Bruxelles, 30.1.2024

COM(2024) 39 final

2024/0015(NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Svezia ad applicare aliquote di accisa ridotte sull'elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi situati in talune zone
della Svezia settentrionale


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Nell'Unione la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità è disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio 1 (di seguito "la direttiva sulla tassazione dell'energia" o "la direttiva").

A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva, oltre a quanto disposto in particolare dagli articoli 5, 15 e 17 della stessa, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni del livello di tassazione in base a considerazioni politiche specifiche.

L'obiettivo della presente proposta è autorizzare la Svezia a continuare ad applicare, entro determinati limiti, un'aliquota di accisa ridotta sull'elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi in talune zone della Svezia settentrionale. L'obiettivo della misura è compensare le spese di riscaldamento che in queste zone sono più elevate a causa delle particolari condizioni climatiche della regione.

La decisione di esecuzione (UE) 2017/2409 del Consiglio, del 18 dicembre 2017 2 , autorizza attualmente la Svezia ad applicare un'aliquota di accisa ridotta sull'elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi situati in taluni comuni elencati nell'allegato della decisione. La riduzione fiscale deve essere proporzionale alle spese supplementari di riscaldamento, dovute alla situazione geografica del nord della Svezia rispetto al resto del paese, e l'aliquota ridotta rispetta i requisiti previsti nella direttiva 2003/96/CE, in particolare i livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 10 di tale direttiva. L'autorizzazione scade il 31 dicembre 2023.

Con lettera dell'11 aprile 2023 le autorità svedesi hanno informato la Commissione che intendono continuare ad applicare tale aliquota di accisa ridotta. La riduzione non supera 96 SEK/MWh (o 0,096 SEK/kWh), corrispondenti a circa 8,8 EUR/MWh (o 0,0088 EUR/kWh) 3 . La Svezia ha chiesto che la riduzione sia accordata per un periodo di quattro anni, ossia fino al 31 dicembre 2027, che rientra nel periodo massimo di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva.

In data 10 ottobre 2023 la Svezia ha fornito ulteriori informazioni e chiarimenti.

La Svezia ha indicato che l'ambito di applicazione della precedente deroga è identico alla precedente richiesta. La riduzione fiscale continuerebbe ad applicarsi all'elettricità consumata a fini diversi da: i) attività industriali, ii) attività professionali agricole o forestali, iii) attività professionali di acquacoltura, iv) elettricità erogata da impianti di terra o v) treni o altri mezzi di trasporto su rotaia o destinata al funzionamento di motori o per il riscaldamento in relazione immediata con tale consumo. Fatta eccezione per la riduzione del consumo di elettricità erogata da impianti di terra (che beneficia di una riduzione concessa ai sensi dell'articolo 19 della direttiva), il consumo di elettricità per tali attività beneficia di altre possibilità di riduzione previste dalla legge svedese sull'energia e che non sono quindi concesse a titolo dell'articolo 19 della direttiva.

La Svezia giustifica la misura in base a obiettivi ambientali nonché di politica regionale e di coesione. La Svezia sottolinea che le aliquote delle accise nazionali sull'elettricità superano di molto i livelli minimi di tassazione di cui alla direttiva 2003/96/CE e che pertanto il sistema d'imposizione a livello nazionale esercita un effetto d'incentivo per l'efficienza energetica superiore a quanto richiesto dalle aliquote minime dell'UE. Secondo le autorità svedesi, questo livello di imposizione generalmente elevato può tuttavia essere mantenuto soltanto concedendo una riduzione d'imposta alle regioni settentrionali, che subiscono una situazione di svantaggio concorrenziale dovuta alle condizioni climatiche. Nel contempo la misura richiesta ridurrebbe le differenze dei costi di riscaldamento fra le diverse regioni del paese, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi di politica regionale e di coesione dell'UE.

Per quanto riguarda la natura dello svantaggio causato dalle differenze climatiche, le autorità svedesi hanno ribadito quanto affermato nella domanda precedente, ossia che le spese di riscaldamento nelle regioni (elettricità) settentrionali sono superiori mediamente del 30 % 4 poiché il periodo di riscaldamento in queste zone 5 è più lungo.

