COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 7.10.2024
COM(2024) 440 final
2024/0242(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nelle riunioni dei partecipanti all'accordo OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico in merito alle prescrizioni sul pagamento in acconto e sul sostegno pubblico massimo
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni dei partecipanti all'accordo dell'OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo") in merito alla diminuzione del pagamento in acconto minimo e all'aumento del sostegno pubblico massimo di cui all'articolo 11 dell'accordo.
2.Contesto della proposta
2.1.L'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico
L'accordo è un "Gentlemen's Agreement" tra l'Unione, gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone, la Corea, la Norvegia, la Svizzera, l'Australia, la Nuova Zelanda, la Turchia e il Regno Unito ("partecipanti") e fornisce un quadro per un utilizzo disciplinato dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. In pratica, ciò significa creare condizioni di parità tra i partecipanti (in base alle quali la concorrenza si basa sul prezzo e sulla qualità dei beni e dei servizi esportati anziché sulle condizioni finanziarie offerte) adoperandosi al contempo per eliminare le sovvenzioni e le distorsioni commerciali legate ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. L'accordo, entrato in vigore nell'aprile 1978, è di durata indeterminata e non costituisce un atto dell'Organizzazione, anche se il segretariato dell'OCSE ne sostiene l'attuazione.
L'accordo è soggetto ad aggiornamenti periodici in funzione degli sviluppi strategici e sui mercati finanziari che incidono sulla concessione dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. L'accordo è stato recepito e quindi reso giuridicamente vincolante nell'Unione in forza del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011. Le revisioni delle condizioni e dei termini dell'accordo sono integrate nel diritto dell'UE mediante atti delegati a norma dell'articolo 2 di detto regolamento.
2.2.I partecipanti all'accordo e il processo decisionale
La Commissione europea rappresenta l'Unione nelle riunioni dei partecipanti e nelle procedure scritte del processo decisionale dei partecipanti. Le decisioni relative a tutte le modifiche dell'accordo sono adottate per consenso (di tutti i partecipanti).
2.3.L'atto previsto dei partecipanti
Dal novembre 2021 sono in vigore deroghe temporanee all'articolo 11, lettere a) e c), dell'accordo per quanto riguarda il pagamento in acconto minimo e il sostegno pubblico massimo. Tali deroghe sono state poste in essere mediante la procedura della "linea comune" prevista dall'accordo. Una linea comune è un metodo stabilito dall'accordo che consente ai partecipanti, in via eccezionale, di discostarsi dalle disposizioni dell'accordo. Le procedure per raggiungere un accordo sulle linee comuni sono definite agli articoli da 54 a 59 dell'accordo.
La flessibilità introdotta in base alla procedura della linea comune dal novembre 2021, che consente ai partecipanti di ridurre il pagamento in acconto minimo dal 15 % del valore del contratto di esportazione al 5 % per determinati paesi a basso reddito, era stata proposta inizialmente dall'UE in relazione alla crisi sanitaria della COVID-19, ma è stata prorogata su proposta del Regno Unito. La flessibilità terminerà il 13 dicembre 2024. Poiché la procedura della linea comune è destinata a essere utilizzata in situazioni eccezionali di crisi, l'UE ha chiarito che si opporrà e bloccherà qualsiasi ulteriore proroga delle flessibilità temporanee.
Sono pertanto in corso discussioni tra i partecipanti su una possibile modifica permanente delle prescrizioni sul pagamento in acconto minimo e sul sostegno pubblico massimo previste dall'accordo. La questione è stata infatti discussa nelle riunioni dei partecipanti tenutesi in marzo e in giugno del 2024 e si prevede che sarà raggiunta una conclusione nella riunione di novembre 2024, dato che la linea comune scadrà il 13 dicembre 2024. Tale modifica permanente, che potrebbe dare risposta alle questioni di fondo che spingono alcuni partecipanti a chiedere flessibilità in questo ambito, assumerà probabilmente la forma di una modifica dell'articolo 11 dell'accordo. L'atto previsto mirerebbe pertanto a stabilire una norma generale più flessibile su tali prescrizioni rispetto a quanto attualmente stabilito nel testo dell'accordo.
3.La posizione da adottare a nome dell'Unione
La proposta di posizione dell'Unione consiste nel sostenere una modifica del testo dell'accordo per quanto riguarda le norme sui pagamenti in acconto (e quelle sul sostegno pubblico massimo). La flessibilità contribuirebbe a tutelare i progetti in un panorama finanziario competitivo. Sarebbe limitata a determinati paesi e a operazioni relative a progetti con acquirenti pubblici; nel corso dei negoziati dovrebbero essere esaminate ulteriori tutele adeguate per limitare le modifiche a quanto effettivamente necessario. Questa impostazione nettamente circoscritta eviterebbe distorsioni del mercato.
Le modifiche comprenderebbero anche i progetti "verdi" definiti da un'intesa settoriale specifica (intesa settoriale sui crediti all'esportazione per i mutamenti climatici) e si concentrerebbero su progetti sociali e trasformativi con un impatto sullo sviluppo. Le modifiche migliorerebbero inoltre la competitività degli esportatori europei in relazione ai paesi non appartenenti all'OCSE e consentirebbero di colmare le carenze di finanziamento. Infine, la flessibilità contribuirebbe alla realizzazione di importanti progetti infrastrutturali, in particolare nell'Africa subsahariana, che hanno un impatto sullo sviluppo.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
L'atto previsto sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sul regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE. In effetti, l'articolo 1 di detto regolamento stabilisce che "[g]li orientamenti che figurano nell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo") si applicano nell'Unione. Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento.". È parimenti rilevante l'articolo 2 del regolamento, che stabilisce che "[l]a Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 3 per modificare l'allegato II a seguito di modifiche degli orientamenti concordate dai partecipanti all'accordo". Sono comprese in tale casistica le modifiche degli allegati dell'accordo.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE. Il ricorso all'articolo 218, paragrafo 9, per l'adozione di tali modifiche è giustificato anche dal fatto che le modifiche dell'accordo sono adottate in seno a un organo specifico istituito nel quadro dell'OCSE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano i crediti all'esportazione, che rientrano nell'ambito di applicazione della politica commerciale comune. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
5.Pubblicazione dell'atto previsto
L'atto dei partecipanti all'accordo apporterà modifiche all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, che costituisce l'allegato II del regolamento (UE) n. 1233/2011, e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'accettazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2024/0242 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nelle riunioni dei partecipanti all'accordo OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico in merito alle prescrizioni sul pagamento in acconto e sul sostegno pubblico massimo
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Gli orientamenti che figurano nell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo") sono stati recepiti e quindi resi giuridicamente vincolanti nell'Unione in forza del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(2)La decisione prevista riguarda una modifica dell'articolo 11 dell'accordo volta ad aumentare la flessibilità delle prescrizioni sul pagamento in acconto minimo e sul sostegno pubblico massimo nell'accordo; è inoltre coerente con il programma di modernizzazione dell'accordo, entrato in vigore il 15 luglio 2023, che migliora la competitività degli esportatori europei in relazione ai paesi non appartenenti all'OCSE.
(3)La flessibilità contribuirebbe al finanziamento di progetti in un panorama finanziario competitivo, pur rimanendo nettamente circoscritta così da colmare specifiche lacune finanziarie ed evitare distorsioni del mercato.
(4)La flessibilità riguarderebbe anche i progetti "verdi" definiti da un'intesa settoriale specifica (intesa settoriale sui crediti all'esportazione per i mutamenti climatici) e si concentrerebbe su progetti sociali e trasformativi con un impatto sullo sviluppo.
(5)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in merito alle prescrizioni sul pagamento in acconto e sul sostegno pubblico massimo, poiché la decisione prevista dei partecipanti all'accordo vincolerà l'Unione e sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione in forza dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1233/2011,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione è di sostenere la decisione dei partecipanti all'accordo in merito alle prescrizioni sul pagamento in acconto minimo e sul sostegno pubblico massimo nell'accordo e negli altri articoli connessi in conformità con l'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 7.10.2024
COM(2024) 440 final
ALLEGATO
della
Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nelle riunioni dei partecipanti all'accordo OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico in merito alle prescrizioni sul pagamento in acconto e sul sostegno pubblico massimo
ALLEGATO
La posizione dell'Unione europea è di sostenere le modifiche dell'articolo 11 dell'accordo specificate nel presente allegato. Di seguito si fa riferimento agli articoli e agli allegati dell'accordo. Gli inserimenti sono in grassetto sottolineato:
"11. PAGAMENTI IN ACCONTO, SOSTEGNO PUBBLICO MASSIMO E SPESE LOCALI
a) I partecipanti chiedono agli acquirenti dei beni e dei servizi che beneficiano di sostegno pubblico di effettuare pagamenti in acconto non inferiori al 15 % del valore del contratto di esportazione entro il punto di partenza del credito, quale definito nell'allegato XIII, fatta eccezione per le operazioni con acquirenti sovrani o pubblici aventi sede nei paesi delle categorie di rischio 5, 6 o 7 provviste di una garanzia rilasciata dal ministero delle Finanze o dalla banca centrale, nel qual caso i partecipanti chiedono agli acquirenti di effettuare pagamenti in acconto non inferiori al 5 % del valore del contratto di esportazione. Per quanto attiene alla valutazione dei pagamenti in acconto, se l'operazione comprende beni e servizi provenienti da un paese terzo che non beneficiano di sostegno pubblico il valore del contratto di esportazione può essere ridotto in proporzione. Il finanziamento/assicurazione del 100 % del premio è consentito. Il premio può essere incluso o escluso dal valore del contratto di esportazione. In questo contesto, le trattenute a garanzia effettuate dopo il punto di partenza del credito non sono considerate pagamenti in acconto.
(…)
c) Fatto salvo quanto previsto alle lettere b) e d), i partecipanti non possono erogare un sostegno pubblico superiore all'85 % del valore del contratto di esportazione, comprese le forniture da paesi terzi, ma escluse le spese locali. Per le operazioni oggetto dell'eccezione di cui alla lettera a), prima frase, seconda metà della frase, i partecipanti non possono erogare un sostegno pubblico superiore al 95 % del valore del contratto di esportazione, comprese le forniture da paesi terzi, ma escluse le spese locali.
(…)"
I rappresentanti dell'Unione compresi tra i partecipanti all'accordo possono concordare modifiche tecniche minori della posizione dell'Unione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.