Bruxelles, 12.6.2024

COM(2024) 251 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Piano di attuazione comune del patto sulla migrazione e l'asilo

{SWD(2024) 251 final}


Introduzione

La riforma della politica in materia di migrazione e asilo prevista dal patto sulla migrazione e l'asilo 1 rappresenta una svolta storica. Fornisce all'UE il quadro giuridico e gli strumenti per rendere ancora più efficace la gestione delle sue frontiere esterne e istituire procedure rapide ed efficienti per l'asilo e il rimpatrio, disponendo nel contempo garanzie solide. Mette in atto un sistema equo ed efficace di solidarietà e responsabilità per consentire una gestione collettiva della migrazione, nel contesto della quale nessuno Stato membro sia lasciato solo sotto pressione.

Il successo ottenuto nell'adozione di questa riforma rispecchia altresì l'impegno collettivo dell'UE e dei suoi Stati membri a trovare soluzioni alle sfide comuni, rafforzando la fiducia reciproca. Si tratta di un nuovo capitolo nell'attuazione del duplice approccio consistente nel perseguire riforme strutturali sostenibili unitamente a una risposta operativa mirata, anche attraverso partenariati globali con paesi partner. Ha consentito all'UE di lasciarsi alle spalle le fratture del passato e di consolidare, negli ultimi quattro anni, un approccio comune alla gestione della migrazione e delle frontiere 2 .

Dobbiamo ora approfittare di questo slancio positivo per tradurre gli atti legislativi del patto in una realtà operativa. A due anni dalla loro entrata in vigore, l'11 giugno 2024, gli strumenti giuridici che costituiscono il patto sulla migrazione e l'asilo diventeranno applicabili a partire dalla metà del 2026 3 . Il piano di attuazione comune sosterrà l'Unione e i suoi Stati membri nel prepararsi in maniera efficace alla loro attuazione. Garantirà che il biennio di transizione sia utilizzato in modo efficace, assicurando che tutti i portatori di interessi pertinenti adottino le necessarie misure amministrative, operative e giuridiche.

A norma del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione e del regolamento sulla procedura di asilo, la Commissione è tenuta a presentare un piano di attuazione comune 4 . In considerazione dell'importanza dell'attuazione e della sua natura complessa, la Commissione ha deciso di anticipare l'adozione da settembre a giugno 2024, in modo da offrire agli Stati membri il massimo tempo possibile per preparare i piani di attuazione nazionali entro il 12 dicembre 2024.

Obiettivo e finalità del piano di attuazione comune

Il piano di attuazione comune adotta un approccio pragmatico e si concentra su aspetti fondamentali che gli Stati membri devono prendere in considerazione nell'elaborazione dei piani di attuazione nazionali e che devono essere realizzati a livello nazionale e di Unione affinché il patto sulla migrazione e l'asilo diventi operativo entro la metà del 2026. Fornisce il quadro per un programma di lavoro congiunto per i prossimi due anni, compresi i risultati tangibili giuridici e operativi, le strutture di discussione e il sostegno operativo e finanziario.

La logica del piano di attuazione consiste nell'essere un piano comune: comune a tutti gli Stati membri, comune a tutti gli strumenti legislativi del patto sulla migrazione e l'asilo che devono essere attuati, e inteso a conseguire l'obiettivo comune di creare un sistema ben preparato entro la fine del periodo di transizione.

In primo luogo, il piano è comune perché riunisce tutti gli Stati membri, riconoscendo che in un'Unione costituita da 27 Stati membri la migrazione rappresenta una sfida comune europea che richiede una soluzione europea comune. Il successo dell'attuazione del sistema dipenderà inevitabilmente dalla preparazione di tutti gli Stati membri, poiché le azioni di uno di essi avranno implicazioni per tutti gli altri. L'obiettivo del piano è rendere l'attuazione del patto gestibile per tutti e gestirla congiuntamente.

Il piano è il risultato di una stretta collaborazione con gli Stati membri e le agenzie dell'UE competenti, in particolare attraverso la conferenza ministeriale sulle attività volte a rendere operativo il patto, organizzata dalla presidenza belga il 29 e 30 aprile 2024 a Gand, nonché varie riunioni del comitato strategico sull'immigrazione, le frontiere e l'asilo (SCIFA) del Consiglio. La Commissione ha inoltre tenuto consultazioni con la società civile, compreso il gruppo di esperti della Commissione sulle opinioni dei migranti nel settore della migrazione, dell'asilo e dell'integrazione, nonché con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).

In secondo luogo, il piano è comune perché riguarda tutti gli strumenti legislativi che costituiscono il patto sulla migrazione e l'asilo, che sono interconnessi e non possono funzionare in maniera efficace separatamente. Congiuntamente, gli strumenti del patto costituiscono un sistema integrato che rispecchia l'approccio europeo globale ed equilibrato alla migrazione, garantendo solidarietà e responsabilità, la tutela dei diritti e il rispetto degli obblighi. Tale approccio globale è integrato nel regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione 5 . Di conseguenza la Commissione dovrebbe tradurre gli elementi chiave dell'approccio globale nel piano di attuazione comune.

In terzo luogo, il piano di attuazione comune persegue l'obiettivo comune di disporre di un sistema ben preparato entro la fine del periodo di transizione, essenziale per costruire la fiducia reciproca necessaria affinché il nuovo approccio equilibrato funzioni. Una buona preparazione costituisce il concetto essenziale alla base degli obblighi fondamentali previsti dal patto, in quanto si tratta dello scenario di base in relazione al quale gli Stati membri potranno essere considerati soggetti a pressioni migratorie o a una situazione migratoria significativa o a una crisi. È quindi il concetto che consente agli Stati membri di beneficiare della solidarietà o delle deroghe agli obblighi di solidarietà, e che assicura il funzionamento del patto come insieme coerente.

Tuttavia, "comune" non significa "uguale" per tutti. Il piano di attuazione comune offre agli Stati membri la flessibilità necessaria per adeguare gli obblighi previsti dal patto ai rispettivi sistemi nazionali. Ogni Stato membro deve affrontare sfide diverse e si trova in una fase di preparazione diversa, ma nessuno parte da zero. Molte delle innovazioni del patto si fondano su pratiche esistenti o rendono più rigorose prescrizioni esistenti. Gli Stati membri sono incoraggiati a sfruttare le loro conoscenze ed esperienze e a condividere le migliori pratiche.

Occorre inoltre prendere in considerazione tre elementi per fissare il giusto livello di ambizione durante il periodo di transizione.

Innanzitutto, sebbene vi siano in linea di principio due anni a disposizione per prepararsi all'entrata in vigore del nuovo quadro giuridico, è importante sottolineare che alcuni elementi dovranno essere già in atto prima della metà del 2026. Ad esempio, il primo ciclo annuale di solidarietà inizierà nel giugno 2025 e le prime decisioni della Commissione che stabiliranno quali Stati membri sono soggetti a pressioni migratorie o a rischio di pressioni migratorie o affrontano una situazione migratoria significativa dovranno essere proposte dalla Commissione nell'ottobre del 2025.

In secondo luogo, adottare misure affinché tutti gli elementi essenziali del nuovo sistema siano realizzati entro la fine del periodo di transizione è un compito immediato, ma la piena attuazione di tutte le opportunità offerte dal patto sulla migrazione e l'asilo consiste anche in attività a medio e lungo termine. L'attuazione del patto non è un processo una tantum, bensì un processo dinamico. Saranno necessarie ulteriori azioni a medio e lungo termine per migliorare l'efficienza dei sistemi nazionali di migrazione e asilo e per integrarli ulteriormente nel contesto di una politica europea in materia di migrazione e asilo.

Una visione strategica e lungimirante si rifletterà nella prima strategia europea quinquennale in materia di migrazione e asilo, che sarà pubblicata entro la fine del 2025, sulla base delle strategie nazionali globali in materia di migrazione e asilo che gli Stati membri dovranno elaborare e trasmettere alla Commissione entro il giugno del 2025.

In terzo luogo, rimane fondamentale proseguire i lavori in merito alla dimensione esterna della migrazione. Sebbene le azioni in questo settore non siano legate a obblighi giuridici, sarà essenziale che l'Unione continui a intensificare la collaborazione con i paesi partner, in particolare in tre settori chiave: la lotta contro il traffico di migranti, procedure efficaci in materia di rimpatrio, riammissione e reintegrazione, e i percorsi legali.

Figura 1. Calendario delle tappe fondamentali durante il periodo di attuazione di due anni



1Il piano di attuazione comune e i piani di attuazione nazionali

Il piano di attuazione comune

Il patto sulla migrazione e l'asilo comprende una serie di 10 atti legislativi generali. Per favorire la comprensione e l'attuazione di questi testi complessi, il piano di attuazione comune raggruppa i diversi obblighi derivanti dai vari atti giuridici e le azioni necessarie per renderli operativi in 10 elementi costitutivi. Questo approccio pragmatico consente di concentrare le risorse sugli elementi fondamentali necessari per il funzionamento del nuovo sistema.

Non è possibile scegliere: tutti gli elementi costitutivi devono essere attuati e sono interdipendenti. Ad esempio, un buon sistema di accoglienza (elemento costitutivo 3) sarà soggetto a un sovraccarico se le procedure non vengono svolte tempestivamente (elemento costitutivo 4) oppure se i beneficiari di protezione internazionale rimangono troppo a lungo presso il luogo di accoglienza destinato ai richiedenti (elemento costitutivo 10). La solidarietà (elemento costitutivo 7) e la competenza (elemento costitutivo 6) o il nuovo sistema di gestione dei flussi migratori alle frontiere esterne dell'UE (elemento costitutivo 2) non saranno operativi se Eurodac (elemento costitutivo 1) non sarà in funzione entro i termini previsti. Il rispetto delle garanzie e dei diritti (elemento costitutivo 9) costituisce una dimensione trasversale di tutti gli atti legislativi, che dovrà essere resa operativa nel contesto di ciascuno degli elementi costitutivi. Nell'ambito degli elementi costitutivi sarà possibile dare priorità a determinate azioni, ma l'attuazione di ciascun elemento costitutivo dovrà avvenire in parallelo.

Figura 2. 10 elementi costitutivi per l'attuazione degli obblighi fondamentali del patto sulla migrazione e l'asilo

Ciascun elemento costitutivo riguarda gli obblighi giuridici e le loro conseguenze per il completamento del quadro normativo, dei processi amministrativi, dell'organizzazione e delle capacità umane e infrastrutturali che gli Stati membri, la Commissione e le agenzie dell'UE devono attuare.

Il piano di attuazione comune specifica altresì in che modo le attività a livello di UE sosterranno l'attuazione a livello nazionale, promuovendo lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e il "gemellaggio" (anche individuando le buone pratiche e i settori in cui gli Stati membri possono sostenersi a vicenda) e sviluppando modelli pratici, documenti di orientamento e liste di controllo comuni per assicurare un'attuazione comune e armonizzata. Gli elementi dettagliati di ciascun elemento costitutivo sono presentati in una lista di controllo nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente comunicazione.

Piani di attuazione nazionali

Come previsto dal regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione e dal regolamento sulla procedura di asilo, ciascuno Stato membro, con il sostegno della Commissione e dei pertinenti organi e organismi dell'Unione, deve elaborare entro 12 dicembre 2024 un piano di attuazione nazionale che stabilisce le azioni e il relativo calendario di attuazione sulla base del presente piano di attuazione comune.

Ogni Stato membro affronta sfide diverse e parte da una situazione diversa. Il piano di attuazione nazionale di ciascuno Stato membro dovrebbe pertanto mappare innanzitutto la situazione attuale, ossia il contesto nazionale, il quadro legislativo e le pratiche amministrative, l'assetto e le strutture organizzative, le capacità e nonché le difficoltà legate alle circostanze geografiche.

Affinché gli Stati membri realizzino i fattori fondamentali delineati per ciascun elemento costitutivo, necessari per un approccio comune e comparabile in tutti gli Stati membri, la Commissione ha elaborato un modello per i piani di attuazione nazionali che rispecchia la struttura degli elementi costitutivi allegata alla presente comunicazione.

La Commissione incoraggia gli Stati membri a lavorare sulla base di una task force interministeriale e intersettoriale a livello nazionale per lo sviluppo e l'attuazione dei rispettivi piani di attuazione nazionali. Un coordinamento efficiente costituirà un prerequisito fondamentale per attuare tutti gli aspetti del patto sulla migrazione e l'asilo entro la metà del 2026.

Al fine di elaborare un solido piano di attuazione nazionale, la Commissione invita gli Stati membri ad adottare le seguenti misure per ciascun elemento costitutivo:

·riesame dei rispettivi quadri giuridici nazionali e necessari adeguamenti delle norme legislative e amministrative: il piano di attuazione nazionale dovrebbe includere il calendario per la presentazione e l'adozione di tali misure a livello nazionale;

·riesame e adeguamento, se necessario, degli attuali assetti organizzativi, comprese le strutture di coordinamento all'interno dei servizi, tra i servizi e i dipartimenti ministeriali e a livello interministeriale al fine di assicurare che siano idonee alla finalità; se necessario, gli Stati membri dovranno individuare e pianificare l'istituzione di strutture nuove o la riorganizzazione di servizi, o prendere in considerazione sistemi integrati di gestione dei casi; il piano di attuazione nazionale dovrebbe includere una descrizione delle strutture e dell'organizzazione attuali (a livello nazionale, ma indicando anche i compiti delegati alle autorità regionali o locali), le modifiche necessarie e il calendario per la loro attuazione;

·riesame e adeguamento, se necessario, dei flussi di lavoro amministrativi, delle procedure operative standard e dei protocolli: questo processo dovrebbe essere utilizzato per individuare gli strumenti di informazione attualmente disponibili e valutare la necessità di svilupparne di nuovi; il piano di attuazione nazionale dovrebbe comprendere i principali risultati necessari in questo settore e il calendario per la loro attuazione;

·riesame delle capacità esistenti in termini di risorse umane e individuazione delle esigenze, comprese quelle in materia di assunzioni e formazione; il piano di attuazione nazionale dovrebbe registrare l'attuale entità del personale e gli eventuali aumenti necessari per i diversi profili, e prevedere una pianificazione chiara delle varie fasi per l'assunzione di eventuali nuovi membri del personale; dovrebbe inoltre includere le esigenze di formazione, compresa la pianificazione di tale formazione e il calendario previsto per la sua attuazione;

·individuazione delle attività che saranno intraprese dai portatori di interessi o dalle organizzazioni competenti (ad esempio associazioni di avvocati, organizzazioni non governative (ONG), soggetti privati) e delle esigenze in termini di capacità che sarebbero coperte da tali attività; dovrebbe inoltre prevedere la pianificazione dell'esternalizzazione e i meccanismi atti a garantire il monitoraggio e il controllo della qualità delle attività svolte da tali portatori di interessi o organizzazioni;

·riesame delle capacità esistenti e individuazione delle esigenze in termini di infrastrutture e attrezzature e delle eventuali esigenze in materia di logistica, per quanto riguarda, ad esempio, le infrastrutture fisiche per l'accoglienza e il trattenimento nel territorio e alle frontiere, le infrastrutture informatiche, la connettività internet e l'ambiente di sicurezza; il piano di attuazione nazionale dovrebbe contemplare gli attuali livelli di capacità in materia e l'aumento necessario e fissare una pianificazione chiara delle varie fasi per l'acquisto di attrezzature e la costruzione o la ristrutturazione.

Nel contesto di tutti gli elementi costitutivi, gli Stati membri dovranno valutare i costi per far corrispondere le esigenze alle risorse, tenendo pienamente conto dei cicli di bilancio nazionali e della disponibilità di fondi UE.

