COMMISSIONE EUROPEA
Strasburgo, 6.2.2024
COM(2024) 60 final
2024/0035(COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (rifusione)
{SEC(2024) 57 final} - {SWD(2024) 32 final} - {SWD(2024) 33 final} - {SWD(2024) 34 final}
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Nel luglio 2020 la Commissione ha presentato una strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali sui minori (di seguito "la strategia"), in cui ha definito otto iniziative volte a garantire la piena attuazione e, ove necessario, l'ulteriore sviluppo del quadro giuridico destinato a combattere l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. Nel contempo la Commissione ha cercato di rafforzare la risposta delle autorità di contrasto e di catalizzare gli sforzi multipartecipativi in materia di prevenzione e indagine, nonché di assistenza alle vittime e alle persone sopravvissute.
In particolare, la strategia ha riconosciuto la necessità di valutare se l'attuale quadro di diritto penale dell'UE, in particolare la direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (di seguito "la direttiva"), sia ancora adatto allo scopo alla luce dei mutamenti sociali e tecnologici dell'ultimo decennio. La direttiva è stata adottata per stabilire norme minime volte a prevenire e combattere queste forme di criminalità particolarmente gravi nei confronti di vittime minorenni che, in quanto tali, hanno diritto a una protezione e a un'assistenza speciale. Ha inoltre stabilito norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nell'ambito dello sfruttamento sessuale dei minori, nonché norme minime sull'efficacia delle indagini e dell'azione penale, dell'assistenza e del sostegno alle vittime e della prevenzione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori.
Nel 2022 la Commissione ha svolto uno studio inteso a valutare l'attuazione della direttiva, individuando eventuali lacune legislative, migliori pratiche e azioni prioritarie a livello dell'UE. Lo studio ha mostrato che il testo presentava margini di miglioramento: ha evidenziato l'ambiguità di alcune definizioni contenute nella direttiva e problemi connessi alle indagini e all'azione penale nei confronti degli autori dei reati. Ha sollevato preoccupazioni in merito alla crescita esponenziale della condivisione online di materiale pedopornografico e alla maggiore possibilità per gli autori dei reati di nascondere la loro identità (e occultare le loro attività illegali), in particolare online, sfuggendo in tal modo alle indagini e all'azione penale. In sintesi, dallo studio è emerso che la maggiore presenza dei minori online e i più recenti sviluppi tecnologici rappresentano entrambi una sfida per le attività di contrasto e creano nel contempo nuove possibilità di perpetrare un abuso non interamente contemplate dalla direttiva attuale.
Lo studio ha inoltre concluso che i diversi quadri giuridici in vigore negli Stati membri in materia di indagini e azione penale non consentono una lotta efficace contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori in tutta l'UE, soprattutto perché i reati di abuso e sfruttamento sessuale dei minori commessi mediante l'uso di tecnologie nuove ed emergenti non sono sufficientemente perseguiti. Infine, ha sottolineato che gli sforzi degli Stati membri per prevenire gli abusi sessuali sui minori e assistere le vittime sono ancora limitati, poco coordinati e di dubbia efficacia. Per ovviare alle carenze individuate a livello di attuazione la Commissione ha applicato misure di esecuzione, avviando, laddove necessario, procedure di infrazione. Nel contempo, dalla valutazione è emersa chiaramente la necessità di un quadro legislativo rinnovato a livello dell'UE.
In tale contesto, una revisione mirata della direttiva è indispensabile:
·per garantire che tutte le forme di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, comprese quelle consentite o agevolate dagli sviluppi tecnologici, siano configurate come reati;
·per garantire che le norme nazionali in materia di indagini e azione penale consentano di lottare efficacemente contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori tenendo conto dei recenti sviluppi tecnologici;
·per migliorare sia la prevenzione che l'assistenza alle vittime; e
·per promuovere un migliore coordinamento nella prevenzione e nella lotta contro l'abuso sessuale sui minori tra tutti gli Stati membri e, a livello nazionale, tra tutte le parti interessate.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La presente proposta sviluppa ulteriormente le disposizioni vigenti della direttiva ed è presentata nel quadro della strategia dell'UE del 2020 per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali sui minori.
La proposta integra altre iniziative dell'UE che, direttamente o indirettamente, affrontano aspetti diversi delle sfide connesse ai reati di abuso e sfruttamento sessuale dei minori. Fra tali iniziative:
–la direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;
–la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime;
–il regolamento (UE) 2021/1232 relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori, insieme alla proposta recentemente adottata di proroga limitata della deroga temporanea; e
–la proposta di regolamento che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori.
Quest'ultima intende introdurre l'obbligo per i prestatori di servizi online di assumersi la responsabilità di proteggere dall'abuso sessuale online i minori che utilizzano i loro servizi. Basandosi sulla direttiva, essa definisce ciò che costituisce reato in quanto materiale pedopornografico e adescamento di minori. La direttiva costituisce di per sé il pilastro del diritto penale su cui si basa il regolamento proposto.
I due strumenti si rafforzerebbero a vicenda per fornire, insieme, una risposta più globale al reato di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, sia offline che online. In particolare, il Centro dell'UE di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori previsto nella proposta di regolamento svolgerebbe anch'esso un ruolo importante nel sostenere le azioni degli Stati membri a favore della prevenzione e dell'assistenza alle vittime nell'ambito della presente proposta. Il Centro dell'UE andrebbe a sostenere le autorità di contrasto e giudiziarie nel fornire relazioni di migliore qualità, ma senza per questo interferire nell'attuale ripartizione delle responsabilità tra Europol, Eurojust e le autorità di contrasto e giudiziarie nazionali.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La presente proposta è coerente con altre normative dell'Unione in materia, in particolare quelle citate di seguito.
–Integra il quadro giuridico dell'UE che disciplina i servizi digitali, in particolare il regolamento sui servizi digitali recentemente adottato. Quest'ultimo disciplina la responsabilità dei prestatori di servizi online in relazione ai contenuti illegali che circolano sui loro servizi. La presente proposta garantisce che la definizione di un tipo specifico di contenuto illegale, vale a dire l'abuso sessuale sui minori online, sia aggiornata e adeguata per garantire un'azione efficace nel mondo digitale di oggi e di domani, insistendo nel contempo sulla sensibilizzazione e sull'educazione. In tal modo la proposta è anche pienamente complementare alla strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi (BIK+).
–È coerente e complementare alla proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, che mira a stabilire norme minime per quanto riguarda: la definizione dei reati e delle sanzioni per la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l'UE; la protezione delle vittime di tali reati e l'accesso alla giustizia; il sostegno alle vittime e la prevenzione; il coordinamento e la cooperazione tra tutte i portatori di interessi.
–È coerente con la proposta di revisione della direttiva sui diritti delle vittime, che introduce modifiche mirate volte a garantire che le vittime possano far valere pienamente i loro diritti nell'UE.
–È coerente, in particolare nelle sue componenti di sensibilizzazione e di educazione, con la strategia dell'UE per la gioventù 2019-2027, che riconosce che i giovani dell'UE sono di fronte a sfide specifiche e che la loro responsabilizzazione, anche attraverso l'istruzione, è fondamentale per aiutarli ad affrontarle con successo.
–È coerente con la strategia globale dell'UE sui diritti dei minori, la cui adozione nel 2021 ha creato un quadro strategico generale dell'UE per i diritti e la tutela dei minori che la Commissione intende completare con una raccomandazione sui sistemi integrati di protezione dei minori.
–È coerente con la Garanzia europea per l'infanzia, che mira a prevenire e combattere l'esclusione sociale garantendo l'accesso effettivo dei minori in difficoltà (compresi quelli provenienti da contesti familiari di precarietà, violenza e abuso) a una serie di servizi chiave, quali l'istruzione, l'assistenza sanitaria e l'alloggio.
–È coerente con il principio "non arrecare un danno significativo", che prevede di non sostenere né svolgere attività economiche che arrechino un danno significativo a qualsiasi obiettivo ambientale ai sensi, ove pertinente, dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, in quanto la direttiva non ha alcun impatto negativo su tali obiettivi. È infine coerente con l'obiettivo della neutralità climatica stabilito nella normativa europea sul clima.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La presente proposta costituisce una rifusione della direttiva 2011/93/UE. Si basa pertanto sull'articolo 82, paragrafo 2, e sull'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che costituiscono le basi giuridiche della direttiva 2011/93/UE. Le due basi giuridiche consentono al Parlamento europeo e al Consiglio di stabilire, mediante direttive, le norme minime necessarie per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, nonché, rispettivamente, norme minime sulla definizione dei reati e delle sanzioni nell'ambito dello sfruttamento sessuale dei minori.
·Geometria variabile
Per quanto riguarda la geometria variabile, la presente proposta segue un approccio simile a quello dell'attuale direttiva.
A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda può notificare che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente proposta, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
·Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La natura transfrontaliera dei reati di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, che aveva giustificato l'adozione della direttiva, è diventata ancor più rilevante nell'ultimo decennio a causa della maggior diffusione dell'uso delle tecnologie online, che consentono, agevolano e amplificano l'impatto di tali reati. Per garantire un'azione penale efficace nei confronti degli autori dei reati e la protezione delle vittime in tutta l'UE, la presente proposta mira a stabilire norme minime comuni sulla definizione dei reati e sui livelli delle sanzioni, un obiettivo che gli Stati membri non sarebbero in grado di raggiungere individualmente e che può essere conseguito solo con un'azione a livello dell'UE. Inoltre, data la dimensione online sempre più significativa di tali reati, in assenza di norme comuni gli Stati membri non potrebbero efficacemente i) prevenire che vengano commessi reati di abuso sessuale su minori nel loro territorio, ii) indagare e perseguire i reati di abuso sessuale su minori aventi una dimensione transfrontaliera e iii) identificare le vittime e fornire loro assistenza adeguata. La proposta è pertanto coerente con il principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.
•Proporzionalità
Le modifiche apportate alla direttiva nell'ambito della presente proposta sono limitate e mirate e intendono colmare efficacemente le principali carenze individuate nell'attuazione e nella valutazione della direttiva stessa. Secondo la valutazione d'impatto, le modifiche proposte si limitano agli aspetti che gli Stati membri non possono conseguire in modo soddisfacente da soli. In particolare, per conseguire l'obiettivo di contrastare l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori a livello transfrontaliero è necessario adattare le definizioni di reato a livello dell'UE. Per quanto riguarda la prevenzione, l'assistenza alle vittime, le indagini e l'azione penale, le modifiche rispondono a lacune e problemi specifici emersi durante il monitoraggio dell'attuazione della direttiva 2011/93 nell'ultimo decennio. Qualsiasi ulteriore onere amministrativo che potrebbe derivare da tale aggiornamento è considerato proporzionato alla luce dei benefici a lungo termine, anche in termini di costi, connessi alla prevenzione e all'individuazione rapida di questi tipi di reati per le vittime e la società in generale. D'altronde, il ruolo di sostegno del Centro dell'UE nella prevenzione e nell'assistenza alle vittime ridurrebbe al minimo tali oneri amministrativi. Considerato quanto precede, la proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dichiarati.
•Scelta dell'atto giuridico
La presente proposta intende introdurre modifiche mirate nella direttiva sulla lotta contro l'abuso sessuale sui minori, al fine di colmare le lacune e le carenze e di risolvere le incoerenze individuate nell'attuazione e nella valutazione della direttiva stessa. Poiché la presente proposta è intesa a rifondere la direttiva sulla lotta contro l'abuso sessuale sui minori, l'atto giuridico più appropriato è il medesimo tipo di atto.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Nel corso del 2022, in linea con quanto annunciato nella strategia del 2020, la Commissione ha condotto uno studio di valutazione sull'attuazione della direttiva contro l'abuso sessuale su minori, individuando lacune legislative, migliori pratiche e azioni prioritarie a livello dell'UE. Lo studio ha concluso che la direttiva non era pienamente in grado di affrontare le sfide derivanti dai significativi cambiamenti sociali e tecnologici degli ultimi decenni. In particolare, ha sollevato preoccupazioni in merito alla crescita esponenziale della condivisione online, alle maggiori possibilità per gli autori dei reati di nascondere la loro identità (e occultare le loro attività illegali) e all'accresciuta facilità di concorrere nel reato con altri soggetti per non assumersi le proprie responsabilità e continuare a delinquere. Lo studio ha anche evidenziato ambiguità in alcune disposizioni della direttiva e ha messo in luce problemi ricorrenti nelle indagini e nell'azione penale contro gli autori dei reati. Ha inoltre rilevato che l'enorme margine di differenziazione consentito a livello nazionale nella prevenzione e nell'assistenza alle vittime ha portato a difficoltà di attuazione e a risultati insoddisfacenti in molti Stati membri. Lo studio ha concluso che neanche un recepimento completo e conforme della direttiva nella sua forma attuale permetterebbe di risolvere in misura sufficiente i problemi riguardanti la segnalazione, l'indagine e l'azione penale per i reati di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, né porterebbe all'adozione in tutta l'UE di misure sufficientemente severe in materia di prevenzione e assistenza alle vittime.
•Consultazioni dei portatori di interessi
Nel contesto della valutazione della direttiva contro l'abuso sessuale su minori, condotta parallelamente alla valutazione d'impatto delle potenziali iniziative intese a colmare le lacune individuate nella valutazione stessa, si è svolta un'ampia consultazione. Nell'ambito di quest'ultima, la pubblicazione della tabella di marcia per la valutazione combinata alla valutazione d'impatto iniziale sul portale "Dì la tua" della Commissione tra il 28 settembre e il 26 ottobre 2021 ha suscitato reazioni da parte di 17 portatori di interessi. Nel primo semestre del 2022 sono state condotte consultazioni mirate con domande più tecniche sulla revisione della direttiva, sia autonomamente da parte della Commissione sia nel contesto di uno studio commissionato a un contraente esterno. Tra i principali portatori di interessi consultati figuravano:
–autorità nazionali degli Stati membri coinvolte nell'attuazione della direttiva e nel suo recepimento (ad esempio: autorità di contrasto; servizi penitenziari e di detenzione e tribunali di sorveglianza; autorità amministrative, giudiziarie e per la tutela dei minori) e autorità regionali e locali;
–agenzie pertinenti dell'UE (tra cui Europol, Eurojust e l'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA));
–organizzazioni pertinenti nei paesi terzi, tra cui il Centro nazionale statunitense per i bambini scomparsi e sfruttati (NCMEC) e il Centro canadese per la tutela dei minori (C3P);
–organizzazioni internazionali pertinenti, compreso il Consiglio d'Europa;
–portatori di interessi pertinenti del settore;
–linee telefoniche dirette, compresa la rete INHOPE finanziata dall'UE, e altre organizzazioni della società civile che si occupano essenzialmente di tutela dei minori, diritti dei minori, prevenzione e tutela della vita privata; e
–ricercatori e docenti universitari che si occupano di abuso e sfruttamento sessuale dei minori.
La Commissione ha inoltre condotto una consultazione pubblica rivolta al grande pubblico per raccogliere informazioni, prove e pareri sulle questioni sul tappeto e contribuire alla valutazione e alla valutazione d'impatto. Nel contesto della consultazione è stato messo a disposizione, in tutte le lingue ufficiali dell'UE, un questionario sulla valutazione della direttiva contro l'abuso sessuale su minori e, tra il 20 aprile 2022 e il 13 luglio 2022, è stata condotta, tramite lo strumento EU Survey della Commissione, una discussione preliminare sugli obiettivi di un'iniziativa politica volta a rivedere la direttiva. In totale sono pervenuti 49 contributi da portatori di interessi di 23 paesi, tra cui 18 Stati membri (AT, BE, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IT, MT, NL, PT, SE e SI). Oltre a tali risposte la Commissione ha ricevuto anche 21 contributi scritti, 11 dei quali da parte di organizzazioni della società civile, tre da rappresentanti di organizzazioni imprenditoriali, quattro da imprese del settore TIC, uno da un rappresentante di un ministero della Giustizia nazionale, uno da un esperto giuridico e uno da un cittadino dell'UE.
L'esercizio ha evidenziato, in generale, che i minori risentono delle carenze dell'attuale direttiva a causa delle tendenze emergenti rese possibili o agevolate dallo sviluppo tecnologico, della loro maggior frequentazione di internet e della maggiore presenza di predatori online. Ha confermato che queste nuove tendenze comportano nuove sfide a livello investigativo, che occorre affrontare. Ha inoltre sottolineato la necessità non solo di tenere maggiormente conto delle specificità dei reati di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, comprese le difficoltà riscontrate dalle vittime al momento della denuncia e l'esigenza di garantire interventi mirati di prevenzione e assistenza alle vittime, ma anche di affrontare le difficoltà causate da fenomeni come quello degli autori di reati sessuali "itineranti".
Tutti i problemi principali individuati nelle consultazioni sono stati presi in considerazione e affrontati nella proposta.
•
Assunzione e uso di perizie
La valutazione e la valutazione d'impatto sono state sostenute da uno studio condotto da un contraente esterno. Tra il 17 gennaio 2018 e il 6 settembre 2019 la Commissione ha inoltre organizzato sei seminari di esperti finalizzati a raccogliere informazioni sulle sfide e sulle questioni emergenti in relazione all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori e a discutere delle principali difficoltà riscontrate nell'attuazione della direttiva, oltre che della sua pertinenza alla luce delle tendenze e degli sviluppi, nuovi e previsti. Come illustrato in dettaglio nell'allegato 2 della valutazione d'impatto che accompagna la proposta di direttiva (rifusione), sono state raccolte ulteriori consulenze esterne attraverso i seguenti metodi di consultazione dei portatori di interessi: colloqui esplorativi, ricerche documentali, indagini online, consultazione pubblica, interviste mirate, interviste per studi di casi specifici e seminari.
•Valutazione d'impatto
La valutazione d'impatto condotta per la preparazione della proposta ha esaminato tre opzioni strategiche, presentando una serie di misure strategiche sempre più ambiziose volte a far fronte a tre fattori all'origine dei problemi:
–la maggiore presenza online dei minori e i più recenti sviluppi tecnologici comportano sfide per le autorità di contrasto e creano nel contempo nuove opportunità di commettere abusi;
–la diversità dei quadri giuridici in vigore negli Stati membri in materia di indagini e azione penale, che non consentono una lotta efficace contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori; e
–l'inadeguatezza degli sforzi degli Stati membri nella prevenzione dell'abuso sessuale sui minori e nell'assistenza alle vittime, in particolare il loro carattere limitato, la loro dubbia efficacia e la mancanza di coordinamento tra i portatori di interessi pertinenti.
Le tre opzioni strategiche esaminate sono state le seguenti:
–opzione A: adeguamenti legislativi mirati per chiarire le ambiguità del quadro attuale, garantire la coerenza con i nuovi strumenti e migliorare la quantità e la qualità delle informazioni disponibili;
–opzione B: opzione A con l'aggiunta di modifiche legislative delle definizioni dei reati per tener conto degli sviluppi tecnologici attuali e previsti;
–opzione C: opzione B con l'aggiunta di modifiche legislative per garantire una maggiore efficacia nella prevenzione, nell'assistenza alle vittime, nelle indagini e nell'azione penale, tenendo conto della dimensione transfrontaliera del fenomeno.
