COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 24.1.2024
COM(2024) 20 final
2024/0010(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa all'adesione di Niue all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
L'allegata proposta di decisione del Consiglio costituisce lo strumento giuridico per l'approvazione, a nome dell'Unione europea (UE), dell'adesione di Niue all'accordo di partenariato interinale tra l'Unione europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, TFUE.
Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per accordi di partenariato economico (APE) con i paesi ACP.
Il 30 luglio 2009 l'UE ha firmato un APE interinale tra l'Unione (all'epoca la Comunità europea), da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra. L'APE interinale è applicato a titolo provvisorio da Papua Nuova Guinea e dalla Repubblica di Figi rispettivamente dal 20 dicembre 2009 e dal 28 luglio 2014.
L'articolo 80 dell'APE interinale prevede la possibilità che altre Isole del Pacifico aderiscano all'accordo. Lo Stato indipendente di Samoa e le Isole Salomone hanno pertanto aderito all'accordo e lo applicano a titolo provvisorio rispettivamente dal 31 dicembre 2018 e dal 17 maggio 2020.
Il 26 maggio 2023 Niue ha presentato alla Commissione una richiesta di adesione all'APE interinale congiuntamente a un'offerta di accesso al mercato. La Commissione ha valutato l'offerta e l'ha ritenuta accettabile. Di conseguenza ha concluso i negoziati a nome dell'Unione.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La presente proposta attua l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro ("accordo di partenariato ACP-UE" o "accordo di Cotonou", che sarà sostituito dall'"accordo di partenariato tra l'UE e gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (OSACP)" (accordo post-Cotonou)).
L'adesione di Niue all'APE interinale tra UE, Figi, Papua Nuova Guinea, Samoa e Isole Salomone, che è un accordo commerciale asimmetrico compatibile con le regole dell'OMC, rafforza il quadro giuridico delle relazioni commerciali dell'UE con i paesi partner e facilita gli scambi commerciali reciproci. Integra inoltre Niue nel regime di norme e istituzioni congiunte istituito dall'APE interinale.
Niue si avvale del regime SPG ordinario, che concede al paese l'eliminazione o la riduzione dei dazi per circa il 66 % di tutte le linee tariffarie dell'UE. Per beneficiare del pieno accesso al mercato dell'UE in esenzione da dazi e da contingenti e cogliere le più ampie opportunità offerte dall'accordo, Niue dovrebbe aderire all'APE interinale tra l'UE e gli Stati del Pacifico (Figi, Papua Nuova Guinea, Samoa e Isole Salomone).
All'adesione, e in attesa che gli Stati del Pacifico parte dell'accordo (Figi, Papua Nuova Guinea, Samoa e Isole Salomone) completino le pertinenti procedure interne, l'UE e Niue applicano l'accordo a titolo provvisorio, a condizione che si notifichino per iscritto l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine conformemente all'articolo 76, paragrafo 3, dell'accordo.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
L'accordo di partenariato economico contiene disposizioni in materia di sviluppo sostenibile (articolo 3), con le quali le parti ribadiscono che l'obiettivo dello sviluppo sostenibile deve costituire parte integrante delle disposizioni di detto accordo, conformemente agli obiettivi e ai principi fondamentali di cui all'accordo di Cotonou, in particolare dell'impegno generale di riduzione e in prospettiva di eliminazione della povertà in forme coerenti con gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile.
L'APE interinale è un accordo commerciale orientato allo sviluppo, che offre a Niue un accesso asimmetrico al mercato e consente al paese di proteggere settori sensibili dalla liberalizzazione, prevedendo nel contempo un numero cospicuo di misure di salvaguardia e una clausola a tutela di industrie nascenti. Esso contiene inoltre disposizioni relative alle norme di origine che agevolano le esportazioni di Niue nell'UE. Tali disposizioni contribuiscono all'obiettivo della coerenza delle politiche per lo sviluppo e sono conformi all'articolo 208, paragrafo 2, TFUE.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica della presente decisione del Consiglio è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v).
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Conformemente all'articolo 3 TFUE, la politica commerciale comune è definita quale competenza esclusiva dell'Unione.
•Proporzionalità
La presente proposta è necessaria al fine di attuare gli impegni internazionali dell'Unione stabiliti nell'accordo di partenariato ACP-UE, in particolare al fine di concludere nuovi accordi commerciali compatibili con le regole dell'OMC che eliminino progressivamente gli ostacoli che intralciano gli scambi tra le parti e approfondiscano la cooperazione in tutti i settori connessi al commercio.
•Scelta dell'atto giuridico
Non esiste nessun altro strumento giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Non applicabile.
•Valutazione d'impatto
Tra il 2003 e il 2007 è stata condotta una valutazione d'impatto per la sostenibilità (SIA) degli accordi di partenariato economico UE-ACP. Il capitolato d'oneri del progetto è stato pubblicato nel 2002 dalla Commissione europea nell'ambito di una gara d'appalto. Tale gara d'appalto si è conclusa con l'aggiudicazione di un contratto quadro quinquennale a PwC France nell'agosto 2002. Un progetto di relazione finale sulla SIA è stato presentato ai portatori di interessi europei durante l'incontro nell'ambito del dialogo con la società civile dell'UE organizzato dalla Commissione europea il 23 marzo 2007 a Bruxelles (Belgio). Non è stata realizzata una nuova SIA perché questa iniziativa concerne l'adesione a un accordo esistente già applicato dagli altri Stati insulari del Pacifico le cui caratteristiche strutturali e la cui situazione economica e sociale sono comparabili a quelle di Niue.
•Efficienza normativa e semplificazione
L'approvazione dell'adesione di Niue all'APE interinale non è soggetta a procedure REFIT, non comporta costi per le PMI dell'Unione e non pone problemi dal punto di vista dell'ambiente digitale.
•Diritti fondamentali
La proposta non ha conseguenze sulla tutela dei diritti fondamentali nell'Unione.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Niue beneficerà del pieno accesso al mercato dell'UE in esenzione da dazi e da contingenti per tutti i prodotti, in cambio della graduale apertura del suo mercato ai prodotti dell'UE. Non si avrà alcuna incidenza sul bilancio, in quanto l'adesione all'accordo costituirà in ampia misura il proseguimento dell'accesso di Niue al mercato dell'UE (nel quadro dell'SPG ordinario) alle stesse condizioni preferenziali.
5.ALTRI ELEMENTI
•Benefici dell'adesione per gli operatori economici
L'APE interinale stabilisce le condizioni che consentono agli operatori economici dell'UE di sfruttare pienamente le opportunità offerte alle rispettive economie. Nel corso dell'attuazione dell'APE interinale gli esportatori dell'UE di prodotti industriali destinati a Niue saranno in larga misura esonerati dal pagamento di dazi doganali. L'accordo è conforme ai criteri stabiliti all'articolo XXIV del GATT 1994 (eliminazione dei dazi e delle altre regolamentazioni restrittive del commercio per la quasi totalità degli scambi tra le parti). L'offerta si situa entro la soglia dell'OMC, ossia il 78,9 % di liberalizzazione (in linee tariffarie), corrispondente all'81 % in volume delle esportazioni dell'UE su un arco di 20 anni. Niue beneficerà del mantenimento dell'accesso al mercato dell'UE in esenzione da dazi e da contingenti.
L'APE interinale stabilisce anche una serie di disposizioni in vari settori, tra cui lo sviluppo sostenibile, gli ostacoli tecnici agli scambi e le misure sanitarie e fitosanitarie. Le parti dell'APE interinale partecipano inoltre al comitato per il commercio istituito in forza dell'accordo. La possibilità per l'UE di avvalersi del meccanismo bilaterale di risoluzione delle controversie previsto nell'ambito dell'accordo contribuisce all'obiettivo di assicurare un contesto trasparente, non discriminatorio e prevedibile per gli operatori dell'UE nei paesi del Pacifico.
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Niue parteciperà al comitato per il commercio istituito in conformità all'articolo 68 dell'APE interinale, che si occupa di qualsiasi aspetto necessario ai fini dell'attuazione dell'accordo, tra cui il monitoraggio e il riesame di tale attuazione, il coordinamento e la consulenza sui temi connessi agli ostacoli tecnici agli scambi e alle misure sanitarie e fitosanitarie, l'individuazione e il riesame dei settori e prodotti prioritari e dei relativi ambiti di cooperazione prioritari e la formulazione di raccomandazioni per la modifica dell'accordo. Il comitato per il commercio è composto dai rappresentanti delle parti.
•Documenti esplicativi (per le direttive)
Non applicabile.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Gli articoli 1 e 2 della proposta contengono disposizioni sull'approvazione, a nome dell'Unione, dell'adesione di Niue all'APE interinale e sulle notifiche per l'espressione del consenso dell'Unione europea all'adesione e all'applicazione dell'accordo a titolo provvisorio conformemente all'articolo 76, paragrafo 3, del medesimo.
L'articolo 3 specifica che l'approvazione dell'adesione non deve essere intesa come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.
L'articolo 4 stabilisce la data di entrata in vigore della decisione.
2024/0010 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa all'adesione di Niue all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1)Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per accordi di partenariato economico con il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.
(2)L'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra ("accordo di partenariato interinale"), che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico, è stato firmato a Londra il 30 luglio 2009. L'accordo di partenariato interinale è applicato a titolo provvisorio da Papua Nuova Guinea e dalla Repubblica di Figi rispettivamente dal 20 dicembre 2009 e dal 28 luglio 2014.
(3)L'articolo 80 dell'accordo stabilisce le disposizioni relative all'adesione di altri Stati insulari del Pacifico. Lo Stato indipendente di Samoa e le Isole Salomone hanno pertanto aderito all'accordo e lo applicano a titolo provvisorio rispettivamente dal 31 dicembre 2018 e dal 17 maggio 2020.
(4)Il 26 maggio 2023 Niue ha presentato all'Unione una richiesta di adesione congiuntamente a un'offerta di accesso al mercato.
(5)La Commissione ha valutato l'offerta di Niue e l'ha ritenuta accettabile. Di conseguenza la Commissione ha concluso i negoziati con Niue il 12 giugno 2023.
(6)Conformemente all'articolo 76, paragrafo 3, dell'accordo, l'Unione e Niue devono applicare l'accordo a titolo provvisorio trascorsi dieci giorni dalla data in cui si sono notificate per iscritto l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
(7)È opportuno approvare, a nome dell'Unione, l'adesione di Niue all'accordo di partenariato interinale, fatto salvo il deposito da parte di Niue dell'atto di adesione a norma dell'articolo 80, paragrafo 2, di tale accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1.L'adesione di Niue all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra ("accordo di partenariato interinale") è approvata a nome dell'Unione, fatto salvo il deposito da parte di Niue dell'atto di adesione a norma dell'articolo 80, paragrafo 2, di tale accordo.
2.Il presidente della Commissione, a nome dell'Unione, notifica alle altre parti contraenti dell'accordo di partenariato interinale e a Niue l'approvazione, da parte dell'Unione, dell'adesione di Niue all'accordo di partenariato interinale.
3.Il testo dell'offerta di accesso al mercato di Niue è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
1.Ai fini dell'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo di partenariato interinale tra l'Unione e Niue, il presidente della Commissione, a nome dell'Unione europea, procede alla notifica di cui all'articolo 76, paragrafo 3, dell'accordo di partenariato interinale.
2.L'Unione e Niue applicano a titolo provvisorio l'accordo di partenariato interinale trascorsi dieci giorni dalla data in cui, a norma del paragrafo 1, si sono notificate per iscritto l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
Articolo 3
L'approvazione dell'adesione di Niue all'accordo di partenariato interinale non può essere intesa come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente