COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 23.7.2024
COM(2024) 316 final
2024/0187(CNS)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Il 17 aprile 2018 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione.
La Commissione ha proposto che il Parlamento e il Consiglio fondassero il regolamento sull'articolo 21, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Sulla base di tale proposta, il 20 giugno 2019 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2019/1157, entrato in applicazione il 2 agosto 2021.
Nella sentenza nella causa Landeshauptstadt Wiesbaden la Corte di giustizia ha dichiarato che il regolamento (UE) 2019/1157 è invalido in quanto è stato adottato erroneamente sul fondamento dell'articolo 21, paragrafo 2, TFUE e in applicazione della procedura legislativa ordinaria. Secondo la Corte il regolamento (UE) 2019/1157 rientra nel novero degli atti che ricadono nell’ambito di applicazione specifico dell'articolo 77, paragrafo 3, TFUE, che prevede una procedura legislativa speciale e, in particolare, l'unanimità in seno al Consiglio.
Sebbene abbia dichiarato invalido il regolamento (UE) 2019/1157, la Corte ha deciso che "occorre mantenere gli effetti di tale regolamento fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può eccedere i due anni a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pronuncia della presente sentenza, di un nuovo regolamento, fondato sull’articolo 77, paragrafo 3, TFUE, diretto a sostituirlo".
Scopo della presente proposta è avviare la procedura per l'adozione di un nuovo regolamento sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione, fondato sulla base giuridica appropriata, ossia l'articolo 77, paragrafo 3, TFUE.
La presente proposta riproduce sostanzialmente il testo del regolamento (UE) 2019/1157 adottato dal Parlamento e dal Consiglio. In particolare, la Corte ha dichiarato che le limitazioni del diritto al rispetto della vita privata e del diritto alla protezione dei dati personali, sanciti rispettivamente agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), risultanti dall'obbligo di inserire due impronte digitali nel supporto di memorizzazione delle carte d'identità, non violano il principio di proporzionalità.
La Commissione ritiene tuttavia opportuno adattare il testo per quanto riguarda alcuni aspetti minori. Tali adattamenti sono illustrati nella sezione "Descrizione dettagliata delle singole disposizioni della proposta".
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui è assicurata la libera circolazione delle persone, insieme a misure appropriate per quanto concerne la gestione delle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e del terrorismo e la lotta contro questi ultimi. Molte delle misure di sicurezza dell'Unione, ad esempio le verifiche sistematiche nel sistema d'informazione Schengen previste dal codice frontiere Schengen, si basano su documenti di viaggio e titoli di soggiorno sicuri.
Ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 1, TFUE, e come rilevato dalla Corte nella sentenza Landeshauptstadt Wiesbaden, l’Unione sviluppa una politica volta a garantire tanto l’assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all’atto dell’attraversamento delle frontiere interne, quanto il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell’attraversamento delle frontiere esterne, nonché ad instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione di tali frontiere. Le disposizioni relative ai passaporti, alle carte d’identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato costituiscono parte integrante di una tale politica dell’Unione. Per quanto riguarda i cittadini dell’Unione, i documenti contemplati dal regolamento proposto consentono a dette persone, in particolare, di attestare la loro qualità di beneficiari del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), TFUE e, quindi, di esercitare tale diritto.
La direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio determina le modalità d'esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nell'Unione da parte dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari. Essa prevede che i cittadini dell’Unione e i loro familiari muniti di una carta d’identità o di un passaporto in corso di validità possano entrare e vivere in un altro Stato membro e chiedere gli opportuni titoli di soggiorno. Non disciplina però il modello e le norme relative alle carte d'identità da usare per entrare negli Stati membri o uscirne. Non prevede neanche norme specifiche per i titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari, a parte la denominazione da dare a questi ultimi
Mantenendo le norme di sicurezza introdotte dal regolamento (UE) 2019/1157 applicabili alle carte d'identità rilasciate dagli Stati membri ai loro cittadini e ai titoli di soggiorno rilasciati dagli Stati membri ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione, la presente proposta è pienamente coerente con le richiamate misure politiche vigenti.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Come affermato dalla Corte nella sentenza Landeshauptstadt Wiesbaden, l'articolo 77, paragrafo 3, TFUE conferisce all'Unione una competenza per l'adozione di disposizioni relative ai passaporti, alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato intese a facilitare l’esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, garantito all’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), TFUE. La Corte ha stabilito che dalla finalità e dalle componenti principali del regolamento (UE) 2019/1157 – rafforzare le norme di sicurezza applicabili alle carte d'identità e ai titoli di soggiorno e stabilire i requisiti, in particolare in termini di sicurezza, che tali documenti devono rispettare – risulta che quest’ultimo rientra nel novero degli atti che ricadono nell’ambito di applicazione specifico dell’articolo 77, paragrafo 3, TFUE. Lo stesso vale per la presente proposta, che riproduce il regolamento (UE) 2019/1157, ad eccezione di limitati adattamenti che non incidono sulla sua finalità e sulle sue componenti principali.
L'articolo 77, paragrafo 3, TFUE prevede una procedura legislativa speciale. Quando adotta misure a norma dell'articolo 77, paragrafo 3, TFUE, il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
L’Unione è determinata ad assicurare la libera circolazione delle persone in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Carte d’identità e titoli di soggiorno sicuri sono fattori essenziali della fiducia necessaria alla libera circolazione in tale spazio.
Senza norme comuni a livello dell'Unione, è probabile che gli ostacoli alla libera circolazione derivanti dai problemi di accettazione di determinati documenti, rilevati prima dell'adozione del regolamento (UE) 2019/1157, riemergano. Lo stesso vale per le lacune precedentemente riscontrate in materia di sicurezza dovute a documenti non sufficientemente sicuri.
La mancanza di un intervento a livello dell’Unione aumenterebbe inoltre i problemi pratici a carico dei cittadini dell’Unione, delle autorità nazionali e delle imprese, in un contesto in cui i cittadini vivono e viaggiano all'interno dell’Unione. Per affrontare tali problemi sistemici mantenendo un elevato livello di sicurezza per le carte d'identità nazionali e i titoli di soggiorno è chiaramente necessario proseguire l'azione a livello dell'Unione.
Gli obiettivi di qualsiasi iniziativa volta a prevenire la ricomparsa di tali problemi non possono essere conseguiti a livello nazionale. I documenti contemplati dalla presente proposta hanno una dimensione europea intrinseca in quanto collegati all’esercizio del diritto di libera circolazione in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Gli Stati membri hanno già confermato la necessità di agire a livello dell'Unione adottando il regolamento (UE) 2019/1157.
