COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 15.10.2024
COM(2024) 454 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, della direttiva 94/62/CE, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, della direttiva 2000/53/CE, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso, del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, della direttiva 2006/66/CE, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e della direttiva 2008/98/CE, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, della direttiva 94/62/CE, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, della direttiva 2000/53/CE, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso, del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, della direttiva 2006/66/CE, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e della direttiva 2008/98/CE, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti
1.Introduzione
Alla Commissione è stato conferito il potere di adottare atti delegati per un periodo di cinque anni a decorrere dal 4 luglio 2018 ai sensi:
a)dell'articolo 15 bis, paragrafo 2, prima frase, della direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
b)dell'articolo 21 bis, paragrafo 2, prima frase, della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
c)dell'articolo 9 bis, paragrafo 2, prima frase, della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso;
d)dell'articolo 38 bis, paragrafo 2, prima frase, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
Ai sensi dell'articolo 58 bis, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti e dell'articolo 23 bis, paragrafo 2, prima frase, della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, alla Commissione è stato conferito il potere di adottare atti delegati per un periodo di cinque anni a decorrere, rispettivamente, dal 17 luglio 2014 e dal 30 dicembre 2013.
La Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
Le relazioni sull'esercizio dei poteri conferiti a norma del regolamento (CE) n. 1013/2006 e della direttiva 2006/66/CE sono state adottate rispettivamente il 22 novembre 2018 e il 14 maggio 2018. Poiché né il Parlamento europeo né il Consiglio si sono opposti alla proroga dei poteri delegati conferiti alla Commissione, la delega di potere alla Commissione è stata tacitamente prorogata per un periodo di identica durata a decorrere dal 17 luglio 2019 e dal 30 dicembre 2018.
La presente relazione descrive le attività svolte dalla Commissione nel periodo decorrente, rispettivamente, dal 4 luglio 2018, dal 17 luglio 2019 e dal 30 dicembre 2018.
2.Direttiva 86/278/CEE
La direttiva 86/278/CEE conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15 bis al fine di modificare e adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati, eccezion fatta per i parametri e i valori elencati negli allegati I A, I B e I C, tutti gli elementi che possono influire sulla valutazione di tali valori, nonché i parametri di cui agli allegati II A e II B.
2.1.Esercizio della delega
Nel periodo oggetto della presente relazione la Commissione non si è avvalsa dei poteri delegati conferitile ai sensi della direttiva 86/278/CEE. Nessuno dei suddetti allegati è stato adeguato al progresso scientifico e tecnico. Una valutazione del 2023 della direttiva ha concluso che sarebbe necessario adeguare la direttiva ai più recenti progressi scientifici e tecnici (in particolare per quanto riguarda la serie di inquinanti da contemplare e i relativi valori limite appropriati). Tale operazione va tuttavia oltre l'attuale delega di potere di cui all'articolo 15 bis.
3.Direttiva 94/62/CE
La direttiva 94/62/CE conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati, di cui all'articolo 21 bis, al fine di:
·determinare le condizioni alle quali i livelli totali di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente presenti negli imballaggi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata, nonché determinare i tipi di imballaggio esonerati dal requisito, riguardante il contenuto di tali metalli pesanti negli imballaggi o nei componenti di imballaggio, stabilito all'articolo 11, paragrafo 1, terzo trattino, come previsto all'articolo 11, paragrafo 3;
·modificare l'elenco degli esempi illustrativi per la definizione di imballaggio, di cui all'allegato I, come previsto all'articolo 19, paragrafo 2;
·integrare la direttiva, se necessario, per superare qualsiasi difficoltà incontrata nell'applicazione delle sue disposizioni, in particolare per quanto riguarda i materiali di imballaggio inerti immessi sul mercato dell'UE in piccolissime quantità (ossia circa lo 0,1 % in peso), gli imballaggi primari per i dispositivi medici e i prodotti farmaceutici, gli imballaggi di piccole dimensioni e gli imballaggi di lusso, come previsto all'articolo 20.
Un accordo sulla proposta di nuovo regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio è stato raggiunto il 4 marzo 2023 ed è stato approvato in via provvisoria dai colegislatori. Le attuali deleghe di potere contenute nella direttiva 94/62/CE rimangono pertinenti e dovrebbero essere mantenute fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento, attesa per il 2025.
3.1.Esercizio della delega
Nel periodo oggetto della presente relazione la Commissione non si è avvalsa dei poteri delegati conferitile ai sensi della direttiva 94/62/CE. Tuttavia prima del periodo oggetto della presente relazione, nei settori coperti dalla delega di poteri erano stati adottati atti della Commissione sulla base di deleghe di potere precedenti, anteriori alla revisione della direttiva effettuata nel 2018.
3.1.1.Esoneri dalle restrizioni relative ai metalli pesanti negli imballaggi
A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE, gli Stati membri si assicurano che i livelli totali di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente presenti negli imballaggi o nei componenti di imballaggio non superino 100 ppm in peso.
Ai sensi dell'ex articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 94/62/CE, la Commissione determina le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata, nonché i tipi di imballaggio esonerati dal requisito di cui all'ex articolo 11, paragrafo 3, terzo trattino.
Le decisioni della Commissione adottate sulla base dell'ex articolo 11, paragrafo 3, comprendono:
1)la decisione 2001/171/CE della Commissione, del 19 febbraio 2001, che stabilisce le condizioni per l'applicazione di una deroga per gli imballaggi in vetro relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE;
2)la decisione 2006/340/CE della Commissione, dell'8 maggio 2006, che modifica la decisione 2001/171/CE della Commissione al fine di prorogare la validità delle condizioni per l'applicazione di una deroga per gli imballaggi in vetro relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE;
3)la decisione 2009/292/CE della Commissione, del 24 marzo 2009, che stabilisce le condizioni per l'applicazione di una deroga per le casse e i pallet in plastica relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE.
La Commissione non ha individuato la necessità di modificare le suddette decisioni né di adottare nuovi atti in questo ambito.
3.1.2.Modifica degli esempi illustrativi per la definizione di imballaggio
L'allegato I della direttiva 94/62/CE elenca gli esempi illustrativi dell'applicazione dei criteri di cui ai punti da i) a iii), che integrano la definizione di imballaggio di cui all'articolo 3, punto 1), della direttiva. L'articolo 19, paragrafo 2, conferisce alla Commissione il potere di modificare l'elenco degli esempi illustrativi di cui all'allegato I.
La Commissione ha esercitato tale potere, adottando la direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell'allegato I della direttiva 94/62/CE.
3.1.3.Integrazione della direttiva per superare qualsiasi difficoltà incontrata nell'applicazione delle disposizioni della medesima
La Commissione non ha individuato la necessità di avvalersi del potere delegato di cui a tale disposizione. Tuttavia, in futuro potrebbe emergere la necessità di integrare la direttiva 94/62/CE affrontando le difficoltà pratiche relative ai materiali di imballaggio inerti immessi sul mercato in piccolissime quantità, agli imballaggi primari per i dispositivi medici e i prodotti farmaceutici, agli imballaggi di piccole dimensioni e agli imballaggi di lusso, motivo per cui la delega di potere dovrebbe essere mantenuta fino all'entrata in vigore di un nuovo regolamento.
4.Direttiva 2000/53/CE
La direttiva 2000/53/CE conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di:
·modificare l'allegato II per tener conto del progresso tecnico e scientifico, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punti da i) a iv), come previsto all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b);
·fissare requisiti minimi per il certificato di rottamazione, come previsto all'articolo 5, paragrafo 5;
·modificare l'allegato I per tener conto del progresso tecnico e scientifico, come previsto all'articolo 6, paragrafo 6;
·stabilire le norme di codifica dei componenti e dei materiali destinate ad essere utilizzate dai produttori, in collaborazione con i costruttori di materiali ed equipaggiamenti, al fine precipuo di facilitare l'identificazione dei componenti e dei materiali idonei ad essere reimpiegati e recuperati, come previsto all'articolo 8, paragrafo 2.
Una proposta di nuovo regolamento sui veicoli fuori uso è stata adottata il 13 luglio 2023 ed è attualmente all'esame della procedura legislativa ordinaria. Le attuali deleghe di potere contenute nella direttiva 2000/53/CE rimangono pertinenti e dovrebbero essere mantenute fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento.
4.1.Esercizio della delega
Nel periodo oggetto della relazione la Commissione ha adottato tre atti delegati che modificano l'allegato II della direttiva 2000/53/CE recante l'elenco delle esenzioni dal suo ambito di applicazione.
4.1.1.Modifiche dell'allegato II
A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE, gli Stati membri provvedono affinché i materiali e i componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1º luglio 2003 contengano piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente solo nei casi di cui all'allegato II alle condizioni ivi specificate.
Nel periodo oggetto della presente relazione la Commissione ha adottato tre atti delegati che modificano l'allegato II:
1)la direttiva delegata (UE) 2020/362 della Commissione del 17 dicembre 2019 recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE per quanto riguarda l'esenzione per il cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento dei camper;
2)la direttiva delegata (UE) 2020/363 della Commissione del 17 dicembre 2019 recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE per quanto riguarda determinate esenzioni per il piombo e i composti di piombo nei componenti; e
3)la direttiva delegata (UE) 2023/544 della Commissione del 16 dicembre 2022 che modifica la direttiva 2000/53/CE per quanto riguarda le esenzioni relative all'uso del piombo nelle leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica, nelle leghe di rame e in determinati accumulatori.
4.1.2.Fissazione di requisiti minimi per il certificato di rottamazione
A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2000/53/CE, gli Stati membri istituiscono un sistema che renda necessaria la presentazione di un certificato di rottamazione per la cancellazione del veicolo fuori uso dal registro automobilistico.
Nel periodo che ha preceduto la presente relazione, sulla base dell'ex articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2000/53/CE, la Commissione ha adottato la decisione 2002/151/CE della Commissione, del 19 febbraio 2002, relativa ai requisiti minimi per il certificato di rottamazione rilasciato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2000/53/CE.
La Commissione non ha individuato la necessità di modificare tale atto né di adottarne uno nuovo.
4.1.3.Modifica dell'allegato I
L'allegato I della direttiva 2000/53/CE stabilisce le prescrizioni tecniche minime per il trattamento dei veicoli fuori uso.
La Commissione non ha individuato la necessità di avvalersi del potere delegato di cui a tale disposizione. Tuttavia, poiché in futuro potrebbe sorgere la necessità di modificare l'allegato I, la delega di potere dovrebbe essere mantenuta fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento.
4.1.4.Definizione di norme di codifica dei componenti e dei materiali
A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/53/CE, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché i produttori, in collaborazione con i costruttori di materiali ed equipaggiamenti, utilizzino norme di codifica dei componenti e dei materiali, al fine precipuo di facilitare l'identificazione di quelli idonei ad essere reimpiegati e recuperati.
Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2000/53/CE, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare la direttiva stabilendo tali norme.
Nel periodo che ha preceduto la presente relazione, sulla base dell'ex articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2000/53/CE, la Commissione ha adottato la decisione 2003/138/CE della Commissione, del 27 febbraio 2003, che stabilisce norme di codifica dei componenti e dei materiali per i veicoli a norma della direttiva 2000/53/CE.
La Commissione non ha individuato la necessità di modificare tale atto né di adottarne uno nuovo.
5.Regolamento (CE) n. 1013/2006
L'Unione è parte della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, del 22 marzo 1989, che mira a proteggere la salute umana e l'ambiente dagli effetti nocivi dei rifiuti pericolosi. Il regolamento (CE) n. 1013/2006 recepisce tale convenzione nel diritto dell'Unione. Il regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati, di cui all'articolo 58, per modificare:
·gli allegati I A, I B, I C, II, III, III A, III B, IV, V, VI e VII per tener conto delle modifiche convenute nell'ambito della convenzione di Basilea e della decisione OCSE;
·l'allegato V per tener conto delle modifiche dell'elenco dei rifiuti adottate a norma dell'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE;
·l'allegato VIII per tener conto delle decisioni adottate a norma di convenzioni ed accordi internazionali pertinenti.
L'11 aprile 2024 è stato adottato il nuovo regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti. Le attuali deleghe di potere contenute nel regolamento (CE) n. 1013/2006 rimangono pertinenti e dovrebbero essere mantenute per tutto il tempo in cui tale regolamento sarà d'applicazione.
5.1.Esercizio della delega
Nel periodo oggetto della presente relazione la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2020/2174 della Commissione del 19 ottobre 2020 che modifica gli allegati I C, III, III A, IV, V, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 per tener conto delle modifiche delle voci riguardanti i rifiuti di plastica negli allegati della convenzione di Basilea.
6.Direttiva 2006/66/CE
La direttiva 2006/66/CE conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati, di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2, al fine di:
·stabilire i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti per il riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori che avviene al di fuori dell'UE, come previsto all'articolo 15, paragrafo 3, per integrare le norme di cui all'articolo 15, paragrafo 2;
·stabilire norme dettagliate volte a integrare l'obbligo in base al quale la capacità delle pile e degli accumulatori portatili e per autoveicoli deve essere indicata su di essi in modo visibile, leggibile e indelebile, come previsto all'articolo 21, paragrafo 2;
·concedere deroghe all'obbligo di etichettatura stabilito all'articolo 21, come previsto all'articolo 21, paragrafo 7.
La direttiva 2006/66/CE è stata abrogata dal regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, a decorrere dal 18 agosto 2025. È quindi improbabile che in futuro la Commissione eserciti le deleghe di potere conferite dalla direttiva in questione.
6.1.Esercizio della delega
Nel periodo oggetto della presente relazione la Commissione non si è avvalsa dei poteri delegati conferitile ai sensi della direttiva 2006/66/CE. Tuttavia prima del periodo oggetto della presente relazione, nei settori contemplati dalla delega di poteri erano stati adottati atti della Commissione.
6.1.1.Criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti per il riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori che avviene al di fuori dell'UE
A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2006/66/CE, il trattamento può essere effettuato al di fuori dello Stato membro interessato o dell'UE, a condizione che la spedizione dei rifiuti di pile e accumulatori sia effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1013/2006. A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, i rifiuti di pile e accumulatori esportati al di fuori dell'UE ai sensi delle rispettive norme sono conteggiati ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento delle efficienze stabilite nell'allegato III della direttiva solo se esistono prove tangibili che l'operazione di riciclaggio ha avuto luogo in condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla direttiva medesima. La Commissione è stata autorizzata a stabilire norme dettagliate volte a integrare le norme di cui all'articolo 15, paragrafo 2, in particolare i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti ivi menzionate.
Poiché il regolamento (UE) 2024/1157 di recente adozione stabilisce norme sui criteri relativi alla valutazione delle condizioni equivalenti per il trattamento dei rifiuti al di fuori dell'UE, non è stato adottato alcun atto delegato a norma della direttiva 2006/66/CE.
6.1.2.Norme dettagliate volte a integrare l'obbligo in base al quale la capacità delle pile e degli accumulatori portatili e per autoveicoli deve essere indicata su di essi
A norma dell'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2006/66/CE, gli Stati membri garantiscono che la capacità di tutte le pile e accumulatori portatili e per autoveicoli sia indicata su di essi in modo visibile, leggibile e indelebile, entro il 26 settembre 2009. La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati riguardo allo stabilimento di norme dettagliate volte a integrare tale obbligo.
Nel periodo che ha preceduto la presente relazione, sulla base dell'ex articolo 21, paragrafo 2, di tale direttiva, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 1103/2010 della Commissione, del 29 novembre 2010, che stabilisce, ai sensi della direttiva 2006/66/CE, norme relative all'etichettatura indicante la capacità di pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili) e per autoveicoli.
La Commissione non ha individuato la necessità di modificare tale atto né di adottarne uno nuovo.
6.1.3.Concessione di deroghe all'obbligo di etichettatura
A norma dell'articolo 21, paragrafo 7, della direttiva 2006/66/CE, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di concedere deroghe all'obbligo di etichettatura stabilito all'articolo 21.
Nel periodo che ha preceduto la presente relazione, sulla base dell'ex articolo 21, paragrafo 7, di tale direttiva, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 1103/2010 della Commissione.
La Commissione non ha individuato la necessità di modificare tale atto né di adottarne uno nuovo.
7.Direttiva 2008/98/CE
La direttiva 2008/98/CE conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati, di cui all'articolo 38 bis, al fine di:
·stabilire e rivedere un elenco di rifiuti a norma dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, come previsto all'articolo 7, paragrafo 1;
·stabilire una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari, come previsto all'articolo 9, paragrafo 8;
·stabilire le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione del peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi dopo un'operazione di cernita e che non sono successivamente riciclati, sulla base dei tassi di scarto medio dei rifiuti cerniti, come previsto all'articolo 11 bis, paragrafo 10;
·definire le norme tecniche minime applicabili alle attività di trattamento, comprese le attività di cernita e riciclaggio di rifiuti, che richiedono un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 23 qualora sia dimostrato che dette norme minime produrrebbero benefici in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente, come previsto all'articolo 27, paragrafo 1;
·stabilire le norme tecniche minime applicabili alle attività di enti o imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale, nonché di commercianti o intermediari, che richiedono una registrazione qualora sia dimostrato che dette norme minime produrrebbero benefici in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente o eviterebbero perturbazioni del mercato interno, come previsto all'articolo 27, paragrafo 4;
·modificare l'allegato II, punto R1, precisando l'applicazione della formula per gli impianti di incenerimento ivi menzionali, come previsto all'articolo 38, paragrafo 2;
·modificare gli allegati IV e V adeguandoli al progresso scientifico e tecnico, come previsto all'articolo 38, paragrafo 3.
7.1.Esercizio della delega
Nel periodo oggetto della relazione la Commissione ha adottato un atto delegato su una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari.
7.1.1.Elaborazione e revisione di un elenco di rifiuti
A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che stabiliscono e rivedono a norma dei paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo un elenco di rifiuti.
Prima del periodo oggetto della presente relazione, sulla base dell'ex articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, la Commissione ha adottato la decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE.
La Commissione non ha individuato la necessità di modificare tale atto né di adottarne uno nuovo.
7.1.2.Definizione di una metodologia comune e di requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari
A norma dell'articolo 9, paragrafo 8, della direttiva 2008/98/CE, la Commissione adotta un atto delegato che stabilisca una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari. Il 3 maggio 2019 la Commissione ha adottato la decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione che integra la direttiva 2008/98/CE per quanto riguarda una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari.
7.1.3.Definizione di regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione del peso dei materiali o sostanze che sono rimossi dopo un'operazione di cernita e che non sono successivamente riciclati, sulla base dei tassi di scarto medio dei rifiuti cerniti
Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 10, della direttiva 2008/98/CE, entro il 31 marzo 2019 la Commissione adotta un atto delegato che stabilisca le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione del peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi dopo un'operazione di cernita e che non sono successivamente riciclati, sulla base dei tassi di scarto medio dei rifiuti cerniti.
La Commissione ha adottato una proposta di decisione delegata della Commissione il 31 agosto 2021, cui il Consiglio ha sollevato obiezioni il 13 dicembre 2021.
7.1.4.Definizione delle norme tecniche minime applicabili alle attività di trattamento
A norma dell'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, la Commissione adotta atti delegati al fine di integrare la direttiva, definendo le norme tecniche minime applicabili alle attività di trattamento, comprese le attività di cernita e riciclaggio di rifiuti, che richiedono un'autorizzazione qualora sia dimostrato che dette norme minime produrrebbero benefici in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente.
La Commissione non ha individuato la necessità di avvalersi del potere delegato di cui a tale disposizione.
7.1.5.Definizione delle norme tecniche minime applicabili alle attività connesse alla raccolta e al trasporto professionali di rifiuti nonché alle attività di commercianti o intermediari
Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE, la Commissione adotta atti delegati al fine di integrare la direttiva definendo le norme tecniche minime applicabili alle attività di enti o imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale, nonché di commercianti o intermediari, qualora sia dimostrato che dette norme minime produrrebbero benefici in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente o eviterebbero perturbazioni del mercato interno.
La Commissione non ha individuato la necessità di avvalersi del potere delegato di cui a tale disposizione.
7.1.6.Modifica dell'allegato II, punto R1
A norma dell'articolo 38, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare la direttiva precisando l'applicazione della formula per gli impianti di incenerimento di cui all'allegato II, punto R1. L'allegato II contiene un elenco delle operazioni di recupero, una delle quali è la R1, descritta come "Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia".
Nel periodo che ha preceduto la presente relazione, sulla base dell'ex articolo 38, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, la Commissione ha adottato la direttiva (UE) 2015/1127 della Commissione, del 10 luglio 2015, che sostituisce l'allegato II della direttiva 2008/98/CE.
La Commissione non ha individuato la necessità di modificare tale atto né di adottarne uno nuovo.
7.1.7.Modifica degli allegati IV e V
A norma dell'articolo 38, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare gli allegati IV e V adeguandoli al progresso scientifico e tecnico. L'allegato IV contiene esempi di misure di prevenzione dei rifiuti e l'allegato V è una tavola di concordanza.
La Commissione non ha individuato la necessità di avvalersi del potere delegato di cui a tale disposizione.
8.Conclusioni
Nel periodo oggetto della presente relazione la Commissione ha esercitato i poteri delegati che le sono stati conferiti dalle direttive 2000/53/CE e 2008/98/CE e dal regolamento (CE) n. 1013/2006. La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.