COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 11.9.2024
COM(2024) 550 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sul riesame del regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia e
dell'azione per il clima
{SWD(2024) 200 final}
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 11.9.2024
COM(2024) 550 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sul riesame del regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia e
dell'azione per il clima
{SWD(2024) 200 final}
1. Valutazione della governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima: presentazione del contesto
Il regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima ("regolamento sulla governance", di seguito "regolamento") è stato adottato nel dicembre 2018 1 con l'obiettivo di creare un solido meccanismo di governance, mediante il quale l'UE potesse conseguire i suoi obiettivi in materia di energia e clima e realizzare gli obiettivi fissati dall'accordo di Parigi del 2015, e nel contempo di integrare e semplificare gli obblighi previsti dalla legislazione dell'UE in materia di energia e clima. Il regolamento riguarda le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, vale a dire: sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, efficienza energetica, decarbonizzazione e infine ricerca, innovazione e competitività.
Il regolamento rafforza la pianificazione integrata delle politiche nazionali in materia di energia e clima creando un quadro coerente, efficiente e trasparente che razionalizza, riunisce e semplifica un lungo elenco di obblighi di monitoraggio frammentari e parzialmente coincidenti 2 . In primo luogo, sostiene la pianificazione strategica a medio e lungo termine in materia di energia e clima mediante piani nazionali per l'energia e il clima (PNEC) e strategie nazionali a lungo termine. In secondo luogo, fornisce agli Stati membri un quadro per riferire alla Commissione e al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) in merito ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi e dei traguardi in materia di energia e clima per il 2030 e a lungo termine 3 . In terzo luogo, consente alla Commissione di valutare e monitorare i progressi compiuti dall'UE e dagli Stati membri e di adottare misure laddove il livello di ambizione e/o i progressi siano insufficienti.
Il regolamento mira a ridurre gli oneri amministrativi, a fornire chiari segnali di investimento agli investitori e a migliorare la trasparenza e la responsabilità rendendo le informazioni sulla politica in materia di energia e di clima più facilmente accessibili al pubblico. Il regolamento ha creato un nuovo meccanismo di cooperazione tra gli Stati membri e l'UE. Ha altresì imposto agli Stati membri di istituire dialoghi multilivello con i portatori di interessi che coinvolgano le autorità locali e regionali, le organizzazioni della società civile, la comunità imprenditoriale, gli investitori, altri portatori di interessi e i cittadini.
La presente relazione valuta il funzionamento e l'attuazione del regolamento dalla sua entrata in vigore nel 2018 ed è accompagnata e integrata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione 4 . La valutazione è stata condotta in linea con l'articolo 45 del regolamento 5 . La relazione valuta il contributo del regolamento alla governance dell'Unione dell'energia e agli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi, nonché i progressi compiuti rispetto agli obiettivi per il 2030 in tema di energia, all'obiettivo della neutralità climatica dell'UE per il 2050 e agli altri obiettivi dell'Unione dell'energia. La relazione valuta inoltre in quale misura il regolamento integra i pertinenti obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio a livello dell'UE e internazionale ed è coerente con essi.
La valutazione del quadro di governance dell'UE in materia di energia e clima è opportuna e necessaria. È importante dal punto di vista politico alla luce dell'evoluzione del contesto geopolitico e delle urgenti sfide climatiche, economiche, di competitività, sociali e ambientali. Una valutazione costituisce una base utile per contribuire alla definizione e all'attuazione delle future politiche dell'UE in materia di energia e clima, soprattutto in considerazione delle nostre ambizioni per il 2040 e il 2050 6 .
La presente relazione individua anche margini di miglioramento, tra i quali la possibilità di semplificare e ottimizzare gli obblighi di comunicazione, in linea con l'impegno generale della Commissione di ridurre tali obblighi del 25 % 7 .
La valutazione attinge a un'ampia gamma di fonti ed è sostenuta da una valutazione esterna effettuata da consulenti 8 . I risultati si basano in parte su consultazioni con autorità nazionali, organizzazioni della società civile e operatori del settore industriale, su un evento destinato ai portatori di interessi 9 , sui pareri del pubblico ricevuti tramite un invito a presentare contributi 10 , su una ricerca documentale, sulle valutazioni da parte della Commissione dei PNEC 11 e delle relazioni intermedie sui PNEC 12 , su un esame degli obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio previsti dalla normativa dell'UE in materia di energia e clima e su studi di casi in diversi Stati membri.
2. La governance dell'UE in materia di energia e clima in un contesto politico e geopolitico in evoluzione
Dall'adozione del regolamento il panorama europeo e internazionale dell'energia e del clima si è evoluto in maniera sostanziale. Da un lato, tale evoluzione è il risultato dell'aumento degli impatti dei cambiamenti climatici, a cui hanno fatto seguito importanti risposte politiche a livello dell'UE e internazionale, quali il Green Deal europeo, la normativa europea sul clima, il pacchetto "Pronti per il 55 %" e la politica dell'UE in materia di rischi climatici e adattamento, così come progressi compiuti nell'attuazione dell'accordo di Parigi. Il Green Deal europeo è anche diventato la nuova strategia di crescita dell'UE, che prevede la scissione della crescita economica dall'uso delle risorse. D'altro canto, le politiche dell'UE in materia di energia e clima si sono evolute in risposta alle crisi senza precedenti scatenate dalla pandemia di COVID-19 e dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.