Il regolamento non obbligherebbe gli Stati membri a rilasciare documenti che non vengono attualmente rilasciati.
•Proporzionalità
L'azione dell'Unione può continuare ad apportare un notevole valore aggiunto nell'affrontare le sfide sopra delineate. I cittadini dell'Unione incontrano ostacoli nell'esercizio dei loro diritti se non possono essere certi che i loro documenti saranno sicuramente accettati al di fuori dello Stato membro (o degli Stati membri) di rilascio.
Le attuali sfide in materia di sicurezza hanno dimostrato il nesso inestricabile tra la libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione e una solida gestione delle frontiere esterne. Poiché le carte d'identità possono essere utilizzate per attraversare le frontiere esterne, le misure volte a migliorare la gestione della sicurezza e delle frontiere esterne, quali le verifiche sistematiche di tutte le persone che attraversano le frontiere esterne, compresi i cittadini dell’Unione, nelle banche dati, risulterebbero indebolite se le norme di sicurezza per le carte d'identità dovessero peggiorare. In generale, le norme minime relative alle informazioni da fornire sui documenti contemplati dalla presente proposta e agli elementi di sicurezza comuni a tutti gli Stati membri che li rilasciano, faciliteranno l’esercizio della libera circolazione e miglioreranno la sicurezza all’interno dell’Unione e alle sue frontiere.
Dato che un'armonizzazione completa del modello delle carte d'identità non è giustificata, si propone una misura proporzionata che introduca norme minime per i documenti,
Ciò comprende l'uso obbligatorio delle impronte digitali, che costituiscono un mezzo affidabile ed efficace per determinare con certezza l'identità di una persona e una misura proporzionata alla luce degli obiettivi di facilitare l'esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno, lottare contro la fabbricazione di carte d'identità false e l'usurpazione d’identità e garantire l'interoperabilità dei sistemi di verifica dei documenti di identificazione.
Per le carte di soggiorno rilasciate a familiari che sono cittadini di paesi terzi, si suggerisce di continuare a usare il modello stabilito a livello di Unione per i permessi di soggiorno di cittadini di paesi terzi.
•Scelta dell'atto giuridico
Il regolamento è l’unico strumento giuridico che garantisca l’applicazione diretta e comune del diritto dell’Unione in tutti gli Stati membri. In un settore in cui le divergenze si sono precedentemente rivelate dannose per la libera circolazione e per la sicurezza, un regolamento permetterà di mantenere l’uniformità desiderata.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazione d'impatto
Nella preparazione della presente proposta non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto in quanto la proposta riproduce sostanzialmente il testo del regolamento (UE) 2019/1157, che a sua volta si basava su una proposta accompagnata da una valutazione d'impatto.
La presente proposta non dovrebbe quindi comportare nuovi impatti. Essa prende inoltre in considerazione gli insegnamenti tratti dalla relazione di attuazione adottata il 20 settembre 2023. Poiché non sono trascorsi nemmeno tre anni dall'entrata in applicazione del regolamento (UE) 2019/1157, non è stata effettuata alcuna valutazione.
•Diritti fondamentali
La proposta ha un impatto positivo sul diritto fondamentale della libertà di circolazione e di soggiorno riconosciuto ai cittadini dell'Unione dall’articolo 45 della Carta, in quanto riduce le difficoltà legate al riconoscimento e all’insufficiente sicurezza delle carte d’identità e dei titoli di soggiorno.
La presente proposta comporta il trattamento di dati personali, tra cui dati biometrici, ossia un'immagine del volto e due impronte digitali. Il trattamento di dati personali delle persone fisiche, compresi la raccolta e l’uso di dati personali e l’accesso ai medesimi, incide sul diritto al rispetto della vita privata e sul diritto alla protezione dei dati personali, sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta.
In particolare, l'obbligo di inserire due impronte digitali nel supporto di memorizzazione delle carte d'identità e delle carte di soggiorno, nonché l'obbligo di acquisire e conservare provvisoriamente tali dati biometrici ai fini della fabbricazione dei documenti, costituiscono una limitazione tanto del diritto al rispetto della vita privata quanto del diritto alla protezione dei dati personali.
Le limitazioni a tali diritti devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di tali diritti. Inoltre, nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni del genere solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti altrui.
Le limitazioni, nonché le loro condizioni di applicazione e la loro portata, saranno definite nel regolamento. La Corte ha dichiarato che la limitazione che comporta l’obbligo di inserire due impronte digitali nel supporto di memorizzazione non pregiudica il contenuto essenziale dei diritti fondamentali sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta, in quanto le informazioni fornite dalle impronte digitali non consentono, di per sé, di avere una visione d'insieme sulla vita privata e familiare delle persone interessate.
Come rilevato dalla Corte, gli obiettivi specifici perseguiti dal regolamento, ossia lottare contro la frode documentale e garantire l'interoperabilità dei sistemi di verifica dei documenti di identificazione, costituiscono finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione.
La Corte ha inoltre dichiarato che l’inserimento di due impronte digitali complete è idonea a realizzare tali finalità di interesse generale. Per quanto riguarda la necessità di inserire le impronte digitali, secondo la Corte le limitazioni apportate ai diritti fondamentali garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta derivanti dall’obbligo di inserire due impronte digitali complete nel supporto di memorizzazione appaiono rispettare i limiti dello stretto necessario.
Da ultimo la Corte ha constatato che non appare che le limitazioni risultanti dall’inserimento di due impronte digitali siano, tenuto conto della natura dei dati di cui trattasi, della natura e delle modalità dei trattamenti nonché dei meccanismi di salvaguardia previsti, di gravità sproporzionata rispetto all’importanza delle finalità perseguite dal regolamento. Pertanto, una misura del genere deve essere considerata fondata su una ponderazione equilibrata tra, da un lato, tali finalità e, dall’altro, i diritti fondamentali coinvolti. Di conseguenza, nella sentenza Landeshauptstadt Wiesbaden la Corte ha concluso che le limitazioni all'esercizio dei diritti garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta non violano il principio di proporzionalità.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Per garantire un’efficace attuazione delle misure previste e monitorarne i risultati, la Commissione continuerà a collaborare strettamente con i portatori di interessi nell’ambito delle autorità nazionali e delle agenzie dell’Unione, ad esempio l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.
La Commissione adotterà un programma di monitoraggio per monitorare le realizzazioni, i risultati e gli impatti del regolamento sulla base del programma di monitoraggio adottato a norma del regolamento (UE) 2019/1157.
