COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 22.10.2024
COM(2024) 486 final
2024/0269(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite in merito alle proposte di modifica dei regolamenti ONU n. 0, 10, 13, 13-H, 14, 16, 17, 21, 25, 29, 43, 46, 74, 80, 86, 94, 95, 100, 110, 114, 116, 118, 125, 127, 129, 134, 135, 137, 145, 147, 148, 149, 153, 157, 158, 166, 167 e 171 e alle proposte concernenti un nuovo regolamento ONU relativo all'installazione di cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini, sistemi di ritenuta ISOFIX e i-Size per bambini, un nuovo regolamento ONU sui cicalini delle cinture di sicurezza, un nuovo regolamento ONU sulle disposizioni uniformi per l'omologazione del comando dell'acceleratore in relazione agli errori sul pedale e un nuovo regolamento ONU relativo all'assistente per il campo di visibilità; alle proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali ONU n. 6, 7 e 14; a una proposta di modifica della risoluzione consolidata sulla specifica comune delle categorie di sorgenti luminose; a una proposta di modifica della risoluzione comune ONU n. 1; e a una proposta di mandato per il gruppo di lavoro informale sui controlli tecnici periodici
RELAZIONE
1.OGGETTO DELLA PROPOSTA
La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'UE in sede di Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (WP.29) in riferimento all'adozione di modifiche di regolamenti delle Nazioni Unite (ONU) attualmente in vigore.
2.CONTESTO DELLA PROPOSTA
2.1.L'accordo del 1958 riveduto e l'accordo parallelo
Sono in vigore due accordi per l'elaborazione di prescrizioni armonizzate finalizzate a eliminare gli ostacoli tecnici al commercio dei veicoli a motore tra le parti contraenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) e a garantire che i veicoli a motore offrano un elevato livello di sicurezza e di protezione dell'ambiente:
–l'accordo dell'UNECE relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto"); e
–l'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo").
Per l'UE, tali accordi sono entrati in vigore rispettivamente il 24 marzo 1998 e il 15 febbraio 2000. Il WP.29 supervisiona i lavori relativi a tali accordi.
2.2. Il Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite
Il WP.29 costituisce un quadro unico per l'armonizzazione a livello mondiale della regolamentazione sui veicoli. Si tratta di un gruppo di lavoro permanente nel quadro istituzionale delle Nazioni Unite, con un mandato specifico e un proprio regolamento interno. Il WP.29 è un forum mondiale nel cui ambito si svolgono dibattiti aperti sui regolamenti riguardanti i veicoli a motore e sull'attuazione dell'accordo del 1958 riveduto e dell'accordo parallelo. Ogni Stato membro delle Nazioni Unite e ogni organizzazione regionale di integrazione economica costituita da Stati membri delle Nazioni Unite ha la facoltà di partecipare a pieno titolo alle attività del WP.29 e di diventare parte contraente degli accordi in materia di veicoli supervisionati dal WP.29. L'UE è parte di tali accordi.
Il WP.29 dell'UNECE si riunisce tre volte l'anno, in marzo, giugno e novembre. Per tenere conto del progresso tecnico, in occasione di ciascuna riunione il WP.29 può adottare:
nuovi regolamenti ONU;
nuove risoluzioni ONU;
nuovi regolamenti tecnici mondiali ONU (GTR ONU);
modifiche di regolamenti e risoluzioni ONU a norma dell'accordo del 1958 riveduto; e
modifiche di GTR e risoluzioni ONU a norma dell'accordo parallelo.
Prima di ogni riunione del WP.29, appositi organi sussidiari del WP.29 discutono tali modifiche a livello tecnico.
In seguito il WP.29 può adottare proposte:
a maggioranza qualificata delle parti contraenti presenti e votanti per le proposte nell'ambito dell'accordo del 1958 riveduto; oppure
per consenso delle parti contraenti presenti e votanti per le proposte nell'ambito dell'accordo parallelo.
Prima di ogni riunione del WP.29, una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce la posizione da adottare a nome dell'UE per quanto riguarda:
nuovi regolamenti ONU, GTR ONU e risoluzioni ONU; e
modifiche, supplementi e rettifiche di regolamenti ONU, GTR ONU e risoluzioni ONU.
