COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 27.6.2024
COM(2024) 261 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
relativa all'applicazione degli articoli 13, 16 e 17 della direttiva 2010/13/UE, quale modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808, per il periodo 2020-2021
{SWD(2024) 149 final}
1.ANTEFATTI E CONTESTO
La presente relazione rientra nell'ambito del controllo periodico dell'attuazione delle misure relative alla promozione delle opere europee da parte dei servizi di media audiovisivi, come previsto dalla direttiva 2010/13/UE (nota anche come direttiva sui servizi di media audiovisivi)
. La presente relazione è relativa agli anni 2020-2021, sia per i servizi lineari che per quelli non lineari. L'ambito geografico comprende gli Stati membri. La relazione si basa sulle relazioni nazionali presentate dagli Stati membri e su uno studio indipendente ("studio"), che fornisce anche informazioni
su Islanda, Liechtenstein e Norvegia (ossia i paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) membri dello Spazio economico europeo (SEE) o "paesi dell'EFTA-SEE"). La relazione tiene conto anche dei dati pertinenti dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo e della relazione della Commissione sulle prospettive dell'industria dei media
. Essa fa seguito a precedenti relazioni riguardanti l'applicazione delle disposizioni della direttiva sui servizi di media audiovisivi nei periodi 2015-2019
e 2011-2014
.
Per la prima volta, la presente relazione periodica tiene conto dei nuovi obblighi introdotti dalla direttiva (UE) 2018/1808
, che ha modificato la direttiva 2010/13/UE rafforzando le norme sulla promozione delle opere europee da parte dei servizi di media audiovisivi. Il termine per il recepimento era fissato a settembre 2020.
Le nuove norme contenute nell'articolo 13 della direttiva sui servizi di media audiovisivi prevedono per gli Stati membri l'obbligo di assicurare che i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta (fornitori di video a richiesta) soggetti alla loro giurisdizione garantiscano che i loro cataloghi contengano almeno il 30 % di opere europee e che queste siano poste in rilievo
. Le nuove norme consentono inoltre agli Stati membri di estendere i contributi finanziari destinati alla produzione di opere europee, anche sotto forma di investimenti diretti nei contenuti e di contributi ai fondi nazionali, imposti ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione anche ai fornitori di servizi di media che si rivolgono al pubblico nei loro territori pur essendo stabiliti in altri Stati membri
. Tali obblighi imposti ai servizi transfrontalieri devono essere proporzionati, non discriminatori e comunque conformi al diritto dell'UE. Gli obblighi relativi alla percentuale di opere europee, al posizionamento in rilievo delle stesse e all'investimento finanziario non si applicano ai fornitori di servizi di media aventi un fatturato o un pubblico di modesta entità. Gli Stati membri possono altresì prevedere ulteriori esenzioni agli obblighi nei casi in cui questi sarebbero impraticabili o ingiustificati a causa della natura o dell'oggetto dei servizi di media audiovisivi
. Al fine di garantire un calcolo coerente della percentuale di opere europee nei cataloghi dei fornitori di video a richiesta e di definire un fatturato e un pubblico di modesta entità, a luglio 2020 la Commissione ha pubblicato orientamenti relativi a dette due questioni
, a norma della direttiva sui servizi di media audiovisivi.
La direttiva (UE) 2018/1808 ha lasciato invariati gli obblighi di promozione delle opere europee applicabili ai servizi lineari di cui agli articoli 16 e 17 della direttiva sui servizi di media audiovisivi. Ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi adeguati, le emittenti sono tenute a riservare alle opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione, escluso il tempo assegnato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi, pubblicità, servizi di teletext e televendite
. Sono tenute inoltre a riservare almeno il 10 % di detto tempo di trasmissione o del loro bilancio destinato alla programmazione alle opere europee indipendenti
.
In base alle nuove norme previste dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi, gli Stati membri sono tenuti a riferire in merito all'attuazione dell'articolo 13 ogni due anni
, in linea con gli obblighi di comunicazione vigenti ai sensi degli articoli 16 e 17. L'elaborazione della presente relazione ha risentito dei ritardi nel recepimento della direttiva (UE) 2018/1808 da parte degli Stati membri e, di conseguenza, della capacità degli stessi di fornire dati pertinenti nelle relazioni nazionali.
Per informazioni dettagliate, si rimanda al documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione. La prima parte di tale documento contiene informazioni in merito all'applicazione dell'articolo 13 della direttiva sui servizi di media audiovisivi relativo alla promozione delle opere europee da parte di servizi di media audiovisivi a richiesta nel periodo 2020-2021, conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, di detta direttiva e tenendo conto degli sviluppi commerciali e dei progressi tecnologici nonché dell'obiettivo della diversità culturale. La seconda parte riguarda l'applicazione degli articoli 16 e 17 della direttiva sui servizi di media audiovisivi relativi alla promozione delle opere europee e delle produzioni indipendenti da parte delle emittenti nel corso dello stesso periodo. A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva sui servizi di media audiovisivi, l'obiettivo è portare a conoscenza degli altri Stati membri e del Parlamento europeo le relazioni nazionali sull'applicazione degli articoli 16 e 17 che gli Stati membri sono tenuti a presentare ogni due anni, eventualmente corredate di un parere. I principali risultati e conclusioni sono presentati di seguito.
