COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 18.12.2024
COM(2024) 582 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada
1.INTRODUZIONE
Il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio
stabilisce i requisiti di omologazione dei veicoli per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli utenti vulnerabili della strada. Esso mira a ridurre in modo significativo i decessi e le lesioni gravi sulle strade dell'UE introducendo tecnologie di sicurezza all'avanguardia come dotazione standard per i veicoli e a rafforzare la competitività dei costruttori di automobili dell'UE sul mercato mondiale fornendo il primo quadro giuridico dell'UE per i veicoli automatizzati e completamente automatizzati.
Ai fini del conseguimento dei suoi obiettivi, il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati relativi alle materie di cui all'articolo 12, paragrafo 2, alle condizioni stabilite in tale articolo, conformemente all'articolo 290 TFUE.
2.BASE GIURIDICA
L'articolo 4, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati alle condizioni stabilite all'articolo 12.
L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2144 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati relativamente alle materie ivi indicate per un periodo di cinque anni a decorrere dal 5 gennaio 2020. Esso impone inoltre alla Commissione di elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.
La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
Il potere di adottare atti delegati può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata e la decisione non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore (articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2144).
Il regolamento (UE) 2019/2144 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati:
a)al fine di modificare l'allegato I del regolamento per tener conto del progresso tecnico e degli sviluppi normativi, introducendo e aggiornando i riferimenti ai regolamenti UNECE, e alle rispettive serie di modifiche, che si applicano in via obbligatoria (articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2144);
b)al fine di modificare l'allegato II del regolamento per tener conto del progresso tecnico e degli sviluppi normativi, in particolare in relazione ai temi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, lettere da a) a f), come pure a quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a g), all'articolo 7, paragrafi 2, 3, 4 e 5, all'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 5, e all'articolo 11, paragrafo 1, e al fine di garantire un elevato livello di sicurezza generale di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche e un elevato livello di protezione degli occupanti dei veicoli e degli utenti vulnerabili della strada, introducendo e aggiornando riferimenti ai regolamenti UNECE e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma del regolamento (articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/2144);
c)al fine di stabilire norme dettagliate sulle procedure di prova e i requisiti tecnici specifici per:
-l'omologazione di veicoli per quanto riguarda i seguenti sistemi avanzati per veicoli: adattamento intelligente della velocità, interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock, avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente, avviso avanzato di distrazione del conducente, segnalazione di arresto di emergenza, rilevamento in retromarcia e registratore di dati di evento;
-l'omologazione di adattamento intelligente della velocità, rilevamento in retromarcia e registratore di dati di evento come entità tecniche (articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/2144).
Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 (articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2144).
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio (articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2144).
A norma dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/2144, l'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, e dell'articolo 6, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
3.ESERCIZIO DELLA DELEGA
3.1.
Atti delegati adottati
Nel periodo di riferimento la Commissione ha esercitato i poteri delegati con l'adozione dei sette atti seguenti, che riguardano le materie indicate nella sezione 2:
1)Regolamento delegato (UE) 2021/1958 della Commissione, del 23 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate in merito alle procedure di prova e ai requisiti tecnici specifici per l'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi di adattamento intelligente della velocità e per l'omologazione di tali sistemi come entità tecniche indipendenti, e che ne modifica l'allegato II.
2)Regolamento delegato (UE) 2021/1243 della Commissione, del 19 aprile 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate in merito all'interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock nei veicoli a motore e modifica l'allegato II di tale regolamento.
3)Regolamento delegato (UE) 2021/1341 della Commissione, del 23 aprile 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate concernenti le procedure di prova e i requisiti tecnici specifici per l'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente e che modifica l'allegato II di tale regolamento
.
4)Regolamento delegato (UE) 2022/545 della Commissione, del 26 gennaio 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle procedure di prova e i requisiti tecnici specifici per l'omologazione dei veicoli a motore relativamente ai registratori di dati di evento e per l'omologazione di tali sistemi come entità tecniche, e che ne modifica l'allegato II.
5)Regolamento delegato (UE) 2022/1398 della Commissione, dell'8 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per tener conto del progresso tecnico e degli sviluppi normativi concernenti le modifiche ai regolamenti sui veicoli adottate nell'ambito della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.
6)Regolamento delegato (UE) 2023/2590 della Commissione, del 13 luglio 2023, che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate concernenti le procedure di prova e i requisiti tecnici specifici per l'omologazione di determinati veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi di avviso avanzato della distrazione del conducente e che modifica tale regolamento.
7)Regolamento delegato (UE) 2024/2220 della Commissione, del 26 luglio 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle procedure di prova e i requisiti tecnici specifici per l'omologazione dei veicoli pesanti a motore relativamente ai registratori di dati di evento e per l'omologazione di tali sistemi come entità tecniche, e che ne modifica l'allegato II.
I requisiti tecnici e le norme dettagliate riguardanti le procedure di prova specifiche per l'omologazione di veicoli per quanto riguarda la segnalazione di arresto di emergenza e il rilevamento in retromarcia sono stabiliti nei regolamenti UNECE n. 48 e n. 158, cui si fa rilevamento negli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/2144 quale modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/1398 della Commissione (elencato in precedenza).
Nel registro interistituzionale degli atti delegati sono a disposizione del pubblico informazioni su tutti gli atti delegati.
3.2.Consultazione prima dell'adozione
Durante la preparazione degli atti delegati la Commissione ha consultato esperti nominati dagli Stati membri e dalle parti interessate (nel gruppo di lavoro sui veicoli a motore), mediante regolari riunioni ad hoc e consultazioni scritte. I documenti relativi a tali consultazioni sono stati trasmessi contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. Le versioni definitive degli atti delegati sono state approvate dal gruppo di esperti degli Stati membri sui veicoli a motore.
3.3.Assenza di obiezioni agli atti delegati
Conformemente all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/2144, il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni in merito a un atto delegato di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 6, e all'articolo 6, paragrafo 6, entro il termine di due mesi dalla data di notifica dell'atto, prorogabile di altri due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni in merito agli atti delegati di cui alla sezione 3.1, per cui gli atti sono stati pubblicati e sono entrati in vigore alla scadenza del termine per sollevare obiezioni.
4.CONCLUSIONE
La Commissione ritiene di aver esercitato i poteri delegati ad essa conferiti nei limiti e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2019/2144.
La Commissione rileva la necessità di una proroga delle deleghe in quanto in futuro saranno necessari ulteriori atti delegati, tra l'altro per aggiornare i riferimenti ai regolamenti UNECE di cui all'allegato I e agli atti normativi elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2019/2144, nonché per rivedere, se necessario, i requisiti tecnici stabiliti negli atti delegati figuranti alla sezione 3.1. È attualmente in preparazione un progetto di atto delegato che aggiorna gli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/2144 per tenere conto degli sviluppi normativi per quanto riguarda le modifiche dei regolamenti UNECE esistenti e i nuovi regolamenti UNECE adottati dal Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, con adozione prevista per il primo trimestre del 2025.
Con la presente relazione la Commissione adempie all'obbligo di presentare una relazione a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2144. La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.