Bruxelles, 18.10.2024

COM(2024) 467 final

2024/0256(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito all'adozione del bilancio della Comunità dei trasporti per il 2025


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale istituito a norma del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti ("TCT") in riferimento alla prevista adozione di una decisione sul bilancio 2025 della Comunità dei trasporti.

2.Contesto della proposta

2.1.Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti

Il 1º maggio 2019 la Repubblica d'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Macedonia del Nord, il Kosovo 1*, il Montenegro e la Repubblica di Serbia (di seguito denominate "parti dell'Europa sudorientale") hanno ratificato il TCT. L'Unione europea è parte del TCT, poiché il 4 marzo 2019 ha adottato una decisione del Consiglio relativa alla conclusione del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti 2 . Il TCT è entrato in vigore il 1° maggio 2019.

2.2.Il comitato direttivo regionale

L'articolo 24 del TCT istituisce il comitato direttivo regionale, che è responsabile della gestione del TCT e ne assicura la corretta attuazione. A tal fine il comitato emana raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dal TCT. In particolare il comitato direttivo regionale:

a)prepara i lavori del consiglio ministeriale;

b)decide in merito all'istituzione di comitati tecnici;

c)per quanto riguarda atti dell'UE di recente adozione, prende i provvedimenti opportuni, in particolare mediante la revisione dell'allegato I del TCT;

d)nomina il direttore del segretariato permanente previa consultazione del consiglio ministeriale;

e)può designare uno o più vicedirettori del segretariato permanente;

f)stabilisce il regolamento del segretariato permanente;

g)può riesaminare, mediante decisione, il livello dei contributi al bilancio;

h)adotta il bilancio annuale della Comunità dei trasporti;

i)adotta una decisione in cui specifica la procedura per l'attuazione del bilancio, la presentazione e l'audit dei conti e l'ispezione;

j)prende decisioni sulle controversie sottoposte dalle parti contraenti;

k)adotta principi generali in materia di accesso ai documenti, in relazione ai documenti in possesso degli organismi istituiti dal TCT o in virtù dello stesso;

l)adotta relazioni annuali, che sottopone al consiglio ministeriale, sull'attuazione della rete globale;

m)in relazione a taluni atti dell'Unione, stabilisce limiti temporali e modalità di recepimento per le parti dell'Europa sudorientale.

Il comitato direttivo regionale è composto da un rappresentante e da un rappresentante supplente di ciascuna parte contraente. Tutti gli Stati membri dell'UE possono parteciparvi in qualità di osservatori.

Il comitato direttivo regionale delibera all'unanimità.

2.3.L'atto previsto del comitato direttivo regionale

Nel 2024, nella sua ultima riunione, il comitato direttivo regionale sarà chiamato ad adottare una decisione riguardo al bilancio della Comunità dei trasporti per il 2025 ("atto previsto").

La finalità dell'atto previsto è stabilire il bilancio annuale della Comunità dei trasporti per il 2025.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 25, paragrafo 1, del TCT, il quale così recita: "Le decisioni del comitato direttivo regionale sono vincolanti per le parti contraenti. Qualora una decisione adottata dal comitato direttivo regionale richieda l'adozione di interventi di una parte contraente, quest'ultima adotta le misure necessarie e ne informa il comitato direttivo regionale".

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

Il contributo al bilancio della Comunità dei trasporti figura nell'allegato V del TCT. La quota dell'Unione ammonta all'80 % del bilancio, mentre il restante 20 % è a carico delle parti dell'Europa sudorientale.

Per il 2024, il bilancio ammontava a 3 121 200 EUR, di cui 2 496 960 EUR (80 %) a carico dell'UE e 624 240 EUR delle parti dell'Europa sudorientale.

Per il 2025 è proposto nuovamente un bilancio di 3 121 200 EUR; l'80 % dei nuovi crediti sarà a carico dell'UE (2 496 960 EUR) e il restante 20 % (624 240 EUR) delle parti dell'Europa sudorientale.

Il bilancio proposto per il 2025 rimane al livello del bilancio del 2024. L'importo coprirà i costi di funzionamento del segretariato permanente e l'organizzazione delle riunioni dei vari organi della Comunità dei trasporti. Il bilancio 2025 riflette inoltre la continua e particolare attenzione rivolta alle attività di sviluppo delle capacità e all'assistenza tecnica per i partner regionali.

L'adozione della decisione da parte del comitato direttivo regionale è necessaria ai fini dell'attuazione del TCT e del funzionamento del segretariato permanente.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 3 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il comitato direttivo regionale è un organo istituito da un trattato, ossia dal TCT.

L'atto che il comitato direttivo regionale è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà quindi carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del TCT. L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale del TCT. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'atto previsto è necessario per il corretto funzionamento del TCT. Il TCT ha a sua volta finalità e parti costitutive riguardanti i settori del trasporto su strada, ferroviario e per vie navigabili interne, che sono modi di trasporto contemplati dall'articolo 91 TFUE, nonché il settore della navigazione marittima, contemplato dall'articolo 100, paragrafo 2, TFUE. Data la sua natura orizzontale, l'atto previsto contempla pertanto tutti questi aspetti. Tali elementi dell'atto previsto sono tra loro inscindibili e nessuno di essi è accessorio rispetto agli altri.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta comprende pertanto le seguenti disposizioni: articolo 91 e articolo 100, paragrafo 2, TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 91 e dall'articolo 100, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5.Pubblicazione dell'atto previsto

A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti, le decisioni del comitato direttivo regionale devono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2024/0256 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito all'adozione del bilancio della Comunità dei trasporti per il 2025

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91 e l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti 4 ("TCT") è stato approvato a nome dell'Unione con decisione (UE) 2019/392 del Consiglio 5 . Esso è entrato in vigore il 1° maggio 2019.

(2)A norma dell'articolo 35 del TCT, ogni anno il comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti ("comitato direttivo") è chiamato ad adottare il bilancio della Comunità dei trasporti. In forza dell'articolo 35 del TCT, il comitato direttivo ha altresì il potere di adottare decisioni in cui specifica la procedura per l'attuazione del bilancio.

(3)Nella sua ultima riunione del 2024 il comitato direttivo regionale è chiamato ad adottare una decisione relativa al bilancio della Comunità dei trasporti per il 2025.

(4)Il bilancio proposto della Comunità dei trasporti per il 2025 è necessario per il corretto funzionamento degli organi della Comunità dei trasporti. Esso copre i costi relativi alle risorse umane, ai viaggi, alle attrezzature informatiche e al software, nonché le spese operative quali studi, sviluppo di capacità, assistenza tecnica e organizzazione di conferenze e riunioni.

(5)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato direttivo in merito alla decisione sull'adozione del bilancio della Comunità dei trasporti per l'esercizio 2025, poiché tale decisione, necessaria per il funzionamento del segretariato permanente della Comunità dei trasporti, vincolerà l'Unione.

(6)La posizione dell'Unione in sede di comitato direttivo dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito all'adozione del bilancio della Comunità dei trasporti per l'esercizio 2025 si basa sul progetto di decisione del comitato direttivo regionale accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) *    Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(2)    Decisione (UE) 2019/392 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 71 del 13.3.2019, pag. 1).
(3)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(4)    GU L 278 del 27.10.2017, pag. 3.
(5)    Decisione (UE) 2019/392 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 71 del 13.3.2019, pag. 1).

Bruxelles, 18.10.2024

COM(2024) 467 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito all'adozione del bilancio della Comunità dei trasporti per il 2025









ALLEGATO

PROGETTO

DECISIONE N. ... /2024
DEL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE

DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI

del …

relativa all'adozione del bilancio della Comunità dei trasporti

per l'esercizio 2025

IL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI,

visto il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti 1 , in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, e l'articolo 35,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

È adottato il bilancio della Comunità dei trasporti per l'esercizio 2025, accluso alla presente decisione.

Fatto a …, il … 2024.

   Per il comitato direttivo regionale

   Il presidente



BILANCIO DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI PER L'ESERCIZIO 2025

Linea di bilancio

Importo

(in EUR)

1.Segretariato permanente

1.1.Risorse umane

1 456 805

1.2.Spese di viaggio

132 239

1.3.Spese di ufficio, attrezzature e software

414 920

1.4.Altri costi e servizi, tra cui:

servizi esternalizzati e altri servizi (audit, visibilità, formazione del personale, spese bancarie)

sviluppo di capacità

costi per riunioni e conferenze

costi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

costi di assunzione

743 650

1.5.Studi, assistenza tecnica a sostegno dell'attuazione dell'acquis dell'UE e dei piani d'azione

130 000

2.Consiglio ministeriale

2.1.Costi per riunioni e conferenze

17 000

3.Comitato direttivo regionale

3.1.Costi per riunioni e conferenze

17 944

4.Comitati tecnici

4.1.Costi per riunioni e conferenze

192 384

5.Forum sociale

5.1.Costi per riunioni e conferenze

9 808

6.Comitato del bilancio

6.1.Costi per riunioni e conferenze

6 450

Totale generale

3 121 200

Contributo dell'UE (80 % del totale generale)

2 496 960

Contributo delle parti dell'Europa sudorientale (20 % del totale generale: all'allegato V del TCT figura la distribuzione per paese)

624 240

(1)    GU L 278 del 27.10.2017, pag. 3.