2.PRINCIPALI RISULTATI E CONCLUSIONI
Il periodo oggetto della presente relazione (2020-2021) ha costituito un periodo transitorio, in quanto il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2018/1808 era fissato a settembre 2020 e non tutti gli Stati membri avevano provveduto al pieno recepimento alla fine di detto periodo di riferimento.
In tale periodo ricadeva anche l'inizio della pandemia di COVID-19. Sebbene abbia inciso in modo significativo sulla produzione di contenuti audiovisivi, la pandemia ha comunque consentito alle piattaforme di video a richiesta di ampliare il proprio pubblico e ha permesso, in particolare, ai servizi di video a richiesta in abbonamento globali di continuare a incrementare i propri ricavi nell'UE, passando da 6,7 miliardi di EUR nel 2019 a 11,7 miliardi di EUR nel 2021. Anche il numero complessivo di servizi di video a richiesta operativi nelle giurisdizioni dell'UE e dei paesi dell'EFTA-SEE ha visto un incremento da 1 030 nel 2019 a 1 984 nel 2021.
Nel periodo di riferimento, 17 Stati membri hanno introdotto misure nazionali di attuazione atte a recepire nel diritto nazionale le nuove norme di cui all'articolo 13, mentre gli altri le hanno introdotte solo dopo tale periodo. In molti casi in cui il recepimento è stato completato entro il periodo di riferimento, i dettagli dell'applicazione delle norme dovevano ancora essere concretizzati nel diritto derivato o nelle disposizioni legislative a livello locale. Inoltre l'obbligo per i prestatori di servizi di rispettare le norme spesso ha iniziato ad applicarsi solo dopo il termine del periodo di riferimento. Tuttavia sia il recepimento nel diritto nazionale durante il periodo di riferimento sia il recepimento successivo al periodo di riferimento hanno registrato un livello elevato di allineamento con gli orientamenti della Commissione e analogie in termini di metodi di calcolo ed esenzioni. Nel complesso, dalle schede di mappatura giuridica presentate dagli Stati membri emerge che, durante il periodo di riferimento, in 17 Stati membri erano in vigore misure nazionali di attuazione volte a garantire una percentuale del 30 % di opere europee nei cataloghi dei servizi di video a richiesta.
Secondo le relazioni degli Stati membri, nel periodo 2020-2021, la percentuale media di opere europee nei servizi di video a richiesta variava tra il 63 % e il 64 %. Tale percentuale è leggermente superiore rispetto al 42-63 % indicato nello studio precedente relativo al periodo 2015-2019; è tuttavia importante notare che non erano disponibili dati per tutti i servizi di video a richiesta che operano negli Stati membri.
Lo studio interessava un campione di 1 062 servizi di video a richiesta operanti in 21 Stati membri e in Norvegia, sulla base di un'istantanea del 2023. L'analisi fornita nello studio ha rilevato una percentuale media del 35 % di opere europee nei servizi di video a richiesta, rispetto al 36 % precedentemente riscontrato nel 2021, sebbene sulla base di un campione più piccolo. La cifra più recente mostra una percentuale media notevolmente inferiore rispetto a quella indicata nelle relazioni degli Stati membri (63-64 %). Tali differenze possono essere in parte spiegate da diverse ragioni: i) lo studio ha campionato solo servizi di video a richiesta provenienti da 21 Stati membri e dalla Norvegia; ii) l'analisi indipendente e le relazioni degli Stati membri erano relative a periodi diversi; e iii) è difficile confrontare le definizioni e i metodi utilizzati per la misurazione, in quanto i dati sulla metodologia utilizzata dagli Stati membri per monitorare la conformità sono limitati
.
La direttiva (UE) 2018/1808 ha inoltre introdotto la possibilità per gli Stati membri di estendere i contributi finanziari alla produzione di opere europee imposti ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione, per includere i fornitori di servizi di media che si rivolgono al pubblico nei loro territori pur essendo stabiliti in altri Stati membri. Nel periodo di riferimento (2020-2021) sette Stati membri hanno riferito di prevedere obblighi di contributo finanziario per i fornitori di servizi di video a richiesta transfrontalieri e due Stati membri hanno riferito di prevedere tali obblighi per i prestatori di servizi lineari transfrontalieri.
Sebbene si tratti della prima volta in cui si riferisce in merito alle nuove norme previste dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi, sono già stati compiuti alcuni progressi in termini di controllo. Tuttavia è necessario adoperarsi maggiormente al fine di ottenere un quadro completo ed esaustivo. La Commissione incoraggia pertanto tutti gli Stati membri a garantire il controllo e la verifica della percentuale di opere europee nei servizi di video a richiesta e a fornire informazioni dettagliate sui casi di non conformità e sulla metodologia utilizzata. La Commissione incoraggia inoltre gli Stati membri a fornire, nelle loro relazioni, informazioni complete sulla percentuale di opere europee in relazione a tutti i servizi di video a richiesta soggetti alla loro giurisdizione. La Commissione invita inoltre a fornire informazioni sui motivi per cui alcuni servizi di video a richiesta potrebbero non raggiungere la percentuale minima di opere europee, nonché sulla valutazione di tali casi e sul seguito datovi dalle autorità nazionali di regolamentazione.
Per quanto riguarda i canali lineari, la pandemia ha avuto un impatto temporaneo sul tempo medio di visione e sulle entrate generate dalla pubblicità televisiva. La tendenza generale sembra comunque riflettere una stagnazione delle entrate. Sebbene i dati non siano pienamente comparabili, sembra che il numero totale di canali televisivi negli Stati membri, compreso all'epoca il Regno Unito, sia rimasto simile o sia leggermente diminuito, passando dai 4 657 canali comunicati alla fine del 2019 dall'Osservatorio europeo dell'audiovisivo
, ai 4 483 canali operativi nella loro giurisdizione nel 2021, comunicati dagli Stati membri e dai paesi dell'EFTA-SEE.
Per quanto riguarda gli articoli 16 e 17 della direttiva sui servizi di media audiovisivi, che non contengono nuove norme, tutti gli Stati membri impongono alle emittenti di riservare alle opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione, mentre alcuni Stati membri fissano una percentuale più elevata per le emittenti pubbliche o per tutte le emittenti. Quattro e cinque Stati membri, rispettivamente, hanno modificato la legislazione nazionale nel periodo di riferimento per quanto riguarda gli articoli 16 e 17. Tuttavia le modifiche erano di minore entità o di natura tecnica. Le relazioni degli Stati membri mostrano che la percentuale media di opere europee nei servizi lineari (il 68 % nel 2020 e il 69 % nel 2021) era di gran lunga superiore alla percentuale maggioritaria obbligatoria di cui all'articolo 16 della direttiva sui servizi di media audiovisivi. In generale, ciò indica una corretta applicazione di tale disposizione in tutta l'Unione. Tuttavia le relazioni degli Stati membri indicano una diminuzione della percentuale di opere europee rispetto al periodo di riferimento precedente (il 72,6 % nel 2019). Inoltre l'analisi contenuta nello studio suggerisce che la percentuale di opere europee (38 %) è notevolmente inferiore rispetto a quella comunicata in media dagli Stati membri (68-69 %). Diverse ragioni possono spiegare in parte le differenze tra i risultati dello studio e i dati comunicati dagli Stati membri, ad esempio il fatto che lo studio ha campionato solo i canali di 15 Stati membri.
In generale, gli Stati membri hanno inoltre riferito di aver rispettato l'obbligo relativo alla percentuale di produzioni indipendenti di cui all'articolo 17 della direttiva sui servizi di media audiovisivi. Secondo i dati forniti dagli Stati membri, la percentuale media di opere europee realizzate da produttori indipendenti era del 40,6 % nel 2020 e del 41,4 % nel 2021. Tuttavia la percentuale media di produzioni europee indipendenti calcolata sulla base delle relazioni degli Stati membri è notevolmente superiore a quella risultante dallo studio. Lo studio indica che la percentuale complessiva di opere europee indipendenti si è attestata a un valore piuttosto basso in tutti gli Stati membri (meno del 3 %) e che questa sembra essere inferiore a quella calcolata nello studio precedente. Ciononostante è possibile rilevare delle differenze significative tra i canali, talvolta legate a definizioni diverse di produzioni indipendenti. Gli Stati membri hanno riportato una percentuale media di opere europee recenti del 56,4 % nel 2020 e del 59,0 % nel 2021, in aumento rispetto al periodo di riferimento precedente (il 54,6 % nel 2019).
Il numero totale di canali esentati è rimasto costante nel periodo di riferimento (2 236 nel 2020 e nel 2021) e rappresenta quasi la metà di tutti i canali televisivi riportati dagli Stati membri. Tuttavia i dati indicano una diminuzione del numero di canali esentati rispetto al periodo di riferimento precedente (2 895 nel 2019).
Come nella relazione precedente, la Commissione invita gli Stati membri a fornire informazioni dettagliate sui casi di mancata conformità da parte dei prestatori di servizi lineari, al fine di garantire la percentuale prevista di opere europee, produzioni indipendenti e produzioni recenti, nonché a fornire informazioni sulla valutazione di tali casi e sul seguito datovi dalle autorità nazionali di regolamentazione, al fine di garantire l'allineamento agli articoli 16 e 17. Come per i servizi di video a richiesta, la Commissione incoraggia inoltre gli Stati membri a condividere informazioni sul loro metodo di calcolo pertinente e ad aumentare il numero di canali in riferimento ai quali sono comunicati i dati. Ciò si raccomanda al fine di consentire, ove necessario, misure esecutive efficaci e un migliore confronto con i risultati degli studi futuri che monitorano l'adempimento degli obblighi previsti dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi.