COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 23.5.2024
COM(2024) 211 final
2024/0116(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto UE-ICAO in riferimento alla decisione relativa all'adozione di un "allegato IV sullo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione" del memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto UE-ICAO in riferimento alla decisione relativa all'adozione di un "allegato IV sullo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione" del memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata.
2.Contesto della proposta
2.1.La convenzione sull'aviazione civile internazionale
Obiettivo della convenzione sull'aviazione civile internazionale ("convenzione di Chicago") è disciplinare il trasporto aereo internazionale. Entrata in vigore il 4 aprile 1947, la convenzione di Chicago ha istituito l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO).
Tutti gli Stati membri dell'UE sono parti della convenzione di Chicago.
2.2.Il memorandum di cooperazione tra l'UE e l'ICAO
L'ICAO è un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite che elabora norme, pratiche e politiche globali per il trasporto aereo civile internazionale.
L'aviazione civile è un settore ampiamente disciplinato dalla legislazione dell'Unione e le norme e i requisiti internazionali in questo settore sono recepiti in larga misura nella legislazione dell'Unione. La partecipazione attiva all'elaborazione delle politiche dell'ICAO è pertanto di grande importanza per l'UE, in quanto contribuisce alla formulazione di solide politiche globali in materia di aviazione.
L'UE e l'ICAO intrattengono relazioni strette e di lunga data, formalizzate anche dall'adozione, nel 2011, di un memorandum di cooperazione ("MOC"), entrato in vigore il 29 marzo 2012 (a seguito della sua firma e conclusione a livello di UE). A oggi il MOC è integrato da tre allegati, uno sulla gestione del traffico aereo, uno sulla sicurezza aerea e uno sulla protezione della navigazione aerea.
L'organo responsabile del buon funzionamento del MOC e della sua attuazione è il comitato misto UE-ICAO, istituito dall'articolo 7.1 del MOC. Tale organo è incaricato di adottare nuovi allegati del MOC e relative modifiche, come indicato all'articolo 7.3, lettera c), dello stesso MOC. In genere è copresieduto dal segretario generale dell'ICAO e dal direttore generale della mobilità e dei trasporti della Commissione europea.
L'articolo 3 della decisione 2012/243/UE del Consiglio relativa alla conclusione del MOC prevede che è compito del Consiglio stabilire la posizione che l'Unione deve assumere in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 7.1 del memorandum di cooperazione.
2.3.Allegato IV sullo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione ("atto previsto")
Nella sua prossima riunione, prevista per il 26 giugno 2024, il comitato misto UE-ICAO dovrebbe adottare una decisione relativa all'adozione di un allegato IV del MOC sullo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione ("atto previsto").
La finalità dell'atto previsto è rafforzare la cooperazione tra le parti per quanto riguarda lo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione nei settori contemplati dal MOC UE-ICAO, in particolare aumentando la condivisione delle informazioni, aprendo alla possibilità di attività congiunte e aumentando la visibilità delle attività finanziate dall'UE.
3.La posizione da adottare a nome dell'Unione
L'Unione europea fornisce assistenza tecnica, sviluppo delle capacità e supporto all'attuazione a paesi terzi in vari settori dell'aviazione, quali la sicurezza, la protezione della navigazione aerea, la facilitazione e la sostenibilità ambientale, contribuendo in tal modo al forte sviluppo del trasporto aereo a livello mondiale.
L'assistenza tecnica e lo sviluppo delle capacità rivestono una funzione fondamentale per il raggiungimento di un consenso globale sulla transizione verso pratiche sostenibili nel settore dell'aviazione e per garantire la sicurezza e la protezione della navigazione aerea in tutto il mondo.
L'atto previsto comporta l'istituzione di un dialogo regolare sulle attività di sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione, comprese le attività di formazione, nei settori contemplati dal MOC UE-ICAO, in particolare in materia di sicurezza aerea, protezione della navigazione aerea, gestione del traffico aereo e protezione dell'ambiente, al fine di realizzare sinergie e, se del caso, coordinare tali attività.
L'atto previsto è rilevante per tutti i settori di cooperazione nell'ambito del MOC e ha un particolare valore per la protezione dell'ambiente. Con l'adozione della risoluzione A41-21 dell'assemblea dell'ICAO, che stabilisce l'obiettivo a lungo termine di azzerare le emissioni nette di CO2 del trasporto aereo internazionale entro il 2050, il settore del trasporto aereo dovrà affrontare una transizione energetica globale. Per conseguire questo obiettivo sono necessari investimenti in tutte le regioni del mondo e un approccio globale coordinato per garantire un progresso equo. L'ICAO ha sviluppato l'iniziativa per l'assistenza, lo sviluppo delle capacità e la formazione nel settore dei carburanti sostenibili per l'aviazione (ACT-SAF), tramite la quale l'UE ha avviato un nuovo progetto a sostegno di studi di fattibilità e iniziative di sviluppo delle capacità, parzialmente attuato dall'ICAO.
La posizione proposta per il comitato misto UE/ICAO consiste pertanto nell'approvare il nuovo allegato IV sullo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione, che fornisce un solido quadro giuridico per tali attività essenziali.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscano "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
Il Comitato misto UE-ICAO è un organo istituito da un accordo, nella fattispecie il memorandum di cooperazione tra l'UE e l'ICAO.
L'atto che il comitato misto UE-ICAO è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 3.4 del MOC, che prevede che gli allegati adottati ai sensi del MOC costituiscano parte integrante dello stesso. L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui è adottata una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano i trasporti. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 100, paragrafo 2, TFUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 100, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
5.Pubblicazione dell'atto previsto
Poiché l'atto previsto del comitato misto UE-ICAO comporterà l'adozione di un nuovo allegato del memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale, è opportuno che sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo la sua adozione.
2024/0116 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto UE-ICAO in riferimento alla decisione relativa all'adozione di un "allegato IV sullo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione" del memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)La convenzione sull'aviazione civile internazionale ("convenzione di Chicago"), che disciplina il trasporto aereo internazionale, è entrata in vigore il 4 aprile 1947 e ha istituito l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO). Gli Stati membri dell'UE sono Stati contraenti della convenzione di Chicago e membri dell'ICAO.
(2)Il memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata ("memorandum di cooperazione") è entrato in vigore il 29 marzo 2012.
(3)A norma dell'articolo 7.3, lettera c), del memorandum di cooperazione, il comitato misto istituito dall'articolo 7.1 può adottare allegati dello stesso memorandum di cooperazione.
(4)Nella sua prossima riunione il comitato misto UE-ICAO dovrebbe adottare una decisione relativa all'adozione di un allegato IV del memorandum di cooperazione sullo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione. Tale allegato prevede l'istituzione di un dialogo regolare sulle attività di sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione, comprese le attività di formazione, nei settori contemplati dal memorandum di cooperazione, al fine di realizzare sinergie e, se del caso, coordinare tali attività.
(5)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto per quanto riguarda l'adozione di un "allegato IV sullo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione", sostenendone l'adozione, poiché il nuovo allegato vincolerà l'Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto UE-ICAO per quanto riguarda l'adozione di un "allegato IV sullo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione" del memorandum di cooperazione, a norma dell'articolo 7.3, lettera c), del memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata ("memorandum di cooperazione"), si basa sul progetto di decisione del comitato misto UE-ICAO accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 23.5.2024
COM(2024) 211 final
ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto UE-ICAO in riferimento alla decisione relativa all'adozione di un "allegato IV sullo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione" del memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata
ALLEGATO
Decisione del comitato misto UE-ICAO
del………
relativa all'adozione di un "allegato IV sullo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione" del memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata
IL COMITATO MISTO UE-ICAO,
visto il memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata ("memorandum di cooperazione"), entrato in vigore il 29 marzo 2012, in particolare l'articolo 7.3, lettera c),
considerando che è opportuno includere nel memorandum di cooperazione un allegato sullo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione nei settori contemplati da detto memorandum,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della presente decisione è adottato ed è parte integrante del memorandum di cooperazione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Per il comitato misto UE-ICAO I presidenti
Per l'Unione europea Per l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 23.5.2024
COM(2024) 211 final
ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto UE-ICAO in riferimento alla decisione relativa all'adozione di un "allegato IV sullo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione" del memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata
ALLEGATO IV del MOC SVILUPPO DELLE CAPACITÀ, ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE
1.Obiettivi
1.1 Le parti convengono di cooperare per lo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione nel settore dell'aviazione, nell'ambito delle rispettive politiche e decisioni, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi strategici dell'ICAO a livello mondiale nei settori che rientrano nel quadro del memorandum di cooperazione (MOC) tra l'Unione europea (UE) e l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata, entrato in vigore il 29 marzo 2012, in particolare l'articolo 5 e l'articolo 7.3, lettera c).
1.2 Riconoscendo l'importanza dello sviluppo delle capacità, dell'assistenza tecnica e del supporto all'attuazione per il conseguimento degli obiettivi strategici dell'ICAO a livello mondiale e per fare in modo che le norme e le pratiche raccomandate (SARP) dell'ICAO siano rispettate a livello mondiale, le parti convengono di scambiarsi informazioni sulle rispettive attività di sviluppo delle capacità, assistenza tecnica e supporto all'attuazione, al fine di individuare possibili sinergie e attività di cooperazione.
2.Ambito di applicazione
2.1 Nel perseguire gli obiettivi di cui ai punti 1.1 e 1.2 e a integrazione della cooperazione di cui agli allegati I, II e III del MOC, le parti convengono di cooperare:
·nell'istituzione di un dialogo regolare sulle attività di sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione, comprese le attività di formazione, nei settori contemplati dal MOC UE-ICAO, al fine di realizzare sinergie e, se del caso, coordinare tali attività;
·nel sostenere e agevolare lo svolgimento delle attività delle parti in tema di sviluppo delle capacità, assistenza tecnica e supporto all'attuazione, tra l'altro:
·svolgendo, ove opportuno, attività congiunte nell'ambito dello sviluppo delle capacità, dell'assistenza tecnica e del supporto all'attuazione;
·mettendo a disposizione esperti in materia e qualsiasi altro supporto in natura, a seconda dei casi;
·sviluppando e offrendo prodotti e corsi di formazione relativi allo sviluppo delle capacità, all'assistenza tecnica e al supporto all'attuazione;
·partecipando a progetti tecnici, ove lo si ritenga opportuno.
·nel promuovere la cooperazione regionale;
·nel promuovere le attività delle parti nei modi opportuni, anche fornendo informazioni agli organismi competenti delle parti in merito alle attività svolte.
3.Attuazione
3.1 come previsto all'articolo 3.3 e all'articolo 4.1, lettera a), del MOC, le parti istituiscono gli accordi di lavoro necessari per l'efficace applicazione delle attività di cooperazione di cui ai punti 2.1 e 5 del presente allegato. Tali accordi sono adottati dal comitato misto istituto a norma dell'articolo 7.3, lettera c), del MOC.
4.Dialogo
4.1 Le parti si riuniscono almeno una volta all'anno, al livello del direttore dell'Ufficio dell'ICAO per lo sviluppo delle capacità e il supporto all'attuazione, assistito eventualmente da altri direttori dell'ICAO, e del rappresentante dell'Unione europea presso l'ICAO, assistito eventualmente dal rappresentante dell'AESA e dai servizi competenti della Commissione europea, anche per riferire in merito a tali scambi alle riunioni del comitato misto UE-ICAO. Ove opportuno, altre entità possono essere invitate a partecipare al dialogo.
4.2 Nell'ambito del dialogo di cui al punto 4.1, le parti si scambiano informazioni sulle rispettive attività di sviluppo delle capacità, assistenza tecnica e supporto all'attuazione nei settori contemplati dal MOC UE-ICAO, individuano possibili sinergie e, se del caso, si adoperano per coordinare le rispettive attività come specificato all'articolo 5.
4.3 Il dialogo di cui al punto 4.2 è integrato, almeno una volta al trimestre, da uno scambio a livello tecnico tra i punti di contatto designati da ciascuna parte.
5.Sostegno e agevolazione delle attività
5.1 Le parti convengono, anche a seguito del dialogo di cui al punto 4, di sostenere e agevolare le attività da loro svolte per lo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione.
5.2 Se del caso, possono essere intraprese attività congiunte per lo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione.
5.3 Tale sostegno può assumere la forma di messa a disposizione di esperti in materia con comprovate competenze tecniche nei relativi settori.
5.4 Tale sostegno può anche assumere la forma di sviluppo e fornitura di prodotti e corsi di formazione relativi allo sviluppo delle capacità, all'assistenza tecnica e al supporto all'attuazione e di partecipazione a progetti tecnici, ove lo si ritenga opportuno.
5.5 Tale sostegno comprende, se del caso, la cooperazione in loco tra gli uffici regionali competenti dell'ICAO e le squadre inviate nell'ambito delle attività di sostegno allo sviluppo delle capacità, di assistenza tecnica o di supporto all'attuazione finanziate dall'UE.
5.6 L'uso dei rispettivi loghi deve essere preso in considerazione se pertinente per l'attività, nel rispetto delle norme e delle procedure di ciascuna parte.
6.Cooperazione regionale
6.1 Nelle loro attività volte ad accelerare l'attuazione delle SARP dell'ICAO, le parti privilegiano gli approcci regionali che offrono l'opportunità di migliorare l'efficienza in termini di costi, la sorveglianza e/o i processi di normazione.
7.Promozione delle attività
7.1 Le parti promuovono le rispettive attività nel modo appropriato. Queste attività possono includere, in particolare, la fornitura di informazioni sulle attività svolte in applicazione del presente allegato ai rispettivi organi competenti, quali il Consiglio dell'ICAO, i servizi competenti della Commissione europea o gli organi competenti dell'AESA.
8.Riesame
8.1. Le parti riesaminano periodicamente l'applicazione del presente allegato e, qualora necessario, prendono in considerazione eventuali sviluppi politici o regolamentari.
8.2. Ogni eventuale revisione del presente allegato deve essere approvata dal comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 7 del MOC.
9.Entrata in vigore, modifiche e denuncia
9.1 Il presente allegato entra in vigore alla data di adozione da parte del comitato misto e resta in vigore fino alla denuncia di una delle parti.
9.2 Gli accordi di lavoro convenuti ai sensi del presente allegato entrano in vigore alla data della loro adozione dal comitato misto.
9.3 Gli emendamenti agli accordi di lavoro adottati in conformità al presente allegato o la loro denuncia devono essere concordati con il comitato misto.
9.4 Il presente allegato può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle parti mediante preavviso scritto di sei mesi notificato all'altra parte, a meno che la suddetta notifica di denuncia non sia stata ritirata di comune accordo tra le parti prima dello scadere del termine.
9.5 Fatta salva ogni altra diversa disposizione del presente punto, qualora il MOC sia denunciato, sono simultaneamente denunciati il presente allegato e gli accordi di lavoro adottati in conformità allo stesso.