La tabella A presenta lo sviluppo dei livelli applicabili dell'imposta sull'elettricità.

Tabella A – Livelli dell'imposta sull'elettricità (2018-2023)

Anno

Livello normale

(öre/kWh)

Livello ridotto

(öre/kWh)

2018

33,1

23,5

2019

34,7

25,1

2020

35,3

25,7

2021

35,6

26,0

2022

36,0

26,4

2023

39,2

29,6

Per illustrare l'incidenza della riduzione fiscale, le autorità svedesi hanno spiegato che tale riduzione corrisponde al 6 % del costo totale annuo calcolato dell'elettricità per un alloggio di modeste dimensioni munito di riscaldamento elettrico nella Svezia settentrionale. Questo rappresenta un risparmio annuo medio di 210 EUR per nucleo familiare rispetto a una bolletta media per l'elettricità di 3 363 EUR. La quota della riduzione sul costo totale varia in funzione del livello del prezzo al dettaglio dell'elettricità. Le autorità svedesi hanno altresì indicato che, poiché il 2022 è stato un anno in cui si sono registrati prezzi in media relativamente elevati, la quota della riduzione fiscale in percentuale del costo totale dell'elettricità di detto anno era ridotta in proporzione.

Le autorità svedesi hanno inoltre aggiunto che il paese non applica esenzioni o riduzioni al livello di imposizione sull'elettricità ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera h), della direttiva.

La Svezia stima la perdita di gettito fiscale conseguente alla riduzione di 96 SEK/MWh pari a 760 milioni SEK (circa 70 milioni di EUR) l'anno per il periodo oggetto della domanda 2024-2027.

(1)Applicazione della misura

La misura è accordata sotto forma di una riduzione dell'aliquota di accisa sull'elettricità. Tale aliquota ridotta si applica direttamente al momento della riscossione dell'imposta.

La Svezia ha sottolineato a tal proposito che, anche dopo la riduzione fiscale, l'aliquota minima stabilita dalla direttiva è rispettata, poiché l'onere fiscale è di circa 70 volte superiore alle aliquote minime per quanto riguarda l'uso commerciale (conformemente a quanto stabilito dalla direttiva nell'allegato I) e di circa 35 volte superiore alle aliquote minime per gli usi non commerciali ai sensi del medesimo allegato della direttiva.

(2)Ambito di applicazione

L'accisa sull'elettricità è stata introdotta in Svezia nel 1951. I nuclei familiari e le società del settore dei servizi di norma pagano l'aliquota normale sull'elettricità di 392 SEK/MWh, ricalcolata con cadenza annuale. L'elettricità consumata da i) l'industria manifatturiera e l'agricoltura commerciale, ii) le attività professionali agricole o forestali, iii) le attività professionali di acquacoltura, iv) l'elettricità erogata da impianti di terra o v) treni o altri mezzi di trasporto su rotaia, o destinata al funzionamento di motori o per il riscaldamento in relazione immediata con tale consumo, è tassata a un'aliquota inferiore conformemente alle aliquote minime stabilite dalla direttiva.

Le autorità svedesi hanno dichiarato che la differenziazione geografica è stata introdotta il 1° luglio 1981 in base a dati oggettivi relativi alle temperature medie durante il periodo di riscaldamento. Su tale base un'aliquota ridotta di accisa sull'elettricità 6 si applica in tutti i comuni delle contee di Norrbotten, Västerbotten e Jämtland nonché nei comuni di Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik (nella contea di Västernorrland), Ljusdal (nella contea di Gävleborg), Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen (nella contea di Dalarna) e Torsby (nella contea di Värmland). La misura è limitata ai nuclei familiari e alle società del settore dei servizi, per cui si applicherebbe l'aliquota d'accisa normale sull'elettricità (oltre 10 000 beneficiari).

La misura accorda pertanto ai gruppi di consumatori di elettricità in tali parti del paese le stesse condizioni di cui beneficiano gli stessi gruppi di consumatori nella Svezia meridionale.

(3)Argomentazioni addotte dalle autorità svedesi in merito all'incidenza della misura sul mercato interno

Le autorità svedesi ritengono che la misura non pregiudichi il corretto funzionamento del mercato interno. Esse ritengono che la misura potrebbe avere un effetto sugli scambi tra gli Stati membri, in quanto riduce i costi delle società del settore dei servizi in talune zone della Svezia settentrionale, ma che tale effetto sarebbe limitato poiché la maggioranza delle società di tale settore opera solitamente nell'ambito di una zona geografica circoscritta.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'articolo 19, paragrafo 1, primo comma, della direttiva recita:

"Oltre a quanto disposto dagli articoli che precedono, in particolare gli articoli 5, 15 e 17, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche.".

La misura prevista dalla Svezia consiste nel ridurre il livello normale dell'accisa sull'elettricità consumata dai nuclei familiari e dalle società del settore dei servizi in talune zone della Svezia settentrionale.

Le autorità svedesi sottolineano i due obiettivi perseguiti dalla misura.

In primo luogo, esse sostengono che l'aliquota di accisa ridotta ha un effetto ambientale positivo indiretto, poiché consente alla Svezia di applicare al resto del paese un'aliquota d'imposta superiore, che dovrebbe altrimenti essere ridotta a causa della situazione particolare della Svezia settentrionale. A questo proposito si osservi che i requisiti di protezione ambientale fanno già parte integrante della direttiva 2003/96/CE 7 e non rientrano pertanto in quanto tali nelle considerazioni politiche specifiche. Tuttavia la direttiva non consente, in termini generali, di accogliere le esigenze specifiche di regioni con condizioni climatiche molto particolari. In tale contesto, l'obiettivo di contribuire al mantenimento di un livello di tassazione relativamente elevato evitando, tramite un'aliquota ridotta, oneri altrimenti eccessivi nelle regioni soggette a tali condizioni climatiche, può quindi essere ritenuto una considerazione politica specifica.

In secondo luogo le autorità svedesi ritengono che la riduzione avvicinerà i costi globali di riscaldamento dei consumatori in talune zone della Svezia settentrionale ai costi sostenuti dai consumatori in altre parti del paese e quindi persegue obiettivi di politica regionale e di coesione. In considerazione di tali obiettivi si può ritenere che l'autorizzazione richiesta sia basata su considerazioni politiche specifiche.

Norme in materia di aiuti di Stato

La riduzione temporanea dell'imposta prevista dalle autorità svedesi rispetta i pertinenti livelli minimi di tassazione stabiliti all'articolo 10 della direttiva.

La presente proposta lascia impregiudicata la valutazione della misura svedese ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato. Inoltre la proposta di una decisione di esecuzione del Consiglio lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di rispettare la normativa sugli aiuti di Stato.

   Coerenza con le altre normative dell'Unione

La Commissione esamina ciascuna richiesta di deroga ai sensi dell'articolo 19 della direttiva sulla tassazione dell'energia tenendo conto di considerazioni attinenti al corretto funzionamento del mercato interno, alla necessità di garantire una concorrenza leale e alle politiche unionali in materia di sanità, ambiente, energia e trasporti.

L'aliquota d'accisa normale sull'elettricità applicabile ai nuclei familiari e alle società del settore dei servizi in Svezia è di 392 SEK/MWh 8 . Con la riduzione proposta, l'aliquota applicabile in talune zone della Svezia settentrionale è pari ad almeno 296 SEK/MWh. Poiché i livelli di tassazione dell'elettricità sono notevolmente superiori ai livelli minimi sia nella Svezia settentrionale, sia nel resto del paese, si può supporre che la riduzione d'imposta in questione possa effettivamente contribuire indirettamente a conseguire un livello globalmente più elevato di tutela ambientale con le modalità descritte dalle autorità svedesi.

In tale contesto l'obiettivo della misura è controbilanciare parzialmente i costi di riscaldamento più elevati nelle zone in cui si applica l'aliquota di accisa ridotta. Secondo le autorità svedesi, le condizioni climatiche in queste zone comportano un consumo di elettricità mediamente superiore al resto del paese, dovuto soprattutto a un periodo di riscaldamento più lungo.

La Svezia ritiene che la misura sia compatibile con le politiche dell'Unione in materia di sanità, ambiente, energia e trasporti.

Secondo la Svezia, alla luce degli elementi forniti, essa risulta inoltre non ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno né l'esigenza di garantire una concorrenza leale. In particolare, a causa della lontananza delle zone alle quali si applica nonché del fatto che è limitata a nuclei familiari e a società del settore dei servizi, le autorità svedesi non prevedono che la misura possa causare distorsioni significative della concorrenza, né modifiche della struttura degli scambi tra gli Stati membri.

Si rammenta infine che una riduzione d'imposta per le zone in questione è praticata da trent'anni senza aver dato luogo, a quanto risulta alla Commissione, a nessuna difficoltà per il buon funzionamento del mercato interno o per il conseguimento degli altri obiettivi della politica dell'UE.

(4)Periodo di applicazione della misura e sviluppo del quadro dell'UE in materia di tassazione dell'energia

La Commissione indica che il periodo di applicazione (quattro anni) rispetta il periodo consentito dalla direttiva 2003/96/CE. Tale periodo sembra adeguato al fine di assicurare ai consumatori interessati un grado di prevedibilità sufficiente.

La misura richiesta si attiene inoltre alle istruzioni della Commissione derivate dalla comunicazione RePowerEU 9 , la quale sottolinea che, pur riservando un'attenzione prioritaria ai nuclei familiari vulnerabili e alle imprese, gli Stati membri sono invitati ad adottare misure che incentivino i risparmi energetici e la riduzione del consumo di energie fossili. Tenuto conto della durata nonché delle circostanze geografiche e climatiche, la deroga richiesta appare adeguata e proporzionata. La misura tiene inoltre conto della necessità di conciliare gli obiettivi strategici specifici di cui all'articolo 19 della direttiva sulla tassazione dell'energia, segnatamente la politica ambientale dell'Unione, con l'esigenza di garantire l'accessibilità economica dell'energia alle imprese e ai nuclei familiari situati nelle zone interessate del paese.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il settore della tassazione indiretta, contemplato all'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), non è di per sé di esclusiva competenza dell'Unione ai sensi dell'articolo 3 TFUE.

Tuttavia, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, il Consiglio gode di una competenza esclusiva, in quanto strumento di diritto derivato, per autorizzare uno Stato membro ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni secondo le modalità ivi previste. Gli Stati membri non possono pertanto sostituirsi al Consiglio. Di conseguenza, il principio di sussidiarietà non si applica alla presente decisione di esecuzione.

Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità.

La riduzione fiscale non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo previsto.

La riduzione d'imposta è applicabile per un periodo limitato di quattro anni.

Scelta dell'atto giuridico

L'atto proposto è una decisione di esecuzione del Consiglio.

L'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE prevede unicamente questo tipo di misura.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La misura non comporta la valutazione della normativa vigente.

Consultazioni dei portatori di interessi

La presente proposta si basa su una richiesta presentata dalla Svezia e concerne unicamente questo Stato membro. Non è stata pertanto effettuata una consultazione dei portatori di interessi.

Assunzione e uso di perizie

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

Valutazione d'impatto

La presente proposta riguarda un'autorizzazione concessa a un singolo Stato membro su sua richiesta e non richiede una valutazione d'impatto.

Dalle informazioni fornite dalla Svezia risulta che la misura avrebbe un impatto limitato sul gettito fiscale e che l'aliquota di accisa sull'elettricità nella Svezia settentrionale rimarrebbe comunque al di sopra del livello minimo di tassazione fissato dalla direttiva 2003/96/CE. La Svezia ritiene che la misura avrà un impatto positivo sul conseguimento degli obiettivi di politica sociale e di coesione.

Efficienza normativa e semplificazione

La misura non prevede una semplificazione:

si basa su una richiesta presentata dalla Svezia e concerne solo questo Stato membro.

Diritti fondamentali

La misura non ha alcuna incidenza sui diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La misura non comporta oneri finanziari e amministrativi per l'UE.

Essa non ha pertanto alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non è necessario un piano attuativo. La presente proposta riguarda un'autorizzazione per una riduzione d'imposta concessa a un singolo Stato membro su sua richiesta. Essa è concessa per un periodo limitato di quattro anni.

Le aliquote d'imposta applicabili saranno superiori ai livelli minimi di tassazione fissati dalla direttiva sulla tassazione dell'energia (articolo 10).

La misura può essere valutata in caso di richiesta di proroga al termine del periodo di validità.

Documenti esplicativi (per le direttive)

La proposta non richiede documenti esplicativi riguardanti il recepimento.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1 dispone che la Svezia sarà autorizzata a continuare ad applicare un'aliquota di accisa ridotta sull'elettricità in alcune regioni settentrionali del paese.

Il livello di tassazione dopo la riduzione non può essere inferiore ai minimi dell'UE stabiliti nella direttiva 2003/96/CE e la riduzione si applicherebbe a tutti i consumatori di elettricità che pagano l'aliquota di accisa normale nella Svezia settentrionale.

La misura consentirebbe alle regioni svantaggiate di mitigare i costi più elevati dell'elettricità dovuti al clima rigido.

L'articolo 2 stabilisce che l'autorizzazione richiesta è concessa a decorrere dal 1º gennaio 2024 per un periodo di quattro anni, come richiesto dalla Svezia, entro il periodo massimo di sei anni consentito dalla direttiva.

2024/0015 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Svezia ad applicare aliquote di accisa ridotte sull'elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi situati in talune zone
della Svezia settentrionale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità 10 , in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La decisione di esecuzione (UE) 2017/2409 del Consiglio 11 autorizza la Svezia ad applicare, fino al 31 dicembre 2023, un'aliquota di accisa ridotta sull'elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi in talune zone della Svezia settentrionale, conformemente all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.

(2)Con lettera dell'11 aprile 2023 la Svezia ha chiesto l'autorizzazione di prorogare l'applicazione di un'aliquota di accisa ridotta sull'elettricità consumata dagli stessi beneficiari per un ulteriore periodo di quattro anni, ossia a decorrere dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2027. La riduzione è limitata a 96 SEK/MWh. Con lettera del 10 ottobre 2023 la Svezia ha trasmesso ulteriori informazioni e chiarimenti.

(3)Nelle zone interessate le spese di riscaldamento sono mediamente superiori a quelle sostenute nel resto del paese a causa del periodo di riscaldamento più lungo. La riduzione del costo dell'elettricità a favore dei nuclei familiari e delle società del settore dei servizi in queste zone restringe pertanto il divario tra i costi complessivi di riscaldamento per i consumatori nella Svezia settentrionale e quelli sostenuti dai consumatori nel resto del paese. La misura contribuisce quindi al conseguimento degli obiettivi della politica regionale e di coesione. La riduzione fiscale non dovrebbe eccedere quanto necessario a compensare i costi supplementari di riscaldamento sostenuti dai nuclei familiari e dalle società del settore dei servizi in talune zone della Svezia settentrionale.

(4)Le aliquote di imposizione ridotte saranno superiori ai livelli minimi di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.

(5)Tenuto conto della natura remota delle zone cui si applica e considerato che la riduzione fiscale è limitata ai nuclei familiari e alle imprese del settore dei servizi, senza superare i costi aggiuntivi del riscaldamento nella Svezia settentrionale, la misura non dovrebbe tradursi in distorsioni significative della concorrenza né in variazioni degli scambi commerciali fra Stati membri.

(6)Di conseguenza la misura è accettabile per quanto riguarda il corretto funzionamento del mercato interno e la necessità di garantire una concorrenza leale. Essa è inoltre compatibile con le politiche dell'Unione in materia di sanità, ambiente, energia e trasporti.

(7)A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione concessa a norma di tale disposizione deve essere limitata nel tempo. Per garantire ai consumatori interessati un grado di prevedibilità sufficiente, è opportuno concedere l'autorizzazione per un periodo di quattro anni, come richiesto.

(8)È importante garantire che l'autorizzazione concessa a titolo della decisione (UE) 2017/2409 continui ad applicarsi per evitare di creare un vuoto tra la scadenza della suddetta decisione e la data di applicazione della presente decisione.

(9)Per non pregiudicare i futuri sviluppi generali del quadro giuridico vigente, è opportuno disporre che, qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, adotti, durante il periodo di autorizzazione stabilito nella presente decisione, un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità con cui la presente autorizzazione non fosse compatibile, l'autorizzazione cessi di produrre effetti alla data di entrata in vigore di tali norme generali.

(10)La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.La Svezia è autorizzata ad applicare un'aliquota di accisa ridotta sull'elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi situati nei comuni elencati nell'allegato.

La riduzione rispetto all'aliquota di accisa normale nazionale sull'elettricità non eccede quanto necessario a compensare le spese supplementari di riscaldamento sostenute a causa della situazione geografica del nord della Svezia rispetto al resto del paese e non supera 96 SEK/MWh.

2.Le aliquote ridotte devono rispettare i requisiti previsti dalla direttiva 2003/96/CE, in particolare i livelli minimi di cui all'articolo 10.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

Articolo 3

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.
(2)    GU L 342 del 21.12.2017, pag. 10.
(3)    In base al tasso di cambio del 3 ottobre 2022 (10,8743 SEK= 1 EUR). Cfr. a tal proposito l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE e GU L 331 del 3.10.2017, pag. 3.
(4)    La Svezia è suddivisa in quattro zone di prezzo (da sud a nord): Malmö (SE4), Stoccolma (SE3), Sundsvall (SE2) e Luleå (SE1).
(5)    Regioni elettricità SE1 e SE2.
(6)    Cfr. la legge relativa all'imposta sull'energia (1994 :1776), capo 11, articoli 4, 9 e 17.
(7)    Cfr. in particolare i considerando 6 e 7.
(8)    Sulla base dell'articolo 5 della direttiva 2003/96/CE, gli Stati membri possono applicare aliquote d'imposta differenziate fra uso professionale e non professionale. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/96/CE, gli Stati membri possono limitare il campo di applicazione del livello ridotto di tassazione per l'utilizzazione da parte di imprese. Sulla base delle informazioni fornite dalla Svezia, l'ambito di applicazione dell'aliquota dell'elettricità per uso professionale è stato limitato al settore manifatturiero. L'aliquota d'imposta per l'uso non professionale si applica quindi sia ai nuclei familiari, sia alle società del settore dei servizi. Il livello minimo di tassazione dell'UE per l'uso non professionale è pari a 1 EUR per MWh.
(9)    Commissione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Piano REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili (COM(2022) 108 final dell'8.3.2022).
(10)    GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.
(11)    Decisione di esecuzione (UE) 2017/2409 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, che autorizza la Svezia ad applicare un'aliquota di accisa ridotta sull'elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi situati in talune zone della Svezia settentrionale, conformemente all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE
(GU L 342 del 21.12.2017, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2409/oj).

Bruxelles, 30.1.2024

COM(2024) 39 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione di esecuzione del Consiglio

che autorizza la Svezia ad applicare aliquote di accisa ridotte sull'elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi situati in talune zone

della Svezia settentrionale





ALLEGATO

Regioni

Comuni

Contea di Norrbotten

Tutti

Contea di Västerbotten

Tutti

Contea di Jämtland

Tutti

Contea di Västernorrland

Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik

Contea di Gävleborg

Ljusdal

Contea di Dalarna

Malung, Mora, Orsa, Älvdalen

Contea di Värmland

Torsby