Bruxelles, 18.3.2024

COM(2024) 160 final

2024/0075(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

riguardante la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Uno dei compiti dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ("Agenzia") è cooperare con i paesi terzi nei settori contemplati dal regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea ("regolamento") "anche mediante il possibile impiego operativo di squadre per la gestione delle frontiere nei paesi terzi" 1 . Nello specifico l'Agenzia, quale parte della guardia di frontiera e costiera europea, deve garantire la gestione europea integrata delle frontiere 2 , una cui componente è costituita dalla cooperazione con i paesi terzi nei settori contemplati dal regolamento, con particolare attenzione ai paesi del vicinato e ai paesi di origine e/o di transito della migrazione irregolare 3 . L'Agenzia può, nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, cooperare con le autorità di paesi terzi competenti per questioni contemplate nel regolamento 4 e può effettuare interventi relativi alla gestione europea integrata delle frontiere nel territorio di un paese terzo previo accordo di tale paese.

Ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento, in circostanze che richiedono l'invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, l'Unione dovrebbe concludere con il paese terzo interessato un accordo sullo status. L'accordo sullo status dovrebbe essere elaborato sulla base del modello redatto dalla Commissione ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento. La Commissione ha adottato tale modello il 21 dicembre 2021 5 .

Dal punto di vista geografico la Repubblica di Serbia ("Serbia") è situata su una delle principali rotte dei movimenti migratori misti irregolari verso l'Unione europea. Nel 2023 Frontex ha registrato circa 99 000 attraversamenti irregolari alle frontiere esterne dell'Unione europea lungo la rotta dei Balcani occidentali e oltre 25 000 attraversamenti irregolari alle frontiere fra la Serbia e i paesi non appartenenti all'UE. I migranti irregolari sono presi di mira dalla criminalità organizzata dedita al traffico di esseri umani e sono esposti a un forte rischio di violazioni dei diritti umani. I numeri elevati di arrivi irregolari e di domande di asilo mettono altresì sotto notevole pressione alcuni Stati membri dell'Unione europea, rendendo necessaria un'azione comune e coordinata a livello di Unione.

Nel 2020 l'Unione e la Serbia hanno concluso un accordo sullo status 6 sulla base del regolamento (UE) 2016/1624 7 , successivamente abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2019/1896. A causa dell'ambito di applicazione limitato del regolamento (UE) 2016/1624, le operazioni congiunte condotte in virtù di tale accordo sullo status sono limitate alle frontiere tra la Serbia e l'Unione europea. In questo contesto limitato, Frontex sta conducendo l'operazione congiunta Serbia (precedentemente operazione congiunta Serbia Land) alle frontiere terrestri fra la Serbia e l'Ungheria e la Bulgaria. Il 12 febbraio 2024 l'operazione ha visto il dispiegamento di 99 agenti del corpo permanente, che hanno permesso di migliorare il controllo di frontiera limitando la migrazione irregolare e contrastando la criminalità transfrontaliera.

Il 18 novembre 2022, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/1896 che ha esteso l'ambito di applicazione degli accordi sullo status, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Serbia 8 , il Montenegro, l'Albania e la Bosnia-Erzegovina per accordi sulle attività operative che l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera sarebbe stata chiamata a svolgere in quei paesi sulla base del nuovo regolamento. Il 30 novembre 2022 la Commissione ha indetto una riunione con i quattro paesi summenzionati in cui sono state rilevate le principali novità del modello di accordo sullo status. La Commissione, a nome dell'Unione europea, e la Serbia si sono riunite ufficialmente per negoziare l'accordo il 14 settembre e il 7 novembre 2023. La Commissione ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi stabiliti dal Consiglio nelle direttive di negoziato e che l'accordo sia accettabile per l'Unione.

Il progetto di accordo si discosta dal modello di accordo sullo status 9 prevedendo un'immunità limitata dei membri della squadra dalla giurisdizione penale 10 e prevedendo un'eccezione limitata all'inviolabilità degli edifici, dei locali e dei beni dell'Agenzia 11 . Tali deroghe al modello sono accettabili in considerazione dello status della Serbia di paese candidato riconosciuto all'adesione all'Unione europea, del fatto che disposizioni e operazioni comparabili previste dall'attuale accordo sullo status con la Serbia funzionano ottimamente, e del fatto che deroghe simili o identiche sono state accettate per tutti i paesi vicini della Serbia che hanno recentemente negoziato accordi analoghi con l'Unione. La proposta di decisione del Consiglio allegata costituisce la base giuridica per la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia.

Situazione dei paesi associati Schengen

La presente proposta si basa sull'acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne. L'Unione non ha tuttavia il potere di concludere con la Serbia un accordo sullo status che vincoli la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein. Per far sì che le guardie di frontiera e altro personale pertinente inviato dai suddetti paesi in Serbia possano avvalersi dello stesso status previsto dal futuro accordo sullo status, è opportuno che una dichiarazione comune acclusa alla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo sullo status indichi come auspicabile la conclusione di accordi analoghi tra la Serbia e ciascuno di detti paesi associati.

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio 12 ; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Il rafforzamento dei controlli nel territorio della Serbia avrà un impatto positivo sulla gestione delle frontiere esterne dell'Unione e delle frontiere della stessa Serbia. La conclusione di un accordo sullo status rientrerebbe tra gli obiettivi e le priorità di cooperazione più ampi stabiliti nell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Serbia 13 .

La conclusione di un accordo sullo status potrebbe inoltre sostenere le iniziative e gli impegni più ampi assunti dall'Unione europea per sviluppare ulteriormente la cooperazione e le capacità 14 al fine di contribuire alla gestione della risposta alle situazioni di crisi e alla promozione della convergenza in materia di politica estera e di sicurezza tra l'Unione e la Serbia.

2.BASE GIURIDICA E PROPORZIONALITÀ

La base giuridica della presente proposta è costituita dall'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e dall'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, TFUE.

La competenza dell'Unione europea riguardo alla conclusione di un accordo sullo status è esplicitamente prevista dall'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896, che recita: "In circostanze che richiedono l'invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, l'Unione conclude con il paese terzo interessato […] un accordo sullo status […]".

In virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE, l'Unione ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione. L'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 prevede che "l'Unione conclud[a] con il paese terzo interessato […] un accordo sullo status". L'accordo da firmare e concludere con la Serbia rientra quindi nella competenza esclusiva dell'Unione europea. In conformità dell'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896, il proposto accordo sullo status si basa sul modello di accordo adottato dalla Commissione nel dicembre 2021 15 , tenuto conto delle precedenti disposizioni dell'accordo sullo status vigente con la Serbia 16 .

Le disposizioni dell'accordo proposto non vanno al di là di quanto necessario per conseguire i suoi obiettivi, vale a dire, sulla base del modello di accordo sullo status, coprire tutti gli aspetti necessari per l'invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, in particolare la portata dell'operazione, le disposizioni sulla responsabilità civile e penale, i compiti e i poteri dei membri delle squadre, le misure relative all'istituzione di un ufficio antenna e le misure pratiche relative al rispetto dei diritti fondamentali.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Trattandosi di un nuovo accordo, non è stato possibile effettuare alcuna valutazione o vaglio di adeguatezza degli strumenti esistenti. Per negoziare l'accordo sullo status non è necessaria alcuna valutazione d'impatto.

Diritti fondamentali

In linea con il considerando 88 del regolamento (UE) 2019/1896, la Commissione ha valutato la situazione dei diritti fondamentali in relazione ai settori contemplati dall'accordo sullo status in Serbia e ne informerà il Parlamento europeo.