Sulla base della valutazione degli effetti sociali ed economici, dell'efficacia e dell'efficienza, l'opzione strategica prescelta è l'opzione C. L'opzione prescelta prevede un ventaglio più ampio di misure strategiche, dalla prevenzione all'azione penale e all'assistenza alle vittime, che risolverebbe sia le ambiguità e le carenze iniziali individuate nella direttiva sia la necessità di aggiornarla per adeguarsi alle tendenze nuove ed emergenti, garantendo nel contempo una cooperazione transfrontaliera più efficace. L'opzione C razionalizza ulteriormente le norme nazionali in materia di indagini e azione penale per garantire, tra l'altro, il pieno utilizzo degli strumenti esistenti volti a impedire agli autori di reati sessuali di commettere reati all'estero e la disponibilità di metodi investigativi efficaci in tutti gli Stati membri. Tale opzione, infine, specifica meglio l'azione di prevenzione e gli obblighi di assistenza alle vittime e migliora il coordinamento tra gli Stati membri, anche attraverso il lavoro di una rete di autorità nazionali e il ricorso al Centro dell'UE di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori.
Il possibile aumento del numero di azioni penali e indagini in materia di abusi sessuali sui minori che potrebbe derivare dall'introduzione di strumenti investigativi più efficaci e da un migliore coordinamento tra e negli Stati membri potrebbe comportare costi amministrativi per gli Stati membri. Dovrebbe però apportare anche benefici significativi poiché permetterebbe di limitare i costi sociali dell'abuso sessuale sui minori. In particolare, l'iniziativa dovrebbe ridurre in modo significativo i costi associati all'abuso sessuale sui minori, generando risparmi per quanto riguarda: i) gli autori e le vittime del reato (ad esempio impedendo che il reato sia commesso e risparmiando così i costi del procedimento penale e dell'assistenza alle vittime a breve e lungo termine); e ii) la società in generale (ad esempio evitando le perdite di produttività legate all'abuso sessuale sui minori e ai traumi che ne derivano).
L'iniziativa avrà un impatto positivo sui diritti fondamentali dei minori, compreso il loro diritto alla salute fisica e mentale e il loro diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Avrà un impatto positivo anche sui diritti degli adulti sopravvissuti ad abusi sessuali commessi quando erano minori, migliorando il risarcimento, l'assistenza e il sostegno alle vittime.
Il 13 dicembre 2022 la valutazione d'impatto è stata sottoposta al comitato per il controllo normativo, che si è riunito il 18 gennaio 2023. Il comitato ha formulato un parere positivo con riserva il 20 gennaio 2023 e ha segnalato alcuni aspetti della valutazione d'impatto che dovrebbero essere affrontati. Nello specifico, ha chiesto ulteriori chiarimenti sullo scenario di riferimento dinamico descritto come punto di partenza per valutare le varie opzioni e, in particolare, sul ruolo svolto in tale scenario di riferimento dalla proposta di regolamento che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori. Ha chiesto maggiori dettagli sul metodo analitico e sulle ipotesi alla base dell'analisi costi-benefici, nonché sul ruolo delle autorità nazionali in materia di abuso sessuale sui minori nell'ambito della proposta. Ha chiesto infine alla Commissione di includere nella versione definitiva una spiegazione più dettagliata dei compromessi che sottendono il contesto delle opzioni strategiche e un resoconto più sistematico delle opinioni delle varie categorie di portatori di interessi.
Queste e altre osservazioni più dettagliate fornite dal comitato sono state trattate nella versione finale della valutazione d'impatto. In particolare, il documento illustra in modo più chiaro l'interazione con la proposta di regolamento che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori, fornisce una migliore descrizione della metodologia utilizzata per valutare i costi e i benefici e approfondisce le opzioni strategiche e le opinioni dei portatori di interessi. Le osservazioni del comitato sono state prese in considerazione anche nella proposta di rifusione della direttiva.
•Efficienza normativa e semplificazione
Conformemente al programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) della Commissione, tutte le iniziative volte a rivedere la legislazione esistente dell'UE dovrebbero mirare a semplificare e a ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri. La valutazione d'impatto conclude che l'opzione prescelta comporterebbe effettivamente un onere amministrativo, ma che tale onere sarebbe compensato dall'impatto positivo delle misure di prevenzione e lotta contro gli abusi sui minori e di protezione delle vittime di questo reato.
Le modifiche mirate della direttiva sono volte a migliorare la capacità degli Stati membri di combattere efficacemente la criminalità in relazione all'emergere e all'evolversi delle minacce e delle tendenze negli ultimi anni e alla luce dei nuovi sviluppi tecnologici. Le nuove norme applicabili agli Stati membri dovrebbero migliorare la cooperazione transfrontaliera, in termini sia di indagini e di azione penale sia di assistenza e sostegno alle vittime.
L'iniziativa migliora la chiarezza del panorama giuridico per la lotta contro gli abusi sessuali sui minori in tutti gli Stati membri. L'onere normativo connesso alla proposta ha portata limitata, in quanto consiste principalmente in miglioramenti delle norme esistenti piuttosto che in obblighi completamente nuovi. Gli Stati membri indagano, perseguono e puniscono già i reati connessi all'abuso sessuale sui minori nella loro forma attuale. La proposta non fa che introdurre un numero limitato di definizioni e reati a sé stanti connessi all'abuso sessuale sui minori, il che avrà un impatto molto significativo sul contrasto a questo tipo di criminalità; in effetti, alcuni Stati membri, anche se non tutti, li hanno già adottati. La maggior parte degli oneri normativi e amministrativi a carico degli Stati membri sarebbe riconducibile a obblighi di coordinamento, all'individuazione di chiari parametri di riferimento e ad alcune modifiche nella raccolta dei dati. Tuttavia, anche a tale riguardo, gli Stati membri raccolgono già dati relativi agli abusi sui minori: la proposta è intesa a garantire maggiore coerenza e trasparenza nei processi esistenti e una migliore segnalazione di questi reati.
Non si prevede alcun impatto sulle PMI e sulla competitività. Tutte le opzioni strategiche in esame comporterebbero costi per le autorità pubbliche degli Stati membri piuttosto che per i cittadini e le imprese dell'UE.
•Diritti fondamentali
La presente iniziativa è coerente con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Contribuisce anche a rafforzare diritti fondamentali specifici, in particolare: il diritto alla dignità umana (articolo 1); il diritto all'integrità della persona (articolo 3); la proibizione delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti (articolo 4); e i diritti del minore (articolo 24).
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
La Commissione verificherà il corretto ed efficace recepimento della direttiva oggetto di rifusione negli ordinamenti nazionali di tutti gli Stati membri partecipanti. Durante la fase di attuazione la Commissione organizzerà riunioni periodiche del comitato di contatto con tutti gli Stati membri. Presenterà periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuterà l'attuazione, il funzionamento e l'impatto della direttiva rifusa.
Al fine di monitorare e valutare il fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, è necessario che gli Stati membri dispongano di meccanismi per la raccolta di dati o punti informativi. Per queste ragioni è inserito l'articolo 31, che obbliga gli Stati membri a istituire un sistema per la raccolta, lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche pubbliche sui reati di cui agli articoli da 3 a 9. Ogni tre anni gli Stati membri sono tenuti a condurre un'indagine sulla popolazione utilizzando la metodologia armonizzata della Commissione (Eurostat) per raccogliere dati sul numero di vittime dei reati ai sensi della direttiva. Su tale base essi dovranno valutare la diffusione e l'evoluzione di tutti i reati contemplati dalla presente direttiva. Gli Stati membri dovranno trasmettere i dati alla Commissione (Eurostat). Al fine di garantirne la comparabilità in tutta l'UE, gli Stati membri saranno tenuti a raccogliere dati amministrativi sulla base di disaggregazioni comuni sviluppate in cooperazione con il Centro dell'UE e a trasmetterli annualmente a quest'ultimo. Il Centro dell'UE dovrebbe assistere gli Stati membri nella raccolta dei dati per i reati di cui agli articoli da 3 a 9, anche stabilendo norme comuni per il conteggio delle unità, le regole di conteggio, le disaggregazioni comuni, i formati di segnalazione e la classificazione dei reati. Le statistiche raccolte dagli Stati membri dovranno essere trasmesse al Centro dell'UE e alla Commissione, che dovrà metterle a disposizione del pubblico annualmente. Infine, gli Stati membri saranno tenuti a sostenere la ricerca sulle cause profonde, gli effetti, l'incidenza, l'efficacia delle misure di prevenzione, l'efficacia delle misure di assistenza alle vittime e le percentuali di condanna per le forme di reato contemplate dalla proposta.
•Documenti esplicativi (per le direttive)
Dal momento che la proposta contiene un numero maggiore di obblighi giuridici rispetto alla direttiva vigente, sarà necessario che la notifica delle misure di recepimento sia accompagnata da documenti esplicativi, compresa una tavola di concordanza tra le disposizioni nazionali e la direttiva, al fine di garantire che le misure di recepimento che gli Stati membri avranno aggiunto alla legislazione vigente siano chiaramente identificabili.
È improbabile che le misure adottate per recepire la presente proposta si limitino a un unico testo giuridico. Per questo motivo è necessario che gli Stati membri forniscano un documento esplicativo che comunichi alla Commissione il testo delle disposizioni adottate per recepire la presente direttiva. Il documento dovrebbe illustrare anche in che modo tali disposizioni interagiscono con le disposizioni già adottate per recepire la direttiva 2011/93/UE e con le disposizioni contemplate da altre normative pertinenti dell'UE.
La Commissione sta elaborando orientamenti per l'attuazione degli obblighi di prevenzione e assistenza alle vittime, che saranno messi a disposizione degli Stati membri a tempo debito. Per aiutare gli Stati membri dell'UE e gli altri paesi in generale a mettere in atto iniziative di prevenzione efficaci per le persone che temono di poter abusare di minori, il Centro comune di ricerca della Commissione europea ha recentemente pubblicato la relazione Help Seeker and Perpetrator Prevention Initiatives – Child Sexual Abuse and Exploitation. Questa pubblicazione getta le basi per lo sviluppo di una piattaforma informatica dell'UE che raccolga le iniziative di prevenzione degli abusi sessuali sui minori, destinata ad assistere gli Stati membri dell'UE e gli altri portatori di interessi nell'elaborazione e nell'attuazione di politiche di prevenzione commisurate ai rispettivi contesti e bisogni culturali e sociali.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
In tutta la direttiva la terminologia utilizzata è stata allineata a norme riconosciute a livello internazionale quali le Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse adottate dal gruppo di lavoro interagenzie a Lussemburgo il 28 gennaio 2016.
Le modifiche proposte sono descritte di seguito.
Articolo 2: L'accesso a materiale pedopornografico è spesso il primo passo verso la perpetrazione concreta dell'abuso, a prescindere dal fatto che il materiale ritragga scene di abuso e sfruttamento reali o simulate. Lo sviluppo di contesti di realtà aumentata, estesa e virtuale e la possibilità di utilizzare impropriamente l'intelligenza artificiale per creare "deepfake", ossia materiale pedopornografico del tutto realistico creato artificialmente, ha già esteso la definizione di "immagine", in quanto tali materiali possono utilizzare avatar dotati di feedback sensoriali, ad esempio con strumenti che permettono di percepire sensazioni tattili. Le modifiche all'articolo 2, paragrafo 3, lettera d), mirano a garantire che la definizione di materiale pedopornografico contempli questi sviluppi tecnologici in modo sufficientemente neutro sotto il profilo tecnologico e quindi adattabile alle esigenze future. Inoltre, sono in circolazione manuali che forniscono consigli su come individuare, adescare e commettere abusi sui minori, su come evitare di essere identificati, indagati e perseguiti e su come nascondere al meglio il materiale pedopornografico. Riducendo gli ostacoli e fornendo il know-how necessario, questi "manuali per pedofili" contribuiscono a incitare gli autori di questo tipo di reati e favoriscono la commissione dell'abuso sessuale; per questo, dovrebbero anch'essi configurarsi come reato. L'articolo 2 contiene inoltre una definizione di "coetanei", ovvero persone, sia minori che adulti, vicine per età e grado di sviluppo psicologico e fisico o maturità.
Articolo 3: le modifiche dell'articolo 3 sono intese a garantire la coerenza tra il livello delle sanzioni previste dalla proposta e quello previsto per reati analoghi dalla direttiva (UE).../... [proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica]. È inclusa una modifica che introduce l'atto di indurre un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale a compiere atti sessuali con un'altra persona in situazioni che non prevedono l'uso di coercizione, forza o minacce.
Articolo 4: il livello delle pene per chi compie atti sessuali con un minore ricorrendo allo sfruttamento a fini di prostituzione (articolo 4, paragrafo 7) è portato a otto anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale e a quattro anni se il minore ha raggiunto tale età. L'aumento della pena è necessario per garantire la coerenza con il recente acquis, compresa la direttiva (UE).../... [proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica].
Articolo 5: È nell'interesse pubblico sostenere il lavoro delle organizzazioni che agiscono in tal senso contro gli abusi sessuali sui minori, come le linee telefoniche di emergenza INHOPE, che ricevono segnalazioni dai cittadini di presunto materiale pedopornografico e facilitano la rimozione di tale materiale e le attività di indagine sul reato. Quando tali organizzazioni, agendo nell'interesse pubblico, ispezionano, analizzano o comunque trattano materiale contenente immagini o video pedopornografici a fini di rimozione o indagine, tale trattamento non dovrebbe essere considerato reato. È pertanto necessario limitare di conseguenza la definizione dei reati corrispondenti, chiarendo che tale trattamento non è considerato "non giustificato" se tali organizzazioni sono state autorizzate dalle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabilite.
Articolo 6: le modifiche dell'articolo 6 garantiscono che tutte le forme di adescamento online, compreso l'adescamento mirato a commettere reati di abuso e sfruttamento sessuale di minori in un contesto online, siano configurate come reato in tutti gli Stati membri.
Articolo 7: il nuovo articolo 7 è inteso a garantire che tutti gli Stati membri configurino come reato e prevedano un'indagine e un'azione penale efficaci per l'abuso sessuale su minori in diretta streaming. Questo tipo di reato ha registrato un notevole aumento negli ultimi anni e ha sollevato problemi specifici a livello investigativo, legati alla non permanenza degli abusi sulle piattaforme streaming e alla conseguente mancanza di prove a disposizione degli organi inquirenti.
Articolo 8: il nuovo articolo 8, che configura come reato la gestione di un servizio online al fine di consentire o incoraggiare l'abuso o lo sfruttamento sessuale dei minori, mira a contrastare il ruolo svolto dal dark web nella creazione di comunità di autori o potenziali autori di questi reati e nella diffusione di materiale pedopornografico.
Articolo 10: le modifiche dell'articolo 10 sono intese a chiarire le attuali ambiguità del testo della direttiva, anche garantendo che la non configurazione come reato degli atti sessuali consensuali sia correttamente intesa come applicabile solo al materiale prodotto e detenuto tra minori o coetanei e non tra un minore che abbia raggiunto l'età del consenso sessuale e un adulto di qualsiasi età.
Articolo 12: le modifiche dell'articolo 12 sono intese a evitare il rischio che gli autori di reati riescano ad avvicinarsi nuovamente a minori attraverso attività professionali o di volontariato. Le modifiche introducono l'obbligo, per i datori di lavoro che assumono personale per attività professionali e di volontariato che comportano uno stretto contatto con i minori o per le organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori quando assumono personale, di richiedere informazioni sui precedenti penali delle persone da assumere. Obbligano inoltre gli Stati membri a fornire, in risposta a tali richieste, informazioni il più possibile complete sull'esistenza di precedenti penali, tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, se del caso, e qualsiasi altra fonte pertinente.
Articolo 14: l'articolo che disciplina le sanzioni applicabili alle persone giuridiche è stato modificato per allinearlo al recente acquis, in particolare ampliando l'elenco di esempi di possibili sanzioni per includervi un riferimento esplicito all'esclusione dall'accesso a finanziamenti pubblici e includendo un metodo di calcolo armonizzo per determinare le sanzioni pecuniarie minime. Nello specifico, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie affinché le persone giuridiche che traggono vantaggio dalla commissione di reati in violazione delle misure restrittive dell'Unione siano punibili con sanzioni pecuniarie il cui livello massimo dovrebbe essere fissato in funzione della gravità del reato, come definita dalla sua pena detentiva massima, non inferiore rispettivamente all'1 % o al 5 % del fatturato globale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria. La responsabilità delle persone giuridiche non esclude la possibilità di avviare procedimenti penali a carico delle persone fisiche che commettono i reati specificati nella presente direttiva.
Articolo 15: le modifiche introdotte completano e chiariscono le situazioni in cui gli Stati membri sono autorizzati a non perseguire né imporre sanzioni alle vittime minorenni di abuso e sfruttamento sessuale coinvolte in attività criminali che siano state costrette a compiere, anche per quanto riguarda la distribuzione, l'offerta, la fornitura o la messa a disposizione di materiale pedopornografico. Il considerando corrispondente è stato modificato per chiarire che il termine "costretto" dovrebbe contemplare anche le situazioni in cui il minore venga adescato senza forza o coercizione.
Articolo 16: le modifiche dell'articolo 16, paragrafo 2, mirano a garantire che i termini di prescrizione non possano iniziare a decorrere prima che la vittima abbia raggiunto la maggiore età e a stabilire norme minime di prescrizione per consentire effettivamente alla vittima di chiedere giustizia. Le modifiche impongono le seguenti norme minime in relazione alla durata dei termini di prescrizione:
–almeno 20 anni per i reati punibili conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno tre anni; partendo dalla maggiore età, ciò significa che il termine di prescrizione non dovrà scadere prima che la vittima abbia compiuto almeno 38 anni;
–almeno 25 anni per i reati punibili conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno cinque anni; partendo dalla maggiore età, ciò significa che il termine di prescrizione non dovrà scadere prima che la vittima abbia compiuto almeno 43 anni;
–almeno 30 anni per i reati punibili conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno otto anni; partendo dalla maggiore età, ciò significa che il termine di prescrizione non dovrà scadere prima che la vittima abbia compiuto almeno 48 anni.
La logica alla base dell'approccio proposto per quanto riguarda i termini di prescrizione è descritta di seguito.
–Le ricerche hanno dimostrato che le vittime di abuso e sfruttamento sessuale su minori spesso sono incapaci di denunciare il reato anche per diversi decenni dopo l'accaduto. Il bisogno di superare la vergogna, il senso di colpa e l'autocondanna, riconducibili tra l'altro alla stigmatizzazione sociale e culturale che tuttora circonda gli abusi sessuali, la segretezza in cui gli abusi si verificano, l'atteggiamento intimidatorio o colpevolizzante dell'autore del reato e/o il trauma subito fanno sì che la maggior parte delle vittime non sia in grado di parlarne, né tanto meno di denunciare il reato a un'autorità, per decenni.
