Bruxelles, 30.7.2024

COM(2024) 343 final

2024/0202(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo sullo Spazio economico europeo in merito alla modifica del protocollo 4 sulle norme di origine di tale accordo per quanto riguarda la permeabilità fra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e le norme di origine transitorie


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato misto dell'accordo SEE in riferimento alla prevista adozione di una decisione che modifica il protocollo 4 dell'accordo SEE.

2.Contesto della proposta

2.1.Accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE")

L'accordo SEE 1 mira a promuovere il rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le parti contraenti in pari condizioni di concorrenza e il rispetto delle stesse regole, nell'intento di instaurare uno spazio economico europeo omogeneo, in appresso denominato il SEE. L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.

2.2.Il comitato misto

Il comitato misto istituito a norma dell'articolo 92 dell'accordo SEE può decidere di modificare le disposizioni del protocollo 4 sulle norme di origine. Il comitato misto è composto da rappresentanti delle parti contraenti del SEE. Il comitato misto redige le sue decisioni e raccomandazioni mediante accordo fra l'Unione europea, da una parte, e gli Stati AELS (EFTA), che si esprimono con una sola voce, dall'altra.

2.3.L'atto previsto del comitato misto

Alla prossima riunione o mediante scambio di lettere il comitato misto deve adottare una decisione relativa alla modifica delle disposizioni del protocollo 4 sulle norme di origine ("l'atto previsto").

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

In occasione della prima riunione tecnica sulle norme di origine transitorie, tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2020, la maggioranza delle parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee 2 ("la convenzione") ha convenuto di attuare le norme rivedute ("le norme di origine transitorie" 3 ) della convenzione parallelamente alle norme della convenzione, su base bilaterale transitoria, in attesa dell'adozione delle norme rivedute della convenzione.

Dal 1° settembre 2021 fra le parti contraenti della convenzione è entrata in vigore una rete di protocolli bilaterali sulle norme di origine che rendono applicabili le norme transitorie, anche nell'ambito dell'accordo SEE.

L'obiettivo delle norme di origine transitorie è introdurre norme più flessibili al fine di agevolare l'ottenimento del carattere originario a titolo preferenziale per le merci. Poiché le norme di origine transitorie sono generalmente più flessibili di quelle della convenzione, le merci che soddisfano queste ultime potrebbero altresì essere considerate originarie nell'ambito delle norme di origine transitorie, fatta eccezione per alcuni prodotti agricoli classificati nei capitoli 2, da 4 a 15, 16 (tranne i prodotti della pesca trasformati) e da 17 a 24 del sistema armonizzato, in quanto per tali prodotti le norme di origine transitorie sono diverse o più rigorose di quelle contemplate nella convenzione.

Le norme di origine transitorie sono applicabili parallelamente alle norme di origine della convenzione, creando così due zone distinte di cumulo.

Le norme transitorie prevedono la permeabilità fra i due insiemi di norme dell'origine, consentendo il rilascio di una prova dell'origine a posteriori sulla base di una prova rilasciata nel rispetto delle norme della convenzione, a condizione che i prodotti in questione siano conformi a entrambi gli insiemi di norme.

La disposizione vigente nelle norme di origine transitorie relativa alla permeabilità fra i due insiemi di norme di origine (articolo 21, paragrafo 1, lettera d), del protocollo sulle norme di origine, appendice A) ha dato luogo a una procedura doganale onerosa che impedisce agli operatori economici di beneficiare appieno dei vantaggi derivanti dall'applicazione delle norme transitorie parallelamente alla convenzione.

Le parti hanno convenuto di applicare le norme transitorie in anticipo, al fine di adattare i flussi commerciali e le pratiche doganali all'imminente entrata in vigore della modifica della convenzione (sulla quale sono basate le norme transitorie). È pertanto appropriato agevolare l'applicazione della permeabilità per il periodo di applicazione residuo delle norme transitorie, in attesa dell'entrata in vigore della modifica della convenzione.

L'articolo 8 dell'appendice A del protocollo 4 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di agevolare l'applicazione della permeabilità esistente fra la convenzione e le norme di origine transitorie.

È opportuno che la posizione che dovrà essere adottata dall'Unione europea nel comitato misto sia stabilita dal Consiglio.

La modifica proposta è di natura tecnica, fa riferimento alle norme di origine transitorie attualmente applicabili fra le parti e non incide sulla sostanza del protocollo sulle norme di origine. Non richiede pertanto una valutazione d'impatto.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 4 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il comitato misto è un organo istituito da un accordo, ossia l'accordo SEE.

L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici.

L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo SEE.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è quindi costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5.Incidenza sul bilancio

La semplificazione relativa alla permeabilità fra la convenzione e le norme di origine transitorie non ha un'incidenza misurabile sul bilancio dell'UE in quanto il suo campo di applicazione riguarda principalmente l'agevolazione degli scambi e il consolidamento di pratiche moderne delle autorità doganali. La semplificazione riguarda i settori che restano di competenza delle autorità senza incidere sulla sostanza delle norme attraverso le quali le merci acquisiscono il carattere originario a titolo preferenziale e agevola l'applicazione del vigente principio di permeabilità.

6.Pubblicazione dell'atto previsto

Poiché l'atto del comitato misto modificherà il protocollo 4 dell'accordo, è opportuno che esso venga pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea successivamente alla sua adozione.

2024/0202 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo sullo Spazio economico europeo in merito alla modifica del protocollo 4 sulle norme di origine di tale accordo per quanto riguarda la permeabilità fra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e le norme di origine transitorie

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con decisione 94/1/CECA CE del Consiglio e della Commissione 5 l'Unione ha concluso l'accordo SEE ("l'accordo"), entrato in vigore il 1° gennaio 1994.

(2)L'accordo include il protocollo 4 sulle norme di origine. A norma dell'articolo 98 dell'accordo, il comitato misto istituito dall'articolo 92 di tale accordo ("il comitato misto") può decidere di modificare le disposizioni del predetto protocollo.

(3)Alla prossima riunione il comitato misto deve adottare una decisione che modifica il protocollo 4 dell'accordo.

(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato misto, poiché la decisione del comitato misto sarà vincolante per l'Unione.

(5)In occasione della prima riunione tecnica sulle norme di origine transitorie, tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2020, la maggioranza delle parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee 6 ("la convenzione") ha convenuto di attuare le norme rivedute 7 ("le norme di origine transitorie" 8 ) della convenzione parallelamente alle norme della convenzione, su base bilaterale transitoria, in attesa dell'adozione delle norme rivedute della convenzione.

(6)L'applicazione delle norme di origine transitorie garantisce l'adattamento dei flussi commerciali e delle pratiche doganali in attesa dell'entrata in vigore al 1° gennaio 2025 delle norme rivedute della convenzione, sulla quale sono basate le norme di origine transitorie.

(7)Dal 1° settembre 2021 fra le parti contraenti della convenzione 9 è entrata in vigore una rete di protocolli bilaterali sulle norme di origine che rendono applicabili le norme di origine transitorie 10 .

(8)L'obiettivo delle norme di origine transitorie è introdurre norme più flessibili al fine di agevolare l'ottenimento del carattere originario a titolo preferenziale per le merci. Poiché le norme di origine transitorie sono generalmente più flessibili di quelle della convenzione, le merci che soddisfano le norme di origine della convenzione potrebbero altresì essere considerate originarie nell'ambito delle norme di origine transitorie, fatta eccezione per alcuni prodotti agricoli classificati nei capitoli 2, da 4 a 15, 16 (tranne i prodotti della pesca trasformati) e da 17 a 24 del sistema armonizzato. Le norme di origine transitorie sono applicabili parallelamente alle norme di origine della convenzione, creando così due zone distinte di cumulo. Per agevolare l'applicazione della permeabilità fra la convenzione e le norme di origine transitorie di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera d), del protocollo n. 4, appendice A, dell'accordo, l'articolo 8 del protocollo n. 4, appendice A, dell'accordo dovrebbe pertanto essere modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato misto istituito dall'accordo sullo Spazio economico europeo per quanto riguarda la modifica del protocollo 4 di tale accordo si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(2)    GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.
(3)    GU L 246 del 22.9.2022, pag. 133.
(4)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(5)    Decisione del Consiglio e della Commissione, del 13 dicembre 1993, relativa alla conclusione dell'accordo sullo Spazio economico europeo tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione elvetica (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1).
(6)    GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.
(7)    Decisione (UE) 2019/2198 del Consiglio, del 25 novembre 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la modifica della convenzione (GU L 339 del 30.12.2019, pag. 1).
(8)    GU L 246 del 22.9.2022, pag. 133.
(9)    UE, Islanda, Svizzera (incluso il Liechtenstein), Norvegia, Isole Færøer, Israele, Giordania, Palestina (tale designazione non si intende come il riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati membri sulla questione), Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo), Macedonia del Nord, Serbia, Montenegro, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina.
(10)    GU C, C/2024/1637, 20.2.2024.

Bruxelles, 30.7.2024

COM(2024) 343 final

ALLEGATO

della

Proposta di Decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo sullo Spazio economico europeo in merito alla modifica del protocollo 4 sulle norme di origine di tale accordo per quanto riguarda la permeabilità fra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e le norme di origine transitorie


ALLEGATO

[Progetto di] DECISIONE N. ... DEL COMITATO MISTO SEE

del XX XX 2024

che modifica il protocollo 4 sulle norme di origine dell'accordo

sullo Spazio economico europeo

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo 1 ("l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)In occasione della prima riunione tecnica sulle norme di origine transitorie, tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2020, la maggioranza delle parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee 2 ("la convenzione") ha convenuto di attuare le norme rivedute ("le norme di origine transitorie" 3 ) della convenzione parallelamente alle norme della convenzione, su base bilaterale transitoria, in attesa dell'adozione della convenzione riveduta.

(2)Dal 1° settembre 2021 fra le parti contraenti della convenzione è entrata in vigore una rete di protocolli bilaterali sulle norme di origine che rendono applicabili le norme di origine transitorie 4 .

(3)L'obiettivo delle norme di origine transitorie è introdurre norme più flessibili al fine di agevolare l'ottenimento del carattere originario a titolo preferenziale per le merci. Poiché le norme di origine transitorie sono generalmente più flessibili di quelle della convenzione, le merci che soddisfano queste ultime potrebbero altresì essere considerate originarie nell'ambito delle norme di origine transitorie, fatta eccezione per alcuni prodotti agricoli classificati nei capitoli 2, da 4 a 15, 16 (tranne i prodotti della pesca trasformati) e da 17 a 24 del sistema armonizzato.

(4)Le norme di origine transitorie sono applicabili parallelamente alle norme di origine della convenzione, creando così due zone distinte di cumulo. Per agevolare l'applicazione della permeabilità di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera d), del protocollo 4 dell'appendice A, fra la convenzione e le norme di origine transitorie, l'articolo 8 del protocollo 4, appendice A, dovrebbe pertanto essere modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel protocollo 4, appendice A, articolo 8, dell'accordo, è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis.    In deroga al paragrafo 1, lettera b), il cumulo di cui all'articolo 7 può essere applicato per le merci classificate nei capitoli 1, 3, 16 (per i prodotti della pesca trasformati) e da 25 a 97 del sistema armonizzato che hanno acquisito il carattere originario con l'applicazione delle norme di origine a norma dell'appendice I e delle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, a condizione che i materiali e i prodotti siano originari delle parti contraenti applicatrici per le quali è possibile il cumulo.".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il [..] purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE 5 .

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a…

 Per il comitato misto

Il presidente

I segretari

del comitato misto SEE

(1)    GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(2)    GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.
(3)    GU L 246 del 22.9.2022, pag. 133. 
(4)    GU C, C/2024/1637, 20.2.2024.    
(5)    Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.