L'accordo previsto contiene misure pratiche riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali e garantisce la piena osservanza di tali diritti durante le attività organizzate sulla base dell'accordo. Per monitorare e assicurare il rispetto dei suddetti diritti in tutte le attività organizzate sulla base dell'accordo, quest'ultimo prevede un meccanismo di denuncia indipendente ed efficace conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/1896.

Protezione dei dati

Poiché le disposizioni dell'accordo sullo status relative ai trasferimenti di dati non differiscono in misura sostanziale dal modello di accordo sullo status, e in linea con il regolamento (UE) 2019/1896, il Garante europeo della protezione dei dati non è stato consultato in merito alle disposizioni di tale accordo sullo status.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L'accordo sullo status non comporta di per sé implicazioni finanziarie. L'effettivo dispiegamento di squadre di guardie di frontiera sulla base di un piano operativo comporterà costi a carico del bilancio dell'Agenzia. Eventuali operazioni future nel quadro di un accordo sullo status saranno finanziate mediante le risorse proprie dell'Agenzia come previsto nel ciclo di bilancio annuale dell'Unione.

Il contributo dell'Unione all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera rientra già nel bilancio dell'Unione, come indicato nelle conclusioni del Consiglio relative all'accordo sul quadro finanziario pluriennale.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La Commissione garantirà un adeguato monitoraggio dell'attuazione dell'accordo sullo status.



2024/0075 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

riguardante la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)In circostanze che richiedono l'invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, l'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 17 prevede che l'Unione concluda un accordo sullo status con il paese terzo interessato sulla base dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(2)Il 18 novembre 2022 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Serbia per un accordo relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia ("accordo") 18 .

(3)I negoziati si sono conclusi positivamente.

(4)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio 19 ; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(5)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

(6)È opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva. È opportuno approvare, a nome dell'Unione, l'acclusa dichiarazione relativa all'Islanda, al Regno di Norvegia, alla Confederazione svizzera e al Principato del Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia ("accordo"), con riserva della sua conclusione.

Il testo dell'accordo da firmare è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La dichiarazione acclusa alla presente decisione è approvata a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dalla Commissione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Articolo 10, paragrafo 1, lettera u), del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).
(2)    Articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1896.
(3)    Articolo 3, lettera g), del regolamento (UE) 2019/1896.
(4)    Articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1896.
(5)    Comunicazione COM(2021) 829 - Modello di accordo sullo status di cui al Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624.
(6)    Decisione (UE) 2020/865 del Consiglio, del 26 maggio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia (GU L 202 del 25.6.2020, pag. 1).
(7)    Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).
(8)    GU L 300 del 21.11.2022, pag. 29.
(9)    Comunicazione COM(2021) 829 - Modello di accordo sullo status di cui al Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624.
(10)    Si veda l'articolo 12, paragrafo 3, del progetto di accordo.
(11)    Si veda l'articolo 11, paragrafo 5, del progetto di accordo.
(12)    Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(13)    GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16.
(14)    Ad esempio formazione, conoscenza situazionale, attrezzature, capacità di reazione, impiego del personale, ecc.
(15)    Comunicazione COM(2021) 829.
(16)    GU L 202 del 25.6.2020, pag. 3.
(17)    Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).
(18)    GU L 300 del 21.11.2022, pag. 29.
(19)    Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

Bruxelles, 18.3.2024

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riguardante la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia








DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ISLANDA, AL REGNO DI NORVEGIA, ALLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E AL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN

Le parti dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea all'Islanda, al Regno di Norvegia, alla Confederazione svizzera e al Principato del Liechtenstein, in particolare in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di tali paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

È pertanto auspicabile che le autorità dell'Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera e del Principato del Liechtenstein, da un lato, e le autorità della Repubblica di Serbia, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali sulle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia a condizioni analoghe a quelle dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia.


Bruxelles, 18.3.2024

COM(2024) 160 final

ALLEGATO

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DECISIONE DEL CONSIGLIO

riguardante la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia














Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia

L'Unione europea,

e la Repubblica di Serbia,

di seguito denominate individualmente "la parte" e collettivamente "le parti",

CONSIDERANDO che possono verificarsi situazioni in cui l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ("Agenzia") sia chiamata a coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Serbia, anche sul territorio della Repubblica di Serbia,

CONSIDERANDO che è opportuno stabilire un quadro giuridico sotto forma di accordo sullo status per le situazioni in cui i membri delle squadre dispiegati dall'Agenzia dispongano di poteri esecutivi sul territorio della Repubblica di Serbia,

CONSIDERANDO che l'accordo sullo status può prevedere l'istituzione, da parte dell'Agenzia, di uffici antenna nel territorio della Repubblica di Serbia per agevolare e migliorare il coordinamento delle attività operative e per assicurare una gestione efficace delle risorse umane e tecniche dell'Agenzia,

CONSIDERANDO l'elevato livello di protezione dei dati personali nella Repubblica di Serbia e nell'Unione europea,

CONSIDERANDO che la Repubblica di Serbia ha ratificato la convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale e il relativo protocollo addizionale,

TENENDO PRESENTE che il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici è uno dei principi fondamentali che disciplinano la cooperazione tra le parti,

CONSIDERANDO che la Repubblica di Serbia ha ratificato la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, i cui diritti corrispondono a quelli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

CONSIDERANDO che tutte le attività operative dell'Agenzia nel territorio della Repubblica di Serbia dovrebbero rispettare pienamente i diritti fondamentali e gli accordi internazionali di cui l'Unione europea, i suoi Stati membri e/o la Repubblica di Serbia sono parti,

CONSIDERANDO che tutte le persone che partecipano a un'attività operativa sono tenute a rispettare la legislazione nazionale della Repubblica di Serbia, come pure il pertinente diritto internazionale e dell'Unione,

CONSIDERANDO che tutte le persone che partecipano a un'attività operativa sono tenute a mantenere i più elevati livelli di integrità, condotta etica e professionalità, nonché il rispetto dei diritti fondamentali e a soddisfare gli obblighi a esse imposti dalle disposizioni del piano operativo e dal codice di condotta dell'Agenzia,

hanno deciso di concludere IL SEGUENTE accordo:

Articolo 1
Ambito di applicazione 

1.Il presente accordo disciplina tutti gli aspetti necessari al dispiegamento di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea nella Repubblica di Serbia, nel cui territorio i membri delle squadre hanno la facoltà di esercitare poteri esecutivi.

2.Il dispiegamento di cui al paragrafo 1 può avvenire nel territorio della Repubblica di Serbia.

