COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 30.7.2024
COM(2024) 341 final
2024/0200(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito alla modifica del protocollo I di detto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa per quanto riguarda la permeabilità fra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e le norme di origine transitorie
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione nel sottocomitato doganale dell'accordo di associazione UE-Georgia in riferimento alla prevista adozione di una decisione che modifica il protocollo I dell'accordo di associazione UE‑Georgia.
2.Contesto della proposta
2.1.L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra.
L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ("l'accordo"), è volto a realizzare l'integrazione economica graduale della Georgia nel mercato interno dell'UE. L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2016.
2.2.Il sottocomitato doganale
Il sottocomitato doganale istituito a norma dell'articolo 74, paragrafo 1, dell'accordo può decidere di modificare le disposizioni del protocollo I relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa (articolo 4 del protocollo I). Le decisioni e le raccomandazioni del sottocomitato doganale sono adottate di comune accordo tra le parti.
2.3.L'atto previsto del sottocomitato doganale
Alla prossima riunione o mediante scambio di lettere il sottocomitato doganale deve adottare una decisione relativa alla modifica delle disposizioni del protocollo I relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa ("l'atto previsto").
3.La posizione da adottare a nome dell'Unione
In occasione della prima riunione tecnica sulle norme di origine transitorie, tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2020, la maggioranza delle parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("la convenzione") ha convenuto di attuare le norme rivedute ("le norme di origine transitorie") della convenzione parallelamente alle norme della convenzione, su base bilaterale transitoria, in attesa dell'adozione delle norme rivedute della convenzione.
Dal 1° settembre 2021 fra le parti contraenti della convenzione è entrata in vigore una rete di protocolli bilaterali sulle norme di origine che rendono applicabili le norme transitorie, anche fra l'UE e la Georgia.
L'obiettivo delle norme di origine transitorie è introdurre norme più flessibili al fine di agevolare l'ottenimento del carattere originario a titolo preferenziale per le merci. Poiché le norme di origine transitorie sono generalmente più flessibili di quelle della convenzione, le merci che soddisfano queste ultime potrebbero altresì essere considerate originarie nell'ambito delle norme di origine transitorie, fatta eccezione per alcuni prodotti agricoli classificati nei capitoli 2, da 4 a 15, 16 (tranne i prodotti della pesca trasformati) e da 17 a 24 del sistema armonizzato, in quanto per tali prodotti le norme di origine transitorie sono diverse o più rigorose di quelle contemplate nella convenzione.
Le norme di origine transitorie sono applicabili parallelamente alle norme di origine della convenzione, creando così due zone distinte di cumulo.
Le norme transitorie prevedono la permeabilità fra i due insiemi di norme dell'origine, consentendo il rilascio di una prova dell'origine a posteriori sulla base di una prova rilasciata nel rispetto delle norme della convenzione, a condizione che i prodotti in questione siano conformi a entrambi gli insiemi di norme.
La disposizione vigente nelle norme di origine transitorie relativa alla permeabilità fra i due insiemi di norme di origine (articolo 21, paragrafo 1, lettera d), del protocollo sulle norme di origine, appendice A) ha dato luogo a una procedura doganale onerosa che impedisce agli operatori economici di beneficiare appieno dei vantaggi derivanti dall'applicazione delle norme transitorie parallelamente alla convenzione.
Le parti hanno convenuto di applicare le norme transitorie in anticipo, al fine di adattare i flussi commerciali e le pratiche doganali all'imminente entrata in vigore della modifica della convenzione (sulla quale sono basate le norme transitorie). È pertanto appropriato agevolare l'applicazione della permeabilità per il periodo di applicazione residuo delle norme transitorie, in attesa dell'entrata in vigore della modifica della convenzione.
L'articolo 8 dell'appendice A del protocollo I dovrebbe pertanto essere modificato al fine di agevolare l'applicazione della permeabilità esistente fra la convenzione e le norme di origine transitorie.
È opportuno che la posizione che dovrà essere adottata dall'Unione europea nel sottocomitato doganale sia stabilita dal Consiglio.
La modifica proposta è di natura tecnica, fa riferimento alle norme di origine transitorie attualmente applicabili fra le parti e non incide sulla sostanza del protocollo sulle norme di origine. Non richiede pertanto una valutazione d'impatto.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
Il sottocomitato doganale è un organo istituito da un accordo, ossia l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra.
L'atto che il sottocomitato doganale è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici.
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.
La base giuridica sostanziale della decisione proposta è quindi costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta dovrebbe quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
5.Incidenza sul bilancio
La semplificazione relativa alla permeabilità fra la convenzione e le norme di origine transitorie non ha un'incidenza misurabile sul bilancio dell'UE in quanto il suo campo di applicazione riguarda principalmente l'agevolazione degli scambi e il consolidamento di pratiche moderne delle autorità doganali. La semplificazione riguarda i settori che restano di competenza delle autorità senza incidere sulla sostanza delle norme attraverso le quali le merci acquisiscono il carattere originario a titolo preferenziale e agevola l'applicazione del vigente principio di permeabilità.
6.Pubblicazione dell'atto previsto
Poiché l'atto del sottocomitato doganale modificherà il protocollo I dell'accordo, è opportuno che esso venga pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea successivamente alla sua adozione.
2024/0200 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito alla modifica del protocollo I di detto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa per quanto riguarda la permeabilità fra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e le norme di origine transitorie
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con decisione 2014/495/Euratom del Consiglio l'Unione ha concluso l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ("l'accordo"), entrato in vigore il 1° luglio 2016.
(2)A norma dell'articolo 74, paragrafo 3, dell'accordo, il sottocomitato doganale può adottare decisioni. A norma dell'articolo 4 del protocollo I dell'accordo, il sottocomitato doganale istituito dall'articolo 74, paragrafo 1, di tale accordo ("il sottocomitato doganale") può decidere di modificare le disposizioni del predetto protocollo.
(3)Alla prossima riunione il sottocomitato doganale deve adottare una decisione su una modifica del protocollo I dell'accordo.
(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel sottocomitato doganale, poiché la decisione del sottocomitato doganale sarà vincolante per l'Unione.
(5)In occasione della prima riunione tecnica sulle norme di origine transitorie, tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2020, la maggioranza delle parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("la convenzione") ha convenuto di attuare le norme rivedute ("le norme di origine transitorie") della convenzione parallelamente alle norme della convenzione, su base bilaterale transitoria, in attesa dell'adozione delle norme rivedute della convenzione.
(6)L'applicazione delle norme di origine transitorie garantisce l'adattamento dei flussi commerciali e delle pratiche doganali in attesa dell'entrata in vigore al 1° gennaio 2025 delle norme rivedute della convenzione, sulla quale sono basate le norme di origine transitorie.
(7)Dal 1° settembre 2021 fra le parti contraenti della convenzione è entrata in vigore una rete di protocolli bilaterali sulle norme di origine che rendono applicabili le norme di origine transitorie.
(8)L'obiettivo delle norme di origine transitorie è introdurre norme più flessibili al fine di agevolare l'ottenimento del carattere originario a titolo preferenziale per le merci. Poiché le norme di origine transitorie sono generalmente più flessibili di quelle della convenzione, le merci che soddisfano le norme di origine della convenzione potrebbero altresì essere considerate originarie nell'ambito delle norme di origine transitorie, fatta eccezione per alcuni prodotti agricoli classificati nei capitoli 2, da 4 a 15, 16 (tranne i prodotti della pesca trasformati) e da 17 a 24 del sistema armonizzato. Le norme di origine transitorie sono applicabili parallelamente alle norme di origine della convenzione, creando così due zone distinte di cumulo. Per agevolare l'applicazione della permeabilità fra la convenzione e le norme di origine transitorie di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera d), del protocollo I, appendice A, dell'accordo, l'articolo 8 del protocollo I, appendice A, dell'accordo dovrebbe pertanto essere modificato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nel sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per quanto riguarda la modifica del protocollo I di detto accordo si basa sul progetto di decisione del sottocomitato doganale accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 30.7.2024
COM(2024) 341 final
ALLEGATO
della
Proposta di Decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito alla modifica del protocollo I di detto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa per quanto riguarda la permeabilità fra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e le norme di origine transitorie
ALLEGATO
[Progetto di] DECISIONE N. ... DEL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE‑GEORGIA
del XX XX 2024
che
modifica il protocollo I dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa
Il SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-GEORGIA,
visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ("l'accordo"), in particolare l'articolo 4 del protocollo I relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa ("il protocollo I"),
considerando quanto segue:
(1)In occasione della prima riunione tecnica sulle norme di origine transitorie, tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2020, la maggioranza delle parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("la convenzione") ha convenuto di attuare le norme rivedute ("le norme di origine transitorie") della convenzione parallelamente alle norme della convenzione, su base bilaterale transitoria, in attesa dell'adozione della convenzione riveduta.
(2)Dal 1° settembre 2021 fra le parti contraenti della convenzione è entrata in vigore una rete di protocolli bilaterali sulle norme di origine che rendono applicabili le norme di origine transitorie.
(3)L'obiettivo delle norme di origine transitorie è introdurre norme più flessibili al fine di agevolare l'ottenimento del carattere originario a titolo preferenziale per le merci. Poiché le norme di origine transitorie sono generalmente più flessibili di quelle della convenzione, le merci che soddisfano queste ultime potrebbero altresì essere considerate originarie nell'ambito delle norme di origine transitorie, fatta eccezione per alcuni prodotti agricoli classificati nei capitoli 2, da 4 a 15, 16 (tranne i prodotti della pesca trasformati) e da 17 a 24 del sistema armonizzato.
(4)Le norme di origine transitorie sono applicabili parallelamente alle norme di origine della convenzione, creando così due zone distinte di cumulo. Per agevolare l'applicazione della permeabilità di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera d), del protocollo I, appendice A, fra la convenzione e le norme di origine transitorie, l'articolo 8 del protocollo I, appendice A, dovrebbe pertanto essere modificato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel protocollo I, appendice A, articolo 8, dell'accordo, è inserito il seguente paragrafo 1bis:
"1 bis.
In deroga al paragrafo 1, lettera b), il cumulo di cui all'articolo 7 può essere applicato per le merci classificate nei capitoli 1, 3, 16 (per i prodotti della pesca trasformati) e da 25 a 97 del sistema armonizzato che hanno acquisito il carattere originario con l'applicazione delle norme di origine a norma dell'appendice I e delle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, a condizione che i materiali e i prodotti siano originari delle parti contraenti applicatrici per le quali è possibile il cumulo.".
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'adozione.
Fatto a…
Per il sottocomitato doganale
Il presidente
I segretari