COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 26.8.2024
COM(2024) 386 final
2024/0213(NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che fissa le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2025 e che modifica il regolamento (UE) 2024/257 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
In linea con il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca (in seguito, "regolamento di base della PCP"), le risorse biologiche marine vive devono essere sfruttate in modo da ricostituire e mantenere le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield, "MSY"). A tal fine uno strumento importante è la fissazione annuale delle possibilità di pesca sotto forma di totali ammissibili di catture ("TAC") e contingenti.
Il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il piano pluriennale per il Mar Baltico specifica ulteriormente gli intervalli dei tassi-obiettivo di mortalità per pesca. Tali intervalli sono utilizzati nella presente proposta per conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) e, in particolare, per raggiungere e mantenere l'MSY.
Scopo della presente proposta è fissare, per il 2025, le possibilità di pesca per gli stock ittici commercialmente più importanti del Mar Baltico. La proposta intende anche disciplinare la pesca ricreativa in mare nella misura necessaria alla conservazione degli stock ittici in oggetto. Per semplificare e chiarire le decisioni relative ai TAC e ai contingenti annuali, a partire dal 2006 le possibilità di pesca nel Mar Baltico sono fissate con un regolamento distinto.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La proposta fissa i TAC e i contingenti a livelli coerenti con gli obiettivi del regolamento di base della PCP e del piano pluriennale.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La proposta è coerente con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica della proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE. Il principio di sussidiarietà non è pertanto di applicazione.
•Proporzionalità
La proposta assegna possibilità di pesca agli Stati membri conformemente agli obiettivi del regolamento di base della PCP e al piano pluriennale. A norma dell'articolo 16, paragrafi 6 e 7, e dell'articolo 17 del regolamento di base della PCP gli Stati membri devono decidere come ripartire le possibilità di pesca ad essi assegnate tra i pescherecci battenti la loro bandiera secondo determinati criteri stabiliti nei suddetti articoli. Al momento di distribuire, secondo il modello socioeconomico di loro scelta, i TAC ad essi assegnati, gli Stati membri possono quindi avvalersi del margine di discrezionalità necessario per utilizzare le possibilità di pesca loro assegnate dalla proposta.
•Scelta dell'atto giuridico
Il regolamento è considerato l'atto giuridico più appropriato in quanto consente di stabilire disposizioni direttamente applicabili agli Stati membri e alle imprese interessate. In tal modo si garantirà un'applicazione tempestiva e armonizzata di dette disposizioni, determinando una maggiore certezza giuridica.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Consultazioni dei portatori di interessi
La Commissione ha consultato i portatori di interessi (in particolare attraverso il consiglio consultivo per il Mar Baltico) sulla base della sua comunicazione "Una pesca sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2025" (COM(2024) 235 final). La base scientifica della proposta è stata fornita dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM). I pareri preliminari espressi dai portatori di interessi consultati su tutti gli stock ittici in questione sono stati presi in considerazione per quanto possibile, purché non risultassero in contrasto con le politiche vigenti e non comportassero un deterioramento dello stato delle risorse vulnerabili.
I pareri scientifici sui limiti di cattura e sullo stato degli stock sono stati discussi anche con gli Stati membri nell'ambito del forum regionale BALTFISH nel giugno 2024.
•Assunzione e uso di perizie
La Commissione ha consultato il CIEM, i cui pareri si basano su un parere quadro elaborato dai gruppi di esperti e dagli organi decisionali dello stesso CIEM e sono formulati conformemente all'accordo quadro di partenariato con la Commissione.
Ogni anno l'Unione europea chiede al CIEM pareri scientifici sullo stato di stock ittici importanti. I pareri ricevuti vertono su tutti gli stock del Mar Baltico e i TAC proposti riguardano quelli di maggior interesse commerciale.
•Valutazione d'impatto
La proposta rientra in una strategia di lungo periodo volta ad adeguare e a mantenere l'attività di pesca su livelli sostenibili a lungo termine. Nel corso del tempo tale approccio dovrebbe consentire: i) una stabilizzazione della pressione di pesca; ii) un aumento dei contingenti; e di conseguenza iii) un incremento del reddito dei pescatori e delle loro famiglie. L'aumento degli sbarchi dovrebbe risultare vantaggioso per: l'industria ittica, i consumatori, i settori della trasformazione e della vendita al dettaglio e il resto dell'indotto collegato alla pesca commerciale e alla pesca ricreativa. In tale contesto occorre sottolineare il legame tra una pesca sostenibile e un ambiente marino sano nel Mar Baltico, in linea con la strategia sulla biodiversità e altre iniziative correlate, in particolare il piano d'azione dell'UE per gli ecosistemi marini e la pesca.
La presente proposta mira ad evitare approcci a breve termine per promuovere invece una sostenibilità a lungo termine. Di conseguenza, essa tiene conto delle iniziative dei portatori di interessi e dei consigli consultivi su cui il CIEM e/o il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) abbiano espresso un parere positivo. La proposta di riforma della PCP presentata dalla Commissione si basava su una valutazione d'impatto (SEC(2011) 891) in cui si riteneva che il conseguimento dell'obiettivo dell'MSY fosse una condizione necessaria ai fini della sostenibilità ambientale, economica e sociale. Questi tre obiettivi non possono essere conseguiti separatamente.
Fino al 2019 le decisioni adottate in merito alle possibilità di pesca nel Mar Baltico hanno consentito di allineare la mortalità per pesca di tutti gli stock oggetto di parere MSY agli intervalli MSY all'atto della fissazione dei TAC, ad eccezione dell'aringa del Baltico occidentale, riuscendo anche, apparentemente, a ricostituire gli stock e a riequilibrare le capacità e le possibilità di pesca. Tuttavia nel 2019 è apparso chiaro che il merluzzo bianco del Baltico orientale era stato oggetto di una forte pressione di pesca. Da allora le stime del CIEM lasciano intendere che questo stock rimarrà molto probabilmente al di sotto del valore di riferimento per la conservazione Blim negli anni a venire. Nel 2021 è emerso che anche lo stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale si trovava da vari anni al di sotto del valore di riferimento per la conservazione Blim e che, come evidenziato dal CIEM, anche diverse popolazioni di salmone non versavano in buone condizioni. Fino al 2020 il CIEM stimava che la biomassa dell'aringa del Baltico centrale fosse inferiore al valore di riferimento Btrigger.
