COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 4.6.2024
COM(2024) 220 final
2024/0123(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di seconda quota per il 2024
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 4.6.2024
COM(2024) 220 final
2024/0123(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di seconda quota per il 2024
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
La proposta riguarda una decisione del Consiglio relativa alla seconda quota dei contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo (FES) sono tenute a versare all'11° FES nel 2024.
L'11° FES e gli altri fondi FES ancora aperti (il 9° e il 10° FES) sono gestiti applicando la seguente serie di norme:
(a)l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE 1 ("accordo interno dell'11° FES");
(b)il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo 2 ("regolamento finanziario per l'11° FES");
(c)la decisione (UE) 2020/2233 del Consiglio concernente l'impegno dei fondi derivanti dai rientri nel quadro dello strumento per gli investimenti ACP da operazioni nell'ambito del 9°, 10° e 11° Fondo europeo di sviluppo 3 ;
(d)la decisione (UE) 2022/1223 del Consiglio 4 relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10° e dell'11° Fondo europeo di sviluppo al fine di finanziare azioni volte a far fronte alla crisi della sicurezza alimentare e allo shock economico nei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) a seguito della guerra di aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia.
I documenti di cui alle lettere da a) a d) contengono gli impegni pluriennali delle parti per sostenere finanziariamente il bilancio del FES. Il regolamento finanziario per l'11° FES prevede che le parti eroghino contributi ordinari al bilancio del FES in relazione a impegni finanziari predeterminati. I contributi ordinari sono versati a seguito di decisioni tecniche del Consiglio che tengono conto dell'attuazione di impegni finanziari decisi in precedenza.
Alcune voci della relazione non sono pertanto applicabili alle richieste di contributi ordinari quale la presente.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
A norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento finanziario per l'11° FES, il Consiglio è tenuto a decidere sulla presente proposta entro 21 giorni di calendario dalla presentazione della stessa da parte della Commissione europea, che agisce a nome dell'Unione europea.
2024/0123 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di seconda quota per il 2024
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE 5 , in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio 6 , del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 7 , in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, la Banca europea per gli investimenti (BEI) comunica alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
(2)A norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, entro il 15 giugno 2024 la Commissione presenta una proposta che fissa l'importo della seconda quota del contributo per il 2024.
(3)A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la BEI e per la Commissione.
(4)A norma dell'articolo 152 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell'11° FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell'articolo 153 dell'accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell'11° FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti non deve essere riutilizzata.
(5)La decisione (UE) 2023/2586 del Consiglio 8 fissa l'importo annuo del contributo che le parti del FES devono versare per il 2024 a 1 200 000 000 EUR 9 per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti.
(6)Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest'ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'importo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di seconda quota per il 2024 è fissato a 500 000 000 EUR, così ripartiti: 400 000 000 EUR per la Commissione e 100 000 000 EUR per la BEI.
Articolo 2
I contributi individuali al Fondo europeo di sviluppo sono versati alla Commissione europea e alla Banca europea per gli investimenti dalle parti del Fondo europeo di sviluppo a titolo di seconda quota per il 2024, conformemente all'allegato.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 4.6.2024
COM(2024) 220 final
ALLEGATO
della
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di seconda quota per il 2024
ALLEGATO
Seconda quota dei contributi al FES per il 2024 (in EUR)
STATI MEMBRI E REGNO UNITO |
Ripartizione 11° FES (%) |
Seconda quota 2024 (in EUR) |
Totale |
|
Commissione |
BEI |
|||
11° FES |
11° FES |
|||
BELGIO |
3,24927 |
12 997 080 |
3 249 270 |
16 246 350 |
BULGARIA |
0,21853 |
874 120 |
218 530 |
1 092 650 |
CECHIA |
0,79745 |
3 189 800 |
797 450 |
3 987 250 |
DANIMARCA |
1,98045 |
7 921 800 |
1 980 450 |
9 902 250 |
GERMANIA |
20,57980 |
82 319 200 |
20 579 800 |
102 899 000 |
ESTONIA |
0,08635 |
345 400 |
86 350 |
431 750 |
IRLANDA |
0,94006 |
3 760 240 |
940 060 |
4 700 300 |
GRECIA |
1,50735 |
6 029 400 |
1 507 350 |
7 536 750 |
SPAGNA |
7,93248 |
31 729 920 |
7 932 480 |
39 662 400 |
FRANCIA |
17,81269 |
71 250 760 |
17 812 690 |
89 063 450 |
CROAZIA |
0,22518 |
900 720 |
225 180 |
1 125 900 |
ITALIA |
12,53009 |
50 120 360 |
12 530 090 |
62 650 450 |
CIPRO |
0,11162 |
446 480 |
111 620 |
558 100 |
LETTONIA |
0,11612 |
464 480 |
116 120 |
580 600 |
LITUANIA |
0,18077 |
723 080 |
180 770 |
903 850 |
LUSSEMBURGO |
0,25509 |
1 020 360 |
255 090 |
1 275 450 |
UNGHERIA |
0,61456 |
2 458 240 |
614 560 |
3 072 800 |
MALTA |
0,03801 |
152 040 |
38 010 |
190 050 |
PAESI BASSI |
4,77678 |
19 107 120 |
4 776 780 |
23 883 900 |
AUSTRIA |
2,39757 |
9 590 280 |
2 397 570 |
11 987 850 |
POLONIA |
2,00734 |
8 029 360 |
2 007 340 |
10 036 700 |
PORTOGALLO |
1,19679 |
4 787 160 |
1 196 790 |
5 983 950 |
ROMANIA |
0,71815 |
2 872 600 |
718 150 |
3 590 750 |
SLOVENIA |
0,22452 |
898 080 |
224 520 |
1 122 600 |
SLOVACCHIA |
0,37616 |
1 504 640 |
376 160 |
1 880 800 |
FINLANDIA |
1,50909 |
6 036 360 |
1 509 090 |
7 545 450 |
SVEZIA |
2,93911 |
11 756 440 |
2 939 110 |
14 695 550 |
REGNO UNITO* |
14,67862 |
58 714 480 |
14 678 620 |
73 393 100 |
TOTALE UE-27 E REGNO UNITO |
100,00 |
400 000 000 |
100 000 000 |
500 000 000 |
* A norma dell'articolo 153 dell'accordo di recesso, nel marzo 2023 il Regno Unito ha chiesto ufficialmente che la Commissione rimborsi la sua quota residua delle riserve del 10º e dell'11º FES compensando il suo contributo residuo al FES. Di tale compensazione si terrà conto nelle rispettive istruzioni di pagamento.