–Uno studio in corso mostra che, in media, occorrono tra i 17,2 e i 21,4 anni prima che le persone sopravvissute ad abusi sessuali subiti quando erano minorenni raccontino a qualcuno delle loro esperienze. Circa il 60-70 % dei sopravvissuti non rivela nulla fino all'età adulta e il 27,8 % non si confiderà mai con nessuno. L'età e il genere sono variabili che influiscono moltissimo sul ritardo nella divulgazione o sulla non divulgazione, con una tendenza a raccontare meno tra i più piccoli e tra i maschi.
–Attualmente i termini di prescrizione variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Alcuni li hanno del tutto aboliti per i reati penali previsti per tutti o per la maggior parte dei reati contemplati dalla direttiva. Altri prevedono termini di prescrizione molto brevi, che scadono prima che la vittima abbia raggiunto i 40 anni di età per tutti o per la maggior parte dei reati contemplati dalla direttiva. Altri ancora prevedono invece termini di prescrizione che scadono dopo che la vittima abbia raggiunto i 40 anni di età per tutti o per la maggior parte dei reati contemplati dalla direttiva.
–Tali differenze tra gli Stati membri determinano una disparità di accesso alla giustizia per le vittime nell'UE per quanto riguarda la possibilità di veder perseguiti questi reati e di ottenere un risarcimento. Inoltre, gli autori dei reati potrebbero approfittare di questo sistema e sfuggire all'azione penale trasferendosi in un luogo in cui i termini di prescrizione sono più brevi e, pertanto, già scaduti. Questa situazione crea il rischio che potenziali autori di reati riescano a sottrarsi all'azione penale e continuino a rappresentare un pericolo per i minori per decenni.
–Alla luce di quanto precede è chiaro che per poter indagare e perseguire in modo efficace i reati di abuso e sfruttamento sessuale dei minori e fornire un'assistenza e un sostegno adeguati alle vittime sono necessari termini di prescrizione che consentano alle vittime di denunciare il reato, senza che sia loro precluso l'avvio di un'indagine fino a un'età sufficientemente avanzata.
Le modifiche dell'articolo 16, paragrafi da 3 a 5, intendono risolvere i problemi investigativi, legati in particolare all'uso delle tecnologie online, emersi nel contesto della valutazione della direttiva e delle relative consultazioni dei portatori di interessi. Tali modifiche impongono agli Stati membri di provvedere affinché le persone, le unità o i servizi che indagano e perseguono i reati di cui agli articoli da 3 a 9 dispongano di personale sufficiente, di competenze e di strumenti investigativi efficaci, compresa la possibilità di condurre indagini sotto copertura sul dark web.
Articolo 17: il numero insufficiente di denunce di abusi sessuali sui minori è ancora un ostacolo importante alle azioni intraprese per far cessare gli abusi sessuali sui minori e prevenirne di nuovi; uno dei motivi è che gli educatori e i prestatori di assistenza sanitaria, oltre agli altri professionisti che lavorano a stretto contatto con i minori, possono esitare a formulare accuse di abusi sessuali su minori contro qualcuno, potenzialmente un collega o un pari. L'articolo 17, paragrafo 3, è stato modificato per istituire l'obbligo di segnalazione al fine di garantire la certezza del diritto a tali professionisti, mentre l'articolo 17, paragrafo 4, esonera da tale obbligo i professionisti del settore sanitario che lavorano a contatto con chi ha commesso o teme di commettere questi reati.
Articolo 18: questo articolo integra i diritti delle vittime di cui agli articoli 5 e 5 bis della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime (direttiva sui diritti delle vittime) [modificata dalla proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime] per quanto riguarda la segnalazione dei reati, al fine di garantire la disponibilità di canali di denuncia facilmente accessibili e a misura di minore.
Articolo 21: questo articolo amplia la disponibilità di assistenza e sostegno alle vittime in linea con la direttiva sui diritti delle vittime [modificata dalla proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime] per garantire che i minori ricevano l'assistenza necessaria, adeguata alla loro età. Al fine di sostenere lo sviluppo e la diffusione delle migliori pratiche in tutti gli Stati membri, il Centro dell'UE, una volta istituito, sosterrà le azioni degli Stati membri raccogliendo informazioni sulle misure e sui programmi disponibili e rendendole ampiamente disponibili.
Articolo 22: l'articolo è modificato per far sì che gli esami medici ai quali viene sottoposta la vittima minorenne ai fini del procedimento penale, e che possono farle subire un ulteriore trauma, siano il più possibile limitati e siano eseguiti da professionisti appositamente formati.
Articolo 23: si tratta di un nuovo articolo che rinsalda la posizione delle vittime e di chi è sopravvissuto ad abusi sessuali sui minori rafforzando il loro diritto di chiedere un risarcimento per i danni di qualsiasi tipo subiti in relazione ai reati di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, compresi quelli causati dalla circolazione online di materiale connesso all'abuso. L'articolo rafforza le norme minime dell'UE in relazione sia alle tempistiche per la richiesta di risarcimento sia agli elementi di cui tenere conto per determinarne l'importo. In relazione alle norme minime dell'UE previste dalla direttiva sui diritti delle vittime, amplia inoltre il numero delle persone e dei soggetti che devono essere considerati responsabili della concessione di tale risarcimento, comprese le persone giuridiche e, se del caso, i sistemi nazionali istituiti per risarcire le vittime di reato.
Articolo 24: questo nuovo articolo affronta i problemi legati alla mancanza di coordinamento delle azioni nazionali volte a prevenire e combattere l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori imponendo agli Stati membri di istituire autorità nazionali incaricate di tale coordinamento e della raccolta dei dati in ogni Stato membro.
Articolo 25: questo nuovo articolo obbliga gli Stati membri a istituire i meccanismi necessari per garantire un coordinamento e una cooperazione tra più agenzie e attori a livello nazionale che riuniscano tutti i portatori di interessi coinvolti nell'elaborazione e nell'attuazione di misure volte a prevenire e combattere l'abuso sessuale sui minori, sia online che offline.
Articolo 26: il titolo di questo articolo e i considerando che lo accompagnano sono stati aggiornati per utilizzare la terminologia raccomandata nelle Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse in relazione alla locuzione precedentemente utilizzata "turismo sessuale a danno di minori".
Articolo 27: le modifiche apportate al primo paragrafo chiariscono che i programmi di prevenzione per le persone che temono di commettere questi tipi di reati dovrebbero essere appositamente destinati a tale gruppo di persone alle quali gli Stati membri dovrebbero garantire l'accesso. Il nuovo paragrafo 2 è inteso a garantire l'accessibilità di tali programmi e, in particolare, che ciò sia conforme alle norme nazionali in materia di assistenza sanitaria.
Articolo 28: le modifiche apportate mirano a chiarire ulteriormente quali tipologie di programmi di prevenzione potrebbero essere considerate adatte a ridurre il rischio che un minore diventi vittima di questi reati (paragrafo 1) e che una persona li commetta (paragrafo 2). Ulteriori esempi sono stati inseriti nei considerando corrispondenti. L'articolo impone agli Stati membri di promuovere una formazione regolare non solo per i funzionari di polizia in prima linea che potrebbero entrare in contatto con vittime minorenni di abuso o sfruttamento sessuale, ma anche per i giudici e altri professionisti del settore, al fine di garantire una giustizia a misura di minore. Obbliga gli Stati membri a lavorare alla prevenzione dell'abuso sessuale sui minori sia online che offline e ad adottare programmi di prevenzione specifici destinati ai minori in strutture di comunità, data la loro particolare vulnerabilità. Le modifiche, infine, attribuiscono al futuro Centro dell'UE un ruolo fondamentale in quanto polo di coordinamento e di conoscenze.
Articolo 31: questo nuovo articolo obbliga gli Stati membri a raccogliere periodicamente statistiche sui reati contemplati dalla direttiva secondo una metodologia comune sviluppata in cooperazione con il Centro dell'UE, a condividere tali statistiche con il Centro dell'UE e la Commissione e a metterle a disposizione del pubblico. A sua volta, il Centro dell'UE dovrebbe assemblare tutte le statistiche ricevute e renderle pubbliche.
Articolo 32: questo nuovo articolo sull'elaborazione di una relazione sostituisce il precedente e stabilisce l'obbligo per la Commissione di riferire ogni cinque anni al Parlamento europeo e al Consiglio dell'UE in merito all'applicazione della direttiva.
Articolo 33: le modifiche apportate a questo articolo chiariscono le disposizioni che devono essere recepite dagli Stati membri, e cioè quelle che sono state modificate rispetto alla direttiva 2011/93/UE.
Articolo 34: questo nuovo articolo abroga la direttiva 2011/93/UE e chiarisce gli obblighi di recepimento della direttiva proposta rispetto alla direttiva 2011/93/UE.
Articolo 35: questo nuovo articolo stabilisce le date di entrata in vigore della direttiva. Stabilisce inoltre la data di entrata in applicazione della maggior parte della direttiva e la data di entrata in applicazione delle disposizioni che fanno riferimento al Centro dell'UE, che dipendono dalla data di istituzione di tale Centro, attualmente in discussione in sede di negoziati interistituzionali sulla proposta di regolamento che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori.
Articolo 36: la modifica di questo articolo si limita a lasciare aperti il luogo e la data di adozione, che andranno specificati in una fase successiva.
⇩ nuovo
2024/0035 (COD)
🡻 2011/93/UE
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (rifusione)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parereprevia consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
⇩ nuovo
(1)Si rendono necessarie varie modifiche della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. A fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
🡻 2011/93/UE considerando 1 (adattato)
(2)L'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, compresoa la pornografia minorile ⌦ il materiale pedopornografico ⌫, costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali, in particolare del diritto dei minori alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere, come sancito nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
🡻 2011/93/UE considerando 2 (adattato)
⇨ nuovo
(3)A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il cui articolo 24, paragrafo 2, prevede che, in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. Inoltre, il programma di Stoccolma: "Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini"
(4)
⇨ la strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali su minori ⇦ attribuisce una chiara priorità all'a ⌦ intensificazione della ⌫ lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile ⇨ il materiale pedopornografico, anche tramite misure che assicurino la costante efficacia della legislazione vigente dell'Unione, se necessario aggiornandola. Tale priorità è promossa anche dalla strategia dell'UE sui diritti dei minori, nell'ambito dei suoi obiettivi di lotta contro la violenza nei confronti dei minori e di giustizia a misura di minore ⇦.
🡻 2011/93/UE considerando 3 (adattato)
(4)La pornografia minorile, che consiste in immagini che ritraggono abusi sessuali su minori,⌦ Il materiale pedopornografico ⌫ e altre forme particolarmente gravi di abuso e sfruttamento sessuale a danno di minori, sono in crescita e si diffondono mediante l'uso delle nuove tecnologie e di internet.
🡻 2011/93/UE considerando 4 (adattato)
⇨ nuovo
(5)La decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (5) ravvicina le legislazioni degli Stati membri affinché configurino reato le forme più gravi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, sia esteso l'ambito di giurisdizione nazionale e sia assicurato un livello minimo di assistenza alle vittime. La decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale stabilisce una serie di diritti delle vittime nel procedimento penale, compresi il diritto alla protezione e al risarcimento. ⇨ La direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sancisce una serie di diritti per tutte le vittime di tutti i reati, inclusi i minori vittime di abuso sessuale. Tali diritti comprendono il diritto all'informazione, il diritto all'assistenza e alla protezione secondo le esigenze individuali delle vittime, un insieme di diritti procedurali e il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato. La proposta di revisione della direttiva sui diritti delle vittime rafforza ulteriormente i diritti delle vittime di reato nell'UE, compreso il diritto all'assistenza e alla protezione dei minori vittime di reato. La presente direttiva si basa sulla direttiva sui diritti delle vittime ed è applicabile in aggiunta a quest'ultima. ⇦ L'attuazione della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali agevolaerà inoltre il coordinamento dell'azione penale nei casi di abuso e sfruttamento sessuale di minori e di pornografia minorile ⌦ materiale pedopornografico ⌫. ⇨ Qualora l'azione penale su tali casi rientri nella giurisdizione di più Stati membri, questi dovrebbero cooperare per determinare quale Stato membro sia il più adatto a esercitarla. Qualora le autorità competenti degli Stati membri interessati decidano, nel quadro della cooperazione o delle consultazioni dirette a norma della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, di accentrare l'azione penale in un unico Stato membro mediante il trasferimento del procedimento penale, per tale trasferimento si dovrebbe fare ricorso al regolamento (UE) …/… [proposta di regolamento sul trasferimento dei procedimenti penali]. ⇦
🡻 2011/93/UE considerando 5
(6)A norma dell'articolo 34 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, gli Stati contraenti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento e abuso sessuale. Il protocollo opzionale delle Nazioni Unite del 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini e, in particolare, la Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali segnano una tappa fondamentale verso il miglioramento della cooperazione internazionale in questo settore.
🡻 2011/93/UE considerando 6 (adattato)
⇨ nuovo
(7)Reati gravi quali lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile ⌦ il materiale pedopornografico ⌫ richiedono un approccio globale che comprenda l'azione penale contro gli autori del reato, la protezione delle vittime minorenni e la prevenzione del fenomeno ⇨ , e che tenga conto anche degli sviluppi e delle tendenze recenti e futuri, che comportano un uso crescente delle tecnologie online. A tale scopo occorre aggiornare l'attuale quadro giuridico affinché esso rimanga efficace ⇦. Conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, nell'applicare qualsiasi misura di lotta contro questi reati l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. È opportuno sostituire la decisione quadro 2004/68/GAI con un nuovo strumento che assicuri un quadro giuridico completo per raggiungere tale obiettivo.
🡻 2011/93/UE considerando 7 (adattato)
(8)La presente direttiva dovrebbe essere pienamente complementare alla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, dal momento che alcune vittime minorenni della tratta di esseri umani sono anche vittime di abusi o sfruttamento sessuale.
🡻 2011/93/UE considerando 8 (adattato)
(9)La presente direttiva qualifica come reati gli atti connessi allo spettacolo pornografico ⌦ di abusi sessuali su minori ⌫ e definisce tali atti quelli che consistono in un'esibizione organizzata dal vivo, diretta al pubblico. La comunicazione personale faccia a faccia tra coetanei consenzienti, i minori che abbiano raggiunto l'età del consenso sessuale e i loro partner sono pertanto esclusi da tale definizione.
🡻 2011/93/UE considerando 9 (adattato)
⇨ nuovo
(10)La pornografia minorile ⌦ Il materiale pedopornografico ⌫ comprende spesso la registrazione di abusi sessuali compiuti sui minori da parte di adulti. Essoa può anche comprendere immagini di minori coinvolti in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini dei loro organi sessuali, ove tali immagini siano prodotte o utilizzate per scopi prevalentemente sessuali, indipendentemente dal fatto che siano utilizzate con la consapevolezza del minore. Inoltre, il concetto di pornografia minorile ⌦ materiale pedopornografico ⌫ comprende altresì immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o ritratto in atteggiamenti sessuali espliciti, per scopi prevalentemente sessuali ⇨ , nonché i cosiddetti "manuali per pedofili" ⇦.
⇩ nuovo
(11)Le ricerche hanno mostrato che limitare la diffusione del materiale pedopornografico è cruciale non soltanto per evitare la vittimizzazione secondaria connessa alla circolazione di immagini e video degli abusi, ma anche come forma di prevenzione per gli autori di reati, in quanto l'accesso a tale materiale, a prescindere dal fatto che ritragga scene di abuso e sfruttamento reali o soltanto realistiche, è spesso il primo passo verso abusi concreti. Nei prossimi anni si prevede una crescita esponenziale dello sviluppo, già in corso, di applicazioni di intelligenza artificiale in grado di creare immagini realistiche non distinguibili da quelle reali e del numero dei cosiddetti video e immagini "deepfake" che ritraggono abusi sessuali sui minori. L'attuale definizione, inoltre, non tiene pienamente conto dello sviluppo di ambienti di realtà aumentata, estesa e virtuale che utilizzano avatar tra cui feedback sensoriali, ad esempio con strumenti che permettono di percepire sensazioni tattili. L'inclusione di un riferimento esplicito a "riproduzioni o rappresentazioni" dovrebbe far sì che la definizione di materiale pedopornografico contempli questi sviluppi tecnologici e quelli futuri in modo sufficientemente neutro sotto il profilo tecnologico e quindi adattabile alle esigenze future.
(12)Per prevenire reati che comportano abusi sessuali sui minori, è opportuno che la definizione di materiale pedopornografico comprenda i cosiddetti "manuali per pedofili". Tali manuali forniscono consigli su come trovare e adescare minori e abusare di loro evitando di essere identificati e perseguiti. Riducendo gli ostacoli e procurando il necessario know-how, contribuiscono a incoraggiare gli autori dei reati e favoriscono la commissione di abusi sessuali. La loro diffusione online ha già indotto alcuni Stati membri a modificare il loro diritto penale e a definire esplicitamente come reati il possesso e la distribuzione di questo tipo di manuali. La mancanza di armonizzazione rende diseguale il livello di protezione nell'UE.
🡻 2011/93/UE considerando 10
(13)La disabilità di per sé non costituisce automaticamente un'impossibilità ad acconsentire a rapporti sessuali. Tuttavia, dovrebbe costituire reato l'abuso dell'esistenza di una disabilità al fine di compiere attività sessuali con un minore.
🡻 2011/93/UE considerando 11 (adattato)
(14)Nell'adottare norme di diritto penale sostanziale, l'Unione dovrebbe garantire la coerenza delle stesse in particolare per quanto riguarda l'entità delle pene. È opportuno tenere conto, alla luce del trattato di Lisbona, delle conclusioni del Consiglio del 24 e del 25 aprile 2002 sull'approccio da adottare per l'armonizzazione delle pene, che prevede quattro livelli di pene. Poiché la presente direttiva contiene un numero eccezionalmente elevato di reati differenti e al fine di rispecchiarne i vari gradi di gravità, la presente direttiva richiede una differenziazione nel livello delle pene che va al di là di quanto normalmente previsto negli strumenti giuridici dell'Unione.
🡻 2011/93/UE considerando 12 (adattato)
⇨ nuovo
(15)È opportuno predisporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive contro le forme gravi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, in particolare contro varie forme di abuso e sfruttamento sessuale dei minori che sono favorite dall'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, quali l'adescamento online di minori a fini sessuali attraverso siti web di social networking e forum di discussione. È inoltre opportuno chiarire la definizione di pornografia minorile ⌦ materiale pedopornografico ⌫ e ravvicinarla a quella prevista negli strumenti internazionali. ⇨ Più in generale è opportuno allineare la terminologia usata nella presente direttiva con norme riconosciute a livello internazionale quali le Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse, adottate dal gruppo di lavoro interagenzie a Lussemburgo il 28 gennaio 2016. ⇦
🡻 2011/93/UE considerando 13
(16)La pena detentiva massima prevista dalla presente direttiva per i reati a cui essa fa riferimento dovrebbe applicarsi almeno alle forme più gravi di tali reati.