2.3. L'atto previsto del WP.29
Dal 12 al 15 novembre 2024, nell'ambito della sua 194a sessione, il WP.29 può adottare:
proposte di modifica dei regolamenti ONU n. 0, 10, 13, 13-H, 14, 16, 17, 21, 25, 29, 32, 33, 43, 46, 74, 80, 86, 94, 95, 100, 110, 114, 116, 118, 125, 127, 129, 134, 135, 137, 145, 147, 148, 149, 153, 157, 158, 166, 167 e 171;
proposte concernenti: un nuovo regolamento ONU relativo all'installazione di cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini, sistemi di ritenuta ISOFIX e i-Size per bambini; un nuovo regolamento ONU sui cicalini delle cinture di sicurezza; un nuovo regolamento ONU sulle disposizioni uniformi per l'omologazione del comando dell'acceleratore in relazione agli errori sul pedale; un nuovo regolamento ONU relativo all'assistente per il campo di visibilità;
proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali (GTR) ONU n. 6, 7 e 14;
una proposta di modifica della risoluzione consolidata sulla specifica comune delle categorie di sorgenti luminose;
una proposta di modifica della risoluzione comune ONU n. 1; e
una proposta di mandato per il gruppo di lavoro informale sui controlli tecnici periodici.
3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UE
Il sistema del WP.29 rafforza l'armonizzazione internazionale delle norme relative ai veicoli. L'accordo del 1958 riveduto riveste una funzione cruciale per il conseguimento di tale obiettivo. I costruttori dell'UE possono utilizzare un insieme comune di regolamenti di omologazione, sapendo che i loro prodotti saranno riconosciuti conformi alla legislazione nazionale dalle parti contraenti.
Ciò ha consentito l'abrogazione, con il regolamento (CE) n. 661/2009 sulla sicurezza generale dei veicoli a motore, di oltre 50 direttive dell'UE, che sono state sostituite dai corrispondenti regolamenti elaborati a norma dell'accordo del 1958 riveduto.
Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio è impostato in maniera analoga. Esso stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l'omologazione e l'immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale regolamento incorpora i regolamenti adottati a norma dell'accordo del 1958 riveduto nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'UE.
Una volta che il WP.29 ha adottato una proposta relativa a un nuovo regolamento ONU o alla modifica di un regolamento ONU vigente, il segretario esecutivo dell'UNECE notifica l'atto corrispondente alle parti contraenti. A meno che una minoranza di blocco delle parti contraenti non si opponga entro 6 mesi, l'atto entra in vigore. Ciascuna parte contraente può quindi recepire l'atto nella propria normativa nazionale applicabile. Nell'UE, la pubblicazione dell'atto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea completa il processo di recepimento.
È necessario stabilire la posizione dell'UE in merito ai seguenti atti:
–proposte di modifica dei regolamenti ONU n. 0, 10, 13, 13-H, 14, 16, 17, 21, 25, 29, 43, 46, 74, 80, 86, 94, 95, 100, 110, 114, 116, 118, 125, 127, 129, 134, 135, 137, 145, 147, 148, 149, 153, 157, 158, 166, 167 e 171 al fine di aggiornare le disposizioni relative a:
–omologazione internazionale globale di tipi di veicoli - le modifiche proposte sono finalizzate all'introduzione di nuove disposizioni transitorie;
–compatibilità elettromagnetica - le modifiche proposte sono finalizzate all'introduzione di nuove disposizioni transitorie per le prove di immunità irradiata. La proposta ha altresì lo scopo di chiarire il numero minimo di condizioni di funzionamento stazionarie dei sistemi di propulsione dei veicoli che devono essere prese in considerazione per il programma delle prove. Viene inoltre proposto l'ampliamento della gamma di frequenze della prova di immunità elettromagnetica. La proposta introduce anche nuovi limiti di emissione per i veicoli per cui si effettuano ricariche unicamente in ambienti non residenziali;
–frenatura dei veicoli pesanti - le modifiche proposte sono finalizzate al miglioramento della coerenza interpretativa delle prescrizioni dell'allegato 18, all'allineamento del testo del regolamento ONU n. 13 a quello dell'allegato 6 del regolamento ONU n. 79 e alla prescrizione delle medesime procedure di valutazione tanto per i sistemi di controllo elettronico comuni che per i sistemi di controllo elettronico complessi. Le modifiche proposte sono altresì finalizzate all'introduzione di nuove disposizioni transitorie. Le modifiche proposte mirano a chiarire quando è necessario eseguire la prova di tipo II per le guarnizioni dei freni alternative;
–frenatura delle autovetture - le modifiche proposte sono finalizzate a consentire l'uso di sistemi di frenatura basati esclusivamente sull'energia elettrica accumulata, comandati dal conducente, per fornire l'efficienza prescritta da tale regolamento per la frenatura di servizio. La proposta rispecchia, laddove appropriato, le modifiche proposte per il regolamento ONU n. 13 e comprende disposizioni aggiuntive che prevedono che il sistema di gestione dell'energia emetta un avviso visivo all'inizio di un ciclo di utilizzo;