Dal 2023 il CIEM stima che la biomassa si attestasse in realtà attorno al valore Blim dalla metà degli anni '90 e che sia scesa al di sotto del Blim da diversi anni. Per quanto riguarda il 2024, secondo le stime, la biomassa è salita appena al di sopra del Blim. Il CIEM ha rinviato a metà settembre 2024 il parere per l'aringa del Golfo di Botnia ma, secondo il parere del 2023, la biomassa è inferiore al limite Btrigger dal 2021. La biomassa di spratto è notevolmente diminuita, ma è ancora al di sopra del limite Btrigger. Sono pertanto ancora necessari ulteriori progressi per conseguire e mantenere l'MSY per tutti gli stock del Mar Baltico.
Il 31 maggio 2024 il CIEM ha pubblicato un parere scientifico per i diversi stock del Mar Baltico, ad eccezione dell'aringa del Golfo di Botnia, per la quale il parere è stato rinviato. Nel parere il CIEM stima che: i) la biomassa di aringa del Baltico occidentale e di merluzzo bianco del Baltico orientale e occidentale sia ancora al di sotto del Blim; ii) la biomassa dell'aringa del Baltico centrale sia al di sopra del Blim ma resti al di sotto del Btrigger. Il parere per il merluzzo bianco del Baltico orientale, il merluzzo bianco del Baltico occidentale e il salmone nel Golfo di Finlandia si basa sull'approccio precauzionale. Per i sei stock restanti, secondo le stime del parere MSY:
·lo spratto, l'aringa del Golfo di Riga e la passera di mare si attestano al di sopra del Btrigger;
·l'aringa del Baltico centrale si attesta al di sotto del Btrigger;
·l'aringa del Baltico occidentale si attesta al di sotto del Blim;
·le diverse popolazioni di salmone nel bacino principale restano in condizioni molto diverse tra loro (alcune al di sotto dell'Rlim, altre al di sopra dell'RMSY).
Si propone pertanto di mantenere l'approccio adottato per il salmone nel bacino principale, riducendo nel contempo il TAC del 36 % rispetto al 2024. La proposta ridurrebbe le possibilità di pesca del salmone nel Golfo di Finlandia del 20 % e quelle dello spratto del 42 % rispetto al 2024. La proposta aumenterebbe le possibilità di pesca dell'aringa del Golfo di Riga del 20 % e quelle dell'aringa del Baltico centrale del 108 % rispetto al 2024.
La proposta manterrebbe invariate le possibilità di pesca per la passera di mare. Le catture accessorie assegnate al merluzzo bianco del Baltico orientale, al merluzzo bianco del Baltico occidentale e all'aringa del Baltico occidentale diminuirebbero rispettivamente del 68 %, 73 % e 50 %.
Poiché la proposta non può includere le possibilità di pesca per l'aringa del Golfo di Botnia, non è possibile stimare, in questa fase, l'impatto della proposta sul volume totale delle possibilità di pesca per il 2025.
•Efficienza normativa e semplificazione
La proposta resta flessibile nell'applicare i meccanismi di scambio dei contingenti già introdotti nei regolamenti degli anni precedenti relativi alle possibilità di pesca nel Mar Baltico. Non sono proposte né nuove norme né nuove procedure amministrative per le autorità pubbliche dell'Unione o nazionali che possano comportare un aumento degli oneri amministrativi.
La proposta riguarda un regolamento annuale che si applica al 2025. Non contiene pertanto una clausola di revisione.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Nessuna.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Il controllo e il rispetto delle norme saranno garantiti in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
La proposta stabilisce, per il 2025, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock per la pesca nel Mar Baltico.
Al fine di determinare i contingenti dell'Unione per gli stock condivisi con la Federazione russa, i rispettivi quantitativi corrispondenti ai contingenti storici di tali stock sono stati detratti dalle catture raccomandate dal CIEM. I TAC e i contingenti assegnati agli Stati membri sono stabiliti nell'allegato della proposta.
Per quanto riguarda il merluzzo bianco del Baltico orientale, a causa di dati di input limitati e di problemi relativi al modello di valutazione, il CIEM ha declassato la valutazione a parere precauzionale di categoria 3. Per il sesto anno consecutivo il CIEM raccomanda di non effettuare catture di merluzzo bianco del Baltico orientale. Il CIEM non è più in grado di stabilire la maggior parte dei valori di riferimento per la conservazione di tale stock, ma stima che nel 2024 la dimensione dello stock si attesti al di sotto del Blim e che rimarrà al di sotto di tale livello nel breve termine, anche in assenza di catture. Il CIEM ritiene inoltre che le stime relative al reclutamento non siano affidabili, ma che l'andamento della biomassa e della mortalità per pesca sia coerente con le valutazioni effettuate in passato. Dato lo stato di depauperamento degli stock, dal 2019 il Consiglio ha deciso di chiudere la pesca mirata e di adottare misure correttive funzionalmente collegate alle possibilità di pesca (un periodo di chiusura per la riproduzione e un divieto di pesca ricreativa). Poiché tali misure correttive non hanno ancora avuto il tempo di migliorare lo stato degli stock, la proposta mira a mantenerle conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del piano pluriennale e all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base della PCP, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, l'articolo 2, paragrafo 5, lettera c), e l'articolo 5, lettera f), di tale regolamento. Per quanto riguarda il livello del TAC, nel 2019 il CIEM ha pubblicato due pareri speciali sulle catture accessorie inevitabili di merluzzo bianco del Baltico orientale in altre attività di pesca, indicando che vi sono catture accessorie di merluzzo bianco in tutti i tipi di pesca, ma il CIEM non è stato in grado di quantificarle. Dal 2019 i TAC per le catture accessorie sono pertanto fissati sulla base di un determinata soglia per le catture accessorie indicata dal CIEM. Nel 2024 il CIEM ha confermato di non essere ancora in grado di quantificare le catture accessorie inevitabili. Senza l'assegnazione di catture accessorie di merluzzo bianco del Baltico orientale, tutte le attività di pesca nella zona di gestione del merluzzo bianco del Baltico orientale dovrebbero essere chiuse. Al fine di evitare le gravi conseguenze socioeconomiche derivanti da tale chiusura totale e in assenza di informazioni supplementari, la Commissione propone di fissare il TAC per le catture accessorie di merluzzo bianco del Baltico orientale a 191 tonnellate, che corrisponde al livello degli sbarchi dichiarati nella zona di gestione del merluzzo bianco del Baltico orientale nel 2023.
