COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 30.7.2024
COM(2024) 334 final
2024/0194(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A
del protocollo n. 3 di tale accordo
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato misto dell'accordo UE-Svizzera in relazione alla prevista adozione di una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente.
2.Contesto della proposta
2.1.L'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera
L'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera ("l'accordo") mira a promuovere, attraverso l'espansione degli scambi reciproci, lo sviluppo armonioso delle relazioni economiche tra le parti. L'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 1973.
2.2.Il comitato misto
Il comitato misto istituito a norma dell'articolo 29 dell'accordo può formulare raccomandazioni e prendere decisioni. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sono adottate di comune accordo tra le parti.
2.3.L'atto previsto del comitato misto
Nella prossima riunione o mediante scambio di lettere il comitato misto è chiamato ad adottare una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi delle prove dell'origine rilasciate elettronicamente ("l'atto previsto").
3.La posizione da adottare a nome dell'Unione
In occasione della prima riunione tecnica sulle norme di origine transitorie, tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2020, la maggioranza delle parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("la convenzione") ha convenuto di attuare le norme rivedute ("le norme di origine transitorie") della convenzione parallelamente alle norme della convenzione, su base bilaterale transitoria, in attesa dell'adozione delle norme rivedute della convenzione.
Il 1° settembre 2021 fra le parti contraenti della convenzione è entrata in vigore una rete di protocolli bilaterali sulle norme di origine che rendono applicabili le norme transitorie, anche fra l'UE e la Svizzera.
L'obiettivo delle norme di origine transitorie è introdurre norme più flessibili al fine di agevolare l'ottenimento del carattere originario a titolo preferenziale per le merci e creare la possibilità di utilizzare prove dell'origine rilasciate elettronicamente e/o presentate elettronicamente.
L'UE e la Svizzera hanno convenuto di applicare le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo n. 3 dell'accordo per quanto riguarda le prove dell'origine rilasciate elettronicamente; occorre pertanto definire un quadro di requisiti generali.
Durante la riunione del comitato misto della convenzione del 7 dicembre 2023 le parti contraenti hanno adottato all'unanimità la raccomandazione del comitato misto sull'uso di certificati elettronici nell'ambito dell'attuale convenzione. La raccomandazione stabilisce un elenco di condizioni che, una volta soddisfatte, consentono alla parte importatrice di accettare una prova dell'origine sotto forma di un certificato di circolazione EUR.1.
Tali condizioni sono identiche a quelle che stabiliscono i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente nell'ambito della presente proposta.
Al fine di garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni relative alle prove dell'origine sotto forma di certificati di circolazione rilasciati elettronicamente nell'Unione europea, la Commissione prevede di istituire un sistema elettronico per la presentazione delle domande di certificati di circolazione rilasciati per via elettronica, per il rilascio di tali certificati nonché per l'archiviazione di informazioni e lo scambio di informazioni tra le autorità doganali degli Stati membri e con le parti contraenti della convenzione. Il sistema elettronico di certificati di prova dell'origine ("il sistema e-PoC UE") dovrebbe essere istituito conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle relative disposizioni di applicazione.
È opportuno che la posizione da adottare da parte dell'Unione europea nel comitato misto sia stabilita dal Consiglio.
Il quadro proposto è di natura tecnica e riguarda le norme di origine transitorie attualmente applicabili tra le parti e non incide sulla sostanza del protocollo sulle norme di origine. Non richiede pertanto una valutazione d'impatto.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
Il comitato misto è un organo istituito da un accordo, ossia l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera.
L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici.
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui sarà necessario prendere posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.
La base giuridica sostanziale della decisione proposta è quindi costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta dovrebbe quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
5.Incidenza sul bilancio
I requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente non hanno un'incidenza misurabile sul bilancio dell'UE in quanto il loro campo di applicazione riguarda principalmente l'agevolazione degli scambi e il consolidamento di pratiche moderne delle autorità doganali. Essi prevedono semplificazioni nei settori che rimangono di competenza delle autorità senza incidere sulla sostanza delle norme a partire dalle quali le merci acquistano il carattere originario preferenziale. L'uso di prove dell'origine rilasciate elettronicamente migliora l'efficacia dei controlli doganali e riduce il rischio di frode introducendo un ambiente sicuro per il rilascio e la verifica.
6.Pubblicazione dell'atto previsto
Poiché l'atto del comitato misto integrerà il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, è opportuno pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo la sua adozione.
2024/0194 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A
del protocollo n. 3 di tale accordo
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con il regolamento (CEE) n. 2840/72 del Consiglio l'Unione ha concluso l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera ("l'accordo"), entrato in vigore il 1° gennaio 1973.
(2)In conformità dell'articolo 29 dell'accordo, il comitato misto, istituito a norma dello stesso articolo, può adottare decisioni.
(3)Nella prossima riunione il comitato misto è chiamato ad adottare una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente.
(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto, poiché la decisione del comitato misto vincolerà l'Unione.
(5)In occasione della prima riunione tecnica sulle norme di origine transitorie, tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2020, la maggioranza delle parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("la convenzione") ha convenuto di attuare le norme rivedute ("le norme di origine transitorie") della convenzione parallelamente alle norme della convenzione, su base bilaterale transitoria, in attesa dell'adozione delle norme rivedute della convenzione.
(6)L'applicazione delle norme di origine transitorie garantisce l'adeguamento dei flussi commerciali e delle pratiche doganali in attesa dell'entrata in vigore, il 1º gennaio 2025, delle norme rivedute della convenzione, su cui si basano le norme di origine transitorie.
(7)Dal 1º settembre 2021 è in vigore una rete di protocolli bilaterali sulle norme di origine tra diverse parti contraenti della convenzione che rendono applicabili le norme di origine transitorie in attesa dell'entrata in vigore della modifica della convenzione.
(8)I due obiettivi principali delle norme di origine transitorie sono introdurre norme più flessibili al fine di agevolare l'ottenimento del carattere originario a titolo preferenziale per le merci e creare la possibilità di utilizzare prove dell'origine rilasciate elettronicamente o presentate elettronicamente.
(9)L'Unione e la Svizzera hanno convenuto di applicare le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo n. 3 dell'accordo per quanto riguarda le prove dell'origine rilasciate elettronicamente. Occorre pertanto definire un quadro di requisiti generali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato misto si basa sul progetto di atto del comitato misto accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 30.7.2024
COM(2024) 334 final
ALLEGATO
della
Proposta di Decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A
del protocollo n. 3 di tale accordo
ALLEGATO
[Progetto di] DECISIONE DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA
del XX XX 202[X]
che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera
IL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA,
visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera ("le parti") del 22 luglio 1972 ("l'accordo"), in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1)La pandemia di COVID-19 ha accelerato la necessità di un ambiente doganale privo di supporti cartacei nel settore delle norme di origine e la vasta maggioranza delle parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("la convenzione") ha deciso di accettare copie elettroniche dei certificati di circolazione.
(2)Le parti contraenti applicatrici hanno elaborato sistemi elettronici o adattato i sistemi esistenti per trovare un equilibrio fra la necessità di digitalizzazione e i requisiti del modulo del certificato di circolazione di cui alle norme di origine transitorie (appendice A del protocollo n. 3 dell'accordo).
(3)Considerando lo sviluppo dei sistemi elettronici doganali, le parti riconoscono che le prove dell'origine sotto forma di certificati di circolazione dovrebbero beneficiare di un ammodernamento per quanto riguarda il rilascio, la presentazione e la verifica.
(4)Il 1° settembre 2021 fra le parti contraenti della convenzione è entrata in vigore una rete di protocolli bilaterali sulle norme di origine che rendono applicabili le norme di origine transitorie.
(5)Le parti ribadiscono il loro impegno a proseguire le buone pratiche introdotte con le misure eccezionali durante la pandemia di COVID-19, riconoscono l'importanza di avvalersi dei mezzi elettronici e collaborano per un sistema comune basato sulle prove di origine elettroniche e una cooperazione amministrativa elettronica nella zona paneuromediterranea ("zona PEM").
(6)Le parti ritengono che il passaggio alle prove di origine elettroniche e alla cooperazione amministrativa digitalizzata nel quadro delle norme di origine transitorie costituisca il primo passo verso una digitalizzazione completa delle prove dell'origine a livello della zona PEM, in particolare in vista della prossima entrata in vigore della modifica della convenzione.
(7)Le parti hanno convenuto di attuare le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo n. 3 dell'accordo per quanto riguarda le prove dell'origine rilasciate elettronicamente; i prodotti originari beneficiano pertanto di tali disposizioni,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Con riguardo all'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo n. 3 dell'accordo, le parti convengono che le prove dell'origine di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), possono essere rilasciate elettronicamente.
Articolo 2
Le parti accettano i certificati di circolazione rilasciati elettronicamente che sono presentati all'importazione se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a. i certificati di circolazione rilasciati elettronicamente hanno un formato simile a quello del modello di cui all'allegato IV dell'appendice A;
b. le autorità doganali della parte esportatrice predispongono un sistema online protetto basato su internet per verificare l'autenticità dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente;
c. i certificati di circolazione rilasciati elettronicamente recano un numero di serie unico e, ove disponibili, elementi di sicurezza che ne consentono l'identificazione;
d. la data a partire dalla quale una parte inizia a rilasciare i certificati di circolazione elettronici è specificata negli avvisi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e secondo le procedure di tale parte. I certificati di circolazione rilasciati elettronicamente sono accettati a decorrere dalla data indicata in tali avvisi.
Articolo 3
Una parte può decidere di sospendere l'accettazione dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2 e ne informa preventivamente l'altra parte. Gli avvisi di cui all'articolo 2, lettera d), indicano la data di inizio della sospensione.
Articolo 4
Ai fini della cooperazione amministrativa a norma degli articoli 34 e 35 dell'appendice A del protocollo n. 3 dell'accordo, le parti possono decidere di prestarsi assistenza reciproca per via elettronica.
Articolo 5
Gli avvisi da cui risulti l'applicazione della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in una pubblicazione ufficiale in Svizzera, secondo le rispettive procedure.
Articolo 6
Gli articoli da 1 a 5 si applicano fino alla data di entrata in vigore dell'accordo delle parti sull'uso di un ambiente digitale paneuromediterraneo per le prove dell'origine elaborato con le altre parti contraenti applicatrici che consenta il rilascio e/o la presentazione per via elettronica delle prove dell'origine.
Articolo 7
Poiché le norme di origine transitorie cessano di applicarsi alla data di entrata in vigore della modifica della convenzione, gli articoli da 1 a 6 della presente decisione continuano ad applicarsi tra le parti nel quadro della convenzione fino alla data di entrata in vigore della decisione del comitato misto della convenzione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente e/o presentate elettronicamente.
Articolo 8
La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'adozione.
Fatto a…
Per il comitato misto
Il presidente