–ancoraggi delle cinture di sicurezza - le modifiche proposte sono finalizzate all'allineamento delle prescrizioni a quelle dell'ultima modifica, ovvero la revisione 7, della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), con l'introduzione di una procedura di taratura che faccia sì che la macchina tridimensionale per la determinazione del punto H utilizzata per tutte le prove previste dai regolamenti ONU e dai regolamenti tecnici mondiali ONU sia coerente e fornisca risultati di prova coerenti tra tutti i regolamenti;
–cinture di sicurezza - le modifiche proposte sono finalizzate all'aggiornamento di prescrizioni specifiche, fra cui disposizioni transitorie, e della procedura di omologazione delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta a seguito della decisione di spostare in due nuovi regolamenti ONU le prescrizioni relative all'installazione delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta, dei sistemi di ritenuta per bambini, dei sistemi di ritenuta ISOFIX e i-Size per bambini e dei cicalini delle cinture di sicurezza. Le modifiche proposte sono finalizzate all'allineamento delle prescrizioni a quelle dell'ultima modifica, ovvero la revisione 7, della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), con l'introduzione di una procedura di taratura che faccia sì che la macchina tridimensionale per la determinazione del punto H utilizzata per tutte le prove previste dai regolamenti ONU e dai regolamenti tecnici mondiali ONU sia coerente e fornisca risultati di prova coerenti tra tutti i regolamenti;
–resistenza dei sedili - le modifiche proposte sono finalizzate all'allineamento delle prescrizioni a quelle dell'ultima modifica, ovvero la revisione 7, della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), con l'introduzione di una procedura di taratura che faccia sì che la macchina tridimensionale per la determinazione del punto H utilizzata per tutte le prove previste dai regolamenti ONU e dai regolamenti tecnici mondiali ONU sia coerente e fornisca risultati di prova coerenti tra tutti i regolamenti;
–finiture interne - le modifiche proposte sono finalizzate all'allineamento delle prescrizioni a quelle dell'ultima modifica, ovvero la revisione 7, della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), con l'introduzione di una procedura di taratura che faccia sì che la macchina tridimensionale per la determinazione del punto H utilizzata per tutte le prove previste dai regolamenti ONU e dai regolamenti tecnici mondiali ONU sia coerente e fornisca risultati di prova coerenti tra tutti i regolamenti;
–poggiatesta - le modifiche proposte sono finalizzate all'allineamento delle prescrizioni a quelle dell'ultima modifica, ovvero la revisione 7, della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), con l'introduzione di una procedura di taratura che faccia sì che la macchina tridimensionale per la determinazione del punto H utilizzata per tutte le prove previste dai regolamenti ONU e dai regolamenti tecnici mondiali ONU sia coerente e fornisca risultati di prova coerenti tra tutti i regolamenti;
–cabine dei veicoli commerciali - le modifiche proposte sono finalizzate all'allineamento delle prescrizioni a quelle dell'ultima modifica, ovvero la revisione 7, della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), con l'introduzione di una procedura di taratura che faccia sì che la macchina tridimensionale per la determinazione del punto H utilizzata per tutte le prove previste dai regolamenti ONU e dai regolamenti tecnici mondiali ONU sia coerente e fornisca risultati di prova coerenti tra tutti i regolamenti;
–vetrature di sicurezza - le modifiche proposte sono finalizzate all'allineamento delle prescrizioni a quelle dell'ultima modifica, ovvero la revisione 7, della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), con l'introduzione di una procedura di taratura che faccia sì che la macchina tridimensionale per la determinazione del punto H utilizzata per tutte le prove previste dai regolamenti ONU e dai regolamenti tecnici mondiali ONU sia coerente e fornisca risultati di prova coerenti tra tutti i regolamenti;
–dispositivi per la visione indiretta - le modifiche proposte sono finalizzate all'allineamento delle prescrizioni a quelle dell'ultima modifica, ovvero la revisione 7, della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), con l'introduzione di una procedura di taratura che faccia sì che la macchina tridimensionale per la determinazione del punto H utilizzata per tutte le prove previste dai regolamenti ONU e dai regolamenti tecnici mondiali ONU sia coerente e fornisca risultati di prova coerenti tra tutti i regolamenti. La proposta mira inoltre a chiarire le prescrizioni applicabili ai sistemi a telecamera e monitor e risolve la questione dei veicoli che trasportano merci pericolose dotati di una funzione che consente la disattivazione dei circuiti elettrici;
–installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa per ciclomotori - le modifiche proposte sono finalizzate all'introduzione di nuove prescrizioni per quanto riguarda l'installazione di indicatori di direzione facoltativi sulle biciclette, compresi i veicoli con velocità massima di progetto non superiore a 25 km/h;
–resistenza dei sedili e dei relativi ancoraggi (autobus) - le modifiche proposte sono finalizzate all'allineamento delle prescrizioni a quelle dell'ultima modifica, ovvero la revisione 7, della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), con l'introduzione di una procedura di taratura che faccia sì che la macchina tridimensionale per la determinazione del punto H utilizzata per tutte le prove previste dai regolamenti ONU e dai regolamenti tecnici mondiali ONU sia coerente e fornisca risultati di prova coerenti tra tutti i regolamenti;
–installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa per i veicoli agricoli - le modifiche proposte sono finalizzate all'introduzione di chiarimenti tecnici e correzioni redazionali per quanto riguarda la visibilità geometrica delle luci, il loro numero e la loro posizione;
–protezione in caso di urto frontale - le modifiche proposte sono finalizzate all'allineamento delle prescrizioni a quelle dell'ultima modifica, ovvero la revisione 7, della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), con l'introduzione di una procedura di taratura che faccia sì che la macchina tridimensionale per la determinazione del punto H utilizzata per tutte le prove previste dai regolamenti ONU e dai regolamenti tecnici mondiali ONU sia coerente e fornisca risultati di prova coerenti tra tutti i regolamenti;
–protezione in caso di urto laterale - le modifiche proposte sono finalizzate all'allineamento delle prescrizioni a quelle dell'ultima modifica, ovvero la revisione 7, della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), con l'introduzione di una procedura di taratura che faccia sì che la macchina tridimensionale per la determinazione del punto H utilizzata per tutte le prove previste dai regolamenti ONU e dai regolamenti tecnici mondiali ONU sia coerente e fornisca risultati di prova coerenti tra tutti i regolamenti;
–veicoli con motopropulsore elettrico - le modifiche proposte sono finalizzate all'estensione dell'ambito di applicazione del regolamento ai veicoli della categoria O (rimorchi/semirimorchi);
–veicoli a gas naturale compresso o liquefatto - le modifiche proposte sono finalizzate alla modifica delle prescrizioni in materia di marcatura quando a un componente si applica più di un regolamento ONU, allineando così le prescrizioni del regolamento ONU n. 110 a quelle dei regolamenti ONU n. 67, 107 e 158;
–modulo airbag per sistema airbag sostitutivo - le modifiche proposte sono finalizzate all'allineamento delle prescrizioni a quelle dell'ultima modifica, ovvero la revisione 7, della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), con l'introduzione di una procedura di taratura che faccia sì che la macchina tridimensionale per la determinazione del punto H utilizzata per tutte le prove previste dai regolamenti ONU e dai regolamenti tecnici mondiali ONU sia coerente e fornisca risultati di prova coerenti tra tutti i regolamenti;
–sistemi antifurto e di allarme - le modifiche proposte sono finalizzate alla reintroduzione del riferimento ai sistemi di allarme per veicoli omologati conformemente alle disposizioni del regolamento ONU n. 163, che erano stati erroneamente omessi a seguito della suddivisione del regolamento ONU n. 116 nei regolamenti ONU n. 161, 162 e 163;
–resistenza al fuoco dei materiali utilizzati per gli allestimenti interni - le modifiche proposte sono finalizzate alla modifica delle prescrizioni in materia di marcatura quando a un componente si applica più di un regolamento ONU, allineando così le prescrizioni del regolamento ONU n. 118 a quelle dei regolamenti ONU n. 67, n. 107 e n. 158;
–campo di visibilità anteriore del conducente - le modifiche proposte sono finalizzate all'allineamento delle prescrizioni a quelle dell'ultima modifica, ovvero la revisione 7, della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), con l'introduzione di una procedura di taratura che faccia sì che la macchina tridimensionale per la determinazione del punto H utilizzata per tutte le prove previste dai regolamenti ONU e dai regolamenti tecnici mondiali ONU sia coerente e fornisca risultati di prova coerenti tra tutti i regolamenti. Le disposizioni transitorie sono in linea con l'entrata in vigore del nuovo regolamento ONU e le prescrizioni specifiche relative all'assistente per il campo di visibilità;
–sicurezza dei pedoni - le modifiche proposte mirano a chiarire come determinare i terzi dell'area di prova del parabrezza;