🡻 2011/93/UE considerando 14 (adattato)
(17)Per raggiungere il massimo della pena detentiva previsto dalla presente direttiva per i reati concernenti l'di abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e pornografia minorile ⌦ il materiale pedopornografico ⌫, gli Stati membri possono combinare le pene detentive previste nella legislazione nazionale per tali reati.
🡻 2011/93/UE considerando 15 (adattato)
⇨ nuovo
(18)La presente direttiva ⇨ dovrebbe ⇦ obbligarea gli Stati membri a prevedere sanzioni penali nel proprio diritto nazionale rispetto alle disposizioni del diritto dell'Unione in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile ⌦ il materiale pedopornografico ⌫. La presente direttiva non ⇨ dovrebbe ⇦ crearea obblighi per quanto riguarda l'applicazione di tali sanzioni, o di altri sistemi di applicazione della legge disponibili, in casi specifici.
🡻 2011/93/UE considerando 16
(19)In particolare nei casi in cui i reati previsti nella presente direttiva siano commessi a fini di lucro, gli Stati membri sono invitati ad esaminare l'opportunità di applicare sanzioni pecuniarie, oltre alla pena detentiva.
🡻 2011/93/UE considerando 17 (adattato)
⇨ nuovo
(20)Nel contesto della pornografia minorile ⌦ del materiale pedopornografico ⌫, l'espressione "⌦ allorché non giustificate ⌫senza diritto" consente agli Stati membri di ⌦ prevedere un'eccezione alla ⌫ limitare la punibilità ⌦ di ⌫ in relazione ad alcune condotte di pornografia minorile ⇨ che potrebbero configurarsi come relative a materiale pedopornografico, ma aventi, ⇦ quali ad esempio, quelle aventi finalità mediche o scientifiche; consente, inoltre, attività svolte nell'ambito di poteri giuridici nazionali, come il legittimo possesso di materiale pedopornografico da parte delle autorità al fine di condurre procedimenti penali o di prevenire reati, individuarli e indagare su di essi ⇨ , o attività svolte da organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, se tali organizzazioni sono state autorizzate dalle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabilite. Tali attività comprendono, in particolare, la raccolta e l'analisi di presunto materiale pedopornografico presentato loro da utenti online o da altre organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori e la stesura di relazioni in proposito, compresa l'individuazione del luogo in cui è ospitato il materiale oggetto delle relazioni, nonché ricerche volte a rilevare la diffusione di materiale pedopornografico ⇦. Inoltre tale l'espressione ⌦ "allorché non giustificate" ⌫ non esclude difese legali o principi analoghi che possano esentare una persona dalla responsabilità in determinate circostanze, come nel caso, ad esempio di linee dirette telefoniche o su internet che svolgono attività per segnalare questi casi.
🡻 2011/93/UE considerando 18 (adattato)
(21)Dovrebbe costituire reato l'accesso consapevole, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico. Per essere considerata responsabile, una persona dovrebbe avere sia l'intenzione di entrare in ⌦ una collocazione online ⌫ un sito in cui è disponibile materiale pedopornografico, sia essere a conoscenza del fatto che vi sia presente tale materiale. Non dovrebbero essere punibili le persone che accedono inavvertitamente a siti ⌦ collocazioni online ⌫ contenenti materiale pedopornografico. Il carattere intenzionale del reato può dedursi in particolare dal fatto che gli accessi siano ricorrenti o che i reati siano stati commessi attraverso un servizio a pagamento.
🡻 2011/93/UE considerando 19 (adattato)
⇨ nuovo
(22)L'adescamento di minori per scopi sessuali costituisce una minaccia con caratteristiche specifiche nel contesto di internet, in quanto quest'ultimo fornisce un anonimato senza precedenti per gli utenti, che possono nascondere le proprie identità e le caratteristiche personali reali, come la loro età. ⇨ Nell'ultimo decennio l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione ha permesso agli autori dei reati di entrare sempre più facilmente in contatto con i minori: il contatto spesso inizia attirando il minore in situazioni compromettenti, ad esempio fingendosi coetanei o assumendo altri comportamenti ingannevoli o lusinghieri. A causa della maggiore facilità di entrare in contatto con i minori, sono rapidamente aumentati fenomeni quali l'estorsione sessuale o "sextortion" (ossia la minaccia di divulgare materiale intimo che ritrae la vittima al fine di ottenere denaro, materiale pedopornografico o altri vantaggi) ai danni di minori di età inferiore o superiore all'età del consenso. Negli ultimi anni sono notevolmente aumentati i casi di estorsione sessuale con motivazione finanziaria da parte di gruppi della criminalità organizzata, specialmente ai danni di adolescenti maschi, che spesso hanno indotto le vittime a togliersi la vita. È quindi essenziale che tutti questi fenomeni siano adeguatamente contemplati dall'ordinamento giuridico degli Stati membri. ⇦ Allo stesso tempo, gli Stati membri riconoscono l'importanza di combattere anche l'adescamento di un minore al di fuori del contesto di internet, in particolare quando tale adescamento non è effettuato utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri sono incoraggiati a configurare come reati i comportamenti in cui l'adescamento di un minore ai fini di un incontro a scopi sessuali con l'autore del reato avvenga in presenza o in prossimità del minore sotto forma di atto preparatorio, di un tentativo di commettere i reati di cui alla presente direttiva o come forma speciale di abuso sessuale. Qualunque sia la soluzione scelta per configurare come reato l'adescamento non in rete, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli autori di tali reati siano perseguiti in un modo o nell'altro.
⇩ nuovo
(23)Alla luce della recente evoluzione tecnologica e in particolare dello sviluppo di ambienti di realtà aumentata, estesa e virtuale, la definizione dell'adescamento del minore come reato dovrebbe prendere in considerazione non soltanto conversazioni vocali, testuali o per e-mail, ma anche contatti o scambi nei suddetti ambienti, nonché l'adescamento di minori su larga scala mediante chatbot addestrate a questo scopo, data la probabilità che questo fenomeno si espanda in seguito alla prevedibile evoluzione delle applicazioni di intelligenza artificiale. Di conseguenza, l'espressione "a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione" dovrebbe essere interpretata in un senso abbastanza ampio da comprendere tutti i suddetti sviluppi tecnologici.
🡻 2011/93/UE considerando 20 (adattato)
⇨ nuovo
(24)La presente direttiva non intende disciplinare le politiche degli Stati membri in ordine agli atti sessuali consensuali che possono compiere i minori e che possono essere considerati come la normale scoperta della sessualità legata allo sviluppo della persona, tenendo conto delle diverse tradizioni culturali e giuridiche e delle nuove forme con cui bambini e adolescenti stabiliscono e mantengono rapporti tra di loro, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Si tratta di questioni che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri che si avvalgono delle possibilità di cui alla presente direttiva agiscono nell'esercizio delle proprie competenze. ⇨ In particolare, è opportuno che gli Stati membri possano escludere la punibilità degli atti sessuali consensuali cui partecipano esclusivamente minori di età superiore a quella del consenso, e gli atti sessuali consensuali tra coetanei. Le modifiche dell'articolo corrispondente intendono chiarire la portata della deroga, alla luce del fatto che alcuni Stati membri sembrano avere interpretato la sua formulazione originale in senso troppo ampio (ad esempio escludendo la punibilità degli atti consensuali tra minori di età superiore a quella del consenso e adulti di qualsiasi età, considerati "coetanei" malgrado una notevole differenza di età). ⇦
🡻 2011/93/UE considerando 21
(25)Gli Stati membri dovrebbero prevedere delle circostanze aggravanti nel loro diritto nazionale in conformità con le norme stabilite dai loro ordinamenti giuridici in materia di circostanze aggravanti e dovrebbero provvedere affinché i magistrati possano avvalersene all'atto di determinare la pena, pur non avendo l'obbligo di applicarle. Dette circostanze aggravanti non dovrebbero essere previste nel diritto nazionale dagli Stati membri qualora siano irrilevanti in considerazione della natura dello specifico reato. La rilevanza delle varie circostanze aggravanti previste nella presente direttiva dovrebbe essere valutata a livello nazionale per ciascuno dei reati di cui alla presente direttiva.
🡻 2011/93/UE considerando 22
(26)L'incapacità fisica o psichica, ai sensi della presente direttiva, dovrebbe comprendere anche lo stato di incapacità fisica o psichica determinato dall'influenza di droghe e alcool.
🡻 2011/93/UE considerando 23 (adattato)
⇨ nuovo
(27)Nella lotta allo sfruttamento sessuale dei minori è opportuno avvalersi pienamente degli strumenti in vigore sul sequestro e la confisca dei proventi di reato, quali la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e i relativi protocolli, la Convenzione del Consiglio d'Europa del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, la decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio , del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato, e la decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato ⇨ e la direttiva […/…/…] del Parlamento europeo e del Consiglio ⇦. È opportuno promuovere l'uso degli strumenti e dei proventi sequestrati e confiscati provenienti dai reati di cui alla presente direttiva per finanziare l'assistenza alle vittime e la loro protezione.
🡻 2011/93/UE considerando 24 (adattato)
⇨ nuovo
(28)È opportuno evitare la vittimizzazione secondaria per le vittime dei reati di cui alla presente direttiva. ⇨ Ad esempio, fatte salve le garanzie previste dalla direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, ⇦ nNegli Stati membri in cui è punibile la prostituzione o l'apparire su materiale pornografico conformemente al diritto penale nazionale, dovrebbe essere possibile non perseguire né comminare pene in virtù di tale normativa, qualora il minore in questione abbia commesso tali atti in quanto vittima di sfruttamento sessuale, o qualora il minore sia stato costretto a partecipare ad attività di pornografia minorile ⇨ ad atti connessi a materiale pedopornografico. Il termine "costretto" dovrebbe contemplare, in questo caso, non soltanto le situazioni in cui il minore sia stato obbligato ad agire con la forza o la coercizione, ma anche quelle in cui sia stato adescato senza essere obbligato ad agire con la forza o la coercizione. ⇦
🡻 2011/93/UE considerando 25 (adattato)
(29)Quale strumento di ravvicinamento del diritto penale, la presente direttiva prevede livelli di pene che dovrebbero applicarsi fatte salve le specifiche politiche penali degli Stati membri ⌦ nei confronti di chi commette reati sui minori ⌫ in materia di reati minorili.
🡻 2011/93/UE considerando 26
(30)È opportuno agevolare lo svolgimento delle indagini e dell'azione penale per tenere conto delle difficoltà che incontrano le vittime minorenni a denunciare gli abusi sessuali e l'anonimato di cui godono gli autori del reato nel cyberspazio. Per garantire il buon esito delle indagini e dell'azione penale relative ai reati di cui alla presente direttiva, l'avvio delle indagini e dell'azione penale non dovrebbe essere subordinato, in principio, alla denuncia o alla querela formulate dalla vittima o da un suo rappresentante. La durata del congruo periodo di tempo di perseguibilità dovrebbe essere determinata conformemente al diritto nazionale.
⇩ nuovo
(31)Le vittime di abuso e sfruttamento sessuale dei minori sono spesso incapaci di denunciare il reato per vari decenni dopo che questo è stato commesso, a causa di sentimenti di vergogna, colpa e autocondanna, riconducibili fra l'altro alla stigmatizzazione sociale e culturale che tuttora circonda gli abusi sessuali, del fatto che l'abuso è commesso in segreto, delle minacce o del comportamento colpevolizzante dell'autore del reato e/o del trauma subito. A differenza di chi commette altri reati violenti, gli autori di abusi e sfruttamenti sessuali dei minori tendono a rimanere attivi fino a un'età avanzata, continuando così a rappresentare una minaccia per i minori. Di conseguenza, per rendere efficace l'indagine e l'azione penale contro i reati che comportano l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e offrire alle vittime un'assistenza e un sostegno adeguati, è necessario che i termini di prescrizione siano tali da permettere alle vittime di denunciare il reato anche dopo un lungo lasso di tempo.
🡻 2011/93/UE considerando 27
⇨ nuovo
(32)Strumenti investigativi efficaci dovrebbero essere messi a disposizione dei responsabili delle indagini e dell'azione penale relative ai reati di cui alla presente direttiva. Tali strumenti potrebbero includere l'intercettazione di comunicazioni, controlli a distanza anche con uso di strumenti elettronici di sorveglianza, il controllo dei conti bancari o altre indagini finanziarie, tenuto conto, tra l'altro, del principio di proporzionalità e del carattere e della gravità dei reati oggetto d'indagine. Se del caso, e Cconformemente alla legislazione nazionale, tali strumenti dovrebbero comprendere anche la possibilità per le autorità di polizia di usare su internet nomi di copertura ⇨ e di diffondere, sotto sorveglianza giudiziaria, materiale pedopornografico. È essenziale che gli Stati membri autorizzino il ricorso a queste tecniche investigative per indagare e perseguire efficacemente i reati che comportano l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. Poiché nella maggior parte dei casi tali reati sono favoriti o consentiti da strumenti online e quindi sono per loro natura transfrontalieri, le operazioni sotto copertura e il ricorso alle cosiddette "esche informatiche" ("honeypot") si sono dimostrati strumenti particolarmente efficaci a fini d'indagine. Per rendere efficace l'indagine e l'azione penale è opportuno che le autorità competenti degli Stati membri cooperino anche attraverso Europol ed Eurojust e con tali agenzie, nell'ambito delle rispettive competenze e conformemente al quadro giuridico applicabile. Le autorità competenti dovrebbero inoltre condividere tra loro e con la Commissione le informazioni raccolte sui problemi incontrati nel corso delle indagini e dell'azione penale. ⇦
⇩ nuovo
(33)Alcune forme di abuso sessuale sui minori online, quali la trasmissione in diretta streaming degli abusi, spesso commessi fisicamente da persone presenti in paesi terzi su richiesta di clienti paganti che si trovano nell'UE, pongono particolari ostacoli alle indagini, in quanto di solito l'abuso trasmesso non lascia tracce sotto forma di immagini o registrazioni. La cooperazione con i servizi finanziari di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e altri fornitori di servizi pertinenti può essere cruciale per superare gli ostacoli nelle indagini e nell'azione penale relative a tali reati. Di conseguenza, per rendere efficace l'indagine e l'azione penale, è opportuno che gli Stati membri considerino la possibilità di stabilire quadri che favoriscano una stretta cooperazione tra servizi finanziari e altri fornitori di servizi pertinenti, quali i fornitori di servizi di diretta streaming. Ciò ridurrebbe l'impunità e permetterebbe di indagare efficacemente su tutti i reati contemplati dalla presente direttiva, usando strumenti e risorse mirati e appropriati.
🡻 2011/93/UE considerando 28
⇨ nuovo
(34)Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare tutte le persone che abbiano conoscenza o il sospetto di un abuso o di uno sfruttamento sessuale di un minore a segnalarlo ai servizi competenti. ⇨ In particolare, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione dei minori informazioni sulla possibilità di segnalare l'abuso, anche attraverso linee di assistenza telefonica. ⇦ Spetta a ciascuno Stato membro determinare le autorità competenti alle quali segnalare tali sospetti. Dette autorità competenti non dovrebbero limitarsi ai servizi di tutela dei minori o ai servizi sociali competenti. Il requisito del sospetto "in buona fede" dovrebbe avere lo scopo di evitare che la disposizione sia invocata per giustificare la denuncia effettuata con dolo di fatti puramente immaginari o falsi.
🡻 2011/93/UE considerando 29 (adattato)
(35)È opportuno modificare le norme sulla giurisdizione al fine di garantire che siano puniti per abuso o sfruttamento sessuale di minori gli autori del reato originari dell'Unione, anche quando il reato è commesso al di fuori dell'Unione stessa, in particolare nell'ambito del cosiddetto "turismo sessuale". Per ⌦ sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi e nel turismo ⌫ turismo sessuale a danno di minori si dovrebbe intendere lo sfruttamento sessuale dei minori da parte di una o più persone che si spostanoviaggiano dal loro ambiente abituale verso una destinazione all'estero in cui hanno contatti sessuali con minori. Ove il turismo sessuale a danno di minori ⌦ lo sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi e nel turismo ⌫ si svolga al di fuori dell'Unione, gli Stati membri sono incoraggiati a incrementare, attraverso gli strumenti nazionali e internazionali disponibili, compresi i trattati bilaterali o multilaterali in materia di estradizione, l'assistenza reciproca o il trasferimento dei procedimenti, la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, al fine di combattere il turismo sessuale. È opportuno che gli Stati membri promuovano un dialogo e una comunicazione aperti con i paesi al di fuori dell'Unione per poteraffinché siano in grado di procedere a norma della pertinente legislazione nazionale contro gli autori dei reati che viaggiano al di fuori dei confini dell'Unione a scopo di ⌦ sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi e nel turismo ⌫turismo sessuale a danno di minori.
🡻 2011/93/UE considerando 30
⇨ nuovo
(36)È opportuno adottare misure dirette ad assistere, sostenere e proteggere ⇨ in modo globale ⇦ le vittime minorenni, nel loro interesse superiore e sulla base di una valutazione delle loro esigenze. ⇨ Per proteggere efficacemente i minori occorre un approccio che coinvolga l'intera società. Ponendo i minori al centro dell'attenzione, tutte le autorità e i servizi pertinenti dovrebbero collaborare tra loro per proteggerli e sostenerli, in linea con il loro interesse superiore. Il modello "Barnahus", che consiste nel creare un ambiente adatto ai minori in cui operino specialisti di tutte le discipline pertinenti, è attualmente l'esempio più avanzato di approccio alla giustizia a misura di minore in grado di evitare la vittimizzazione secondaria. Le disposizioni pertinenti della presente direttiva sono basate sui principi di tale modello. Scopo del modello è far sì che tutti i minori coinvolti in indagini su abusi o sfruttamento sessuale dei minori beneficino di una valutazione di elevata qualità in ambienti a loro misura, di un sostegno psicosociale adeguato e di servizi di protezione mirati. La presente direttiva intende far sì che tutti gli Stati membri sostengano tali principi, anche senza imporre loro di seguire il modello Barnahus in quanto tale. Qualora sia necessario sottoporre il minore a esami medici ai fini delle indagini penali, ad esempio per raccogliere prove dell'abuso, tali esami dovrebbero essere limitati a quanto strettamente necessario, per ridurre la possibilità che il minore subisca un ulteriore trauma. Tale obbligo non dovrebbe impedire altri esami medici necessari per il benessere del minore. ⇦ Le vittime minorenni dovrebbero potere accedere agevolmente ⇨ a una giustizia a misura di minore, ⇦ agli strumenti giuridici e alle misure per la risoluzione dei conflitti di interesse nei casi in cui l'abuso o lo sfruttamento sessuale avvengano in ambito familiare. Qualora sia necessario nominare un rappresentante speciale per un minore durante un'indagine o un procedimento penale, tale ruolo può essere svolto anche da una persona giuridica, un'istituzione o un'autorità. È inoltre opportuno che le vittime minorenni siano considerate non punibili, ad esempio, ai sensi della legge nazionale sulla prostituzione, ove si autodenuncino alle autorità competenti. Inoltre, la loro partecipazione alle indagini o ai procedimenti penali non dovrebbe essere, per quanto possibile, la causa di ulteriori traumi dovuti ad audizioni o contatti visivi con l'autore del reato. ⇨ Tutte le autorità che partecipano ai procedimenti dovrebbero ricevere una formazione sulla giustizia a misura di minore. ⇦ Un'approfondita comprensione dei minori e del loro comportamento di fronte a esperienze traumatiche contribuirà a garantire un'elevata qualità degli elementi di prova raccolti e anche a ridurre lo stress cui sono sottoposti i minori in sede di attuazione delle misure necessarie. ⇨ Qualora le vittime minorenni partecipino a procedimenti penali, è opportuno che, nel condurre i procedimenti, l'organo giurisdizionale tenga pienamente conto della loro età e maturità e assicuri che i procedimenti siano accessibili e comprensibili al minore interessato. ⇦
🡻 2011/93/UE considerando 31
⇨ nuovo
(37)Gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di fornire un'assistenza ⇨ mirata e completa ⇦ a breve e lungo termine alle vittime minorenni. Tutti i danni causati dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale di un minore sono significativi e dovrebbero essere presi in considerazione ⇨ non appena possibile dopo il primo contatto della vittima con le autorità. L'assistenza immediata alla vittima prima e durante le indagini e i procedimenti penali è essenziale per limitare i traumi di lunga durata connessi all'abuso subito. Per favorire una pronta assistenza, compresa l'individuazione dei servizi di sostegno pertinenti, gli Stati membri dovrebbero pubblicare linee guida e protocolli a uso dei professionisti nel settore dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione e dei servizi sociali, compreso il personale addetto alle linee di assistenza telefonica ⇦. Data la natura dei danni causati dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale, l'assistenza dovrebbe protrarsi per tutto il tempo necessario per il recupero fisico e psicologico del minore e, se necessario, potrebbe continuare sino in età adulta. È opportuno esaminare la possibilità di estendere l'assistenza e la consulenza ai genitori, ⇨ ai prestatori di assistenza ⇦ o ai tutori delle vittime minorenni nei casi in cui essi non siano coinvolti perché sospettati di essere implicati nel reato in questione, per aiutarli ad assistere le vittime minorenni durante tutti i procedimenti.
⇩ nuovo
(38)Il trauma causato dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale del minore dura spesso sino all'età adulta, con effetti a lungo termine che spesso impediscono alla vittima di denunciare il reato e di chiedere assistenza e sostegno per anni o addirittura decenni. È quindi opportuno che gli Stati membri forniscano un'assistenza mirata e completa a breve e lungo termine non solo alle vittime minorenni, ma anche agli adulti che hanno subito abuso e sfruttamento sessuale quando erano minori.
🡻 2011/93/UE considerando 32 (adattato)
⇨ nuovo
(39)La decisione quadro 2001/220/GAI ⌦ direttiva 2012/29/UE ⌫ stabilisce una serie di diritti delle vittime nei procedimenti penali, fra cui il diritto alla protezione e ⇨ il diritto di ottenere una decisione in merito ⇦ al risarcimento ⇨ da parte dell'autore del reato ⇦. ⇨ La proposta di revisione della direttiva riguardante i diritti delle vittime comprende modifiche mirate di tutti i diritti delle vittime. ⇦ ⌦ Oltre a godere dei diritti sanciti da tale direttiva, ⌫ lLe vittime minorenni di ⌦ reati concernenti l' ⌫ abuso o lo sfruttamento sessuale e di pornografia minorile ⌦ il materiale pedopornografico ⌫ dovrebbero altresì avere accesso alla consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nei pertinenti sistemi giudiziari, all'assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. Le autorità competenti potrebbero inoltre fornire tale consulenza e assistenza legale ai fini di una domanda di risarcimento dallo Stato. Scopo della consulenza legale è consentire alle vittime di essere informate e di ricevere consulenza sulle varie possibilità a loro disposizione. La consulenza legale dovrebbe essere fornita da una persona che ha ricevuto una formazione giuridica adeguata, senza essere necessariamente un avvocato. La consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, l'assistenza legale dovrebbero essere fornite a titolo gratuito, almeno quando la vittima non disponga di risorse finanziarie sufficienti, in modo conforme alle procedure interne degli Stati membri.
⇩ nuovo
(40)Il Centro dell'UE di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale sui minori (di seguito denominato "Centro dell'UE") istituito dal regolamento [.../.../UE che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale sui minori] dovrebbe sostenere l'azione degli Stati membri a favore della prevenzione e dell'assistenza alle vittime e l'attuazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva. Dovrebbe inoltre favorire lo scambio delle migliori pratiche all'interno e all'esterno dell'Unione. Dovrebbe incoraggiare il dialogo tra tutti i portatori di interessi per contribuire allo sviluppo di programmi di prevenzione all'avanguardia. Inoltre, cooperando con gli Stati membri e contribuendo alla standardizzazione della raccolta di dati sull'abuso e sullo sfruttamento sessuale dei minori in tutta l'Unione, dovrebbe essere un valido strumento di sostegno a una politica di prevenzione e di assistenza alle vittime basata su dati concreti. È opportuno che gli Stati membri istituiscano autorità nazionali, o soggetti equivalenti ritenuti più adatti in funzione della loro organizzazione interna, tenendo conto dell'esigenza di una struttura minima con compiti determinati, in grado di svolgere valutazioni delle tendenze in materia di abuso sessuale sui minori, di raccogliere dati statistici, di misurare i risultati delle azioni di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale sui minori e di riferire periodicamente su tali tendenze, dati statistici e risultati. Tali autorità nazionali dovrebbero servire da punto di contatto nazionale e operare secondo un approccio integrato e multipartecipativo. Inoltre gli Stati membri dovrebbero istituire i meccanismi necessari a livello nazionale per garantire un coordinamento e una cooperazione efficaci tra tutti i soggetti pubblici e privati nello sviluppo e nell'attuazione di misure per prevenire e combattere l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, sia online che offline, e favorire la cooperazione con il Centro dell'UE e la Commissione.
⇩ nuovo
(41)Gli Stati membri possono scegliere di nominare organismi o soggetti esistenti, quali le autorità coordinatrici nazionali già designate conformemente al regolamento [.../.../UE proposta di regolamento che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale sui minori], in qualità di autorità nazionali o meccanismi equivalenti ai sensi della presente direttiva, nella misura in cui ciò sia compatibile con l'esigenza di assicurare che i compiti loro assegnati ai sensi della presente direttiva siano svolti efficacemente e pienamente.
🡻 2011/93/UE considerando 33 (adattato)
⇨ nuovo
(42)Gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a prevenire o a proibire atti legati alla promozione dell'abuso sessuale di minori e ⌦ dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi e nel turismo ⌫ del turismo sessuale a danno di minori. Si potrebbero prendere in considerazione diverse misure preventive, quali l'elaborazione e il rafforzamento di un codice di condotta e di meccanismi di autoregolamentazione nel settore del turismo, l'istituzione di un codice etico o di "marchi di qualità" ⇨ o l'applicazione di un'esplicita politica ⇦ per le organizzazioni turistiche che combattono ⌦ l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi e nel turismo ⌫ il turismo sessuale a danno di minori, o che applicano un'esplicita politica di contrasto al turismo sessuale a danno di minori. ⇨ Gli Stati membri dovrebbero usare gli strumenti a loro disposizione conformemente al diritto dell'UE, al diritto nazionale e agli accordi internazionali, al fine di prevenire l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi e nel turismo all'interno del loro territorio o aventi come destinazione il loro territorio, soprattutto prendendo provvedimenti adeguati quando ricevono informazioni pertinenti da paesi terzi, ad esempio effettuando ulteriori verifiche o emettendo una decisione di respingimento nel quadro del regolamento (UE) 2018/1861 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera. ⇦
🡻 2011/93/UE considerando 34 (adattato)
⇨ nuovo
(43)Gli Stati membri dovrebbero stabilire e/o rafforzare le politiche di prevenzione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, prevedendo anche misure che scoraggino e riducano la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento sessuale dei minori, e misure che riducano il rischio che i minori divengano vittime, attraverso l'informazione e le campagne di sensibilizzazione, ⇨ destinate anche ai genitori e ai prestatori di assistenza e alla società in generale, ⇦ nonché i programmi di ricerca e istruzione. Nell'ambito di tali iniziative, gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio fondato sui diritti dei minori. Dovrebbe essere prestata particolare attenzione alla garanzia che le campagne di sensibilizzazione rivolte ai minori siano adeguate ,e sufficientemente comprensibili ⇨ e commisurate alle esigenze specifiche di minori di diversi gruppi di età, compresi i bambini in età prescolare. Le misure di prevenzione dovrebbero seguire un approccio olistico al fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, tenendo conto delle sue dimensioni online e offline e mobilitando tutti i portatori di interessi. Per quanto riguarda, in particolare, la dimensione online, le misure dovrebbero comprendere lo sviluppo di competenze di alfabetizzazione digitale, anche di dialogo critico con il mondo digitale, per aiutare gli utenti a individuare e contrastare i tentativi di abuso sessuale sui minori online, cercare assistenza e impedire che l'abuso venga commesso. È opportuno prestare particolare attenzione alla prevenzione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori accuditi in una comunità di accoglienza invece che in un contesto familiare ⇦. ⌦ Laddove non esistano già, ⌫ sSi dovrebbe prendere in considerazione la creazione di ⇨ apposite ⇦ linee di assistenza telefonica o di linee telefoniche dirette.
🡻 2011/93/UE considerando 35 (adattato)
(44)Per quanto riguarda la segnalazione dei casi di abuso e sfruttamento sessuale di minori e l'assistenza ai minori in difficoltà, è opportuno promuovere le linee telefoniche dirette raggiungibili ai numeri 116 000 per i minori scomparsi, 116 006 per le vittime di reati e 116 111 per l'assistenza aiper i minori in generale, istituite dalla decisione 2007/116/CE della Commissione, del 15 febbraio 2007, che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con «116» a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale, tenendo altresì conto dell'esperienza acquisita relativamente al loro funzionamento.
⇩ nuovo
(45)In vari Stati membri sono attive da anni organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, come i membri della rete di linee telefoniche di emergenza INHOPE, che cooperano con le autorità di contrasto e con i fornitori di servizi internet per facilitare il processo di rimozione e segnalazione di materiale pedopornografico online. Tale attività combatte la vittimizzazione secondaria limitando la diffusione di materiale illegale online e può fornire alle autorità di contrasto prove dei reati commessi. Tuttavia, il quadro giuridico in cui dette organizzazioni agiscono differisce notevolmente da uno Stato membro all'altro e in molti casi è carente nel definire i compiti che esse possono legittimamente svolgere e le relative condizioni. Gli Stati membri dovrebbero poter autorizzare tali organizzazioni a svolgere i compiti necessari, specialmente il trattamento di materiale pedopornografico, nel qual caso il trattamento non dovrebbe essere considerato "non giustificato". Tali autorizzazioni sono incoraggiate in quanto aumentano la certezza del diritto, massimizzano le sinergie tra le autorità nazionali e altri attori coinvolti nella lotta contro l'abuso sessuale sui minori e difendono i diritti delle vittime grazie alla rimozione del materiale pedopornografico dalla sfera pubblica digitale.
🡻 2011/93/UE considerando 36
⇨ nuovo
(46)Gli operatori che potrebberosuscettibili di entrare in contatto con le vittime minorenni di abuso e sfruttamento sessuale dovrebbero essere adeguatamente preparati a individuare tali vittime e a occuparsene. ⇨ Per garantire una giustizia a misura di minore nell'intero corso dell'indagine e dell'azione penale nei casi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori ⇦ tTale formazione dovrebbe essere promossa per i membri delle categorie seguenti che potrebberopossono entrare in contatto con le vittime minorenni: funzionari di polizia, pubblici ministeri, avvocati, giudici e personale giudiziario, operatori dell'infanzia e personale sanitario, ⇨ professionisti nel settore dell'istruzione, compresa l'educazione e cura della prima infanzia, servizi sociali, fornitori di servizi di assistenza alle vittime e servizi di giustizia riparativa, ⇦ ma potrebbe anche estendersi ad altri gruppi di persone che potrebberopossono entrare in contatto con vittime minorenni di abuso e sfruttamento sessuale durante il loro lavoro.
🡻 2011/93/UE considerando 37
(47)Al fine di prevenire l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, è opportuno proporre agli autori di reati sessuali appositi programmi o misure d'intervento a essi destinati. Tali programmi o misure di intervento dovrebbero rispondere a un approccio ampio, flessibile e incentrato sugli aspetti medici e psicosociali e avere carattere non obbligatorio. Tali programmi o misure di intervento non pregiudicano i programmi o le misure di intervento imposti dalle autorità giudiziarie competenti.
🡻 2011/93/UE considerando 38
⇨ nuovo
(48)I programmi o le misure di intervento non sono forniti in quanto diritti automatici. Spetta allo Stato membro decidere quali programmi o misure di intervento siano appropriati. ⇨ Per quanto riguarda le persone che hanno il timore di poter commettere tali reati, i programmi o le misure dovrebbero essere loro accessibili in conformità delle norme nazionali in materia di assistenza sanitaria. ⇦
🡻 2011/93/UE considerando 39 (adattato)
⇨ nuovo
(49)Per prevenire e ridurre al minimo il rischio di recidiva, gli autori del reato dovrebbero essere sottoposti a una valutazione del pericolo che rappresentano e dei possibili rischi di reiterazione dei reati sessuali a danno di minori. Le modalità di tale valutazione, come il tipo di autorità competente a disporre e a effettuare la valutazione, o il momento durante o dopo il procedimento penale in cui procedere a tale valutazione, nonché le modalità di programmi o misure di intervento efficaci offerti in seguito a tale valutazione dovrebbero essere conformi alle procedure interne degli Stati membri. Al medesimo fine di prevenire e ridurre al minimo il rischio di recidiva, gli autori di reato dovrebbero altresì avere accesso a programmi o misure di intervento efficaci su base volontaria. Tali programmi o misure di intervento non dovrebbero interferire con i piani nazionali riferiti al trattamento di persone affette da disturbi mentali ⇨ problemi di salute mentale e dovrebbero essere accessibili a prezzi abbordabili in conformità delle norme nazionali in materia di assistenza sanitaria, ad esempio per quanto riguarda l'ammissibilità al rimborso nell'ambito dei sistemi sanitari nazionali degli Stati membri ⇦.
🡻 2011/93/UE considerando 40 (adattato)
⇨ nuovo
(50)Qualora sia reso opportuno dal pericolo che rappresentano e dai possibili rischi di reiterazione del reato, gli autori del reato dovrebbero, se del caso, essere interdetti, in via temporanea o permanente, almeno dall'esercizio di attività professionali che comportano contatti regolari e diretti con minori ⇨ o svolte nell'ambito di organizzazioni che lavorano per i minori o che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori ⇦ . I datori di lavoro hanno il diritto di essere informati ⇨ dovrebbero chiedere informazioni ⇦, al momento dell'assunzione per un impiego che comporta contatti diretti e regolari con minori, sulledelle condanne esistenti per reati sessuali a danno di minori iscritte nel casellario giudizialegiudiziario o sulledelle misure interdittive esistenti. Ai fini della presente direttiva, la nozione di "datore di lavoro" dovrebbe contemplare anche le persone che gestiscono un'organizzazione operante in attività di volontariato attinenti alla custodia e/o alla cura dei minori e che prevedono un contatto diretto e regolare con essi ⇨ , comprese strutture di comunità quali scuole, ospedali, servizi di assistenza sociale, circoli sportivi o comunità religiose ⇦. È opportuno che il modo in cui sono fornite tali informazioni, come ad esempio l'accesso tramite l'interessato, nonché il contenuto preciso delle informazioni, il significato delle attività di volontariato organizzate e il contatto diretto e regolare con i minori siano definite conformemente al diritto nazionale. ⇨ Tuttavia, le informazioni trasmesse da un'autorità competente a un'altra dovrebbero comprendere almeno tutti i documenti pertinenti conservati dagli Stati membri nei registri nazionali dei casellari giudiziali e tutti i documenti pertinenti facilmente ottenibili da paesi terzi, quali le informazioni ottenibili dal Regno Unito tramite il canale istituito dalla parte terza, titolo IX, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra. ⇦
🡻 2011/93/UE considerando 41
⇨ nuovo
(51)⇨ Nel settore degli abusi sessuali sui minori è particolarmente diffuso e preoccupante il fenomeno per cui gli autori dei reati, trasferendosi in un'altra giurisdizione, riescono a contattare nuovamente i minori dopo aver subito una condanna o essere stati oggetto di misure interdittive. È pertanto cruciale prendere tutte le misure necessarie per prevenirlo. ⇦ Tenendo in debita considerazione le diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, la presente direttiva tiene conto del fatto che l'accesso al casellario giudizialegiudiziario è consentito solo alle autorità competenti o alla persona interessata. La presente direttiva non stabilisce l'obbligo di modificare i sistemi nazionali in materia di casellari giudizialigiudiziari o le modalità di accesso a tali casellari.
🡻 2011/93/UE considerando 42
⇨ nuovo
(52)⇨ Per quanto riguarda le informazioni non disponibili, o non ancora disponibili, in ECRIS, ad esempio su un cittadino di paese terzo autore di un reato, fino alla piena attuazione del regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio è opportuno che gli Stati membri ricorrano ad altri canali per fornire tutte le informazioni pertinenti ai datori di lavoro che assumono personale per un impiego che comporta contatti diretti e regolari con minori. ⇦ L'obiettivo della presente direttiva non è quello di armonizzare le disposizioni che determinano se il consenso sia o meno necessario prima che le autorità degli Stati membri possano scambiare informazioni in materia dei dati contenuti nei casellari giudizialigiudiziari. Indipendentemente dal fatto che il consenso sia o meno necessario a norma del diritto nazionale, la presente direttiva non stabilisce alcun nuovo obbligo di modificare il diritto e le procedure nazionali in merito.
🡻 2011/93/UE considerando 43 (adattato)
(53)Gli Stati membri possono prendere in considerazione l'adozione di misure amministrative supplementari in relazione agli autori di reati, quali l'iscrizione delle persone condannate per uno dei reati di cui alla presente direttiva in registri di autori di reati sessuali. L'accesso a tali registri dovrebbe essere soggetto alle limitazioni di cui ai principi costituzionali nazionali e alle norme applicabili in materia di protezione dei dati, ad esempio limitandone l'accesso alla magistratura e/o alle autorità di polizia.
🡻 2011/93/UE considerando 44 (adattato)
⇨ nuovo
(54)Gli Stati membri sono incoraggiati a ⇨ dovrebbero prendere le misure necessarie per ⇦ creare meccanismi per la raccolta di dati o punti informativi, a livello nazionale o locale e in collaborazione con la società civile, che consentano di osservare e valutare il fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale di minori ⇨ , anche sulla base degli obblighi più ampi in materia di raccolta di dati previsti dalla direttiva […/…] [direttiva riguardante i diritti delle vittime, rifusione] e dal regolamento (UE) [regolamento che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale sui minori] ⇦. Per essere in grado di valutare correttamente i risultati delle azioni di contrasto ⌦ dei reati concernenti ⌫ glidegli abusi e lodello sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia minorile ⌦ il materiale pedopornografico ⌫, l'Unione dovrebbe continuare a sviluppare il proprio lavoro sulle metodologie e sui metodi di raccolta dei dati al fine di ottenere statistiche comparabili. ⇨ A tale proposito è opportuno che il Centro dell'UE svolga un ruolo fondamentale, in quanto polo centrale di conoscenze sugli abusi sessuali sui minori nell'Unione. ⇦
🡻 2011/93/UE considerando 45
(55)Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per la creazione di servizi di informazione al fine di fornire informazioni su come riconoscere i segni di abuso e sfruttamento sessuale.
🡻 2011/93/UE considerando 46 (adattato)
(56)La pornografia minorile che raffigura immagini di abusi sessuali su minori ⌦ Il materiale pedopornografico ⌫ è un tipo specifico di contenuto che non può essere interpretato come l'espressione di un'opinione., e contro la quale Èè necessario ridurre la circolazione di materiale pedopornografico, rendendo più complesso per gli autori del reato caricare questi contenuti sul web pubblicamente accessibile. Occorre pertanto intervenire per eliminare il contenuto e arrestare coloro che sono responsabili di produrre, distribuire e scaricare immagini di abusi sessuali su minori ⌦ il materiale pedopornografico ⌫ . Al fine di sostenere gli sforzi dell'Unione nella lotta alla pornografia minorile ⌦ al materiale pedopornografico ⌫, gli Stati membri dovrebbero fare del loro meglio per cooperare con i paesi terzi nel tentativo di assicurare l'eliminazione di tale contenuto dai server nel proprio territorio.
⇩ nuovo
(57)L'azione degli Stati membri volta a ridurre la circolazione di materiale pedopornografico, anche cooperando con i paesi terzi conformemente alla presente direttiva, dovrebbe lasciare impregiudicati il regolamento (UE) 2022/2065, il regolamento (UE) 2021/1232 e il […/…/ regolamento che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale sui minori] I contenuti online che costituiscono o agevolano i reati di cui alla presente direttiva saranno soggetti alle misure di cui al regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contenuti illegali.
🡻 2011/93/UE considerando 47 (adattato)
⇨ nuovo
(58)Tuttavia, mMalgrado questi sforzi ⌦ da parte degli Stati membri ⌫, spesso non è possibile eliminare alla fonte il contenuto ⌦ materiale ⌫ pedopornografico quando il materiale originale non è situato nell'Unione, perché lo Stato che ospita i server non è disposto a cooperare, ovvero perché il processo per ottenere l'eliminazione del materiale dallo Stato interessato si rivela particolarmente lungo. È anche possibile istituire meccanismi che impediscano l'accesso, dal territorio dell'Unione, alle pagine internet che contengono o diffondono materiale pedopornografico. Le misure adottate dagli Stati membri in conformità della presente direttiva al fine di eliminare o, se del caso, bloccare i siti web contenenti pornografia minorile ⌦ materiale pedopornografico ⌫ potrebbero essere basate su vari tipi di azione pubblica, comprese azioni legislative, non legislative, giudiziarie o di altra natura. In tale contesto, la presente direttiva non pregiudica l'azione volontaria avviata dal settore internet per evitare abusi dei suoi servizi, o qualsiasi sostegno da parte degli Stati membri nei confronti di tale azione. Qualunque sia la modalità di azione o il metodo scelto, gli Stati membri dovrebbero accertarsi che sia garantito un adeguato livello di certezza del diritto e di prevedibilità giuridica per gli utenti e i fornitori di servizi. Sia per eliminare che per bloccare i materiali pedopornografici, è opportuno stabilire e rafforzare la cooperazione tra autorità pubbliche, soprattutto affinché sia assicurata l'esaustività degli elenchi nazionali dei siti web a contenuto ⌦ contenenti materiale ⌫ pedopornografico e siano evitate duplicazioni. Tutti questi sviluppi devono tenere conto dei diritti dell'utente finale e rispettare le procedure giuridiche e giudiziarie vigenti, e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il programma "Internet più sicuro" ha istituito una rete di linee telefoniche dirette, allo scopo di raccogliere informazioni e garantire la copertura e lo scambio di segnalazioni dei contenuti illeciti on line. ⇨ La rete di linee di emergenza cofinanziata dall'UE gestisce segnalazioni anonime di presunto materiale pedopornografico presentate dai cittadini e coopera con le autorità di contrasto e con le imprese a livello nazionale, europeo e mondiale per assicurare la pronta rimozione di questo tipo di materiale. ⇦
🡻 2011/93/UE considerando 48
(48) La presente direttiva è intesa a modificare e ad ampliare le disposizioni della decisione quadro 2004/68/GAI. Poiché le modifiche da apportare sono sostanziali per numero e natura, è opportuno che, per ragioni di chiarezza, la decisione quadro sia sostituita nella sua interezza, in relazione alla partecipazione degli Stati membri nell'adozione della presente direttiva.
🡻 2011/93/UE considerando 49 (adattato)
(59)Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile ⌦ il materiale pedopornografico ⌫, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, ⌦ può ⌫ essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in virtù del ⌦ base al ⌫ principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
🡻 2011/93/UE considerando 50
(60)La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, i diritti del bambino, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla libertà di espressione e d'informazione, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto a un ricorso effettivo e a un giusto processo e i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene. La presente direttiva è volta a garantire il pieno rispetto di tali diritti e principi e deve essere attuata di conseguenza.
🡻 2011/93/UE considerando 51
(51) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.
⇩ nuovo
(61)[A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [con lettera del ...] l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.]
OPPURE
[A norma degli articoli 1 e 2 nonché dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.]
🡻 2011/93/UE considerando 52
(62)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.,
|
⇩ nuovo
(63)È opportuno che l'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva precedente. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalla direttiva precedente.
⇩ nuovo
(64)È opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno della direttiva di cui all'allegato I,
🡻 2011/93/UE (adattato)
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, pornografia minorile ⌦ materiale pedopornografico ⌫ e adescamento di minori per scopi sessuali. Essa introduce altresì disposizioni intese a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime.
🡻 2011/93/UE (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni ⌦ definizioni seguenti ⌫:
1."minore": la persona di età inferiore ai diciotto anni;
2."età del consenso sessuale": età al di sotto della quale è vietato compiere atti sessuali con un minore ai sensi della normativa nazionale;
3."pornografia minorile" o "materiale pedopornografico":
a)il materiale che ritrae visivamente un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati;
b)la rappresentazione degli organi sessuali di un minore per scopi prevalentemente sessuali;
c)il materiale che ritrae visivamente una persona che sembra un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali degli organi sessuali di una persona che sembra un minore; oppure
d)immagini ⇨ , riproduzioni o rappresentazioni ⇦ realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini realistiche degli organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;
⇩ nuovo
e)qualsiasi materiale, di qualsiasi forma, destinato a fornire consigli, orientamenti o istruzioni su come commettere abuso o sfruttamento sessuale di minori o adescamento di minori;
🡻 2011/93/UE (adattato)
4."⌦ sfruttamento di un minore a fini di ⌫ prostituzione minorile": l'utilizzo di un minore per atti sessuali, dietro promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi o utilità in cambio della partecipazione a tali atti, a prescindere che il pagamento, la promessa o i vantaggi siano rivolti al minore o a terzi;
5."spettacolo pornografico ⌦ di abuso sessuale su minore ⌫": l'esibizione dal vivo, diretta a un pubblico, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di:
a)un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure
b)organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;
6."persona giuridica": un'entità che abbia personalità giuridica in forza del diritto applicabile, a eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche;.
⇩ nuovo
7."servizio della società dell'informazione": un servizio quale definito all'articolo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535;
8."coetanei": persone vicine per età e grado di sviluppo psicologico e fisico o maturità.
🡻 2011/93/UE (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 3
Reati di abuso sessuale
(1)Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali di cui ai paragrafi da 2 a 6 ⇨ 8 ⇦.
(2)Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore, che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, ad assistere anche senza partecipare ad atti sessuali, è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.
(3)Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore, che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, ad assistere anche senza partecipare ad abusi sessuali è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni.
(4)Chiunque compie atti sessuali con un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale ⇨ o induce il minore a compiere atti sessuali con un'altra persona ⇦ è punito con una pena detentiva massima di almeno cinque ⇨ otto ⇦ anni.
(5)Chiunque compie atti sessuali con un minore, e a tal fine:
|
|
a)abusa di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto ⇨ dieci ⇦ anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno tre ⇨ sei ⇦ anni, se il minore ha raggiunto tale età;
b)abusa della situazione di particolare vulnerabilità del minore, dovuta soprattutto a disabilità fisica o psichica o a uno stato di dipendenza, è punito con pena detentiva massima di almeno otto ⇨ dieci ⇦ anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno tre ⇨ sei ⇦ anni, se il minore ha raggiunto tale età; oppure
c)fa uso di coercizione, forza o minacceia, è punito con una pena detentiva massima di almeno dieci ⇨ dodici ⇦ anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque ⇨ sette ⇦ anni, se il minore ha raggiunto tale età.
(6)Chiunque costringe, con l'uso di violenza o minacceia, un minore a compiere atti sessuali con un terzo è punito con una pena detentiva massima di almeno dieci ⇨ dodici ⇦ anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque ⇨ sette ⇦ anni, se il minore ha raggiunto tale età.
⇩ nuovo
(7)Sono punite con una pena detentiva massima di almeno dodici anni le condotte intenzionali seguenti:
a)compiere con un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale atti di penetrazione vaginale, anale o orale di natura sessuale, con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;
b)indurre un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale a compiere con un terzo atti di penetrazione vaginale, anale o orale di natura sessuale, con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto.
(8)Se il minore ha raggiunto l'età del consenso sessuale e non acconsente all'atto, la condotta di cui al paragrafo 7 è punita con una pena detentiva massima di almeno dieci anni.
(9)Ai fini del paragrafo 8, gli Stati membri provvedono affinché:
a)per atto non consensuale sia inteso un atto compiuto senza che il minore esprima volontariamente il suo consenso, quale libera manifestazione della sua volontà, valutata tenendo conto della situazione e del contesto, o senza che il minore sia in grado di esprimere una libera volontà a causa delle circostanze di cui al paragrafo 5 o di altre circostanze, tra cui condizioni fisiche o mentali quali lo stato di incoscienza o di ebbrezza, l'essere paralizzato dalla paura, malato o fisicamente leso;
b)il consenso possa essere revocato in qualsiasi momento prima o durante l'atto;
c)l'assenza di consenso non possa essere contestata sulla sola base del silenzio del minore, dell'assenza di resistenza verbale o fisica o del suo comportamento sessuale passato.
🡻 2011/93/UE (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 4
Reati di sfruttamento sessuale
(1)Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali di cui ai paragrafi da 2 a 7.
(2)Chiunque induce un minore a partecipare a spettacoli pornografici ⌦ di abusi sessuali su minori ⌫ , ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno due anni se il minore ha raggiunto tale età.
(3)Chiunque costringe o fa uso di violenza nei confronti di un minore affinché partecipi a spettacoli pornografici ⌦ di abusi sessuali su minori ⌫ , ovvero lo minaccia a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età.
(4)Chiunque consapevolmente assiste a spettacoli pornografici ⌦ di abusi sessuali ⌫ ai quali partecipano minori è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno un anno se il minore ha raggiunto tale età.
(5)Chiunque induce un minore a partecipare alloa ⌦ sfruttamento a fini di ⌫ prostituzione minorile, ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età.
(6)Chiunque costringe o fa uso di violenza o minacceia nei confronti di un minore pera fini di ⌦ sfruttarlo a fini di ⌫ prostituzione minorile, è punito con una pena detentiva massima di almeno dieci anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età.
(7)Chiunque compie atti sessuali con un minore, ricorrendo ⌦ allo sfruttamento a fini di ⌫ alla prostituzione minorile, è punito con una pena detentiva massima di almeno cinque ⇨ otto ⇦ anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno due ⇨ quattro ⇦ anni se il minore ha raggiunto tale età.
🡻 2011/93/UE (adattato)
Articolo 5
Reati di pornografia minorile ⌦ concernenti materiale pedopornografico ⌫
(1)Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali, allorché non giustificate, di cui ai paragrafi da 2 a 6.
(2)L'acquisto o il possesso di materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.
(3)L'accesso consapevole, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.
(4)La distribuzione, la diffusione o la trasmissione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno due anni.
(5)L'offerta, la fornitura o la messa a disposizione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno due anni.
(6)La produzione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno tre anni.
⇩ nuovo
(7)Ai fini del paragrafo 1, le condotte di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 sono considerate giustificate, in particolare, quando sono tenute da un'organizzazione stabilita in uno Stato membro, che agisce nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori ed è stata autorizzata da detto Stato membro, o per conto della stessa o sotto la sua responsabilità, purché le azioni in questione siano svolte secondo le condizioni previste da detta autorizzazione.
Tra tali condizioni può figurare l'obbligo che le organizzazioni che ricevono detta autorizzazione abbiano la necessaria esperienza e indipendenza, che sussistano adeguati meccanismi di rendicontazione e sorveglianza per garantire che esse agiscano con rapidità e diligenza e nell'interesse pubblico, e che usino canali di comunicazione sicuri per svolgere le azioni autorizzate.
(8)Gli Stati membri provvedono affinché le autorizzazioni rilasciate a un'organizzazione che agisce nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori di cui al paragrafo 7 consentano tutte le attività seguenti o alcune di esse:
a.ricevere e analizzare segnalazioni di presunto materiale pedopornografico presentate loro dalle vittime, da utenti online o da altre organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori;
b.riferire prontamente il contenuto illegale segnalato all'autorità di contrasto competente dello Stato membro in cui è ospitato il materiale;
c.collaborare con organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori e che sono autorizzate a ricevere segnalazioni di presunto materiale pedopornografico conformemente alla lettera a) nello Stato membro o nel paese terzo in cui il materiale è ospitato;
d.ispezionare il materiale accessibile al pubblico nei servizi di hosting per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico, sulla base delle segnalazioni di presunto materiale pedopornografico di cui alla lettera a) o su richiesta di una vittima.
🡻 2011/93/UE (adattato)
(9)Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se il presente articolo si applichi ai casi di pornografia minorile, ⌦ concernenti materiale pedopornografico ⌫ di cui all'articolo 2, ⌦ , punto 3, lettera c) ⌫ lettera c), punto iii), qualora la persona che sembra un minore avesseabbia avuto in realtà diciotto anni o più al momento in cui è stata ritratta.
(10)Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se i paragrafi 2 e 6 del presente articolo si applichino ai casi in cui si accerti che il materiale pornografico quale definito all'articolo 2, lettera c), punto iv) è prodotto e posseduto dal produttore unicamente a uso privato, a condizione che non sia stato utilizzato ai fini della sua produzione alcun materiale pornografico di cui all'articolo 2, lettera c), punti i), ii) e iii), e purché l'attività non comporti alcun rischio di diffusione del materiale.
🡻 2011/93/UE (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 6
Adescamento di minori per scopi sessuali
1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punita ⌦ come segue ⌫ la seguente condotta intenzionale seguente ⌦ di un adulto ⌫ :
a)Se un adulto propone ⌦ proporre ⌫, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale di incontrarlo ⇨ online o di persona ⇦ con l'intento di commettere i reati di cui all'articolo 3, paragrafio 4 ⇨, 5, 6 e 7 ⇦, e all'articolo 5, paragrafo 6, e ove tale proposta sia stata seguita da atti materiali finalizzati a tale incontro, il fatto è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno;.
⇩ nuovo
b)la condotta di cui al primo comma è punita con una pena detentiva massima di almeno due anni se è fatto uso di coercizione, forza o minacce.
🡻 2011/93/UE
⇨ nuovo
(2)Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia punito ⇨ con una pena detentiva massima di almeno sei mesi ⇦ il tentativo, per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, da parte di un adulto il quale adeschi un minore che non abbia raggiunto l'età del consenso sessuale per fornire materiale pedopornografico che ritragga tale minore.
⇩ nuovo
La condotta di cui al primo comma è punita con una pena detentiva massima di almeno un anno se è fatto uso di coercizione, forza o minacce.
(3)Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il tentativo, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 5, da parte di un adulto il quale induca un minore a partecipare a spettacoli di abusi sessuali su minori e allo sfruttamento di minori a fini di prostituzione sia punito con una pena detentiva massima di almeno sei mesi.
La condotta di cui al primo comma è punita con una pena detentiva massima di almeno un anno se è fatto uso di coercizione, forza o minacce.
⇩ nuovo
Articolo 7
Adescamento a fini di abuso sessuale
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la promessa intenzionale o la dazione di denaro, o altre forme di vantaggi o utilità, per indurre una persona a commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8, all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 5, paragrafo 6, sia punita con una pena detentiva massima di almeno tre anni.
⇩ nuovo
Articolo 8
Gestione di un servizio online a fini di abuso o sfruttamento sessuale dei minori
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'erogazione o la gestione intenzionale di un servizio della società dell'informazione destinato a favorire o incoraggiare la commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 sia punita con una pena detentiva massima di almeno un anno.
🡻 2011/93/UE (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 9
Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo
(1)Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano puniti l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione dei reati di cui agli articoli da 3 a 6 ⇨ 8 ⇦.
(2)Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punito il tentativo di commissione dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5 e ⌦ , ⌫ 6, ⇨ 7 e 8, ⇦ all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 e , all'articolo 5, paragrafi 4, 5 e 6 ⇨ , e agli articoli 7 e 8 ⇦.
🡻 2011/93/UE (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 10
Atti sessuali consensuali
(1)Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se l'articolo 3, paragrafi 2 e 4, si applichi agli atti sessuali consensuali tra coetanei, vicini per età, grado di sviluppo e maturità psicologica e fisica, purché tali atti non comportino abusi.
(2)Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se l'articolo 4, paragrafo 4, si applichi agli spettacoli pornografici che hanno luogo nell'ambito di rapporti consensuali ove il minore abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, ovvero tra coetanei, vicini per età, grado di sviluppo o maturità psicologica e fisica, purché tali atti non comportino abusi o sfruttamento e purché non comportino dazione di somme di denaro o di altri vantaggi o utilità a titolo di pagamento per lo spettacolo pornografico.
(3)Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se l'articolo 5, paragrafi 2 ⇨ , 3, 4 ⇦ e 6, si applichi alla produzione, all'acquisto o al possesso di ⇨ , o all'accesso a, ⇦ materiale pedopornografico in cui sono coinvolti ⇨ esclusivamente: ⇦
⌦ a) ⌫minori che abbiano raggiunto l'età del consenso sessuale ⌦, oppure ⌫
⇨ b)minori che abbiano raggiunto l'età del consenso sessuale e loro coetanei, ⇦
nei casi in cui tale materiale è prodotto e posseduto con il consenso di tali ⌦ dei ⌫ minori ⌦ coinvolti ⌫ e unicamente a uso privato delle persone coinvolte, purché l'atto non implichi alcun abuso.
⇩ nuovo
(4)Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se l'articolo 6 si applichi a proposte, conversazioni, contatti o scambi tra coetanei.
(5)Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, si considera che un minore che ha raggiunto l'età del consenso sessuale abbia acconsentito a compiere un atto soltanto se il consenso è stato espresso volontariamente, quale libera manifestazione della sua volontà, valutata tenendo conto della situazione e del contesto.
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento.
L'assenza di consenso non può essere contestata sulla sola base del silenzio del minore, dell'assenza di resistenza verbale o fisica o del suo comportamento passato.
(6)La condivisione consensuale di immagini o video intimi non può essere interpretata come consenso a ulteriori condivisioni o diffusioni delle stesse immagini o degli stessi video.
🡻 2011/93/UE (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 11
Circostanze aggravanti
Purché non siano già elementi costitutivi dei reati di cui agli articoli da 3 a ⇨ 9 ⇦ 7, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti circostanze possano essere considerate, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, circostanze aggravanti con riferimento ai pertinenti reati di cui agli articoli da 3 a ⇨ 9 ⇦ 7:
a)il reato è stato commesso nei confronti di un minore in situazione di particolare vulnerabilità, quale un minore con una disabilità psichica o fisica o in uno stato di dipendenza o in uno stato di incapacità fisica o psichica;
b)il reato è stato commesso da un familiare del minore, da una persona che con il minore ha una relazione di convivenza o da altra persona che ha abusato della sua riconosciuta posizione di fiducia ⌦ , ⌫ o di autorità ⇨ o influenza ⇦ ;
c)il reato è stato commesso da più persone riunite;
d)il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata
;
e)l'autore del reato è stato già condannato per reati della stessa ⌦ natura ⌫ indole;
f)l'autore del reato, deliberatamente o per negligenza, ha messo in pericolo la vita del minore; oppure
g)il reato è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato al minore un pregiudizio grave ⌦ ; ⌫ .
⇩ nuovo
h)il reato è stato reiterato;
i)il reato è stato commesso con l'uso di un'arma o con la minaccia di usare un'arma; oppure
j)il reato è stato commesso inducendo la vittima ad assumere o utilizzare droghe, alcolici o altre sostanze inebrianti o a subirne l'effetto.
🡻 2011/93/UE (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 12
Misure interdittive derivanti dalle condanne
(1)Per scongiurare il rischio di reiterazione dei reati, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona fisica condannata per i reati di cui agli articoli da 3 a ⇨ 9 ⇦ 7 sia interdetta, in via temporanea o permanente, almeno dall'esercizio di attività professionali che comportano contatti diretti e regolari con minori.
(2)Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i datori di lavoro, al momento dell'assunzione di una persona per attività professionali o attività di volontariatovolontarie organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori, ⇨ e le organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, quando assumono personale, ⇦ abbiano il diritto di ⇨ siano tenuti a ⇦ chiedere informazioni, conformemente alla normativa nazionale e con ogni mezzo appropriato, quali l'accesso su richiesta o tramite l'interessato, sull'esistenza di condanne penali per i reati di cui agli articoli da 3 a ⇨ 9 ⇦ 7, iscritte nel casellario giudizialegiudiziario, o sull'dell'esistenza di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali.
(3)Gli Stati membri ⇨ , qualora richiesto dalle autorità competenti, ⇦ adottano le misure necessarie per assicurare che, ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le ⌦ la trasmissione delle ⌫ informazioni sull'esistenza di condanne per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 ⇨ 9 ⇦ o di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali siano trasmesse in conformità delle procedure previste dalla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario [13] quando la richiesta è rivolta ai sensi dell'articolo 6 della richiamata decisione quadro con il consenso dell'interessato. ⇨ , e che le informazioni trasmesse siano quanto più complete possibile e comprendano almeno le informazioni detenute da qualsiasi Stato membro sull'esistenza di condanne penali o misure interdittive risultanti da condanne penali. A questo scopo, tali informazioni sono trasmesse tramite ECRIS o il meccanismo per lo scambio di informazioni sui casellari giudiziali stabilito con i paesi terzi. ⇦
🡻 2011/93/UE
Articolo 11
Sequestro e confisca
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le loro autorità competenti abbiano la facoltà di sequestrare e confiscare gli strumenti e i proventi derivanti dai reati di cui agli articoli 3, 4 e 5.
🡻 2011/93/UE
⇨ nuovo
Articolo 13
Responsabilità delle persone giuridiche
(1)Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 3 a ⇨ 9 ⇦ 7 commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata su:
a)il potere di rappresentanza di detta persona giuridica;
b)il potere di adottare decisioni per conto della persona giuridica; oppure
c)l'autorità sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.
(2)Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per assicurare che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli di cui al paragrafo 1 abbiano reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, dei reati di cui agli articoli da 3 a ⇨ 9 ⇦ 7 da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto.
(3)La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non pregiudica l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso i reati di cui agli articoli da 3 a ⇨ 9 ⇦ 7, che abbiano istigato qualcuno a commetterli o che vi abbiano concorso.
🡻 2011/93/UE (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 14
Sanzioni applicabili alle persone giuridiche
(1)Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo ⌦ 13 ⌫ 12, paragrafo 1, sia punita con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni quali:
a)l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;
b)⇨ l'esclusione dall'accesso a finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni; ⇦
c)l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;
d)l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
e)provvedimenti giudiziari di scioglimento; oppure
f)la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.
(2)Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, sia punita con sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive.
⇩ nuovo
(2)Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 13, i reati puniti con una pena detentiva massima di almeno due anni per le persone fisiche siano puniti con sanzioni pecuniarie il cui livello massimo non sia inferiore all'1 % del fatturato globale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria.
(3)Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 13, i reati puniti con una pena detentiva massima di almeno tre anni per le persone fisiche siano puniti con sanzioni pecuniarie il cui livello massimo non sia inferiore al 5 % del fatturato globale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria.
Articolo 15
Mancato esercizio dell'azione penale o mancata applicazione di sanzioni alle vittime
Gli Stati membri, conformemente ai principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici, adottano le misure necessarie per conferire alle autorità nazionali competenti il potere di non perseguire, né imporre sanzioni penali, alle vittime minorenni di abuso e sfruttamento sessuale coinvolte in attività criminali che sono state costrette a compiere come conseguenza diretta degli atti di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5 e 6, nonché all'articolo 5, paragrafio ⇨ 4, 5 e ⇦ 6.
🡻 2011/93/UE (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 16
Indagini e azione penale ⇨ e termini di prescrizione ⇦
(1)Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le indagini o l'azione penale relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7 ⇨ 9 ⇦ non siano subordinate alla querela o alla denuncia formulate dalla vittima o dal suo rappresentante e che il procedimento penale possa continuare anche se tale persona ritratta le proprie dichiarazioni.
(2)Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui all'articolo 3 e, all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 nonché ⌦ , ⌫ i reati gravi di cui all'articolo 5, paragrafo 6, qualora sia stato usato materiale pedopornografico ai sensi dell'articolo 2 ⌦ , punto 3, lettere a) e b), ⌫ lettera c), punti i) e ii), ⇨ e i reati di cui agli articoli 7 e 8 ⇦ possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età, in misura proporzionata alla gravità del reato in questione.
⇩ nuovo
Il periodo di tempo di cui al primo comma è di:
a)almeno 20 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno tre anni;
b)almeno 25 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno cinque anni;
c)almeno 30 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno otto anni.
🡻 2011/93/UE
⇨ nuovo
(3)Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 ⇨ 9 ⇦ dispongano di efficaci strumenti investigativi, come quelli usati nei casi riguardanti la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.
⇩ nuovo
(4)Gli Stati membri provvedono affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini e dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 dispongano di personale, competenze ed efficaci strumenti investigativi sufficienti per indagare e perseguire tali reati, compresi quelli commessi per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale applicabile. Ove opportuno, detti strumenti comprendono strumenti investigativi speciali, come quelli usati per contrastare la criminalità organizzata o altri reati gravi, tra cui la possibilità di condurre indagini sotto copertura.
🡻 2011/93/UE
⇨ nuovo
(5)Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le unità o i servizi investigativi possano identificare le vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 ⇨ 9 ⇦, in particolare esaminando materiale pedopornografico, quali foto e registrazioni audiovisive diffuse o rese accessibili a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
🡻 2011/93/UE (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 17
Segnalazione di sospetto abuso o sfruttamento sessuale ⌦ di minore ⌫
(1)Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le regole di riservatezza imposte dal diritto nazionale non costituiscano un ostacolo a che determinati operatori aventi il compito principale di lavorare a contatto con i minori segnalino ai servizi incaricati della protezione dei minori i casi in cui hanno ragionevole motivo di ritenere che un minore sia vittima dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 ⇨ 9 ⇦.
(2)Gli Stati membri adottano le misure necessarie a incoraggiare chiunque sia a conoscenza di fatti costituenti reato ai sensi degli articoli da 3 a 7 ⇨ 9 ⇦, o in buona fede sospetti che tali fatti siano avvenuti, a segnalarli ai servizi competenti ⇨ , fatti salvi l'articolo 18 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'articolo 12 del regolamento (UE) …/… [che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale sui minori]. ⇦
⇩ nuovo
(3)Gli Stati membri provvedono affinché almeno i professionisti che lavorano a stretto contatto con i minori nei settori della protezione, dell'istruzione e della cura e dell'assistenza sanitaria dei minori siano tenuti a riferire alle autorità competenti i casi in cui hanno ragionevole motivo di ritenere che sia stato commesso, o che stia per essere commesso, un reato punibile conformemente alla presente direttiva.
(4)Gli Stati membri esonerano dall'obbligo di denuncia di cui al paragrafo 3 i professionisti che lavorano nei settori sanitari nel contesto di programmi destinati a persone condannate per un reato punito conformemente alla presente direttiva o a persone che temono di poter commettere un reato punibile conformemente alla presente direttiva.
(5)Gli Stati membri, sostenuti dal Centro dell'UE una volta stabilito, pubblicano linee guida a uso delle persone di cui al paragrafo 3, che indichino come accertare se un reato punibile conformemente alla presente direttiva sia stato commesso o stia per essere commesso, e come riferirlo alle autorità competenti. Tali linee guida spiegano anche come affrontare le esigenze specifiche delle vittime.
⇩ nuovo
Articolo 18
Segnalazione di abuso o sfruttamento sessuale
(1)In aggiunta ai diritti della vittima al momento della denuncia di cui all'articolo 5 della direttiva 2012/29/UE e all'articolo 5 bis della direttiva (UE) .../... [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato], gli Stati membri provvedono affinché le vittime possano denunciare alle autorità competenti i reati di cui agli articoli da 3 a 9 della presente direttiva in modo facile e accessibile. Ciò comprende la possibilità di denunciare tali reati e, se possibile, presentare elementi di prova mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione facilmente accessibili e fruibili.
(2)Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di denuncia di cui al paragrafo 1 siano sicure, riservate e a misura di minore e usino un linguaggio consono al minore in funzione della sua età e maturità. Gli Stati membri provvedono affinché la denuncia non sia subordinata al consenso dei genitori.
(3)Gli Stati membri provvedono affinché alle autorità competenti che entrano in contatto con le vittime che denunciano reati di abuso o sfruttamento sessuale dei minori sia vietato trasferire dati personali relativi allo status della vittima in materia di soggiorno alle autorità competenti per la migrazione, almeno fino al completamento della prima valutazione individuale delle specifiche esigenze di protezione della vittima, condotta conformemente all'articolo 22 della direttiva 2012/29/UE.
🡻 2011/93/UE (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 19
Giurisdizione e coordinamento dell'azione penale
(1)Gli Stati membri adottano le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 ⇨ 9 ⇦ nei seguenti casi ⌦ casi seguenti ⌫ :
a)il reato è stato commesso in tutto o in parte sul loro territorio; oppure
b)l'autore del reato è un loro cittadino.
(2)Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla decisione di stabilire la propria giurisdizione anche per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 ⇨ 9 ⇦ commessi al di fuori del suo territorio, tra l'altro nei casi seguenti:
a)il reato è stato commesso contro uno dei suoi cittadini o contro una persona che risiede abitualmente nel suo territorio;
b)il reato è stato commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio; oppure
c)l'autore del reato risiede abitualmente nel suo territorio.
(3)Gli Stati membri provvedono affinché rientrino nella loro giurisdizione i casi in cui un reato contemplato dagli articoli 5 e ⌦ , ⌫ 6 ⇨ e 8 ⇦ e, nella misura in cui sia pertinente, dagli articoli 3 e ⇨, 4, ⇦ 7 ⇨ e 9 ⇦ , sia stato commesso a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione a cui l'autore ha avuto accesso dal loro territorio, a prescindere dal fatto che la tecnologia in questione sia basata o meno su tale territorio.
(4)Per le azioni penali relative ai reati di cui all'articolo 3, paragrafi da 4, 5 e ⌦ , ⌫ 6, ⇨ 7 e 8, ⇦ all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 e ⌦ , ⌫ all'articolo 5, paragrafo 6, ⇨ e agli articoli 7 e 8 ⇦ commessi al di fuori del territorio dello Stato membro interessato, per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la sua giurisdizione non sia subordinata alla condizione che i fatti costituiscano reato nel luogo in cui sono stati commessi.
(5)Per le azioni penali relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7 ⇨ 9 ⇦ commessi al di fuori del territorio dello Stato membro interessato, per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la sua giurisdizione non sia subordinata alla condizione che il reato sia perseguibile solo su querela della vittima nel luogo in cui è stato commesso o su segnalazione dello Stato in cui è stato commesso.
⇩ nuovo
(6)Se un reato di cui agli articoli 3 e 9 rientra nella giurisdizione di più Stati membri, questi collaborano per stabilire quale di essi debba svolgere il procedimento penale. Se del caso, e conformemente all'articolo 12 della decisione quadro 2009/948/GAI, la questione è deferita a Eurojust.
🡻 2011/93/UE (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 20
Disposizioni generali sulle misure di assistenza, sostegno e protezione delle vittime minorenni
(1)Le vittime minorenni dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 ⇨ 9 ⇦ ricevono assistenza, sostegno e protezione conformemente agli articoli 19 e 20 ⌦ 21 e 22 ⌫, tenuto conto dell'interesse superiore del minore.
(2)Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che ⌦ il minore ⌫ la vittima riceva assistenza e sostegno non appena le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi di ritenere che possa essere statoa vittima dei reati di cui agli articoli da 3 a ⇨ 9 ⇦ 7.
(3)Gli Stati membri provvedono affinché, ove l'età della vittima dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 ⇨ 9 ⇦ risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore, la persona in questione sia considerata minore e ottenga quindi accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione conformemente agli articoli 19 e 20 ⌦ 21 e 22 ⌫.
🡻 2011/93/UE (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 21
Assistenza e sostegno alle vittime
(1)Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le vittime ricevano assistenza e sostegno ⇨ specialistico e adeguato ⇦ prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo la conclusione del procedimento penale, per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla decisione quadro 2001/220/GAI ⌦ direttiva 2012/29/UE ⌫, ⇨ dalla direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato] ⇦ e dalla presente direttiva. ⇨ In particolare, gli Stati membri assicurano che le vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 abbiano accesso a servizi di assistenza mirati e integrati per i minori conformemente all'articolo 9 bis della direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato]. ⇦ Gli Stati membri adottano in particolare le misure necessarie per garantire la protezione dei minori che segnalano casi di abuso nell'ambito del loro contesto familiare.
⇩ nuovo
(2)Alla vittima sono erogate cure mediche e un sostegno emotivo, psicosociale, psicologico ed educativo coordinati e consoni all'età e qualsiasi altra assistenza opportuna, specificamente adeguata alla situazione di abuso sessuale.
(3)Qualora sia necessario prevedere una sistemazione temporanea, il minore è collocato in via prioritaria insieme ad altri familiari, in alloggi permanenti o temporanei, dotati di servizi di assistenza.
(4)Le vittime dei reati punibili conformemente alla presente direttiva hanno accesso ai centri di assistenza stabiliti ai sensi dell'articolo 28 della direttiva […/…/UE proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica].
🡻 2011/93/UE (adattato)
⇨ nuovo
(5)(2) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che l'assistenza e il sostegno alla vittima minorenne non siano subordinati alla sua volontà di cooperare nel quadro delle indagini, dell'azione penale o del processo.
(6)(3) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le azioni specifiche volte ad assistere e sostenere le vittime minorenni nell'esercizio dei loro diritti ai sensi della presente direttiva siano intraprese a seguito di una valutazione individuale della particolare situazione di ogni vittima minorenne, ⇨ condotta conformemente all'articolo 22 della direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato ] e ⇦ tenendo debito conto del parere, delle esigenze e dei timori del minore.
(7)(4) Le vittime minorenni dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 ⇨ 9 ⇦ sono considerate vittime particolarmente vulnerabili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 4, e dell'articolo 14, paragrafo 1, della decisione quadro 2001/220/GAI ⇨ 22, paragrafo 2, della direttiva 2012/29/UE e della direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato] ⇦.
(8)(5) Gli Stati membri adottano, ove possibile e opportunoopportuno e possibile, misure intese a fornire assistenza e sostegno alla famiglia della vittima minorenne nell'esercizio dei diritti ai sensi della presente direttiva allorché la famiglia si trovi nel territorio di uno degli Stati membri. In particolare, ove possibile e opportuno, gli Stati membri applicano alla famiglia della vittima minorenne l'articolo 4 della decisione quadro 2001/220/GAI ⌦ direttiva 2012/29/UE ⌫ ⇨ e della direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato] ⇦.
⇩ nuovo
(9)Una volta istituito, il Centro dell'UE sostiene proattivamente le azioni di assistenza alle vittime adottate dagli Stati membri nei modi seguenti:
a)invitando altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione e autorità, organi o organismi competenti degli Stati membri a condividere con il Centro dell'UE informazioni sull'assistenza ai minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale, ogniqualvolta opportuno e almeno una volta all'anno;
b)raccogliendo di propria iniziativa informazioni su misure e programmi nel settore dell'assistenza ai minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale, compresi misure e programmi attuati nei paesi terzi;
c)agevolando lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri, e tra gli Stati membri e i paesi terzi, mediante una banca dati pubblica contenente le misure e i programmi di assistenza alle vittime attuati in ogni Stato membro e nei paesi terzi; la banca dati non contiene alcun dato personale;
d)agevolando la preparazione delle linee guida e dei protocolli di cui al paragrafo 10.
(10)Gli Stati membri, sostenuti dal Centro dell'UE una volta istituito, pubblicano linee guida a uso dei professionisti nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione e dei servizi sociali sulla fornitura di sostegno adeguato ai minori vittime di abuso o sfruttamento sessuale, in cui si indichi anche come indirizzare le vittime ai servizi di assistenza competenti e si chiariscano i ruoli e le responsabilità. Tali linee guida spiegano anche come affrontare le esigenze specifiche delle vittime.
🡻 2011/93/UE (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 22
Tutela delle vittime minorenni nelle indagini e nei procedimenti penali
(1)Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini e nei procedimenti penali, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, le autorità competenti nominino uno speciale rappresentante per la vittima minorenne qualora, ai sensi della normativa nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore in ragione di un conflitto di interesse con la vittima, ovvero qualora il minore non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia.
(2)Gli Stati membri provvedono affinché le vittime minorenni accedano senza ritardo alla consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nei pertinenti sistemi giudiziari, all'assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. La consulenza e l'assistenza legale sono gratuite quando la vittima non dispone di risorse finanziarie sufficienti.
(3)Fermi restando i diritti della difesa, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini penali relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7 ⇨ 9 ⇦:
a)l'audizione della vittima minorenne abbia luogo senza ritardi ingiustificati dopo la segnalazione dei fatti alle autorità competenti;
b)l'audizione della vittima minorenne si svolga , ove necessario, in locali appositi o adattati a tale scopo;
c)la vittima minorenne sia ascoltata da o mediante operatori formati a tale scopo;
d)ove possibile e opportuno, la vittima minorenne sia ascoltata sempre dalle stesse persone;
e)le audizioni si svolgano nel numero più limitato possibile e solo se strettamente necessarie ai fini delle relative indagini o del procedimento penali;
f)la vittima minorenne sia accompagnata dal suo rappresentante legale o, se del caso, da un adulto di sua scelta, salvo motivata decisione contraria nei confronti di tale persona;.
⇨ g)gli esami medici della vittima minorenne ai fini del procedimento penale siano il più possibile limitati e siano eseguiti da professionisti appositamente formati. ⇦
(4)Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7 ⇨ 9 ⇦, tutte le audizioni della vittima minorenne ovvero, laddove opportuno, del minore testimone dei fatti possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e tali registrazioni audiovisive possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni del loro diritto nazionale.
(5)Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nei procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli da 3 a 7 ⇨ 9 ⇦, possa essere disposto che:
a)l'udienza si svolga a porte chiuse;
b)la vittima minorenne sia ascoltata in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione.
(6)Gli Stati membri adottano le misure necessarie, nell'interesse della vittima minorenne e tenuto conto di altri interessi superiori, per proteggere la vita privata, l'identità e l'immagine dellae vittimae minorennei e impedire la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che ne permetta l'identificazione.
⇩ nuovo
(7)Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, qualora sia necessaria la partecipazione di un minore a procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli da 3 a 9, il giudice tenga conto dell'età e della maturità del minore nell'ambito di tali procedimenti.
⇩ nuovo
Articolo 23
Diritto della vittima al risarcimento
(1)Gli Stati membri provvedono affinché le vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 della presente direttiva abbiano diritto ad essere risarcite per qualsiasi danno subito. Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile chiedere un risarcimento da parte degli autori dei reati di cui agli articoli da 3 a 9, delle persone giuridiche responsabili di tali reati ai sensi degli articoli 13 e 14 e, ove opportuno, dei sistemi nazionali di risarcimento delle vittime.
(2)In aggiunta ai diritti di cui godono a norma dell'articolo 16 bis della direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato], le vittime sono autorizzate a chiedere un risarcimento nell'ambito dei procedimenti penali e civili per i danni ad esse causati dai reati punibili conformemente alla presente direttiva, per un congruo periodo di tempo dopo avere raggiunto la maggiore età, in misura proporzionata alla gravità del reato.
(3)I periodi di cui al primo comma sono i seguenti:
a)almeno 20 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno tre anni;
b)almeno 25 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno cinque anni;
c)almeno 30 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno otto anni.
(4)Gli Stati membri provvedono affinché, per garantire un risarcimento sufficiente alle vittime dei reati punibili conformemente alla presente direttiva, siano presi in considerazione tutti gli elementi pertinenti, tra cui:
a)eventuali dolori o sofferenze fisici o mentali causati dal reato, compresi dolori e sofferenze connessi alla circolazione online di materiale pedopornografico riguardante la vittima in questione;
b)il costo delle cure necessarie per il recupero da tali dolori e sofferenze, comprese le spese concernenti la salute mentale e fisica, i costi delle cure e le spese di viaggio eventualmente sostenute per accedere a tali cure; e
c)eventuali perdite di reddito causate dal reato.
⇩ nuovo
Articolo 24
Autorità nazionali o soggetti equivalenti
Gli Stati membri istituiscono autorità nazionali o soggetti equivalenti incaricati delle attività seguenti:
(1)agevolare e, se necessario, coordinare le azioni di prevenzione e assistenza alle vittime a livello nazionale;
(2)valutare le tendenze in materia di abuso sessuale sui minori, online e offline;
(3)valutare i risultati di programmi e misure di prevenzione e di programmi e misure di assistenza e sostegno alle vittime, anche raccogliendo dati statistici in stretta cooperazione con organizzazioni della società civile attive in questo campo;
(4)riferire a proposito di tali tendenze, risultati e dati statistici.
In particolare, le autorità nazionali adempiono gli obblighi di raccolta di dati, ricerca e rendicontazione di cui all'articolo 31.
⇩ nuovo
Articolo 25
Coordinamento e cooperazione tra più agenzie e attori
Gli Stati membri istituiscono meccanismi adeguati per garantire un coordinamento e una cooperazione efficaci delle autorità, delle agenzie e degli organismi pertinenti, compresi gli enti locali e regionali, le autorità di contrasto, la magistratura, le procure, i fornitori di servizi di assistenza e i fornitori di servizi della società dell'informazione, le organizzazioni non governative, i servizi sociali, comprese le autorità per la tutela o il benessere dei minori, gli istituti di istruzione e di assistenza sanitaria, le parti sociali, fatta salva la loro autonomia, e altre organizzazioni e soggetti pertinenti, al fine di elaborare e attuare misure contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, sia online che offline, a livello nazionale. Tali meccanismi assicurano anche un coordinamento e una cooperazione efficaci con il Centro dell'UE e la Commissione.
🡻 2011/93/UE (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 26
Misure contro la pubblicizzazione della possibilità di praticare abusi e ⌦ sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi e nel turismo ⌫ turismo sessuale a danno di minori
Gli Stati membri adottano le misure appropriate per prevenire o vietare:
a)la diffusione di materiale che pubblicizza la possibilità di commettere i reati di cui agli articoli da 3 a ⇨ 8 ⇦ 6; e
b)l'organizzazione per altri, a fini commerciali o meno, di viaggi finalizzati a commettere i reati di cui agli articoli da 3 a ⌦ , 4 e ⌫ 5.
🡻 2011/93/UE (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 27
Programmi o misure di intervento di natura preventiva
⌦ 1. ⌫ Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché chiunque abbia il timore di poter commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 7 ⇨ 9 ⇦ possa accedere, ove opportuno, ad ⇨ appositi ⇦ programmi o misure d'intervento efficaci volti a valutare e a prevenire il rischio che siano commessi tali reati.
⇩ nuovo
2. Gli Stati membri provvedono affinché i programmi o le misure di cui al paragrafo 1 siano accessibili senza indebite restrizioni in linea con le norme nazionali in materia di assistenza sanitaria.
🡻 2011/93/UE (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 28
Prevenzione
1.⇨ Per scoraggiare e ridurre la domanda che incentiva ogni forma di sfruttamento sessuale dei minori, ⇦ gGli Stati membri adottano le misure necessarie, ad esempio nel settore dell'istruzione e della formazione, ⇨ campagne di informazione e sensibilizzazione sulle conseguenze, lungo tutto il corso della vita, dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, sull'illegalità di tali atti e sulla possibilità offerta a chiunque abbia il timore di commettere tali reati di accedere ad appositi programmi o misure d'intervento efficaci ⇦ per scoraggiare e ridurre la domanda che incentiva ogni forma di sfruttamento sessuale di minori.
(2)Gli Stati membri adottano, anche tramite internet, azioni adeguate quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi ⇨ o materiali ⇦ di ricerca e, istruzione ⇨ e formazione ⇦, ove opportuno in cooperazione con le organizzazioni di riferimento della società civile e altri soggetti interessati, intese a sensibilizzare e a ridurre il rischio che i minori diventino vittime di abuso o sfruttamento sessuale.
(3)Gli Stati membri promuovono la formazione regolare ⇨ , anche in materia di giustizia a misura di minore, dei professionisti, dei giudici e ⇦ dei funzionari che hanno probabilità di entrare in contatto con vittime minorenni di abuso o sfruttamento sessuale, compresi ⇨ , ad esempio, coloro che operano nel settore della protezione dei minori, gli operatori del diritto, gli insegnanti e gli educatori, i giudici dei tribunali per la famiglia e ⇦ i funzionari di polizia impegnati in prima linea sul territorio, affinché siano in grado di individuare le vittime minorenni e i minori potenziali vittime di abuso o sfruttamento sessuale e di occuparsi di loro.
⇩ nuovo
(4)Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rafforzare la prevenzione degli abusi sessuali sui minori in strutture di comunità, comprese scuole, ospedali, servizi di assistenza sociale, circoli sportivi e comunità religiose.
Dette misure comprendono:
a)apposite attività di formazione e sensibilizzazione per il personale che lavora in tali strutture;
b)apposite linee guida, protocolli interni e norme per individuare le buone pratiche, come l'istituzione di meccanismi di sorveglianza e rendicontazione per il personale che lavora in stretto contatto con i minori in tali strutture;
c)la creazione di spazi sicuri, gestiti da personale appositamente incaricato e adeguatamente formato, in cui minori, genitori, prestatori di assistenza e membri della comunità possano segnalare comportamenti inappropriati.
Le misure di prevenzione prestano particolare attenzione all'esigenza di proteggere i minori particolarmente vulnerabili, compresi quelli con disabilità mentali o fisiche.
(5)Una volta istituito, il Centro dell'UE sostiene proattivamente le misure di prevenzione adottate dagli Stati membri come segue:
a)invitando altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione e autorità, organi o organismi competenti degli Stati membri a condividere informazioni su misure e programmi di prevenzione nel settore dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, ogniqualvolta opportuno e almeno una volta all'anno;
b)raccogliendo informazioni su misure e programmi di prevenzione nel settore dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, compresi misure e programmi attuati nei paesi terzi;
c)agevolando lo scambio delle migliori pratiche tra Stati membri e paesi terzi, mediante una banca dati pubblica contenente le misure e i programmi di prevenzione attuati in ogni Stato membro e nei paesi terzi.
🡻 2011/93/UE
⇨ nuovo
Articolo 29
Programmi o misure di intervento su base volontaria durante o dopo il procedimento penale
(1)Fatti salvi i programmi o le misure di intervento imposti dalle autorità giudiziarie competenti ai sensi del diritto nazionale, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che siano predisposti programmi o misure di intervento ⇨ appositi ed ⇦ efficaci per prevenire e ridurre al minimo il rischio di recidiva per i reati sessuali a danno di minori. Tali programmi o misure sono accessibili in qualunque fase del procedimento, ⇨ e sono disponibili sia ⇦ all'interno chee all'esterno delle strutture carcerarie, conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale.
(2)I programmi o le misure di intervento di cui al paragrafo 1 soddisfano le specifiche esigenze di sviluppo dei minori autori di reati sessuali.
(3)Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le seguenti persone possano avere accesso ai programmi o alle misure di intervento di cui al paragrafo 1:
a)le persone soggette a un procedimento penale per i reati di cui agli articoli da 3 a ⇨ 9 ⇦ 7, a condizione che non pregiudichino né neghino i diritti della difesa o i requisiti di un processo equo e imparziale, e in particolare nel pieno rispetto del principio della presunzione d'innocenza; e
b)le persone condannate per i reati di cui agli articoli da 3 a ⇨ 9 ⇦ 7.
(4)Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone di cui al paragrafo 3 siano sottoposte a una valutazione del pericolo che rappresentano e dei possibili rischi di reiterazione dei reati di cui agli articoli da 3 a ⇨ 9 ⇦ 7, allo scopo di identificare programmi o misure di intervento appropriati.
(5)Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone di cui al paragrafo 3 alle quali siano stati proposti programmi o misure d'intervento ai sensi del paragrafo 4:
a)siano pienamente informate delle motivazioni della proposta;
b)acconsentano a partecipare ai programmi o alle misure con piena cognizione di causa;
c)possano rifiutare e, nel caso di persone condannate, siano informate delle possibili conseguenze di un tale rifiuto.
🡻 2011/93/UE
Articolo 30
Misure contro i siti web che contengono o diffondono materiale pedopornografico
(1)Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la tempestiva rimozione delle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico ospitate nel loro territorio e si adoperano per ottenere la rimozione di tali pagine ospitate al di fuori del loro territorio.
(2)Gli Stati membri possono adottare misure per bloccare l'accesso alle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico agli utenti internet sul loro territorio. Tali misure devono essere stabilite con procedure trasparenti e devono fornire idonee garanzie, in particolare al fine di assicurare che la restrizione sia limitata allo stretto necessario e proporzionata e che gli utenti siano informati del motivo della restrizione. Tali garanzie includono la possibilità di ricorrere per via giudiziaria.
⇩ nuovo
Articolo 31
Raccolta di dati
1.Gli Stati membri istituiscono un sistema per la raccolta, l'elaborazione, la produzione e la diffusione di statistiche pubbliche sui reati di cui agli articoli da 3 a 9.
(2)Dette statistiche comprendono i dati seguenti, disaggregati per sesso, età della vittima e dell'autore del reato, relazione tra la vittima e l'autore del reato e tipo di reato:
a)numero di vittime che hanno subito uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 negli ultimi 12 mesi, negli ultimi cinque anni e nel corso della loro vita;
b)numero annuo di persone perseguite e condannate per i reati di cui agli articoli da 3 a 9, ottenuto da fonti amministrative nazionali;
c)i risultati delle loro iniziative di prevenzione di cui agli articoli 27, 28 e 29 in termini di numero di autori e potenziali autori di reati che hanno avuto accesso a programmi di prevenzione e la percentuale di quelli che hanno subito condanne per uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 dopo aver partecipato a tali programmi.
(3)Ogni tre anni gli Stati membri svolgono un sondaggio sulla popolazione utilizzando la metodologia armonizzata della Commissione (Eurostat) per contribuire alla raccolta dei dati di cui al paragrafo 2, lettera a), e su tale base valutare la prevalenza e le tendenze per tutti i reati di cui agli articoli da 3 a 9. Gli Stati membri trasmettono tali dati alla Commissione (Eurostat) per la prima volta entro e non oltre [tre anni dopo l'entrata in vigore della direttiva].
(4)Gli Stati membri raccolgono i dati amministrativi di cui al paragrafo 2 sulla base di disaggregazioni comuni sviluppate in cooperazione con il Centro dell'UE. Essi trasmettono annualmente tali dati al Centro dell'UE. I dati trasmessi non contengono dati personali.
(5)Il Centro dell'UE assiste gli Stati membri nella raccolta dei dati di cui al paragrafo 2, anche promuovendo la definizione di norme comuni volontarie per il conteggio delle unità, le regole di conteggio, le disaggregazioni comuni, i formati di segnalazione e la classificazione dei reati.
(6)Gli Stati membri trasmettono le statistiche al Centro dell'UE e alla Commissione e rendono pubblici i dati statistici raccolti su base annuale. Il Centro dell'UE assembla le statistiche e le rende pubbliche. Tali statistiche non contengono dati personali.
(7)Gli Stati membri sostengono la ricerca sulle cause profonde, gli effetti, l'incidenza, le misure efficaci di prevenzione, le misure efficaci di assistenza alle vittime e le percentuali di condanna per i reati di cui agli articoli da 3 a 9.
🡻 2011/93/UE (adattato)
Articolo 32
Relazione
(1)Entro il 18 dicembre 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
(2)Entro il 18 dicembre 2015, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione delle misure di cui all'articolo 25.
⇩ nuovo
Entro [cinque anni dopo l'entrata in applicazione] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva [negli Stati membri] e, se del caso, propone modifiche.
🡻 2011/93/UE
Articolo 26
Sostituzione della decisione quadro 2004/68/GAI
La decisione quadro 2004/68/GAI è sostituita in relazione agli Stati membri che partecipano all'adozione della presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi ai termini per il recepimento della decisione quadro nel diritto nazionale.
In relazione agli Stati membri che partecipano all'adozione della presente direttiva, i riferimenti alla decisione quadro 2004/68/GAI si intendono fatti alla presente direttiva.
🡻 2011/93/UE (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 33
Recepimento
(1)Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva ⇨ : all'articolo 2, paragrafo 3, lettera d), e paragrafi 4, 5, 6, 8 e 9; all'articolo 3, paragrafi 1 e da 4 a 9; all'articolo 4, paragrafi da 4 a 7; all'articolo 5, paragrafi da 2 a 10; agli articoli da 6 a 10; all'articolo 11, frase introduttiva e lettere b), h), i) e j); all'articolo 12; all'articolo 13; all'articolo 14, paragrafo 1, frase introduttiva e lettera b), e paragrafi 2 e 3; agli articoli da 15 a 20; all'articolo 21, paragrafi da 1 a 4 e da 6 a 10; all'articolo 22, paragrafo 3, frase introduttiva e lettera g), e paragrafi 4, 5 e 7; agli articoli da 23 a 28; all'articolo 29, paragrafi 1, 3 e 4; e agli articoli da 30 a 32 della presente direttiva, ⇦ entro ⇨ [due anni dopo l'entrata in vigore] ⇦ il 18 dicembre 2013. ⇨ Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. ⇦
(2)Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
(2)(3) Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste ⌦ Le disposizioni adottate dagli Stati membri ⌫ contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto ⌦ tale ⌫ riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. ⇨ Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri. ⇦ Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
⇩ nuovo
(3)Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, compresa una tavola di concordanza tra tali disposizioni nazionali e i corrispondenti obblighi previsti dalla presente direttiva.
⇩ nuovo
Articolo 34
Abrogazione
La direttiva 2011/93/UE è abrogata a decorrere dal [giorno successivo alla seconda data di cui all'articolo 32, primo comma], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento della direttiva nel diritto interno di cui all'allegato I.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.
🡻 2011/93/UE
⇨ nuovo
Articolo 35
Entrata in vigore ⇨ e applicazione ⇦
La presente direttiva entra in vigore il ⇨ ventesimo ⇦ giorno ⇨ successivo ⇦ alladella pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
⇩ nuovo
Gli obblighi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, si applicano dal [… giorno successivo al termine di recepimento di cui all'articolo 33, paragrafo 1], fatta eccezione per l'articolo 21, paragrafo 9, l'articolo 28, paragrafo 5, e l'articolo 31, paragrafi 4, 5 e 6, che si applicano dal [data da allineare al regolamento che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale sui minori].
🡻 2011/93/UE
Articolo 36
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.
Fatto a Strasburgo, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
La presidente
Il presidente