Gli sviluppi legislativi dell'UE hanno avuto importanti ripercussioni sul regolamento. Adottata nel 2021, la normativa europea sul clima ha apportato modifiche mirate al regolamento per integrarvi l'obiettivo dell'UE in materia di neutralità climatica. Le modifiche legislative contenute nel pacchetto "Pronti per il 55 %" hanno inoltre introdotto nuovi obblighi di pianificazione e comunicazione, alcuni dei quali devono ancora essere pienamente integrati nel regolamento. Gli orientamenti della Commissione del 2022 per l'aggiornamento dei PNEC 13 hanno incoraggiato gli Stati membri a rendere i loro piani più ambiziosi in linea con la normativa sul clima, il pacchetto "Pronti per il 55 %" e l'iniziativa REPowerEU 14 .
Dopo l'entrata in vigore del regolamento si sono verificati importanti sviluppi politici anche a livello internazionale. Tra questi figurano le decisioni sulle modalità con cui attuare l'accordo di Parigi, ad esempio attraverso un "quadro di riferimento rafforzato per la trasparenza". In occasione della COP 28 le parti dell'accordo di Parigi hanno stilato il primo "bilancio globale" e hanno concluso che, sebbene stiano attuando politiche sempre più efficaci in materia di clima, è necessario intraprendere con urgenza ulteriori iniziative. Le parti hanno altresì convenuto di triplicare la capacità globale di produzione di energia rinnovabile e di raddoppiare il tasso di miglioramento dell'efficienza energetica entro il 2030, nonché di abbandonare i combustibili fossili nei sistemi energetici. Hanno inoltre creato un quadro per la resilienza ai cambiamenti climatici a livello mondiale e avviato il programma di lavoro di Belém volto a definire gli indicatori di adattamento ai cambiamenti climatici. Si sono infine impegnate ad accelerare le azioni per eliminare gradualmente le sovvenzioni inefficienti ai combustibili fossili che non contrastano la povertà energetica né vanno a beneficio dei gruppi vulnerabili 15 .
La pandemia di COVID-19 ha portato alla creazione di uno strumento europeo innovativo per la ripresa economica, grazie al quale è stato anche possibile accelerare la transizione verde dell'UE. Il dispositivo per la ripresa e la resilienza, fulcro dello strumento NextGenerationEU (NGEU) e con una dotazione fino a 800 miliardi di EUR, impone agli Stati membri di destinare almeno il 37 % dei finanziamenti previsti dai rispettivi piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PRR) a misure che contribuiscono agli obiettivi climatici 16 . Il regolamento RRF è stato modificato nel 2022 per consentire agli Stati membri di inserire i capitoli dedicati a REPowerEU nei loro PRR e di accedere a ulteriori finanziamenti al fine di contribuire ad affrancare l'Unione dalla dipendenza dai combustibili fossili russi prima del 2030. REPowerEU e le iniziative legislative di emergenza hanno attenuato in modo coordinato gli effetti della crisi energetica sulle famiglie e sulle imprese.
Tale aumento dei finanziamenti, unito a maggiori ambizioni, ha accelerato l'attuazione delle politiche e delle misure in materia di energia e clima presentate dagli Stati membri nei loro PNEC originari, adottati nel 2020. Le azioni pertinenti sostenute dal dispositivo per la ripresa e la resilienza devono ora figurare nelle versioni definitive dei PNEC aggiornati, da trasmettere entro il 30 giugno 2024. Vale anche la constatazione inversa: i PNEC esistenti hanno svolto un ruolo importante nell'individuazione dei settori di riforma e dei finanziamenti per gli investimenti nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza.
Il ritorno della guerra alle frontiere dell'UE e la conseguente crisi energetica, la più grave dagli anni '70, hanno posto a dura prova la resilienza dell'UE. Tali eventi hanno messo in luce l'importanza della sicurezza energetica, la necessità di un accesso diversificato all'approvvigionamento di energia e l'esigenza di promuovere le energie rinnovabili e l'efficienza energetica. Hanno inoltre evidenziato il ruolo della sicurezza energetica nel contesto più ampio della resilienza economica, dell'intensificazione della concorrenza globale e della necessità di garantire un accesso concorrenziale alle materie prime e ai componenti per conseguire la neutralità climatica entro il 2050.
Il meccanismo di governance previsto dal regolamento si è rivelato un quadro di riferimento agile per rispondere a questi eventi. Ad esempio ha consentito agli Stati membri di tenere conto dell'evoluzione delle politiche e delle circostanze geopolitiche in sede di aggiornamento dei rispettivi PNEC per il periodo 2021-2030. Nella valutazione delle proposte di aggiornamento dei PNEC 17 la Commissione ha concluso che, rispetto ai PNEC originari, i piani aggiornati proposti hanno notevolmente aumentato il livello di ambizione degli obiettivi in materia di energia e clima per il 2030.
Alla luce del quadro normativo aggiornato, dalla valutazione è tuttavia emerso anche un divario di ambizione nelle azioni previste per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e promuovere le energie rinnovabili e l'efficienza energetica. Per colmare tale divario e affrontare altre carenze nelle proposte di piani, la Commissione ha formulato raccomandazioni rivolte a ciascuno Stato membro 18 delle quali tenere conto nella messa a punto dei PNEC aggiornati. Il regolamento continua pertanto a indirizzare la pianificazione in materia di energia e clima in un momento cruciale.
3. Impatto del regolamento in materia di governance
Efficacia: produrre risultati sul campo.
Il regolamento ha migliorato la pianificazione strategica, necessaria per conseguire i traguardi dell'UE in materia di energia e clima per il 2030 e aprire la strada al conseguimento della neutralità climatica entro il 2050. Ha fuso molteplici piani d'azione settoriali nazionali in un unico PNEC coerente, che ingloba settori chiave dell'economia e si basa su obiettivi chiari a medio termine. In tal modo ha contribuito al miglioramento della pianificazione sia all'interno degli Stati membri, imponendo ai ministeri di intensificare il coordinamento intersettoriale delle politiche, sia tra gli Stati membri stessi aumentando la cooperazione regionale transfrontaliera, anche per quanto riguarda i progetti infrastrutturali.
Permangono tuttavia notevoli differenze in termini di portata e qualità dei piani e delle strategie degli Stati membri. Vi è inoltre disomogeneità tra gli Stati membri per quanto riguarda l'adesione politica al ciclo dei PNEC previsto dal regolamento, anche per via del continuo ricorso a quadri di pianificazione nazionali differenti, che talvolta si traduce in procedure di pianificazione parallele. Alcuni portatori di interessi hanno segnalato l'esistenza di un disallineamento nelle sequenze per la presentazione delle strategie a lungo termine e dei PNEC e hanno osservato che le prescrizioni in materia di aggiornamento di tali strategie dopo la loro adozione sono meno perentorie rispetto a quelle per i PNEC.
Il miglioramento della pianificazione e la maggiore coerenza del quadro politico hanno contribuito a creare un ambiente più prevedibile per gli investitori, ma alcune problematiche continuano a sussistere. Al tempo stesso, nelle valutazioni della Commissione sulle proposte di PNEC (2019), sui PNEC definitivi (2020) e sulle proposte di aggiornamento dei PNEC (2023) si evidenzia la necessità di inserire nei PNEC informazioni e analisi più dettagliate circa il fabbisogno di investimenti e le fonti di finanziamento. Parimenti, ad oggi molti PNEC non contengono stime attendibili dell'impatto macroeconomico delle politiche e delle misure previste. Inoltre, considerando alcuni cicli di investimento a lungo termine (ad esempio nell'industria), l'orizzonte temporale di 10 anni previsto dai PNEC può essere eccessivamente breve; tale aspetto evidenzia l'importanza della prospettiva trentennale adottata dalle strategie a lungo termine. Per alcuni investitori potrebbero anche essere necessarie informazioni più dettagliate (ad esempio a livello regionale e locale).
Il regolamento ha contribuito all'introduzione di nuove politiche in materia di clima ed energia. Dopo l'adozione dei primi PNEC nel 2020 gli Stati membri hanno comunicato un numero considerevole di nuove politiche e misure. Ad esempio il 29 % di tutte le misure comunicate nelle relazioni intermedie nazionali sull'energia e il clima ("relazioni intermedie nazionali") per il 2023 era di nuova introduzione. Ciò dimostra che gli Stati membri hanno intrapreso costantemente azioni per conseguire gli obiettivi in materia di clima ed energia per il 2030. Sebbene diverse politiche e misure siano state introdotte come diretta conseguenza del regolamento, molte altre sono collegate ad esso in modo più indiretto, a testimonianza del fatto che il regolamento ha carattere di "normativa quadro" che integra gli obblighi derivanti da altri atti legislativi dell'UE in materia di energia e clima (figura 1). Al tempo stesso, come osservato in precedenza, dalla valutazione a livello dell'UE delle proposte di aggiornamento dei PNEC per il 2023 pubblicata dalla Commissione nel dicembre 2023 è emersa la necessità di intensificare l'attuazione delle politiche in materia di energia e clima per conseguire gli obiettivi (divenuti nel frattempo più ambiziosi) per il 2030. Nei PNEC è inoltre necessario riservare maggiore attenzione all'adattamento ai cambiamenti climatici.
Figura 1. Percentuale di politiche e misure connesse alle politiche e alle normative dell'UE comunicate dagli Stati membri nelle rispettive relazioni intermedie nazionali
Nota: le nuove politiche e misure sono quelle messe in atto dopo i PNEC originari. Fonte: documento di lavoro dei servizi della commissione "Assessment of progress towards the objectives of the Energy Union and Climate Action", SWD(2023) 646 final.
Il regolamento ha migliorato in certa misura la qualità delle informazioni comunicate dagli Stati membri. Di particolare importanza è il suo contributo all'innalzamento della qualità dei dati e delle proiezioni dell'inventario dei gas a effetto serra dell'UE. La stesura di relazioni intermedie nazionali ha contribuito a migliorare la completezza delle informazioni, ma permangono lacune e incoerenze nelle informazioni riportate in tali relazioni, anche per quanto riguarda la portata e la qualità delle informazioni comunicate sulle misure di adattamento ai cambiamenti climatici (articolo 19, paragrafo 1).
È altresì migliorato l'accesso del pubblico ai dati, ad esempio per effetto degli obblighi di raccolta e comunicazione dati su nuove questioni e di pubblicazione e consolidamento delle informazioni su una piattaforma online 19 istituita dal regolamento. Tuttavia, pur essendo disponibili al pubblico, tali dati sono talvolta presentati in modo complesso e non sempre di facile comprensione.
Il regolamento rappresenta un passo importante verso una consultazione pubblica più efficace e una governance multilivello della politica in materia di energia e di clima, in quanto prevede prescrizioni normative specifiche riguardanti entrambi tali aspetti (articoli 10 e 11). La maggior parte degli Stati membri ha organizzato consultazioni pubbliche sulle proposte di aggiornamento dei PNEC e ha segnalato diverse iniziative volte ad avviare dialoghi nazionali multilivello in materia di clima e di energia con le autorità subnazionali e altri portatori di interessi. Tuttavia gli Stati membri non hanno organizzato consultazioni pubbliche sufficientemente tempestive e inclusive ai sensi del regolamento, né dialoghi multilivello di qualità soddisfacente. Una delle ragioni potrebbe essere costituita dal fatto che le disposizioni del regolamento non sono sufficientemente precise o prescrittive. Anche i collegamenti alle prescrizioni in materia di partecipazione pubblica previste dalla convenzione di Aarhus o dalla direttiva sulla valutazione ambientale strategica (VAS) 20 potrebbero risultare non sufficientemente chiari. In alcuni casi potrebbero avere inciso anche la mancanza di esperienza nazionale, i problemi legati alle strutture e alle capacità amministrative e/o la mancanza di sostegno politico.
Il regolamento ha avuto un effetto eterogeneo sul miglioramento della tempestività delle informazioni comunicate dagli Stati membri, i quali hanno spesso presentato i piani e le informazioni obbligatori oltre il termine legale 21 . Una parte dei ritardi sembra imputabile alla necessità di disporre di più tempo per adeguarsi al processo o a scadenze troppo brevi o troppo ravvicinate (ad esempio un termine per la presentazione delle relazioni fissato a marzo 2023 seguito da un termine di giugno 2023 per la presentazione delle proposte di aggiornamento dei PNEC). Talvolta anche le divergenze nei processi o nei cicli di pianificazione nazionali o regionali così come i cambi di governo hanno determinato ritardi. In alcuni casi anche la limitata disponibilità di risorse umane può avere svolto un ruolo. I ritardi rappresentano un rischio per il compito in capo alla Commissione di garantire un quadro completo e tempestivo per orientare l'ambizione e i progressi verso gli obiettivi in materia di energia e di clima. Soltanto quattro Stati membri hanno presentato le versioni definitive dei loro PNEC aggiornati entro il 30 giugno 2024. In risposta, la Commissione ha avviato procedure EU pilot nei confronti degli Stati membri che non hanno presentato piani nazionali aggiornati definitivi per l'energia e il clima.
Il meccanismo di conformità del regolamento si basa in larga misura su raccomandazioni e altri meccanismi non vincolanti. Gli Stati membri hanno l'obbligo di tenere conto delle raccomandazioni, che tuttavia non hanno carattere vincolante. Una revisione esterna delle valutazioni dei PNEC definitivi effettuate dalla Commissione nel 2020 ha concluso che le raccomandazioni rivolte agli Stati membri nella maggior parte dei casi (il 66 %, ossia 378 raccomandazioni) sono state seguite soltanto in parte (il 53 %, ossia 304 raccomandazioni) o non sono state seguite affatto (il 13 %, ossia 74 raccomandazioni) 22 . Alcuni portatori di interessi hanno lamentato che, nella migliore delle ipotesi, le procedure di infrazione sono avviate in risposta alla violazione da parte di uno Stato membro di obblighi procedurali (ad esempio la presentazione tardiva dei PNEC) e non per il mancato conseguimento dei traguardi fissati nella normativa settoriale. Occorre tuttavia ricordare che diversi atti legislativi dell'UE in materia di energia e di clima prevedono meccanismi propri per far fronte ai casi di insufficiente attuazione 23 .
Dal momento che il periodo di attuazione è ancora nella fase iniziale, l'utilizzo dei principali strumenti giuridici previsti dal regolamento per colmare eventuali divari in termini di ambizione o di realizzazione (articoli 31 e 32) è stato limitato. Alcuni portatori di interessi hanno messo in discussione la capacità della Commissione di agire nei casi in cui gli Stati membri non siano all'altezza delle ambizioni o dei risultati. In realtà la valutazione a livello dell'UE dei PNEC definitivi, effettuata dalla Commissione durante il ciclo 2019-2020, ha evidenziato un divario di ambizione per quanto riguarda l'efficienza energetica. Per colmare tale divario la direttiva sull'efficienza energetica 24 e la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia 25 sono state sottoposte a revisione nell'ambito del pacchetto "Pronti per il 55 %". Nell'attuale processo di aggiornamento dei PNEC la Commissione segue con attenzione il rischio di insorgenza di divari di ambizione. Per quanto riguarda i risultati, a causa del tempo necessario per consolidare i dati sull'energia e il clima, eventuali divari rilevanti emergeranno soltanto nel corso delle valutazioni dei progressi effettuate in una fase successiva del periodo di attuazione.
Il regolamento ha stimolato un livello di cooperazione regionale tra Stati membri. Dalle valutazioni effettuate dalla Commissione a livello dell'UE sulle proposte di PNEC (2019), sui PNEC definitivi (2020) e sulle proposte di aggiornamento dei PNEC (2023) è emerso in generale che gli Stati membri avevano adeguatamente individuato la necessità di una cooperazione regionale, avvalendosi in alcuni casi di forum regionali quali i gruppi ad alto livello istituiti dalla Commissione 26 . Nel contempo le valutazioni hanno evidenziato disomogeneità nel ricorso alla consultazione regionale nella preparazione dei PNEC e livelli diversi di dettaglio per quanto riguarda le misure che gli Stati membri intendono attuare insieme ad altri Stati membri. Un esempio concreto di cooperazione tra Stati membri è il modo in cui la Finlandia e il Lussemburgo hanno utilizzato il meccanismo di finanziamento dell'energia rinnovabile come meccanismo di attuazione per evitare un divario nella quota di energia rinnovabile del Lussemburgo. L'attuazione del meccanismo di finanziamento dell'energia rinnovabile è tuttora in una fase iniziale e presenta potenzialità non ancora sfruttate. Le future gare di appalto in programma lasciano prevedere un ricorso più massiccio a tale meccanismo.
Efficienza: semplificazione e razionalizzazione
Attraverso la razionalizzazione, la fusione e la semplificazione degli obblighi relativi alla politica in materia di energia e di clima, il regolamento segna un passo importante verso la riduzione dei costi e il miglioramento della coerenza delle politiche. La razionalizzazione si è concretizzata in piani integrati (i PNEC), strategie (le strategie a lungo termine) e relazioni sullo stato di avanzamento (le relazioni intermedie nazionali), nella fusione dei pertinenti obblighi dell'UE e internazionali in un unico regolamento 27 e nella soppressione integrale di altri obblighi. Secondo la valutazione d'impatto alla base della proposta legislativa iniziale della Commissione, tale razionalizzazione delle politiche avrebbe comportato una riduzione annua del 5 % dei costi di comunicazione diretta nell'ambito di tutti gli atti legislativi dell'UE in materia di energia rispetto allo scenario di riferimento 28 .
Al tempo stesso la fusione di un'ampia gamma di obblighi di pianificazione e comunicazione in un unico regolamento determina anche la concentrazione dei costi derivanti da altri atti legislativi. Sulla base delle informazioni raccolte dalla Commissione e dalle autorità nazionali ai fini dello studio di sostegno 29 , i costi una tantum derivanti da tali obblighi sono stimati a 7,8-10,5 milioni di EUR per i 27 Stati membri nel loro insieme e a 1,1 milioni di EUR per l'UE (Commissione e Agenzia europea dell'ambiente (AEA)). I costi annuali ricorrenti sono stimati a 13,9-19,5 milioni di EUR per i 27 Stati membri nel loro insieme e a 3,8 milioni di EUR per l'UE. Sebbene non sia possibile fornire una stima quantitativa dei risparmi diretti realizzati tramite il regolamento, la razionalizzazione ha prodotto alcuni risparmi, in linea con quanto previsto nella valutazione d'impatto iniziale.
Il regolamento produce altresì benefici in termini di efficienza che non possono essere quantificati. La fusione di molteplici documenti di pianificazione strategica in un unico PNEC caratterizzato da un processo semplificato e da modelli prestabiliti dovrebbe contribuire, almeno nel corso del tempo, alla riduzione degli oneri amministrativi. L'approccio integrato alla comunicazione dei progressi compiuti fornita nelle relazioni intermedie migliora inoltre l'efficienza e la qualità del processo di comunicazione. Anche se difficili da quantificare, tali vantaggi recano un valore notevole, in particolare laddove dati più affidabili e una pianificazione più coerente migliorano l'elaborazione delle politiche nel lungo periodo.
Razionalizzando ulteriormente gli aspetti sostanziali e procedurali si potrebbe fare ancora di più per ridurre gli oneri amministrativi associati alla pianificazione e alla comunicazione delle politiche in materia di energia e di clima. Nonostante i vantaggi a livello di efficienza apportati dal regolamento, secondo molte delle autorità nazionali consultate l'attuazione dello stesso ha richiesto un maggiore impiego di risorse finanziarie e umane. All'origine del fenomeno potrebbe esservi, oltre alla necessità di intensificare il coordinamento e la compilazione dei dati interservizi, una pianificazione politica nazionale spesso non del tutto allineata con il regolamento e che pertanto si traduce in processi paralleli. Tuttavia i portatori di interessi (in particolare le autorità nazionali) hanno riconosciuto la gradualità del processo di apprendimento e sono propensi ad attendersi un alleggerimento degli oneri amministrativi nel corso del tempo, di pari passo con il perfezionamento delle aspettative, degli strumenti e dei modelli relativi ai risultati.
Alcuni fattori possono influenzare l'impatto percepito dal regolamento sui costi amministrativi. Ad esempio, dall'adozione del regolamento le politiche in materia di energia e di clima hanno acquisito una portata, un'ambizione, una complessità e una rilevanza politica maggiori, con effetti a catena sugli obblighi di pianificazione e di comunicazione. L'attuale ciclo di revisione dei PNEC recepisce alcuni di questi cambiamenti politici tramite modifiche normative o sotto forma di orientamenti 30 .
Il regolamento ha anche reso più efficiente la comunicazione grazie al rafforzamento della digitalizzazione, in particolare mediante l'investimento da parte dell'UE di 5 milioni di EUR nella creazione di una piattaforma online dedicata. L'uso di modelli digitali e di procedure di garanzia della qualità digitali ha contribuito notevolmente alla comparabilità dei dati comunicati e alla facilità di riutilizzo degli stessi. Sempre più spesso la piattaforma online è utilizzata anche per integrare obblighi esterni al regolamento, generando notevoli risparmi sui costi e importanti sinergie. La piattaforma ha notevolmente ridotto l'onere sostenuto dalla Commissione per la gestione dei periodi di comunicazione, l'analisi dei dati comunicati e la loro messa a disposizione per il riutilizzo.
Sebbene tali risultati rappresentino un chiaro passo avanti, la piattaforma potrebbe essere resa più intuitiva e meno complessa. Le autorità nazionali coinvolte nel processo di comunicazione hanno giudicato particolarmente utili l'assistenza tecnica e i tutorial forniti dalla Commissione e dall'AEA. Tuttavia la coesistenza di due diverse piattaforme di comunicazione (ReportNET3 e ReportENER) è stata criticata da alcune autorità nazionali e portatori di interessi.
I portatori di interessi hanno riconosciuto che la razionalizzazione è un processo continuo e hanno raccomandato lo studio di soluzioni per raggiungere un migliore equilibrio tra il volume e il livello di dettaglio previsti dagli obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio, da un lato, e le informazioni essenziali necessarie affinché l'UE consegua i suoi obiettivi, dall'altro.
La Commissione sta già adottando misure per far fronte agli oneri amministrativi. Si è impegnata a ridurre del 25 % gli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi di comunicazione previsti dal diritto dell'UE, senza compromettere gli obiettivi strategici fondamentali 31 .
La Commissione ha condotto un esame approfondito assistito dall'IA degli obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio previsti dalla normativa dell'UE in materia di energia e di clima, prestando attenzione anche ai collegamenti tra tali obblighi e gli obblighi di comunicazione in materia di sostenibilità in altri settori strategici. In totale ha esaminato oltre 700 obblighi 32 , 41 dei quali rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (figura 2).
Figura 2. Obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio nella normativa dell'UE in materia di energia e di clima e nei settori d'intervento correlati (per settore legislativo e per soggetto responsabile)
Sulla base di tale esame, nei piani di razionalizzazione la Commissione ha individuato diverse azioni chiave per definire nuove misure volte a ridurre gli oneri di comunicazione, tra le quali l'abrogazione degli obblighi di comunicazione sulle scorte petrolifere 33 , il riesame della normativa sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas 34 e legislazione terziaria nell'ambito della normativa sul mercato interno del gas e dell'energia elettrica e del regolamento concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso 35 . A ciò si aggiungono diverse misure di sostegno intese ad agevolare la conformità. Nei piani di razionalizzazione è stata inoltre segnalata la possibile revisione del regolamento quale mezzo per migliorare ulteriormente l'efficienza.
Politiche coerenti e uniformi in materia di energia e di clima
Il regolamento è un quadro internamente coerente e unificato che riunisce molteplici obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio in precedenza distribuiti tra diversi atti legislativi dell'UE. Permangono tuttavia alcune incoerenze, dovute in gran parte alla complessità della fusione di numerosi obblighi in un unico quadro. I settori in cui esistono competenze di lunga data in materia di pianificazione e comunicazione (come le emissioni di gas a effetto serra, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica) sono generalmente più sviluppati rispetto a settori strategici più recenti e trasversali, come il principio "l'efficienza energetica al primo posto" o la povertà energetica. Si prevede che il regolamento e la sua concezione iterativa — sostenuti da regolamenti di esecuzione, orientamenti della Commissione per il ciclo di aggiornamento dei PNEC e riunioni di esperti — promuoveranno l'apprendimento attraverso la pratica. I piani e le relazioni successivi dovrebbero consentire maggiori convergenze e integrazioni.
Il regolamento ha anche migliorato la coerenza tra la legislazione dell'UE in materia di energia e clima e altri atti legislativi dell'UE correlati, oltre che con gli accordi internazionali. Esso contiene norme comuni per la pianificazione, la comunicazione e il monitoraggio degli accordi internazionali mediante le quali, tra l'altro, gli Stati membri possono adempiere ai loro obblighi ai sensi dell'UNFCCC e dell'accordo di Parigi. Tuttavia alcuni aggiornamenti del regolamento sono necessari per garantire il pieno allineamento alle norme e ai processi internazionali di recente adozione.
Il regolamento non è ancora pienamente coerente con la legislazione dell'UE nuova o aggiornata in materia di energia e di clima. In particolare non rispecchia ancora appieno i correlati obblighi di comunicazione, nuovi o riveduti, derivanti dal pacchetto "Pronti per il 55 %". Ad esempio deve ancora integrare il processo istituito a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, della rifusione della direttiva Efficienza energetica per stabilire il contributo nazionale per l'efficienza energetica o il correlato meccanismo iterativo per colmare i divari previsto all'articolo 4, paragrafo 6.
Occorre prestare attenzione anche alla coerenza tra i PNEC e i piani legati a programmi di finanziamento dell'UE. Ad esempio, nelle versioni definitive dei loro PNEC aggiornati gli Stati membri dovrebbero fornire maggiori dettagli sulle sinergie con i rispettivi piani strategici nazionali della politica agricola comune e sulle misure e riforme pertinenti contenute nei rispettivi piani nazionali per la ripresa e la resilienza e nei capitoli dedicati a REPowerEU. Dovrebbero altresì risolvere le incoerenze tra gli impegni assunti nelle proposte di aggiornamento dei PNEC e gli impegni regionali provvisori in materia di eliminazione graduale dei combustibili fossili assunti nei rispettivi piani territoriali per una transizione giusta.
Vi è inoltre margine per migliorare la coerenza e le sinergie con altri settori strategici, tra cui l'ambiente (ad esempio per quanto riguarda la qualità dell'aria, l'economia circolare, l'acqua e la biodiversità), l'agricoltura, i trasporti, l'industria e la politica macroeconomica.
Pertinenza e valore aggiunto per un'Unione dell'energia e del clima
Il regolamento ha apportato un valore aggiunto dell'UE migliorando la coerenza e il coordinamento delle politiche degli Stati membri in materia di energia e di clima. Il valore aggiunto dell'UE consiste nella definizione, all'interno del regolamento, di un quadro e di meccanismi per sostenere politiche nazionali in materia di energia e clima più coerenti e coordinate e per fornire segnali più chiari agli investitori, presupposti essenziali per il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi collettivi dell'UE in materia di energia e di clima per il 2030 e oltre.
Prevedendo la pubblicazione di dati e relazioni supplementari, il regolamento ha consentito di raccogliere informazioni a livello nazionale o dell'UE che altrimenti non sarebbero state disponibili. Ha aumentato la prevedibilità e la trasparenza delle politiche in materia di energia e di clima degli Stati membri creando un quadro di governance globale e integrato, sostenuto da processi e scadenze standardizzati di pianificazione, comunicazione e monitoraggio, da un maggiore coordinamento e dall'accesso del pubblico alle informazioni.
Il regolamento ha migliorato in una certa misura la responsabilità mediante l'estensione degli obblighi di pianificazione e comunicazione ad altri settori, il miglioramento dell'accessibilità pubblica dei dati e la creazione di un processo iterativo che consente alla Commissione di valutare la qualità e l'ambizione dei piani degli Stati membri.
Alcuni portatori di interessi hanno criticato il regolamento per la mancanza di un accesso chiaro, armonizzato ed effettivo alla giustizia per contestare i PNEC e le strategie a lungo termine dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali qualora non soddisfino i requisiti di partecipazione o violino la normativa ambientale. A loro avviso ciò contribuisce a un'applicazione incoerente nell'UE e compromette il rispetto della convenzione di Aarhus, che consente un migliore controllo pubblico degli atti che incidono sull'ambiente. Sebbene il regolamento stabilisca chiaramente che le consultazioni condotte sui piani dovrebbero svolgersi, se del caso, in conformità delle disposizioni della direttiva VAS, alcuni portatori di interessi hanno giudicato auspicabile una maggiore chiarezza per garantire l'accesso alla giustizia in tutti gli Stati membri.
A distanza di oltre cinque anni dall'adozione del regolamento, i suoi obiettivi principali rimangono alquanto attuali e probabilmente lo diventeranno ancora di più. Le sfide socioeconomiche, ambientali e geopolitiche degli ultimi anni, unitamente alla crescente urgenza di affrontare i cambiamenti climatici e rafforzare la nostra resilienza agli stessi, stanno ridefinendo le priorità politiche. Tali sfide hanno dimostrato la necessità di intensificare il coordinamento tra gli Stati membri e nell'UE per conseguire obiettivi sempre più ambiziosi e impegnativi in materia di clima e di energia, affrontare le preoccupazioni legate a sicurezza energetica, accessibilità economica e transizione giusta, promuovere la ricerca e l'innovazione attirando investimenti e realizzare un'autentica Unione dell'energia. Un quadro di governance solido, semplificato e agile continuerà a essere uno strumento fondamentale per consentire all'UE di conseguire tali obiettivi.
4. Conclusioni e insegnamenti tratti
Da quando è entrato in vigore nel dicembre 2018, il regolamento ha reso la pianificazione e la comunicazione in materia di energia e di clima più coerenti, integrate e semplici. Ha dimostrato il suo valore aggiunto in un contesto in rapida evoluzione, caratterizzato da politiche e normative in materia di energia e di clima sempre più ambiziose e trasversali, dalla pandemia di COVID-19 e dalla crisi energetica innescata dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Il regolamento ha svolto un ruolo importante nel mettere l'UE sulla giusta strada per conseguire in modo più efficiente i suoi obiettivi e traguardi in materia di energia e di clima per il 2030 e oltre. Le versioni definitive dei PNEC aggiornati saranno uno strumento fondamentale per il conseguimento di tali obiettivi.
Sebbene il quadro strategico generale creato dal regolamento abbia continuato a produrre risultati anche in circostanze mutevoli, la presente valutazione evidenzia l'esistenza di margini per ulteriori miglioramenti. Le indicazioni in essa contenute contribuiranno all'attuazione in corso e all'eventuale revisione del regolamento stesso.
Il regolamento deve aiutare l'UE a conseguire una serie di obiettivi sempre più ampi e sempre più ambiziosi in materia di energia e di clima, al di là dei suoi traguardi per il 2030. Oltre a garantire la stabilità normativa e sostenere le nostre ambizioni per il 2030, fondamentali per la concretizzazione degli investimenti nella transizione pulita, il regolamento dovrebbe fornire una base per la definizione e l'attuazione di politiche in materia di energia e di clima in linea con le nostre ambizioni per il 2040 e il 2050. Il suo meccanismo di governance deve contribuire ad accelerare la transizione verso la neutralità climatica. Inoltre deve tenere conto della competitività, della sicurezza energetica e della resilienza energetica, affrontare le sfide lungo tutta la catena di approvvigionamento per le tecnologie pulite e a zero emissioni nette, incentivare l'eliminazione graduale dei combustibili fossili e delle sovvenzioni ai combustibili fossili, affrontare le preoccupazioni relative alla povertà energetica e alla transizione giusta, tenere conto degli aspetti legati alle competenze e all'occupazione così come porre maggiormente l'accento sulle questioni relative all'adattamento ai cambiamenti climatici sulla base della recente valutazione europea dei rischi climatici 36 . Ciò presuppone un ulteriore rafforzamento della governance dell'UE in materia di energia e di clima per superare la frammentazione, le lacune e gli approcci nazionali non coordinati tuttora esistenti.
In linea con l'impegno della Commissione di ridurre del 25 % gli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi di comunicazione, esistono soluzioni per semplificare e razionalizzare ulteriormente il regolamento, anche attraverso la digitalizzazione. Tra queste figurano l'ulteriore razionalizzazione dei PNEC e delle relazioni intermedie nazionali, la prosecuzione dell'allineamento delle comunicazioni agli obblighi previsti dall'accordo di Parigi e al quadro di riferimento rafforzato per la trasparenza da esso istituito, l'eliminazione delle comunicazioni sulle scorte petrolifere 37 così come l'ampliamento e il miglioramento della funzionalità della piattaforma online, ad esempio al fine di un riutilizzo più efficace dei dati. È opportuno valutare anche altre soluzioni, quali la possibilità di migliorare le sinergie e la coerenza con altri settori della legislazione dell'UE e gli obblighi internazionali dell'UE, inclusa la loro integrazione, per conseguire ulteriori miglioramenti in termini di efficienza. La misura in cui l'estensione dell'ambito di applicazione del regolamento a settori strategici diversi da quello dell'energia e del clima contribuirebbe a conseguire ulteriori incrementi di efficienza merita un esame approfondito.
Per garantire che i futuri PNEC siano veri e propri piani di investimento per la transizione verde, il regolamento deve prevedere maggiore certezza per gli investimenti pubblici e (soprattutto) privati a tutti i livelli. I principali strumenti di pianificazione previsti dal regolamento devono individuare meglio le esigenze di investimento e le fonti di finanziamento a livello dell'UE, nazionale e regionale, dare segnali più forti e fornire dati migliori agli investitori ed evidenziare le opportunità economiche e le implicazioni delle transizioni energetica e climatica. A partire dai piani aggiornati definitivi, che gli Stati membri dovevano adottare entro il 30 giugno 2024, i PNEC dovrebbero costituire il modello da seguire per garantire che l'UE realizzi le sue ambizioni e i suoi obiettivi per il 2030 e oltre.
Il miglioramento della conformità contribuirebbe al conseguimento degli obiettivi del regolamento. La normativa europea sul clima e la legislazione settoriale hanno fissato l'ambizione, gli obiettivi e i traguardi generali dell'UE. Permangono tuttavia sfide in termini di tempestività nella presentazione dei piani, qualità delle relazioni ed efficacia dell'attuazione. Occorre un'ulteriore riflessione su come migliorare concretamente la conformità.
Vi sono diversi settori in cui si potrebbe migliorare la coerenza. Tra questi, il rapporto fra le strategie a lungo termine e i piani nazionali per l'energia e il clima, come pure, nel contesto del quadro di governance economica dell'UE, quello fra i PNEC e i bilanci nazionali. Inoltre, pur costituendo il principale strumento per le comunicazioni degli Stati membri sull'azione di adattamento ai cambiamenti climatici, il regolamento non contiene indicatori per individuare i progressi compiuti in questo ambito. Infine i riferimenti ad alcuni aspetti settoriali (ad esempio le esigenze di decarbonizzazione dell'industria, dei trasporti e dell'edilizia) contenuti nel regolamento potrebbero non essere sufficienti a innescare le azioni necessarie.
Per conseguire gli obiettivi dell'UE a medio e lungo termine in materia di energia e clima è necessario intensificare l'impegno degli Stati membri, delle autorità regionali e locali, dell'industria, del settore finanziario, delle parti sociali e della società civile, così come la cooperazione con tali soggetti e tra di essi. Occorre adottare un approccio realmente collaborativo basato sulla consultazione, sulla condivisione delle informazioni, sullo scambio di buone pratiche, sull'assistenza tecnica e sul coordinamento. Un approccio più politico e razionalizzato alla cooperazione regionale potrebbe migliorare il lavoro congiunto sui progetti transfrontalieri, compresi i progetti volti a costruire le infrastrutture necessarie per la transizione energetica verso l'azzeramento delle emissioni nette 38 e a incoraggiare la specializzazione intelligente tra gli Stati membri.
In totale, la proposta di regolamento della Commissione prevedeva l'integrazione, la razionalizzazione o l'abrogazione di oltre 50 obblighi in materia di pianificazione, comunicazione e monitoraggio presenti nell'acquis dell'UE relativo all'energia e al clima (integrazione di 31 obblighi e soppressione di 23 obblighi): cfr. COM(2016) 759 final/2 2016/0375(COD): EUR-Lex - 52016PC0759R(01) - IT - EUR-Lex (europa.eu) .
La valutazione complessiva è stata condotta in linea con gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio e si basa su cinque criteri di valutazione standard: efficacia, efficienza, coerenza, valore aggiunto dell'UE e pertinenza.
Il regolamento (UE) 2021/1119, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima"), stabilisce l'obiettivo vincolante della neutralità climatica nell'UE entro il 2050 e, al fine di realizzarlo, impone di fissare un traguardo in materia di clima a livello dell'UE per il 2040 ( regolamento (UE) 2021/1119 — IT — EUR-Lex (europa.eu)) ). A tal fine, nel febbraio 2024 la Commissione ha raccomandato di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra dell'UE del 90 % entro il 2040 rispetto al 1990 ( EUR-Lex — 52024DC0063 — IT — EUR-Lex (europa.eu)).
Agire oggi e prepararsi al domani: Il programma di lavoro della Commissione per il 2024, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_4965 .
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente ( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32001L0042 ).
Studio di sostegno alla valutazione del regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima – relazione finale (di prossima pubblicazione).
Ad esempio il regolamento sulla condivisione degli sforzi e il regolamento LULUCF impongono alla Commissione di valutare annualmente i progressi compiuti dagli Stati membri verso il conseguimento degli obiettivi nazionali stabiliti da tali regolamenti e agli Stati membri di presentare un piano d'azione correttivo in caso di progressi insufficienti (anche se tali meccanismi possono basarsi sui processi di comunicazione e di revisione dei dati previsti dal regolamento sulla governance).
La Commissione ha istituito quattro gruppi ad alto livello incaricati di fornire orientamenti strategici e politici in merito allo sviluppo normativo e infrastrutturale e di monitorare i progressi dei progetti di interesse comune nelle regioni prioritarie: la cooperazione in materia di energia nei mari del Nord (North Seas Energy Cooperation – NSEC), le interconnessioni per l'Europa sud-occidentale, il piano d'interconnessione del mercato energetico del Baltico (Baltic Energy Market Interconnection Plan – BEMIP) e l'interconnessione energetica nell'Europa centrale e sudorientale (Central and South Eastern Europe Energy Connectivity – CESEC).
Cfr. sezione 4.1.10 e allegati II e IV del documento di lavoro dei servizi della Commissione.
Relazione AEA 01/2024, European Climate Risk Assessment ( Valutazione europea del rischio climatico — Agenzia europea dell'ambiente (europa.eu)) , non disponibile in IT).