–dispositivi avanzati di ritenuta per bambini - le modifiche proposte sono finalizzate alla correzione di un'incongruenza, per fare in modo che tutti gli ancoraggi ottemperino alla prescrizione relativa ai dispositivi di ritenuta per bambini utilizzati in due posti adiacenti. Le modifiche proposte servono a specificare le disposizioni transitorie per l'accettazione delle omologazioni rilasciate a norma di versioni precedenti del regolamento e ad aggiornare l'allegato 27 per renderlo coerente con l'ultima versione della serie di modifiche 03;
–veicoli a idrogeno e a celle a combustibile - le modifiche proposte hanno lo scopo di chiarire le prescrizioni concernenti il limitatore di pressione ad azionamento termico e le linee di alimentazione necessarie;
–urto laterale contro un palo - le modifiche proposte sono finalizzate all'allineamento delle prescrizioni a quelle dell'ultima modifica, ovvero la revisione 7, della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), con l'introduzione di una procedura di taratura che faccia sì che la macchina tridimensionale per la determinazione del punto H utilizzata per tutte le prove previste dai regolamenti ONU e dai regolamenti tecnici mondiali ONU sia coerente e fornisca risultati di prova coerenti tra tutti i regolamenti;
–urto frontale, con particolare riguardo per i sistemi di ritenuta - le modifiche proposte sono finalizzate all'allineamento delle prescrizioni a quelle dell'ultima modifica, ovvero la revisione 7, della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), con l'introduzione di una procedura di taratura che faccia sì che la macchina tridimensionale per la determinazione del punto H utilizzata per tutte le prove previste dai regolamenti ONU e dai regolamenti tecnici mondiali ONU sia coerente e fornisca risultati di prova coerenti tra tutti i regolamenti. La proposta è inoltre finalizzata alla modifica della prescrizione relativa al criterio di schiacciamento del torace del manichino femminile del quinto percentile per i veicoli della categoria N1;
–sistemi di ancoraggio ISOFIX, ancoraggi ISOFIX top tether e posti a sedere i-Size - le modifiche proposte sono finalizzate all'allineamento delle prescrizioni a quelle dell'ultima modifica, ovvero la revisione 7, della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), con l'introduzione di una procedura di taratura che faccia sì che la macchina tridimensionale per la determinazione del punto H utilizzata per tutte le prove previste dai regolamenti ONU e dai regolamenti tecnici mondiali ONU sia coerente e fornisca risultati di prova coerenti tra tutti i regolamenti;
–accoppiamenti meccanici per veicoli agricoli - le modifiche proposte hanno lo scopo di eliminare la possibilità che le autorità di omologazione applichino prescrizioni tecniche diverse agli accoppiamenti meccanici per trattori agricoli con velocità massima superiore a 60 km/h quando vengono sottoposti alle prove di omologazione. La proposta è inoltre finalizzata all'allineamento delle prescrizioni alle omologazioni UE accettate come tecnicamente corrette dal punto di vista progettuale e sicure da utilizzare a tutte le velocità;
–dispositivi di segnalazione luminosa - le modifiche proposte servono a chiarire le prescrizioni relative alle intensità luminose delle luci di marcia diurna;
–dispositivi di illuminazione della strada - le modifiche proposte sono finalizzate all'introduzione del metodo di misurazione della linearità per ottenere risultati di misurazione comparabili in tutti i laboratori;
–integrità dell'impianto di alimentazione e sicurezza del motopropulsore elettrico in caso di tamponamento - le modifiche proposte sono finalizzate all'allineamento delle prescrizioni a quelle dell'ultima modifica, ovvero la revisione 7, della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), con l'introduzione di una procedura di taratura che faccia sì che la macchina tridimensionale per la determinazione del punto H utilizzata per tutte le prove previste dai regolamenti ONU e dai regolamenti tecnici mondiali ONU sia coerente e fornisca risultati di prova coerenti tra tutti i regolamenti. La proposta è anche finalizzata all'aggiornamento delle prescrizioni relative alla sicurezza elettrica in seguito a urto per allinearle ad altri regolamenti riguardanti la sicurezza in caso di incidenti;
–sistemi automatizzati di mantenimento della corsia - le modifiche proposte servono a chiarire che l'efficacia del sistema automatizzato di mantenimento della corsia non deve essere compromessa da campi magnetici o elettrici né quando il sistema è in funzione né quando è disattivato;
–retromarcia - le modifiche proposte sono finalizzate all'allineamento delle prescrizioni a quelle dell'ultima modifica, ovvero la revisione 7, della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), con l'introduzione di una procedura di taratura che faccia sì che la macchina tridimensionale per la determinazione del punto H utilizzata per tutte le prove previste dai regolamenti ONU e dai regolamenti tecnici mondiali ONU sia coerente e fornisca risultati di prova coerenti tra tutti i regolamenti;
–utenti vulnerabili della strada situati in prossimità della parte anteriore o laterale del veicolo - le modifiche proposte sono finalizzate all'allineamento delle prescrizioni a quelle dell'ultima modifica, ovvero la revisione 7, della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), con l'introduzione di una procedura di taratura che faccia sì che la macchina tridimensionale per la determinazione del punto H utilizzata per tutte le prove previste dai regolamenti ONU e dai regolamenti tecnici mondiali ONU sia coerente e fornisca risultati di prova coerenti tra tutti i regolamenti;
–visione diretta degli utenti vulnerabili della strada - le modifiche proposte sono finalizzate all'allineamento delle prescrizioni a quelle dell'ultima modifica, ovvero la revisione 7, della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), con l'introduzione di una procedura di taratura che faccia sì che la macchina tridimensionale per la determinazione del punto H utilizzata per tutte le prove previste dai regolamenti ONU e dai regolamenti tecnici mondiali ONU sia coerente e fornisca risultati di prova coerenti tra tutti i regolamenti. La proposta mira inoltre a rendere tecnologicamente neutre le prescrizioni relative ai volumi visibili nella parte anteriore del veicolo e migliora la visione diretta nella zona immediatamente antistante il veicolo; e
–sistemi di assistenza al controllo del conducente (DCAS) - le modifiche proposte riguardano ulteriori correzioni redazionali e chiarimenti;
–proposte concernenti:
–un nuovo regolamento ONU relativo all'installazione di cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini, sistemi di ritenuta ISOFIX e i-Size per bambini - questa proposta di nuovo regolamento è finalizzata all'introduzione di prescrizioni specifiche e di una specifica procedura di omologazione dei tipi di veicoli per quanto riguarda l'installazione delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini sulla base delle prescrizioni derivanti dal regolamento ONU n. 16;
–un nuovo regolamento ONU sui cicalini delle cinture di sicurezza - questa proposta di nuovo regolamento è finalizzata all'introduzione di prescrizioni specifiche e di una specifica procedura di omologazione dei tipi di veicoli per quanto riguarda i cicalini delle cinture di sicurezza sulla base delle prescrizioni derivanti dal regolamento ONU n. 16;
–un nuovo regolamento ONU sulle disposizioni uniformi per l'omologazione del comando dell'acceleratore in relazione agli errori sul pedale - questa proposta di nuovo regolamento è finalizzata all'introduzione di nuove prescrizioni che limitino gli effetti dell'azionamento del pedale dell'acceleratore da parte del conducente per prevenire collisioni causate da accelerazioni involontarie; e
–un nuovo regolamento ONU relativo all'assistente per il campo di visibilità - questa proposta di nuovo regolamento è finalizzata all'introduzione di nuove prescrizioni che facciano in modo che l'assistente per il campo di visibilità assista il conducente nella guida, limitando l'impedimento e l'eventuale distrazione che potrebbe causare; e
–proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali (GTR) ONU n. 6, 7 e 14 al fine di aggiornare le disposizioni relative a:
–vetrature di sicurezza - le modifiche proposte sono finalizzate all'aggiornamento e allo spostamento nella risoluzione comune n. 1 delle specifiche della macchina tridimensionale per la determinazione del punto H. È stata aggiunta una procedura di taratura per fare in modo che la macchina tridimensionale per la determinazione del punto H utilizzata per tutte le prove previste dai regolamenti ONU e dai regolamenti tecnici mondiali ONU sia coerente e fornisca risultati di prova coerenti tra tutti i regolamenti;
–poggiatesta - le modifiche proposte sono finalizzate all'aggiornamento e allo spostamento nella risoluzione comune n. 1 delle specifiche della macchina tridimensionale per la determinazione del punto H. È stata aggiunta una procedura di taratura per fare in modo che la macchina tridimensionale per la determinazione del punto H utilizzata per tutte le prove previste dai regolamenti ONU e dai regolamenti tecnici mondiali ONU sia coerente e fornisca risultati di prova coerenti tra tutti i regolamenti; e
–urto laterale contro un palo - le modifiche proposte sono finalizzate all'aggiornamento e allo spostamento nella risoluzione comune n. 1 delle specifiche della macchina tridimensionale per la determinazione del punto H. È stata aggiunta una procedura di taratura per fare in modo che la macchina tridimensionale per la determinazione del punto H utilizzata per tutte le prove previste dai regolamenti ONU e dai regolamenti tecnici mondiali ONU sia coerente e fornisca risultati di prova coerenti fra tutti i regolamenti.
Il WP.29 prevede di votare su tali proposte in occasione della riunione che si terrà dal 12 al 15 novembre 2024.
È inoltre necessario stabilire la posizione dell'UE in merito a:
–una proposta di modifica della risoluzione consolidata sulla specifica comune delle categorie di sorgenti luminose - le modifiche proposte sono finalizzate all'introduzione di una configurazione alternativa per la categoria H11 di sorgenti luminose sostituibili a diodi fotoemettitori, in base al principio dell'"equivalenza intelligente";
–una proposta di modifica della risoluzione comune ONU n. 1 - le modifiche proposte sono finalizzate all'introduzione di disposizioni per le specifiche e la procedura di taratura della macchina tridimensionale per la determinazione del punto H, oltre che per la procedura per la determinazione del punto H e dell'angolo effettivo di inclinazione del tronco per i posti a sedere dei veicoli a motore, da utilizzarsi per tutti i regolamenti ONU e GTR di riferimento; e
–una proposta di mandato per il gruppo di lavoro informale sui controlli tecnici periodici - la proposta è finalizzata a una modifica del regolamento interno che, in considerazione della guerra di aggressione della Federazione russa contro l'Ucraina, consenta di prorogare il mandato del gruppo di lavoro informale sui controlli tecnici periodici eliminando il posto del copresidente russo e nominando per tale gruppo un presidente unico, proveniente dalla Finlandia. La proposta finlandese, che sostituisce le altre due proposte di mandato presentate dal gruppo di lavoro informale sui controlli tecnici periodici e dalla Federazione russa, consentirà al gruppo di lavoro informale sui controlli tecnici periodici di proseguire i lavori sulla conformità dei veicoli per l'intero ciclo di vita. Il WP.29 organizzerà una votazione su tre proposte di mandato del gruppo di lavoro informale sui controlli tecnici periodici. La decisione del Consiglio consentirà alla Commissione europea di votare a nome di sette Stati membri dell'UE (che contano per sette voti) che sono parti contraenti dell'accordo concernente l'adozione di condizioni uniformi applicabili al controllo tecnico periodico dei veicoli a motore e al riconoscimento reciproco dei controlli ("accordo del 1997").
L'UE dovrebbe sostenere gli atti suddetti, perché sono in linea con la sua politica del mercato interno in relazione all'industria automobilistica per quanto riguarda la sicurezza, l'automazione e le emissioni, nonché con la sua geopolitica e le sue politiche in materia di trasporti, clima ed energia.
Tutti questi atti hanno effetti molto positivi sulla competitività del settore automobilistico dell'UE e sul commercio internazionale. Il voto a favore di tali atti favorirebbe il progresso tecnologico, permetterebbe economie di scala, eviterebbe la frammentazione del mercato interno e garantirebbe che gli standard automobilistici siano applicati in modo uniforme in tutta l'UE.
Il ricorso a perizie esterne non è rilevante ai fini della presente proposta. La presente proposta è stata tuttavia riesaminata dal Comitato tecnico – Veicoli a motore.
4.BASE GIURIDICA
4.1. Base giuridica procedurale
4.1.1. Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, TFUE prevede che il Consiglio adotti decisioni che stabiliscano "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2. Applicazione al caso concreto
Il WP.29 è un organo in cui le parti contraenti dell'UNECE discutono l'attuazione dell'accordo del 1958 riveduto e dell'accordo parallelo.
Gli atti che il WP.29 è chiamato ad adottare sono atti aventi effetti giuridici.
I regolamenti ONU inclusi nell'atto previsto avranno carattere vincolante per l'Unione. Unitamente alle risoluzioni ONU e ai GTR ONU, saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto della legislazione dell'UE nel settore dell'omologazione dei veicoli.
Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2. Base giuridica sostanziale
4.2.1.
Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione.
L'atto previsto può perseguire una duplice finalità o avere una doppia componente, una delle quali può considerarsi principale e l'altra solo accessoria. In tale caso, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2. Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano il ravvicinamento delle legislazioni. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 114 TFUE.
4.3. Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 114 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
2024/0269 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite in merito alle proposte di modifica dei regolamenti ONU n. 0, 10, 13, 13-H, 14, 16, 17, 21, 25, 29, 43, 46, 74, 80, 86, 94, 95, 100, 110, 114, 116, 118, 125, 127, 129, 134, 135, 137, 145, 147, 148, 149, 153, 157, 158, 166, 167 e 171 e alle proposte concernenti un nuovo regolamento ONU relativo all'installazione di cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini, sistemi di ritenuta ISOFIX e i-Size per bambini, un nuovo regolamento ONU sui cicalini delle cinture di sicurezza, un nuovo regolamento ONU sulle disposizioni uniformi per l'omologazione del comando dell'acceleratore in relazione agli errori sul pedale e un nuovo regolamento ONU relativo all'assistente per il campo di visibilità; alle proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali ONU n. 6, 7 e 14; a una proposta di modifica della risoluzione consolidata sulla specifica comune delle categorie di sorgenti luminose; a una proposta di modifica della risoluzione comune ONU n. 1; e a una proposta di mandato per il gruppo di lavoro informale sui controlli tecnici periodici
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con decisione 97/836/CE del Consiglio l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto"). L'accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998.