3.Il presente accordo riguarda la Repubblica di Serbia. Il presente accordo non riguarda il Kosovo*.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

(1)"attività operativa": un'operazione congiunta o un intervento rapido alle frontiere;

(2)"Agenzia": l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 e sue eventuali modifiche;

(3)"controllo di frontiera": l'attività svolta alla frontiera, in conformità e per gli effetti del presente accordo, in risposta esclusivamente all'intenzione di attraversare la frontiera o al suo effettivo attraversamento e indipendentemente da qualunque altra considerazione, e che consiste in verifiche di frontiera e nella sorveglianza di frontiera;

(4)"squadre per la gestione delle frontiere": le squadre formate dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea, da dispiegare in operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere esterne negli Stati membri e nei paesi terzi;

(5)"forum consultivo": l'organo consultivo istituito dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 108 del regolamento (UE) 2019/1896;

(6)"corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea": il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) 2019/1896;

(7)"Eurosur": il quadro per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra gli Stati membri e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera;

(8)"osservatore dei diritti fondamentali": l'osservatore dei diritti fondamentali di cui all'articolo 110 del regolamento (UE) 2019/1896;

(9)"Stato membro di appartenenza": lo Stato membro dal quale un membro del personale è impiegato o distaccato presso il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea;

(10)"episodio": una situazione connessa all'immigrazione illegale, alla criminalità transfrontaliera o a un rischio per la vita dei migranti alle frontiere esterne dell'Unione europea o della Repubblica di Serbia, lungo le stesse o in loro prossimità;

(11)"operazione congiunta": un'azione coordinata o organizzata dall'Agenzia a supporto delle autorità nazionali della Repubblica di Serbia responsabili del controllo di frontiera e mirante ad affrontare sfide quali la migrazione irregolare, le minacce presenti o future alle frontiere della Repubblica di Serbia o la criminalità transfrontaliera, o a fornire una maggiore assistenza tecnica e operativa per il controllo di dette frontiere;

(12)"membro della squadra": un membro del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea impiegato nell'ambito di una squadra per la gestione delle frontiere per partecipare a un'attività operativa;

(13)"Stato membro": uno Stato membro dell'Unione europea;

(14)"area operativa": l'area geografica in cui ha luogo l'attività operativa;

(15)"Stato membro partecipante": uno Stato membro che partecipa a un'attività operativa fornendo attrezzatura tecnica o personale del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea;

(16)"dati personali": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online, o con riferimento a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

(17)"intervento rapido alle frontiere": un'azione condotta per far fronte a sfide specifiche e sproporzionate alle frontiere della Repubblica di Serbia mediante il dispiegamento, per un periodo limitato, di squadre per la gestione delle frontiere nel territorio della Repubblica di Serbia incaricate di svolgere il controllo di frontiera insieme alle autorità nazionali della Repubblica di Serbia responsabili del controllo di frontiera;

(18)"personale statutario": il personale alle dipendenze dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera conformemente allo statuto dei funzionari dell'Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio 2 .

Articolo 3
Avvio di attività operative

1.Un'attività operativa a norma del presente accordo è avviata mediante decisione scritta del direttore esecutivo dell'Agenzia ("direttore esecutivo") su richiesta presentata per iscritto dalle autorità competenti della Repubblica di Serbia. Tale richiesta comprende una descrizione della situazione, i possibili obiettivi e le esigenze previste nonché i profili del personale necessario, incluso, se del caso, quello che detiene poteri esecutivi. 

2.Qualora ritenga che l'attività operativa richiesta possa implicare o comportare gravi e/o persistenti violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale, il direttore esecutivo non avvia l'attività operativa in questione.

3.Se, dopo aver ricevuto una richiesta a norma del paragrafo 1, ritiene che siano necessarie ulteriori informazioni per decidere se avviare un'attività operativa, il direttore esecutivo dell'Agenzia può chiedere ulteriori informazioni o autorizzare esperti a recarsi nella Repubblica di Serbia al fine di valutare la situazione in loco. La Repubblica di Serbia agevola tali spostamenti.

4.Il direttore esecutivo decide di non avviare un'attività operativa se ritiene che sussistano fondati motivi per sospenderla o cessarla a norma dell'articolo 18. 

Articolo 4
Piano operativo

1.Per ogni attività operativa l'Agenzia e la Repubblica di Serbia concordano un piano operativo ai sensi degli articoli 38 e 74 del regolamento (UE) 2019/1896. Il piano operativo è vincolante per l'Agenzia, la Repubblica di Serbia e gli Stati membri partecipanti.

2. Il piano operativo definisce gli aspetti organizzativi e procedurali dell'attività operativa, fornendo in particolare: 

(a)una descrizione della situazione che specifichi il modus operandi e gli obiettivi del dispiegamento, incluse le finalità operative;

(b)l'indicazione del lasso di tempo stimato necessario affinché l'attività operativa consegua i suoi obiettivi; 

(c)l'indicazione dell'area operativa;

(d)una descrizione dei compiti, inclusi quelli che richiedono poteri esecutivi, delle responsabilità, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali e degli obblighi di protezione dei dati, e istruzioni specifiche per le squadre, anche in merito all'autorizzazione a consultare banche dati e portare armi d'ordinanza, munizioni e attrezzature nella Repubblica di Serbia;

(e)la composizione della squadra per la gestione delle frontiere e il dispiegamento di altro personale pertinente e la presenza di altri membri del personale statutario dell'Agenzia, inclusi gli osservatori dei diritti fondamentali; 

(f)disposizioni in ordine al comando e al controllo, compresi il nome e il grado delle guardie di frontiera o di altro personale pertinente della Repubblica di Serbia responsabili della cooperazione con i membri della squadra e con l'Agenzia, in particolare il nome e il grado delle guardie di frontiera o di altro personale pertinente che esercitano il comando durante l'operazione, e la posizione nella catena di comando dei membri della squadra;

(g)l'indicazione delle attrezzature tecniche da utilizzare durante l'attività operativa, inclusi requisiti specifici come le condizioni d'uso, l'equipaggio necessario, il trasporto e altri aspetti logistici, e delle disposizioni finanziarie;

(h)disposizioni dettagliate per la segnalazione immediata di episodi al consiglio di amministrazione e alle autorità competenti degli Stati membri partecipanti e della Repubblica di Serbia da parte dell'Agenzia in relazione a ogni episodio verificatosi nel corso di un'attività operativa svolta a norma del presente accordo;

(i)uno schema di relazioni e valutazioni contenente i parametri per la relazione di valutazione, anche per quanto riguarda la protezione dei diritti fondamentali, e il termine ultimo per presentare la relazione di valutazione finale;

(j)le modalità di cooperazione con organi e organismi dell'Unione europea diversi dall'Agenzia, altri paesi terzi o organizzazioni internazionali;

(k)istruzioni generali su come garantire la salvaguardia dei diritti fondamentali durante l'attività operativa, inclusi la protezione dei dati personali e gli obblighi derivanti dagli strumenti internazionali pertinenti in materia di diritti umani;

(l)un'indicazione delle procedure grazie alle quali persone che necessitano di protezione internazionale, vittime della tratta di esseri umani, minori non accompagnati e altre persone in situazioni vulnerabili sono indirizzati alle autorità nazionali competenti per ricevere l'assistenza adeguata;

(m)un'indicazione delle procedure per la creazione di un meccanismo di ricezione e trasmissione all'Agenzia e alla Repubblica di Serbia di denunce (incluse quelle presentate in forza dell'articolo 8, paragrafo 5) nei confronti di chiunque partecipi a un'attività operativa, tra cui guardie di frontiera o altro personale competente della Repubblica di Serbia e membri delle squadre, relative a presunte violazioni dei diritti fondamentali nel contesto della partecipazione a un'attività operativa dell'Agenzia;

(n)un'indicazione delle disposizioni logistiche, comprese informazioni sulle condizioni di lavoro e sull'ambiente nelle zone in cui è prevista l'attività operativa, e

(o)un'indicazione delle disposizioni riguardanti un ufficio antenna istituito conformemente all'articolo 6.

3.Il piano operativo e le relative modifiche o adattamenti sono subordinati all'accordo dell'Agenzia, della Repubblica di Serbia e degli Stati membri situati in prossimità della Repubblica di Serbia, previa consultazione degli Stati membri partecipanti.

4.Lo scambio di informazioni e la cooperazione operativa ai fini di Eurosur avvengono in conformità delle norme concernenti l'istituzione e la condivisione dei quadri situazionali specifici da stabilire nel piano operativo per l'attività operativa interessata.

5.La valutazione dell'attività operativa ai sensi del paragrafo 2, lettera i), è effettuata congiuntamente dalla Repubblica di Serbia e dall'Agenzia.

6.Le modalità di cooperazione con organi e organismi dell'Unione europea ai sensi del paragrafo 2, lettera k), sono conformi ai rispettivi mandati e compatibili con le risorse disponibili.

Articolo 5
Segnalazione di episodi

L'Agenzia e il Ministero dell'Interno della Repubblica di Serbia dispongono ciascuno di un meccanismo di segnalazione atto a consentire la segnalazione tempestiva di ogni episodio riscontrato nel corso di un'attività operativa svolta a norma del presente accordo.

L'Agenzia e la Repubblica di Serbia si prestano assistenza reciproca nello svolgimento di tutte le attività necessarie di accertamento e indagine inerenti a qualsiasi episodio segnalato tramite detto meccanismo, quali l'identificazione di testimoni e la raccolta e la produzione di elementi probatori, incluse le richieste di acquisizione e, se del caso, di consegna di elementi collegati all'episodio segnalato. La consegna di tali elementi può essere subordinata alla loro restituzione secondo le modalità indicate dall'autorità competente che li fornisce. L'assistenza a norma del presente articolo è fornita conformemente al rilevante diritto internazionale, dell'Unione europea e nazionale.

Articolo 6
Uffici antenna

1.L'Agenzia può istituire uffici antenna nel territorio della Repubblica di Serbia per agevolare e migliorare il coordinamento delle attività operative e per garantire una gestione efficace delle proprie risorse umane e tecniche. La sede degli uffici antenna è stabilita dall'Agenzia in consultazione con le autorità competenti della Repubblica di Serbia.

2.Gli uffici antenna sono istituiti in conformità delle esigenze operative e rimangono operativi per il periodo necessario all'Agenzia per svolgere attività operative nella Repubblica di Serbia e nella regione limitrofa. Tale periodo può essere prorogato dall'Agenzia previo accordo della Repubblica di Serbia.

3.Ogni ufficio antenna è gestito da un rappresentante dell'Agenzia nominato dal direttore esecutivo a capo dell'ufficio stesso, con il compito di sovrintendere ai lavori dell'ufficio.

4.Se del caso, gli uffici antenna:

(a)forniscono supporto operativo e logistico e garantiscono il coordinamento delle attività dell'Agenzia nelle aree operative interessate;

(b)forniscono supporto operativo alla Repubblica di Serbia nelle aree operative interessate;

(c)monitorano le attività delle squadre e riferiscono periodicamente alla sede centrale dell'Agenzia;

(d)cooperano con la Repubblica di Serbia su tutte le questioni connesse all'attuazione pratica delle attività operative organizzate dall'Agenzia nella Repubblica di Serbia, comprese eventuali ulteriori questioni sorte durante tali attività;

(e)forniscono sostegno al funzionario di coordinamento ai fini della cooperazione con la Repubblica di Serbia, su tutte le questioni connesse al loro contributo alle attività operative organizzate dall'Agenzia e, se necessario, assicurano il collegamento con la sede centrale dell'Agenzia;

(f)forniscono sostegno al funzionario di coordinamento, nonché all'osservatore/agli osservatori dei diritti fondamentali incaricato/i di monitorare l'attività operativa, al fine di agevolare, se necessario, il coordinamento e la comunicazione tra le squadre dell'Agenzia e le autorità pertinenti della Repubblica di Serbia nonché lo svolgimento di qualsiasi compito pertinente;

(g)organizzano il supporto logistico per il dispiegamento dei membri delle squadre e il dispiegamento e l'uso delle attrezzature tecniche;

(h)forniscono ogni altro supporto logistico necessario nell'area operativa di cui è responsabile un dato ufficio antenna per facilitare il regolare svolgimento delle attività operative organizzate dall'Agenzia;

(i)garantiscono una gestione efficace delle attrezzature proprie dell'Agenzia nelle aree in cui essa svolge le sue attività, tra cui l'eventuale immatricolazione e manutenzione a lungo termine di dette attrezzature e qualsiasi supporto logistico necessario, e

(j)sostengono altro personale e/o altre attività dell'Agenzia nella Repubblica di Serbia secondo quanto concordato tra l'Agenzia e la Repubblica di Serbia.

5.L'Agenzia e la Repubblica di Serbia assicurano le migliori condizioni possibili per consentire allo/agli uffici antenna di adempiere ai propri compiti. 

6.La Repubblica di Serbia fornisce assistenza all'Agenzia per garantire la capacità operativa dello/degli uffici antenna. 

7.Ulteriori dettagli relativi alle operazioni degli uffici antenna saranno concordati separatamente tra l'Agenzia e le autorità competenti della Repubblica di Serbia.

Articolo 7
Funzionario di coordinamento

1.Fatto salvo il ruolo degli uffici antenna di cui all'articolo 6, il direttore esecutivo nomina uno o più esperti facenti parte del personale statutario da impiegare in qualità di funzionario/i di coordinamento per ogni attività operativa. Il direttore esecutivo comunica tale nomina alla Repubblica di Serbia.

2.Il funzionario di coordinamento svolge le mansioni seguenti:

(a)funge da interfaccia tra l'Agenzia, la Repubblica di Serbia e i membri delle squadre per la gestione delle frontiere, fornendo assistenza, per conto dell'Agenzia, su tutte le questioni connesse alle condizioni del loro dispiegamento;

(b)monitora la corretta attuazione del piano operativo, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali in collaborazione con l'osservatore/gli osservatori dei diritti fondamentali, e riferisce al direttore esecutivo in merito; 

(c)agisce a nome e per conto dell'Agenzia per tutti gli aspetti relativi al dispiegamento delle squadre e riferisce all'Agenzia su tutti questi aspetti, e

(d)favorisce la cooperazione e il coordinamento tra la Repubblica di Serbia e gli Stati membri partecipanti.

3.Nel contesto delle attività operative, il direttore esecutivo può autorizzare il funzionario di coordinamento a contribuire alla soluzione di eventuali disaccordi sull'esecuzione del piano operativo e sul dispiegamento delle squadre.

4.La Repubblica di Serbia impartisce ai membri delle squadre unicamente istruzioni conformi al piano operativo. Il funzionario di coordinamento, qualora ritenga che le istruzioni impartite ai membri delle squadre non siano conformi al piano operativo o agli obblighi normativi applicabili, ne informa immediatamente i funzionari della Repubblica di Serbia che svolgono un ruolo di coordinamento e il direttore esecutivo. Il direttore esecutivo può prendere le misure opportune, inclusa la sospensione o la cessazione dell'attività operativa conformemente all'articolo 18.

Articolo 8
Diritti fondamentali

1.Nell'adempiere agli obblighi a esse derivanti dal presente accordo, le parti si impegnano ad agire conformemente a tutti gli applicabili strumenti in materia di diritti umani, ivi inclusi la convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, la convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati del 1951 e il protocollo corrispondente del 1967, la convenzione internazionale delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 1965, il Patto internazionale delle Nazioni Unite relativo ai diritti civili e politici del 1966, la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 1979, la convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1984, la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989, la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 e la convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate del 2006.

2.Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre rispettano pienamente i diritti fondamentali, compresi l'accesso alle procedure di asilo e la dignità umana, e prestano particolare attenzione alle persone vulnerabili. Qualsiasi misura adottata nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze essi non discriminano le persone in base a fattori quali il sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, in linea con l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Eventuali misure che interferiscano con i diritti e le libertà fondamentali possono essere prese dai membri della squadra nello svolgimento dei loro compiti o nell'esercizio delle loro competenze unicamente qualora esse siano necessarie e proporzionate agli obiettivi che perseguono e devono rispettare l'essenza di tali diritti e libertà fondamentali conformemente al diritto dell'Unione europea, al diritto internazionale e al diritto nazionale applicabili.

Tale disposizione si applica, mutatis mutandis, a tutto il personale della Repubblica di Serbia che partecipa a un'attività operativa.

3.Il responsabile dei diritti fondamentali dell'Agenzia vigila sulla conformità di ciascuna attività operativa alle norme applicabili in materia di diritti fondamentali.
Il responsabile dei diritti fondamentali, o il suo delegato, può effettuare visite in loco nel paese terzo; fornisce anche pareri sui piani operativi e informa il direttore esecutivo di eventuali violazioni dei diritti fondamentali relative a una data attività operativa. La Repubblica di Serbia sostiene l'attività di monitoraggio del responsabile dei diritti fondamentali in base a quanto richiesto.

4.L'Agenzia e la Repubblica di Serbia convengono di fornire al forum consultivo un accesso tempestivo ed effettivo a tutte le informazioni riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali in relazione a qualsiasi attività operativa svolta nel quadro del presente accordo, anche mediante visite in loco nell'area operativa. 

5.L'Agenzia e la Repubblica di Serbia dispongono ciascuna di un meccanismo di denuncia per il trattamento dei casi di presunta violazione dei diritti fondamentali commessa dal rispettivo personale nell'esercizio di funzioni ufficiali nel corso di un'attività operativa svolta nel quadro del presente accordo.

Articolo 9
Osservatori dei diritti fondamentali

1.Il responsabile dei diritti fondamentali dell'Agenzia assegna a ciascuna operazione almeno un osservatore dei diritti fondamentali incaricato di fornire, tra l'altro, assistenza e consulenza al funzionario di coordinamento. 

2.L'osservatore monitora il rispetto dei diritti fondamentali e presta assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali nella preparazione, nello svolgimento e nella valutazione dell'attività operativa pertinente. In particolare, è incaricato di:

(a)seguire la preparazione dei piani operativi e riferire al responsabile dei diritti fondamentali per consentirgli di svolgere i compiti di cui al regolamento (UE) 2019/1896;

(b)effettuare visite, anche a lungo termine, nei luoghi in cui si svolgono le attività operative; 

(c)collaborare e mantenere i contatti con l'agente di coordinamento e fornirgli consulenza e assistenza;

(d)informare l'agente di coordinamento e segnalare al responsabile dei diritti fondamentali qualsiasi preoccupazione riguardante eventuali violazioni dei diritti fondamentali relative all'attività operativa, e

(e)contribuire alla valutazione dell'attività operativa di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera i).

3.Gli osservatori dei diritti fondamentali hanno accesso a tutte le zone in cui si svolge l'attività operativa e a tutti i documenti pertinenti ai fini dello svolgimento di detta attività.

4.Durante la loro presenza nell'area operativa, gli osservatori dei diritti fondamentali indossano un distintivo che consente di identificarli chiaramente come tali.

Articolo 10
Membri della squadra

1.I membri della squadra hanno la facoltà di svolgere i compiti di cui al piano operativo.

2.I membri della squadra rispettano le disposizioni legislative e regolamentari della Repubblica di Serbia nonché il diritto internazionale e il diritto dell'Unione europea applicabili, in particolare nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze.

3.I membri della squadra possono svolgere compiti ed esercitare competenze nel territorio della Repubblica di Serbia esclusivamente sotto il controllo e in presenza delle autorità della Repubblica di Serbia competenti per la gestione delle frontiere. La Repubblica di Serbia può, previo consenso dell'Agenzia o, se del caso, dello Stato membro di appartenenza, autorizzare i membri delle squadre a svolgere compiti specifici e a esercitare competenze specifiche sul suo territorio in assenza delle sue autorità competenti per la gestione delle frontiere.

4.Salvo diversa indicazione nel piano operativo, i membri della squadra che sono personale statutario indossano l'uniforme del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze. 

Salvo diversa indicazione nel piano operativo, i membri della squadra che non sono personale statutario indossano la loro uniforme nazionale nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze.

Durante il servizio, inoltre, tutti i membri della squadra portano sull'uniforme un'identificazione personale visibile e una fascia da braccio blu con i distintivi dell'Unione europea e dell'Agenzia.

5.La Repubblica di Serbia autorizza i membri delle squadre pertinenti a svolgere, durante un'attività operativa, compiti che richiedono l'uso della forza, compresi il porto e l'uso di armi d'ordinanza, munizioni e altre attrezzature, conformemente alle disposizioni pertinenti del piano operativo, fermo restando che:

-i membri della squadra che sono personale statutario possono portare e utilizzare armi d'ordinanza, munizioni e altri mezzi coercitivi previo consenso dell'Agenzia;

-i membri della squadra che non sono personale statutario possono portare e utilizzare armi d'ordinanza, munizioni e altri mezzi coercitivi previo consenso dello Stato membro di appartenenza pertinente.

6.L'uso della forza, compresi il porto e l'uso di armi d'ordinanza, munizioni e altre attrezzature, è esercitato in conformità del diritto nazionale della Repubblica di Serbia e in presenza delle sue autorità competenti per la gestione delle frontiere. 
La Repubblica di Serbia può autorizzare i membri della squadra a usare la forza in assenza delle autorità serbe competenti per la gestione delle frontiere, fermo restando che:

-nel caso in cui i membri della squadra siano personale statutario, tale autorizzazione all'uso della forza in assenza delle autorità competenti per la gestione delle frontiere della Repubblica di Serbia è subordinata al consenso dell'Agenzia;

-nel caso in cui i membri della squadra non siano personale statutario, tale autorizzazione all'uso della forza in assenza delle autorità competenti per la gestione delle frontiere della Repubblica di Serbia è subordinata al consenso dello Stato membro di appartenenza pertinente.

L'eventuale uso della forza da parte dei membri della squadra deve essere necessario e proporzionato nonché pienamente conforme al diritto dell'Unione, al diritto internazionale e al diritto nazionale applicabili, comprese, in particolare, le prescrizioni di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2019/1896.

7.Prima del dispiegamento dei membri della squadra, l'Agenzia informa la Repubblica di Serbia in merito alle armi d'ordinanza, alle munizioni e alle altre attrezzature che essi sono autorizzati a portare a norma del paragrafo 5. La Repubblica di Serbia può vietare di portare alcune armi d'ordinanza, munizioni e altre attrezzature, a condizione che la sua legislazione applichi il medesimo divieto alle sue autorità competenti per la gestione delle frontiere. Prima del dispiegamento dei membri della squadra, la Repubblica di Serbia informa l'Agenzia in merito alle armi d'ordinanza, alle munizioni e alle attrezzature autorizzate e alle relative condizioni d'uso. L'Agenzia mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri.

La Repubblica di Serbia adotta le disposizioni necessarie per il rilascio di eventuali porto d'armi necessari e agevola l'importazione, l'esportazione, il trasporto e la custodia di armi, munizioni e altre attrezzature a disposizione dei membri della squadra secondo quanto richiesto dall'Agenzia.

8.Le armi d'ordinanza, le munizioni e le attrezzature possono essere usate per legittima difesa personale o per legittima difesa dei membri delle squadre o di altre persone ai sensi della legislazione nazionale della Repubblica di Serbia in linea con i principi pertinenti del diritto internazionale e del diritto dell'Unione europea.

9.L'autorità competente della Repubblica di Serbia può, su richiesta, autorizzare la condivisione dei dati delle sue banche dati nazionali con i membri della squadra, se ciò è necessario per conseguire gli obiettivi operativi conformemente al piano operativo. I membri della squadra consultano soltanto i dati necessari per lo svolgimento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro competenze.

10.Ai fini dell'attuazione delle attività operative, la Repubblica di Serbia impiega funzionari della Direzione della polizia di frontiera della Repubblica di Serbia che abbiano la volontà e la capacità di comunicare in inglese affinché svolgano un ruolo di coordinamento per conto della Repubblica di Serbia.

Articolo 11
Privilegi e immunità relativi a beni, fondi,
mezzi e operazioni dell'Agenzia

1.I locali e gli edifici dell'Agenzia nella Repubblica di Serbia sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. 

2.I beni e i mezzi dell'Agenzia, ivi inclusi i mezzi di trasporto, le comunicazioni, gli archivi, qualsiasi corrispondenza, i documenti, i documenti d'identità e i beni finanziari godono dell'inviolabilità. 

3.I mezzi dell'Agenzia comprendono i mezzi posseduti, in comproprietà, noleggiati o presi in locazione da uno Stato membro e offerti all'Agenzia. Al momento dell'imbarco di uno o più rappresentanti delle autorità nazionali competenti, essi sono considerati mezzi adibiti a un servizio pubblico e autorizzati come tali.

4.Nessun provvedimento esecutivo può essere adottato nei confronti dell'Agenzia.
I beni e i mezzi dell'Agenzia non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria. I beni dell'Agenzia non possono essere oggetto di sequestro in esecuzione di una sentenza, decisione o ordinanza. 

5.La Repubblica di Serbia permette l'ingresso e l'uscita di oggetti e attrezzature dispiegati dall'Agenzia nel suo territorio per scopi operativi.

6.Su richiesta delle competenti autorità giudiziarie della Repubblica di Serbia, il direttore esecutivo può consentire alle competenti autorità nazionali della Repubblica di Serbia di accedere ai locali e agli edifici e/o ai beni dell'Agenzia in caso di grave sospetto di reato. Il consenso del direttore esecutivo si ritiene acquisito in caso di incendio o di altro incidente che richieda immediate misure protettive.

7.L'Agenzia è esente da ogni dazio (anche doganale) e imposta, nonché da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine agli oggetti destinati al proprio uso ufficiale.

Articolo 12
Privilegi e immunità dei membri della squadra

1.Ai membri della squadra sono riconosciuti privilegi e immunità intesi a garantire l'esercizio delle funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo nel territorio della Repubblica di Serbia.

2.I membri della squadra non possono essere oggetto di indagini o procedimenti giudiziari nella Repubblica di Serbia o da parte delle autorità della Repubblica di Serbia tranne nelle circostanze di cui al paragrafo 3. 

3.I membri della squadra godono dell'immunità dalla giurisdizione penale, civile e amministrativa della Repubblica di Serbia per quanto concerne tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

Qualora le autorità della Repubblica di Serbia intendano avviare un procedimento penale, civile o amministrativo nei confronti di un membro della squadra dinanzi a un giudice della Repubblica di Serbia, le autorità competenti della Repubblica di Serbia ne informano immediatamente il direttore esecutivo. La procedura di notifica è conforme all'applicabile decisione dell'Agenzia, riportata nel piano operativo.

Dopo aver ricevuto tale notifica, il direttore esecutivo segnala senza indebito ritardo alle autorità competenti della Repubblica di Serbia se l'atto in questione è stato compiuto dal membro della squadra nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali.
Se l'atto è indicato come compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento non è avviato. Se l'atto è indicato come non compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento può essere avviato. Quanto indicato dal direttore esecutivo è vincolante per la Repubblica di Serbia, che non lo contesta.

4.In attesa di tale indicazione, l'Agenzia si astiene dall'adottare qualsiasi misura volta a compromettere un'eventuale successiva azione penale nei confronti del membro della squadra da parte delle autorità competenti della Repubblica di Serbia, evitando anche di agevolare la partenza del membro della squadra in questione dalla Repubblica di Serbia verso il suo Stato membro di appartenenza.

5.I locali, le abitazioni, i mezzi di trasporto, le comunicazioni e gli averi, ivi inclusi la corrispondenza, i documenti, documenti di identità e i beni dei membri della squadra godono dell'inviolabilità, salvo in caso di provvedimenti esecutivi consentiti ai sensi del paragrafo 8.

6.La Repubblica di Serbia è responsabile di qualsiasi danno causato a terzi dai membri della squadra nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

In caso di danni causati da negligenza grave o comportamento doloso di un membro della squadra che sia membro del personale statutario o da un atto commesso da tale membro al di fuori dell'esercizio di funzioni ufficiali, la Repubblica di Serbia può richiedere, tramite il direttore esecutivo, che l'Agenzia risarcisca i danni.

In caso di danni causati da negligenza grave o comportamento doloso di un membro della squadra che non sia membro del personale statutario dell'Agenzia o da un atto commesso da tale membro al di fuori dell'esercizio di funzioni ufficiali, la Repubblica di Serbia può richiedere, tramite il direttore esecutivo dell'Agenzia, che lo Stato membro di appartenenza in questione risarcisca i danni.

Nessuna parte, nessuno Stato membro partecipante né l'Agenzia sono responsabili dei danni cagionati nella Repubblica di Serbia da un evento di forza maggiore che sfugge al loro controllo.

7.I membri della squadra non possono essere obbligati a rendere testimonianza nell'ambito di procedimenti giudiziari nella Repubblica di Serbia.

8.Nessun provvedimento esecutivo può essere preso nei confronti di un membro della squadra, salvo quando a suo carico sono avviati procedimenti penali, civili o amministrativi non connessi alle sue funzioni ufficiali. I beni dei membri della squadra certificati dal direttore esecutivo come necessari per l'esercizio delle loro funzioni ufficiali non possono essere oggetto di sequestro in esecuzione di una sentenza, decisione o ordinanza. Nei procedimenti penali, civili o amministrativi i membri della squadra non sono soggetti ad alcuna limitazione della libertà personale né ad altre misure restrittive.

9.Per quanto riguarda le prestazioni rese per conto dell'Agenzia, i membri della squadra sono esentati dalle norme di sicurezza sociale in vigore nella Repubblica di Serbia.

10.Le retribuzioni e gli emolumenti versati dall'Agenzia e/o dagli Stati membri di appartenenza ai membri della squadra, nonché ogni entrata percepita dai membri della squadra al di fuori della Repubblica di Serbia, non sono assoggettati ad alcuna forma di imposizione nella Repubblica di Serbia.

11.La Repubblica di Serbia autorizza l'ingresso di oggetti destinati all'uso personale dei membri della squadra e concede l'esenzione dal pagamento di tutti i dazi (anche doganali), imposte e altri oneri connessi, diversi dagli oneri per l'immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi, in relazione a tali oggetti. La Repubblica di Serbia autorizza altresì l'esportazione di tali oggetti.

12.I membri delle squadre sono esentati dall'ispezione del loro bagaglio personale, a meno che non sussistano fondati motivi per ritenere che tale bagaglio contenga oggetti non destinati all'uso personale, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia proibita dalla legislazione o soggetta alle norme di quarantena della Repubblica di Serbia. L'ispezione di detto bagaglio personale avviene solo in presenza dei membri della squadra interessati o di un rappresentante autorizzato dell'Agenzia.

13.L'Agenzia e la Repubblica di Serbia designano punti di contatto che sono raggiungibili in qualsiasi momento e che sono responsabili dello scambio di informazioni e delle azioni immediate da intraprendere, qualora un atto commesso da un membro della squadra possa costituire una violazione del diritto penale, e dello scambio di informazioni e delle attività operative in relazione a qualsiasi procedimento civile o amministrativo nei confronti di un membro della squadra.

Fino all'adozione di provvedimenti da parte delle autorità competenti dello Stato membro di appartenenza, l'Agenzia e la Repubblica di Serbia si assistono reciprocamente nello svolgimento di tutte le inchieste e le indagini necessarie su qualsiasi presunto reato avente rilevanza per l'Agenzia o la Repubblica di Serbia, o entrambe, nell'identificazione dei testimoni e nella raccolta e produzione degli elementi probatori, inclusa la richiesta di acquisizione e, se del caso, di consegna di elementi collegati a un presunto reato. La consegna di tali elementi può essere subordinata alla loro restituzione secondo le modalità indicate dall'autorità competente che li fornisce.

Articolo 13
Infortunio o decesso di membri della squadra

1.Fatto salvo l'articolo 12, il direttore esecutivo ha il diritto di provvedere, adottando le disposizioni necessarie, al rimpatrio di un membro della squadra infortunato o deceduto, nonché degli effetti personali di quest'ultimo.

2.Sulla salma di un membro della squadra può essere praticata un'autopsia solo con il consenso espresso dello Stato membro di appartenenza interessato e in presenza di un rappresentante dell'Agenzia o di tale Stato membro di appartenenza.

3.La Repubblica di Serbia e l'Agenzia prestano la massima cooperazione possibile al fine di consentire un tempestivo rimpatrio del membro della squadra infortunato o deceduto.

Articolo 14
Documento di accreditamento

1.L'Agenzia, in cooperazione con la Repubblica di Serbia, rilascia a ciascun membro della squadra un documento, redatto in serbo e in inglese, che identifica il titolare nei confronti delle autorità nazionali della Repubblica di Serbia e ne attesta il diritto di svolgere i compiti e di esercitare le competenze di cui all'articolo 10 del presente accordo e al piano operativo ("documento di accreditamento").

2.Nel documento di accreditamento figurano i seguenti dati di ciascun membro della squadra: nome e cittadinanza; grado o funzione; fotografia digitale recente e compiti che il membro è autorizzato a svolgere durante la missione.

3.Per essere identificabili dalle autorità nazionali della Repubblica di Serbia, i membri della squadra sono obbligati a essere sempre muniti del documento di accreditamento.

4. La Repubblica di Serbia riconosce il documento di accreditamento, in combinazione con un documento di viaggio valido, quale documento che conferisce al membro della squadra il diritto di entrare e soggiornare nella Repubblica di Serbia senza l'obbligo di visto, di autorizzazione preliminare o di alcun altro documento fino al giorno della sua scadenza.

5.Il documento di accreditamento è restituito all'Agenzia al termine della missione.
La restituzione è comunicata alle autorità competenti della Repubblica di Serbia.

Articolo 15
Applicabilità ai membri del personale dell'Agenzia non dispiegati come membri di una squadra

Gli articoli 12, 13 e 14 si applicano, mutatis mutandis, a tutti i membri del personale dell'Agenzia dispiegati nella Repubblica di Serbia che non siano membri di una squadra, compresi gli osservatori dei diritti fondamentali e il personale statutario dell'Agenzia presso gli uffici antenna.

Articolo 16
Protezione dei dati personali

1.I dati personali vengono comunicati solo se necessario ai fini dell'applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti della Repubblica di Serbia o dell'Agenzia. Il trattamento dei dati personali da parte di un'autorità in un caso specifico, compreso il loro trasferimento all'altra parte, è soggetto alle norme in materia di protezione dei dati applicabili a tale autorità. Le parti assicurano il rispetto delle garanzie minime seguenti, quale condizione preliminare per qualsiasi trasferimento di dati:

(a)i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;

(b)i dati personali devono essere raccolti per le finalità specifiche, esplicite e legittime connesse all'attuazione del presente accordo e devono essere successivamente trattati, dall'autorità che li comunica e dall'autorità che li riceve, in modo non incompatibile con tali finalità;

(c)i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti o per le quali vengono successivamente trattati; in particolare, i dati personali forniti a norma del diritto applicabile dell'autorità che li comunica possono riguardare unicamente uno o più dei seguenti dati:

nome,

cognome,

data di nascita,

cittadinanza,

grado,

pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio,

documento di accreditamento,

fotografia della carta d'identità/del passaporto/del documento di accreditamento,

indirizzo e-mail,

numero di telefono cellulare,

informazioni dettagliate sulle armi,

durata della missione,

luogo in cui si svolge la missione,

numeri di identificazione dell'aeromobile o della nave,

data di arrivo,

aeroporto/valico di frontiera di arrivo,

numero del volo di arrivo,

data di partenza,

aeroporto/valico di frontiera di partenza,

numero del volo di partenza,

Stato membro/paese terzo di appartenenza,

autorità responsabile del dispiegamento,

funzioni/profilo operativo,

mezzi di trasporto,

itinerario

dei membri della squadra, del personale dell'Agenzia, degli osservatori pertinenti o dei partecipanti a programmi di scambio del personale;

(d)i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;

(e)i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l'identificazione dell'interessato per il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati, e non oltre;

(f)i dati personali devono essere trattati in modo da garantirne adeguatamente la sicurezza, tenendo conto dei rischi specifici legati al loro trattamento, anche attraverso la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali ("violazione dei dati"); l'autorità che riceve i dati adotta misure appropriate per porre rimedio a qualsiasi violazione degli stessi e informa la parte che li comunica di tale violazione senza indebito ritardo e comunque entro 72 ore;

(g)sia l'autorità che comunica i dati personali che quella che li riceve prendono tutte le misure del caso per rettificare o cancellare tempestivamente i dati il cui trattamento non sia conforme al presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti ed esatti, o risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati; ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra parte di ogni rettifica o cancellazione di tali dati;

(h)su richiesta, l'autorità che riceve i dati personali informa l'autorità che li ha comunicati circa il loro uso;

(i)i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti di seguito elencate:

l’Agenzia, e

il Ministero dell'Interno della Repubblica di Serbia.

L'eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata all'autorizzazione preliminare dell'autorità che li comunica;

(j)l'autorità che comunica i dati e l'autorità che li riceve sono tenute a registrare per iscritto la trasmissione e la ricezione dei dati personali;

(k)è istituito un organo di controllo indipendente incaricato di accertare l'osservanza delle norme in materia di protezione dei dati, anche mediante l'ispezione dei suddetti registri; gli interessati hanno il diritto di proporre reclami all'organo di controllo e di ricevere risposta senza indebito ritardo;

(l)gli interessati hanno il diritto di ricevere informazioni sul trattamento dei loro dati personali, di accedere a tali dati e di ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali inesatti o trattati in modo illecito, fatte salve le limitazioni necessarie e proporzionate per importanti motivi di interesse pubblico, e

(m)gli interessati hanno il diritto a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria in caso di violazione delle garanzie di cui sopra.

2.Ciascuna parte procede periodicamente a una verifica delle proprie politiche e procedure di attuazione del presente articolo. Su richiesta dell'altra parte, la parte che ha ricevuto la richiesta riesamina le proprie politiche e procedure di trattamento dei dati personali per accertare e confermare l'attuazione efficace delle garanzie di cui al presente articolo. I risultati della verifica sono comunicati alla parte che ne ha fatto richiesta entro un termine ragionevole.

3.Le garanzie in materia di protezione dei dati previste dal presente accordo sono soggette al controllo del Garante europeo della protezione dei dati e del Commissario per le informazioni di importanza pubblica e la protezione dei dati personali della Repubblica di Serbia.

4.Le parti collaborano con il Garante europeo della protezione dei dati nella sua qualità di autorità di vigilanza dell'Agenzia.

5.L'Agenzia e la Repubblica di Serbia redigono una relazione comune sull'applicazione del presente articolo alla fine di ciascuna attività operativa. Tale relazione è inviata sia al responsabile dei diritti fondamentali e al responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia sia al Commissario per le informazioni di importanza pubblica e la protezione dei dati e all'Ombudsman della Repubblica di Serbia.

6.L'Agenzia e la Repubblica di Serbia stabiliscono norme dettagliate sulla comunicazione e sul trattamento dei dati personali ai fini delle attività operative a norma del presente accordo in disposizioni specifiche contenute nei piani operativi pertinenti. Tali disposizioni sono conformi ai requisiti pertinenti del diritto dell'Unione e del diritto della Repubblica di Serbia. Esse descrivono, tra l'altro, la finalità prevista della comunicazione, il titolare o i titolari del trattamento e tutti i ruoli e le responsabilità, le categorie dei dati comunicati, i periodi specifici di conservazione dei dati e tutte le garanzie minime. A fini di trasparenza e prevedibilità, tali disposizioni sono rese pubbliche conformemente agli orientamenti pertinenti del Comitato europeo per la protezione dei dati.

Articolo 17
Scambio di informazioni classificate e di informazioni sensibili non classificate

1.Lo scambio, la condivisione o la divulgazione di informazioni classificate nell'ambito del presente accordo sono disciplinati da un accordo amministrativo distinto concluso tra l'Agenzia e le autorità competenti della Repubblica di Serbia e soggetto all'approvazione preliminare della Commissione europea. 

2.Qualsiasi scambio di informazioni sensibili non classificate nel quadro del presente accordo: 

(a)è gestito dall'Agenzia conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, della decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione  3 ;

(b)è sottoposto dalla parte che riceve le informazioni a un livello di protezione in termini di riservatezza, integrità e disponibilità equivalente a quello offerto dalle misure applicate a dette informazioni dalla parte che le comunica, e

(c)è effettuato tramite un sistema per lo scambio di informazioni che soddisfi i criteri di disponibilità, riservatezza e integrità relativi alle informazioni sensibili non classificate, ad esempio tramite la rete di comunicazione di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1896.

3.Le parti rispettano i diritti di proprietà intellettuale collegati a qualsiasi dato sottoposto a trattamento nell'ambito del presente accordo.

Articolo 18
Decisione di sospensione o cessazione di un'attività operativa e/o di revoca del relativo finanziamento

1.Se non sussistono più le condizioni per lo svolgimento di un'attività operativa, il direttore esecutivo cessa tale attività dopo averne dato comunicazione scritta alla Repubblica di Serbia.

2.Se la Repubblica di Serbia non ha rispettato il presente accordo o un piano operativo, il direttore esecutivo può revocare il finanziamento dell'attività operativa interessata e/o sospendere o cessare tale attività dopo averne dato comunicazione scritta alla Repubblica di Serbia. 

3.Se non è possibile garantire la sicurezza dei partecipanti a un'attività operativa svolta nella Repubblica di Serbia, il direttore esecutivo dell'Agenzia può sospendere o cessare l'attività operativa in questione o alcune sue parti. 

4.Se ritiene che si siano verificate o possano verificarsi violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale di natura grave o probabilmente destinate a persistere in relazione a un'attività operativa svolta ai sensi del presente accordo, il direttore esecutivo revoca il finanziamento dell'attività operativa in questione e/o sospende o cessa tale attività dopo averne informato la Repubblica di Serbia.

5.La Repubblica di Serbia può chiedere al direttore esecutivo di sospendere o cessare un'attività operativa se il presente accordo o un piano operativo non è rispettato dal membro di una squadra. Tale richiesta è formulata per iscritto precisandone le motivazioni.

6.La sospensione o cessazione di un'attività operativa o la revoca del relativo finanziamento ai sensi del presente articolo prende effetto dalla data della sua notifica alla Repubblica di Serbia. Essa non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente accordo o del piano operativo prima della sospensione, della cessazione o della revoca del finanziamento.

Articolo 19
Lotta antifrode

1.Qualora venga a conoscenza dell'esistenza di accuse attendibili di frode, di corruzione o qualsiasi altra attività illegale che possa ledere gli interessi dell'Unione europea, la Repubblica di Serbia ne dà immediata comunicazione all'Agenzia, alla Procura europea e/o all'Ufficio europeo per la lotta antifrode.

2.Ove tali accuse riguardino finanziamenti dell'Unione europea erogati nel quadro del presente accordo, la Repubblica di Serbia fornisce tutta l'assistenza necessaria all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e/o alla Procura europea in relazione alle attività d'indagine sul suo territorio, anche facilitando colloqui, controlli e ispezioni in loco (incluso l'accesso ai sistemi d'informazione e alle banche dati nella Repubblica di Serbia) e facilitando l'accesso a ogni informazione pertinente relativa alla gestione tecnica e finanziaria degli aspetti finanziati interamente o in parte dall'Unione europea.

Articolo 20
Attuazione del presente accordo

1.Per la Repubblica di Serbia il presente accordo è attuato dal Ministero dell'Interno della Repubblica di Serbia.

2.Per l'Unione europea il presente accordo è attuato dall'Agenzia.

Articolo 21
Risoluzione delle controversie

1.Tutte le controversie relative all'applicazione del presente accordo sono esaminate congiuntamente da rappresentanti dell'Agenzia e dalle autorità competenti della Repubblica di Serbia.

2.Se non si giunge ad una composizione, le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo sono risolte esclusivamente per via negoziale tra le parti.

Articolo 22
Entrata in vigore, modifica, durata, sospensione e denuncia dell'accordo

1.Il presente accordo è sottoposto alla ratifica, accettazione o approvazione delle parti secondo le rispettive procedure giuridiche interne. Le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

2.Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne di cui al paragrafo 1.

3.L'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia, firmato a Belgrado il 18 novembre 2019 e a Skopje il 19 novembre 2019, è abrogato e sostituito dal presente accordo.

4.Il presente accordo può essere modificato consensualmente dalle parti solo in forma scritta.

5.Il presente accordo è concluso per un periodo di tempo indeterminato. Esso può essere sospeso o denunciato con accordo scritto tra le parti o unilateralmente da una delle parti. 

In caso di sospensione o denuncia unilaterale, la parte che intende sospendere o denunciare il presente accordo notifica per iscritto tale intenzione all'altra parte. La denuncia o sospensione unilaterale del presente accordo ha effetto il primo giorno del secondo mese successivo al mese nel corso del quale si è proceduto alla notifica.

6.Le notifiche ai sensi del presente articolo sono inviate, nel caso dell'Unione europea, al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e, nel caso della Repubblica di Serbia, al Ministero degli Esteri della Repubblica di Serbia.



Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e serba, ciascun testo facente ugualmente fede. 

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a XX, il GG/MM/AAAA

(1)

     Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

*    Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(2)

     GU CE L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(3)

Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).