La Commissione valuterà l’efficacia, l’efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto UE del risultante quadro giuridico sei anni dopo la data di applicazione del regolamento. Ciò garantirà che siano disponibili dati sufficienti per la valutazione.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
La presente proposta riproduce sostanzialmente il testo del regolamento (UE) 2019/1157 adottato dal Parlamento e dal Consiglio. La Commissione ritiene tuttavia opportuno adattare il testo di tale regolamento come segue:
–al fine di tener conto della sentenza Landeshauptstadt Wiesbaden, la base giuridica del regolamento è l'articolo 77, paragrafo 3, TFUE;
–nei considerando del regolamento sono soppressi i riferimenti ai documenti strategici adottati parecchi anni fa;
–nei considerando è soppresso il riferimento esplicito alla carta del passaporto rilasciata dall'Irlanda, poiché l'Irlanda non partecipa all'adozione del regolamento a meno che non notifichi la propria intenzione di partecipare alla sua adozione e alla sua applicazione. In tal caso, sebbene sia un documento di viaggio conforme al documento 9303 dell'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile sui documenti a lettura ottica, la carta del passaporto rilasciata dall'Irlanda non è finalizzata all'identificazione in Irlanda e pertanto non dovrebbe essere considerata inclusa nell'ambito di applicazione del regolamento;
–nei considerando del regolamento è aggiunto un riferimento al fatto che la Corte di giustizia ha dichiarato che l'inserimento obbligatorio delle impronte digitali sul supporto di memorizzazione è compatibile con i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta;
–il considerando sull'eliminazione graduale dei documenti non conformi ai requisiti del regolamento è adattato per tenere conto del fatto che i termini stabiliti dal regolamento (UE) 2019/1157 dovrebbero continuare ad applicarsi;
–sono aggiunti i considerando necessari per riflettere le opzioni di non partecipazione di Irlanda e Danimarca rispettivamente;
–sarà effettuata una nuova consultazione del Garante europeo della protezione dei dati;
–poiché la Commissione non ha ricevuto alcuna notifica a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1157, i riferimenti a tali notifiche sono soppressi;
–a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1157, alcune carte di soggiorno di familiari di cittadini dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro hanno cessato di essere valide alla loro scadenza o entro il 3 agosto 2023, se quest'ultima data era anteriore. Poiché tale data è ormai superata, il regolamento si limita ad affermare che le carte di soggiorno in questione non sono più valide;
–a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1157, i dati biometrici conservati nel supporto di memorizzazione delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno, ossia l'immagine del volto e due impronte digitali del titolare, possono essere utilizzati esclusivamente dal personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali e delle agenzie dell'Unione competenti. Data la firma elettronica sul supporto di memorizzazione delle carte d'identità, l'identificazione del titolare mediante controllo dei dati nel supporto di memorizzazione è più affidabile di un controllo visivo del documento, in particolare in situazioni di identificazione remota. I cittadini dell'Unione potrebbero pertanto voler usare i dati contenuti nel supporto di memorizzazione della loro carta d'identità, compresa l'immagine del volto, per identificarsi nei confronti di enti privati, quali banche o vettori aerei. La formulazione della disposizione è quindi adattata per precisare che solo le impronte digitali possono essere consultate esclusivamente dal personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali e delle agenzie dell'Unione competenti. In ogni caso, la protezione crittografica impedisce alle persone non autorizzate di accedere alle impronte digitali conservate nel supporto di memorizzazione;
–per ridurre gli obblighi di comunicazione a carico delle autorità degli Stati membri, è soppresso l'obbligo di tenere un elenco delle autorità competenti che hanno accesso ai dati biometrici memorizzati nel supporto di memorizzazione e comunicarlo annualmente alla Commissione;
–per ridurre gli obblighi di comunicazione a carico delle autorità degli Stati membri, le norme in materia di rendiconto e valutazione sono semplificate. L'articolo 13 del regolamento prevede che, anziché valutare il regolamento ogni sei anni, la Commissione ne effettui un'unica valutazione sei anni dopo l'entrata in vigore, concentrandosi in particolare su una serie di elementi inclusi nell'ambito di applicazione del regolamento;
–poiché gli Stati membri stanno già applicando il regolamento (UE) 2019/1157, non è necessario posticipare l'entrata in applicazione del regolamento proposto. Quest'ultimo dovrebbe quindi iniziare ad applicarsi alla data della sua entrata in vigore.
2024/0187 (CNS)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1)Il trattato sull'Unione europea (TUE) è inteso ad agevolare la libera circolazione delle persone garantendo al contempo la sicurezza dei popoli d'Europa, con l'istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in conformità alle disposizioni del TUE e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
(2)La cittadinanza dell'Unione conferisce a ogni cittadino dell'Unione il diritto di circolare liberamente, entro certi limiti e secondo determinate condizioni. La direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dà attuazione a tale diritto.
Il diritto di circolare e soggiornare liberamente è sancito anche all'articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). La libertà di circolazione comporta il diritto di uscire dagli Stati membri ed entrarvi con una carta d'identità o un passaporto in corso di validità.
(3)A norma della direttiva 2004/38/CE, gli Stati membri rilasciano o rinnovano ai loro cittadini una carta d'identità o un passaporto ai sensi della legislazione nazionale. Inoltre, tale direttiva dispone che gli Stati membri possono richiedere ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari l'iscrizione presso le autorità competenti. Gli Stati membri sono tenuti a rilasciare attestati d'iscrizione ai cittadini dell'Unione alle condizioni previste da tale articolo. Gli Stati membri sono altresì tenuti a rilasciare una carta di soggiorno ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a norma di tale direttiva, e, su domanda, a rilasciare un documento che attesta il soggiorno permanente e una carta di soggiorno permanente.
(4)La direttiva 2004/38/CE dispone che gli Stati membri possano adottare le misure necessarie per rifiutare, estinguere o revocare un diritto conferito da detta direttiva in caso di abuso di diritto o frode. La falsificazione di documenti o la falsa descrizione di un fatto sostanziale attinente alle condizioni per la concessione del diritto di soggiorno sono stati individuati come tipici casi di frode nel contesto di tale direttiva.
(5)Prima dell'adozione di norme a livello dell'Unione, i livelli di sicurezza delle carte d'identità nazionali e dei permessi di soggiorno per i cittadini dell'Unione e per i loro familiari che soggiornavano in un altro Stato membro variavano notevolmente.
Tali divergenze aumentano il rischio di falsificazione e frode documentale e comportano altresì difficoltà pratiche per i cittadini che intendono esercitare il diritto di libera circolazione.
(6)Per poter determinare con certezza l'identità di una persona, è fondamentale che i documenti di viaggio e d'identità siano sicuri. Un elevato livello di sicurezza dei documenti è importante per prevenire abusi e minacce alla sicurezza interna, in particolare in relazione al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera. In passato le carte d'identità nazionali non sufficientemente sicure sono state tra i documenti falsi usati per spostarsi all'interno dell'Unione individuati più frequentemente.
(7)Al fine di scoraggiare le frodi connesse all'identità, gli Stati membri dovrebbero garantire che il rispettivo diritto nazionale preveda sanzioni adeguate per la falsificazione e la contraffazione dei documenti di identità nonché per l'utilizzo di tali documenti falsificati o contraffatti.
(8)Per rilasciare carte d'identità autentiche e sicure occorre un processo affidabile di registrazione dell'identità, insieme a documenti "originatori" sicuri a sostegno della procedura di domanda. La Commissione, gli Stati membri e le agenzie competenti dell'Unione dovrebbero continuare a collaborare per ridurre la vulnerabilità alla frode dei documenti originatori, dato l'uso crescente di documenti originatori falsi.
(9)Il presente regolamento non impone agli Stati membri di introdurre carte d'identità o titoli di soggiorno laddove non siano previsti dalla legislazione nazionale, e lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri di rilasciare, in conformità del diritto nazionale, altri titoli di soggiorno che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, ad esempio carte di soggiorno rilasciate a tutti coloro che soggiornano sul territorio nazionale, a prescindere dalla rispettiva cittadinanza.
Il presente regolamento lascia inoltre impregiudicato il principio, risultante dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui la titolarità del diritto di libera circolazione e di soggiorno può essere comprovata con qualsiasi mezzo di prova.
(10)Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di accettare, in modo non discriminatorio, documenti diversi dai documenti di viaggio, ai fini dell'identificazione, ad esempio le patenti di guida.
(11)I documenti di identificazione rilasciati ai cittadini il cui diritto di libera circolazione è stato limitato a norma del diritto dell'Unione o della legislazione nazionale, e che indicano espressamente che non possono essere utilizzati come documenti di viaggio, non dovrebbero considerarsi inclusi nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
(12)I documenti di viaggio conformi al documento 9303 dell'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile (ICAO) sui documenti a lettura ottica ("documento ICAO 9303") che non sono finalizzati all'identificazione negli Stati membri di rilascio non dovrebbero considerarsi inclusi nel campo di applicazione del presente regolamento.
(13)Il presente regolamento non riguarda l'uso di carte d'identità e titoli di soggiorno con funzioni di carta d'identità elettronica fatto dagli Stati membri ad altri scopi, né incide sulle disposizioni del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede il riconoscimento reciproco a livello di Unione dei mezzi di identificazione elettronica per l'accesso ai servizi pubblici e favorisce la circolazione dei cittadini che si muovono tra gli Stati membri imponendo il riconoscimento reciproco dei mezzi di identificazione elettronica a determinate condizioni.
Il miglioramento delle carte d'identità dovrebbe facilitare l'identificazione e contribuire ad agevolare l'accesso ai servizi.
(14)Per un'adeguata verifica delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno occorre che gli Stati membri usino la corretta denominazione per ciascun tipo di documento contemplato dal presente regolamento. Al fine di agevolare la verifica dei documenti contemplati dal presente regolamento in altri Stati membri, è opportuno che la denominazione del documento compaia in almeno una lingua ufficiale aggiuntiva dell'Unione. Se gli Stati membri utilizzano già, per le carte d'identità, denominazioni ben consolidate diverse dal titolo "carta d'identità", dovrebbero poter continuare a farlo nella propria o nelle proprie lingue ufficiali. Tuttavia, in futuro non dovrebbero essere introdotte nuove denominazioni.
(15)Gli elementi di sicurezza sono necessari per verificare l'autenticità di un documento e determinare l'identità di una persona. L'istituzione di norme minime di sicurezza e l'inserimento di dati biometrici nelle carte d'identità e nelle carte di soggiorno di familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono fattori importanti per rendere più sicuro l'uso di tali documenti nell'Unione. L'inserimento di tali identificatori biometrici dovrebbe permettere ai cittadini dell'Unione di beneficiare pienamente del loro diritto di libera circolazione.
(16)La memorizzazione di un'immagine del volto e di due impronte digitali ("dati biometrici") sulle carte d'identità e di soggiorno, come già previsto per i passaporti biometrici dei cittadini dell'Unione e i permessi di soggiorno biometrici rilasciati a cittadini di paesi terzi, è un metodo adeguato per unire un'identificazione e un'autenticazione affidabili a un minor rischio di frode, ai fini del rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità e di soggiorno. Come confermato dalla Corte di giustizia, l'inserimento obbligatorio delle impronte digitali sul supporto di memorizzazione è compatibile con i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta.
(17)Come prassi generale, per verificare l'autenticità del documento e l'identità del titolare gli Stati membri dovrebbero verificare in primo luogo l'immagine del volto e, se necessario per confermare senza dubbio l'autenticità del documento e l'identità del titolare, anche le impronte digitali.
(18)Nei casi in cui la verifica dei dati biometrici non confermi l'autenticità del documento o l'identità del suo titolare, gli Stati membri dovrebbero garantire lo svolgimento di un controllo manuale obbligatorio da parte di personale qualificato.
(19)Il presente regolamento non fornisce una base giuridica per la costituzione o il mantenimento di banche dati a livello nazionale per la conservazione di dati biometrici negli Stati membri, che è una questione di diritto nazionale da trattare nel rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati, compresi i requisiti di necessità e proporzionalità. Il presente regolamento, inoltre, non fornisce una base giuridica per la costituzione o il mantenimento di una banca dati centralizzata a livello dell'Unione.
(20)Gli identificatori biometrici dovrebbero essere raccolti e conservati nel supporto di memorizzazione delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno ai fini della verifica dell'autenticità del documento e dell'identità del titolare. Data la firma elettronica sul supporto di memorizzazione delle carte d'identità, l'identificazione del titolare mediante il supporto di memorizzazione, che contiene gli stessi dati anagrafici stampati sul documento, è più affidabile di un controllo visivo del documento.
I cittadini dell'Unione dovrebbero pertanto essere autorizzati a utilizzare i dati conservati nel supporto di memorizzazione della loro carta d'identità per identificarsi nei confronti di enti privati. Tuttavia la verifica delle impronte digitali memorizzate sul supporto elettronico di memorizzazione dovrebbe essere effettuata soltanto da personale debitamente autorizzato e soltanto quando la legge prevede che sia necessario il documento.
(21)I dati biometrici memorizzati ai fini della personalizzazione delle carte d'identità o dei titoli di soggiorno dovrebbero essere conservati in modo altamente sicuro e soltanto fino alla data di acquisizione del documento e, in ogni caso, per non oltre 90 giorni dalla data di rilascio di tale documento. Trascorso tale periodo, tali dati biometrici dovrebbero essere immediatamente cancellati o distrutti. Ciò dovrebbe far salvo qualsiasi altro trattamento di tali dati in conformità del diritto dell'Unione e nazionale in materia di protezione dei dati.
(22)Ai fini del presente regolamento è opportuno tenere conto delle prescrizioni tecniche del documento ICAO 9303 che garantiscono un'interoperabilità globale anche in relazione alla predisposizione alla lettura ottica e il ricorso all'ispezione visiva.
(23)Gli Stati membri dovrebbero poter decidere se includere il genere di una persona in un documento contemplato dal presente regolamento. Se uno Stato membro include il genere di una persona in tale documento, dovrebbero essere utilizzate le specifiche "F", "M" o "X" di cui al documento ICAO 9303 o le corrispondenti singole iniziali utilizzate nella lingua o nelle lingue di tale Stato membro, a seconda dei casi.
(24)Al fine di garantire che le future norme di sicurezza e specifiche tecniche adottate a norma del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio siano debitamente prese in considerazione, ove opportuno, per le carte d'identità, le carte di soggiorno e le carte di soggiorno permanente, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine la Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio. Ove necessario, dovrebbe essere possibile che gli atti di esecuzione adottati rimangano segreti al fine di evitare il rischio di contraffazione e falsificazione.
(25)Gli Stati membri dovrebbero garantire che siano predisposte procedure adeguate ed efficaci per l'acquisizione degli identificatori biometrici e che tali procedure siano conformi ai diritti e ai principi della Carta, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'interesse superiore del minore costituisca una considerazione preminente in tutta la procedura di acquisizione. A tale scopo, il personale qualificato dovrebbe ricevere una formazione adeguata sulle prassi a misura di minore per l'acquisizione degli identificatori biometrici.
(26)In caso di difficoltà nell'acquisizione degli identificatori biometrici, gli Stati membri dovrebbero assicurare che siano predisposte procedure appropriate per rispettare la dignità della persona interessata. Pertanto, è opportuno tenere conto di considerazioni specifiche relative al genere e alle esigenze specifiche dei minori e delle persone vulnerabili.
(27)L'introduzione di norme minime relative alla sicurezza e al formato delle carte d'identità dovrebbe consentire agli Stati membri di fare affidamento sull'autenticità di tali documenti quando i cittadini dell'Unione esercitano il loro diritto di libera circolazione. L'introduzione di norme di sicurezza rafforzate dovrebbe fornire garanzie sufficienti alle autorità pubbliche e agli enti privati per consentire loro di fare affidamento sull'autenticità delle carte d'identità quando sono utilizzate dai cittadini dell'Unione a fini dell'identificazione.
(28)Un segno distintivo che consiste nel codice a due lettere dello Stato membro che rilascia il documento stampato in negativo in un rettangolo blu e circondato da dodici stelle gialle, agevola l'ispezione visiva del documento, in particolare quando il titolare esercita il diritto di libera circolazione.
(29)Pur mantenendo l'opzione di aggiungere elementi nazionali, gli Stati membri dovrebbero garantire che tali elementi non riducano l'efficacia degli elementi comuni di sicurezza né incidano negativamente sulla compatibilità transfrontaliera delle carte d'identità, ad esempio sulla possibilità che le carte d'identità siano lette da macchine usate da Stati membri diversi da quelli che le rilasciano.
(30)L'introduzione di norme di sicurezza per le carte d'identità e le carte di soggiorno di familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro non dovrebbe generare un aumento sproporzionato degli oneri a carico dei cittadini dell'Unione o dei paesi terzi. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto di tale principio nella pubblicazione dei bandi di gara.
(31)Gli Stati membri dovrebbero adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire che i dati biometrici identifichino correttamente la persona cui è rilasciata una carta di identità. A tal fine gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione l'acquisizione degli identificatori biometrici, in particolare l'immagine del volto, attraverso la rilevazione sul posto da parte delle autorità nazionali che rilasciano le carte d'identità.
(32)Gli Stati membri dovrebbero scambiarsi le informazioni necessarie per accedere alle informazioni contenute sul supporto di memorizzazione protetto nonché per autenticarle e verificarle. I formati utilizzati per il supporto di memorizzazione protetto dovrebbero essere interoperabili, anche per quanto riguarda i valichi di frontiera automatizzati.
(33)La direttiva 2004/38/CE affronta la situazione in cui i cittadini dell'Unione o i familiari di cittadini dell'Unione che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro, sprovvisti dei documenti di viaggio necessari, devono disporre di ogni possibile opportunità di attestare con altri mezzi di avere il diritto di libera circolazione. Tali mezzi possono includere i documenti di identificazione utilizzati in via provvisoria e le carte di soggiorno rilasciate a tali familiari.
(34)Il presente regolamento rispetta gli obblighi stabiliti nella Carta e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Pertanto, gli Stati membri sono incoraggiati a collaborare con la Commissione per l'inserimento di elementi aggiuntivi che rendano le carte d'identità più accessibili e di più facile uso per le persone con disabilità, quali le persone con disabilità visive. Gli Stati membri sono tenuti a valutare l'uso di soluzioni, quali i dispositivi di registrazione mobile, per il rilascio di carte di identità alle persone che non sono in grado di recarsi presso le autorità incaricate del rilascio di carte di identità.
(35)I titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione dovrebbero contenere informazioni specifiche per poter essere identificati in quanto tali in tutti gli Stati membri. Ciò dovrebbe facilitare il riconoscimento dell'esercizio del diritto di libera circolazione da parte dei cittadini dell'Unione e dei diritti inerenti a tale esercizio, ma l'armonizzazione dovrebbe limitarsi a quanto è necessario per ovviare alle carenze degli attuali documenti. Gli Stati membri sono liberi di scegliere il formato in cui sono rilasciati tali documenti e potrebbero rilasciarli in un formato conforme alle specifiche di cui al documento ICAO 9303.
(36)Per i titoli di soggiorno rilasciati a familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, è opportuno applicare lo stesso modello e gli elementi di sicurezza previsti dal regolamento (CE) n. 1030/2002, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio. Oltre ad attestare il diritto di soggiorno, tali documenti esonerano i titolari che sarebbero altrimenti soggetti all'obbligo del visto dal requisito di ottenere un visto quando accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione all'interno del territorio dell'Unione.
(37)La direttiva 2004/38/CE dispone che il documento rilasciato a familiari che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro sia denominato "carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione". Al fine di facilitare la loro identificazione, la carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione dovrebbe recare un titolo e un codice standardizzati.
(38)Tenendo conto sia dei rischi in termini di sicurezza, sia dei costi sostenuti dagli Stati membri, le carte d'identità e le carte di soggiorno di familiari di cittadini dell'Unione che non soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento dovrebbero essere gradualmente eliminate. Per i documenti privi di elementi di sicurezza importanti, o che non si prestano alla lettura ottica, è necessario stabilire un periodo di abbandono graduale più breve, per motivi di sicurezza.
(39)Per quanto riguarda i dati personali da trattare nel contesto dell'applicazione del presente regolamento, si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. Occorre specificare ulteriormente le garanzie applicabili ai dati personali trattati, e in particolare ai dati sensibili quali gli identificatori biometrici. Gli interessati dovrebbero essere edotti del fatto che nei loro documenti è presente un supporto di memorizzazione contenente i loro dati biometrici e accessibile senza contatto, e di tutti i casi in cui sono utilizzati i dati contenuti nelle loro carte d'identità e nei loro titoli di soggiorno. In ogni caso, gli interessati dovrebbero poter accedere ai dati personali trattati nelle loro carte d'identità e nei loro titoli di soggiorno e dovrebbero avere il diritto di farli eventualmente rettificare, mediante il rilascio di un nuovo documento, qualora tali dati siano errati o incompleti. Il supporto di memorizzazione dovrebbe garantire un elevato livello di sicurezza e una protezione efficace dall'accesso non autorizzato dei dati personali in esso contenuti.
(40)Gli Stati membri dovrebbero essere responsabili del corretto trattamento dei dati biometrici, dall'acquisizione all'immissione dei dati sul supporto di memorizzazione altamente protetto, in conformità del regolamento (UE) 2016/679.
(41)Gli Stati membri dovrebbero esercitare particolare cautela nel cooperare con un fornitore esterno di servizi. Tale cooperazione non dovrebbe escludere la responsabilità degli Stati membri derivante dal diritto nazionale o dell'Unione o in caso di violazione degli obblighi in materia di dati personali.
(42)Occorre specificare nel presente regolamento la base per l'acquisizione e la conservazione di dati nel supporto di memorizzazione delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno. Conformemente al diritto dell'Unione o nazionale e nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, gli Stati membri dovrebbero poter conservare altri dati su un supporto di memorizzazione per servizi elettronici o altri scopi attinenti alla carta d'identità o al titolo di soggiorno. Il trattamento di tali altri dati, compresa la loro raccolta e i fini per cui possono essere usati, dovrebbero essere autorizzati dal diritto dell'Unione o nazionale. Tutti i dati nazionali per tali scopi dovrebbero essere fisicamente o logicamente separati dai dati biometrici previsti dal presente regolamento e dovrebbero essere trattati conformemente al regolamento (UE) 2016/679.
(43)In conformità dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, non prima di sei anni dopo la data di applicazione del presente regolamento la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento, anche sulla base di informazioni raccolte tramite specifici dispositivi di monitoraggio, per valutare l'effettiva incidenza del presente regolamento e l'esigenza di ulteriori interventi. Ai fini del monitoraggio, gli Stati membri dovrebbero raccogliere statistiche sul numero di carte d'identità e titoli di soggiorno che hanno emesso.
(44)Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la sicurezza e facilitare l'esercizio del diritto di libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(45)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(46)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(47)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta, inclusi la dignità umana, il diritto all'integrità della persona, la proibizione dei trattamenti inumani o degradanti, il diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla non discriminazione, i diritti dei minori e degli anziani, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto alla libera circolazione e il diritto a un ricorso effettivo. Nell'attuazione del presente regolamento gli Stati membri dovrebbero rispettare la Carta.
(48)Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il XXXX,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I
Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento rafforza le norme di sicurezza applicabili alle carte d'identità rilasciate dagli Stati membri ai loro cittadini e ai titoli di soggiorno rilasciati dagli Stati membri ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica:
(a)alle carte d'identità rilasciate dagli Stati membri ai loro cittadini ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE.
(b)agli attestati d'iscrizione rilasciati ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2004/38/CE ai cittadini dell'Unione per soggiorni di durata superiore a tre mesi in uno Stato membro ospitante e ai documenti che attestano il soggiorno permanente rilasciati su richiesta ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2004/38/CE ai cittadini dell'Unione;
(c)alle carte di soggiorno rilasciate ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2004/38/CE ai familiari di cittadini dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e alle carte di soggiorno permanente rilasciate ai sensi dell'articolo 20 della direttiva 2004/38/CE ai familiari di cittadini dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.
Il presente regolamento non si applica ai documenti di identificazione rilasciati a titolo provvisorio aventi un periodo di validità inferiore a sei mesi.
Capo II
Carte d'identità nazionali
Articolo 3
Norme di sicurezza/formato/prescrizioni tecniche
1.Le carte d'identità rilasciate dagli Stati membri sono prodotte nel formato ID-1 e contengono una zona a lettura ottica (machine-readable zone – MRZ). Tali carte d'identità si basano sulle prescrizioni e sulle norme minime di sicurezza stabilite nel documento ICAO 9303 e sono conformi alle prescrizioni di cui alle lettere c), d), f) e g) dell'allegato del regolamento (CE) n. 1030/2002, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1954.
2.I dati contenuti nelle carte d'identità devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla parte 5 del documento ICAO 9303.
In deroga al primo comma, il numero del documento può essere inserito nella zona I e la designazione del genere di una persona è facoltativa.
3.Il documento reca la denominazione "carta d'identità" o un'altra denominazione nazionale consolidata nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e le parole "carta d'identità" in almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione.
4.La carta d'identità reca, sul recto, il codice a due lettere dello Stato membro di rilascio, stampato in negativo in un rettangolo blu e circondato da dodici stelle gialle.
5.Le carte d'identità hanno un supporto di memorizzazione altamente protetto che contiene un'immagine del volto del titolare e due impronte digitali in formato interoperativo digitale. Per il rilevamento degli identificatori biometrici, gli Stati membri applicano le prescrizioni tecniche stabilite dalla decisione di esecuzione C(2018) 7767 della Commissione, quale modificata dalla decisione di esecuzione C(2021) 3726 della Commissione.
6.Il supporto di memorizzazione è dotato di capacità sufficiente e della capacità di garantire l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati. I dati conservati sono accessibili senza contatto e sono protetti secondo quanto previsto dalla decisione di esecuzione C(2018) 7767, come modificata dalla decisione di esecuzione C(2021) 3726. Gli Stati membri si scambiano le informazioni necessarie per autenticare il supporto di memorizzazione e per accedere ai dati biometrici di cui al paragrafo 5 e verificarli.
7.I minori di età inferiore a dodici anni possono essere esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali.
I minori di età inferiore a sei anni sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali.
Le persone per le quali il rilevamento delle impronte digitali è fisicamente impossibile sono esonerate dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali.
8.Ove necessario e proporzionato allo scopo da conseguire, gli Stati membri possono inserire i dettagli e le osservazioni per uso nazionale che siano necessari a norma del diritto nazionale. L'efficacia delle norme minime di sicurezza e la compatibilità transfrontaliera delle carte d'identità non ne devono risultare ridotte.
9.Se gli Stati membri incorporano nella carta d'identità un'interfaccia duale o un supporto di memorizzazione separato, il supporto di memorizzazione aggiuntivo deve essere conforme alle norme ISO applicabili e non deve interferire con il supporto di memorizzazione di cui al paragrafo 5.
10.Se gli Stati membri conservano nelle carte d'identità dati per servizi telematici come l'amministrazione in linea e il commercio elettronico, tali dati nazionali sono fisicamente o logicamente separati dai dati biometrici di cui al paragrafo 5.
11.Se gli Stati membri inseriscono nelle carte d'identità elementi di sicurezza aggiuntivi, non ne devono risultare ridotte la compatibilità transfrontaliera di tali carte d'identità né l'efficacia delle norme minime di sicurezza.
Articolo 4
Periodo di validità
1.Le carte d'identità hanno una validità minima di cinque anni e una validità massima di dieci anni.
2.In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere un periodo di validità:
(a)inferiore a cinque anni per le carte d'identità rilasciate ai minori;
(b)in casi eccezionali, inferiore a cinque anni per le carte d'identità rilasciate a persone in circostanze particolari e limitate e il cui periodo di validità è limitato in conformità del diritto dell'Unione e nazionale;
(c)superiore a dieci anni per le carte d'identità rilasciate alle persone di età pari o superiore a 70 anni.
3.Gli Stati membri rilasciano una carta d'identità di validità pari o inferiore a 12 mesi qualora sia temporaneamente fisicamente impossibile rilevare le impronte digitali di uno qualsiasi delle dita del richiedente.
Articolo 5
Eliminazione graduale
1.Le carte d'identità non conformi ai requisiti di cui all'articolo 3 cessano di essere valide alla loro scadenza o entro il 3 agosto 2031, se quest'ultima data è anteriore.
2.In deroga al paragrafo 1:
(a)le carte d'identità che non soddisfano le norme minime di sicurezza di cui alla parte 2 del documento ICAO 9303 o che non comprendono una MRZ funzionale, quale definita al paragrafo 3, cessano di essere valide alla loro scadenza o entro il 3 agosto 2026, se quest'ultima data è anteriore;
(b)le carte d'identità di persone di età pari o superiore a 70 anni al 2 agosto 2021 che soddisfano le norme minime di sicurezza di cui alla parte 2 del documento ICAO 9303 e che hanno una MRZ funzionale, quale definita al paragrafo 3, cessano di essere valide alla loro scadenza.
3.Ai fini del paragrafo 2, per MRZ funzionale si intende quanto segue:
(a)una zona a lettura ottica conforme al documento ICAO 9303;
(b)qualsiasi altra zona a lettura ottica per la quale lo Stato membro emittente notifica le regole necessarie per la lettura e la visualizzazione delle informazioni ivi contenute.
Capo III
Titoli di soggiorno per i cittadini dell'unione
Articolo 6
Informazioni minime
Sui titoli di soggiorno rilasciati dagli Stati membri ai cittadini dell'Unione figurano come minimo i seguenti elementi:
(a)la denominazione del documento nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione;
(b)il chiaro riferimento al fatto che il documento è rilasciato a un cittadino dell'Unione in conformità della direttiva 2004/38/CE;
(c)il numero del documento;
(d)il nome (cognome e nome/nomi) del titolare;
(e)la data di nascita del titolare;
(f)le informazioni che devono figurare sugli attestati di iscrizione e sui documenti che attestano il soggiorno permanente, rilasciati rispettivamente a norma degli articoli 8 e 19 della direttiva 2004/38/CE;
(g)l'autorità di rilascio;
(h)sul recto, il codice a due lettere dello Stato membro che rilascia il documento, stampato in negativo in un rettangolo blu e circondato da dodici stelle gialle.
Se uno Stato membro decide di rilevare le impronte digitali, si applica di conseguenza l'articolo 3, paragrafo 7.
Capo IV
Carta di soggiorno per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
Articolo 7
Modello uniforme
1.Quando rilasciano le carte di soggiorno ai familiari di cittadini dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, gli Stati membri usano il modello stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1954 e come attuato dalla decisione di esecuzione C(2018)7767 come modificata dalla decisione di esecuzione C(2021) 3726.
2.In deroga al paragrafo 1, la carta reca la denominazione "Carta di soggiorno" o "Carta di soggiorno permanente". Gli Stati membri indicano che tali documenti sono rilasciati a un familiare di un cittadino dell'Unione a norma della direttiva 2004/38/CE. A tal fine, gli Stati membri utilizzano il codice standardizzato "Familiare UE art 10 DIR 2004/38/CE" o "Familiare UE art 20 DIR 2004/38/CE", nel campo dati [10], di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1030/2002, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1954.
3.Gli Stati membri possono inserire dati per uso nazionale in conformità del diritto nazionale. Nell'inserire e nel conservare tali dati, gli Stati membri rispettano i requisiti stabiliti all'articolo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1030/2002, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1954.
Articolo 8
Eliminazione graduale delle carte di soggiorno esistenti
1.Le carte di soggiorno di familiari di cittadini dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che non sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 7 cessano di essere valide alla loro scadenza o entro il 3 agosto 2026, se quest'ultima data è anteriore.
2.In deroga al paragrafo 1, le carte di soggiorno di familiari di cittadini dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che non soddisfano le norme minime di sicurezza di cui alla parte 2 del documento ICAO 9303 o che non comprendono una MRZ funzionale conforme alla parte 3 del documento ICAO 9303 non sono valide.
Capo V
Disposizioni comuni
Articolo 9
Punto di contatto
1.Ogni Stato membro designa almeno un'autorità centrale quale punto di contatto per l'attuazione del presente regolamento. Qualora uno Stato membro abbia designato più di un'autorità centrale, esso designa quale di tali autorità sarà il punto di contatto per l'attuazione del presente regolamento. Esso comunica il nome di tale autorità alla Commissione e agli altri Stati membri. Se uno Stato membro cambia l'autorità designata, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
2.Gli Stati membri provvedono affinché i punti di contatto siano a conoscenza dei pertinenti servizi d'informazione e di assistenza a livello dell'Unione inclusi nello sportello digitale unico istituito dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio e siano in grado di collaborare con tali servizi.
Articolo 10
Acquisizione degli identificatori biometrici
1.Gli identificatori biometrici sono acquisiti unicamente da personale qualificato e debitamente designato dalle autorità competenti per il rilascio delle carte d'identità o delle carte di soggiorno, al fine di essere inseriti nel supporto di memorizzazione altamente protetto di cui all'articolo 3, paragrafo 5, per le carte d'identità e all'articolo 7, paragrafo 1, per le carte di soggiorno. In deroga alla prima frase, il rilevamento delle impronte digitali è effettuato esclusivamente da personale qualificato e debitamente autorizzato di tali autorità, salvo nel caso di domande presentate alle autorità diplomatiche e consolari dello Stato membro.
Al fine di garantire la coerenza degli identificatori biometrici con l'identità del richiedente, il richiedente si presenta di persona almeno una volta durante la procedura di rilascio per ciascuna domanda.
2.Gli Stati membri garantiscono che siano predisposte procedure adeguate ed efficaci per l'acquisizione degli identificatori biometrici e che tali procedure siano conformi ai diritti e ai principi sanciti nella Carta, nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.
In caso di difficoltà nell'acquisizione degli identificatori biometrici, gli Stati membri assicurano che siano predisposte procedure appropriate per rispettare la dignità della persona interessata.
3.Fatta salva la necessità di trattamento ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale, gli identificatori biometrici memorizzati ai fini della personalizzazione delle carte d'identità o dei titoli di soggiorno sono conservati in modo altamente sicuro e solo fino alla data di ritiro del documento e, in ogni caso, non oltre 90 giorni dalla data di rilascio. Trascorso tale periodo, tali identificatori biometrici sono immediatamente cancellati o distrutti.
Articolo 11
Protezione dei dati personali e responsabilità
1.Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati raccolti e conservati ai fini del presente regolamento.
2.Ai fini del presente regolamento, le autorità responsabili del rilascio delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno sono considerate responsabili del trattamento di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679 e sono responsabili del trattamento dei dati personali.
3.Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di controllo possano esercitare pienamente i propri compiti di cui al regolamento (UE) 2016/679, compreso l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie, nonché ai locali e alle attrezzature di trattamento dei dati delle autorità competenti.
4.La cooperazione con i fornitori esterni di servizi non esclude la responsabilità dello Stato membro che possa derivare dal diritto dell'Unione o nazionale in caso di violazione degli obblighi in materia di dati personali.
5.Le informazioni predisposte per la lettura ottica sono inserite in una carta d'identità o in un titolo di soggiorno esclusivamente in conformità del presente regolamento e del diritto nazionale dello Stato membro di rilascio.
6.I dati biometrici conservati nel supporto di memorizzazione delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno possono essere usati esclusivamente in conformità del diritto dell'Unione e della legislazione nazionale allo scopo di verificare:
(a)l'autenticità della carta d'identità o del titolo di soggiorno;
(b)l'identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili laddove la legge esiga la presentazione della carta d'identità o del titolo di soggiorno.
Le due impronte digitali conservate nel supporto di memorizzazione sono accessibili solo al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali competenti e delle agenzie dell'Unione.
Articolo 12
Monitoraggio
1.Entro [un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorarne gli esiti, i risultati e gli effetti, ivi compreso il suo impatto sui diritti fondamentali.
2.Il programma di monitoraggio definisce i mezzi da utilizzare per raccogliere i dati e le altre evidenze necessarie, nonché la periodicità di tali acquisizioni. Esso specifica le misure che la Commissione e gli Stati membri devono adottare nella raccolta e nell'analisi dei dati e delle altre evidenze.
3.Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati e le altre evidenze necessarie per tale monitoraggio.
Articolo 13
Valutazione
1.Non prima di [sei anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni. La relazione verte in particolare:
(a)sull'impatto del presente regolamento sui diritti fondamentali;
(b)sulla mobilità dei cittadini dell'Unione;
(c)sull'efficacia della verifica biometrica nel garantire la sicurezza dei documenti di viaggio;
(d)su un'eventuale ulteriore armonizzazione visiva delle carte d'identità.
2.Gli Stati membri e le pertinenti agenzie dell'Unione trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione di tali relazioni.
Articolo 14
Prescrizioni tecniche aggiuntive
1.Per garantire, se del caso, che le carte d'identità e i titoli di soggiorno di cui all'articolo 2, lettere a) e c), siano conformi alle future norme minime di sicurezza, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, prescrizioni tecniche aggiuntive riguardanti:
(a)ulteriori caratteristiche e requisiti di sicurezza, comprese le norme atte a rafforzare la protezione contro la contraffazione e la falsificazione;
(b)le prescrizioni tecniche per il supporto di memorizzazione degli elementi biometrici di cui all'articolo 3, paragrafo 5, e la relativa sicurezza, comprese la prevenzione dell'accesso non autorizzato e la facilitazione della convalida;
(c)i requisiti qualitativi e le norme tecniche comuni relativi all'immagine del volto e alle impronte digitali.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
2.Secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, può essere deciso che le prescrizioni di cui al presente articolo siano segrete e non siano pubblicabili. In tal caso esse sono comunicate solo agli organismi designati dagli Stati membri come responsabili della stampa e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione.
3.Ciascuno Stato membro designa un organismo responsabile della stampa delle carte d'identità e un organismo responsabile della stampa delle carte di soggiorno dei familiari di cittadini dell'Unione e comunica i nomi di tali organismi alla Commissione e agli altri Stati membri. Gli Stati membri hanno la facoltà di cambiare tali organismi designati e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.
Gli Stati membri possono anche decidere di designare un unico organismo responsabile della stampa sia delle carte d'identità che delle carte di soggiorno dei familiari di cittadini dell'Unione e comunicano il nome di tale organismo alla Commissione e agli altri Stati membri.
Due o più Stati membri possono anche decidere di designare un unico organismo a tal fine e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.
Articolo 15
Procedura di comitato
1.La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 16
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente