Bruxelles, 20.9.2024

COM(2024) 426 final

2024/0234(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina e
fornisce assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'Unione sostiene con fermezza l'Ucraina, il cui futuro è all'interno dell'UE. L'UE sostiene l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale ed è risolutamente impegnata a fornire sostegno politico, finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico 1 . Alla luce dell'escalation dell'aggressione russa, è necessario intervenire prontamente per garantire che l'Ucraina abbia accesso alle risorse di cui ha urgente bisogno. La presente proposta è intesa a garantire l'istituzione, entro la fine di quest'anno, di un nuovo meccanismo per mobilitare fondi a favore dell'Ucraina e prevede inoltre un'assistenza macrofinanziaria (AMF) eccezionale per far fronte a tali necessità urgenti.

Il 24 febbraio 2022 la Russia ha avviato un'invasione militare su vasta scala dell'Ucraina, con conseguenze devastanti per l'Ucraina e la sua popolazione. La recente escalation della brutale guerra di aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia conferma la determinazione di tale paese a violare i diritti fondamentali dell'Ucraina per quanto riguarda l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale entro i confini riconosciuti a livello internazionale e a distruggere la sua capacità di esistere come Stato. La forza d'animo, il coraggio e la determinazione profusi dal popolo ucraino per difendere il proprio paese meritano un rispetto e una gratitudine profondi.

L'UE, insieme ai suoi Stati membri, ha condannato inequivocabilmente le azioni della Russia e ha offerto un sostegno senza precedenti all'Ucraina. Dall'inizio della guerra l'UE, i suoi Stati membri e le istituzioni finanziarie europee congiuntamente hanno fornito all'Ucraina e alla sua popolazione un'ampia assistenza, per un importo pari a 118 miliardi di EUR. Ciò è in linea con l'impegno dell'UE ad aiutare l'Ucraina per tutto il tempo necessario e con l'intensità necessaria.

Tuttavia l'intensificarsi dell'aggressione russa ha aumentato il fabbisogno di finanziamenti dell'Ucraina. È evidente che saranno necessarie ulteriori fonti di finanziamento sia da parte dell'UE che della comunità internazionale. Il fabbisogno di finanziamenti dell'Ucraina per il 2025 supererà le proiezioni esistenti del Fondo monetario internazionale (FMI), che nell'ambito della quarta valutazione del proprio programma aveva ipotizzato che la guerra sarebbe terminata entro la fine del 2024. Tale ipotesi appare sempre più improbabile e la dichiarazione relativa al preventivo di spesa adottata di recente dall'Ucraina ed elaborata in collaborazione con l'FMI aggiunge al fabbisogno di finanziamenti del paese per il 2025 un importo supplementare di 12 miliardi di USD, portando il totale a 38 miliardi di USD. Sebbene l'Ucraina abbia adottato provvedimenti per aumentare le entrate e ridurre le spese non essenziali, vi è poco spazio per ulteriori tagli e un margine limitato per far fronte alle esigenze supplementari mediante misure nazionali. Ulteriori aumenti delle imposte su vasta scala potrebbero danneggiare l'attività economica, già sottoposta a rischi supplementari a seguito degli attacchi in atto nei confronti delle principali infrastrutture energetiche e di altro tipo, nonché per via delle carenze di manodopera causate dal continuo sfollamento di persone e dalla mobilitazione di soldati. Un sostegno finanziario rapido è fondamentale per aiutare l'Ucraina a mantenere le funzioni essenziali dello Stato, garantire la stabilità macroeconomica e ripristinare le infrastrutture critiche. Tali necessità si aggiungono a esigenze significative legate alla ripresa e alla ricostruzione a medio termine.

Nella dichiarazione del vertice del 14 giugno 2024 2 , i leader del G7 hanno ribadito la loro determinazione a continuare a fornire all'Ucraina sostegno militare, di bilancio, umanitario e alla ricostruzione. A tal fine, i leader del G7 hanno annunciato l'avvio dei prestiti ERA (Extraordinary Revenue Acceleration Loans - prestiti per l'accelerazione delle entrate straordinarie) a favore dell'Ucraina, finalizzati a mettere a disposizione circa 50 miliardi di USD di finanziamenti aggiuntivi entro la fine del 2024.

La proposta presentata oggi compie un passo avanti garantendo la possibilità di offrire sostegno costante all'Ucraina attraverso un approccio collettivo della comunità internazionale. Ciò sarà possibile grazie all'istituzione di un meccanismo che sostenga l'Ucraina nel provvedere al servizio e al rimborso dei prestiti dei partner del G7, unitamente a un nuovo prestito AMF eccezionale da parte dell'UE.

Mobilitazione di entrate straordinarie per sostenere i prestiti all'Ucraina

Nell'ambito delle sanzioni imposte dall'UE alla Russia in risposta alle azioni intraprese da quest'ultima in Ucraina, le attività della Banca centrale di Russia detenute da istituzioni finanziarie negli Stati membri sono bloccate dal febbraio 2022 3 . Le attività detenute nell'UE, per un valore di circa 210 miliardi di EUR, rappresentano la maggior parte di tali attività bloccate a livello mondiale. Il divieto di operazioni su tali attività genera un accumulo straordinario e inatteso di disponibilità liquide nel bilancio dei depositari centrali di titoli 4 . A seconda del livello dei tassi di interesse, le entrate straordinarie sono state stimate fino a 45 miliardi di EUR all'anno.

Tali entrate inattese e straordinarie non costituiscono attività pubbliche e non devono essere messe a disposizione della Banca centrale di Russia in virtù delle norme applicabili, anche al termine del blocco. Poiché esse derivano dall'attuazione delle misure restrittive 5 , i depositari centrali di titoli non possono aspettarsi di trarne profitto.

La decisione (PESC) 2024/577 6 del Consiglio ha previsto misure applicabili a decorrere dal 15 febbraio 2024, stabilendo norme per l'accantonamento delle entrate straordinarie derivanti dal blocco delle attività. A ciò hanno fatto seguito, nel maggio 2024, misure per l'utilizzo degli utili netti che ne derivano a vantaggio dell'Ucraina 7 . Tali utili sono attualmente utilizzati sotto forma di contributo finanziario per sostenere sia gli obiettivi militari che quelli di ricostruzione. Attualmente le misure restrittive dell'Unione prevedono che il 90 % del contributo finanziario sia destinato allo strumento europeo per la pace e il 10 % allo strumento per l'Ucraina, in linea con le urgenti esigenze militari dell'Ucraina. La normativa pertinente in materia di misure restrittive consente tuttavia di rivedere tale ripartizione.

Un meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina

Nel giugno 2024 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione, l'alto rappresentante e il Consiglio a portare avanti i lavori al fine di fornire all'Ucraina finanziamenti aggiuntivi entro la fine dell'anno. In linea con i risultati del vertice del G7, questi assumerebbero la forma di prestiti il cui servizio e rimborso sarà assicurato mediante flussi futuri di entrate straordinarie. Il Consiglio europeo ha chiarito che tale approccio è stato concepito per consentire il servizio e il rimborso non solo di prestiti dell'UE, bensì anche di quelli di altri partner del G7. Il Consiglio europeo ha inoltre concluso che le attività della Russia dovrebbero rimanere bloccate fino a quando la Russia non avrà cessato la sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina e non l'avrà risarcita per i danni causati da tale guerra. Ciò rappresenta un impegno a mantenere il blocco delle attività e di conseguenza la riscossione del contributo finanziario da attingere ai profitti straordinari, offrendo una fonte di finanziamento per il servizio e il rimborso dei prestiti dell'Ucraina fino a quando non sarà disponibile un risarcimento da parte della Russia che consenta di rimborsare tali prestiti. 

L'attuale proposta sosterrà i partner del G7 nell'emissione di prestiti all'Ucraina parallelamente al prestito AMF eccezionale da parte dell'UE, al fine di raggiungere l'importo totale definito al vertice del G7. Nello specifico la presente proposta istituirebbe un meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina al fine di fornire a quest'ultima un sostegno finanziario a fondo perduto che la aiuti a rimborsare i prestiti erogati dai partner del G7. Il rimborso dei prestiti sarebbe sostenuto dai proventi dei futuri flussi di profitti straordinari derivanti dalle attività bloccate della Russia nell'Unione, nonché dall'apertura ad altre fonti, comprese le entrate straordinarie generate in altre giurisdizioni pertinenti.

Il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina erogherebbe gli importi ricevuti con cadenza regolare, affinché l'Ucraina possa coprire il capitale e gli interessi dei prestiti ammissibili nei confronti dell'UE e di altri prestatori del G7 in proporzione al capitale di ciascun prestito.

Il rischio residuo è assunto da ciascun prestatore per i rispettivi prestiti. Un accordo di prestito con l'Ucraina chiarirà che, quando l'aggressore avrà versato il risarcimento, tali fondi garantiranno il rimborso dei prestiti da parte dell'Ucraina. Essendo sostenuti dalle entrate provenienti dalle attività russe bloccate, i prestiti non aumenteranno l'onere del debito dell'Ucraina.

Per rendere operativo il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina, sarà necessario adeguare la ripartizione dell'importo versato dai depositari centrali di titoli di cui alla decisione (PESC) 2024/1470 del Consiglio e all'allegato XLI del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio. La Commissione e l'alto rappresentante stanno preparando le proposte legislative per gli atti di esecuzione che modificano tale ripartizione. Inoltre, al fine di agevolare il profilo dei pagamenti di tutto il sostegno dell'Unione al bilancio a favore dell'Ucraina, il calendario dei pagamenti dello strumento per l'Ucraina può essere modificato. La Commissione sta monitorando il livello totale del sostegno finanziario all'Ucraina e, se necessario, può elaborare una proposta di modifica del calendario dei pagamenti.

I prossimi mesi saranno decisivi per dimostrare l'impegno collettivo del G7 sotto forma di prestiti, rendendo necessari interventi coordinati a livello internazionale e una stretta cooperazione tra i partner internazionali. È urgente adottare le proposte entro la fine di ottobre, affinché il prestito dell'Unione possa essere svincolato entro la fine del 2024 per procedere alle future erogazioni in tranche e possa essere utilizzata la garanzia a margine già concessa.

Assistenza finanziaria dell'UE all'Ucraina

La presente proposta integrerà il sostegno già in atto. L'UE, i suoi Stati membri e le istituzioni finanziarie europee hanno fornito congiuntamente oltre 118 miliardi di EUR sotto forma di sovvenzioni e prestiti a sostegno dello sforzo bellico dell'Ucraina e della sua economia, contribuendo a mantenere i servizi di base e a offrire ricostruzione precoce, assistenza umanitaria e aiuto a quanti fuggono dalla guerra. Nell'ambito dell'assistenza militare, l'UE fornisce 6,1 miliardi di EUR come sostegno militare attraverso lo strumento europeo per la pace, importo che aumenterà nel 2024 grazie alle entrate provenienti dalle attività russe bloccate. Dell'importo totale, oltre 45 miliardi di EUR sono stati concessi o garantiti dal bilancio dell'UE come sostegno al bilancio, nonché per l'assistenza umanitaria e di emergenza. Questo importo comprende 25,2 miliardi di EUR di erogazioni nell'ambito di quattro operazioni di assistenza macrofinanziaria per aiutare l'Ucraina a far fronte all'urgente fabbisogno di finanziamenti e ad oggi 12,2 miliardi di EUR di erogazioni nell'ambito dello strumento per l'Ucraina.

La sostanziale assistenza macrofinanziaria fornita dall'UE all'Ucraina nel 2022 e 2023 ha contribuito in maniera importante alla stabilità macroeconomica del paese. La stabilizzazione delle finanze pubbliche ha consentito all'Ucraina di mantenere i servizi essenziali per il suo popolo e di liberare risorse per la necessaria difesa militare contro l'aggressione russa. Ha inoltre contribuito a portare avanti l'attuazione di riforme economiche fondamentali. Nel 2024 le comprovate attività di riforma dell'Ucraina hanno spianato la strada per l'adozione dello strumento per l'Ucraina del valore di 50 miliardi di EUR, uno strumento a medio termine che consente di offrire al paese una fonte di finanziamento continua, prevedibile e flessibile fino al 2027, garantendo nel contempo che l'Ucraina porti avanti le riforme essenziali, in particolare in vista del suo percorso di adesione. In tale contesto le autorità ucraine hanno adottato il piano per l'Ucraina, il programma globale di riforme per il periodo 2024-2027. I finanziamenti nell'ambito dello strumento aiuteranno l'Ucraina a mantenere funzionante la propria amministrazione, a fornire servizi pubblici di base e a sostenere la ripresa e la ricostruzione. Il piano per l'Ucraina comprende riforme e investimenti chiave in grado di stimolare una crescita economica sostenibile e attrarre investimenti al fine di amplificare il potenziale di crescita del paese a medio e lungo termine. Nel solo 2024, dallo strumento si attende l'erogazione di 16 miliardi di EUR nell'ambito del pilastro I, subordinata principalmente all'attuazione efficace e tempestiva delle misure del piano per l'Ucraina, il che rende tale strumento non solo un'importante fonte di finanziamento, bensì anche il quadro principale alla base degli sforzi di riforma dell'Ucraina.

La presente proposta prevede un'AMF eccezionale per far fronte alle accresciute esigenze. Tale assistenza sarà fornita in modo prevedibile, continuo, ordinato e tempestivo per finanziare le esigenze immediate, ripristinare le infrastrutture critiche e offrire l'aiuto iniziale per una ricostruzione post-bellica sostenibile, assistendo l'Ucraina nel suo percorso verso l'integrazione europea. L'erogazione sarà subordinata a prerequisiti e condizioni inerenti alle politiche da definirsi in un protocollo d'intesa tra la Commissione e l'Ucraina. Tali condizioni dovrebbero essere coerenti con le tappe qualitative e quantitative contenute nel piano per l'Ucraina.

Il contributo dell'UE attraverso l'AMF eccezionale offrirà all'Ucraina un margine di bilancio per compiere le proprie scelte in materia di spesa in funzione delle esigenze più urgenti, tra cui la ripresa e la ricostruzione e l'autotutela dalla guerra di aggressione della Russia. In tale contesto è opportuno che l'Ucraina si impegni a promuovere la cooperazione con l'Unione in materia di ripresa, ricostruzione e modernizzazione dell'industria della difesa ucraina, in linea con gli obiettivi del programma per l'industria europea della difesa (EDIP) e con altri strumenti pertinenti dell'Unione.

Per garantire un solido sostegno finanziario, il prestito AMF all'Ucraina dovrebbe essere sostenuto (così come avviene con lo strumento AMF+ e la componente di prestito dello strumento per l'Ucraina, che forniscono sostegno finanziario all'Ucraina dal 2023) da una garanzia a titolo del margine di bilancio dell'UE, vale a dire lo spazio del bilancio al di sopra del massimale per i pagamenti del quadro finanziario pluriennale (QFP) fino al limite del massimale delle risorse proprie. In questo modo si garantirebbe un elevato livello di protezione e rassicurazione degli investitori e si eviterebbe l'accantonamento per i prestiti o l'istituzione di garanzie nazionali, senza dover modificare l'entità o i massimali del QFP 8 . Pertanto la decisione sul versamento del nuovo prestito AMF dovrebbe essere adottata entro la fine di quest'anno.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il sostegno nell'ambito dell'operazione di AMF sarà coerente e complementare alle attività finanziate a norma dei regolamenti (UE) 2024/792 9 , (UE) 2021/947 10 e (CE) n. 1257/96 11 , in linea con gli obiettivi, la logica di intervento e le regole di tali strumenti.

In particolare, il prestito AMF si aggiunge ed è complementare al sostegno fornito dall'UE nell'ambito dello strumento per l'Ucraina. Si presta particolare attenzione alla coerenza e al rafforzamento reciproco dell'operazione di AMF e all'attuazione dello strumento. In particolare, il versamento del prestito AMF sarà subordinato all'adempimento soddisfacente delle condizioni inerenti alle politiche stabilite in un protocollo d'intesa, che sarà coerente con le tappe qualitative e quantitative contenute nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/1447 del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per l'Ucraina 12 e con relative eventuali modifiche fino all'entrata in vigore del protocollo d'intesa. Inoltre, ai fini del prestito AMF, dovrebbero essere applicati il meccanismo di sana gestione finanziaria e di controllo istituito nell'ambito dello strumento per l'Ucraina, nonché i diritti, le responsabilità e gli obblighi previsti dall'accordo quadro nell'ambito dello strumento, che dovrebbero garantire gli interessi finanziari dell'Unione.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Il sostegno nell'ambito del meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina sarà coerente con l'applicazione di misure restrittive (sanzioni) nei confronti della Russia. Sarà inoltre coerente con le conclusioni del Consiglio europeo del 27 giugno 2024 che invitano la Commissione, l'alto rappresentante e il Consiglio a portare avanti i lavori per fornire all'Ucraina, insieme ai partner del G7, finanziamenti aggiuntivi entro la fine dell'anno sotto forma di prestiti il cui servizio e rimborso sarà assicurato mediante flussi futuri di entrate straordinarie per sostenere le esigenze militari, di bilancio e di ricostruzione attuali e future dell'Ucraina.

Inoltre lo status di paese candidato concesso dal Consiglio europeo il 23 giugno 2022 e la decisione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2023 di avviare i negoziati di adesione con l'Ucraina ancorano saldamente il paese al suo percorso europeo. Per questo motivo tutti gli interventi dell'UE a sostegno della resilienza e della ripresa dell'Ucraina – compresi quelli nell'ambito del meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina e dell'operazione di AMF, che saranno a loro volta coerenti con l'attuazione dello strumento per l'Ucraina e la sosterranno – contribuiranno altresì alla fase iniziale del processo di preadesione dell'Ucraina.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

L'articolo 212 TFUE costituisce una base giuridica adeguata per i programmi di assistenza finanziaria concessi dall'Unione a paesi terzi che non sono paesi in via di sviluppo ed è una base giuridica che è stata utilizzata per precedenti prestiti AMF.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'esigenza di una risposta comune per fornire all'Ucraina un sostegno su scala adeguata non può essere soddisfatta in misura sufficiente dai singoli Stati membri e, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere concretizzata meglio a livello di UE. I motivi principali risiedono nella capacità e nei vincoli di bilancio a livello nazionale e nella necessità di un forte coordinamento dei donatori per massimizzare la portata e l'efficacia del sostegno, limitando nel contempo l'onere a carico della capacità amministrativa delle autorità ucraine, che è estremamente ridotta nelle circostanze attuali. L'UE si trova in una posizione unica per fornire assistenza esterna all'Ucraina nel coprire l'urgente fabbisogno di finanziamenti, in particolare offrendo aiuti agevolati a breve e lungo termine sotto forma di prestiti e di sostegno finanziario a fondo perduto in modo prevedibile, continuativo, ordinato e tempestivo.

Proporzionalità

Il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina e l'operazione di AMF sono proposti come risposta mirata alle circostanze specifiche dell'Ucraina dovute alla guerra di aggressione russa.

La continua aggressione militare non provocata e ingiustificata da parte della Russia richiede la concessione di ulteriore assistenza finanziaria all'Ucraina in linea con gli obiettivi e le modalità descritti nella presente proposta.

Il sostegno finanziario proposto a beneficio dell'Ucraina è considerato adeguato in termini di entità, sulla base dell'elevato fabbisogno di finanziamenti, tenendo conto al tempo stesso dell'elevata incertezza delle circostanze belliche.

L'importo complessivo dei finanziamenti messi a disposizione dell'Ucraina attraverso l'operazione di AMF eccezionale e i prestiti bilaterali ammissibili, il cui servizio e rimborso sarà assicurato attraverso flussi futuri di entrate straordinarie mediante il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina, è conforme a un'iniziativa del G7 che garantisce un'ampia condivisione degli oneri con i partner a livello internazionale e non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo voluto, vale a dire sostenere il fabbisogno di bilancio previsto dell'Ucraina.

Scelta dell'atto giuridico

Un regolamento è lo strumento appropriato in quanto stabilisce norme direttamente applicabili per l'attuazione del meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina e dell'assistenza macrofinanziaria.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La proposta fa seguito a una serie di operazioni di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina iniziata nel 2015. Dalle passate valutazioni ex post è emerso che le precedenti operazioni di AMF a favore dell'Ucraina sono risultate in generale estremamente pertinenti in termini di obiettivi, dotazione finanziaria e condizioni inerenti alle politiche. In particolare, le operazioni di AMF si sono rivelate fondamentali per aiutare l'Ucraina ad affrontare i problemi della bilancia dei pagamenti e ad attuare le fondamentali riforme strutturali per stabilizzare l'economia e rafforzare la sostenibilità della sua posizione esterna. Hanno consentito risparmi di bilancio e vantaggi finanziari e hanno agito da catalizzatori per ulteriore sostegno finanziario e per la fiducia degli investitori. Le condizioni cui sono subordinate le operazioni di AMF sono state ritenute complementari ai relativi programmi dell'FMI e hanno indotto un effetto di rafforzamento politico che ha contribuito alla mobilitazione delle autorità ucraine a favore di riforme essenziali, in particolare nei settori della politica strutturale meno coperti dai programmi di altri donatori internazionali.

Nel 2023 lo strumento AMF+ ha portato il sostegno finanziario totale al livello massimo di 18 miliardi di EUR, il che ha aiutato l'Ucraina a coprire il suo fabbisogno immediato di finanziamento nel 2023 mediante uno strumento di sostegno finanziario stabile, prevedibile e consistente. Tale finanziamento è stato determinante per mantenere la stabilità macroeconomica e le condizioni in termini di riforme cui è subordinato hanno reso possibili miglioramenti di vasta portata nel tessuto economico strutturale del paese. In particolare, ciò ha riguardato il rafforzamento dell'indipendenza della procura specializzata anticorruzione, il miglioramento del funzionamento delle istituzioni giuridiche, ad esempio attraverso la nomina di un capo dell'autorità anticorruzione, e il miglioramento del processo di selezione dei giudici. Inoltre l'Ucraina ha migliorato il quadro in materia di procedure fallimentari e insolvenza e ha compiuto progressi significativi nella realizzazione di un sistema energetico più efficiente e nella promozione di un migliore clima imprenditoriale.

Consultazioni dei portatori di interessi

La proposta risponde alle richieste della comunità internazionale di mantenere il fermo impegno ad aiutare l'Ucraina a soddisfare il suo urgente fabbisogno di finanziamenti a breve termine, nonché a sostenere le sue priorità in termini di ripresa e ricostruzione a lungo termine. Ciò fa seguito all'impegno assunto in occasione del vertice del G7 tenutosi in Puglia il 14 giugno 2024 ad avviare "prestiti straordinari per l'accelerazione delle entrate (ERA) per l'Ucraina", al fine di mettere a disposizione dell'Ucraina finanziamenti aggiuntivi per un valore di circa 50 miliardi di USD entro la fine del 2024. Nel redigere la presente proposta i servizi della Commissione hanno consultato le istituzioni finanziarie internazionali e altri donatori bilaterali (Stati membri e membri del G7 compresi) e multilaterali provvisti di notevole esperienza macrofinanziaria, anche per quanto riguarda l'economia ucraina. La Commissione si è inoltre tenuta regolarmente in contatto con le autorità ucraine.

Non è stato possibile effettuare una consultazione formale dei portatori di interessi a causa dell'urgenza di preparare la proposta in modo che possa essere adottata tempestivamente dai colegislatori per renderla operativa entro la fine del 2024. Ciò consentirà di sfruttare le opportunità di finanziamento che scadranno alla fine del 2024, nonché di rispondere alle nuove e crescenti esigenze economiche e finanziarie da soddisfare, causate dalla guerra di aggressione della Russia, come anche alle esigenze in materia di ripresa e ricostruzione. L'UE garantirà una comunicazione e una visibilità adeguate in Ucraina, all'interno dell'Unione e oltre in merito agli obiettivi e alle azioni realizzate nell'ambito del meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina e dell'operazione di AMF.

Assunzione e uso di perizie

La proposta si basa su un'esperienza trentennale in materia di assistenza macrofinanziaria e sull'esperienza acquisita con il sostegno dell'azione esterna dell'Unione.

Per formulare la presente proposta la Commissione si è basata su un'attenta analisi del fabbisogno finanziario e della più ampia situazione macrofinanziaria dell'Ucraina, avvalendosi anche dei contributi di istituzioni finanziarie internazionali e di altre istituzioni internazionali competenti: ad esempio le discussioni periodiche sulle ultime proiezioni del fabbisogno di finanziamenti dell'Ucraina nei consessi internazionali, quali il G7 e la piattaforma dei donatori per l'Ucraina, come pure il continuo contatto diretto con le autorità ucraine.

Valutazione d'impatto

Data l'urgenza della proposta, intesa a fornire assistenza urgente entro la fine dell'anno a un paese in guerra, non è stato possibile effettuare alcuna valutazione d'impatto. La valutazione ex ante delle esigenze che la proposta intende coprire mediante i prestiti sostenuti nell'ambito del meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina (compresa la stessa operazione di AMF) si basa, tra l'altro, su dati recenti del Fondo monetario internazionale. Il sostegno nell'ambito dell'operazione di AMF dovrebbe basarsi sugli insegnamenti tratti e sui risultati conseguiti mediante le operazioni di AMF con l'Ucraina a partire dal 2015, comprese le operazioni di AMF eccezionale e di emergenza nel 2022 e lo strumento AMF+ nel 2023 nelle circostanze specifiche della guerra in corso. Inoltre le condizioni in termini di politiche del prestito AMF dovrebbero essere coerenti con le tappe del piano per l'Ucraina e rafforzare ulteriormente gli incentivi alla sua attuazione.

Efficienza normativa e semplificazione

La proposta non è collegata al programma di efficienza normativa e semplificazione.

Diritti fondamentali

Prerequisito per la concessione di un sostegno a titolo dello strumento è che l'Ucraina continui a rispettare meccanismi democratici effettivi e le relative istituzioni, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e lo Stato di diritto, e che garantisca il rispetto dei diritti umani.

L'impegno riformatore e la forte volontà politica delle autorità ucraine sono un segnale positivo, come dimostrato in particolare dal fatto che il Consiglio europeo abbia concesso al paese lo status di paese candidato nel giugno 2022 e dalla decisione del Consiglio europeo del dicembre 2023 di avviare i negoziati di adesione con l'Ucraina, dal rinnovato e positivo completamento delle condizioni di politica strutturale associate alle recenti operazioni di AMF a favore dell'Ucraina e dall'inizio dell'attuazione del piano per l'Ucraina. Dopo l'aggressione russa, le autorità ucraine hanno dimostrato un notevole grado di resilienza e hanno mantenuto il loro impegno a realizzare le riforme in modo trasparente, adoperandosi per il ravvicinamento alle norme europee, in linea con il percorso imboccato dal paese verso l'integrazione con l'UE.

Al riguardo la condizione preliminare per un'operazione di AMF è considerata attualmente soddisfatta. Al tempo stesso, il costante rispetto di tale condizione preliminare sarà ulteriormente garantito da condizioni specifiche nel futuro accordo di prestito per l'operazione di AMF. Lo stesso prerequisito per il sostegno è applicabile all'attuazione del piano per l'Ucraina.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta è compatibile con i massimali del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027.

Il finanziamento del meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina richiede un adeguamento delle norme per la ripartizione del contributo finanziario da parte dei depositari centrali di titoli stabilite conformemente alle misure restrittive dell'Unione. Gli importi trasferiti al meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina costituiranno entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario. Inoltre il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina può essere finanziato mediante importi ricevuti sotto forma di contributi finanziari aggiuntivi da parte di Stati membri, paesi terzi o altre fonti. Tali contributi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e lettere d ed e), del regolamento finanziario.

Il prestito AMF eccezionale metterà a disposizione finanziamenti fino a 35 miliardi di EUR sotto forma di prestiti in un'unica rata che potranno essere versati fino al 31 dicembre 2024. A tal fine l'Ucraina deve soddisfare le condizionalità rilevanti nel 2024.

I fondi possono essere erogati in una o più tranche. L'erogazione di tutte queste tranche avrà luogo entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

Ulteriori informazioni riguardanti l'incidenza sul bilancio figurano nella scheda finanziaria legislativa allegata alla presente proposta.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Ai fini dell'attuazione del meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina, la Commissione concluderà con l'Ucraina un accordo che stabilisca le condizioni e gli obblighi da rispettare per ricevere e utilizzare il sostegno finanziario a fondo perduto.

Inoltre l'Unione europea dovrebbe mettere a disposizione dell'Ucraina il prestito AMF eccezionale, contribuendo in tal modo all'impegno dei partner internazionali dell'Ucraina, espresso in particolare nel giugno 2024 dai leader del G7 in Puglia, volti a coprire il suo fabbisogno di bilancio. Secondo i piani il sostegno, che contribuirà a coprire il deficit residuo di finanziamenti esterni dell'Ucraina nel periodo 2024-2025, dovrebbe essere erogato in una rata che potrà essere versata in più tranche. Il versamento della rata sarà subordinato all'adempimento soddisfacente delle condizioni inerenti alle politiche concordate nel protocollo d'intesa e indicate nella presente proposta. La Commissione collaborerà strettamente con le autorità nazionali per monitorare gli sviluppi pertinenti e l'applicazione degli obblighi e delle condizioni inerenti alle politiche concordati nel protocollo d'intesa. L'erogazione del sostegno sarà gestita dalla Commissione. Conformemente al regolamento finanziario si applicano le disposizioni specifiche in materia di prevenzione delle frodi e di altre irregolarità, in linea con l'accordo quadro concluso nell'ambito dello strumento per l'Ucraina. Inoltre per il prestito AMF saranno applicati i sistemi di gestione e controllo proposti nell'ambito del piano per l'Ucraina istituito a norma del regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce lo strumento per l'Ucraina.

Infine la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del sostegno dell'Unione a favore dell'Ucraina nell'ambito del meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina e dell'operazione di AMF, compresa una valutazione. Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post in cui analizzerà i risultati e l'efficienza del sostegno dell'Unione erogato nell'ambito dell'operazione di AMF e valuterà in quale misura esso abbia contribuito agli obiettivi dell'assistenza.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Il capo I del regolamento contiene le disposizioni generali.

L'articolo 1 definisce l'oggetto del regolamento, vale a dire l'istituzione del meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina e la concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina.

L'articolo 2 contiene le definizioni applicabili ai sensi del regolamento.

Il capo II del regolamento riguarda il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina.

L'articolo 3 definisce la finalità del meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina.

L'articolo 4 descrive il finanziamento del sostegno nell'ambito del meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina, comprese le modalità con cui gli Stati membri e le parti e i paesi terzi interessati possono contribuire al suddetto meccanismo.

L'articolo 5 descrive il sostegno disponibile nell'ambito del meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina.

L'articolo 6 definisce i criteri di ammissibilità in base ai quali la Commissione valuterà se un prestito bilaterale sia ammissibile nell'ambito del meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina e stabilisce che la Commissione approva l'ammissibilità dei prestiti bilaterali al meccanismo di cooperazione in materia di prestiti per l'Ucraina.

L'articolo 7 dispone che la Commissione concluderà con l'Ucraina un accordo ULCM per l'attuazione del meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina e fornisce dettagli in merito a contenuto e modifiche.

L'articolo 8 stabilisce le modalità di erogazione del sostegno nell'ambito meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina.

Il capo III del regolamento riguarda l'assistenza macrofinanziaria eccezionale.

L'articolo 9 descrive il sostegno disponibile nell'ambito dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, illustrandone la forma, l'attuazione e la disponibilità.

L'articolo 10 fissa l'importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

L'articolo 11 impone l'obbligo di rispettare i prerequisiti necessari per l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria.

L'articolo 12 stabilisce che la Commissione concluderà con l'Ucraina un protocollo d'intesa e fornisce informazioni relativamente a contenuto e calendario.

L'articolo 13 illustra le condizioni e la procedura per il versamento del prestito AMF.

L'articolo 14 conferisce alla Commissione il potere di prendere in prestito, per conto dell'Unione, i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie.

L'articolo 15 disciplina l'accordo di prestito AMF e il relativo contenuto.

L'articolo 16 disciplina la governance attraverso le procedure di comitato.

Il capo IV del regolamento contiene le disposizioni finali.

L'articolo 17 disciplina la comunicazione di informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

L'articolo 18 disciplina l'entrata in vigore.

2024/0234 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina e
fornisce assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Dall'inizio della guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia contro l'Ucraina il 24 febbraio 2022, l'Unione, i suoi Stati membri e le istituzioni finanziarie europee hanno mobilitato un sostegno senza precedenti alla resilienza economica, sociale e finanziaria dell'Ucraina. Tale sostegno combina il sostegno del bilancio dell'Unione, compresi l'assistenza macrofinanziaria eccezionale e il sostegno della Banca europea per gli investimenti (BEI) e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), integralmente o parzialmente garantito dal bilancio dell'Unione, nonché un ulteriore sostegno finanziario da parte degli Stati membri. 

(2)La fornitura di assistenza macrofinanziaria da parte dell'Unione per un importo massimo di 18 miliardi di EUR a norma del regolamento (UE) 2022/2463 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 è stata considerata una risposta adeguata al deficit di finanziamento dell'Ucraina per il 2023 e ha contribuito a mobilitare finanziamenti significativi da parte di altri donatori e istituzioni finanziarie internazionali. Ciò ha costituito un importante fattore che ha contribuito alla resilienza macroeconomica e finanziaria dell'Ucraina in un momento critico.

(3)Il 29 febbraio 2024 il regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio 14 ha istituito lo strumento per l'Ucraina quale strumento a medio termine eccezionale che riunisce il sostegno bilaterale fornito dall'Unione all'Ucraina, garantendo coordinamento ed efficienza. Per il periodo dal 2024 al 2027 lo strumento per l'Ucraina contribuisce a far fronte alle esigenze di finanziamento, ripresa, ricostruzione e modernizzazione dell'Ucraina, sostenendo nel contempo lo sforzo di riforma del paese nel suo percorso di adesione all'Unione. Lo strumento per l'Ucraina ha tradotto in azione il fermo impegno dell'Unione a fornire un sostegno finanziario continuo all'Ucraina e al suo popolo.

(4)La guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina ha causato danni enormi nel paese, con i costi per la ripresa e la ricostruzione stimati a 486 miliardi di USD al 31 dicembre 2023 15 . L'Ucraina ha inoltre perso l'accesso ai mercati finanziari internazionali e ha registrato un calo significativo delle entrate pubbliche, mentre la spesa pubblica è notevolmente aumentata. In tale contesto è possibile stabilire un fabbisogno di finanziamenti considerevole per i prossimi anni.

(5)Il 30 marzo 2023 il Fondo monetario internazionale (FMI) ha concordato con l'Ucraina un programma quadriennale di 15,6 miliardi di USD nell'ambito dell'Extended Fund Facility (EFF) per sostenere la stabilità economica e finanziaria in un periodo di incertezza eccezionalmente elevata, ripristinare la sostenibilità del debito e promuovere riforme a sostegno della ripresa postbellica. Il programma, unitamente alle garanzie di finanziamento da parte dei leader del G7, dell'Unione e di altri donatori, è concepito per soddisfare il fabbisogno di finanziamenti della bilancia dei pagamenti dell'Ucraina e ripristinare la solvibilità esterna a medio termine. Ad oggi l'Ucraina ha completato con successo quattro valutazioni nell'ambito dell'EFF, sottolineando in tal modo il fermo impegno delle autorità ucraine a introdurre riforme e portare avanti politiche prudenti. Secondo le stime dell'FMI il deficit di finanziamento di base per il periodo di riferimento del programma ammonta in totale a 121,9 miliardi di USD.

(6)Data l'incertezza eccezionalmente elevata che caratterizza le previsioni, l'FMI ha presentato anche uno scenario pessimistico aggiornato in occasione della quarta valutazione del programma, dove si tiene conto dello shock economico dovuto all'intensificarsi del conflitto da qui al 2025. A causa degli effetti negativi in termini di clima economico, migrazione, crescente pressione sull'approvvigionamento energetico, deterioramento delle capacità di esportazione e, in particolare, spesa per la difesa, il deficit totale di finanziamento di questo scenario pessimistico rischierebbe di raggiungere i 140,7 miliardi di USD nel periodo di riferimento del programma dell'FMI. Data l'intensità costante del conflitto e i danni alle infrastrutture civili critiche causati dai crescenti attacchi su larga scala da parte dell'aggressore russo, l'Ucraina deve mobilitare risorse aggiuntive considerevoli per le sue priorità di bilancio e di ripresa e ricostruzione a lungo termine. Alla luce di quanto precede e dato che il deficit residuo di finanziamento rimane superiore alle risorse già erogate dall'Unione e da altri donatori e istituzioni, compreso l'FMI, l'Unione dovrebbe continuare a fornire una risposta adeguata.

(7)Nel comunicato del 14 giugno 2024 i leader del G7 hanno ribadito il fermo sostegno all'Ucraina e il forte impegno ad aiutare il paese a soddisfare il suo urgente fabbisogno di finanziamenti a breve termine e a sostenere le sue priorità a lungo termine per la ripresa e la ricostruzione. A tal fine hanno annunciato l'introduzione dei prestiti ERA (Extraordinary Revenue Acceleration - prestiti per l'accelerazione delle entrate straordinarie) a favore dell'Ucraina al fine di mettere a disposizione circa 50 miliardi di USD in finanziamenti aggiuntivi per esigenze militari, di bilancio e di ricostruzione dell'Ucraina entro la fine del 2024. I leader del G7 hanno dichiarato l'intenzione di erogare finanziamenti il cui servizio e rimborso sarà assicurato attraverso flussi futuri di entrate straordinarie derivanti dalle attività pubbliche russe bloccate che sono detenute nell'Unione europea e in altre giurisdizioni pertinenti.

(8)Nelle conclusioni del 27 giugno 2024 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione, l'alto rappresentante e il Consiglio a portare avanti i lavori, affrontando nel contempo tutti i pertinenti aspetti giuridici e finanziari, al fine di fornire, insieme ai partner del G7, finanziamenti aggiuntivi all'Ucraina entro la fine dell'anno sotto forma di prestiti il cui servizio e rimborso sarà assicurato attraverso flussi futuri di entrate straordinarie, come discusso dai leader del G7, per sostenere le esigenze militari, di bilancio e di ricostruzione attuali e future dell'Ucraina. Il Consiglio europeo ha inoltre dichiarato che, fatto salvo il diritto dell'Unione, le attività della Russia dovrebbero rimanere bloccate fino a quando la Russia non avrà cessato la sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina e non l'avrà risarcita per i danni causati da tale guerra.

(9)Con il protrarsi dell'aggressione russa, è necessario garantire che l'Ucraina riceva un sostegno finanziario sufficiente e continuo. A tal fine è opportuno istituire un meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina al fine di fornire un sostegno finanziario a fondo perduto che aiuti il paese a rimborsare i prestiti a esso erogati. Il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina dovrebbe ricevere risorse, anche dai futuri flussi di utili straordinari derivanti dal blocco delle attività russe, ed erogarle periodicamente all'Ucraina a copertura del capitale, degli interessi e di tutti gli altri costi correlati dei prestiti. Inoltre, per aiutare direttamente l'Ucraina a soddisfare il suo fabbisogno di finanziamenti, è opportuno che l'Unione fornisca al paese assistenza macrofinanziaria ("AMF") eccezionale e che tale AMF eccezionale sia sostenuta dal meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina.

(10)La decisione (PESC) 2024/1470 del Consiglio 16 , che modifica la decisione 2014/512/PESC, afferma che "Le misure restrittive connesse al divieto di operazioni relative alla gestione delle attività e delle riserve della Banca centrale di Russia dovrebbero rimanere in vigore fino a quando la Russia non avrà cessato la guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina e risarcito l'Ucraina per i danni subiti."

(11)Il 21 maggio 2024 il Consiglio ha modificato il regolamento (UE) n. 833/2014 17 , che attua alcune misure di cui alla decisione (PESC) 2024/1470. Tra queste misure vi sono le modalità con cui l'utile netto derivante dalle entrate inattese e straordinarie ricavate dai depositari centrali di titoli in conseguenza dell'attuazione del divieto di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 4, della decisione 2014/512/PESC del Consiglio 18 e all'articolo 5 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 833/2014 dovrebbe essere diretto verso il sostegno dell'Ucraina, anche attraverso i programmi dell'Unione finanziati dal bilancio dell'Unione, coerentemente con gli obblighi contrattuali applicabili e in conformità del diritto dell'Unione e internazionale, in coordinamento con i partner. In particolare, i depositari centrali di titoli che detengono attività e riserve per un valore complessivo superiore a 1 milione di EUR dovrebbero versare all'Unione un contributo finanziario pari al 99,7 % degli utili netti straordinari derivanti dal blocco delle attività russe e accumulati a partire dal 15 febbraio 2024.

(12)Tale contributo è dovuto finché saranno in vigore le misure restrittive connesse al divieto di operazioni relative alla gestione delle attività e delle riserve della Banca centrale di Russia, ossia fino a quando la Russia non avrà cessato la guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina e risarcito l'Ucraina per i danni subiti.

(13)Il [...] la percentuale degli importi del contributo finanziario dovuto dai depositari centrali di titoli da utilizzare per sostenere l'Ucraina attraverso i programmi dell'Unione di cui alla decisione 2014/512/PESC è stata adeguata al [...] %. Lo stesso giorno l'assegnazione degli importi del contributo finanziario versato al bilancio dell'Unione come entrate con destinazione specifica esterne, di cui all'allegato XLI del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, è stata adeguata per assegnare il [...] % di tale contributo al meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina. L'Unione ha pertanto adottato le misure necessarie per garantire che il contributo finanziario continui a essere utilizzato per il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina.

(14)A sostegno del meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina possono essere destinate entrate straordinarie derivanti dal blocco delle attività pubbliche russe detenute in giurisdizioni diverse dall'Unione europea. A tal fine i paesi terzi o altre fonti di finanziamento dovrebbero poter contribuire a detto meccanismo di cooperazione. Inoltre gli Stati membri possono contribuire al meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina su base volontaria, in particolare attraverso le entrate che lo Stato trae dal blocco delle attività pubbliche russe. Tali contributi dovrebbero costituire entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e lettere d) ed e), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 ("regolamento finanziario"). I paesi terzi possono altresì utilizzare direttamente le entrate straordinarie derivanti dal blocco delle attività pubbliche russe all'interno della loro giurisdizione per ridurre le esigenze di rimborso dei rispettivi prestiti bilaterali concessi all'Ucraina, diminuendo il livello totale di sostegno che sarebbe necessario per tale prestito e sostenendo in tal modo il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina.

(15)Il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina dovrebbe fornire sostegno a copertura dell'importo complessivo del capitale, degli interessi e di tutti gli altri costi correlati del prestito contratto dall'Ucraina sia mediante la firma dell'accordo di prestito AMF che tramite accordi di prestito bilaterali con prestatori che operano sotto l'egida dell'iniziativa del G7 sui prestiti ERA a favore dell'Ucraina, come sancito nel comunicato del G7 adottato il 14 giugno 2024 in Puglia.

(16)Il sostegno nell'ambito del meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina dovrebbe essere disponibile e fornito in modo da garantire parità di accesso sia ai prestatori bilaterali che al prestito AMF eccezionale dell'Unione. La concessione di prestiti bilaterali tramite un intermediario non dovrebbe precluderne l'ammissibilità ai fini del presente regolamento. Il sostegno finanziario a fondo perduto dovrebbe essere assegnato all'Ucraina per aiutarla a rimborsare il prestito AMF e i prestiti bilaterali ammissibili in proporzione del capitale del relativo prestito rispetto alla somma del capitale del prestito AMF e di tutti i prestiti bilaterali ammissibili. È opportuno rettificare l'assegnazione una volta che i rispettivi prestiti, compresi gli interessi e tutti gli altri costi correlati, siano stati interamente rimborsati dall'Ucraina, in modo che eventuali risorse future siano assegnate ai prestiti rimanenti in proporzione del capitale del prestito AMF o del prestito bilaterale ammissibile rispetto alla somma del capitale di tutti i prestiti rimanenti. Nella documentazione concernente il rispettivo prestito, il capitale di ciascun prestito dovrebbe essere considerato come il capitale iniziale impegnato e non dovrebbe tenere conto di altri fattori, quali rimborsi, finanziamenti aggiuntivi o eventuali importi capitalizzati.

(17)Per garantire che il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina fornisca un sostegno rapido ed efficiente ai prestiti erogati dai prestatori bilaterali, la Commissione dovrebbe valutare i prestiti bilaterali che i prestatori che operano sotto l'egida dei prestiti ERA del G7 intendono concedere e, se del caso, approvarne il sostegno. Qualora tali accordi di prestito bilaterali siano in fase progettuale o non siano ancora entrati in vigore, è opportuno che la Commissione ne monitori l'entrata in vigore. Al fine di garantire l'erogazione tempestiva di prestiti bilaterali all'Ucraina, gli accordi di prestito bilaterali dovrebbero essere presentati alla Commissione entro il 1º giugno 2025 ed entrare in vigore entro il 30 giugno 2025.

(18)L'erogazione del sostegno nell'ambito del meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina dovrebbe essere subordinata alla conclusione di un accordo tra la Commissione e l'Ucraina sulle disposizioni dettagliate per l'attuazione di tale meccanismo e alla valutazione positiva da parte della Commissione di una richiesta di sostegno finanziario a fondo perduto presentata dall'Ucraina. L'Ucraina dovrebbe fornire alla Commissione le informazioni necessarie per garantire che il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina sostenga i prestiti bilaterali fino all'importo totale dovuto al prestatore bilaterale interessato. In via eccezionale la Commissione potrebbe, per motivi debitamente giustificati, valutare anche le richieste di pagamento da parte di prestatori bilaterali.

(19)Oltre al sostegno nell'ambito del meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina, è opportuno erogare un prestito AMF eccezionale per sostenere la stabilità macrofinanziaria e allentare i vincoli finanziari esterni dell'Ucraina, in particolare al fine di coprire il fabbisogno di finanziamenti del paese. Data l'urgenza di tale fabbisogno di finanziamenti è opportuno rendere disponibile il prestito AMF nel 2024.

(20)L'AMF dovrebbe fornire sostegno sotto forma di un prestito fino a 35 miliardi di EUR. Per soddisfare le potenziali richieste di sostegno per i prestiti bilaterali nell'ambito del meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina, garantendo nel contempo la sana gestione finanziaria del sostegno dell'Unione disponibile a norma del presente regolamento, l'importo del prestito AMF dovrebbe essere adeguato tenendo conto dei prestiti bilaterali all'Ucraina considerati ammissibili nell'ambito del meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina, unitamente al capitale indicato dai paesi terzi nelle intenzioni comunicate alla Commissione sotto l'egida dell'iniziativa del G7 sui prestiti ERA a favore dell'Ucraina. Tale adeguamento dovrebbe avvenire a condizione che l'importo totale di tutti i prestiti per i quali è stato chiesto il sostegno a norma del presente regolamento superi i 45 miliardi di EUR.

(21)Il sostegno all'Ucraina nell'ambito del prestito AMF dovrebbe essere aggiuntivo e complementare al sostegno dell'Unione erogato a norma del regolamento (UE) 2024/792. Ove possibile la Commissione dovrebbe cercare di ridurre al minimo gli oneri amministrativi e di rendicontazione a carico dell'Ucraina.

(22)Il sostegno nell'ambito del prestito AMF dovrebbe essere subordinato al prerequisito che l'Ucraina continui a sostenere e rispettare meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico e lo Stato di diritto, e a garantire il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Tale prerequisito dovrebbe applicarsi anche alle richieste di erogazione a titolo del meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina nella misura in cui si riferiscano al prestito AMF. Lo stesso prerequisito si applica al sostegno fornito a norma del regolamento (UE) 2024/792 ed è opportuno che la Commissione effettui congiuntamente la valutazione dei due strumenti.

(23)La Commissione dovrebbe tenere debitamente conto della decisione 2010/427/UE del Consiglio 20 e, se del caso, del ruolo del servizio europeo per l'azione esterna.

(24)Il prestito AMF erogato a norma del presente regolamento dovrebbe essere collegato a condizioni inerenti alle politiche, da definire in un protocollo d'intesa tra la Commissione e l'Ucraina. Tali condizioni dovrebbero essere coerenti con le tappe qualitative e quantitative contenute nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/1447 del Consiglio 21 e con eventuali modifiche a esse apportate al momento dell'adozione del protocollo d'intesa. Il protocollo d'intesa dovrebbe altresì includere un impegno da parte dell'Ucraina a promuovere la cooperazione con l'Unione in materia di ripresa, ricostruzione e modernizzazione dell'industria della difesa del paese, in linea con gli obiettivi del programma per l'industria europea della difesa (EDIP) e di altri programmi pertinenti dell'Unione. È inoltre opportuno adottare le misure necessarie per garantire il coordinamento e la complementarità dei prestiti bilaterali, compreso il prestito AMF eccezionale, con gli altri donatori. A tal fine dovrebbe essere utilizzata la piattaforma dei donatori per l'Ucraina in quanto sede già istituita per tali scambi.

(25)Per garantire condizioni uniformi di esecuzione e per ragioni di efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali condizioni con le autorità ucraine sotto la supervisione del comitato dei rappresentanti degli Stati membri conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 22 . Considerato l'impatto potenzialmente rilevante di un'assistenza di oltre 90 milioni di EUR, si dovrebbe ricorrere alla procedura d'esame per le operazioni al di sopra di tale soglia. In considerazione dell'importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione all'Ucraina, si dovrebbe fare ricorso alla procedura d'esame per l'adozione del protocollo d'intesa e per qualsiasi riduzione o annullamento dell'assistenza.

(26)L'erogazione della rata unica nell'ambito del prestito AMF dovrebbe essere subordinata alla valutazione positiva, da parte della Commissione, di una richiesta di fondi presentata dall'Ucraina. La valutazione delle condizioni inerenti alle politiche stabilite nel protocollo d'intesa non dovrebbe pregiudicare la valutazione del rispetto delle condizioni allineate nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione.

(27)Alla luce del principio della sana gestione finanziaria e al fine di agevolare la gestione della liquidità da parte delle autorità ucraine e garantire la prevedibilità, la Commissione dovrebbe far sì che le tranche siano erogate nel corso del 2024 e del 2025 evitando, nella misura del possibile, deviazioni significative da un trimestre all'altro negli importi erogati. L'erogazione delle tranche dovrebbe, se del caso, essere allineata ai tempi di erogazione del prestito o del sostegno finanziario a fondo perduto nell'ambito del pilastro I dello strumento per l'Ucraina conformemente al regolamento (UE) 2024/792. È inoltre opportuno prevedere la possibilità di rivalutare il fabbisogno di finanziamenti dell'Ucraina e di ridurre o annullare il sostegno sotto forma di prestito qualora, nel corso del periodo di disponibilità del sostegno a titolo dell'AMF, tale fabbisogno diminuisca drasticamente rispetto alle previsioni iniziali.

(28)L'accordo di prestito da concludere tra la Commissione e le autorità ucraine dovrebbe contenere disposizioni in linea con i diritti, le responsabilità e gli obblighi previsti dall'accordo quadro di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/792 firmato tra l'UE e l'Ucraina, entrato in vigore il 20 giugno 2024. In questo modo sarà assicurata una tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione connessi all'assistenza macrofinanziaria eccezionale da questa fornita, con la definizione di misure appropriate in materia di prevenzione e lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa all'assistenza. Inoltre, in conformità del regolamento finanziario, saranno concessi i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, alla Corte dei conti europea e, se del caso, alla Procura europea, anche da parte dei terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione durante e dopo il periodo di disponibilità dell'assistenza macrofinanziaria eccezionale. L'Ucraina dovrebbe inoltre segnalare alla Commissione le irregolarità relative all'utilizzo dei fondi, in linea con le procedure previste dall'accordo quadro.

(29)Nel contesto del fabbisogno di finanziamenti dell'Ucraina è opportuno organizzare l'assistenza finanziaria nel quadro della strategia di finanziamento diversificata di cui all'articolo 220 bis del regolamento finanziario e ivi istituita come metodo di finanziamento unico, che dovrebbe migliorare la liquidità delle obbligazioni dell'Unione, come pure l'attrattiva e l'efficacia in termini di costi dell'emissione di titoli dell'Unione.

(30)In deroga all'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio 23 , la responsabilità finanziaria derivante dai prestiti a norma del presente regolamento non dovrebbe essere sostenuta dalla garanzia per le azioni esterne, istituita dal presente regolamento. Il sostegno sotto forma di prestiti a norma del presente regolamento dovrebbe costituire assistenza finanziaria ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Dato che l'assistenza finanziaria a titolo del prestito AMF è disponibile nel 2024 ed è autorizzata a norma dell'articolo 220, paragrafo 1, del regolamento finanziario, è opportuno che la garanzia per l'assistenza finanziaria all'Ucraina sia mobilitata al di sopra dei massimali del quadro finanziario pluriennale (QFP) e fino ai limiti dei massimali di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio 24 , conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio 25 . In considerazione dei rischi finanziari e della copertura di bilancio, non dovrebbe essere costituita alcuna copertura per il sostegno sotto forma di prestiti a norma del presente regolamento, che si propone di garantire al di sopra dei massimali del QFP e, in deroga all'articolo 211, paragrafo 1, del regolamento finanziario, non dovrebbe essere fissato alcun tasso di copertura.

(31)Data la difficile situazione dell'Ucraina causata dalla guerra di aggressione della Russia e per sostenere l'Ucraina nel suo percorso di stabilità a lungo termine, è opportuno che l'Unione fornisca all'Ucraina un prestito a condizioni molto agevolate per un periodo sufficientemente lungo da permettere di mobilitare la garanzia al di sopra dei massimali.

(32)Il sostegno dell'Unione all'Ucraina a norma del presente regolamento dovrebbe essere gestito dalla Commissione.

(33)Per garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano seguire l'attuazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito agli sviluppi relativi a tale sostegno e fornire loro i documenti pertinenti.

(34)Per assicurare la continuità in termini di efficacia delle disposizioni stabilite dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe riesaminarne periodicamente l'adeguatezza e riferire in merito al Parlamento europeo e al Consiglio, garantendo in tal modo trasparenza e rendicontabilità.

(35)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(36)Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire aiutare l'Ucraina a far fronte al fabbisogno di finanziamenti, in particolare fornendo assistenza finanziaria a breve e lungo termine a condizioni agevolate sotto forma di un prestito e di un sostegno finanziario a fondo perduto, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(37)Considerata l'urgenza derivante dalle circostanze eccezionali causate dalla guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia, si ritiene opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane prevista all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

(38)Alla luce della situazione in Ucraina, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina (il "meccanismo") e mette a disposizione dell'Ucraina un'assistenza macrofinanziaria eccezionale per aiutare il paese a coprire il suo fabbisogno di finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)"sostegno dell'Unione": il prestito AMF e il sostegno finanziario a fondo perduto disponibile a norma del presente regolamento;

2)"prestito bilaterale": un prestito concesso direttamente o indirettamente da un paese terzo in qualità di prestatore (anche "prestatore bilaterale") a beneficio dell'Ucraina;

3)"prestito bilaterale ammissibile": un prestito bilaterale riconosciuto ammissibile dalla Commissione nell'ambito del meccanismo;

4)"prestito AMF": il sostegno finanziario straordinario messo a disposizione dell'Ucraina dall'Unione sotto forma di prestito a norma del capo III;

5)"accordo di prestito AMF": l'accordo di prestito firmato dalla Commissione, a nome dell'Unione, e dall'Ucraina a norma del capo III;

6)"altri costi correlati": i costi o le commissioni dovuti nell'ambito del prestito AMF e del rispettivo prestito bilaterale.

Capo II

Meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina

Articolo 3

Finalità

Scopo del meccanismo è fornire all'Ucraina un sostegno finanziario a fondo perduto per aiutare il paese a rimborsare il prestito AMF e i prestiti bilaterali ammissibili. A tal fine il meccanismo riceve risorse che eroga periodicamente all'Ucraina a copertura del capitale, degli interessi e di tutti gli altri costi correlati del prestito AMF e dei prestiti bilaterali ammissibili. Nelle sue operazioni, il meccanismo garantisce parità di accesso ai prestatori bilaterali e all'Unione.

Articolo 4

Finanziamento

(1)Il meccanismo è dotato di risorse costituite da:

(a)importi trasferiti conformemente all'allegato XLI del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, i quali costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario; e

(b)importi ricevuti a titolo di contributi finanziari da Stati membri, paesi terzi o altre fonti. Tali contributi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e lettere d ed e), del regolamento finanziario.

(2)Per tutti i contributi di cui al paragrafo 1, lettera b), la Commissione, a nome dell'Unione, e il donatore concludono un accordo di contributo. Detto accordo contiene, in particolare, disposizioni relative alle condizioni di pagamento. La Commissione informa simultaneamente e senza ritardo il Parlamento europeo e il Consiglio in merito agli accordi di contributo conclusi.

Articolo 5

Sostegno disponibile

(1)Il sostegno finanziario a fondo perduto nell'ambito del meccanismo è disponibile alle condizioni di cui agli articoli da 6 a 8 per aiutare l'Ucraina a rimborsare il capitale, gli interessi e tutti gli altri costi correlati:

(a)del prestito AMF e

(b)dei prestiti bilaterali ammissibili.

(2)Il sostegno finanziario a fondo perduto è assegnato per aiutare l'Ucraina a rimborsare i prestiti di cui al paragrafo 1 in proporzione del capitale di ciascun prestito espresso in euro rispetto alla somma del capitale del prestito AMF e di tutti i prestiti bilaterali ammissibili espressa in euro. Una volta che il prestito AMF o un prestito bilaterale ammissibile, compresi gli interessi e tutti gli altri costi correlati, sia stato interamente rimborsato dall'Ucraina, la suddetta ripartizione è adeguata in modo che le eventuali risorse future siano assegnate ai prestiti rimanenti in proporzione del capitale di ciascun prestito espresso in euro rispetto alla somma del capitale di tutti i prestiti rimanenti espressa in euro.

(3)La Commissione adotta una decisione con cui stabilisce la ripartizione di cui al paragrafo 2 tra il prestito AMF e i prestiti bilaterali ammissibili. La Commissione utilizza il capitale di ciascun prestito bilaterale ammissibile espresso in euro di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettera b). La Commissione modifica tale decisione per includervi senza indugio ogni prestito bilaterale al momento della sua entrata in vigore. La Commissione può modificare tale decisione per ridurre proporzionalmente l'assegnazione a un prestito bilaterale qualora quest'ultimo non sia interamente erogato entro il termine di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c).

(4)L'importo complessivo del capitale dei prestiti di cui al paragrafo 1 non supera 45 miliardi di EUR.

(5)Il sostegno finanziario a fondo perduto nell'ambito del meccanismo è erogato in euro.

(6)Tutti i pagamenti sono subordinati alla disponibilità delle risorse di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

(7)L'Unione declina ogni responsabilità riguardo al rimborso dei prestiti bilaterali ammissibili.

Articolo 6

Decisione di esecuzione della Commissione sull'ammissibilità dei prestiti bilaterali

(1)Qualora intenda chiedere sostegno nell'ambito del meccanismo per poter rimborsare un prestito bilaterale, l'Ucraina presenta alla Commissione il testo dell'accordo di prestito bilaterale in questione entro e non oltre il 1º giugno 2025.

(2)La Commissione valuta prontamente l'ammissibilità del prestito bilaterale nell'ambito del meccanismo in base ai criteri seguenti:

(a)l'accordo di prestito bilaterale non era stato firmato prima del [data di adozione della proposta];

(b)la controparte del prestito bilaterale agisce sotto l'egida dell'iniziativa del G7 sui prestiti per l'accelerazione delle entrate straordinarie a favore dell'Ucraina; e

(c)il prestito bilaterale deve essere erogato integralmente a beneficio dell'Ucraina entro il 31 dicembre 2027. Tali erogazioni possono essere collegate al soddisfacimento di condizioni inerenti alle politiche.

Ai fini della valutazione, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni all'Ucraina.

(3)Una condizione sospensiva di un accordo di prestito bilaterale, in base alla quale tale accordo non entri in vigore prima che la Commissione abbia approvato l'ammissibilità del prestito bilaterale o prima che sia entrato in vigore l'accordo di cui all'articolo 7, non osta alla valutazione positiva del prestito bilaterale.

