COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 3.10.2024
COM(2024) 434 final
2024/0239(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di terza quota per il 2024
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 3.10.2024
COM(2024) 434 final
2024/0239(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di terza quota per il 2024
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
La proposta riguarda una decisione del Consiglio relativa alla terza quota dei contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo (FES) sono tenute a versare all'11° FES nel 2024.
L'11° Fondo europeo di sviluppo (FES) e gli altri fondi FES che sono ancora aperti (ossia il 9° e il 10° FES) sono gestiti applicando la seguente serie di norme:
(a)l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014‑2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE 1 ("accordo interno dell'11° FES");
(b)il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo 2 ("regolamento finanziario per l'11° FES");
(c)la decisione (UE) 2020/2233 del Consiglio concernente l'impegno dei fondi derivanti dai rientri nel quadro dello strumento per gli investimenti ACP da operazioni nell'ambito del 9°, 10° e 11° Fondo europeo di sviluppo 3 ;
(d)la decisione (UE) 2022/1223 del Consiglio 4 relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10° e dell'11° Fondo europeo di sviluppo al fine di finanziare azioni volte a far fronte alla crisi della sicurezza alimentare e allo shock economico nei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) a seguito della guerra di aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia.
I documenti di cui alle lettere da a) a d) contengono gli impegni pluriennali delle parti per sostenere finanziariamente il bilancio del FES. Il regolamento finanziario per l'11° FES prevede che le parti eroghino contributi ordinari al bilancio del FES in relazione a impegni finanziari predeterminati. I contributi ordinari sono versati a seguito di decisioni tecniche del Consiglio che tengono conto dell'attuazione di impegni finanziari decisi in precedenza.
Alcune voci della relazione non sono pertanto applicabili alle richieste di contributi ordinari, quale la presente.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
A norma dell'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento finanziario per l'11° FES, il Consiglio è tenuto a decidere sulla presente proposta entro 21 giorni di calendario dalla presentazione della stessa da parte della Commissione europea, che agisce a nome dell'Unione europea.
2024/0239 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di terza quota per il 2024
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE 5 , in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio 6 , del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 7 , in particolare l'articolo 19, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, la Banca europea per gli investimenti (BEI) comunica alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
(2)A norma dell'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, entro il 10 ottobre 2024 la Commissione deve presentare una proposta che fissa l'importo della terza quota del contributo per il 2024.
(3)A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti Fondi europei di sviluppo (FES). È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la BEI e per la Commissione.
(4)A norma dell'articolo 152 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell'11° FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell'articolo 153 dell'accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell'11° FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti non deve essere riutilizzata.
(5)La decisione (UE) 2023/2586 del Consiglio 8 fissa l'importo annuo del contributo che le parti del FES devono versare per il 2024 a 1 200 000 000 9 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti.
(6)Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest'ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'importo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di terza quota per il 2024 è fissato a 350 000 000 EUR, così ripartiti:
(a)per la Commissione, 250 000 000 EUR e
(b)per la Banca europea per gli investimenti (BEI) 100 000 000 EUR.
Articolo 2
I contributi individuali al Fondo europeo di sviluppo sono versati alla Commissione europea e alla Banca europea per gli investimenti dalle parti del Fondo europeo di sviluppo a titolo di terza quota per il 2024, conformemente all'allegato.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 3.10.2024
COM(2024) 434 final
ALLEGATO
della
proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di terza quota per il 2024
ALLEGATO
Terza quota dei contributi al FES per il 2024 (EUR)
STATI MEMBRI E REGNO UNITO |
Ripartizione 11° FES (%) |
Terza quota 2024 (EUR) |
Totale |
|
Commissione |
BEI |
|||
11º FES |
11º FES |
|||
BELGIO |
3,24927 |
8 123 175 |
3 249 270 |
11 372 445 |
BULGARIA |
0,21853 |
546 325 |
218 530 |
764 855 |
CECHIA |
0,79745 |
1 993 625 |
797 450 |
2 791 075 |
DANIMARCA |
1,98045 |
4 951 125 |
1 980 450 |
6 931 575 |
GERMANIA |
20,57980 |
51 449 500 |
20 579 800 |
72 029 300 |
ESTONIA |
0,08635 |
215 875 |
86 350 |
302 225 |
IRLANDA |
0,94006 |
2 350 150 |
940 060 |
3 290 210 |
GRECIA |
1,50735 |
3 768 375 |
1 507 350 |
5 275 725 |
SPAGNA |
7,93248 |
19 831 200 |
7 932 480 |
27 763 680 |
FRANCIA |
17,81269 |
44 531 725 |
17 812 690 |
62 344 415 |
CROAZIA |
0,22518 |
562 950 |
225 180 |
788 130 |
ITALIA |
12,53009 |
31 325 225 |
12 530 090 |
43 855 315 |
CIPRO |
0,11162 |
279 050 |
111 620 |
390 670 |
LETTONIA |
0,11612 |
290 300 |
116 120 |
406 420 |
LITUANIA |
0,18077 |
451 925 |
180 770 |
632 695 |
LUSSEMBURGO |
0,25509 |
637 725 |
255 090 |
892 815 |
UNGHERIA |
0,61456 |
1 536 400 |
614 560 |
2 150 960 |
MALTA |
0,03801 |
95 025 |
38 010 |
133 035 |
PAESI BASSI |
4,77678 |
11 941 950 |
4 776 780 |
16 718 730 |
AUSTRIA |
2,39757 |
5 993 925 |
2 397 570 |
8 391 495 |
POLONIA |
2,00734 |
5 018 350 |
2 007 340 |
7 025 690 |
PORTOGALLO |
1,19679 |
2 991 975 |
1 196 790 |
4 188 765 |
ROMANIA |
0,71815 |
1 795 375 |
718 150 |
2 513 525 |
SLOVENIA |
0,22452 |
561 300 |
224 520 |
785 820 |
SLOVACCHIA |
0,37616 |
940 400 |
376 160 |
1 316 560 |
FINLANDIA |
1,50909 |
3 772 725 |
1 509 090 |
5 281 815 |
SVEZIA |
2,93911 |
7 347 775 |
2 939 110 |
10 286 885 |
REGNO UNITO* |
14,67862 |
36 696 550 |
14 678 620 |
51 375 170 |
TOTALE UE-27 E REGNO UNITO |
100,00 |
250 000 000 |
100 000 000 |
350 000 000 |
* A norma dell'articolo 153 dell'accordo di recesso, nel marzo 2023 il Regno Unito ha chiesto ufficialmente che la Commissione rimborsi la sua quota residua delle riserve del 10º e dell'11º FES compensando il suo contributo residuo al FES. Di tale calcolo su base netta si terrà conto nelle rispettive istruzioni di pagamento.