Per quanto riguarda il merluzzo bianco del Baltico occidentale, nel 2024 il CIEM ha declassato la sua valutazione a parere precauzionale di categoria 3, raccomandando livelli di catture molto basso per il 2024 e il 2025. La biomassa dello stock è stata al di sotto del valore Blim per la maggior parte degli ultimi 15 anni. Di conseguenza dal 2021 il Consiglio ha deciso di chiudere la pesca mirata e di adottare misure correttive funzionalmente collegate alle possibilità di pesca (un periodo di chiusura per la riproduzione e un divieto di pesca ricreativa). Poiché tali misure correttive non hanno ancora permesso, ad oggi, di migliorare lo stato degli stock, la proposta mira a mantenerle conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del piano pluriennale e all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base della PCP, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 2, paragrafo 5, lettere c) e f), di tale regolamento. Per quanto riguarda il livello del TAC, finora il CIEM non è stato in grado di quantificare il livello delle catture accessorie di merluzzo bianco del Baltico occidentale in altre attività di pesca, ma vi sono catture accessorie di merluzzo bianco del Baltico occidentale in tutte le altre attività di pesca. Senza l'assegnazione di catture accessorie di merluzzo bianco del Baltico occidentale, tutte le attività di pesca nella zona di gestione del merluzzo bianco del Baltico occidentale dovrebbero essere chiuse. Al fine di evitare le gravi conseguenze socioeconomiche derivanti da tale chiusura totale e in assenza di informazioni supplementari, la Commissione propone di fissare il TAC per le catture accessorie di merluzzo bianco del Baltico occidentale a 93 tonnellate, che corrisponde al livello degli sbarchi dichiarati nella zona di gestione del merluzzo bianco del Baltico occidentale nel 2023.
Il TAC per la passera di mare risulta da una combinazione: i) del parere MSY per lo stock nelle sottodivisioni da 21 a 23; e ii) del parere MSY per lo stock nelle sottodivisioni da 24 a 32, riclassificato alla categoria di dati 2 del CIEM con conseguente parere MSY nel 2022. Secondo il parere del CIEM per il 2025, entrambi gli stock hanno registrato un reclutamento straordinario in diversi anni dal 2019. Tra l'altro, dal 2020-2021 gli sbarchi totali sono notevolmente diminuiti e i rigetti sono aumentati. Sarebbe inoltre opportuno considerare le interazioni tra le varie specie, dato che il merluzzo bianco è una cattura accessoria inevitabile nella pesca della passera di mare e il volume delle catture accessorie può risultare elevato, anche se si prevede che nel 2025 saranno obbligatori attrezzi da pesca più selettivi per mezzo di un regolamento delegato della Commissione. In assenza di ulteriori informazioni da parte del CIEM e al fine di trovare un equilibrio tra consentire la continuazione di tali attività di pesca mirata della passera di mare e ridurre al minimo le catture accessorie associate di merluzzo bianco del Baltico, la Commissione propone di fissare il TAC conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del piano pluriennale e di mantenerne invariato il livello.
Per quanto riguarda l'aringa del Baltico occidentale, nel parere per il 2025 il CIEM ha ridotto notevolmente le dimensioni dello stock e stima che, sebbene sia aumentata dal 2023, nel 2024 si attesti soltanto al 60 % del Blim. Secondo le stime del CIEM, inoltre, la biomassa resterà inferiore al Blim almeno fino al 2026 anche in assenza di catture. Il reclutamento è storicamente basso da circa 10 anni. Poiché nessuno scenario di cattura porterebbe la biomassa dell'aringa del Baltico occidentale al di sopra del valore Blim nel 2026, per il settimo anno consecutivo il CIEM conferma il parere di non effettuare catture. Dal 2021 il Consiglio ha deciso di chiudere la pesca mirata, ad eccezione di quella a fini puramente scientifici e la piccola pesca costiera e di fissare un TAC per le catture accessorie inevitabili al fine di scongiurare l'effetto "contingente limitante" sulle altre attività di pesca. Tali misure correttive non hanno ancora permesso, ad oggi, di migliorare lo stato degli stock. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, e all'articolo 5, paragrafo 2, del piano pluriennale la Commissione propone pertanto di mantenere chiusa la pesca mirata e di sospendere l'esenzione per la piccola pesca costiera. Per quanto riguarda il livello del TAC, finora il CIEM non è stato in grado di quantificare il livello delle catture accessorie di aringa del Baltico occidentale in altre attività di pesca, ma vi sono catture accessorie di aringa del Baltico occidentale nelle attività di pesca mirata dello spratto. Al fine di evitare le conseguenze socioeconomiche derivanti dalla chiusura della pesca mirata dello spratto nella zona di gestione dell'aringa del Baltico occidentale e in assenza di informazioni supplementari, la Commissione propone di fissare il TAC per le catture accessorie di aringa del Baltico occidentale a 394 tonnellate.
Il CIEM ha rinviato a metà settembre 2024 la valutazione dell'aringa del Golfo di Botnia.
Le possibilità di pesca per tale stock nella presente proposta sono pertanto contrassegnate con "pm" (pro memoria). Una volta che saranno disponibili i pareri scientifici più recenti, la presente proposta sarà aggiornata mediante un documento informale dei servizi della Commissione.
Per quanto riguarda l'aringa del Baltico centrale, lo stato della biomassa dello stock è incerto dal 2020. Nel 2023 il CIEM ha pertanto effettuato uno studio comparativo. Secondo le stime del CIEM, la biomassa è stata al di sotto del Blim per la maggior parte degli ultimi 30 anni, compreso il 2023, ma è salita al di sopra del Blim nel 2024. Dalle previsioni a breve termine per lo sviluppo dello stock emerge un parere sulle catture che vedrebbe il TAC quasi triplicato rispetto al 2024. Le previsioni, tuttavia, si basano su stime relative al reclutamento ottimistiche e il CIEM afferma esplicitamente che sono incerte. Inoltre, anche in base a dette stime e in assenza di qualsiasi attività di pesca, la probabilità che lo stock rimanga al di sotto del Btrigger nel 2026 è ancora pari al 55 %. Pertanto, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del piano pluriennale, la Commissione propone di fissare il TAC al valore più basso dell'FMSY.
Per quanto riguarda l'aringa del Golfo di Riga, dato che lo stock è superiore al valore MSY Btrigger, la Commissione propone di fissare il TAC conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del piano pluriennale.
Per quanto riguarda lo spratto, secondo il parere del CIEM per il 2025, la biomassa dello stock è ancora al di sopra del Btrigger, ma è notevolmente diminuita soprattutto a causa del persistere di un reclutamento storicamente basso dal 2021. Il CIEM sottolinea inoltre che le previsioni di sviluppo dello stock si basano su stime ottimistiche del reclutamento, di conseguenza la biomassa dello stock potrebbe scendere al di sotto del Btrigger se il reclutamento effettivo fosse minore. Inoltre gli scenari di cattura dell'intervallo FMSY non garantiscono che la probabilità che lo stock scenda al di sotto del Blim sia inferiore al 5 %.
La Commissione propone pertanto di fissare il TAC al di sotto del valore più basso dell'FMSY conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, del piano pluriennale.
Per quanto riguarda gli stock fluviali di salmone, almeno dagli anni '90 il CIEM dichiara che tali stock nella zona del Mar Baltico sono eterogenei: alcuni sono in buone condizioni, altri no. A seguito di uno studio comparativo, a partire dal parere per il 2022 il CIEM ha dichiarato che tutte le catture di salmone nella pesca commerciale e ricreativa dovrebbero cessare nel bacino principale, in quanto si tratta sostanzialmente di attività di pesca multispecifica in cui si cattura salmone proveniente da tutti gli stock fluviali. Nel contempo, tuttavia, secondo il CIEM sarebbe ancora possibile proseguire la pesca mirata in alcune zone costiere settentrionali durante la migrazione estiva del salmone. Dal 2021 il Consiglio ha pertanto deciso di chiudere la pesca mirata del salmone nel bacino principale e di fissare un TAC per le catture accessorie inevitabili, con una deroga per la pesca praticata a fini scientifici, mantenendo nel contempo aperta la pesca mirata del salmone durante il periodo estivo nelle zone costiere settentrionali pertinenti. Dal 2021 il Consiglio ha inoltre adottato ulteriori misure correttive funzionalmente collegate alle possibilità di pesca (divieto di utilizzo di palangari e di pesca della trota di mare al di fuori delle zone costiere; limite giornaliero di catture per pescatore pari a un esemplare di salmone con marcatura effettuata mediante taglio parziale della pinna adiposa nella maggior parte delle zone). Il parere del CIEM per il 2025 segue lo stesso approccio degli anni precedenti. Il CIEM ritiene che la pesca mirata del salmone possa essere nuovamente praticata nel Mare di Åland e nel Mare di Botnia (sottodivisioni CIEM 29N e 30) a determinate condizioni, ma che il livello delle catture massime raccomandate debba essere ridotto. Il CIEM afferma inoltre che il tasso di sopravvivenza dei giovani salmoni selvatici a seguito della smoltificazione è sceso al minimo storico nel 2021 (e potrebbe addirittura trattarsi di una sovrastima) e che la stima per il 2022 è incerta. Inoltre, la risalita per la riproduzione è notevolmente diminuita dal 2021 e, in particolare, nel 2023 è stata di gran lunga la più bassa delle serie temporali (solo un terzo circa della media su 10 anni) per i fiumi con lo stock di salmone più produttivo. Infine il CIEM stima che, nell'ambito della pesca ricreativa a traina del salmone con marcatura effettuata mediante taglio parziale della pinna adiposa (ossia allevato), la mortalità del salmone selvatico successiva al suo rilascio sia pari al 25 %, con conseguente morte di circa 2 000 salmoni selvatici. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base della PCP, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 2, paragrafo 5, lettere c) e f), di tale regolamento la Commissione propone pertanto di: i) consentire la pesca costiera estiva mirata del salmone a fini commerciali nelle sottodivisioni CIEM da 29N a 31; ii) adeguare il TAC al livello raccomandato dal CIEM; iii) mantenere le misure correttive in vigore; iv) mantenere la flessibilità interzonale limitata per garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca costiera nella sottodivisione CIEM 32; e v) sospendere la possibilità di pesca ricreativa del salmone, tranne durante l'estate nelle zone costiere delle sottodivisioni CIEM da 29N a 31.
Per quanto riguarda il salmone nel Golfo di Finlandia, il CIEM ha formulato un parere precauzionale per il 2025. La Commissione propone pertanto un TAC conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base della PCP. Sulla base dell'utilizzo dei contingenti effettuato in precedenza, la Commissione propone di mantenere la flessibilità interzonale limitata tra i due TAC di salmone.
Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio definisce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC tra cui, agli articoli 3 e 4, disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti, rispettivamente, a TAC precauzionali e a TAC analitici. Ai sensi dell'articolo 2 in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non dovrebbero applicarsi gli articoli 3 e 4, in particolare sulla base delle loro condizioni biologiche. La Commissione propone di escludere la flessibilità interannuale ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 per gli stock analitici con biomassa inferiore al Blim e per gli stock precauzionali per i quali il CIEM raccomanda di non effettuare catture o di sospendere la pesca mirata. L'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base della PCP stabilisce inoltre un meccanismo di flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Per evitare un'eccessiva flessibilità che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive e di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP, è opportuno chiarire che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano soltanto nei casi in cui gli Stati membri non si avvalgono della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base della PCP. La flessibilità interannuale per i contingenti di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base dovrebbe inoltre essere esclusa qualora essa comprometta il conseguimento degli obiettivi della PCP, in particolare: i) per gli stock analitici con biomassa inferiore al Blim e per i quali saranno consentite solo catture accessorie o attività di pesca scientifica; e ii) per gli stock precauzionali per i quali saranno autorizzate solo tali attività di pesca.
La Commissione propone anche di modificare il regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio per fissare un TAC per la busbana norvegese, la cui campagna di pesca inizia il 1º novembre 2024. Il livello del TAC è indicato come "pm" (pro memoria) in attesa della pubblicazione del parere del CIEM prevista per l'11 ottobre 2024 e dell'esito delle consultazioni con il Regno Unito.
2024/0213 (NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che fissa le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2025 e che modifica il regolamento (UE) 2024/257 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il Consiglio è tenuto ad adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio le possibilità di pesca devono essere fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 le possibilità di pesca devono essere assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro, per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.
(2)A norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1380/2013 i totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero pertanto essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto delle implicazioni biologiche e socioeconomiche e garantendo nel contempo parità di trattamento ai diversi settori della pesca, nonché alla luce delle opinioni espresse in sede di consultazione dei portatori di interessi.
(3)Il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, il piano mira a contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il piano è inteso in particolare a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield, MSY). Il piano mira inoltre a contribuire a garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili a lungo termine dal punto di vista ambientale e siano gestite in modo coerente con l'obiettivo di conseguire vantaggi economici, sociali e occupazionali e contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Tali obiettivi, ulteriormente specificati all'articolo 2, paragrafo 5, lettere c) e f), del regolamento (UE) n. 1380/2013, comprendono la creazione delle condizioni necessarie per rendere il settore delle catture e della trasformazione e le attività a terra connesse alle attività di pesca economicamente redditizi e competitivi. Mirano inoltre a contribuire ad offrire un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca, tenendo conto in particolare della pesca costiera e degli aspetti socioeconomici.
(4)Il 31 maggio 2024 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare ("CIEM") ha pubblicato il parere annuale sugli stock del Mar Baltico per il 2025. Secondo il CIEM, la stragrande maggioranza delle attività di pesca nel Mar Baltico presenta almeno un certo grado di mescolanza tra gli stock. Tale mescolanza riguarda sia gli stock gestiti da un TAC sia quelli non gestiti da un TAC. Il grado di mescolanza più importante si verifica rispettivamente tra specie pelagiche e specie demersali.
(5)Per il 2025 il CIEM raccomanda di non effettuare catture di aringa del Baltico occidentale, di merluzzo bianco del Baltico orientale e di salmone delle sottodivisioni CIEM 22-31. Il CIEM raccomanda inoltre livelli di cattura bassi per il merluzzo bianco del Baltico occidentale per il 2025. Pertanto, se i TAC relativi a tali stock fossero fissati al livello raccomandato dal CIEM, l'obbligo di sbarcare tutte le catture, comprese le catture accessorie dei suddetti stock nelle attività di pesca multispecifica, darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette "specie a contingente limitante" (choke species). Il merluzzo bianco è oggetto di catture accessorie in tutte le attività di pesca, l'aringa del Baltico occidentale è oggetto di catture accessorie nella pesca mirata dello spratto e il salmone può essere oggetto di catture accessorie in molte attività di pesca. Una situazione di contingente limitante interesserebbe in particolare i pescherecci che pescano pesce piatto e spratto, in quanto li costringerebbe a cessare le attività di pesca nel 2025 e porterebbe a una chiusura prematura di tali attività di pesca. Sulla base dei dati dell'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (EUMOFA), il valore di prima vendita delle catture di passera di mare e spratto consentite entro i limiti dei TAC proposti e previste nella rispettiva zona pertinente è stimato rispettivamente a 19,9 milioni di EUR e 0,4 milioni di EUR. Molte attività di pesca, in particolare la piccola pesca costiera, per specie non gestite da un TAC dovrebbero anch'esse cessare le operazioni di pesca nel 2025. Per raggiungere un equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti determinarsi, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock e tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica rispettando l'MSY, è opportuno mantenere i TAC esclusivamente per le catture accessorie inevitabili di aringa del Baltico occidentale, merluzzo bianco del Baltico orientale, merluzzo bianco del Baltico occidentale e salmone del bacino principale.
(6)Per quanto riguarda lo stock di merluzzo bianco del Baltico orientale, il CIEM raccomanda di non effettuare catture per tale stock nel 2025 per il sesto anno consecutivo. Inoltre il CIEM ha declassato la propria valutazione a valutazione precauzionale di categoria 3 a causa dei dati limitati e di incoerenze in alcune stime del modello. Tuttavia il CIEM resta fiducioso riguardo alle tendenze della biomassa dello stock di merluzzo bianco del Baltico orientale, che hanno registrato un lieve aumento. La biomassa riproduttiva dello stock rimane tuttavia ben al di sotto del valore di riferimento per la conservazione (Blim), al di sotto del quale la capacità riproduttiva può essere ridotta. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139 e all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base della PCP, è pertanto opportuno mantenere la sospensione della pesca mirata e di altre misure correttive funzionalmente collegate. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 5, lettere c) e f), del regolamento (UE) n. 1380/2013, anche le possibilità di pesca per le catture accessorie inevitabili dovrebbero essere fissate a un livello basso al fine di evitare le conseguenze socioeconomiche che deriverebbero dal fissare a zero le possibilità di pesca.
(7)Per quanto riguarda lo stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale, l'anno scorso il CIEM ha declassato il proprio parere a parere precauzionale a causa delle perduranti incertezze nel parere e ha raccomandato livelli di cattura estremamente bassi per il 2024 e il 2025. Secondo le stime del CIEM del 2021 inoltre lo stock è sceso al di sotto del Blim 15 anni fa e da allora è rimasto al di sotto di tale valore di riferimento per la conservazione, raggiungendo un minimo storico nel 2022. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139 e all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base della PCP, è pertanto opportuno mantenere la sospensione della pesca mirata e di altre misure correttive funzionalmente collegate. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 5, lettere c) e f), del regolamento (UE) n. 1380/2013, anche le possibilità di pesca per le catture accessorie inevitabili dovrebbero essere fissate a un livello basso al fine di evitare le conseguenze socioeconomiche che deriverebbero dal fissare a zero le possibilità di pesca.
(8)Per quanto riguarda il salmone nelle sottodivisioni CIEM da 22 a 31, il CIEM ha mantenuto il parere di non effettuare catture, pur considerando per il 2025 la possibilità di estendere la pesca costiera estiva mirata a fini commerciali e ricreativi nella zona a nord della latitudine 59° 30' N (sottodivisioni CIEM da 29 nord a 31) rispetto alla sottodivisione CIEM 31 nel 2024. Il CIEM ha tuttavia ridotto il proprio parere in materia di catture perché la sopravvivenza dei giovani salmoni a seguito della smoltificazione è scesa al minimo storico nel 2021 ed è incerta per il 2022, determinando una maggiore incertezza delle previsioni di sviluppo dello stock. Inoltre, la risalita per la riproduzione è diminuita notevolmente dal 2021 e nel 2023 è stata di gran lunga la più bassa delle serie temporali per i fiumi con lo stock di salmone più produttivo. Si registra anche una mortalità di salmone selvatico successiva al rilascio nell'ambito della pesca ricreativa del salmone con marcatura effettuata mediante taglio parziale della pinna adiposa. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base della PCP, è pertanto opportuno adeguare la zona di pesca e il livello delle possibilità di pesca rispetto al 2024 in linea con il parere del CIEM e mantenere le misure correttive funzionalmente collegate, sospendendo nel contempo la possibilità di pesca ricreativa, ad eccezione della pesca costiera estiva a nord della latitudine 59° 30' N.
(9)Al fine di garantire il pieno uso delle possibilità di pesca costiera per il salmone nella sottodivisione CIEM 32, è opportuno mantenere una flessibilità interzonale limitata tra le sottodivisioni CIEM da 22 a 31 e la sottodivisione CIEM 32, introdotta nel 2019.
(10)Il divieto di pesca della trota di mare oltre le quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base e il limite delle catture accessorie al 3 % delle catture combinate di trota di mare e salmone hanno contribuito a ridurre notevolmente il livello, precedentemente elevato, di dichiarazioni inesatte di catture di salmone, in particolare laddove dichiarate come catture di trota di mare. È pertanto opportuno mantenere invariate le restrizioni esistenti per continuare a garantire livelli bassi di dichiarazioni inesatte.
(11)Le misure relative alla pesca ricreativa del merluzzo bianco e del salmone e le misure per la conservazione degli stock di trota di mare e di salmone dovrebbero lasciare impregiudicate le misure nazionali più rigorose di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
(12)[spazio riservato all'aringa del Golfo di Botnia].
(13)Per quanto riguarda lo stock di aringa del Baltico occidentale, il CIEM raccomanda di non effettuare catture per tale stock per il settimo anno consecutivo. Il CIEM ha inoltre rivisto al ribasso le stime della biomassa riproduttiva dello stock per gli anni precedenti e stima che la biomassa si attesti ancora solo al 60 % del Blim nel 2024, anche se è aumentata costantemente dal 2020. Anche il reclutamento resta a livelli storicamente bassi e, secondo le previsioni, la biomassa non dovrebbe tornare al di sopra del Blim nel 2026. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, e all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1139, è pertanto opportuno mantenere la sospensione della pesca mirata e sopprimere la deroga per i pescatori artigianali. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 5, lettere c) e f), del regolamento (UE) n. 1380/2013, anche le possibilità di pesca per le catture accessorie inevitabili dovrebbero essere fissate a un livello basso al fine di evitare le conseguenze socioeconomiche che deriverebbero dal fissare a zero le possibilità di pesca.
(14)Per quanto riguarda l'aringa del Baltico centrale, secondo le stime del CIEM lo stock è stato al di sotto del Blim per la maggior parte degli ultimi 30 anni. Per il 2024 il CIEM stima che, a causa del maggiore rapporto peso/età e del forte reclutamento nel 2022, lo stock è aumentato al di sopra del Blim ma è ancora ben al di sotto del Btrigger. Il parere sulle catture prevede un aumento rispetto al 2024, ma il CIEM sottolinea che le stime relative al reclutamento per il 2023 e il 2024 sono incerte. Inoltre la probabilità che lo stock rimanga al di sotto del Btrigger nel 2026 è ancora del 55 % anche in assenza di attività di pesca e nonostante le previsioni positive stimate. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139, è pertanto opportuno fissare di conseguenza le possibilità di pesca.
(15)Per quanto riguarda l'aringa del Golfo di Riga, secondo le stime del CIEM la biomassa è al di sopra del Btrigger e la pressione di pesca è al livello dell'FMSY. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1139, è pertanto opportuno fissare di conseguenza le possibilità di pesca.
(16)Per quanto riguarda la passera di mare, secondo il CIEM la pesca di questa specie ha come cattura accessoria il merluzzo bianco. Inoltre il tasso di rigetto della passera di mare è notevolmente aumentato negli ultimi anni. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1139, è pertanto opportuno tenere conto di tali fattori e fissare di conseguenza le possibilità di pesca per la passera di mare.
(17)Per quanto riguarda lo spratto, il CIEM ritiene che, sebbene sia ancora al di sopra del Btrigger, la biomassa sia diminuita in modo considerevole anche a causa del reclutamento storicamente basso dal 2021. Inoltre il CIEM sottolinea che le previsioni si basano su una stima del reclutamento ottimistica e incerta. Inoltre nessuno degli scenari di cattura dell'intervallo FMSY garantisce che la probabilità che la biomassa dello stock scenda al di sotto del Blim nel 2026 sia inferiore al 5 %. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1139, è pertanto opportuno fissare di conseguenza le possibilità di pesca.
(18)L'utilizzo delle possibilità di pesca stabilite dal presente regolamento è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, in particolare l'articolo 33 riguardante la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e l'articolo 34 riguardante la trasmissione alla Commissione dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto opportuno che il presente regolamento specifichi, per gli sbarchi degli stock da esso disciplinati, i codici che gli Stati membri devono utilizzare nel trasmettere tali dati alla Commissione.
(19)Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio prevedono una flessibilità interannuale per i contingenti degli stock soggetti sia a TAC precauzionali sia a TAC analitici. A norma dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4, in base alle loro condizioni biologiche. L'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce inoltre un meccanismo di flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Per evitare un'eccessiva flessibilità che comprometterebbe il conseguimento degli obiettivi della PCP, la flessibilità interannuale dei contingenti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e quella di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non dovrebbero applicarsi cumulativamente. Inoltre la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dovrebbe essere esclusa, se del caso, a seconda dello stato biologico degli stock.
(20)La biomassa degli stock di merluzzo bianco del Baltico orientale, merluzzo bianco del Baltico occidentale e aringa del Baltico occidentale è inferiore al Blim. Per tutti questi stock nel 2025 sono consentite solo le catture accessorie e la pesca a fini scientifici. Pertanto, data la resilienza relativamente bassa dell'ecosistema del Mar Baltico, gli Stati membri che dispongono di una quota di contingenti dei TAC pertinenti si sono impegnati a non applicare a tali stock la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 nel 2025, in modo che in tale anno le catture non superino i TAC pertinenti. Inoltre, a sud della latitudine 59° 30' N, la biomassa di quasi tutti gli stock fluviali di salmone è al di sotto del limite di riferimento per la produzione di giovani salmoni (Rlim) e in quella zona sono consentite, nel 2025, solo le catture accessorie e le attività di pesca a fini scientifici. Gli Stati membri interessati hanno perciò assunto un impegno analogo per quanto riguarda la flessibilità interannuale per le catture di salmone del bacino principale nel 2025.
(21)[spazio riservato alla busbana norvegese: Il regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio fissa le possibilità di pesca per la busbana norvegese fino al 31 ottobre 2024 nelle acque della divisione CIEM 3a ("Skagerrak-Kattegat"), nelle acque del Regno Unito e dell'Unione della sottozona 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione 2a ("Mare del Nord"). La campagna di pesca per la busbana norvegese decorre dal 1° novembre al 31 ottobre. Al fine di consentire l'inizio delle attività di pesca il 1o novembre 2024, sulla base di nuovi pareri scientifici e a seguito di consultazioni con il Regno Unito, è necessario fissare un TAC provvisorio per la busbana norvegese nella divisione CIEM 3a, nelle acque del Regno Unito e dell'Unione della sottozona 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a per il periodo dal 1o novembre 2024 al 31 dicembre 2024. Tale TAC provvisorio dovrebbe essere fissato in linea con il parere del CIEM pubblicato l'11 ottobre 2024.]
(22)[spazio riservato ad altre modifiche del regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio].
(23)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2024/257.
(24)Al fine di evitare un'interruzione delle attività di pesca, è opportuno che le disposizioni del presente regolamento relative al Mar Baltico si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2025. Tuttavia, a fini di chiarezza, è opportuno che il presente regolamento si applichi alla busbana norvegese nello Skagerrak-Kattegat e nel Mare del Nord dal 1º novembre 2024 al 31 ottobre 2025, in quanto tale periodo corrisponde alla campagna di pesca della busbana norvegese. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento fissa le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2025 e modifica alcune possibilità di pesca in altre acque fissate dal regolamento (UE) 2024/257.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1.Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione operanti nel Mar Baltico.
2.Si applica inoltre alle attività di pesca ricreativa espressamente menzionate nelle disposizioni pertinenti.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
(1)"sottodivisione": una sottodivisione del Mar Baltico del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) quale definita nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
(2)"totale ammissibile di catture" (TAC):
(a)nelle attività di pesca oggetto dell'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock;
(b)in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato ogni anno da ciascuno stock;
(3)"contingente": la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
(4)"pesca ricreativa": le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;
(5)"valutazione analitica": la valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock basata su dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock e su approssimazioni, la cui qualità, secondo un esame scientifico, è sufficiente per poter formulare un parere scientifico;
(6)"TAC analitico": un TAC per il quale è disponibile una valutazione analitica;
(7)"TAC precauzionale": TAC per il quale non è disponibile una valutazione analitica bensì una valutazione basata sull'approccio precauzionale oppure per il quale non è disponibile alcuna valutazione.
CAPO II
POSSIBILITÀ DI PESCA
Articolo 4
TAC e loro ripartizione
I TAC, i contingenti e, se del caso, le relative misure ad essi funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato.
Articolo 5
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca
1.La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:
(a)gli scambi realizzati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
(b)le detrazioni e le riassegnazioni effettuate ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
(c)gli sbarchi supplementari autorizzati ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
(d)i quantitativi detratti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e riportati a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
(e)le detrazioni effettuate ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2.Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico ai fini della gestione interannuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96 figurano nell'allegato del presente regolamento.
3.Salvo se diversamente specificato nell'allegato del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.
4.Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Articolo 6
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
Gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 che possono beneficiare della deroga all'obbligo di imputare le catture al contingente pertinente sono indicati nelle tabelle dei TAC pertinenti nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 7
Chiusure ai fini della protezione del merluzzo bianco in fase riproduttiva
1.Dal 1° maggio al 31 agosto è vietata la pesca con qualsiasi tipo di attrezzo nelle sottodivisioni 25 e 26.
2.Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica nei casi seguenti:
(a)operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio;
(b)pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari, palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura da jigging o attrezzi fissi analoghi nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti;
(c)pescherecci dell'Unione che pescano nella sottodivisione 25 per gli stock pelagici destinati al consumo umano diretto, utilizzando attrezzi aventi maglie di dimensione pari o inferiore a 45 mm, nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 50 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti, e i cui sbarchi sono sottoposti a cernita.
3.Dal 15 gennaio al 31 marzo è vietata la pesca con qualsiasi tipo di attrezzo nelle sottodivisioni 22 e 23 e dal 15 maggio al 15 agosto nella suddivisione 24.
4.Il divieto di cui al paragrafo 3 non si applica nei casi seguenti:
(a)operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241;
(b)pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari, palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura da jigging o attrezzi fissi analoghi nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti;
(c)pescherecci dell'Unione che pescano nella sottodivisione 24 per gli stock pelagici destinati al consumo umano diretto, utilizzando attrezzi aventi maglie di dimensione pari o inferiore a 45 mm, nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 40 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti, e i cui sbarchi sono sottoposti a cernita;
(d)pescherecci dell'Unione che pescano molluschi bivalvi con draghe nella sottodivisione 22, nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti.
5.I comandanti dei pescherecci dell'Unione di cui al paragrafo 2, lettera b) o c), e al paragrafo 4, lettere b), c) o d), provvedono affinché la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro competente.
Articolo 8
Misure relative alla pesca ricreativa del merluzzo bianco nelle sottodivisioni da 22 a 26
La pesca ricreativa del merluzzo bianco è vietata nelle sottodivisioni da 22 a 26.
Articolo 9
Misure relative alla pesca ricreativa del salmone nelle sottodivisioni da 22 a 31
1.La pesca ricreativa del salmone è vietata nelle sottodivisioni da 22 a 31. Qualsiasi esemplare di salmone catturato accidentalmente è immediatamente rilasciato in mare.
2.In deroga al paragrafo 1, la pesca ricreativa del salmone è autorizzata a nord della latitudine 59° 30' N dal 1° maggio al 31 agosto nelle zone comprese entro quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base.
3.Il presente articolo lascia impregiudicate le misure nazionali più rigorose di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Articolo 10
Misure per la conservazione degli stock di trota di mare e di salmone nelle sottodivisioni da 22 a 32
1.Ai pescherecci dell'Unione è vietata la pesca della trota di mare oltre le quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nelle sottodivisioni da 22 a 32. Nell'ambito della pesca del salmone oltre le quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nella sottodivisione 32, le catture accessorie di trota di mare non superano il 3 % delle catture totali di salmone e di trota di mare tenute a bordo in qualsiasi momento o sbarcate al termine di ciascuna bordata di pesca.
2.Nelle sottodivisioni da 22 a 31 è vietata la pesca della trota di mare e del salmone con palangari oltre le quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base.
3.Il presente articolo lascia impregiudicate le misure nazionali più rigorose di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Articolo 11
Trasmissione dei dati
Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi ai quantitativi catturati o sbarcati per ogni stock in applicazione degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 12
Modifica del regolamento (UE) 2024/257
Il regolamento (UE) 2024/257 è così modificato:
(1)nell'allegato IA, parte B, la tabella 122 è sostituita dalla seguente:
"
Tabella 122
Specie:
|
Busbana norvegese e catture accessorie connesse
|
Zona:
|
3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a
|
|
Trisopterus esmarkii
|
|
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(NOP/2A3A4.)
|
|
|
Anno
|
2024
|
|
2025
|
|
|
TAC analitico
|
|
Danimarca
|
8 226
|
(1)(3)
|
pro memoria (pm)
|
(1)(6)
|
|
Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.
|
Germania
|
2
|
(1)(2)(3)
|
pm
|
(1)(2)(6)
|
|
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
|
Paesi Bassi
|
6
|
(1)(2)(3)
|
pm
|
(1)(2)(6)
|
|
|
|
|
|
Unione
|
8 234
|
(1)(3)
|
pm
|
(1)(6)
|
|
|
|
|
|
Norvegia
|
2 058
|
(4)
|
pm
|
(4)
|
|
|
|
|
|
Isole Fær Øer
|
0
|
(5)
|
pm
|
(5)
|
|
|
|
|
|
Regno Unito
|
0
|
(2)(3)
|
pm
|
(2)(6)
|
|
|
|
|
|
TAC
|
10 292
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)
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Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.
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(2)
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Questo contingente può essere pescato solo nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a, 3a e 4.
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(3)
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Può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2023 al 31 ottobre 2024.
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(4)
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Deve essere utilizzata una griglia di selezione.
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(5)
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Deve essere utilizzata una griglia di selezione. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.
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(6)
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Può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2024 al 31 ottobre 2025.
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(2)[spazio riservato ad altre modifiche del regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio].
Articolo 13
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 1o gennaio al 31 dicembre 2025.
In deroga al secondo comma:
(a)l'articolo 12, punto 1), si applica dal 1o novembre 2024 al 31 ottobre 2025;
(b)[spazio riservato ad altre modifiche del regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio].
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente