Bruxelles, 29.2.2024

COM(2024) 301 final

2024/0059(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2021/1148 per quanto riguarda la dotazione finanziaria e l'assegnazione per lo strumento tematico


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il 20 giugno 2023 la Commissione ha adottato una proposta di revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 1 (QFP) volta a rafforzare il bilancio a lungo termine dell'UE per aumentare la resilienza e la leadership dell'Unione in relazione alle priorità e alle esigenze più urgenti, anche per affrontare le sfide pressanti connesse alla migrazione e alla gestione delle frontiere e all'attuazione del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo.

Il 29 febbraio 2024 il Consiglio ha adottato una modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 2 con l'approvazione del Parlamento europeo per la revisione intermedia del QFP.

La revisione del QFP prevede aumenti delle risorse per vari programmi dell'UE. Per attenuare l'impatto della revisione del QFP sui bilanci nazionali, tali aumenti saranno parzialmente compensati da riassegnazioni e ridefinizioni delle priorità nell'ambito del bilancio dell'UE. L'aumento netto dei finanziamenti per le nuove priorità ammonta a 21 miliardi di EUR da qui alla fine dell'attuale QFP.

È pertanto necessario procedere a una modifica dei massimali di spesa e, in alcuni casi, a modifiche delle disposizioni di bilancio, degli atti legislativi per i programmi o gli strumenti interessati, in linea con il punto 18 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 3 per quanto riguarda l'inserimento di disposizioni finanziarie negli atti legislativi. In particolare deve essere modificato il regolamento (UE) 2021/1148, in quanto l'aumento opportuno della dotazione finanziaria del programma va al di là della flessibilità prevista dal suddetto accordo interistituzionale 4 . Esiste inoltre una proposta parallela che modifica vari altri regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio 5 .

Sussiste la pressante necessità di fornire all'Unione finanziamenti adeguati e garantire la certezza del diritto, sia per la preparazione del progetto di bilancio dell'Unione per l'esercizio 2025 che per la programmazione finanziaria per gli anni 2026 e 2027. La Commissione invita pertanto il Parlamento europeo e il Consiglio a garantire una rapida adozione mediante una procedura di adozione urgente.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della proposta è costituita dall'articolo 77, paragrafo 2, e dall'articolo 79, paragrafo 2, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE").

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva) 

La presente proposta è in linea con il principio di sussidiarietà, in quanto incide unicamente sulle disposizioni di bilancio del regolamento da modificare e non sull'ambito di applicazione, sull'obiettivo o sulle modalità di attuazione di tale regolamento.

Proporzionalità

La presente proposta rispetta il principio di proporzionalità, in quanto si limita alle modifiche strettamente necessarie per dare effetto alla modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093.

Scelta dell'atto giuridico

Per dare effetto alla modifica del regolamento (EU, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, il regolamento (UE) 2021/1148 deve essere modificato mediante un regolamento.

3.INCIDENZA SUL BILANCIO

La modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 prevede il rafforzamento dei fondi per vari programmi dell'UE, tra cui lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

Nella rubrica 4, "Migrazione e gestione delle frontiere", la presente proposta comporterà un aumento dello Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti nell'ambito dello strumento tematico di 1 000 000 000 EUR a prezzi correnti.

Tale importo sarà assegnato allo strumento tematico, che può essere attuato in regime di gestione diretta, indiretta e concorrente. Il rafforzamento fornirà finanziamenti per l'attuazione del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo e per sostenere gli Stati membri nella gestione delle sfide e delle esigenze urgenti connesse alla migrazione e alla gestione delle frontiere negli Stati membri in prima linea, nonché in quelli colpiti dalle guerre in Ucraina e Medio Oriente.

L'aumento di cui sopra è espresso a prezzi correnti e fissa un limite agli importi degli stanziamenti d'impegno da includere nei bilanci annuali per gli anni 2025, 2026 e 2027.

4.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Le modifiche proposte derivano dalla revisione intermedia del QFP e non modificano gli obblighi di monitoraggio e comunicazione del regolamento (UE) 2021/1148. 

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Modifiche del regolamento (UE) 2021/1148 volte ad aumentare la dotazione finanziaria per l'attuazione dello Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti mediante un incremento dell'assegnazione per lo strumento tematico di 1 000 000 000 EUR a prezzi correnti. In particolare:

all'articolo 7, il paragrafo 1 è modificato al fine di fissare la dotazione finanziaria per lo Strumento a 6 241 000 000 EUR;

all'articolo 7, paragrafo 3, la lettera b) è modificata al fine di fissare a 2 573 000 000 EUR l'assegnazione per lo strumento tematico di cui all'articolo 8.

2024/0059 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2021/1148 per quanto riguarda la dotazione finanziaria e l'assegnazione per lo strumento tematico

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera d),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 6 ,

previa consultazione del Comitato delle regioni 7 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Dall'adozione del regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 si sono verificati eventi geopolitici senza precedenti, innescati dalla guerra di aggressione illegale della Russia nei confronti dell'Ucraina, dalla successiva crisi energetica e dalla conseguente impennata dell'inflazione e dei tassi di interesse. Questi sviluppi geopolitici ed economici hanno dato luogo a nuove emergenze che dovrebbero essere affrontate onde rispondere alle priorità e alle esigenze condivise dell'Unione. Tenendo conto del prossimo esaurimento delle limitate flessibilità di bilancio e dei limiti raggiunti dalle possibilità di riassegnazione, è stato necessario rafforzare per il periodo 2024-2027 il quadro finanziario pluriennale ("QFP") stabilito dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio 9 così da garantire i finanziamenti indispensabili per rispondere alle sfide urgenti e comuni tra cui la migrazione e la gestione delle frontiere.

(2)A seguito della proposta della Commissione per una revisione mirata del QFP 10 , il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio è stato modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio il 29 febbraio 2024 11 .

(3)Per dare effetto alla revisione del QFP, il regolamento (UE) 2021/1148 dovrebbe essere modificato al fine di aumentare la dotazione finanziaria dello Strumento. Tale aumento dovrebbe essere assegnato allo strumento tematico per attenuare le sfide connesse alla migrazione e alla gestione delle frontiere e per attuare il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo.

(4)Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen 12 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio 13 .

(5)Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen 14 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio 15 .

(6)Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen 16 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio 17

(7)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca dovrebbe decidere, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(8)Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio 18 ; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(9)Considerata l'urgente necessità di mettere a disposizione degli Stati membri risorse finanziarie, così da garantire i finanziamenti più essenziali per rispondere alle sfide urgenti e comuni tra cui la migrazione e la gestione delle frontiere, si ritiene opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane prevista all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

(10)Data l'urgenza di dotare l'Unione di fondi adeguati e garantire la continuità del sostegno fornito nel pertinente settore, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 7 del regolamento (UE) 2021/1148 è così modificato:

1)    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dello Strumento per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 6 241 000 000 EUR a prezzi correnti.";

2)    al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) 2 573 000 000 EUR sono stanziati per lo strumento tematico di cui all'articolo 8.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Indice

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

1.4.2.Obiettivi specifici

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

1.4.4.Indicatori di prestazione

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

1.7.Metodi di esecuzione del bilancio previsti

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1148 per quanto riguarda la dotazione finanziaria e l'assegnazione per lo strumento tematico

1.2.Settore/settori interessati 

11 Gestione delle frontiere

1.3.La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 19  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

Il 29 febbraio 2024 il Consiglio ha adottato una modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 con l'approvazione del Parlamento europeo per la revisione intermedia del QFP.

La revisione del QFP prevede aumenti delle risorse per vari programmi dell'UE. Per attenuare l'impatto della revisione del QFP sui bilanci nazionali, tali aumenti saranno parzialmente compensati da riassegnazioni e ridefinizioni delle priorità nell'ambito del bilancio dell'UE. L'aumento netto dei finanziamenti per le nuove priorità ammonta a 21 miliardi di EUR da qui alla fine dell'attuale QFP.

È pertanto necessario procedere a una modifica dei massimali di spesa e a una modifica delle disposizioni di bilancio dell'atto legislativo che istituisce lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, in linea con le disposizioni del punto 18 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 per quanto riguarda l'inserimento di disposizioni finanziarie negli atti legislativi.

In merito ai punti 1.4, 1.5 e 1.6, le informazioni sugli obiettivi generali figurano nelle pertinenti proposte legislative:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817.

Proposta di regolamento recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (COM(2018) 375 final).

L'obiettivo strategico dello Strumento è garantire una gestione europea integrata delle frontiere esterne solida ed efficace alle frontiere esterne, contribuendo in tal modo a garantire un livello elevato di sicurezza interna nell'Unione, tutelando al tempo stesso la libera circolazione delle persone al suo interno, nel pieno rispetto del pertinente acquis dell'Unione e degli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti.

1.4.2.Obiettivi specifici

Nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento contribuisce agli obiettivi specifici seguenti:

a) sostenere un'efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito della responsabilità condivisa dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e delle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l'immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera e gestire in modo efficace i flussi migratori;

b) sostenere la politica comune in materia di visti per garantire un approccio armonizzato nel rilascio dei visti e facilitare i viaggi legittimi, contribuendo nel contempo a prevenire il rischio migratorio in termini di migrazione e sicurezza.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La proposta di modifica del regolamento (UE) 2021/1148 aumenterà la dotazione finanziaria dello Strumento mediante un incremento dell'assegnazione per lo strumento tematico di 1 000 000 EUR a prezzi correnti.

1.4.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

n.p.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

n.p.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

n.p.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

La proposta mira ad allineare le disposizioni di bilancio degli atti legislativi che istituiscono i programmi e gli strumenti interessati dalla revisione del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, come stabilito nella modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, da quest'ultimo adottata il 29 febbraio 2024.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

n.p.

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

X    in vigore a decorrere dal 2025 fino al 2027

   Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Metodi di esecuzione del bilancio previsti 20   

X Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

   a opera delle agenzie esecutive

X Gestione concorrente con gli Stati membri

X Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

Per quanto riguarda la sezione 2, le informazioni sono disponibili nelle schede finanziarie legislative delle pertinenti proposte legislative, come indicato al punto 1.4.1, COM(2018) 473 e COM(2018) 375.

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss. 21

di paesi EFTA 22

di paesi candidati e potenziali candidati 23

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

4 Migrazione e gestione delle frontiere

Titolo 11: Gestione delle frontiere

11 02 01 Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti

Diss. -

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati e potenziali candidati

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

[XX.YY.YY.YY]

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

X    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Numero

4

DG: HOME

Anno 2025

Anno 2026

Anno
2027

Dopo il 2027

TOTALE

• Stanziamenti operativi

Linea di bilancio 11 02 01 24

Impegni

(1a)

150

100

750

1 000

Pagamenti

(2a)

10,575

21,286

100,692

867,447

1 000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

Pagamenti

(2b)

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 25  

Linea di bilancio

(3)

TOTALE stanziamenti
per la DG HOME

Impegni

=1a+1b +3

150

100

750

1 000

Pagamenti

=2a+2b

+3

10,575

21,286

100,692

867,447

1 000

Anno 2025

Anno 2026

Anno
2027

Dopo il 2027

TOTALE



TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

150

100

750

1 000

Pagamenti

(5)

10,575

21,286

100,692

867,447

1 000

• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE stanziamenti
per la RUBRICA 4
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

150

100

750

1 000

Pagamenti

=5+ 6

10,575

21,286

100,692

867,447

1 000





Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

7

"Spese amministrative"

Le conseguenze sulle spese amministrative saranno valutate nel quadro della procedura annuale di bilancio. Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

DG: <…….>

• Risorse umane

• Altre spese amministrative

TOTALE DG <…….>

Stanziamenti

TOTALE stanziamenti
per la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N 26

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 7
del quadro finanziario pluriennale
 

Impegni

Pagamenti

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi 

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 27

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 28

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

TOTALE

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

Il riesame intermedio del QFP prevedeva aumenti di alcune dotazioni di bilancio, come illustrato nel presente atto, ma anche riduzioni significative rispetto ad altre. L'effetto netto di tali modifiche non avrà alcuna incidenza sui costi amministrativi e sulle risorse della Commissione. In tale contesto, la Commissione continuerà ad adoperarsi ai fini dell'impiego efficace ed efficiente delle sue risorse umane, tenendo conto del principio della stabilità del personale, valutando costantemente le possibilità di riassegnazione interna.

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N 29

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese amministrative

Totale parziale RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

Esclusa la RUBRICA 7 30
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese
amministrative

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno
N

Anno
N+1

Anno N+2

Anno N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

20 01 02 03 (delegazioni)

01 01 01 01  (ricerca indiretta)

01 01 01 11 (ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 31

20 02 01 (AC, END, INT della "dotazione globale")

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

XX 01 xx yy zz   32

- in sede

- nelle delegazioni

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Personale esterno

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

X    può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

La presente proposta deriva dall'accordo sul riesame intermedio del quadro finanziario pluriennale.

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

   comporta una revisione del QFP.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N 33

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati



3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 34

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

(1)    COM(2023)337 del 20.6.2023.
(2)    Regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj).
(3)    Accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 28).
(4)    Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 48).
(5)    Regolamento (UE) 2021/522, regolamento (UE) 2021/1057, regolamento (UE) 2021/1060, regolamento (UE) 2021/1139, regolamento (UE) 2021/1229 e regolamento (UE) 2021/1755.
(6)    GU C del , pag. .
(7)    GU C del , pag. .
(8)    Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 48, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1148/oj ).
(9)    Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj ).
(10)    COM(2023)337 del 20.6.2023.
(11)    Regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj ).
(12)    GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/agree_internation/1999/439(1)/oj .
(13)    Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj ).
(14)    GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2008/178(1)/oj.
(15)    Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj ).
(16)    GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(17)    Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj ).
(18)    Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 29 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj ).
(19)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(20)    Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx .
(21)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(22)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(23)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(24)    Poiché la ripartizione fra la linea operativa 11 02 01 e la linea di sostegno amministrativo 11 01 01 non è stata ancora conteggiata, l'importo è interamente assegnato in via provvisoria esclusivamente alla linea operativa 11 02 01. La distribuzione precisa per linea di bilancio sarà definita nella procedura annuale di bilancio. L'importo è assegnato allo strumento tematico.
(25)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(26)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021). Lo stesso per gli anni successivi.
(27)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(28)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."
(29)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021). Lo stesso per gli anni successivi.
(30)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(31)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(32)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(33)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021). Lo stesso per gli anni successivi.
(34)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.