure immediate per attenuare le conseguenze sociali ed economiche di tali catastrofi naturali. Inoltre le persone direttamente colpite da tali catastrofi naturali, che possono aver perso le loro case e i loro effetti personali, possono aver bisogno di prodotti alimentari e/o di assistenza materiale di base. Può inoltre essere necessario un sostegno per il mantenimento dell'occupazione anche per le imprese che si trovano ad affrontare difficoltà economiche a causa di una catastrofe naturale, in modo che i lavoratori dipendenti e autonomi possano mantenere il proprio posto di lavoro per il periodo in cui sono stati impossibilitati ad accedere alla loro sede abituale di lavoro. Per far fronte all'effetto devastante delle catastrofi naturali sulla salute delle persone, dovrebbe inoltre essere consentito l'accesso all'assistenza sanitaria anche per le persone che non si trovano in una situazione di vulnerabilità socioeconomica imminente. L'Europa deve essere in grado di erogare rapidamente un ulteriore sostegno efficace mediante il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) a favore degli Stati membri, delle regioni, delle autorità locali e delle persone gravemente colpite da catastrofi regionali, integrando le risorse disponibili a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea. È necessario prevedere un aumento della frequenza delle catastrofi. Pertanto, sulla base dell'esperienza acquisita negli ultimi anni, è opportuno fornire un quadro che offra flessibilità e sostegno finanziario al fine di evitare di apportare modifiche ricorrenti al quadro giuridico della politica di coesione e di introdurre ulteriori oneri amministrativi, preservando nel contempo la natura strategica a lungo termine di tale politica.

Di conseguenza, al fine di offrire ulteriore assistenza e maggiore flessibilità agli Stati membri colpiti dalle catastrofi naturali che si sono verificate a decorrere dal 1º gennaio 2024, la Commissione propone di introdurre un nuovo obiettivo specifico nel quadro dell'attuale ambito d'intervento del FESR. Tale misura consentirebbe agli Stati membri di riprogrammare, nell'ambito dei rispettivi programmi 2021-2027 che rientrano nell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", gli importi destinati alla ricostruzione a seguito di catastrofi naturali quali definite nel regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea o riconosciute come tali da un'autorità pubblica competente di uno Stato membro.

Tale ulteriore obiettivo specifico rientra nell'ambito dell'obiettivo strategico 2 (un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile). Tale obiettivo strategico sostiene direttamente gli obiettivi del Green Deal europeo e la strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici, che mira a sviluppare misure di adattamento per gestire i rischi posti dai cambiamenti climatici, solitamente sotto forma di catastrofi quali inondazioni, incendi boschivi o siccità.

In questo contesto è importante prevedere e rafforzare gli investimenti, con particolare attenzione alla prevenzione e alla preparazione alle catastrofi, nonché all'adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso soluzioni basate sulla natura, al fine di attenuare l'impatto delle catastrofi sempre più frequenti causate dal clima. Gli sforzi di ricostruzione non dovrebbero andare a scapito degli investimenti pianificati a lungo termine nella prevenzione e nella preparazione alle catastrofi.

Il FSE+, nel suo ambito di applicazione attuale, può anche prevedere risorse per attenuare le conseguenze socioeconomiche negative delle catastrofi naturali. Oltre alle misure già esistenti, agli Stati membri dovrebbe essere garantita maggiore flessibilità affinché possano fornire un aiuto rapido e immediato sotto forma di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base. I lavoratori dipendenti e autonomi dovrebbero poter mantenere il loro posto di lavoro fino a quando non siano in grado di riprendere il lavoro; dovrebbe essere pertanto consentito il finanziamento di regimi di riduzione dell'orario lavorativo in modo più flessibile. Per far fronte all'effetto devastante delle catastrofi naturali sulla salute delle persone, dovrebbe inoltre essere consentito l'accesso all'assistenza sanitaria anche per le persone che non si trovano in una situazione di vulnerabilità socioeconomica imminente. Ciò consentirebbe agli Stati membri di riprogrammare le proprie risorse a titolo del FSE+ nel periodo di programmazione 2021-2027 al fine di poter beneficiare dell'assistenza e delle flessibilità supplementari.

Gli Stati membri possono avvalersi delle disposizioni vigenti in materia di trasferimento di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2021/1060 verso il FESR o il FSE+.

Data la potenziale entità dell'impatto di tali catastrofi naturali e al fine di fornire rapidamente liquidità per coprire le esigenze più urgenti, si propone che gli Stati membri, nell'avvalersi del quadro proposto, beneficino di un prefinanziamento supplementare pari al 30 % degli importi programmati nell'ambito delle priorità dedicate, come pure della possibilità di applicare un finanziamento dell'Unione fino al 100 %. Per rispondere alle attuali circostanze eccezionali, in linea con l'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri possono già prevedere nei loro programmi che l'ammissibilità delle spese decorra dalla data in cui si è verificato il primo danno a seguito della catastrofe naturale. Inoltre gli Stati membri dovrebbero anche essere autorizzati a selezionare per il sostegno, nell'ambito della priorità dedicata, operazioni completate o pienamente attuate volte a fornire una risposta alla catastrofe naturale. Gli importi riprogrammati per tale (o tali) priorità devono essere complessivamente limitati a un massimo del 10 % della dotazione nazionale per la politica di coesione dello Stato membro, tenendo conto del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione nel periodo di programmazione. La priorità dedicata può essere utilizzata per una o più catastrofi naturali mediante una o più modifiche del programma. Qualora la dotazione a tale priorità sia incrementata mediante successive modifiche del programma, il prefinanziamento supplementare sarà versato sulla base dell'incremento in modo che il prefinanziamento supplementare globale sia pari al 30 % delle risorse assegnate a tale priorità.

Se lo Stato membro intende avvalersi di tale priorità dedicata e delle corrispondenti flessibilità, la relativa modifica del programma deve essere presentata alla Commissione entro quattro mesi dalla data in cui si è verificato il primo danno a seguito della catastrofe. Qualora la catastrofe naturale si verifichi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento modificativo, la modifica deve essere presentata entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta è coerente con gli obiettivi perseguiti dai fondi della politica di coesione e si limita a una modifica mirata dei regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1057. La proposta integra il tipo di sostegno disponibile a norma del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta si limita a una modifica mirata dei regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1057 ed è coerente con le altre normative dell'Unione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si fonda sull'articolo 164, sull'articolo 175, paragrafo 3, e sull'articolo 178 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta di offrire maggiore flessibilità agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali, prevedendo la possibilità di finanziare i lavori di ricostruzione a titolo del FESR con un tasso di finanziamento dell'Unione fino al 100 % e con un prefinanziamento supplementare per una priorità dedicata nel quadro dei programmi, richiede una modifica del regolamento (UE) 2021/1058. La proposta di offrire flessibilità agli Stati membri nell'attuazione del FSE+, anche per quanto riguarda il prefinanziamento supplementare e il finanziamento dell'Unione fino al 100 %, al fine di attenuare le conseguenze socioeconomiche delle catastrofi naturali e di poter fornire nell'immediato prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone direttamente colpite da catastrofi naturali, come pure regimi di riduzione dell'orario lavorativo per i lavoratori dipendenti e autonomi, senza associarli a misure attive, e l'accesso all'assistenza sanitaria anche per le persone che non si trovano in una situazione di vulnerabilità socioeconomica imminente, richiede una modifica del regolamento (UE) 2021/1057. Lo stesso risultato non può essere conseguito mediante azioni a livello nazionale.

Proporzionalità

La proposta è una modifica mirata e limitata che non va oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

N/P

Consultazioni dei portatori di interessi

N/P

Assunzione e uso di perizie

N/P

Valutazione d'impatto

È stata effettuata una valutazione d'impatto al fine di preparare le proposte relative ai regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1057. Le modifiche, limitate e mirate, non richiedono una valutazione d'impatto distinta.

Efficienza normativa e semplificazione

N/P

Diritti fondamentali

N/P

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta riguarda i programmi della politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e non modifica gli impegni di bilancio esistenti. Si mantiene entro i limiti della dotazione globale per il periodo 2021-2027 ed è pertanto neutra in termini di bilancio.

La proposta comporterà un prefinanziamento supplementare da versare a titolo del FESR e del FSE+ e comporterà un'anticipazione degli stanziamenti di pagamento.

Per il 2025 il prefinanziamento supplementare non era previsto nel progetto di bilancio. Per affrontare le necessità urgenti e fornire un sostegno rapido agli Stati membri colpiti da catastrofi la Commissione ha proposto di coprire il fabbisogno supplementare di pagamenti mediante una lettera rettificativa del progetto di bilancio 2025. Per il 2025 l'importo supplementare per il FESR e il FSE+, considerati nel loro insieme, è pari a 3 miliardi di EUR e corrisponde al prefinanziamento del 30 % della dotazione stimata (10 miliardi di EUR) delle priorità dedicate a seguito delle catastrofi naturali verificatesi a decorrere dal 1º gennaio 2024.

La possibilità di chiedere un incremento del tasso di finanziamento dell'Unione fino al 100 % sia per il FESR che per il FSE+ comporterà anche un parziale anticipo dei pagamenti, seguito da una riduzione degli stessi in una fase successiva in quanto la dotazione globale resta immutata. L'incidenza effettiva dipenderà dal ricorso a questa possibilità da parte degli Stati membri.

Le modifiche proposte non comportano alcuna variazione dei massimali annui per impegni e pagamenti previsti nel quadro finanziario pluriennale che figurano nell'allegato I del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio né implicano modifiche del fabbisogno complessivo di pagamenti per il periodo di programmazione.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'attuazione della misura sarà oggetto di monitoraggio e relazioni nel quadro dei meccanismi generali di rendicontazione stabiliti nei regolamenti (UE) 2021/1060, (UE) 2021/1057 e (UE) 2021/1058.

Documenti esplicativi (per le direttive)

N/P

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Per fornire ulteriore assistenza e maggiore flessibilità agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali, si propone di modificare il regolamento (UE) 2021/1058 al fine di:

·introdurre un nuovo obiettivo specifico nell'ambito dell'obiettivo strategico 2 (un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile) nel quadro dell'attuale ambito d'intervento del FESR in risposta alle catastrofi naturali che si sono verificate a decorrere dal 1º gennaio 2024. Le risorse assegnate a tale obiettivo specifico dovrebbero essere programmate nell'ambito delle priorità dedicate dei programmi che rientrano nell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per sostenere le operazioni di riparazione e ricostruzione;

·consentire l'applicazione di un tasso di finanziamento dell'Unione fino al 100 % a titolo del bilancio dell'UE per una priorità distinta stabilita nell'ambito di un programma a sostegno di operazioni connesse alla ricostruzione e alla riparazione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che il sostegno ricevuto da altri strumenti nazionali o dell'Unione o da regimi assicurativi privati sia preso in considerazione in modo da evitare pagamenti in eccesso;

·fornire un prefinanziamento supplementare per tale priorità distinta applicando il 30 % alla dotazione della priorità come previsto nella decisione che approva il programma in cui è stabilita la nuova priorità dedicata. Qualora la dotazione alla priorità sia successivamente incrementata a seguito di ulteriori catastrofi naturali, il prefinanziamento supplementare sarà versato solo sull'importo corrispondente all'incremento della dotazione alla priorità;

·consentire agli Stati membri di selezionare per il sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento a titolo del programma sia debitamente presentata all'autorità di gestione, a condizione che le operazioni forniscano una risposta a una catastrofe naturale verificatasi a decorrere dal 1º gennaio 2024;

·stabilire un termine di quattro mesi a decorrere dalla data in cui si è verificato il primo danno a seguito di una catastrofe naturale o dall'entrata in vigore del regolamento modificativo, qualora la catastrofe si sia verificata prima di tale data, per presentare le corrispondenti modifiche del programma.

Per garantire maggiore flessibilità agli Stati membri nella risposta alle catastrofi naturali che si sono verificate a decorrere dal 1º gennaio 2024, si propone di modificare il regolamento (UE) 2021/1057 al fine di:

·prevedere un sostegno mirato al fine di attenuare le conseguenze socioeconomiche negative delle catastrofi naturali nell'ambito di una priorità dedicata che benefici di maggiori flessibilità;

·prevedere il finanziamento di regimi di riduzione dell'orario lavorativo a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi colpiti da catastrofi naturali senza l'obbligo di attuare misure attive per un periodo di tempo limitato, indipendentemente dal fatto che tale misura sia o meno programmata nell'ambito della priorità dedicata;

·prevedere il finanziamento di misure a sostegno dell'accesso all'assistenza sanitaria, anche per le persone che non si trovano in una situazione di vulnerabilità socioeconomica imminente, indipendentemente dal fatto che tale misura sia o meno programmata nell'ambito della priorità specifica;

·prevedere la distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base senza misure di accompagnamento qualora l'obiettivo sia fornire una risposta alle conseguenze di catastrofi naturali, indipendentemente dal fatto che tale misura sia o meno programmata nell'ambito della priorità specifica;

·consentire agli Stati membri di selezionare per il sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento a titolo del programma sia debitamente presentata all'autorità di gestione, a condizione che le operazioni costituiscano una risposta a una catastrofe naturale verificatasi a decorrere dal 1º gennaio 2024;

·stabilire un termine di quattro mesi dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale o dall'entrata in vigore del regolamento modificativo, qualora la catastrofe si sia verificata prima di tale data, per presentare le corrispondenti modifiche del programma;

·fornire un prefinanziamento supplementare per tale priorità dedicata applicando il 30 % alla dotazione della priorità come previsto nella decisione che approva il programma in cui è stabilita la nuova priorità dedicata. Qualora la dotazione alla priorità sia successivamente incrementata a seguito di ulteriori catastrofi naturali, il prefinanziamento supplementare sarà versato solo sull'importo corrispondente all'incremento della dotazione alla priorità;

·consentire l'applicazione di un tasso di finanziamento dell'Unione fino al 100 % a titolo del bilancio dell'UE per la priorità dedicata.

Al fine di salvaguardare la natura strategica a lungo termine degli investimenti della politica di coesione, l'importo totale assegnato a tali priorità dedicate non può superare il 10 % del totale della dotazione nazionale iniziale del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione, considerati nel loro insieme, in uno Stato membro per il periodo di programmazione 2021-2027. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che il sostegno ricevuto da altri strumenti nazionali o dell'Unione o da regimi assicurativi privati sia preso in considerazione in modo da evitare pagamenti in eccesso.

2024/0275 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

RESTORE – Sostegno regionale di emergenza per la ricostruzione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1057

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 164, l'articolo 175, paragrafo 3, e l'articolo 178,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 1 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 2 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Le recenti inondazioni nell'Europa centrale, orientale e meridionale hanno avuto un effetto devastante sulle popolazioni che vivono in tali regioni. In molte città e piccoli centri saranno necessari importanti lavori di ricostruzione per riparare le infrastrutture e le attrezzature danneggiate. Occorreranno misure immediate per attenuare le conseguenze sociali ed economiche di tali catastrofi naturali. Per giunta le persone hanno bisogno immediato dei beni di base che hanno perso e sarà necessario un sostegno per il mantenimento dell'occupazione per aiutare i lavoratori dipendenti e autonomi a mantenere il proprio posto di lavoro per un periodo di tempo limitato nel caso in cui siano impossibilitati ad accedere alla loro sede abituale di lavoro a causa di una catastrofe naturale. Per far fronte all'effetto devastante delle catastrofi naturali sulla salute delle persone, dovrebbe inoltre essere consentito l'accesso all'assistenza sanitaria anche per le persone che non si trovano in una situazione di vulnerabilità socioeconomica imminente. I dati indicano che la probabilità che si verifichino catastrofi naturali è destinata ad aumentare in futuro. È pertanto opportuno creare un quadro che offra flessibilità e sostegno finanziario, preservando nel contempo la natura strategica a lungo termine degli investimenti della politica di coesione.

(2)Al fine di alleviare rapidamente l'onere che grava sui bilanci nazionali degli Stati membri interessati e attenuare il rischio di nuove disparità territoriali, è necessario un sostegno efficace da erogare attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") e il Fondo sociale europeo Plus ("FSE+") agli Stati membri, alle regioni, alle autorità locali e alle persone gravemente colpite da tali catastrofi naturali, in aggiunta alle risorse disponibili a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

(3)Al fine di offrire maggiore flessibilità agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali, è opportuno prevedere un nuovo obiettivo specifico nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per convogliare il sostegno finanziario del FESR per la ricostruzione in risposta a tali catastrofi.

(4)L'obiettivo strategico 2, nell'ambito del quale dovrebbe essere introdotto il nuovo obiettivo specifico, sostiene direttamente gli obiettivi del Green Deal europeo 3 . La strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici 4 mira a sviluppare misure di adattamento per gestire i rischi posti dai cambiamenti climatici, solitamente sotto forma di catastrofi quali inondazioni, incendi boschivi o siccità. È opportuno garantire la continuità e il rafforzamento degli investimenti pianificati nella prevenzione e nella preparazione alle catastrofi, nonché nell'adattamento ai cambiamenti climatici, al fine di attenuare l'impatto delle catastrofi naturali sempre più frequenti, comprese quelle causate dal clima. Gli sforzi di ricostruzione non dovrebbero andare a scapito degli investimenti nella prevenzione e nella preparazione alle catastrofi a livello strutturale e a lungo termine. È opportuno garantire l'applicazione del processo di immunizzazione dagli effetti del clima e del principio "non arrecare un danno significativo" in relazione agli investimenti nelle infrastrutture al fine di rafforzare la resilienza delle infrastrutture finanziate dall'Unione di fronte a catastrofi future, più frequenti e gravi, causate dal clima.

(5)Conformemente all'ambito d'intervento del FESR stabilito nel regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 , il sostegno alla ricostruzione in risposta alle catastrofi naturali nell'ambito del nuovo obiettivo specifico può coprire il ripristino di infrastrutture danneggiate o distrutte, quali infrastrutture pubbliche, o investimenti in capitale fisso per le imprese e le attrezzature, anche in un luogo diverso o in un formato non identico all'originale, se necessario, in modo resiliente e sostenibile. È inoltre possibile sostenere il ripristino delle aree naturali, della biodiversità e delle infrastrutture verdi, anche nei siti Natura 2000. Ciò può comprendere misure pertinenti connesse al rimboschimento.

(6)Nel contesto della ricostruzione in risposta alle catastrofi naturali, nel processo di selezione si dovrebbe dare la priorità alle operazioni basate sul principio della "migliore ricostruzione". Tale principio consiste nello sfruttare le fasi di ripresa, riabilitazione e ricostruzione dopo una catastrofe per aumentare la resilienza delle comunità mediante l'integrazione di misure di riduzione del rischio di catastrofi, come indicato nel quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030. Allo stesso tempo è opportuno garantire che il sostegno alle operazioni selezionate rimanga proporzionato e presenti il miglior rapporto tra il suo importo e l'obiettivo di garantire la resilienza alle catastrofi. Inoltre, nel caso in cui uno Stato membro sia ammissibile al sostegno del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per finanziare operazioni essenziali di emergenza e recupero volte a ripristinare le infrastrutture alle loro condizioni precedenti al verificarsi della catastrofe naturale, il sostegno del FESR può essere utilizzato in modo complementare per migliorare la funzionalità delle infrastrutture colpite al fine di rafforzarne la capacità, la sostenibilità e la resilienza per resistere a future catastrofi naturali. In generale, il sostegno del FESR dovrebbe aumentare la resilienza e la preparazione ai rischi.

(7)Al fine di evitare pagamenti in eccesso, gli Stati membri dovrebbero garantire che il sostegno coperto dal FESR o dal FSE+ non si sovrapponga al sostegno ricevuto da altri strumenti nazionali o dell'Unione o da regimi assicurativi privati.

(8)Al fine di rispondere all'impatto delle catastrofi naturali, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, attraverso priorità dedicate, a fornire un aiuto mirato, rapido e immediato per attenuare le conseguenze socioeconomiche negative di tali catastrofi. Oltre a ciò gli Stati membri dovrebbero poter sostenere, nell'ambito o al di fuori della priorità dedicata, misure temporanee a favore delle persone direttamente colpite da tali catastrofi sotto forma di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base senza l'obbligo di misure di accompagnamento e, ove strettamente necessario e giustificato, regimi di riduzione dell'orario lavorativo volti a far sì che i lavoratori dipendenti e autonomi colpiti dalle conseguenze delle catastrofi naturali mantengano il proprio posto di lavoro, anche senza misure attive (a meno che queste ultime non siano imposte dal diritto nazionale), nonché misure per fornire l'accesso all'assistenza sanitaria anche per le persone che non si trovano in una situazione di vulnerabilità socioeconomica imminente. È pertanto opportuno prevedere flessibilità per tali misure temporanee per un periodo di tempo limitato a norma del regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 .

(9)Le risorse destinate a sostenere la risposta alle catastrofi naturali dovrebbero essere programmate nell'ambito di una priorità dedicata con un tasso di cofinanziamento fino al 100 %. È opportuno ricordare che gli Stati membri possono avvalersi delle possibilità di trasferimento delle dotazioni tra i fondi della politica di coesione offerte dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 al fine di aumentare le risorse disponibili nell'ambito di dette priorità dedicate. Essi possono inoltre riassegnare risorse da uno qualsiasi degli obiettivi strategici, nel rispetto delle norme regolamentari.

(10)Le risorse complessive programmate nell'ambito delle priorità dedicate dovrebbero essere limitate a un massimo del 10 % della dotazione iniziale nazionale totale dello Stato membro per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione. Esse possono essere programmate mediante una o più modifiche del programma e possono essere collegate a una o più catastrofi. È inoltre opportuno continuare ad applicare il principio secondo cui i pagamenti della Commissione devono essere erogati conformemente agli stanziamenti di bilancio e subordinatamente ai fondi disponibili.

(11)Al fine di fornire un sostegno immediato agli investimenti per la ricostruzione in risposta alle catastrofi naturali e di attenuare le conseguenze socioeconomiche negative di tali catastrofi naturali, è opportuno prevedere un importo supplementare di prefinanziamento eccezionale in relazione alle priorità dedicate. Le norme applicabili a tali importi di prefinanziamento eccezionale dovrebbero essere coerenti con le norme applicabili al prefinanziamento stabilite dal regolamento (UE) 2021/1060.

(12)Al fine di permettere agli Stati membri di affrontare appieno le conseguenze delle catastrofi naturali che si sono verificate a decorrere dal 1o gennaio 2024, è opportuno che alle loro autorità di gestione sia consentito selezionare per il sostegno operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che sia stata loro presentata la domanda di finanziamento a titolo del programma, a condizione che le operazioni costituiscano una risposta a tale catastrofe naturale.

(13)È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1057.

(14)Alla luce degli effetti devastanti delle attuali catastrofi naturali e dell'urgenza di fornire un sostegno immediato agli Stati membri, si ritiene necessario applicare l'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

(15)Considerata l'urgenza determinata dalle catastrofi naturali, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2021/1058 è così modificato:

1.l'articolo 3 è così modificato:

(a)al paragrafo 1, lettera b), è aggiunto il punto x) seguente:

"x) sostenere gli investimenti volti alla ricostruzione in risposta a una catastrofe naturale verificatasi a decorrere dal 1º gennaio 2024;";

(b)è inserito il paragrafo seguente:

"1 ter. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto x), del presente articolo, per catastrofe naturale si intende una catastrofe naturale grave o una catastrofe naturale regionale quali definite all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio*. Tale definizione può includere una catastrofe naturale che provoca danni diretti inferiori alle soglie stabilite all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento, a condizione che sia stata riconosciuta come catastrofe naturale da un'autorità pubblica competente dello Stato membro.

Le risorse stanziate nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera b), punto x), del presente articolo sono programmate nell'ambito delle priorità dedicate di programmi che rientrano nell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" corrispondenti al rispettivo obiettivo strategico. Le risorse stanziate nell'ambito di tale obiettivo specifico e le priorità dedicate stabilite conformemente all'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1057 sono limitate, per l'intero periodo di programmazione, a un massimo del 10 % della dotazione iniziale nazionale totale del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione. La corrispondente modifica del programma è presentata entro quattro mesi dalla data in cui si è verificato il primo danno a seguito della catastrofe naturale o, qualora la catastrofe naturale si sia verificata prima del [data di entrata in vigore del presente regolamento], entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento XXX/XXX [che modifica il regolamento FESR/FC].

La Commissione versa il 30 % della dotazione alla priorità di cui al secondo comma del presente paragrafo come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060. Tale prefinanziamento eccezionale è versato entro 60 giorni dall'adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma, subordinatamente alla disponibilità di fondi. Qualora la dotazione a tale priorità sia successivamente incrementata, è versato un prefinanziamento supplementare pari al 30 % dell'incremento.

Conformemente all'articolo 90, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1060, per l'importo versato a titolo di prefinanziamento eccezionale la Commissione effettua la liquidazione contabile non oltre il periodo contabile finale.

Conformemente all'articolo 90, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060, eventuali interessi generati dal prefinanziamento eccezionale sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo del FESR e sono registrati nei conti del periodo contabile finale.

Conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento eccezionale non può essere sospeso.

Conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento da prendere in considerazione ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare comprende il prefinanziamento eccezionale versato.

In deroga all'articolo 112, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per una priorità dedicata stabilita per sostenere l'obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera b), punto x), del presente articolo è pari al 100 %.

Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di altri strumenti nazionali o dell'Unione o di regimi assicurativi privati ricevuto per le operazioni selezionate nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera b), punto x), del presente articolo sia detratto dalle spese incluse nella domanda di pagamento presentata alla Commissione.

In deroga all'articolo 63, paragrafo 6, prima frase, del regolamento (UE) 2021/1060, l'autorità di gestione può selezionare per il sostegno, nell'ambito della priorità dedicata, operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che le sia stata presentata una domanda di finanziamento, a condizione che le operazioni forniscano una risposta a una catastrofe naturale verificatasi a decorrere dal 1º gennaio 2024.

_____________

* Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2012/oj).";

(c)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il Fondo di coesione sostiene il conseguimento degli OS 2 e 3, ad eccezione dell'obiettivo specifico stabilito al paragrafo 1, lettera b), punto x).";

2.nell'allegato I, tabella 1, all'obiettivo strategico 2 è aggiunta la riga seguente:

"

x) Sostenere gli investimenti volti alla ricostruzione in risposta a una catastrofe naturale verificatasi a decorrere dal 1º gennaio 2024

Qualsiasi RCO elencato per gli obiettivi specifici nell'ambito degli OS da 1 a 4

Qualsiasi RCR elencato per gli obiettivi specifici nell'ambito degli OS da 1 a 4

".

Articolo 2

Al regolamento (UE) 2021/1057 è aggiunto il nuovo articolo 12 ter seguente:

"Articolo 12 ter

Sostegno volto ad attenuare le conseguenze socioeconomiche negative delle catastrofi naturali

1.Gli Stati membri possono utilizzare il FSE+ per fornire un sostegno volto ad attenuare le conseguenze socioeconomiche negative delle catastrofi naturali verificatesi a decorrere dal 1º gennaio 2024. Ai fini del presente articolo, per catastrofe naturale si intende una catastrofe naturale grave o una catastrofe naturale regionale quali definite all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio*. Tale definizione può includere una catastrofe naturale che provoca danni diretti inferiori alle soglie stabilite all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento, a condizione che sia stata riconosciuta come catastrofe naturale da un'autorità pubblica competente dello Stato membro.

_____________

* Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2012/oj).

2.Ai fini del paragrafo 1, le risorse possono essere programmate nell'ambito delle priorità dedicate dei programmi in questione. Le risorse complessive destinate a tali priorità dedicate stanziate dal FSE+ e dal FESR a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 ter, del regolamento (UE) 2021/1058 sono limitate, per l'intero periodo di programmazione, a un massimo del 10 % della dotazione iniziale nazionale totale del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione. La corrispondente modifica del programma è presentata entro quattro mesi dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale o, qualora la catastrofe naturale si sia verificata prima del [data di entrata in vigore del presente regolamento], entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento XXX/XXX [che modifica il regolamento FSE+].

3.La priorità dedicata di cui al paragrafo 2 può sostenere uno qualsiasi degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

4.Ove strettamente necessario come misure temporanee, i regimi di riduzione dell'orario lavorativo volti a fornire una risposta alle conseguenze delle catastrofi naturali senza l'obbligo di associarli a misure attive, nonché l'accesso all'assistenza sanitaria anche per le persone che non si trovano in una situazione di vulnerabilità socioeconomica imminente possono essere ammissibili al finanziamento per un massimo di 18 mesi a decorrere dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale.

5.In deroga all'articolo 19, paragrafo 4, gli Stati membri non sono tenuti a integrare la distribuzione dei prodotti alimentari o dell'assistenza materiale di base con misure di accompagnamento nell'ambito dell'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del presente regolamento, se tale distribuzione è volta a rispondere alle conseguenze delle catastrofi naturali. In caso di catastrofe naturale, tale distribuzione dei prodotti alimentari e dell'assistenza materiale di base senza misure di accompagnamento può essere ammissibile al finanziamento per un massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale e in ogni caso dopo il 1º gennaio 2024.

6.In deroga all'articolo 63, paragrafo 6, prima frase, del regolamento (UE) 2021/1060, l'autorità di gestione può selezionare per il sostegno, nell'ambito della priorità dedicata, operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che le sia stata presentata una domanda di finanziamento, a condizione che le operazioni forniscano una risposta a una catastrofe naturale verificatasi a decorrere dal 1º gennaio 2024.

7.La Commissione versa il 30 % della dotazione alla priorità dedicata di cui al paragrafo 2 come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060. Tale prefinanziamento eccezionale è versato entro 60 giorni dall'adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma, subordinatamente alla disponibilità di fondi. Qualora la dotazione a tale priorità sia successivamente incrementata, è versato un prefinanziamento supplementare pari al 30 % dell'incremento.

Conformemente all'articolo 90, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1060, per l'importo versato a titolo di prefinanziamento eccezionale la Commissione effettua la liquidazione contabile non oltre il periodo contabile finale.

Conformemente all'articolo 90, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060, eventuali interessi generati dal prefinanziamento eccezionale sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo del FSE+ e sono registrati nei conti del periodo contabile finale.

Conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento eccezionale non può essere sospeso.

Conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento da prendere in considerazione ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare comprende il prefinanziamento eccezionale versato.

8.In deroga all'articolo 112, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per una priorità dedicata stabilita per sostenere l'attenuazione delle conseguenze socioeconomiche negative delle catastrofi naturali a norma del paragrafo 2 è pari al 100 %.

Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di altri strumenti nazionali o dell'Unione o di regimi assicurativi privati ricevuto per le operazioni selezionate in risposta alle catastrofi naturali sia detratto dalle spese incluse nella domanda di pagamento presentata alla Commissione.".

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

RESTORE – Sostegno regionale di emergenza per la ricostruzione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1057

1.2.Settore/settori interessati 

Green Deal europeo

1.3.Obiettivi

1.3.1.Obiettivi generali

La proposta mira a fornire:

i)ulteriore sostegno efficace e maggiore flessibilità per sostenere le operazioni di ricostruzione degli Stati membri, delle regioni e delle autorità locali gravemente colpite da catastrofi naturali mediante il ricorso al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

ii)flessibilità per gli Stati membri nell'attuazione del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) per poter fornire nell'immediato prodotti alimentari e assistenza materiale di base alle persone direttamente colpite da catastrofi naturali, come pure regimi di riduzione dell'orario lavorativo per i lavoratori dipendenti e autonomi.

1.3.2.Obiettivi specifici

Obiettivo specifico n.

Gli obiettivi specifici della proposta consistono nel consentire agli Stati membri di:

i)riprogrammare gli importi del FESR dei rispettivi programmi che rientrano nell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per sostenere le operazioni di riparazione e ricostruzione a seguito di catastrofi naturali verificatesi a decorrere dal 1º gennaio 2024 e aventi serie ripercussioni sulle condizioni di vita, sull'ambiente naturale o sull'economia;

ii)beneficiare di un tasso di cofinanziamento fino al 100 % e di un prefinanziamento supplementare del 30 % per le priorità destinate a sostenere la ricostruzione nell'ambito dei programmi finanziati dal FESR che rientrano nell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita";

iii)prevedere il finanziamento a titolo del FSE+ di regimi di riduzione dell'orario lavorativo a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi colpiti da catastrofi naturali senza l'obbligo di attuare misure attive per un periodo di tempo limitato;

iv)prevedere la distribuzione di prodotti alimentari e assistenza materiale di base senza misure di accompagnamento nell'ambito del FSE+ in risposta alle conseguenze dirette delle catastrofi naturali;

v)beneficiare di un tasso di cofinanziamento fino al 100 % e di un prefinanziamento supplementare del 30 % quando viene stabilita una nuova priorità dedicata per il FSE+ nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".

1.3.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

L'incidenza prevista della presente proposta è la riprogrammazione, da parte degli Stati membri e delle regioni colpiti da catastrofi naturali, di 10 miliardi di EUR degli importi erogati a titolo del FESR e del FSE+ per i rispettivi programmi mediante una maggiore flessibilità e un incremento degli incentivi finanziari nell'ambito del FESR e del FSE+ per sostenere rapidamente le operazioni di ricostruzione e riparazione, fornire prodotti alimentari e assistenza materiale di base e sostenere i regimi di riduzione dell'orario lavorativo, alleviando nel contempo l'onere che grava sui bilanci nazionali.

1.3.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

La proposta consente agli Stati membri di selezionare eventuali indicatori comuni di output e di risultato per il FESR elencati per gli obiettivi specifici legati agli obiettivi strategici da 1 a 4 al fine di monitorare i progressi e i risultati delle operazioni di ricostruzione (allegato I, tabella 1). La proposta non modifica l'elenco degli indicatori comuni per il sostegno del FSE+.

1.4.La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione; 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 8 ; 

 la proroga di un'azione esistente; 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

È opportuno che il regolamento sia pienamente applicabile subito dopo la sua adozione, ossia dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Dopo l'adozione della presente proposta da parte dei colegislatori, la Commissione è pronta ad agevolare la rapida approvazione delle richieste di modifica dei programmi presentate dagli Stati membri conformemente all'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

La proposta permette di continuare ad attuare i programmi, immettendo liquidità nell'economia e contribuendo nel contempo a ridurre l'onere sulla spesa pubblica degli Stati membri colpiti da catastrofi naturali. Lo stesso risultato non può essere conseguito mediante azioni a livello nazionale.

Le recenti catastrofi naturali giustificano la necessità di rafforzare la capacità dell'Unione di fornire agli Stati membri un sostegno rapido ed efficace per integrare i loro sforzi di ricostruzione e alleviare le conseguenze sociali ed economiche sulle persone direttamente colpite. È necessario integrare le attuali disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060 al fine di prevedere una maggiore flessibilità nella programmazione dei fondi del FESR e di incrementare il livello di sostegno finanziario per le operazioni di riparazione e ricostruzione a seguito di catastrofi naturali, in aggiunta alle risorse disponibili nell'ambito del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, come pure di consentire agli Stati membri di mobilitare gli importi del FSE+ per il finanziamento di regimi di riduzione dell'orario lavorativo, senza l'obbligo di associarli a misure attive, per i lavoratori dipendenti e autonomi colpiti da catastrofi naturali e per la distribuzione di prodotti alimentari e assistenza materiale di base senza misure di accompagnamento.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

In passato l'UE ha adottato modifiche normative per accelerare l'impiego dei fondi dell'UE; CARE e FAST-CARE sono esempi, tra gli altri, in cui i fondi della politica di coesione sono stati oggetto di modifiche mirate per far fronte a crisi emergenti.

Nell'elaborazione della presente proposta si è tenuto conto di tali esperienze e del regolamento STEP.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

Il presente regolamento crea le condizioni necessarie per un uso più efficace e flessibile delle risorse esistenti del FESR e del FSE+ a seguito di catastrofi naturali quali definite nel regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea o, in casi debitamente giustificati, riconosciute come tali da un'autorità pubblica competente di uno Stato membro. L'iniziativa integra i mezzi disponibili nell'ambito del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

La presente proposta è pienamente compatibile con il quadro finanziario pluriennale esistente e con gli strumenti attuali e non richiede stanziamenti di impegno supplementari per conseguire gli obiettivi.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

 Durata limitata

   Incidenza finanziaria dal 2025 al 2027 per gli stanziamenti di impegno.

 Durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti 9

 Gestione diretta a opera della Commissione:

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive.

 Gestione concorrente con gli Stati membri.

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Si applicano le disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060.

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Si applicano le disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Si applicano le disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

Si applicano le disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

N/P.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss. 10

di paesi EFTA 11

di paesi candidati e potenziali candidati 12

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

2a

05.02.01 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Spese operative

07.02.01 Fondo sociale europeo Plus (FSE+) – Spese operative

Diss.

NO

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è richiesta la creazione: non pertinente

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Numero

2a

DG: REGIO

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

05.02.01 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Spese operative

Impegni

(1a)

 

0,000

Pagamenti

(2a)

 

2 070,000  

3 003,600  

-5 073,600

0,000

TOTALE stanziamenti

per la DG REGIO

Impegni

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

2 070,000

3 003,600

-5 073,600

0,000*

I prefinanziamenti supplementari per il FESR nel 2025 (2 070,0 milioni di EUR) e l'effetto del cofinanziamento del 100 % (3 003,6 milioni di EUR nel 2026) anticiperanno i pagamenti a decorrere dal 2027 e non incideranno sul bilancio per la durata del QFP 2021-27. Gli importi presentati nella tabella precedente sono stime della prevista riprogrammazione da parte degli Stati membri per un importo di 10 miliardi di EUR, mentre gli importi definitivi da versare nell'ambito del FESR dipenderanno dalle decisioni di programmazione degli Stati membri e saranno interamente finanziati dalle risorse del QFP.

DG: EMPL

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

07.02.01

Impegni

(1a)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2a)

930 

1 000 

- 1 930 

0,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2b)

 

 

 

 

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 13

Linea di bilancio

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTALE stanziamenti

per la DG EMPL

Impegni

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

930

1 000

-1 930

0,000

I prefinanziamenti supplementari per il FSE+ nel 2025 (930 milioni di EUR) e l'effetto del cofinanziamento del 100 % (1 000 milioni di EUR nel 2026) anticiperanno i pagamenti a decorrere dal 2027 e non incideranno sul bilancio per la durata del QFP 2021-2027. Gli importi presentati nella tabella precedente sono stime della prevista riprogrammazione da parte degli Stati membri per un importo totale di 10 miliardi di EUR, mentre gli importi definitivi da versare nell'ambito del FSE+ dipenderanno dalle decisioni di programmazione degli Stati membri e saranno interamente finanziati dalle risorse del QFP.

 

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

(5)

0,000

3 000,000

4 003,600

-7 003,600

0,000

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 2a

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale

Pagamenti

=5+6

0,000

3 000,000

4 003,600

-7 003,600

0,000

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

(5)

0,000

3 000,000

4 003,600

-7 003,600

0,000

 TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale 
(importo di riferimento)

Pagamenti

=5+6

0,000

3 000,000

4 003,600

-7 003,600

0,000

Mio EUR (al terzo decimale)

 

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7

Impegni

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale 

Pagamenti

0,000

3 000,000

4 003,600

-7 003,600

0,000

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP) 14

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

2024

2025

2026

2027

 Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

0

0

0

0

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 11 (ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

• Personale esterno (in ETP)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo 
[XX.01.YY.YY]

- in sede

0

0

0

0

- nelle delegazioni UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7

0

0

0

0

TOTALE

0

0

0

0

3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

   comporta una revisione del QFP.

3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.

   prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati

 
3.3.    Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie.

   su altre entrate.

   indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 15

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

Anno 2027

Articolo

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

N/P.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

4.Dimensioni digitali

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale

Il presente regolamento non prevede ulteriori prescrizioni di rilevanza digitale. Si applicano le disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060, che comprendono prescrizioni di rilevanza digitale in termini di raccolta, trasmissione e conservazione dei dati, come pure di scambio di informazioni.

4.2.Dati

Il presente regolamento non prevede ulteriori prescrizioni di rilevanza digitale per la raccolta, il trattamento, la generazione, lo scambio o la condivisione dei dati. Si applicano le disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060.

4.3.Soluzioni digitali

Il presente regolamento non prevede ulteriori prescrizioni di rilevanza digitale che impongano una soluzione digitale. Si applicano le disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060.

4.4.Valutazione dell'interoperabilità

Il presente regolamento non prevede ulteriori prescrizioni di rilevanza digitale che riguardino servizi pubblici digitali. Si applicano le disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060.

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale

Il presente regolamento non prevede ulteriori prescrizioni di rilevanza digitale che richiedano misure di attuazione specifiche. Si applicano le disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060.

(1)    GU C, [...], [...], ELI: [...].
(2)    GU C, [...], [...], ELI: [...].
(3)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).
(4)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici" (COM(2021) 82 final).
(5)    Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1058/oj).
(6)    Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1057/oj).
(7)    Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj ).
(8)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(9)    Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx .
(10)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(11)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(12)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(13)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(14)    Please specify below the table how many FTEs within the number indicated are already assigned to the management of the action and/or can be redeployed within your DG and what are your net needs.
(15)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.