Bruxelles, 4.6.2024

COM(2024) 220 final

2024/0123(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di seconda quota per il 2024


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La proposta riguarda una decisione del Consiglio relativa alla seconda quota dei contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo (FES) sono tenute a versare all'11° FES nel 2024.

L'11° FES e gli altri fondi FES ancora aperti (il 9° e il 10° FES) sono gestiti applicando la seguente serie di norme:

(a)l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE 1 ("accordo interno dell'11° FES");

(b)il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo 2 ("regolamento finanziario per l'11° FES");

(c)la decisione (UE) 2020/2233 del Consiglio concernente l'impegno dei fondi derivanti dai rientri nel quadro dello strumento per gli investimenti ACP da operazioni nell'ambito del 9°, 10° e 11° Fondo europeo di sviluppo 3 ;

(d)la decisione (UE) 2022/1223 del Consiglio 4 relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10° e dell'11° Fondo europeo di sviluppo al fine di finanziare azioni volte a far fronte alla crisi della sicurezza alimentare e allo shock economico nei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) a seguito della guerra di aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia.

I documenti di cui alle lettere da a) a d) contengono gli impegni pluriennali delle parti per sostenere finanziariamente il bilancio del FES. Il regolamento finanziario per l'11° FES prevede che le parti eroghino contributi ordinari al bilancio del FES in relazione a impegni finanziari predeterminati. I contributi ordinari sono versati a seguito di decisioni tecniche del Consiglio che tengono conto dell'attuazione di impegni finanziari decisi in precedenza.

Alcune voci della relazione non sono pertanto applicabili alle richieste di contributi ordinari quale la presente.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

A norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento finanziario per l'11° FES, il Consiglio è tenuto a decidere sulla presente proposta entro 21 giorni di calendario dalla presentazione della stessa da parte della Commissione europea, che agisce a nome dell'Unione europea.     

2024/0123 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di seconda quota per il 2024

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE 5 , in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio 6 , del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 7 , in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, la Banca europea per gli investimenti (BEI) comunica alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

(2)A norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, entro il 15 giugno 2024 la Commissione presenta una proposta che fissa l'importo della seconda quota del contributo per il 2024.

(3)A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la BEI e per la Commissione.

(4)A norma dell'articolo 152 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell'11° FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell'articolo 153 dell'accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell'11° FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti non deve essere riutilizzata.

(5)La decisione (UE) 2023/2586 del Consiglio 8 fissa l'importo annuo del contributo che le parti del FES devono versare per il 2024 a 1 200 000 000 EUR 9  per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti.

(6)Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest'ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di seconda quota per il 2024 è fissato a 500 000 000 EUR, così ripartiti: 400 000 000 EUR per la Commissione e 100 000 000 EUR per la BEI.

Articolo 2

I contributi individuali al Fondo europeo di sviluppo sono versati alla Commissione europea e alla Banca europea per gli investimenti dalle parti del Fondo europeo di sviluppo a titolo di seconda quota per il 2024, conformemente all'allegato.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.
(2)    GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.
(3)    GU L 437 del 28.12.2020, pag. 188.
(4)    GU L 188 del 15.7.2022, pag. 147.
(5)    GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.
(6)    GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.
(7)    GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17.
(8)    Decisione (UE) 2023/2586 del Consiglio, del 13 novembre 2023, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2025, l'importo annuo per il 2024, l'importo della prima quota per il 2024 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2026 e 2027.
(9)    Articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1): "Qualora al conto di cui al paragrafo 3 del presente articolo si applichino interessi negativi, al più tardi il giorno del versamento di ogni frazione di cui all'articolo 19, lo Stato membro interessato accredita sul conto un importo corrispondente all'importo di tali interessi negativi applicati fino al primo giorno del mese precedente il versamento della frazione".

Bruxelles, 4.6.2024

COM(2024) 220 final

ALLEGATO

della

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di seconda quota per il 2024















ALLEGATO

Seconda quota dei contributi al FES per il 2024 (in EUR)

STATI MEMBRI E REGNO UNITO

Ripartizione 11° FES (%)

Seconda quota 2024 (in EUR)

Totale

Commissione

BEI

11° FES

11° FES

BELGIO

3,24927

12 997 080

3 249 270

16 246 350

BULGARIA

0,21853

874 120

218 530

1 092 650

CECHIA

0,79745

3 189 800

797 450

3 987 250

DANIMARCA

1,98045

7 921 800

1 980 450

9 902 250

GERMANIA

20,57980

82 319 200

20 579 800

102 899 000

ESTONIA

0,08635

345 400

86 350

431 750

IRLANDA

0,94006

3 760 240

940 060

4 700 300

GRECIA

1,50735

6 029 400

1 507 350

7 536 750

SPAGNA

7,93248

31 729 920

7 932 480

39 662 400

FRANCIA

17,81269

71 250 760

17 812 690

89 063 450

CROAZIA

0,22518

900 720

225 180

1 125 900

ITALIA

12,53009

50 120 360

12 530 090

62 650 450

CIPRO

0,11162

446 480

111 620

558 100

LETTONIA

0,11612

464 480

116 120

580 600

LITUANIA

0,18077

723 080

180 770

903 850

LUSSEMBURGO

0,25509

1 020 360

255 090

1 275 450

UNGHERIA

0,61456

2 458 240

614 560

3 072 800

MALTA

0,03801

152 040

38 010

190 050

PAESI BASSI

4,77678

19 107 120

4 776 780

23 883 900

AUSTRIA

2,39757

9 590 280

2 397 570

11 987 850

POLONIA

2,00734

8 029 360

2 007 340

10 036 700

PORTOGALLO

1,19679

4 787 160

1 196 790

5 983 950

ROMANIA

0,71815

2 872 600

718 150

3 590 750

SLOVENIA

0,22452

898 080

224 520

1 122 600

SLOVACCHIA

0,37616

1 504 640

376 160

1 880 800

FINLANDIA

1,50909

6 036 360

1 509 090

7 545 450

SVEZIA

2,93911

11 756 440

2 939 110

14 695 550

REGNO UNITO*

14,67862

58 714 480

14 678 620

73 393 100

TOTALE UE-27 E REGNO UNITO

100,00

400 000 000

100 000 000

500 000 000

* A norma dell'articolo 153 dell'accordo di recesso, nel marzo 2023 il Regno Unito ha chiesto ufficialmente che la Commissione rimborsi la sua quota residua delle riserve del 10º e dell'11º FES compensando il suo contributo residuo al FES. Di tale compensazione si terrà conto nelle rispettive istruzioni di pagamento.