(4)La Commissione approva l'ammissibilità del prestito bilaterale mediante decisione di esecuzione.

(5)La decisione di esecuzione della Commissione di cui al paragrafo 4 stabilisce:

(a)il prestatore bilaterale;

(b)il capitale del prestito bilaterale espresso in euro; nella misura necessaria, il capitale del prestito bilaterale è anche espresso nella valuta del rispettivo prestito bilaterale, dove il tasso di conversione del prestito bilaterale in euro è il tasso giornaliero di cambio dell'euro pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, il [data di adozione della proposta]; e

(c)la giustificazione della valutazione positiva del prestito bilaterale.

(6)La somma dei capitali di tutti i prestiti bilaterali approvati dalla Commissione a norma del presente articolo e del prestito AMF non supera in alcun momento l'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 4.

(7)La Commissione può abrogare la decisione di esecuzione di cui al paragrafo 4 se l'accordo di prestito bilaterale non entra in vigore entro il 30 giugno 2025.

(8)In caso di valutazione negativa, la Commissione comunica all'Ucraina una valutazione debitamente motivata.

Articolo 7

Accordo per l'attuazione del meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina

(1)Il sostegno finanziario a fondo perduto di cui all'articolo 5 è concesso all'Ucraina solo dopo che la Commissione abbia concluso un accordo con l'Ucraina (l'"accordo ULCM").

(2)L'accordo ULCM definisce in particolare gli elementi seguenti:

(a)l'obbligo per l'Ucraina di utilizzare il sostegno finanziario a fondo perduto per rimborsare il capitale, gli interessi e tutti gli altri costi correlati del prestito AMF o dei prestiti bilaterali ammissibili;

(b)i conti bancari di tutti i prestatori bilaterali, sui quali la Commissione effettua i pagamenti del sostegno finanziario a fondo perduto relativo ai rispettivi prestiti bilaterali;

(c)per i pagamenti del sostegno finanziario a fondo perduto relativo al prestito AMF, disposizioni che garantiscano che l'Unione utilizzi tali importi per rimborsare direttamente il prestito AMF;

(d)disposizioni specifiche che rispecchino l'articolo 5, paragrafo 7, e garantiscano che l'Unione non sia ritenuta responsabile di eventuali danni causati dall'Ucraina o da terzi nell'attuazione dei prestiti bilaterali ammissibili, anche in conseguenza dell'attuazione del meccanismo, in particolare quando gli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, variano nel tempo o vengono meno;

(e)l'obbligo per l'Ucraina di ottenere dai prestatori bilaterali e di fornire prontamente alla Commissione le prove:

(a)dell'entrata in vigore di ciascun accordo di prestito bilaterale, e

(b)dell'adempimento di ciascun obbligo di rimborso, compreso, nella misura necessaria, il tasso di conversione applicabile utilizzato;

(f)l'obbligo per l'Ucraina di concordare con ciascun prestatore bilaterale che qualunque importo da essa versato per rimborsare il prestito e che non assolva immediatamente gli obblighi di rimborso rimanga disponibile fino alla scadenza di detti obblighi, e che gli eventuali interessi maturati su tale importo siano anch'essi disponibili per adempiere gli obblighi previsti dall'accordo di prestito bilaterale;

(g)l'obbligo per l'Ucraina di corredare ogni richiesta di pagamento:

(a)delle informazioni dettagliate sugli importi residui dovuti nell'ambito di ciascun accordo di prestito bilaterale, e

(b)delle informazioni dettagliate sugli importi di cui alla lettera f);

(h)l'autorizzazione esplicita per i prestatori bilaterali di presentare, in via eccezionale, una richiesta di pagamento in linea con l'articolo 8, paragrafo 6, purché detti prestatori bilaterali comunichino le informazioni di cui alla lettera g) del presente paragrafo; e

(i)qualsiasi altro requisito necessario per l'attuazione del meccanismo.

(3)Nella misura necessaria, l'accordo ULCM è modificato a seguito dell'entrata in vigore di eventuali decisioni della Commissione adottate a norma dell'articolo 6, paragrafo 4.

Articolo 8

Erogazione del sostegno finanziario a fondo perduto

(1)L'Ucraina può presentare alla Commissione due volte all'anno una richiesta di sostegno finanziario a fondo perduto in relazione al prestito AMF e ai prestiti bilaterali ammissibili.

(2)La Commissione valuta la richiesta dell'Ucraina sulla base dei requisiti seguenti:

(a)il rispetto del prerequisito di cui all'articolo 11, applicabile solo per quanto riguarda il prestito AMF;

(b)la conferma che il valore complessivo delle erogazioni in relazione al prestito AMF o a ciascun prestito bilaterale ammissibile, comprensivo degli eventuali interessi maturati, non supera l'importo totale dovuto a tale prestatore; e

(c)il rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo ULCM.

(3)Fatta salva la disponibilità delle risorse di cui all'articolo 4, paragrafo 1, la Commissione, qualora effettui una valutazione positiva, adotta senza ritardi indebiti una decisione con cui autorizza l'erogazione del sostegno finanziario a fondo perduto, comprendente l'importo da erogare a sostegno del rimborso di ciascun prestito bilaterale ammissibile e l'importo messo a disposizione per sostenere il rimborso del prestito AMF. L'importo erogato è pari all'importo delle risorse disponibili sulla base dell'articolo 4, paragrafo 1. Detto importo è assegnato conformemente alla decisione della Commissione di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

(4)Nel caso in cui l'importo messo a disposizione dell'Ucraina a sostegno del rimborso del prestito AMF sia superiore all'importo dovuto per il rimborso, l'importo in eccesso può essere utilizzato per il rimborso anticipato del prestito a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera e), o può essere trattenuto dall'Unione al fine esclusivo di sostenere il rimborso del prestito AMF in futuro. Sono disponibili a tale scopo anche gli eventuali interessi maturati.

(5)Qualora valuti negativamente la richiesta, la Commissione ne informa prontamente l'Ucraina, motivando la sua valutazione.

(6)Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, la Commissione può, per motivi debitamente giustificati, valutare in via eccezionale le richieste di pagamento presentate dai prestatori bilaterali, in particolare qualora abbia adottato una decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, o qualora l'Ucraina non rispetti gli obblighi dell'accordo ULCM.

Capo III

Assistenza macrofinanziaria

Articolo 9

Messa a disposizione dell'assistenza macrofinanziaria eccezionale dell'Unione

(1)L'Unione mette a disposizione dell'Ucraina un'assistenza macrofinanziaria eccezionale per aiutare il paese a coprire il fabbisogno di finanziamenti. L'assistenza macrofinanziaria eccezionale dell'Unione è erogata all'Ucraina sotto forma di prestiti. L'assistenza contribuisce a coprire il deficit di finanziamento dell'Ucraina individuato in cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali.

(2)L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria eccezionale dell'Unione è gestita dalla Commissione in base alla sua valutazione del prerequisito di cui all'articolo 11 e dell'attuazione delle condizioni inerenti alle politiche incluse nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

(3)Il prestito AMF a favore dell'Ucraina è disponibile fino al 31 dicembre 2024. È messo a disposizione dalla Commissione in un'unica rata, che può essere erogata in una o più tranche. L'erogazione di tutte queste tranche avviene entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

Articolo 10

Importo

(1)Il prestito AMF a favore dell'Ucraina ammonta a un importo massimo di 35 miliardi di EUR. Se però, nel momento in cui la Commissione adotta la decisione relativa al versamento della rata di cui all'articolo 13, la somma di tale importo massimo e del capitale dei prestiti bilaterali ammissibili già approvati dalla Commissione a norma dell'articolo 6, unitamente al capitale indicato dai paesi terzi nelle intenzioni comunicate alla Commissione sotto l'egida dell'iniziativa del G7 sui prestiti ERA a favore dell'Ucraina, supera i 45 miliardi di EUR, l'importo massimo del prestito AMF è ridotto del valore dell'eccedenza.

(2)Qualora nel corso del periodo di disponibilità dell'assistenza macrofinanziaria eccezionale dell'Unione il fabbisogno di finanziamenti dell'Ucraina diminuisca drasticamente, anche nell'eventualità di un risarcimento a opera della Russia dei danni di guerra inflitti all'Ucraina, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, può ridurre l'importo dell'assistenza o annullarla.

(3)La durata massima del prestito AMF è fissata a 45 anni.

Articolo 11

Prerequisito per il sostegno

(1)La concessione dell'assistenza macrofinanziaria eccezionale è subordinata al prerequisito che l'Ucraina continui a sostenere e rispettare meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e lo Stato di diritto, e a garantire il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

(2)I servizi della Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna monitorano il rispetto del prerequisito di cui al paragrafo 1 in particolare prima del versamento della rata e dell'erogazione delle tranche, tenendo debitamente conto, se del caso, della relazione periodica della Commissione sull'allargamento. In tale processo, la Commissione tiene conto delle raccomandazioni pertinenti degli organismi internazionali, quali il Consiglio d'Europa e la Commissione di Venezia. La Commissione informa il Consiglio circa il rispetto del prerequisito di cui al paragrafo 1 prima del versamento della rata e dell'erogazione delle tranche all'Ucraina.

(3)I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio 26 .

(4)La valutazione di cui al paragrafo 2 è effettuata insieme alla valutazione di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/792 27 .

(5)La Commissione, ove constati che il prerequisito non è soddisfatto o non è più soddisfatto, sospende l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria eccezionale e il versamento del sostegno a fondo perduto di cui all'articolo 8, in quanto si riferisce al prestito AMF.

Articolo 12

Protocollo d'intesa

(1)La Commissione concorda con l'Ucraina le condizioni inerenti alle politiche cui deve essere collegata l'assistenza macrofinanziaria eccezionale dell'Unione. Tali condizioni sono stabilite in un protocollo d'intesa.

(2)Le condizioni inerenti alle politiche di cui al protocollo d'intesa sono coerenti con le tappe qualitative e quantitative contenute nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/1447 del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per l'Ucraina, e sue eventuali modifiche. Le condizioni inerenti alle politiche specificate nel protocollo d'intesa dovrebbero altresì includere un impegno a promuovere la cooperazione con l'Unione in materia di ripresa, ricostruzione e modernizzazione dell'industria della difesa ucraina, in linea con gli obiettivi del programma per l'industria europea della difesa (EDIP) e di altri programmi pertinenti dell'Unione.

(3)La Commissione approva la firma del protocollo d'intesa e delle sue modifiche mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 13

Decisione di erogazione

(1)L'Ucraina presenta una richiesta di fondi prima del versamento della rata, corredata di una relazione, conformemente alle disposizioni del protocollo d'intesa.

(2)La Commissione decide di versare la rata a seguito della valutazione dei requisiti seguenti:

(a)il rispetto del prerequisito di cui all'articolo 11, e

(b)l'adempimento soddisfacente delle condizioni inerenti alle politiche stabilite nel protocollo d'intesa.

(3)L'erogazione delle tranche dovrebbe essere allineata ai tempi di erogazione del prestito o del sostegno finanziario a fondo perduto nell'ambito del pilastro I dello strumento per l'Ucraina conformemente al regolamento (UE) 2024/792.

Articolo 14

Operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti

(1)Al fine di finanziare l'assistenza macrofinanziaria eccezionale, alla Commissione è conferito, per conto dell'Unione, il potere di reperire le risorse necessarie assumendo prestiti sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie conformemente all'articolo 220 bis del regolamento finanziario.

(2)In deroga all'articolo 31, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) 2021/947, l'assistenza macrofinanziaria fornita all'Ucraina sotto forma di prestiti non è sostenuta dalla garanzia per le azioni esterne. Non è costituita alcuna dotazione per il prestito AMF e, in deroga all'articolo 211, paragrafo 1, del regolamento finanziario, non è fissato alcun tasso di copertura in percentuale dell'importo di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

(3)Gli importi sospesi a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, sono disponibili, nella misura necessaria, per sostenere il rimborso delle operazioni di assunzione di prestiti dell'Unione. Un siffatto uso di tali risorse non assolve l'Ucraina dalla responsabilità di rimborsare il prestito conformemente alle clausole dell'accordo di prestito AMF.

Articolo 15

Accordo di prestito AMF

(1)Le condizioni finanziarie dettagliate dell'assistenza macrofinanziaria eccezionale dell'Unione sono specificate nell'accordo di prestito AMF.

(2)Oltre agli elementi di cui all'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento finanziario, l'accordo di prestito AMF stabilisce quanto segue:

(a)i diritti, le responsabilità e gli obblighi previsti dall'accordo quadro di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/792 si applicano all'accordo di prestito AMF e ai fondi in esso contenuti;

(b)l'Ucraina utilizza gli stessi sistemi di gestione e di controllo proposti nel piano per l'Ucraina istituito a norma del regolamento (UE) 2024/792;

(c)è garantito il diritto dell'Unione al rimborso anticipato del prestito qualora sia stato riscontrato che, in relazione alla gestione dell'assistenza macrofinanziaria eccezionale dell'Unione, l'Ucraina è stata coinvolta in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;

(d)l'Ucraina continua a rispettare le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1;

(e)l'importo eccedente di cui all'articolo 8, paragrafo 4, può essere utilizzato, in tutto o in parte, per il rimborso anticipato del prestito AMF su iniziativa della Commissione o, previa approvazione della Commissione, su richiesta dell'Ucraina; e

(f)le modalità di rimborso sulla base di una struttura a cascata. In primo luogo, il sostegno a fondo perduto messo a disposizione dal meccanismo per il prestito AMF e autorizzato a norma dell'articolo 8 è utilizzato per rimborsare direttamente il prestito AMF. In secondo luogo, se il sostegno a fondo perduto non è concesso o è concesso solo parzialmente a causa di importi insufficienti, gli importi trattenuti dall'Unione a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, sono utilizzati per rimborsare direttamente il prestito AMF. In terzo luogo, se gli importi di cui sopra sono insufficienti, qualora sia raggiunto un accordo per corrispondere all'Ucraina risarcimenti di guerra o una liquidazione finanziaria equivalente dei danni causati dalla guerra, l'Ucraina utilizzerà tali risorse per il servizio del prestito AMF. In quarto luogo, se gli importi di cui sopra sono insufficienti, l'Ucraina continua ad essere responsabile dell'eventuale importo residuo dovuto.

(3)Il mancato rispetto delle clausole dell'accordo di prestito AMF costituisce per la Commissione un motivo per sospendere o annullare il versamento della rata o delle tranche o, se giustificato, per chiedere il rimborso anticipato del prestito AMF.

(4)L'accordo di prestito AMF è messo a disposizione, simultaneamente, del Parlamento europeo e del Consiglio, previa richiesta.

Articolo 16

Procedura di comitato

(1)La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

(2)Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Capo IV

Disposizioni finali

Articolo 17

Informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio

(1)La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio degli sviluppi in merito all'attuazione del presente regolamento, comprese le erogazioni nell'ambito del meccanismo e del prestito AMF, e fornisce a tempo debito a tali istituzioni i documenti pertinenti. Tali informazioni dovrebbero essere comunicate conformemente agli accordi interistituzionali concordati nell'ambito dello strumento per l'Ucraina, tra cui il dialogo sullo strumento per l'Ucraina.

(2)Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento nel corso dell'anno precedente, comprensiva della valutazione dell'attuazione. La relazione: a) esamina i progressi compiuti nell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria eccezionale dell'Unione, e b) valuta la situazione economica e le prospettive dell'Ucraina, nonché i progressi registrati nell'attuazione delle misure inerenti alle politiche di cui all'articolo 12, paragrafo 1. Se del caso, in particolare dopo la scadenza del prestito AMF e di tutti gli accordi di prestiti bilaterali ammissibili, la Commissione include in tale relazione un riesame dell'adeguatezza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

(3)Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post in cui analizza i risultati e l'efficienza dell'assistenza macrofinanziaria eccezionale dell'Unione erogata a norma del presente regolamento e valuta in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell'assistenza.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    La presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina e fornisce assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina

1.2. Settore/settori interessati (cluster di programmi)

Settore: affari economici e finanziari

Attività: affari economici e finanziari internazionali 1.3 La proposta/iniziativa riguarda:

 una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 28  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi generali

Istituire il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina e mettere a disposizione dell'Ucraina un'assistenza macrofinanziaria per aiutare il paese a coprire il suo fabbisogno di finanziamenti.

1.4.2. Obiettivi specifici

Fornire all'Ucraina un sostegno finanziario a fondo perduto per aiutare il paese a rimborsare il prestito AMF e i prestiti bilaterali concessi a sostegno dell'Ucraina e contribuire in tal modo alla stabilità macrofinanziaria, nonché per allentare i vincoli finanziari esterni e interni del paese.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

   Sostenere la resilienza economica e la stabilità dell'Ucraina in situazione di guerra.

   Contribuire a coprire il fabbisogno di finanziamenti esterni dell'Ucraina, nel contesto di un significativo deterioramento della bilancia dei pagamenti dovuto all'invasione non provocata e ingiustificata da parte della Russia.

   Alleviare il fabbisogno di finanziamenti del bilancio dell'Ucraina in continuità con l'assistenza emergenziale già fornita.

   Contribuire, tramite il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina, al rimborso del prestito AMF, concesso all'Ucraina a norma del presente regolamento, e dei prestiti bilaterali.

1.4.4. Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Le autorità ucraine saranno tenute a presentare una relazione sul rispetto delle condizioni politiche concordate prima dell'erogazione della rata del prestito AMF. I servizi della Commissione rimarranno in stretto contatto con la piattaforma dei donatori per l'Ucraina allo scopo di usufruire delle conoscenze derivanti dalle attività in corso dei rispettivi donatori.

Sulla scia della valutazione operativa dei circuiti finanziari e delle procedure amministrative dell'Ucraina, presentata nel giugno 2020, i servizi della Commissione continueranno a monitorare la gestione delle finanze pubbliche.

Anche le delegazioni dell'UE riferiranno regolarmente sulle questioni legate al monitoraggio dell'assistenza. È prevista una relazione annuale al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione del presente regolamento, comprendente le erogazioni nell'ambito del meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina e del prestito AMF. La Commissione effettuerà una valutazione ex post dell'assistenza AMF erogata dall'Unione.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Ai fini dell'attuazione del meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina, la Commissione concluderà con l'Ucraina un accordo che stabilisca le condizioni e gli obblighi da rispettare per ricevere e utilizzare il sostegno finanziario a fondo perduto. Il sostegno per aiutare l'Ucraina a rimborsare i prestiti erogati da paesi terzi nell'ambito del meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina sarà subordinato alla valutazione positiva da parte della Commissione dell'ammissibilità dei prestiti bilaterali presentati dall'Ucraina. Il versamento del sostegno finanziario a fondo perduto nell'ambito del meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina sarà subordinato all'approvazione da parte della Commissione delle richieste di sostegno finanziario a fondo perduto presentate dall'Ucraina o, in via eccezionale, da prestatori bilaterali.

Il prestito AMF sarà subordinato al rispetto del prerequisito e delle condizioni inerenti alle politiche elencate in un protocollo d'intesa tra la Commissione e le autorità ucraine. L'assistenza consisterà in un'unica rata che potrà essere erogata in più tranche.

L'assistenza AMD sarà gestita dalla Commissione. Conformemente al regolamento finanziario si applicano le disposizioni specifiche in materia di prevenzione delle frodi e di altre irregolarità, comprese le disposizioni pertinenti volte a garantire gli interessi finanziari dell'Unione, secondo quanto stabilito nell'accordo quadro a norma del regolamento (UE) 2024/792. La Commissione e le autorità ucraine stabiliranno di comune accordo gli obblighi di rendicontazione nel protocollo d'intesa. La Commissione collaborerà strettamente con le istituzioni finanziarie internazionali e le autorità nazionali, nonché con i paesi terzi che partecipano alla piattaforma multiagenzia di coordinamento dei donatori per l'Ucraina, al fine di coordinare le priorità e la condizionalità del rispettivo sostegno e monitorare gli sviluppi pertinenti e l'applicazione dei requisiti e delle condizioni concordati nel protocollo d'intesa.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

La presente proposta soddisfa l'esigenza di una risposta comune per fornire all'Ucraina un sostegno su scala adeguata, che non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri ma può essere conseguito meglio dall'UE. I motivi principali risiedono nella capacità e nei vincoli di bilancio a livello nazionale e nella necessità di un forte coordinamento dei donatori per massimizzare la portata e l'efficacia del sostegno, limitando nel contempo l'onere a carico della capacità amministrativa delle autorità ucraine, che è estremamente ridotta nelle circostanze attuali.

L'iniziativa rientra nell'obiettivo dell'UE di fornire all'Ucraina un sostegno di liquidità a breve termine. Essa rafforza inoltre le iniziative dell'Unione finalizzate al sostegno diretto di carattere umanitario, economico e alla difesa, e quelle volte a coordinare gli interventi multilaterali, quali la campagna Stand Up For Ukraine.

Il principale valore aggiunto del meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina, rispetto ad altri strumenti dell'Unione, consiste nell'aiutare l'Ucraina a rimborsare il prestito AMF e i prestiti bilaterali ammissibili concessi a sostegno dell'Ucraina. In tal modo il meccanismo risponde all'invito del Consiglio europeo, formulato nelle conclusioni del 27 giugno 2024, a portare avanti i lavori affrontando nel contempo tutti gli aspetti giuridici e finanziari pertinenti al fine di fornire finanziamenti aggiuntivi all'Ucraina entro la fine dell'anno sotto forma di prestiti il cui servizio e rimborso sarà assicurato mediante flussi futuri di entrate straordinarie.

Il principale valore aggiunto dei prestiti AMF rispetto ad altri strumenti dell'UE risiede nella capacità di alleggerire rapidamente la pressione finanziaria esterna e di contribuire a mantenere nel tempo un contesto macrofinanziario stabile, anche promuovendo una bilancia dei pagamenti e una situazione di bilancio durature e sostenibili, nel quadro di obblighi di rendicontazione adeguati.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Le operazioni di assistenza macrofinanziaria sono soggette alla valutazione ex post. Dalle passate valutazioni ex post è emerso che, in generale, le precedenti operazioni di AMF a favore dell'Ucraina sono risultate estremamente pertinenti in termini di obiettivi, bilancio e obiettivi strategici. Tali operazioni si sono dimostrate fondamentali per aiutare l'Ucraina ad affrontare i problemi della bilancia dei pagamenti e ad attuare riforme strutturali essenziali per stabilizzare l'economia e rafforzare la sostenibilità della sua posizione esterna; Hanno consentito risparmi di bilancio e vantaggi finanziari, e hanno funzionato da catalizzatori di ulteriore sostegno finanziario e di fiducia degli investitori.

Data la natura innovativa del meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina, non è stato possibile trarne insegnamenti. 1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

La proposta è compatibile con i massimali del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027.

Il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina sarà finanziato da entrate con destinazione specifica esterne.

Il sostegno AMF sotto forma di prestiti sarà disponibile fino al 31 dicembre 2024, mentre l'erogazione delle tranche proseguirà sino al 31 dicembre 2025. Le risorse per il prestito AMF saranno finanziate mediante assunzione di prestiti.

In considerazione dei rischi finanziari e della copertura di bilancio, non dovrebbe essere costituita alcuna copertura per il sostegno sotto forma di prestiti a norma del presente regolamento, che si propone di garantire al di sopra dei massimali e, in deroga all'articolo 211, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, non dovrebbe essere fissato alcun tasso di copertura.

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Utilizzando i prestiti, questa operazione di AMF aumenta l'efficacia del bilancio dell'UE mediante l'effetto leva e costituisce l'opzione più efficiente sotto il profilo dei costi. La Commissione è autorizzata a contrarre prestiti sui mercati dei capitali per conto dell'Unione europea e dell'Euratom, utilizzando il bilancio dell'UE come garanzia. Lo scopo è ottenere finanziamenti sul mercato ai migliori tassi disponibili grazie all'ottimo merito di credito.

Occorre evitare di sottoporre a ulteriori pressioni un bilancio dell'UE già in affanno con requisiti di accantonamento e disposizioni complesse, comportanti una moltitudine di garanzie nazionali ad hoc. Pertanto il prestito AMF sarà garantito al di sopra dei massimali del QFP. Un sistema unificato ed efficiente per garantire le migliori condizioni di prestito e ampliare l'accesso al mercato per il sostegno sotto forma di prestiti presenta notevoli vantaggi nell'attuale contesto di mercato.

1.6. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

   in vigore a decorrere dal AAAA fino al AAAA

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dall'1.10.2024 al 30.6.2025

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

29 1.7. Modalità di gestione previste 

 Gestione diretta a opera della Commissione

   a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

   a paesi terzi o organismi da questi designati;

   a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

   alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

   agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

   a organismi di diritto pubblico;

   a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

   a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

   alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

Non pertinente

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Si applicano gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione previsti dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Il monitoraggio dell'azione da parte dei servizi della Commissione avverrà sulla base di misure specifiche che saranno definite in un protocollo d'intesa con le autorità ucraine.

Il protocollo d'intesa contemplerà condizioni inerenti alle politiche che dovrebbero essere coerenti con le tappe qualitative e quantitative contenute nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/1447 del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per l'Ucraina, e sue eventuali modifiche.

La Commissione verificherà il rispetto delle condizioni inerenti alle politiche stabilite nel protocollo d'intesa. La Commissione informerà il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai risultati di detta verifica.

Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento nel corso dell'anno precedente, comprensiva della valutazione dell'attuazione. Tale relazione: a) esaminerà i progressi compiuti nell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, e b) valuterà la situazione economica e le prospettive dell'Ucraina, nonché i progressi registrati nell'attuazione delle condizioni inerenti alle politiche incluse nel protocollo d'intesa. Ove opportuno, in particolare dopo la scadenza del prestito AMF e di tutti gli accordi di prestiti bilaterali, la Commissione includerà in tale relazione un riesame dell'adeguatezza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post in cui analizzerà i risultati e l'efficienza del sostegno dell'Unione erogato nell'ambito dell'operazione di AMF e valuterà in quale misura esso abbia contribuito agli obiettivi dell'assistenza.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Le azioni che saranno finanziate nell'ambito della presente proposta saranno attuate in regime di gestione diretta dalla Commissione, in quanto si tratta di un sostegno finanziario erogato direttamente allo Stato.

Il sostegno a fondo perduto nell'ambito del meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina sarà messo a disposizione dalla Commissione, subordinatamente alla disponibilità di importi a titolo del meccanismo stesso.

Il versamento delle tranche può essere organizzato in modo flessibile e rapido nel corso del 2024 e 2025. Al fine di agevolare la gestione della liquidità da parte delle autorità ucraine e garantire la prevedibilità, la Commissione intende far sì che le tranche siano versate nel corso del 2024 e del 2025 evitando, nella misura del possibile, deviazioni significative negli importi da un trimestre all'altro. L'erogazione delle tranche dovrebbe essere allineata ai tempi di erogazione del prestito o del sostegno finanziario a fondo perduto nell'ambito del pilastro I dello strumento per l'Ucraina conformemente al regolamento (UE) 2024/792. 

Il versamento del prestito AMF dovrebbe essere subordinato al rispetto dei prerequisiti e all'adempimento soddisfacente delle condizioni inerenti alle politiche.

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

L'operazione proposta presenta rischi politici, fiduciari e strategici. Un rischio fondamentale per l'operazione deriva dalla prosecuzione della guerra causata dall'invasione non provocata e ingiustificata dell'Ucraina da parte della Russia, che potrebbe avere un ulteriore impatto negativo sulla stabilità macroeconomica e sulla capacità amministrativa dell'Ucraina.

In secondo luogo, i flussi futuri di entrate straordinarie derivanti dal blocco delle attività pubbliche russe che sono detenute nell'Unione europea sono soggetti a una serie di ipotesi. Qualora tali ipotesi non si concretizzassero, il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina potrebbe non realizzare appieno il suo impatto potenziale.

In terzo luogo, vi è il rischio che i prestiti siano usati in modo fraudolento. Poiché la proposta non è destinata a spese specifiche (contrariamente, ad esempio, al finanziamento di progetti), tale rischio dipende da fattori quali la qualità generale dei sistemi di gestione presso la Banca nazionale dell'Ucraina e il ministero delle Finanze, le procedure amministrative, le funzioni di controllo e vigilanza, la sicurezza dei sistemi informatici e l'adeguatezza delle capacità di audit interno ed esterno.

In quarto luogo, nel caso in cui il sostegno a fondo perduto proveniente dal meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina fosse insufficiente per rimborsare il prestito AMF e non fossero possibili altre fonti di rimborso, il rischio deriva dalla possibilità che l'Ucraina non riesca a far fronte al servizio del prestito AMF, il che potrebbe essere causato, ad esempio, da un ulteriore significativo deterioramento della bilancia dei pagamenti e della posizione di bilancio del partner.

Sistemi di controllo interno

Le operazioni saranno oggetto di procedure di verifica, controllo e audit, effettuate sotto la responsabilità della Commissione (anche tramite l'Ufficio europeo per la lotta antifrode - OLAF) e della Corte dei conti europea, come previsto dall'articolo 129 del regolamento finanziario. Il pagamento è soggetto al monitoraggio del personale della Commissione. Le erogazioni relative alle operazioni possono essere soggette a verifiche ex post (documentali e/o in loco) supplementari e indipendenti da parte dei funzionari del gruppo di controllo ex post del servizio competente della Commissione. Tali verifiche possono essere anche avviate su richiesta dell'ordinatore delegato competente. Se necessario (tale eventualità non si è finora materializzata) si può procedere all'interruzione e alla sospensione dei pagamenti, alle rettifiche finanziarie (attuate dalla Commissione) e ai recuperi, che vanno esplicitamente previsti negli accordi con l'Ucraina. 

2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

I sistemi di controllo in vigore hanno finora garantito un tasso di errore effettivo dello 0 % per i pagamenti relativi all'assistenza macrofinanziaria. Non vi sono casi noti di frode, corruzione o attività illecite. Le operazioni hanno una logica di intervento chiara, che consente alla Commissione di valutarne l'impatto. I controlli permettono di confermare il livello di affidabilità e il conseguimento degli obiettivi e delle priorità strategici.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Per ridurre i rischi di uso fraudolento dei finanziamenti sono state e saranno adottate diverse misure. Le condizioni del sostegno a fondo perduto nell'ambito del meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina saranno stabilite in dettaglio in un accordo giuridico firmato tra la Commissione e l'Ucraina. L'accordo giuridico stabilirà l'obbligo per l'Ucraina di utilizzare il sostegno finanziario a fondo perduto per il rimborso del capitale, degli interessi e di tutti gli altri costi correlati del prestito AMF o dei prestiti bilaterali ammissibili, nonché di ottenere dai prestatori bilaterali e di fornire prontamente alla Commissione la prova dell'adempimento di ciascun obbligo di pagamento.

Sarà inoltre concluso un accordo di prestito tra la Commissione e l'Ucraina a norma dell'articolo 220 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. L'accordo di prestito conterrà una serie di disposizioni in materia di accertamenti, prevenzione delle frodi, audit e recupero dei fondi in caso di frode o corruzione. In particolare, l'accordo di prestito conterrà disposizioni in materia di controlli da parte della Commissione, verifiche contabili da parte della Corte dei conti ed esercizio delle competenze da parte della Procura europea, a norma degli articoli 129 e 220 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

L'operazione di AMF sarà soggetta alle disposizioni specifiche per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione stabilite nell'accordo quadro riguardante lo strumento per l'Ucraina.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della 
spesa

Partecipazione

 

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

6

Linea di bilancio per le spese operative: 14 11 01Meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina

Diss.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

Scopo del meccanismo è fornire all'Ucraina un sostegno finanziario a fondo perduto per aiutare il paese a rimborsare il prestito AMF e i prestiti bilaterali concessi a sostegno dell'Ucraina.

Il meccanismo riceve risorse che eroga periodicamente all'Ucraina a copertura del capitale, degli interessi e di tutti gli altri costi correlati del prestito AMF e dei prestiti bilaterali ammissibili.

Gli importi trasferiti al meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina mediante potenziali modifiche dell'allegato XLI del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, come pure gli importi derivanti da contributi volontari specifici di Stati membri, paesi terzi o altre fonti, saranno utilizzati per fornire all'Ucraina un sostegno a fondo perduto al fine di aiutare il paese a rimborsare il prestito AMF e i prestiti bilaterali concessi a sostegno dell'Ucraina. 

Meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina

(ipotesi: stanziamenti di impegno pari agli stanziamenti di pagamento)

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

·Stanziamenti operativi (di cui)

14 11 01 – Meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.



Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

"Spese amministrative"

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell' allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

DG: <…….>

□ Risorse umane

□ Altre spese amministrative

TOTALE DG <…….>

Stanziamenti

TOTALE stanziamenti 
per la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

   

3.2.2. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese amministrative

Totale parziale RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Esclusa la RUBRICA 7 30  
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese
amministrative

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

2024

2025

2026

2027

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

□Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

20 01 02 03 (delegazioni)

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

01 01 01 11 (ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 31

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

XX 01 xx yy zz  32

- in sede

- nelle delegazioni

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio

TOTALE

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JPD  33

Altra linea di bilancio: entrate con destinazione specifica

Finanziato dalle entrate con destinazione specifica - in sede

Finanziato dalle entrate con destinazione specifica - nella delegazione

TOTALE

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Personale esterno

3.2.3. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

I prestiti saranno finanziati mediante prestiti contratti dall'UE sui mercati finanziari.

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

   comporta una revisione del QFP.

3.2.4. Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da terzi 34

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 35

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE stanziamenti cofinanziati

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 36

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Voce 6642 Meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina – Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Cfr. la precedente sezione 3.2.1.

(1)    Conclusioni del Consiglio europeo, 27 giugno 2024, EUCO 15/24.
(2)    Apulia G7 Leaders' Communiqué, 14 giugno 2024.
(3)    Decisione (PESC) 2022/335 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 57 del 28.2.2022, pag. 4).
(4)    I depositari centrali di titoli sono definiti nel regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).
(5)    In particolare, il divieto di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 4, della decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina e all'articolo 5 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).
(6)    Decisione (PESC) 2024/577 del Consiglio, del 12 febbraio 2024, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L, 2024/577, 14.2.2024).
(7)    Decisione (PESC) 2024/1470 del Consiglio, del 21 maggio 2024, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L, 2024/1470, 22.5.2024).
(8)    Ciò è reso possibile dalla modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU 433I del 22.12.2020, pag. 11). Tale modifica ha consentito di assimilare all'assistenza finanziaria fornita agli Stati membri le passività potenziali derivanti dall'assistenza finanziaria messa a disposizione dell'Ucraina nel 2023 e 2024.
(9)    Regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce lo strumento per l'Ucraina.
(10)    Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).
(11)    Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).
(12)    Decisione di esecuzione (UE) 2024/1447 del Consiglio, del 14 maggio 2024, relativa all'approvazione della valutazione del piano per l'Ucraina (GU L, 2024/1447, 24.5.2024).
(13)    Regolamento (UE) 2022/2463 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce uno strumento per fornire sostegno all'Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +) (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2463/oj).
(14)    Regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce lo strumento per l'Ucraina (GU L, 2024/792, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj).
(15)    Ukraine - Third Rapid Damage and Needs Assessment, febbraio 2022 - dicembre 2023 (RDNA3).
(16)    Decisione (PESC) 2024/1470 del Consiglio, del 21 maggio 2024, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L, 2024/1470, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1470/oj).
(17)    Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 229 del 31.7.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj).
(18)    Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 229 del 31.7.2014, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/512/oj).
(19)    Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj).
(20)    Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU 201 del 3.8.2010, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/427/oj).
(21)    Decisione di esecuzione (UE) 2024/1447 del Consiglio, del 14 maggio 2024, relativa all'approvazione della valutazione del piano per l'Ucraina (GU L, 2024/1447, 24.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1447/oj). 
(22)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).
(23)    Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/947/oj).
(24)    Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2053/oj).
(25)    Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU 433I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj).
(26)    Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).
(27)    Regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce lo strumento per l'Ucraina (GU L, 2024/792, 29.2.2024).
(28)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(29)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(30)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(31)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(32)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(33)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(34)    I contributi di terzi assumeranno la forma delle entrate con destinazione specifica illustrate nella sezione che segue.
(35)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.
(36)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25 % per spese di riscossione.