(2)Con decisione 2000/125/CE del Consiglio l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo"). L'accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000.
(3)Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l'omologazione e l'immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale regolamento incorpora i regolamenti adottati a norma dell'accordo del 1958 riveduto ("regolamenti ONU") nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione.
(4)A norma dell'articolo 1 dell'accordo del 1958 riveduto e dell'articolo 6 dell'accordo parallelo, il Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29) può adottare proposte di modifica di regolamenti ONU, di regolamenti tecnici ONU mondiali (GTR) e di risoluzioni ONU, e proposte di nuovi regolamenti ONU, nuovi GTR ONU e nuove risoluzioni ONU riguardanti l'omologazione dei veicoli. Conformemente a tali disposizioni, il WP.29 dell'UNECE può inoltre adottare proposte di autorizzazione all'elaborazione di modifiche dei GTR ONU o di nuovi GTR ONU e di estensione dei mandati dei GTR ONU.
(5)Dal 12 al 15 novembre 2024, nell'ambito della 194a sessione del Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, il WP.29 può adottare: proposte di modifica dei regolamenti ONU n. 0, 10, 13, 13-H, 14, 16, 17, 21, 25, 29, 32, 33, 43, 46, 74, 80, 86, 94, 95, 100, 110, 114, 116, 118, 125, 127, 129, 134, 135, 137, 145, 147, 148, 149, 153, 157, 158, 166, 167 e 171; proposte concernenti: un nuovo regolamento ONU relativo all'installazione di cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini, sistemi di ritenuta ISOFIX e i-Size per bambini; un nuovo regolamento ONU sui cicalini delle cinture di sicurezza; un nuovo regolamento ONU sulle disposizioni uniformi per l'omologazione del comando dell'acceleratore in relazione agli errori sul pedale; un nuovo regolamento ONU relativo all'assistente per il campo di visibilità; proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali (GTR) ONU n. 6, 7 e 14; una proposta di modifica della risoluzione consolidata sulla specifica comune delle categorie di sorgenti luminose; una proposta di modifica della risoluzione comune ONU n. 1; e una proposta di mandato per il gruppo di lavoro informale sui controlli tecnici periodici.
(6)I regolamenti ONU avranno carattere vincolante per l'Unione. Unitamente alle risoluzioni ONU e ai GTR ONU, saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto della legislazione dell'UE nel settore dell'omologazione dei veicoli. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di WP.29 in merito all'adozione di tali proposte.
(7)Alla luce dell'esperienza pratica e degli sviluppi tecnici è necessario modificare o integrare le prescrizioni relative ad alcune funzioni o alcuni elementi contemplati dai regolamenti ONU n. 0, 10, 13, 13-H, 14, 16, 17, 21, 25, 29, 43, 46, 74, 80, 86, 94, 95, 100, 110, 114, 116, 118, 125, 127, 129, 134, 135, 137, 145, 147, 148, 149, 153, 157, 158, 166, 167 e 171, dai GTR ONU n. 6, 7 e 14, dalla risoluzione consolidata sulla specifica comune delle categorie di sorgenti luminose e dalla risoluzione comune ONU n. 1.
(8)Al fine di tenere conto dei progressi tecnici e di migliorare la sicurezza, occorre adottare: un nuovo regolamento ONU relativo all'installazione di cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini, sistemi di ritenuta ISOFIX e i-Size per bambini; un nuovo regolamento ONU sui cicalini delle cinture di sicurezza; un nuovo regolamento ONU sulle disposizioni uniformi per l'omologazione del comando dell'acceleratore in relazione agli errori sul pedale; un nuovo regolamento ONU relativo all'assistente per il campo di visibilità.
(9)Per permettere la prosecuzione dei lavori del gruppo di lavoro informale sui controlli tecnici periodici in relazione alla conformità dei veicoli per l'intero ciclo di vita è necessario adottare la proposta di mandato finlandese, respingendo le proposte di mandato presentate dal gruppo di lavoro informale sui controlli tecnici periodici e dalla Federazione russa.
(10)Le proposte avanzate sono in linea con la politica del mercato interno dell'UE in relazione all'industria automobilistica per quanto riguarda la sicurezza, l'automazione e le emissioni, nonché con la sua geopolitica e le sue politiche in materia di trasporti, clima ed energia, e hanno effetti molto positivi sulla competitività del settore automobilistico dell'UE e sul commercio internazionale.
(11)Alla luce dei benefici di cui sopra, si suggerisce di votare a favore di tali proposte,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 194a sessione del Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, che si terrà tra il 12 e il 15 novembre 2024, è quella di votare a favore delle proposte riportate nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente