COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 2.2.2024
COM(2024) 47 final
2024/0026(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
(ASAP)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in riferimento alla prevista adozione della decisione del Comitato misto relativa a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
2.Contesto della proposta
L'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE") garantisce pari diritti e obblighi nel quadro del mercato interno per i cittadini e gli operatori economici del SEE. Prevede l'integrazione della normativa dell'UE relativa alle quattro libertà in tutti i 30 Stati membri del SEE, di cui fanno parte gli Stati membri dell'UE nonché Norvegia, Islanda e Liechtenstein. L'accordo SEE si estende inoltre alla cooperazione in altri importanti settori quali ricerca e sviluppo, istruzione, politica sociale, ambiente, protezione dei consumatori, turismo e cultura, collettivamente noti come politiche "orizzontali e di accompagnamento". L'accordo SEE è entrato in vigore il 1° gennaio 1994. L'Unione europea, insieme ai suoi Stati membri, è parte dell'accordo SEE.
1.2.Il Comitato misto SEE
Il Comitato misto SEE è responsabile della gestione dell'accordo SEE. È un forum per lo scambio di opinioni connesse al funzionamento dell'accordo SEE. Le sue decisioni sono adottate per consenso e sono vincolanti per le parti. Il Segretariato generale della Commissione europea è responsabile del coordinamento delle questioni relative al SEE a livello dell'UE.
1.3.L'atto previsto del Comitato misto SEE
Il Comitato misto SEE sarà chiamato ad adottare la decisione del Comitato misto SEE ("l'atto previsto") relativa alla modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
La finalità dell'atto previsto è estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE per includere il regolamento (UE) 2023/1525 sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP).
L'Islanda e il Liechtenstein sono dispensati dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo strumento.
L'atto previsto è espressione della strettissima cooperazione che lega Norvegia e Unione europea nell'attuale situazione geopolitica.
In linea con la politica di bilancio dell'UE, la partecipazione a un'attività dell'Unione può aver luogo solo dopo il pagamento del corrispondente contributo finanziario. Il pagamento può tuttavia essere effettuato una volta adottato il progetto di decisione del Consiglio e dopo che la successiva richiesta di fondi dell'UE formulata dalla Commissione europea sia stata presentata agli Stati EFTA-SEE.
Pertanto, per coprire il periodo compreso tra il 25 luglio 2023 e il ricevimento del rispettivo pagamento, l'atto previsto dovrebbe altresì essere applicabile retroattivamente dal 25 luglio 2023. La retroattività non pregiudica i diritti e gli obblighi delle persone interessate e rispetta il principio del legittimo affidamento.
L'atto previsto vincolerà le parti in forza degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.
3.La posizione da adottare a nome dell'Unione
La Commissione trasmette l'accluso progetto di decisione del Comitato misto SEE al Consiglio per adozione quale posizione dell'Unione. Una volta adottata, la posizione dovrebbe essere presentata quanto prima in sede di Comitato misto SEE.
L'accluso progetto di decisione del Comitato misto SEE conferisce agli Stati EFTA-SEE diritti di partecipazione alle attività derivanti dal regolamento (UE) 2023/1525 sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP), il che trascende quanto possa essere considerato mero adattamento tecnico ai sensi del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio. La posizione dell'Unione deve quindi essere stabilita dal Consiglio.
Gli Stati EFTA-SEE dovrebbero contribuire finanziariamente alle attività di cui sopra. L'Islanda e il Liechtenstein sono dispensati dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo strumento.
4.Base giuridica
1.4.Base giuridica procedurale
1.4.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
1.4.2.Applicazione al caso concreto
Il Comitato misto SEE è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo SEE. L'atto che il comitato misto SEE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio.
1.5.Base giuridica sostanziale
1.5.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, dipende essenzialmente dalla base giuridica sostanziale dell'atto giuridico dell'UE da integrare nell'accordo SEE.
Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
1.5.2.Applicazione al caso concreto
Poiché la decisione del Comitato misto estende la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE per includere il regolamento (UE) 2023/1525 sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP), è opportuno fondare la presente decisione del Consiglio sulla stessa base giuridica sostanziale dell'atto che viene integrato. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è costituita pertanto dall'articolo 114 e dall'articolo 173, paragrafo 3, TFUE.
La base giuridica della decisione proposta deve essere costituita dall'articolo 114 e dall'articolo 173, paragrafo 3, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE e con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio.
5.Pubblicazione dell'atto previsto
L'atto del Comitato misto SEE apporterà modifiche al protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2024/0026 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
(ASAP)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 e l'articolo 173, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE") è entrato in vigore il 1º gennaio 1994.
(2)A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
(3)È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE per includere il regolamento (UE) 2023/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 31 dell'accordo SEE affinché tale cooperazione estesa possa concretarsi.
(5)La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 2.2.2024
COM(2024) 47 final
ALLEGATO
della
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione
in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
(ASAP)
ALLEGATO
PROGETTO DI DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. […]
del […]
che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici
al di fuori delle quattro libertà
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
(1)È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE per includere il regolamento (UE) 2023/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 2023, sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP).
(2)È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA alle attività derivanti dal regolamento (UE) 2023/1525 inizi dal 25 luglio 2023, indipendentemente dal momento in cui la presente decisione è adottata o dall'eventualità che l'adempimento degli obblighi costituzionali ad essa relativi sia comunicato dopo il 10 luglio 2023.
(3)Poiché non è stato possibile stabilire la partecipazione entro il 10 luglio dell'esercizio finanziario 2023, ai fini della piena partecipazione alle attività derivanti dal regolamento (UE) 2023/1525 (ASAP) è opportuno modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per registrarvi l'accordo delle parti sulle modalità dei contributi finanziari retroattivi per l'esercizio 2023.
(4)I soggetti stabiliti negli Stati EFTA dovrebbero essere autorizzati a partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per le attività la cui attuazione inizia dopo il 25 luglio 2023 possono essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dai soggetti stabiliti negli Stati membri dell'UE, purché la presente decisione entri in vigore prima del completamento della pertinente azione. Si applica parimenti la clausola di retroattività di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1525.
(5)Le condizioni applicabili alla partecipazione degli Stati EFTA e delle relative istituzioni, imprese e organizzazioni e dei relativi cittadini ai programmi dell'Unione europea sono stabilite nell'accordo SEE, in particolare nell'articolo 81.
(6)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo 31 dell'accordo SEE affinché tale cooperazione estesa possa concretarsi dal 25 luglio 2023,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel protocollo 31 dell'accordo SEE, articolo 7, dopo il paragrafo 14 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
"15.
32023 R 1525: Regolamento (UE) 2023/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 2023, sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP) (GU L 185 del 24.7.2023, pag. 7)
Gli Stati EFTA partecipano a decorrere dal 25 luglio 2023 alle attività dell'Unione inserite nel bilancio generale dell'Unione europea alle linee seguenti:
- Linea di bilancio 13 01 05: Spese di sostegno per lo strumento per il rafforzamento dell'industria della difesa
- Linea di bilancio 13 07 01: Strumento per il rafforzamento dell'industria della difesa.
Le spese sostenute per le attività la cui attuazione inizia dopo il 25 luglio 2023, o dopo il 20 marzo 2023 laddove siano riunite le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1525, possono essere considerate ammissibili sin dalla data di inizio dell'azione fissata nella convenzione o decisione di sovvenzione, alle condizioni ivi stabilite, purché la decisione del Comitato misto SEE [presente decisione] entri in vigore prima del completamento dell'azione.
In conformità dell'articolo 1, paragrafi 8 e 9, del protocollo 32 dell'accordo SEE, il contributo finanziario degli Stati EFTA si applica retroattivamente a tutte le operazioni effettuate sulle pertinenti linee di bilancio nell'esercizio finanziario 2023. I corrispondenti stanziamenti di impegno per l'esercizio 2023 sono disponibili mutatis mutandis alle stesse condizioni degli stanziamenti dell'esercizio 2024 e in particolare determinano la messa a disposizione, all'inizio dell'esercizio 2024, dell'intero importo dei corrispondenti stanziamenti di impegno per l'esercizio 2023.
L'Islanda e il Liechtenstein sono dispensati dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo strumento.".
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE.
Essa si applica a decorrere dal 25 luglio 2023.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
I segretari
del Comitato misto SEE
Dichiarazione degli Stati EFTA
relativa alla decisione n. [presente decisione] che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE al fine di estendere la cooperazione delle Parti contraenti per ricomprendervi la partecipazione degli Stati EFTA allo strumento istituito
dal regolamento (UE) 2023/1525
La presente decisione estende la cooperazione delle Parti contraenti per ricomprendervi la partecipazione degli Stati EFTA allo strumento istituito dal regolamento (UE) 2023/1525. Gli Stati EFTA ritengono che le questioni relative al settore della difesa esulino dall'ambito di applicazione dell'accordo SEE e che, pertanto, l'adozione della presente decisione non estenda tale ambito a questioni inerenti a detto settore al di là della partecipazione degli Stati EFTA al summenzionato strumento. Gli Stati EFTA sottolineano inoltre che l'Islanda e il Liechtenstein non partecipano né contribuiscono finanziariamente al summenzionato strumento.