La Commissione incoraggia gli Stati membri a interagire con le parti sociali, le autorità locali e regionali e altri portatori di interessi, in particolare i rappresentanti delle organizzazioni della società civile, attraverso scambi regolari e consultazioni. Tale interazione aiuta a individuare le sfide, migliorare le soluzioni politiche e garantire una titolarità più ampia durante la preparazione dei piani di attuazione nazionali e successivamente durante la loro attuazione, fasi nelle quali questi soggetti svolgono spesso ruoli critici.

La Commissione invita gli Stati membri a trasmettere i loro progetti di piani entro ottobre 2024 così da permettere di avviare un dialogo sulle esigenze e sulle risorse disponibili per la finalizzazione tempestiva entro il 12 dicembre 2024.

Principali tappe indicative di cui gli Stati membri devono tenere conto nella loro pianificazione:

entro il 1º luglio 2024 gli Stati membri dovrebbero istituire strutture nazionali di coordinamento e nominare il coordinatore nazionale (qualora ciò non sia già stato fatto);

entro ottobre 2024 gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione il progetto di piano di attuazione nazionale;

entro il 12 dicembre 2024 gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i rispettivi piani di attuazione nazionali;

entro il primo semestre del 2025 la Commissione adotterà la decisione di assegnazione dei fondi nell'ambito dei programmi nazionali nel contesto della revisione intermedia del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) e dello strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI), sulla base di statistiche aggiornate che rispecchiano il criterio di ripartizione nel periodo 20212023;

entro il primo semestre del 2025 la Commissione assegnerà agli Stati membri una parte dei finanziamenti provenienti dalla revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale (QFP) attraverso lo strumento tematico;

entro il primo semestre del 2025 gli Stati membri dovrebbero avviare appalti per l'acquisto di attrezzature e attività di costruzione;

entro il primo semestre del 2025 gli Stati membri dovrebbero avviare il processo di assunzione;

entro la metà del 2026 gli Stati membri devono essere pronti ad applicare il patto sulla migrazione e l'asilo.

2Dieci elementi costitutivi per l'attuazione del patto sulla migrazione e l'asilo

ELEMENTO COSTITUTIVO 1

Un sistema comune d'informazione sulla migrazione e l'asilo: Eurodac

L'Eurodac è il sistema informatico su larga scala che, con altri, sosterrà il funzionamento del patto nella pratica, in particolare nella determinazione della competenza e nel monitoraggio dei movimenti secondari.

L'Eurodac conserva e tratta i dati biometrici, i dati di identità e altre informazioni dei richiedenti protezione internazionale, delle persone sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso e delle persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare della frontiera esterna o presenti illegalmente nel territorio di uno Stato membro. In tal modo il sistema aiuta a confrontare le nuove domande di protezione internazionale con quelle già registrate nella banca dati, per applicare le norme in materia di competenza previste dal regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, monitorare i movimenti secondari e segnalare le persone che potrebbero rappresentare una minaccia per la sicurezza interna.

Il nuovo Eurodac è una delle dorsali operative che sostengono il nuovo quadro giuridico. Lo sviluppo e l'entrata in funzione tempestivi del sistema Eurodac riformato costituiscono una condizione essenziale per l'attuazione di tutti gli altri elementi del patto, perché permetteranno agli Stati membri di rendere operative le nuove norme in materia di solidarietà, sia riguardo alla ricollocazione sia riguardo alle compensazioni di solidarietà. Saranno inoltre fondamentali per l'applicazione delle nuove norme in materia di competenze, in particolare i nuovi termini per il trasferimento e la cessazione della competenza o il nuovo motivo di cessazione delle decisioni in materia di asilo adottate nel contesto della procedura di frontiera.

Con il patto sulla migrazione e l'asilo, l'Eurodac diventerà parte di un sistema interoperabile e integrato di gestione della migrazione e delle frontiere. I requisiti del nuovo sistema comportano molto più che una semplice trasformazione dell'Eurodac attuale. Data la portata decisamente più ampia della banca dati e il notevole aumento delle funzionalità, il nuovo sistema dovrà essere costruito completamente da zero. Ciò vale tanto per la banca dati che eu-LISA costruirà, quanto per ciascuna delle componenti nazionali che gli Stati membri devono costruire e che dovranno essere collegate alla banca dati. Per quanto riguarda le modalità di applicazione del regolamento Eurodac da parte delle autorità competenti, i dati biometrici devono essere rilevati nel pieno rispetto della dignità e dell'integrità fisica della persona. Nelle loro attività di riesame e pianificazione, gli Stati membri dovrebbero tenere conto del potenziale impatto sul carico di lavoro delle autorità di protezione dei dati.

In tale contesto, tutti i soggetti dovrebbero intraprendere le azioni illustrate di seguito in modo da rendere disponibili le funzionalità essenziali di Eurodac e da fare sì che i sistemi degli Stati membri siano pronti a utilizzarle entro la fine del periodo di transizione.

Stato membro

Legislazione

üGli Stati membri dovranno riesaminare i rispettivi quadri normativi nazionali e adeguarli se necessario al fine di garantire l'accesso al sistema, da un punto di vista giuridico e operativo, da parte di tutte le autorità competenti, quali le autorità competenti in materia di asilo o le guardie di frontiera, nel rispetto del diritto dell'UE in materia di protezione dei dati.

Organizzazione e processi amministrativi

üGli Stati membri dovranno notificare alla Commissione le autorità designate e le autorità di verifica dell'Eurodac entro tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento.

üIl nuovo Eurodac apporta numerose funzionalità nuove, ma non tutte possono essere considerate un prerequisito fondamentale per l'attuazione di altri elementi del patto entro la metà del 2026 (ad esempio la nuova categoria di beneficiari della protezione temporanea). Di conseguenza, data la scadenza impegnativa, è opportuno raggiungere un'intesa comune tra gli Stati membri, eu-LISA e la Commissione in merito alle funzionalità di Eurodac che dovrebbero essere considerate prioritarie per l'attuazione del patto. Analogamente, dovrebbe essere raggiunta un'intesa comune in merito alla ponderazione relativa delle diverse soluzioni tecniche da attuare (soluzioni centralizzate e sistemi nazionali, cfr. in appresso).

üGli Stati membri dovrebbero riesaminare i loro flussi di lavoro interni e le loro procedure operative standard al fine di assicurare uno scambio agevole di informazioni tra le autorità e la corretta registrazione delle informazioni nell'Eurodac, prestando particolare attenzione agli obblighi dell'UE in materia di protezione dei dati.

Capacità (risorse umane, infrastrutture e attrezzature)

üGli Stati membri dovranno attuare le funzionalità chiave dell'Eurodac a livello nazionale, e verificare che siano pronte, per garantire una raccolta e una diffusione adeguate delle informazioni attraverso i punti di accesso nazionali. In considerazione delle scadenze impegnative, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione tutte le opzioni che potrebbero ridurre e semplificare lo sviluppo e l'attuazione a livello nazionale, quali il ricorso a prodotti già pronti all'uso. Anche la scelta di ricorrere a uno sviluppo più centrale del sistema da parte di eu-LISA o a uno sviluppo più nazionale dello stesso dovrebbe essere presa in considerazione sin dalle prime fasi: oltre a semplificare notevolmente lo sviluppo, potrebbe accelerare la realizzazione di Eurodac e garantire flessibilità qualora si presenti la necessità di effettuare adeguamenti dell'ultimo minuto.

üGli Stati membri dovrebbero provvedere alla disponibilità di personale sufficiente e adeguatamente formato per effettuare i controlli dell'Eurodac, tenendo conto di eventuali assunzioni e formazioni nei rispettivi calendari di pianificazione.

üGli Stati membri dovrebbero inoltre dotare il proprio personale di mezzi adeguati per raccogliere e caricare tempestivamente nell'Eurodac le informazioni richieste (ad esempio macchinari Eurodac, attrezzature che consentono l'acquisizione di immagini del volto, ecc.). Ciò potrebbe comportare l'organizzazione di appalti per l'acquisto dell'hardware necessario per la raccolta dei dati Eurodac e il rispetto dei requisiti di connettività. I calendari degli appalti dovrebbero essere fissati in anticipo e presi in considerazione.

Commissione

Obbligo giuridico

üEntro settembre 2024 la Commissione convocherà il comitato di regolamentazione dell'Eurodac 6 per poter adottare l'atto di esecuzione previsto dal regolamento Eurodac.

üLa Commissione aggiornerà nove atti delegati e atti di esecuzione a norma dei regolamenti sull'interoperabilità, sul sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e sul sistema d'informazione visti (VIS) 7 per consentire loro di utilizzare i dati Eurodac. Adotterà inoltre l'atto di esecuzione sulle statistiche intersistemiche.

Sostegno pratico

üLa Commissione collaborerà strettamente con eu-LISA per favorire l'adozione delle principali decisioni da parte degli Stati membri.

üLa Commissione integrerà il lavoro tecnico condotto da eu-LISA con il sostegno necessario attraverso l'attuale gruppo di esperti Eurodac (il "comitato di contatto Eurodac") 8 per facilitare la corretta applicazione del regolamento (anche chiarendo il significato di talune disposizioni) e individuare i settori che richiederebbero ulteriore attenzione nel periodo di transizione.

eu-LISA

Obbligo giuridico

üEntro la fine del 2024 eu-LISA dovrà adottare il documento di controllo dell'interfaccia (Interface Control Document - ICD) a livello centrale previsto dal nuovo regolamento Eurodac, tenendo conto delle nuove funzionalità. A tal fine è opportuno trovare un'intesa comune tra tutti gli Stati membri, la Commissione ed eu-LISA in merito alla soluzione tecnica per attuare l'ICD e le sue funzionalità, che fisserà parametri importanti per l'attuazione a livello nazionale. In tale contesto la Commissione, unitamente a eu-LISA, preparerà un documento di riflessione per la discussione con gli Stati membri concernente tanto le soluzioni tecniche per la banca dati quanto le funzionalità chiave che dovrebbero essere messe in atto entro il 12 giugno 2026.

Sostegno pratico

üeu-LISA aggiornerà il manuale dell'operatore e formerà gli utenti dell'Eurodac in merito all'uso tecnico dell'Eurodac.

üeu-LISA individuerà e gestirà i requisiti di interoperabilità che consentiranno l'integrazione dell'Eurodac nel quadro di interoperabilità.

üeu-LISA sosterrà lo sviluppo di soluzioni tecnologiche che permetteranno alle squadre dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) e alle squadre di sostegno per l'asilo dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) di prestare il supporto richiesto dagli Stati membri.

Tappe fondamentali da prendere in considerazione:

entro la fine di giugno 2024 gli Stati membri, la Commissione ed eu-LISA dovrebbero raggiungere un'intesa comune sulle funzionalità chiave dell'Eurodac per garantire che tali funzionalità siano messe in atto entro il 12 giugno 2026;

entro la fine di giugno 2024 gli Stati membri, la Commissione ed eu-LISA dovrebbero raggiungere un'intesa comune in merito al tipo di soluzione tecnica da attuare (centralizzata o meno);

entro settembre 2024 la Commissione dovrebbe convocare il comitato di regolamentazione Eurodac;

entro il 12 dicembre 2024 gli Stati membri dovrebbero raggiungere un accordo in merito al documento di controllo dell'interfaccia dell'Eurodac;

entro il 12 dicembre 2024 la Commissione dovrebbe garantire un accordo sui testi stabili degli atti di esecuzione e degli atti delegati necessari per le funzionalità chiave dell'Eurodac;

entro il 12 giugno 2026 entra in funzione l'Eurodac aggiornato.



ELEMENTO COSTITUTIVO 2

Un nuovo sistema di gestione dei flussi migratori alle frontiere esterne dell'UE

L'attuazione del patto creerà un approccio senza soluzione di continuità al fine di rendere più efficace la gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea. Offre gli strumenti necessari per gestire l'arrivo di cittadini di paesi terzi e per istituire procedure rapide ed efficienti per l'asilo e il rimpatrio con solide garanzie individuali. Il regolamento sugli accertamenti, il regolamento sulla procedura di asilo e il regolamento sulla procedura di rimpatrio alla frontiera costituiscono insieme un approccio armonizzato.

Tutti i migranti irregolari saranno registrati e sottoposti a un accertamento della loro identità, del rischio per la sicurezza, della vulnerabilità e delle condizioni di salute. A questi accertamenti saranno soggette le persone fermate nel territorio dell'Unione che non sono state ancora sottoposte ad accertamenti o a verifiche di frontiera, nonché tutte le persone che presentano domanda di protezione internazionale presso un valico di frontiera. In una seconda fase si applicherà una procedura di frontiera obbligatoria per coloro che probabilmente non necessitano di protezione internazionale, che rappresentano un rischio per la sicurezza o che tentano di ingannare le autorità. Il regolamento sugli accertamenti e il regolamento sulla procedura di asilo contengono inoltre disposizioni nuove volte a migliorare l'identificazione degli apolidi.

L'efficace attuazione dei nuovi obblighi richiede che gli accertamenti e le procedure di frontiera per l'asilo e (se del caso) il rimpatrio funzionino insieme in un processo senza soluzione di continuità, garantendo un processo decisionale rigoroso, nel pieno rispetto di tutte le garanzie e dei diritti delle persone.

Ogni Stato membro deve avere la capacità di sottoporre ad accertamenti tutte le persone che arrivano in modo irregolare e di ospitare in condizioni adeguate un certo numero di richiedenti protezione internazionale (e rimpatriandi) per tutta la durata della procedura di frontiera. La "capacità adeguata" 9 di trattamento delle domande di asilo e dei rimpatri alla frontiera è fissata a 30 000 a livello di Unione; la quota individuale degli Stati membri è calcolata ogni tre anni dalla Commissione, utilizzando la formula di cui al regolamento sulla procedura di asilo.

Può essere applicata una procedura rapida senza compromettere la qualità del processo decisionale né i diritti dei richiedenti. Sebbene durante gli accertamenti e la procedura di frontiera le persone non siano autorizzate a entrare nel territorio dell'UE, esse hanno il diritto di rimanere fintantoché non sia stata presa una decisione. Gli Stati membri devono espletare tali procedure in linea con le salvaguardie e le garanzie previste dagli strumenti legislativi del patto e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dell'UE, compreso il rispetto del principio di non respingimento e del diritto a un ricorso effettivo in relazione alle decisioni adottate nel contesto della procedura di frontiera 10 .

Il nuovo sistema per le frontiere si basa sulle strutture e sulle conoscenze esistenti. Molti Stati membri stanno già attuando protocolli di accertamento che hanno ispirato in larga misura i nuovi obblighi giuridici. Inoltre almeno 14 Stati membri applicano già la procedura di asilo alla frontiera o applicano alcune buone pratiche alla frontiera.

In tale contesto, al fine di assicurare un'attuazione efficace del presente elemento costitutivo dovrebbero essere intraprese le azioni elencate di seguito.

Stati membri

Legislazione

üGli Stati membri dovrebbero riesaminare e adattare i rispettivi quadri normativi nazionali alle nuove disposizioni e garantire che i controlli di frontiera, gli accertamenti e le procedure di asilo e di rimpatrio alla frontiera siano organizzati senza soluzione di continuità per rispettare i nuovi termini rigorosi (sette giorni per gli accertamenti, dodici settimane per la procedura di asilo alla frontiera e dodici settimane per la procedura di rimpatrio alla frontiera).

Organizzazione e processi amministrativi

üGli Stati membri dovrebbero riesaminare le loro procedure amministrative, a partire dai loro flussi di lavoro e dalle loro procedure operative standard, nonché i loro strumenti al fine di assicurare un flusso adeguato di informazioni in ciascuna fase tra le autorità coinvolte e rispettare i nuovi termini rigorosi e gli obblighi di rendicontazione. A tal fine, dovrebbero valutare la possibilità di istituire sistemi integrati di gestione dei casi affinché le informazioni pertinenti siano raccolte e condivise con i vari servizi laddove pertinente.

üGli Stati membri dovranno adottare le misure appropriate per assicurare che i migranti restino a disposizione delle autorità durante gli accertamenti e le procedure di frontiera (e che sia impedito loro l'ingresso non autorizzato e gli spostamenti non autorizzati 11 ), ad esempio protocolli che contemplino una valutazione delle misure volte a limitare il rischio di fuga, comprese alternative al trattenimento (che dovrebbero essere definite per legge), in particolare per le famiglie con minori, e l'eventuale ricorso al trattenimento.

ügli Stati membri dovrebbero tenere conto degli accertamenti nelle loro strategie nazionali di gestione integrata delle frontiere;

ügli Stati membri dovranno integrare nelle pratiche nazionali di fermo/rimpatrio già esistenti i controlli di identità, sicurezza, vulnerabilità e salute necessari per gli accertamenti nel loro territorio.

Capacità (risorse umane, infrastrutture e attrezzature)

üGli Stati membri dovranno individuare i luoghi presso i quali effettuare gli accertamenti e le procedure di frontiera. Se necessario, dovranno potenziare o costruire le infrastrutture necessarie. Le infrastrutture dovrebbero includere strutture destinate agli accertamenti per i migranti irregolari e i richiedenti protezione internazionale, che devono essere conformi alle norme di cui alla direttiva rimpatri (nel caso dei migranti irregolari) e della rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza (nel caso dei richiedenti protezione internazionale). Le infrastrutture dovrebbero comprendere anche centri di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale (compresa una capacità di trattenimento adeguata) al fine di soddisfare i requisiti dello Stato membro in materia di "capacità adeguata", che devono essere conformi alle norme di cui alla rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza 12 , tenendo conto anche dei requisiti specifici per le famiglie con minori 13 . Ciò richiede una valutazione approfondita della capacità esistente e la pianificazione della costruzione o della ristrutturazione dell'infrastruttura subito dopo che la Commissione avrà stabilito la capacità adeguata che ciascuno Stato membro deve mettere in atto.

üGli Stati membri dovranno garantire un numero sufficiente di membri del personale competenti 14 per lo svolgimento degli accertamenti e delle procedure di asilo/rimpatrio alla frontiera entro i brevi termini previsti dalla legislazione, nel debito rispetto di tutte le garanzie in materia di diritti fondamentali. Gli Stati membri dovrebbero inoltre assicurare una capacità giudiziaria sufficiente per garantire che qualsiasi ricorso rientri nel termine previsto per le procedure di frontiera.

üSe necessario, gli Stati membri dovranno acquisire le attrezzature necessarie per lo svolgimento degli accertamenti e delle procedure di frontiera (ad esempio macchinari Eurodac, attrezzature per l'individuazione di documenti fraudolenti) e garantire un'adeguata connettività internet per accedere alle varie banche dati.

üGli Stati membri dovranno inoltre garantire che il personale debitamente autorizzato delle autorità preposte agli accertamenti abbia accesso alle banche dati dell'UE e di Interpol così come ai dati Europol.

üGli Stati membri dovranno sviluppare la capacità di raccolta dei dati necessaria per rispettare gli obblighi di rendicontazione laddove sia raggiunta la "capacità adeguata" o il numero massimo annuo di domande.

Commissione

Obbligo giuridico

üEntro agosto 2024 (due mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento sulla procedura di asilo), la Commissione adotterà un atto di esecuzione per calcolare la capacità adeguata che ciascuno Stato membro dovrà avere a disposizione per tre anni.

Sostegno pratico

üLa Commissione, in collaborazione con l'EUAA e Frontex, svilupperà modelli per la procedura di frontiera (comprese le garanzie dei diritti fondamentali). La Commissione rivedrà inoltre, se necessario, il manuale pratico per le guardie di frontiera. Per garantire una comprensione comune tra le guardie di frontiera, i funzionari competenti in materia di asilo e gli addetti ai casi di rimpatrio, la Commissione organizzerà discussioni specifiche che riuniranno questi tre soggetti.

üLa Commissione adotterà tutte le misure necessarie, anche per dare seguito al processo a norma dell'articolo 25 bis del codice dei visti di cui alla sezione 5, nonché "azioni di rimpatrio mirate" nel contesto dei lavori del coordinatore dell'UE per i rimpatri (cfr. elemento costitutivo 5) affinché la procedura di rimpatrio alla frontiera possa funzionare in maniera efficace, tenendo conto delle nazionalità che rientrano nella procedura di frontiera obbligatoria.

üLa Commissione integrerà gli accertamenti nel ciclo programmatico della gestione europea integrata delle frontiere.

Agenzie dell'UE

Obbligo giuridico

üL'EUAA elaborerà orientamenti su alternative efficaci al trattenimento.

üLe prossime "relazioni sulla convergenza" periodiche dell'EUAA dovrebbero sostenere gli Stati membri nel processo di determinazione delle nazionalità che rientrerebbero, in linea di principio, nella procedura di frontiera e individuare i casi per i quali il tasso di riconoscimento del 20 % in primo grado non è rappresentativo a causa di differenze significative tra le decisioni di primo grado e quelle definitive.

üL'EUAA dovrà prestare particolare attenzione all'applicazione della procedura di frontiera da parte degli Stati membri. Qualora dal monitoraggio condotto dall'EUAA emerga che non sussistono le condizioni per accogliere minori, la Commissione ha l'obbligo di formulare una raccomandazione pubblica per sospendere le procedure di frontiera per le famiglie con minori.

Sostegno pratico

üL'EUAA aggiornerà i moduli e gli orientamenti in materia di formazione. Tra gli aggiornamenti necessari figurano i flussi di lavoro operativi per gli accertamenti, il pacchetto di strumenti in materia di accertamenti/vulnerabilità o lo strumento pratico per i funzionari di primo contatto.

üFrontex fornirà sostegno operativo agli Stati membri in materia di accertamenti, in particolare formazione delle autorità responsabili.

üIl consiglio di amministrazione di Frontex dovrebbe includere gli accertamenti, quale nuovo strumento di gestione delle frontiere esterne Schengen, nell'allegato della strategia tecnica e operativa per la gestione europea integrata delle frontiere (TO-EIBM).

Tappe fondamentali da prendere in considerazione:

entro il 12 agosto 2024 la Commissione deve adottare l'atto di esecuzione che calcola la capacità adeguata per ciascuno Stato membro;

entro il 12 dicembre 2024 l'EUAA dovrebbe adottare orientamenti relativi ai requisiti per il personale nella procedura di frontiera e orientamenti dell'EUAA sulle pratiche diverse per quanto riguarda le alternative al trattenimento nel contesto della procedura di frontiera;

entro l'11 aprile 2026 (ossia due mesi prima della data in cui il regolamento sulla procedura di asilo diventa applicabile), gli Stati membri devono notificare alla Commissione i luoghi per le procedure di frontiera;

entro il 12 giugno 2026 gli Stati membri dovranno aver ultimato la costituzione della loro capacità adeguata.



ELEMENTO COSTITUTIVO 3

Ripensare l'accoglienza

La capacità di accoglienza implica la capacità di fornire ai richiedenti protezione internazionale condizioni materiali di accoglienza (alloggio, vitto, vestiario, prodotti per l'igiene personale e un sussidio per le spese giornaliere che dovrebbe sempre includere un importo monetario), tenendo conto del loro genere, della loro età e di eventuali esigenze di accoglienza particolari. Comporta inoltre la capacità di fornire assistenza sanitaria fisica e mentale, istruzione per i minori, misure di integrazione precoce e informazione, nonché la tutela dei loro diritti 15 .

La convergenza verso norme adeguate di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale che creino condizioni di vita comparabili in tutti gli Stati membri è essenziale per il corretto funzionamento del sistema europeo di migrazione e asilo, anche per quanto riguarda i trasferimenti in base alle norme sulla competenza. L'esistenza di condizioni di accoglienza adeguate costituisce un elemento fondamentale per decidere se uno Stato membro è ben preparato. Anche la fornitura di accoglienza materiale secondo le norme previste dalla rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza è un fattore cruciale per decidere se la capacità di frontiera possa essere considerata "adeguata" 16 .

La maggior parte degli Stati membri affronta numerose sfide in materia di accoglienza. La rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza non si limita a potenziare il sistema attuale, ma offre anche l'opportunità di ripensare il modo in cui i sistemi di accoglienza sono organizzati a livello nazionale. Contiene importanti strumenti nuovi nella gestione dell'accoglienza che prevedono maggiore flessibilità, efficienza e prevenzione dei movimenti secondari. Ad esempio la rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza offre la possibilità di assegnare ai richiedenti alloggi e zone geografiche specifiche, subordinando la fornitura di condizioni materiali di accoglienza all'effettiva residenza dei richiedenti nell'alloggio a cui sono stati assegnati o in una zona specifica. Gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno tali opportunità. Inoltre, quando i richiedenti non si trovano nello Stato membro in cui dovrebbero essere, gli Stati membri sono tenuti soltanto a provvedere alle esigenze di base.

La rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza armonizza ulteriormente le norme e rafforza le garanzie per i richiedenti protezione internazionale, anche attraverso un accesso anticipato al mercato del lavoro (sei mesi anziché nove mesi), l'assistenza sanitaria fisica e mentale e una maggiore protezione per le famiglie, i minori e i richiedenti vulnerabili 17 .

Dati i numerosi soggetti coinvolti nella gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo, i partenariati multilaterali con i soggetti competenti si sono spesso dimostrati fondamentali per la corretta gestione dei sistemi di accoglienza in taluni Stati membri: sono state coinvolte autorità locali e regionali, parti sociali ed economiche, organizzazioni internazionali, ONG o organizzazioni guidate da migranti.

In tale contesto, al fine di assicurare un'attuazione efficace del presente elemento costitutivo dovrebbero essere intraprese le azioni elencate di seguito.

Stati membri

Legislazione

üGli Stati membri dovranno riesaminare i rispettivi quadri normativi nazionali e adottare tutte le misure legislative necessarie per recepire la rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza entro il 12 giugno 2026 e comunicarle alla Commissione. Affinché gli Stati membri possano applicare le soluzioni flessibili previste dalla rifusione della direttiva, ad esempio in relazione al soggiorno e all'assegnazione dei richiedenti a zone specifiche, tali possibilità devono essere recepite nel diritto nazionale. La legislazione dovrebbe inoltre prevedere alternative al trattenimento.

Organizzazione e processi amministrativi

üGli Stati membri dovranno notificare alla Commissione le autorità competenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza.

üGli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di riesaminare l'organizzazione dei sistemi nazionali di accoglienza per ottimizzarla. Ad esempio, potrebbero combinare i centri di accoglienza con unità abitative, servizi di sostegno e assistenza in denaro, a seconda del profilo del richiedente protezione internazionale, ossia in considerazione di genere, età, composizione del nucleo familiare, vulnerabilità ed esigenze.

üLe tecnologie nuove offrono strumenti automatizzati, attualmente carenti in numerosi Stati membri, per una gestione più efficiente della capacità di accoglienza. Gli Stati membri sono pertanto incoraggiati a prendere in considerazione l'istituzione di un sistema integrato di gestione dei casi per raccogliere e condividere efficacemente le informazioni e i dati quantitativi e qualitativi pertinenti in merito ai livelli di capacità di accoglienza. Il sistema integrato potrebbe quindi facilitare l'accesso ai servizi da parte di tutti i soggetti pertinenti e aiuterebbe altresì a individuare i casi di fuga.

üGli Stati membri dovrebbero adottare le misure amministrative necessarie ed elaborare procedure che rispecchino le nuove misure di cui alla rifusione della direttiva (a seguito del loro recepimento nel diritto nazionale) al fine di limitare i movimenti secondari e gli abusi, quali l'obbligo di sopperire soltanto alle esigenze di base quando i richiedenti non si trovano nello Stato membro in cui devono essere presenti, o la possibilità di assegnare i richiedenti a determinati alloggi e a determinate zone geografiche, subordinando la fornitura delle condizioni materiali di accoglienza alla residenza effettiva presso l'alloggio o nelle zone a cui i richiedenti sono stati assegnati 18 .

Capacità (risorse umane, infrastrutture e attrezzature)

üGli Stati membri dovranno garantire una capacità di accoglienza sufficiente, anche in termini di infrastrutture, alloggi, assistenza in denaro, ecc. (anche in relazione alle persone con esigenze di accoglienza particolari 19 ), al fine di soddisfare le esigenze previste e garantire condizioni di vita adeguate. Tale capacità dovrebbe comprendere le ricollocazioni previste (se lo Stato membro opta per questa misura di solidarietà), le capacità a fini di preparazione 20 e la capacità di attuare alternative efficaci al trattenimento. Ciò richiede una valutazione approfondita delle capacità esistenti e la pianificazione dei cambiamenti necessari.

üGli Stati membri dovranno garantire la capacità di fornire un accesso sufficiente e adattato all'assistenza sanitaria fisica e mentale e un accesso più rapido ed efficace a misure di integrazione precoce (ad esempio istruzione, formazione linguistica, accesso al mercato del lavoro entro sei mesi dalla registrazione della domanda, sostegno all'occupazione). Dovranno garantire personale sufficiente e adeguatamente formato in materia di accoglienza e accesso ai servizi (quali interpreti, traduttori, assistenti sociali, personale medico, anche nel settore della salute mentale, e funzionari per la protezione dei minori). Ciò richiede una valutazione approfondita delle capacità esistenti e la pianificazione delle esigenze di assunzione e formazione del personale. La formazione deve contemplare le parti fondamentali del curriculum europeo in materia di asilo relative alle condizioni di accoglienza, nonché lo strumento per l'individuazione dei richiedenti con esigenze di accoglienza particolari sviluppato dall'EUAA. Qualora le autorità locali e regionali, la società civile o le organizzazioni internazionali partecipino all'attuazione della rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza, gli Stati membri dovranno stanziare le risorse necessarie.

Commissione

Sostegno pratico

üAttraverso il gruppo di esperti in materia di accoglienza (il "comitato di contatto per l'accoglienza") 21 la Commissione fornirà il sostegno tecnico necessario per facilitare la corretta applicazione della rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza, anche chiarendo il significato di talune disposizioni, e individuerà i settori che richiedono maggiore attenzione nel periodo di transizione, anche in vista del recepimento della direttiva.

Agenzie dell'UE

Obbligo giuridico

üL'EUAA elaborerà un modello informativo standard e orientamenti sulle alternative al trattenimento.

Sostegno pratico

üL'EUAA fornirà sostegno attraverso la sua rete di accoglienza e aggiornerà i documenti di orientamento, gli strumenti e i materiali di formazione esistenti e rivedrà le sue norme e i suoi indicatori sull'accoglienza e sulle vulnerabilità, in particolare gli orientamenti del 2024 in materia di accoglienza (Guidance on Reception – Operational standards and indicators).

Tappe fondamentali da prendere in considerazione:

entro la fine del 2025 l'EUAA metterà a disposizione un modello standard per la comunicazione di informazioni;

entro il 12 giugno 2026 gli Stati membri dovranno aver recepito nella legislazione nazionale i requisiti previsti dalla rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza;

entro il 12 giugno 2026 gli Stati membri dovranno notificare alla Commissione le autorità competenti per l'adempimento degli obblighi di cui alla direttiva. Se possibile, gli Stati membri sono incoraggiati a effettuare la loro notifica prima del termine legale prescritto in modo da facilitare i contatti con la Commissione ai fini dell'attuazione.



ELEMENTO COSTITUTIVO 4

Procedure di asilo eque, efficienti e convergenti

Per mantenere l'integrità del sistema di asilo nel suo complesso, ridurre i movimenti secondari e prevenire gli abusi, sono necessarie procedure più rapide e più armonizzate. Il regolamento sulla procedura di asilo e il regolamento qualifiche semplificano e promuovono la convergenza nella valutazione e nel processo decisionale in relazione alle singole domande di asilo in tutta Europa e rafforzano le salvaguardie, i diritti e le garanzie per i richiedenti e i beneficiari della protezione internazionale. Il regolamento sulla procedura di asilo prevede altresì disposizioni che dovrebbero facilitare l'identificazione dell'apolidia.

Il regolamento sulla procedura di asilo semplifica l'accesso alla procedura di asilo e armonizza i termini, prevedendo procedure più brevi ed efficienti. Stabilisce ad esempio termini chiari per le tre fasi della procedura di asilo, ossia l'espressione da parte del richiedente della volontà di ricevere protezione internazionale ("fare domanda"), la conseguente ricezione della domanda da parte delle autorità dello Stato membro e la registrazione della stessa ("registrazione") e la formalizzazione della domanda da parte del richiedente ("formalizzazione"). Il regolamento chiarisce cosa comporta ciascuna delle tre fasi, quali sono gli obblighi del richiedente e delle autorità e quali sono i termini per ciascuna fase (cinque giorni per la registrazione e ventuno giorni per la formalizzazione). Il regolamento stabilisce inoltre i termini per l'esame della domanda (sei mesi per una decisione nel contesto della procedura ordinaria, tre mesi per la procedura accelerata e tra dieci giorni e due mesi per le verifiche di inammissibilità).

Gli Stati membri dovranno inoltre applicare nuove norme che diventano obbligatorie, quali le procedure accelerate obbligatorie (finora facoltative), nonché il regime più rigoroso da applicare obbligatoriamente alle domande reiterate (compreso l'obbligo di considerare come domande reiterate le domande presentate a seguito del respingimento in un altro Stato membro). Dovranno inoltre apportare gli adeguamenti necessari al fine di considerare una domanda come implicitamente ritirata qualora il richiedente non rispetti determinati obblighi, quali quello di fornire dati biometrici oppure di applicare la nuova nozione di ciò che costituisce una "protezione efficace" al fine di designare paesi terzi sicuri e applicare il concetto di paese di primo asilo. Inoltre, per la maggior parte delle domande abusive e delle domande reiterate, il ricorso non avrà automaticamente un effetto sospensivo: di conseguenza, se la domanda è respinta e il richiedente non viene autorizzato da un organo giurisdizionale a rimanere, le autorità possono eseguire la decisione di rimpatrio.

Gli Stati membri dovranno inoltre applicare le nuove prescrizioni previste dal regolamento qualifiche, quali l'obbligo di valutare un'alternativa di protezione interna e l'obbligo di revocare lo status di protezione internazionale a chi abbia commesso determinati reati o costituisca altrimenti una minaccia per la sicurezza.

Le modifiche introdotte nel regolamento sulla procedura di asilo e gli aspetti procedurali del regolamento qualifiche offrono agli Stati membri l'opportunità di affrontare le attuali sfide relative alla lunghezza delle procedure di asilo e agli arretrati. Il rispetto dei diritti fondamentali dei richiedenti e dei beneficiari della protezione internazionale in linea con la Carta, e dei diritti specifici previsti dai due regolamenti, è essenziale ai fini della corretta attuazione del presente elemento costitutivo (cfr. elemento costitutivo 9).

In tale contesto, al fine di assicurare un'attuazione efficace del presente elemento costitutivo dovrebbero essere intraprese le azioni elencate di seguito.

Stati membri

Legislazione

üGli Stati membri dovrebbero riesaminare i rispettivi quadri normativi nazionali e apportare gli adeguamenti necessari al fine di garantire l'applicazione efficace dei due regolamenti, con attenzione al modo in cui è organizzato l'accesso alla procedura (ossia le fasi, i termini, le autorità coinvolte), all'effetto sospensivo non automatico per un certo tipo di decisioni e al modo in cui è definita la decisione definitiva. Per quest'ultimo aspetto, è fondamentale garantire che la definizione consenta di applicare facilmente le norme sulle domande reiterate, senza creare procedimenti paralleli tra una prima domanda in fase di impugnazione e una seconda in fase amministrativa.

Organizzazione e processi amministrativi

üGli Stati membri dovranno assegnare competenze adattate al nuovo quadro e alle fasi chiaramente differenziate della procedura di asilo, ossia fare/ricevere la domanda, registrare la domanda e formalizzarla.

üGli Stati membri dovrebbero sviluppare flussi di lavoro interni efficienti per lo scambio di informazioni tra vari servizi (ad esempio per ottemperare all'obbligo di informazione quando l'autorità ricevente è diversa da quella che effettua la registrazione) e con altri Stati membri (ad esempio quando una domanda è già stata respinta in un altro Stato membro).

üGli Stati membri dovrebbero riesaminare e adeguare, se necessario, i metodi di lavoro ed eventualmente elaborare procedure operative standard per le diverse fasi della procedura di asilo nel pieno rispetto dei nuovi termini (per le procedure regolari e accelerate e per i controlli di inammissibilità) e degli obblighi, anche per quanto riguarda i ricorsi, prevedendo nel contempo tutte le salvaguardie e le garanzie necessarie 22 .

üGli Stati membri dovrebbero riesaminare l'attuale organizzazione dei loro uffici per l'asilo, tenendo conto delle difficoltà esistenti in relazione agli arretrati e alla durata media della procedura di asilo.

üGli Stati membri dovranno garantire che le decisioni in materia di asilo siano emesse e notificate conformemente ai nuovi requisiti. Dovranno integrare nelle loro procedure amministrative, se del caso, gli elementi necessari per applicare i concetti di paese terzo sicuro e paese di primo asilo, in particolare il concetto di "protezione efficace". Dovranno integrare l'obbligo di considerare una domanda come implicitamente ritirata nei casi previsti dal regolamento (la decisione è immediata, senza periodo di sospensione, salvo diversa disposizione da parte dello Stato membro). Dovranno integrare nelle loro procedure decisionali l'obbligo di valutare un'alternativa di protezione interna e l'obbligo di revocare lo status di protezione internazionale qualora siano stati commessi determinati reati o la persona costituisca altrimenti una minaccia per la sicurezza.

üGli Stati membri dovrebbero sensibilizzare in merito alle informazioni sui paesi di origine e alle linee guida sui paesi emesse dall'EUAA e garantire che siano presi in considerazione dagli addetti ai casi di asilo, anche al fine di sostenere una solida valutazione dell'alternativa obbligatoria di protezione interna. Dovrebbero inoltre sensibilizzare i giudici in merito alle informazioni sui paesi di origine e alle linee guida sui paesi dell'EUAA.

Capacità (risorse umane, infrastrutture e attrezzature)

üGli Stati membri dovranno garantire un numero sufficiente di membri del personale competenti (addetti ai casi di asilo, interpreti, ecc.), tenendo conto delle carenze, degli arretrati e della durata media della procedura di asilo esistenti, nonché dei nuovi obblighi. Dovranno garantire che la formazione impartita comprenda parti fondamentali del curriculum europeo in materia di asilo.

üGli Stati membri dovranno garantire che gli uffici per l'asilo siano adeguatamente attrezzati (con macchinari Eurodac, ecc.) al fine di poter svolgere i loro compiti in modo efficiente nel rispetto dei nuovi termini e dei nuovi obblighi.

Commissione

Obbligo giuridico

üLa Commissione riesaminerà il concetto di paese terzo sicuro entro il 12 giugno 2025 e, se del caso, proporrà eventuali modifiche mirate.

Sostegno pratico

üLa Commissione organizzerà riunioni dei gruppi di esperti sui processi di asilo e sulle qualifiche ("comitato di contatto per i processi di asilo" e "comitato di contatto per le qualifiche") 23 al fine di facilitare la corretta applicazione del quadro giuridico, anche chiarendo il significato di talune disposizioni, e individuerà i settori che richiedono ulteriore attenzione. La Commissione provvederà affinché comitati di contatto congiunti trattino tutti gli aspetti procedurali previsti sia dal regolamento sulla procedura di asilo sia dal regolamento qualifiche. La Commissione contribuirà a coordinare l'individuazione e la diffusione delle buone pratiche.

Agenzie dell'UE

Sostegno pratico

üL'EUAA istituirà una rete di unità delle autorità nazionali competenti e aggiornerà tutti i materiali di informazione e formazione, nonché i documenti di orientamento e, se necessario, gli indicatori, che dovrebbero essere presi in considerazione durante l'intero processo decisionale (anche per gli organi giurisdizionali).

üL'EUAA continuerà a fornire informazioni sui paesi di origine e linee guida sui paesi a tutte le autorità amministrative e giudiziarie nazionali e a adeguare ai nuovi quadri le banche dati esistenti, quali il sistema di allarme rapido e di preparazione.

üSu richiesta della Commissione, l'EUAA fornirà alla Commissione informazioni e analisi su specifici paesi terzi di cui si potrebbe valutare la designazione come paesi terzi sicuri a livello dell'Unione.

Tappe fondamentali da prendere in considerazione:

entro il 12 giugno 2025, la Commissione deve riesaminare il concetto di paese terzo sicuro e, se del caso, proporre eventuali modifiche mirate;

entro il 12 giugno 2026 gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le autorità competenti per la ricezione, la registrazione e la formalizzazione delle domande a norma del regolamento sulla procedura di asilo;

entro il 12 giugno 2026 ciascuno Stato membro deve designare un punto nazionale di contatto ai fini del regolamento qualifiche e trasmetterne l'indirizzo alla Commissione. La Commissione comunicherà tali informazioni agli altri Stati membri.



ELEMENTO COSTITUTIVO 5

Procedure di rimpatrio efficienti ed eque

La politica dell'UE in materia di migrazione può essere sostenibile solo se coloro che non hanno il diritto di soggiornare nell'UE sono effettivamente rimpatriati. Questo elemento costitutivo prevede ulteriori passi verso un sistema comune dell'UE per i rimpatri, nel contesto dei quali i rimpatriati siano incentivati a cooperare, a rimanere disponibili durante l'intero processo e a rimpatriare, ove possibile su base volontaria. Le misure volte a incentivare i rimpatri volontari dovrebbero essere integrate da rimpatri forzati credibili e ben funzionanti. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere dotati di strumenti e procedure che consentano una gestione interna efficiente e una cooperazione rafforzata e la condivisione delle informazioni con gli altri Stati membri ai fini di un processo di rimpatrio più efficace.

Al fine di colmare le lacune tra la procedura di asilo e quella di rimpatrio, il regolamento sulla procedura di asilo obbliga gli Stati membri a garantire che ogni richiedente nei confronti del quale viene emessa una decisione negativa in materia di asilo sia anche destinatario di una decisione di rimpatrio contemporaneamente o poco dopo. Le due decisioni dovranno essere impugnate congiuntamente dinanzi al medesimo organo giurisdizionale, nel contesto del medesimo procedimento giudiziario, e nel rispetto degli stessi termini se la decisione di rimpatrio è adottata nel quadro di una decisione negativa in materia di asilo. Se la decisione di rimpatrio è emessa separatamente, può essere impugnata separatamente ma nel rispetto dei medesimi termini 24 . Norme rafforzate saranno applicabili a coloro che tentano di ritardare le procedure mediante ricorsi o domande di asilo reiterate al solo scopo di ostacolare il rimpatrio dall'Unione.

Mentre taluni Stati membri hanno centralizzato la gestione dei soggetti coinvolti nel processo di rimpatrio sotto un'unica autorità, altri hanno stabilito accordi di lavoro tra soggetti e autorità diversi al fine di migliorare l'efficienza e la sostenibilità del processo di rimpatrio.

Vi sono 19 Stati membri che emettono già decisioni negative in materia di asilo unitamente a decisioni di rimpatrio, alcuni come parte del medesimo atto e altri come due atti distinti, ma comunque contemporaneamente. Cinque Stati membri hanno già digitalizzato i sistemi informatici di gestione dei casi di rimpatrio e undici Stati membri ne stanno elaborando uno basato sul modello del sistema di gestione dei casi di rimpatrio (RECAMAS) elaborato da Frontex. I sistemi di gestione dei casi di riammissione finanziati dall'UE facilitano le procedure di riammissione con alcuni paesi terzi ai quali è collegata la maggior parte degli Stati membri.

Inoltre numerosi soggetti a livello nazionale sono coinvolti nel processo di rimpatrio e la cooperazione è fondamentale per un processo efficiente. La valutazione tematica Schengen in corso nel settore dei rimpatri, per rendere efficace il sistema dell'UE per i rimpatri, sta esaminando in particolare il modo per colmare i divari tra i soggetti nel processo di rimpatrio. I risultati della valutazione (comprese le migliori pratiche) dovrebbero essere considerati pertinenti nell'attuazione degli elementi del patto relativi a procedure di rimpatrio più efficienti ed eque in tutta Europa 25 .

Il rimpatrio volontario, sostenuto da rimpatri forzati credibili, unitamente alla reintegrazione, costituisce il modo più sostenibile, efficace sotto il profilo dei costi e umano/dignitoso per effettuare i rimpatri e dovrebbe continuare ad essere preferito. È importante rafforzare gli incentivi al rimpatrio volontario e fornire un sostegno coerente alla reintegrazione, anche utilizzando il programma di reintegrazione dell'UE guidato da Frontex. Attualmente 25 Stati membri e paesi associati Schengen su 31 partecipano e ricorrono al programma di reintegrazione dell'UE di Frontex.

In tale contesto, al fine di assicurare un'attuazione efficace del presente elemento costitutivo dovrebbero essere intraprese le azioni elencate di seguito.

Stati membri

Legislazione

üGli Stati membri dovrebbero riesaminare e adattare i quadri normativi nazionali laddove necessario.

üGli Stati membri dovranno provvedere affinché la decisione di rimpatrio sia emessa nel contesto della decisione negativa in materia di asilo o, se emanata come atto separato, sia emessa contemporaneamente alla decisione in materia di asilo o poco dopo tale decisione.

üGli Stati membri dovranno provvedere affinché i ricorsi avverso decisioni negative in materia di asilo e la decisione di rimpatrio siano gestiti congiuntamente o entro i termini previsti dal regolamento sulla procedura di asilo. Potrebbero, ad esempio, fissare nella legislazione termini comuni per entrambi i casi.

Organizzazione e processi amministrativi

üGli Stati membri dovrebbero riesaminare le loro procedure interne al fine di stabilire un processo e un flusso di lavoro chiari sulle modalità di gestione dei casi, per garantire un processo senza soluzione di continuità tra l'emissione di una decisione negativa in materia di asilo e la decisione di rimpatrio, che vada dal momento in cui la persona non ha più diritto di soggiornare nell'UE fino alla decisione di rimpatrio, alla richiesta di riammissione in un paese terzo, al rimpatrio volontario/forzato e alla fornitura di sostegno alla reintegrazione. Gli Stati membri dovrebbero istituire strutture che assicurino che i ricorsi nei confronti di decisioni negative in materia di asilo e la decisione di rimpatrio siano gestiti congiuntamente o entro i termini previsti dal regolamento sulla procedura di asilo.

üGli Stati membri sono incoraggiati a adottare misure attive per istituire un sistema informatico moderno ed efficiente di gestione dei casi di rimpatrio, che preveda il trattamento di informazioni e verifiche che rispecchino i cambiamenti legislativi e amministrativi e le prescrizioni relative al flusso di lavoro. È inoltre opportuno favorire e ampliare il ricorso al sistema esistente di gestione dei casi di rimpatrio e agli strumenti di assistenza alla reintegrazione.

Capacità (risorse umane, infrastrutture e attrezzature)

üGli Stati membri dovrebbero riesaminare tanto i requisiti infrastrutturali quanto le capacità in termini di personale per poter prevedere misure efficaci che garantiscano la disponibilità del rimpatriando durante l'intera procedura in modo da prevenire il rischio di fuga, ricorrendo, se del caso, ad alternative al trattenimento.

üGli Stati membri dovrebbero predisporre le capacità per rafforzare la consulenza in materia di rimpatrio, affinché coloro che devono essere rimpatriati siano accompagnati rapidamente lungo l'intero processo.

üGli Stati membri dovrebbero rafforzare gli incentivi al rimpatrio volontario e razionalizzare il sostegno alla reintegrazione, in stretta cooperazione con Frontex.

Commissione

Sostegno pratico

üIl coordinatore per i rimpatri svolgerà un ruolo essenziale nel follow-up delle difficoltà specificamente individuate nel settore del rimpatrio e promuovendo incrementi di efficienza, coerenza interna e cooperazione tra gli Stati membri. Il coordinatore per i rimpatri procederà in tal senso attraverso azioni di rimpatrio mirate, che si fondano sul lavoro già avviato per migliorare la pianificazione congiunta dei voli e delle missioni di identificazione, anche per ottimizzare il ricorso al sostegno di Frontex, scambiare pratiche ed esperienze in merito all'emissione congiunta di decisioni negative in materia di asilo e decisioni di rimpatrio e alla cooperazione in materia di rimpatrio di coloro che costituiscono una minaccia per la sicurezza. Queste iniziative saranno sostenute dalla rete di alto livello sui rimpatri e da Frontex.

üLa Commissione collaborerà con gli Stati membri al fine di migliorare l'attuazione pratica dell'approccio "Team Europa" e rafforzare la cooperazione efficace dei paesi terzi in materia di riammissione, utilizzando tutti gli incentivi disponibili, quali il follow-up dell'articolo 25 bis del meccanismo previsto dal codice dei visti, che collega i visti e la cooperazione in materia di visti, di cui alla seguente sezione 5, nonché politiche in materia di commercio, visti, sviluppo e di altra natura.

üLa Commissione elaborerà orientamenti generali sulla digitalizzazione del sistema di rimpatrio dell'UE, con un approccio olistico a tutti gli elementi dell'attuazione del patto.

Agenzie dell'UE

Sostegno pratico

üFrontex, in stretta cooperazione con la Commissione e il coordinatore per i rimpatri, svolgerà un ruolo chiave nell'attuazione del presente elemento costitutivo sostenendo gli Stati membri in tutte le fasi del processo di rimpatrio. Sarà fondamentale rafforzare e sfruttare appieno il sostegno di Frontex per l'identificazione, le operazioni di rimpatrio e il sostegno sostenibile alla reintegrazione.

üUn sistema di coordinamento prevedibile in seno a Frontex, basato sulla pianificazione congiunta del ricorso al sostegno di Frontex da parte degli Stati membri, dovrebbe permettere di mettere meglio in comune le risorse durante tutte le fasi del rimpatrio. Tale sistema dovrebbe basarsi sui lavori relativi ad azioni di rimpatrio mirate, concentrandosi sul rafforzamento della coerenza, del coordinamento, degli incrementi di efficienza e dello scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri e al loro interno, sotto la guida del coordinatore per i rimpatri.

Tappe fondamentali da prendere in considerazione:

entro la fine del 2024 tutti gli Stati membri dovrebbero utilizzare attivamente il programma di reintegrazione dell'UE di Frontex;

entro gennaio 2025 Frontex, in stretta collaborazione con la Commissione e gli Stati membri, istituirà un sistema di pianificazione globale incentrato sui principali paesi terzi prioritari;

entro giugno 2025 il coordinatore per i rimpatri elaborerà, come "azione mirata", un manuale che aiuterà i soggetti coinvolti nei rimpatri negli Stati membri a collegarsi tra loro attraverso un flusso di lavoro efficiente;

nel 2025 la Commissione istituirà meccanismi atti a sostenere gli Stati membri che non stanno ancora emettendo decisioni di rimpatrio unitamente a decisioni negative in materia di asilo nello sviluppo di capacità per procedere in tal senso;

entro la metà del 2026 Frontex, sulla base di un'analisi del divario, aiuterà gli Stati membri a realizzare un sistema informatico di gestione dei casi di rimpatrio.



ELEMENTO COSTITUTIVO 6

Un sistema equo ed efficiente: far funzionare le nuove norme in materia di competenza

Stabilire una ripartizione efficace e stabile delle competenze in tutta l'Unione e ridurre gli incentivi ai movimenti secondari è una delle principali priorità del patto nonché un elemento essenziale per creare fiducia tra gli Stati membri.

Attualmente il regolamento Dublino III 26 stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale. Se i richiedenti protezione internazionale non sono presenti nello Stato membro competente per l'esame della loro domanda, devono essere trasferiti in tale Stato membro. L'attuazione del regolamento Dublino ha incontrato notevoli difficoltà, in particolare per quanto concerne l'esecuzione dei trasferimenti.

Il regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione di recente adozione riforma il sistema di Dublino introducendo norme più eque ed efficienti in materia di competenza. La corretta applicazione delle nuove norme è fondamentale ai fini del funzionamento efficace del sistema europeo di asilo e per garantire la solidarietà tra gli Stati membri. Garantire trasferimenti sistematici e rapidi verso lo Stato membro competente contribuirà a contrastare il fenomeno della "caccia all'asilo più vantaggioso", scoraggerà gli arrivi irregolari e ridurrà taluni dei fattori che incentivano le persone a spostarsi tra gli Stati membri in modo non autorizzato.

Nel contesto di tale processo sarà fondamentale superare rapidamente le carenze esistenti. Le nuove norme in materia di competenza rappresentano un'evoluzione significativa rispetto al sistema attuale. Ad esempio, il regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione introduce un criterio di competenza nuovo, basato su diplomi e qualifiche, e rende la competenza più stabile prorogando, di norma, i termini per il trasferimento e la cessazione della competenza. Allo stesso tempo rafforza i criteri familiari, introducendo fra l'altro il nuovo obbligo di dare priorità ai casi familiari.

Il nuovo regolamento rende le procedure più efficienti abbreviando le scadenze e trasformando la procedura di ripresa in carico in una notifica. Sono inoltre introdotti nuovi obblighi per i richiedenti al fine di ridurre gli abusi ai danni del sistema (quali l'obbligo di presentare domanda nello Stato membro di primo ingresso) e affinché gli Stati membri reagiscano in caso di movimenti secondari (quali l'obbligo di soddisfare soltanto le esigenze di base del richiedente in caso di fuga) oppure se il richiedente costituisce una minaccia per la sicurezza. Tali obblighi sono bilanciati da garanzie nuove per i richiedenti 27 .

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato "The Dublin Roadmap in action - Enhancing the effectiveness of the Dublin III Regulation: identifying good practices in the Member States" 28 individua pratiche che possono aiutare gli Stati membri ad affrontare alcune delle sfide esistenti del sistema attuale, nel corso della transizione verso il sistema nuovo.

Per passare con successo dal sistema Dublino III alle norme giuridiche e operative previste dal regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, occorre intraprendere le azioni illustrate di seguito.

Stati membri

Legislazione

üGli Stati membri dovrebbero riesaminare e adeguare, se necessario, i loro quadri normativi nazionali al fine di garantire l'applicazione efficace del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione. Dovranno fra l'altro prestare particolare attenzione a mezzi di ricorso effettivi 29 , al mancato diritto di beneficiare delle condizioni di accoglienza in caso di fuga, così come all'allineamento con i nuovi termini previsti dalle diverse procedure.

Organizzazione e processi amministrativi

üGli Stati membri dovrebbero riesaminare e, ove necessario, adeguare la struttura e il funzionamento delle unità Dublino nazionali, fra l'altro riesaminando i metodi di lavoro delle unità Dublino e aggiornando le procedure operative standard ai fini dell'attuazione delle nuove procedure (in particolare le notifiche di ripresa in carico, le ricollocazioni e le compensazioni di competenza, nonché il proseguimento della determinazione della competenza in assenza del richiedente) nonché del rispetto di termini più brevi per tutte le procedure.

üGli Stati membri dovrebbero sviluppare strutture di coordinamento e metodi di lavoro tra le loro unità Dublino e altre autorità al fine di assicurare l'applicazione efficace delle nuove norme, ad esempio, elaborando metodi specifici di cooperazione con le autorità di accertamento e di contrasto (ad esempio, per gestire l'esito del controllo di sicurezza durante gli accertamenti o lo scambio di informazioni sulla sicurezza prima che sia effettuato un trasferimento) e le autorità di accoglienza (monitoraggio della presenza presso l'alloggio, ecc.).

A tal fine, gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di sviluppare o aggiornare il sistema informatico di gestione dei casi esistente al fine di consentire l'integrazione della procedura Dublino riformata con gli altri processi relativi all'asilo e all'accoglienza. Un sistema integrato di gestione dei casi faciliterà il rispetto dei nuovi obblighi e aumenterà l'efficienza delle procedure esistenti. Permetterà inoltre una panoramica migliore delle diverse fasi della procedura e una cooperazione e una comunicazione più efficaci tra le autorità nazionali competenti (ad esempio per l'asilo, l'accoglienza, il rimpatrio, la migrazione e la gestione delle frontiere). Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di automatizzare determinate parti della procedura, compreso il calcolo automatico dei termini applicabili, solleciti all'approssimarsi della scadenza dei termini o suggerimenti per le fasi successive della procedura.

üGli Stati membri sono incoraggiati a elaborare un inventario di diplomi e altre qualifiche almeno di livello 2 della classificazione internazionale standard dell'istruzione, per favorire un'applicazione efficace del nuovo criterio relativo ai diplomi e alle qualifiche. Tale inventario potrebbe comprendere anche un elenco degli istituti di istruzione degli Stati membri autorizzati a rilasciare tali diplomi e qualifiche.

üGli Stati membri dovranno garantire la priorità dei casi relativi a nuclei familiari in ogni fase della procedura, ad esempio elaborando procedure operative standard specifiche. Dovrebbero prendere in considerazione l'opportunità di stipulare accordi di cooperazione con organizzazioni incaricate della ricerca delle famiglie.

Capacità (risorse umane, infrastrutture e attrezzature)

üGli Stati membri dovranno provvedere a che le autorità competenti dispongano delle risorse umane, materiali e finanziarie necessarie per svolgere i loro compiti a norma del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, compreso personale sufficiente e adeguatamente formato. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero riesaminare e, se necessario, aumentare la capacità delle unità Dublino nazionali di svolgere tutti i loro compiti entro i nuovi termini più brevi. Gli Stati membri dovranno inoltre garantire una capacità sufficiente per assicurare l'attuazione efficace delle decisioni di trasferimento, ad esempio limitando le possibilità di fuga 30 , migliorando la comunicazione tra gli Stati membri, aumentando la flessibilità nello Stato membro competente e sostenendo lo Stato membro che effettua il trasferimento 31 . Ciò richiede risorse umane e la logistica necessaria, comprese, ad esempio, strutture specifiche per i trasferimenti Dublino.

üGli Stati membri devono garantire che DubliNet sia aggiornata a livello nazionale, affinché rimanga operativa e consenta lo scambio di tutte le informazioni richieste a norma del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione.

Commissione

Obbligo giuridico

üEntro settembre 2024 la Commissione convocherà il nuovo comitato di regolamentazione del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione ai fini dell'adozione degli atti di esecuzione previsti da tale regolamento.

üLa Commissione adotterà le norme di attuazione necessarie per il funzionamento del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, in sostituzione del regolamento (UE) n. 1560/2003 della Commissione ("norme di attuazione di Dublino") 32 .

Sostegno pratico

üLa Commissione, in collaborazione con l'EUAA, organizzerà riunioni del gruppo di esperti Dublino (il "comitato di contatto Dublino") per favorire la corretta applicazione delle nuove disposizioni (anche chiarendo il significato di alcune di esse), individuare i settori che richiederebbero maggiore attenzione nel periodo di transizione ed elaborare orientamenti ove necessario. Si adopererà per organizzare tali riunioni in concomitanza con la rete di Dublino dell'EUAA, che si concentra maggiormente sulle sfide operative.

üLa Commissione, in collaborazione con eu-LISA e gli Stati membri, prevede un aggiornamento graduale di DubliNet per adeguarla al nuovo quadro giuridico e alle esigenze delle unità nazionali Dublino.

üLa Commissione sosterrà una struttura comune di inventari per i diplomi e le altre qualifiche e gli istituti di istruzione, attingendo alle banche dati dell'UE esistenti (ad esempio http://eter-project/com ) e a ulteriori lavori nel contesto del quadro europeo delle qualifiche e di Europass 33 per quanto concerne l'interoperabilità delle banche dati per le qualifiche, nonché con la rete dei centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico (rete ENIC-NARIC).

Agenzie dell'UE

Obbligo giuridico

üEntro aprile 2025 (dieci mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione), l'EUAA elaborerà il modello per i casi relativi a nuclei familiari e orientamenti per la ricerca e l'identificazione dei familiari.

üL'EUAA elaborerà inoltre, con il sostegno degli Stati membri, opuscoli informativi e materiali adeguati e completi e fornirà orientamenti sulla conduzione di colloqui personali tramite videoconferenza.

Sostegno pratico

üL'EUAA adeguerà il funzionamento e la portata della sua rete di unità Dublino al fine di rispecchiare il nuovo sistema e aggiornerà gli orientamenti a sostegno dell'applicazione delle nuove norme in materia di competenze.

üeu-LISA sarà competente per l'aggiornamento tecnico e operativo di DubliNet. La prima fase (aggiornamento prioritario) si svolgerà tra la metà del 2024 e la metà del 2026 e garantirà l'adeguatezza dei moduli DubliNet, oltre a introdurre fondamentali miglioramenti tecnologici e in materia di sicurezza. La seconda fase, attuata nel periodo 2026-2028, proseguirà l'automazione dei processi e la piena integrazione con i sistemi nazionali.

Tappe fondamentali da prendere in considerazione:

entro settembre 2024 la Commissione convocherà il comitato di regolamentazione del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione;

entro il 12 giugno 2025 la Commissione cercherà di adottare gli atti di esecuzione che sostituiranno le norme di attuazione di Dublino;

entro il 12 giugno 2025 la Commissione cercherà di adottare gli atti delegati richiesti dal regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione;

entro settembre 2024 la Commissione pubblicherà un documento di riflessione sull'aggiornamento graduale di DubliNet;

entro aprile 2025 l'EUAA elaborerà il modello per i casi relativi a nuclei familiari e orientamenti per la ricerca e l'identificazione dei familiari;

entro il 12 marzo 2026 gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione le autorità competenti incaricate dell'adempimento degli obblighi previsti dal regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione. Subito dopo, la Commissione deve pubblicare un elenco consolidato di tali autorità.

ELEMENTO COSTITUTIVO 7

Far funzionare la solidarietà

La solidarietà è un principio fondamentale dell'UE, sancito dall'articolo 80 TFUE. Per la prima volta l'Unione disporrà di un meccanismo di solidarietà permanente, giuridicamente vincolante ma flessibile, per garantire che nessuno Stato membro sia lasciato solo sotto pressione. Si tratta della contropartita del rafforzamento delle norme sulla competenza di cui agli elementi costitutivi 2 e 6.

Il regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione introduce un meccanismo di solidarietà con soglie minime di 30 000 ricollocazioni e 600 milioni di EUR di sostegno finanziario a livello di Unione di cui la Commissione deve tenere conto nel calcolo del fabbisogno per l'anno in questione. Tutti gli Stati membri dovranno partecipare, ma potranno scegliere quali misure di solidarietà adottare tra ricollocazioni, solidarietà finanziaria o misure alternative (personale o sostegno in natura). Il regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione prevede l'istituzione del forum dell'UE di alto livello sulla solidarietà, presieduto dallo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio, in seno al quale dovrebbero essere assunti gli impegni, e del forum dell'UE di livello tecnico sulla solidarietà, presieduto dal coordinatore della solidarietà, incaricato di rendere operativa la riserva annuale di solidarietà stabilita nell'atto di esecuzione annuale del Consiglio.

Figura 3. Ciclo annuale di gestione della migrazione

Molte delle azioni necessarie per attuare il ciclo annuale di solidarietà devono essere realizzate a livello di Unione. La Commissione adotterà le misure corrispondenti necessarie per il primo ciclo annuale di gestione della migrazione e tutte le misure giuridiche, amministrative e operative necessarie per garantire che ciascuna fase del ciclo annuale funzioni correttamente, compreso l'inizio dell'operatività della prima riserva annuale di solidarietà che il Consiglio deve adottare alla fine del 2025.

Sono inoltre necessarie azioni a livello nazionale. Come per molti degli elementi costitutivi precedenti, la Commissione e gli Stati membri possono sfruttare le pratiche esistenti, basandosi sull'esperienza acquisita finora con meccanismi di solidarietà ad hoc. In particolare, l'attuazione del meccanismo volontario di solidarietà a partire dal 2022 34 costituisce una fonte di ispirazione per la Commissione e gli Stati membri per quanto riguarda le prassi, le esperienze pratiche e gli insegnamenti tratti su come attuare il principio di solidarietà, tanto per le ricollocazioni dei richiedenti protezione internazionale quanto per la solidarietà finanziaria. Tali esperienze e investimenti dovrebbero essere presi in considerazione nel momento in cui si rendono operativi gli obblighi previsti dal presente elemento costitutivo.

In tale contesto, al fine di assicurare un'attuazione efficace del presente elemento costitutivo dovrebbero essere intraprese le azioni elencate di seguito.

Stati membri

Legislazione

üGli Stati membri dovrebbero riesaminare i rispettivi quadri normativi nazionali e adeguarli se necessario per garantire un'applicazione efficace del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione.

Organizzazione e processi amministrativi

üGli Stati membri dovranno istituire le procedure e le strutture decisionali necessarie per partecipare al ciclo annuale di gestione della migrazione, ad esempio nominando un coordinatore nazionale e istituendo un meccanismo nazionale di coordinamento. In particolare, dovranno definire il processo interno per scegliere in che modo intendono contribuire alla solidarietà e assumere impegni tempestivi in seno al forum dell'UE di alto livello sulla solidarietà. La consultazione a livello nazionale alimenterà altresì il processo di consultazione della Commissione che precede l'adozione della proposta della Commissione relativa a un atto di esecuzione del Consiglio.

üGli Stati membri necessiteranno altresì di processi per raccogliere e trasmettere alla Commissione le informazioni e i dati richiesti ai fini della preparazione della relazione europea annuale sull'asilo e la migrazione entro i termini previsti dal regolamento (rendicontazione prevista entro il 1º giugno e aggiornamento entro il 1º settembre a partire dal 2025). A tal fine dovrebbero sviluppare le procedure operative standard e le strutture di coordinamento necessarie.

üGli Stati membri che optano per la ricollocazione o ne beneficiano dovranno rispettare il termine di 1,5 mesi per completare il processo di ricollocazione (termine che inizia a decorrere dalla trasmissione delle informazioni pertinenti allo Stato membro di ricollocazione) previsto dal regolamento. A tal fine dovrebbero stabilire procedure operative standard e flussi di lavoro interni, che comprendano l'identificazione delle persone ammissibili alla ricollocazione attraverso l'esame di tutti i fattori pertinenti, quali l'esistenza di legami significativi tra la persona interessata e lo Stato membro di ricollocazione, e informazioni sulle procedure, e che garantiscano l'interesse superiore del minore e le relative misure di tutela. Le procedure dovranno riguardare anche i controlli di sicurezza e il trasferimento di informazioni relative alla sicurezza da parte degli Stati membri beneficiari e, se del caso, la verifica di sicurezza da parte dello Stato membro di ricollocazione.

Capacità (risorse umane, infrastrutture e attrezzature)

üGli Stati membri e le agenzie dell'UE dovranno disporre delle risorse necessarie per fornire contributi di qualità e tempestivi alla relazione europea annuale sull'asilo e la migrazione (rendicontazione prevista entro il 1º giugno e aggiornamento entro il 1º settembre a partire dal 2025) compresa la partecipazione alle principali riunioni della rete del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione 35 a luglio e settembre, a partire dal 2025.

üGli Stati membri dovranno sviluppare la capacità necessaria per individuare le loro esigenze di solidarietà e le azioni specifiche di sostegno attraverso i contributi finanziari o il sostegno in natura, al fine di sottoporle al forum dell'UE di livello tecnico sulla solidarietà e successivamente garantire l'assorbimento efficace di qualsiasi tale contributo finanziario o in natura.

üTanto gli Stati membri beneficiari quanto quelli contributori dovranno disporre delle capacità necessarie per attuare le ricollocazioni (cfr. anche elemento costitutivo 6) qualora optino per beneficiare di questa misura o ne beneficino. Dovranno quindi disporre delle risorse necessarie e di un numero sufficiente di membri del personale competenti, anche in seno alle unità Dublino e per eventuali controlli di sicurezza supplementari; costruire le infrastrutture necessarie e procurarsi le attrezzature necessarie per attuare le ricollocazioni entro il termine prescritto. Gli Stati membri dovrebbero garantire la copertura attraverso un sistema di gestione dei casi nonché capacità di trasporto e accoglienza, compresi i centri di ricollocazione e le strutture per i colloqui (a distanza).

Commissione

Obbligo giuridico

üLa Commissione adotterà la prima relazione europea annuale sull'asilo e la migrazione entro il 15 ottobre 2025, sulla base delle informazioni e dei dati quantitativi e qualitativi forniti dagli Stati membri e dalle agenzie dell'Unione. La relazione consentirà di tracciare un quadro situazionale del settore della migrazione e dell'asilo e fungerà da strumento di allarme rapido e di sensibilizzazione.

üEntro il 15 ottobre 2025 la Commissione adotterà il primo atto di esecuzione della Commissione che stabilisce quali Stati membri sono soggetti a pressioni migratorie, sono a rischio di pressioni migratorie o si trovano ad affrontare una situazione migratoria significativa, nonché la prima proposta della Commissione relativa a un atto di esecuzione del Consiglio che istituisce la riserva annuale di solidarietà.

üLa Commissione nominerà il primo coordinatore della solidarietà, che istituirà e convocherà il forum dell'UE di livello tecnico sulla solidarietà. Il patto esistente della piattaforma di solidarietà si trasformerà nel forum dell'UE di livello tecnico sulla solidarietà.

üLa Commissione convocherà il comitato di regolamentazione del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione (cfr. l'elemento costitutivo 6) e adotterà i due atti di esecuzione relativi al funzionamento della solidarietà: il primo riguarda le condizioni uniformi per la preparazione e la presentazione di informazioni e documenti ai fini della ricollocazione, anche per quanto concerne i controlli di sicurezza, il secondo riguarda le norme per il funzionamento dei contributi finanziari.

üIn cooperazione con l'EUAA, la Commissione fornirà strumenti destinati a individuare e abbinare le persone da ricollocare con lo Stato membro contributore al fine di garantire il rispetto dell'obbligo dello Stato membro beneficiario di tenere conto dell'esistenza di legami significativi tra la persona interessata e lo Stato membro di ricollocazione, anche alla luce delle ragionevoli preferenze espresse dallo Stato membro in questione.

Sostegno pratico

üNel 2024 la Commissione effettuerà una prova (simulazione) di relazione europea annuale sull'asilo e la migrazione al fine di anticipare e affrontare eventuali lacune nei dati e nelle informazioni, così come eventuali carenze nel processo. Per garantire il consolidamento critico dei dati richiesti e la condivisione delle analisi, la Commissione si avvarrà pienamente della rete del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione.

üLa Commissione, in collaborazione con l'EUAA, organizzerà una serie di riunioni di esperti della Commissione (il "comitato di contatto Dublino" ampliato) al fine di facilitare la corretta applicazione (anche chiarendo il significato di alcune disposizioni) del nuovo sistema, individuare i settori che richiederebbero ulteriore attenzione nel periodo di transizione e coordinare l'individuazione e la diffusione di buone pratiche.

Agenzie dell'UE

Obbligo giuridico

üL'EUAA, Frontex, Europol e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) dovranno raccogliere dati e informazioni pertinenti presso gli Stati membri e trasmettere alla Commissione i loro contributi per la preparazione della relazione europea annuale sull'asilo e la migrazione entro i termini previsti dal regolamento.

Sostegno pratico

üL'EUAA preparerà modelli e procedure operative per gli impegni e i contributi di solidarietà.

Tappe fondamentali da prendere in considerazione:

entro il 30 ottobre 2024 la Commissione concluderà la simulazione concernente la relazione europea annuale sull'asilo e la migrazione e presenterà i risultati al meccanismo dell'UE di preparazione e gestione delle crisi connesse alla migrazione;

entro l'inizio del 2025 la Commissione nominerà il coordinatore della solidarietà dotandolo delle risorse necessarie per svolgere i suoi compiti in maniera efficace;

entro l'inizio di maggio 2025 la Commissione chiederà agli Stati membri e alle agenzie dell'UE le informazioni necessarie per avviare il primo ciclo annuale di gestione della migrazione il 1º giugno 2025;

entro il 12 giugno 2025 la Commissione cercherà di adottare i due atti di esecuzione previsti in relazione alla solidarietà (rispettivamente per la ricollocazione e per i contributi finanziari).

ELEMENTO COSTITUTIVO 8

Preparazione, pianificazione di emergenza e risposta alle crisi

Per reagire meglio alle sfide future, il nuovo quadro legislativo comprende diverse misure nuove e complementari atte a garantire la preparazione, la pianificazione di emergenza e la risposta alle crisi in tutta l'UE. Ciò dovrebbe contribuire a rafforzare la resilienza di fronte all'evoluzione delle situazioni migratorie, e a ridurre i rischi di situazioni di crisi.

Il livello di preparazione e la pianificazione di emergenza sono elementi importanti per considerare uno Stato membro "ben preparato". Si tratta di aspetti strettamente legati al mantenimento di sistemi di accoglienza adeguati in tutta l'UE (cfr. elemento costitutivo 3) e sono pertanto essenziali per un corretto funzionamento degli obblighi di competenza (cfr. elemento costitutivo 6). Uno Stato membro non può essere considerato ben preparato se non esiste una pianificazione di emergenza, una circostanza questa che a sua volta può incidere sulla possibilità per lo Stato membro di beneficiare della solidarietà o delle deduzioni dai contributi di solidarietà (elemento costitutivo 7). In tal senso, la relazione europea annuale sull'asilo e la migrazione, quale primo passo del ciclo annuale di gestione della migrazione, dovrà includere informazioni sul livello di preparazione nell'Unione e negli Stati membri. La preparazione e la pianificazione di emergenza favoriranno inoltre una risposta rapida, efficiente e coordinata nel caso di una crisi migratoria, tenendo conto delle specificità geografiche, anche nelle regioni frontaliere.

La preparazione comporta l'assegnazione delle infrastrutture e delle risorse umane, materiali e finanziarie necessarie per garantire il funzionamento dei sistemi di asilo e migrazione, nonché il coordinamento tra le autorità competenti a livello nazionale e di UE.

La pianificazione di emergenza prevista dalla direttiva sulle condizioni di accoglienza rientra nel contesto della preparazione. La pianificazione di emergenza mira a creare e mantenere in tutta l'UE sistemi di accoglienza più resilienti in grado di funzionare in modo efficiente, anche in situazioni di crisi. Per questo motivo, è fondamentale che tali piani di emergenza riguardino anche le procedure di asilo (cfr. elemento costitutivo 4). In assenza di misure di emergenza per il trattamento delle domande di asilo, la pressione sui sistemi di accoglienza in situazioni di pressione o di crisi non farebbe che peggiorare. L'inclusione delle procedure di asilo nei piani di emergenza in materia di accoglienza previsti dalla rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza faciliterà inoltre le sinergie tra i diversi attori coinvolti e garantirà che i processi siano razionalizzati e che siano messe in atto le misure necessarie. Tali piani di emergenza devono essere valutati e riesaminati periodicamente (almeno ogni tre anni).

Allo stesso tempo le strategie nazionali da elaborare a norma del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, di portata più ampia, dovrebbero contemplare gli obblighi recentemente introdotti in materia di pianificazione di emergenza in modo coerente e complementare con gli obblighi esistenti in materia di gestione delle frontiere e rimpatrio (cfr. elementi costitutivi 2 e 5).

Dal punto di vista operativo, il programma UE di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione nelle sue due fasi (monitoraggio e preparazione, da un lato, e gestione delle crisi, dall'altro) fornisce, attraverso la rete del programma, un quadro partecipativo per monitorare e anticipare i flussi migratori e le situazioni migratorie, rafforzare la resilienza e organizzare una risposta coordinata alle crisi migratorie. Le agenzie dell'UE svolgono inoltre un ruolo chiave nell'offrire un sostegno mirato e nel monitorare la preparazione e la pianificazione di emergenza, in linea con i rispettivi mandati.

I lavori nel quadro di questo elemento costitutivo contribuiscono anche allo sviluppo di un approccio intersettoriale, multirischio ed esteso a tutta la società per quanto riguarda la preparazione e la risposta alle crisi a livello di UE, sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo del marzo 2024.

In tale contesto, al fine di assicurare un'attuazione efficace del presente elemento costitutivo dovrebbero essere intraprese le azioni elencate di seguito.

Stati membri 

Legislazione

üGli Stati membri dovrebbero riesaminare i loro quadri normativi nazionali e, se necessario, adeguarli. Dovranno in particolare recepire le disposizioni della direttiva sulle condizioni di accoglienza relative alla pianificazione di emergenza.

Organizzazione e processi amministrativi

üGli Stati membri dovranno elaborare entro aprile 2025 (entro dieci mesi dall'entrata in vigore della nuova direttiva sulle condizioni di accoglienza) piani di emergenza nazionali in materia di accoglienza (e asilo), utilizzando il nuovo modello elaborato dall'EUAA.

üGli Stati membri dovrebbero adottare le disposizioni amministrative necessarie per sostenere la progettazione, l'adozione, l'attuazione e il riesame periodico di piani di emergenza completi in materia di migrazione e asilo, istituendo eventualmente strutture di coordinamento interministeriali che riuniscano gli assi di intervento concernenti i diversi piani di emergenza nel contesto di basi giuridiche diverse (frontiere, accoglienza, asilo, ecc.).

üGli Stati membri dovranno inoltre garantire che siano raccolte e condivise informazioni pertinenti sulla preparazione entro i termini previsti dal regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, ai fini della preparazione della relazione europea annuale sull'asilo e la migrazione (cfr. elemento costitutivo 7).

Capacità (risorse umane, infrastrutture e attrezzature)

üGli Stati membri sono invitati a effettuare riesami sistematici volti a sostenere la preparazione operativa e la pianificazione di emergenza per poter aumentare o ridurre efficacemente i livelli di capacità pertinenti in caso di necessità. Dovrebbero pertanto valutare le risorse necessarie, ad esempio in termini di personale formato, attrezzature informatiche e di altro tipo, nonché di accoglienza, logistica e infrastrutture nel senso più ampio.

Commissione

Sostegno pratico

üLa Commissione e l'EUAA sosterranno gli Stati membri nell'elaborazione e nel riesame dei loro piani di emergenza nazionali in materia di accoglienza e asilo, su richiesta degli Stati membri, e agevoleranno lo scambio di migliori pratiche e conoscenze attraverso il meccanismo dell'UE di preparazione e gestione delle crisi connesse alla migrazione.

Obbligo giuridico

üL'EUAA elaborerà un modello per i piani di emergenza nazionali in materia di accoglienza e asilo, attualmente previsti per il quarto trimestre del 2024, e fornirà sostegno agli Stati membri nell'elaborazione e nel riesame dei loro piani di emergenza, su richiesta degli Stati membri.

Tappe fondamentali da prendere in considerazione:

entro la fine del 2024 l'EUAA elaborerà un modello per i piani di emergenza;

entro il 12 aprile 2025 gli Stati membri devono adottare i loro piani nazionali di emergenza e notificarli all'EUAA.



ELEMENTO COSTITUTIVO 9

Nuove garanzie per i richiedenti protezione internazionale e le persone vulnerabili e monitoraggio potenziato dei diritti fondamentali

Il patto stabilisce e chiarisce ulteriormente importanti salvaguardie e garanzie a disposizione dei richiedenti protezione internazionale e delle persone con esigenze specifiche, in particolare i minori e le famiglie con figli o le donne e le madri sole. In tutti i nuovi atti giuridici sono previsti diritti nuovi e rafforzati. Tali aspetti sono riuniti nel presente elemento costitutivo trasversale.

L'attuazione di tali diritti, salvaguardie e garanzie serve a tutelare la dignità umana e a garantire un diritto reale ed effettivo di asilo, anche per i più vulnerabili, nonché l'accesso a mezzi di ricorso efficaci. Tali salvaguardie e garanzie servono a tutelare i diritti fondamentali in linea con la Carta dell'UE. Al tempo stesso, contribuiscono altresì a proteggere l'integrità delle procedure nel contesto di tutti gli elementi costitutivi.

Tali diritti, salvaguardie e garanzie possono essere riepilogati come segue:

- diritti di informazione nuovi e rafforzati per i richiedenti protezione internazionale in tutti i nuovi atti legislativi, affinché i richiedenti possano comprendere tempestivamente i loro diritti e obblighi e le conseguenze del mancato rispetto degli obblighi. Le informazioni sono necessarie per l'applicazione delle norme volte a contrastare gli abusi da parte dei richiedenti, e devono essere fornite tenendo conto delle specificità del profilo del richiedente;

- un nuovo diritto all'orientamento legale gratuito per i richiedenti protezione internazionale nella fase amministrativa della procedura: ciò si applica a tutte le procedure amministrative, comprese la procedura di frontiera e la procedura volta a stabilire la competenza di uno Stato membro per una domanda di protezione internazionale; tutti i richiedenti continueranno ad avere il diritto di essere assistiti e rappresentati da un avvocato nella fase di ricorso;

- individuazione precoce di vulnerabilità ed esigenze procedurali e di accoglienza particolari, con scadenze più chiare per la prima valutazione e per le valutazioni individuali, nonché un seguito rapido per le vittime di tortura e violenza;

- maggiori garanzie atte ad assicurare che il trattenimento sia utilizzato come misura di ultima istanza, a seguito di una valutazione individualizzata, con garanzie in caso di grave rischio per la salute fisica o mentale (qualora il trattenimento di richiedenti con esigenze di accoglienza particolari metta gravemente a rischio la loro salute fisica e mentale, tali richiedenti non possono essere trattenuti);

- nuove garanzie per i minori: nell'attuazione del patto, gli Stati membri devono sempre garantire la centralità della protezione dei minori, in particolare il fatto che l'interesse superiore del minore dev'essere considerato preminente per gli Stati membri 36 .

Inoltre gli strumenti del patto istituiscono garanzie nuove per i minori, come illustrato di seguito.

Dev'essere rapidamente nominato un rappresentante per tutti i minori non accompagnati (con requisiti rafforzati in materia di formazione) al fine di garantire il pieno rispetto dell'interesse del minore, compreso il benessere (designando un rappresentante temporaneo immediatamente, anche per il rilevamento delle impronte digitali 37 , e un rappresentante permanente entro 15 giorni dall'espressione della volontà di presentare una domanda, con un rapporto di un rappresentante per 30 minori non accompagnati). Se il minore non accompagnato diventa beneficiario di protezione internazionale, si applicano ulteriori garanzie per quanto riguarda i tutori (requisiti per i tutori, obbligo per ciascun tutore di rappresentare un numero proporzionato e limitato di minori non accompagnati, possibilità di presentare denunce nei confronti del tutore, supervisione e monitoraggio dei tutori).

Il patto prevede inoltre garanzie rafforzate per i minori non accompagnati in relazione alla procedura di frontiera. Tali soggetti sono automaticamente esclusi fatto salvo il caso in cui, per gravi motivi, rappresentino una minaccia per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico. In tal caso tuttavia devono applicarsi tutti i diritti procedurali e di accoglienza dei minori non accompagnati, compreso l'effetto sospensivo automatico del ricorso in caso di rigetto della domanda di asilo.

Per tutti i minori: disposizioni nuove volte a evitare la scomparsa di minori (rilevamento delle impronte digitali a partire dall'età di 6 anni) e maggiori garanzie per assicurare alternative al trattenimento (dato che di norma i minori non dovrebbero essere trattenuti), al fine di tenere conto del loro punto di vista e di fornire informazioni a misura di minore.

È introdotto l'obbligo di un approccio multidisciplinare alla valutazione dell'età al fine di ridurre al minimo il ricorso a esami medici intrusivi da utilizzare soltanto se la prima valutazione multidisciplinare non è conclusiva. L'accesso all'istruzione deve essere concesso quanto prima a tutti i minori e al più tardi entro due mesi dal deposito della domanda di asilo, mentre l'accesso all'assistenza sanitaria deve corrispondere a quello dei minori che sono cittadini del paese in questione.

Quando le famiglie con figli sono soggette alla procedura di frontiera, occorre dare priorità all'esame delle domande dei minori e dei loro familiari e le strutture di accoglienza per i minori e i loro familiari devono essere adeguate alle esigenze di queste persone, nel pieno rispetto della rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza;

- diritto di rimanere e diritto a un ricorso effettivo: una persona ha il diritto di rimanere negli Stati membri in cui la domanda è trattata durante la fase amministrativa della procedura. Le eccezioni a tale diritto sono definite in maniera chiara. In caso di decisione negativa, una persona ha diritto a un ricorso effettivo (appello) che preveda un esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto almeno dinanzi a un organo giurisdizionale di primo grado. L'appello può comportare un effetto sospensivo automatico, il che significa che la persona ha diritto di rimanere per la durata del ricorso, con eccezioni chiaramente definite. Una di tali eccezioni è la procedura di frontiera, nel contesto della quale, di norma, gli appelli non hanno effetto sospensivo automatico, ma la persona ha il diritto di chiedere a un organo giurisdizionale il diritto di rimanere per la durata del ricorso;

- meccanismo indipendente per il monitoraggio dei diritti fondamentali durante la fase degli accertamenti e la procedura di asilo alla frontiera. Inoltre gli Stati membri devono prevedere un meccanismo efficace per indagare in merito ad accuse di mancato rispetto dei diritti fondamentali al fine di consentire alle vittime di accedere alla giustizia civile o penale.

Il meccanismo nazionale di monitoraggio indipendente dovrà monitorare il rispetto del diritto dell'Unione e internazionale per quanto riguarda l'accesso alla procedura di asilo, il principio di non respingimento, l'interesse superiore del minore e le norme pertinenti in materia di trattenimento, durante gli accertamenti e la procedura di asilo alla frontiera. Tale meccanismo deve garantire che le accuse comprovate di mancato rispetto dei diritti fondamentali siano trattate in modo efficace e che, se necessario, siano svolte indagini in merito a tali accuse.

Il meccanismo di monitoraggio indipendente deve svolgere i propri compiti sulla base di controlli in loco e controlli casuali e senza preavviso, e deve avere accesso a tutti i luoghi pertinenti, comprese le strutture di accoglienza e di trattenimento. Il meccanismo di monitoraggio può coinvolgere le pertinenti organizzazioni internazionali e non governative o, qualora tali organizzazioni non siano coinvolte, deve stabilire e mantenere stretti legami con le stesse. Gli organismi di monitoraggio hanno il potere di formulare raccomandazioni annuali destinate agli Stati membri e le loro conclusioni possono essere pertinenti per le procedure a livello nazionale e di UE 38 .

In tale contesto, al fine di assicurare un'attuazione efficace del presente elemento costitutivo dovrebbero essere intraprese le azioni elencate di seguito.

Stati membri

Legislazione

üGli Stati membri dovrebbero riesaminare i rispettivi quadri normativi nazionali e adeguarli se necessario al fine di garantire un'applicazione efficace dei nuovi diritti e delle nuove garanzie. Il riesame da parte degli Stati membri dei rispettivi quadri normativi nazionali dovrà prendere in considerazione adeguamenti volti a garantire l'applicazione efficace del nuovo diritto all'orientamento legale gratuito per i richiedenti nel contesto di tutte le procedure (all'interno dell'ambito di applicazione e nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione e del regolamento sulla procedura di asilo), comprese la procedura di frontiera e la procedura per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo. Se lo Stato membro in questione fornisce già assistenza e rappresentanza legali a titolo gratuito anche durante la fase amministrativa per tutte le procedure, non sono necessari adeguamenti dei suoi sistemi.

Gli Stati membri dovranno garantire che il quadro giuridico nazionale preveda alternative al trattenimento, garanzie pertinenti in materia di protezione dei minori, comprese disposizioni volte a garantire l'applicazione efficace della nuova valutazione multidisciplinare dell'età, nonché garanzie rafforzate in materia di rappresentanza e tutela di minori non accompagnati.

üGli Stati membri dovranno predisporre il quadro giuridico per un meccanismo di monitoraggio indipendente dei diritti fondamentali per l'accertamento e la procedura di frontiera secondo i requisiti stabiliti nel regolamento sugli accertamenti e nel regolamento sulla procedura di asilo. Qualora gli Stati membri dispongano già di un meccanismo di monitoraggio dei diritti fondamentali, il quadro giuridico deve garantirne l'indipendenza e la portata, i compiti e i poteri in base al regolamento sugli accertamenti e dal regolamento sulla procedura di asilo. Inoltre gli Stati membri devono adottare disposizioni pertinenti a norma del diritto nazionale per indagare in merito alle accuse di mancato rispetto dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti e garantire, se del caso, il rinvio per l'avvio di procedimenti di giustizia civile o penale nei casi di mancato rispetto dei diritti fondamentali o per la loro applicazione.

Organizzazione e processi amministrativi

üGli Stati membri dovranno redigere materiale informativo e garantire che i richiedenti possano comprendere tempestivamente i loro diritti e obblighi in tutte le procedure e durante l'accoglienza. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero riesaminare o, se necessario, stabilire flussi di lavoro e procedure per la corretta comunicazione delle informazioni. Le informazioni devono essere adattate alle specificità del profilo del richiedente, ossia tenendo conto delle vulnerabilità, nonché alle esigenze procedurali e di accoglienza (ad esempio se il richiedente ha una disabilità specifica, è un minore o è vittima della tratta o di violenza) e spiegare in un linguaggio semplice i diritti e gli obblighi dei richiedenti. I flussi di lavoro dovrebbero comprendere la conferma delle informazioni ricevute.

üGli Stati membri dovranno riesaminare e adattare le pratiche e le procedure operative standard esistenti, laddove necessario ai fini dell'individuazione precoce e del seguito da dare a specifiche esigenze procedurali o di accoglienza, in modo da rispettare i nuovi termini (ossia la valutazione delle esigenze di accoglienza particolari e delle esigenze procedurali particolari deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione della domanda).

In tale contesto, gli Stati membri dovranno inoltre garantire che siano predisposte le procedure amministrative necessarie (ad esempio flussi di lavoro informativi adeguati tra le autorità competenti) per non applicare o cessare di applicare la procedura di frontiera ai richiedenti con esigenze procedurali e di accoglienza particolari che non possono essere soddisfatte nella procedura di frontiera, anche se giustificato da motivi di salute.

Nel caso delle famiglie con minori, le procedure amministrative dovranno contemplare altresì l'obbligo di revocare la priorità alle famiglie con minori nei casi previsti dal regolamento sulla procedura di asilo (fatto salvo il caso in cui, per gravi motivi, siano considerati costituire un pericolo per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico di uno Stato membro).

üGli Stati membri dovrebbero elaborare istruzioni o protocolli specifici per valutare le alternative al trattenimento, al fine di assicurare che il trattenimento non sia utilizzato automaticamente, anche effettuando debitamente valutazioni personalizzate e applicando alternative efficaci al trattenimento. Gli Stati membri dovranno adottare le misure giuridiche e organizzative necessarie per garantire il rispetto dei nuovi termini per il riesame giudiziario delle decisioni di trattenimento (entro 15 giorni o, in situazioni eccezionali, entro 21 giorni dall'inizio del trattenimento).

Per quanto concerne i minori, secondo la norma generale essi non dovrebbero essere oggetto di trattenimento. Di conseguenza, nell'elaborare istruzioni o protocolli specifici in materia di trattenimento, gli Stati membri devono assicurare che i minori siano trattenuti soltanto in circostanze eccezionali, ove strettamente necessario, come misura di ultima ratio e per il periodo più breve possibile, dopo aver accertato che misure alternative meno coercitive non possano essere applicate in maniera efficace e dopo aver valutato che il trattenimento sia nell'interesse superiore dei minori.

üGli Stati membri dovranno riesaminare le procedure esistenti o svilupparne di nuove al fine di garantire l'accesso alla consulenza legale gratuita (laddove non sia già fornita dallo Stato membro) nel rispetto delle condizioni di accesso previste dal regolamento sulla procedura di asilo e dal regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione. Se lo Stato membro in questione fornisce già assistenza e rappresentanza legali a titolo gratuito durante la fase amministrativa per tutte le procedure, non è necessario che adegui i suoi sistemi.

üGli Stati membri dovrebbero riesaminare o mettere in atto flussi di lavoro, protocolli e processi per garantire che l'interesse superiore del minore sia valutato individualmente e considerato prioritario in tutte le fasi della procedura, tenendo conto della raccomandazione della Commissione sullo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi integrati di protezione dei minori nell'interesse superiore del minore 39 ; in particolare, garantire un sistema integrato di gestione dei casi in sinergia con i servizi nazionali di protezione dei minori e le organizzazioni internazionali e della società civile, specialmente nei processi operativi di sostegno e monitoraggio; assicurare che tutti i procedimenti e i sistemi di accoglienza pertinenti siano adattati in modo da tenere conto in via prioritaria dell'età, delle esigenze e delle vulnerabilità dei minori.

üGli Stati membri dovranno riesaminare e adeguare le procedure operative standard per l'accertamento dell'età al fine di applicare la nuova valutazione multidisciplinare dell'età. La guida pratica dell'EUAA sulla valutazione dell'età 40 può fornire elementi utili per sviluppare tali procedure;

üGli Stati membri dovranno inoltre garantire che siano messe in atto le procedure amministrative necessarie per escludere i minori non accompagnati dalla procedura di frontiera (fatto salvo il caso in cui, per gravi motivi, siano considerati un pericolo per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico di uno Stato membro).

üGli Stati membri dovranno riesaminare i loro sistemi di nomina dei rappresentanti per i minori non accompagnati così come i flussi di lavoro e le procedure per l'individuazione precoce e la valutazione delle esigenze di tali minori, tenendo conto delle nuove prescrizioni in materia di qualità e monitoraggio per i rappresentanti e delle nuove scadenze. Gli Stati membri dovrebbero inoltre riesaminare i loro sistemi di nomina dei tutori, al fine di garantire il rispetto delle nuove prescrizioni di cui al regolamento qualifiche (competenze necessarie, norme in materia di riservatezza, precedenti accertati) e dei nuovi obblighi in materia di supervisione e monitoraggio. Dovranno inoltre istituire (laddove non già messe in atto) le procedure e le strutture amministrative necessarie per garantire che i minori non accompagnati possano presentare denunce in relazione al tutore nominato.

Capacità (risorse umane, infrastrutture e attrezzature)

üGli Stati membri dovranno disporre di una capacità sufficiente per individuare le esigenze particolari dei richiedenti ed essere in grado di rispondere a tali esigenze particolari in tutte le fasi della procedura e in fase di accoglienza. Per quanto riguarda le infrastrutture, dovranno disporre di alloggi sufficienti adeguati alle esigenze particolari dei richiedenti, e di personale sufficiente e adeguatamente formato, compresi assistenti sociali, interpreti, personale medico, funzionari per la protezione dei minori, ecc.

Qualora famiglie con minori (o un minore non accompagnato) siano soggette alla procedura di frontiera, gli Stati membri dovranno garantire che le strutture di accoglienza siano adeguate alle loro esigenze dopo aver valutato l'interesse superiore del minore, e che permettano condizioni di vita adeguate allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del minore, nel pieno rispetto degli disposizioni della rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza.

üGli Stati membri dovrebbero disporre di capacità sufficienti per offrire alternative al trattenimento e massimizzarne l'efficacia.

üGli Stati membri dovranno stabilire le capacità necessarie per l'orientamento legale gratuito nel contesto di tutte le procedure, tanto direttamente quanto attraverso accordi di servizio con terzi qualificati. Questo offrirà anche l'opportunità di individuare e colmare eventuali lacune in termini di capacità per quanto riguarda l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite nella fase di ricorso.

üGli Stati membri dovranno assicurarsi di disporre di capacità sufficienti per assicurare tutte le garanzie per i minori, compresi i minori non accompagnati. In considerazione del significativo aumento delle garanzie previste da tutti gli strumenti del patto, gli Stati membri dovrebbero riesaminare attentamente le capacità esistenti e prendere seriamente in considerazione il rafforzamento dei loro servizi nazionali di protezione dei minori. Durante tutto il processo deve essere disponibile personale in numero sufficiente e adeguatamente formato al fine di condurre valutazioni dell'interesse superiore del minore e darvi seguito, assicurando garanzie in materia di protezione dei minori e sostegno multidisciplinare.

üGli Stati membri dovranno disporre di capacità sufficienti per garantire che tutti i minori richiedenti abbiano accesso all'istruzione entro due mesi dalla formalizzazione della domanda di asilo. Le strutture e le infrastrutture di accoglienza potrebbero dover essere adattate di conseguenza.

üGli Stati membri dovranno garantire la disponibilità di un numero sufficiente di professionisti qualificati in considerazione della natura multidisciplinare della valutazione dell'età (compresi pediatri, psicologi, assistenti sociali, ecc.). La guida pratica dell'EUAA sulla valutazione dell'età di cui sopra può fornire elementi utili per individuare il fabbisogno di personale.

üGli Stati membri dovranno garantire che possano essere nominati rappresentanti qualificati in numero sufficiente per i minori non accompagnati nel rispetto dei nuovi termini (non appena possibile ed entro 15 giorni dalla presentazione della domanda) e nel rispetto del rapporto massimo (un rappresentante ogni 30 minori non accompagnati) 41 . Gli Stati membri dovranno inoltre garantire un numero adeguato di tutori a lungo termine per i minori non accompagnati che diventano beneficiari di protezione internazionale, e che tali tutori rappresentino un numero proporzionato e limitato di minori non accompagnati. Al fine di rispettare i nuovi obblighi in materia di rappresentanza e tutela, gli Stati membri dovrebbero effettuare una valutazione approfondita della capacità e delle carenze esistenti. Occorre predisporre servizi per i minori non accompagnati in transizione verso l'età adulta al fine di garantire la continuità del sostegno e dei servizi, preparare la transizione dal sistema di accoglienza e fornire assistenza con misure di integrazione precoce.

üGli Stati membri dovranno garantire che il meccanismo indipendente di monitoraggio dei diritti fondamentali disponga di capacità sufficienti e di mezzi finanziari adeguati per svolgere i suoi compiti, tra cui la pianificazione e la garanzia dei partenariati pertinenti, un numero sufficiente di membri del personale qualificati, disposizioni amministrative e costi di esercizio. Nel contesto di tale processo costante dovranno inoltre garantire stretti legami con le organizzazioni internazionali e della società civile.

Commissione

üLa Commissione fornirà pieno sostegno (anche finanziario) all'attuazione del presente elemento costitutivo, anche garantendo uno scambio adeguato nel quadro delle riunioni di esperti e contribuendo a coordinare e individuare le migliori pratiche nelle reti pertinenti, compresa la rete dell'UE sui diritti dei minori, le riunioni dei coordinatori della garanzia europea per l'infanzia o la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

La Commissione organizzerà una riunione specifica del gruppo di esperti sui minori migranti che riunirà rappresentanti delle diverse amministrazioni nazionali al fine di discutere le disposizioni relative ai minori in tutti gli strumenti del patto.

Agenzie dell'UE

Obbligo giuridico

üL'EUAA fornirà orientamenti sulle alternative al trattenimento e un modello per la fornitura di informazioni.

üLa FRA fornirà orientamenti sul monitoraggio dei diritti fondamentali. Tale attività è già iniziata e sarà condivisa con gli Stati membri nel 2024.

Sostegno pratico 

üL'EUAA rivedrà i suoi orientamenti in materia di vulnerabilità (Guidance on Vulnerability in Asylum and Reception - Operational standards and indicators) al fine di tenere conto della nuova legislazione e aggiornerà i moduli di formazione relativi alla vulnerabilità e alla protezione dei minori.

üL'EUAA fornirà sostegno operativo per la consulenza legale su richiesta degli Stati membri.

üLa FRA aggiornerà i suoi orientamenti in materia di minori/tutela.

Tappe fondamentali

Entro il quarto trimestre del 2024 la FRA adotterà orientamenti sul monitoraggio dei diritti fondamentali.

Entro la fine del 2025 l'EUAA elaborerà modelli e materiali per la fornitura di informazioni.


ELEMENTO COSTITUTIVO 10

Reinsediamento, inclusione e integrazione

Il patto ribadisce l'impegno dell'UE a potenziare l'offerta di percorsi sicuri e legali a coloro che hanno bisogno di protezione. Per offrire un'alternativa praticabile ai viaggi irregolari e pericolosi e rafforzare i partenariati con paesi terzi che ospitano ampie popolazioni di rifugiati, l'UE continuerà ad aiutare a soddisfare le crescenti esigenze globali di reinsediamento e a migliorare la qualità dei processi di reinsediamento e di ammissione umanitaria.

Per una politica efficace in materia di migrazione e asilo restano inoltre indispensabili gli sforzi degli Stati membri a sostegno dell'integrazione e dell'inclusione dei migranti, che costituiscono anche un investimento a favore della coesione a lungo termine delle nostre società e del nostro benessere economico. Il sostegno all'integrazione è più efficace quando inizia in una fase precoce. La collaborazione con le parti sociali ed economiche si è spesso rivelata fondamentale per far progredire l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale nel mercato del lavoro. Semplificare e accelerare il riconoscimento delle qualifiche e la convalida delle competenze di cittadini di paesi terzi da parte degli Stati membri, come raccomandato dalla Commissione nel novembre 2023 42 , faciliterebbe la loro integrazione.

Il regolamento sul quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria ("regolamento sul reinsediamento") si fonda sulle competenze sviluppate dagli Stati membri dell'UE durante l'attuazione di sei programmi ad hoc di reinsediamento e ammissione umanitaria finanziati dall'UE. Pone su una base più permanente il lavoro dell'UE in materia di percorsi sicuri e legali verso la protezione, nel pieno rispetto della natura volontaria degli sforzi degli Stati membri.

Il regolamento sul reinsediamento prevede un approccio armonizzato all'ammissione di coloro che necessitano di protezione, compresi criteri di ammissibilità e motivi di rifiuto comuni, e mira a promuovere la convergenza sullo status di protezione. Inoltre il nuovo piano di reinsediamento e di ammissione umanitaria dell'Unione fornirà dettagli in merito al numero di persone bisognose di protezione da ammettere e alle priorità geografiche per tali ammissioni, nell'arco di un periodo di due anni, migliorando la prevedibilità e l'affidabilità del processo.

Il regolamento qualifiche armonizza e chiarisce ulteriormente i diritti dei beneficiari di protezione internazionale, offrendo agli Stati membri opportunità nuove per ottimizzare e promuovere l'integrazione. L'accesso efficace e rapido a tali diritti è di fondamentale importanza al fine di evitare di sovraccaricare i sistemi di accoglienza per i richiedenti (cfr. elemento costitutivo 3). È inoltre importante che le norme in materia di competenze funzionino (cfr. elemento costitutivo 6) in modo da garantire l'attuazione dei trasferimenti Dublino.

L'autosufficienza precoce dei beneficiari costituisce un fattore importante per migliorare i risultati complessivi dell'integrazione per i beneficiari e le comunità in cui vivono, riducendo l'onere finanziario per gli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero sfruttare il patto come un'opportunità per individuare e affrontare eventuali lacune nelle loro strategie di integrazione e garantire la concessione efficace di diritti ai beneficiari di protezione internazionale, anche al fine di attuare gli obiettivi e le raccomandazioni previsti nel piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027. Oltre a sostenere l'integrazione nel mercato del lavoro, è fondamentale garantire l'accesso all'istruzione e alla formazione, all'apprendimento delle lingue, all'assistenza sanitaria e agli alloggi.

Il regolamento qualifiche offre inoltre la possibilità di contrastare i movimenti non autorizzati di beneficiari di protezione internazionale tra gli Stati membri. Le nuove norme prevedono che, se un beneficiario si trova in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione, senza il diritto di soggiornarvi o di risiedervi, il calcolo del periodo di soggiorno di cinque anni necessario per beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo ricomincerà.

In tale contesto, al fine di assicurare un'attuazione efficace del presente elemento costitutivo dovrebbero essere intraprese le azioni elencate di seguito.

Per quanto riguarda il regolamento sul quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria sono pertinenti le azioni che seguono.

Stati membri

Legislazione

üGli Stati membri dovrebbero riesaminare i quadri normativi nazionali e adeguarli se necessario al fine di garantire un'applicazione efficace del regolamento sul reinsediamento.

Organizzazione e processi amministrativi

üGli Stati membri dovranno nominare un punto di contatto nazionale per l'attuazione del piano di reinsediamento e di ammissione umanitaria dell'Unione.

üGli Stati membri dovrebbero riesaminare e adeguare le procedure e le prassi nazionali e adeguare o mettere in atto flussi di lavoro volti ad assicurare il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento, in particolare per quanto concerne la procedura di ammissione e la valutazione dei criteri di ammissibilità e dei motivi per rifiutare l'ammissione.

Capacità (risorse umane, infrastrutture e attrezzature)

üCiascuno Stato membro dovrebbe disporre di personale in numero sufficiente e dotato delle competenze necessarie per adempiere gli obblighi previsti dal regolamento, in particolare in relazione alla procedura di ammissione.

Commissione

Obblighi giuridici

üLa Commissione convocherà il comitato ad alto livello per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria, che discuterà e fornirà consulenza alla Commissione in merito all'attuazione del regolamento sul reinsediamento. Tale comitato ad alto livello fornirà inoltre un orientamento strategico al fine di individuare le priorità geografiche per le ammissioni.

üLa Commissione proporrà il piano di reinsediamento e di ammissione umanitaria dell'Unione, della durata di due anni, sulla base dei risultati della discussione del comitato ad alto livello e delle proiezioni delle esigenze globali di reinsediamento dell'UNHCR. Il piano comprenderà indicazioni sui contributi volontari degli Stati membri a norma del regolamento e un'indicazione delle regioni da cui dovrebbe avvenire l'ammissione. Tale piano dell'Unione sarà adottato dal Consiglio sotto forma di atto di esecuzione.

Sostegno pratico

üIl gruppo di esperti della Commissione sul reinsediamento e la rete per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria dell'EUAA offriranno l'opportunità di condividere migliori pratiche, rafforzare lo sviluppo di capacità e promuovere gli scambi operativi tra gli Stati membri e altri portatori di interessi, comprese le organizzazioni internazionali e la società civile.

Agenzie dell'UE

üL'EUAA svolgerà un ruolo fondamentale nel fornire sostegno operativo agli Stati membri per l'attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria.

Per quanto concerne il regolamento qualifiche sono pertinenti le azioni che seguono.

Stati membri

Legislazione

üGli Stati membri dovrebbero riesaminare e adeguare, se necessario, i rispettivi quadri normativi al fine di garantire che i nuovi elementi del regolamento qualifiche possano essere applicati in maniera efficace a livello nazionale, in particolare per quanto riguarda i permessi di soggiorno e i documenti di viaggio, la libertà di circolazione dei beneficiari di protezione internazionale, l'accesso all'istruzione per gli adulti 43 , la parità di trattamento in termini di condizioni di lavoro, la libertà di associazione e di affiliazione e le opportunità di istruzione connesse all'occupazione per gli adulti, la convalida delle competenze, le "prestazioni essenziali" o l'eventuale condizionalità di determinate forme di assistenza sociale in funzione della partecipazione effettiva a misure di integrazione.

Organizzazione e processi amministrativi

üGli Stati membri dovranno nominare un punto di contatto nazionale per l'attuazione del regolamento qualifiche.

üGli Stati membri dovrebbero riesaminare e adeguare, se necessario, le procedure nazionali, in particolare per conformarsi all'obbligo di rilasciare permessi di soggiorno e documenti di viaggio entro i nuovi termini (i permessi di soggiorno devono essere rilasciati entro 90 giorni dalla notifica della decisione di riconoscimento della protezione internazionale) e rispettare le norme e i modelli uniformi dell'UE 44 . I documenti di viaggio devono essere validi per più di un anno. Gli Stati membri dovrebbero riesaminare e, se necessario, adeguare i diritti per il rilascio di permessi di soggiorno: in quanto il rilascio deve essere gratuito oppure i diritti riscossi non devono superare quelli previsti per i documenti d'identità dei cittadini nazionali. Dovranno altresì adottare le misure amministrative ("misure provvisorie") necessarie al fine di garantire che i beneficiari abbiano accesso ai loro diritti se il permesso di soggiorno non è rilasciato entro 15 giorni dalla decisione di riconoscimento della protezione internazionale. Gli Stati membri dovrebbero inoltre adottare le misure necessarie per mantenere l'unità del nucleo familiare al momento del rilascio dei permessi di soggiorno.

üGli Stati membri dovrebbero riesaminare e adeguare, ove necessario, le procedure per individuare i movimenti non autorizzati dei beneficiari di protezione internazionale e garantire il necessario riavvio del calcolo del periodo di soggiorno necessario per poter beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo.

üGli Stati membri dovrebbero riesaminare/sviluppare i flussi di lavoro per l'accesso tempestivo a misure di integrazione precoce e al sostegno alla transizione per i richiedenti protezione internazionale una volta tale protezione sia stata loro concessa.

üGli Stati membri dovrebbero riesaminare e, se necessario, aggiornare o istituire le procedure necessarie per garantire il riconoscimento delle qualifiche e dei risultati dell'apprendimento e dell'esperienza precedenti ("convalida delle competenze") dei beneficiari di protezione internazionale. Gli Stati membri sono incoraggiati a sfruttare appieno le azioni previste dalla raccomandazione della Commissione relativa al riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di paesi terzi 45 . Se l'accesso a determinate forme di assistenza sociale è subordinato alla partecipazione effettiva a misure di integrazione, gli Stati membri dovranno adottare altresì le misure amministrative necessarie per garantire che tali misure di integrazione siano accessibili e gratuite (fatto salvo il caso in cui il beneficiario disponga di mezzi sufficienti).

üGli Stati membri dovranno fornire le informazioni di cui all'allegato I del regolamento.

Capacità (risorse umane, infrastrutture e attrezzature)

üGli Stati membri dovrebbero disporre della capacità di elaborare e diffondere materiale informativo e di comunicazione adattato ai beneficiari di protezione internazionale in merito ai loro diritti e obblighi, conformemente all'allegato 1 del regolamento, comprese informazioni sulle conseguenze del mancato rispetto degli obblighi.

üGli Stati membri dovrebbero disporre di personale e attrezzature in numero sufficiente ai fini del rilascio di permessi di soggiorno e documenti di viaggio entro i nuovi termini (permessi di soggiorno entro 90 giorni dalla notifica della decisione di riconoscimento della protezione internazionale) e nel rispetto delle norme nuove. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire una capacità sufficiente (personale, attrezzature) per adottare misure provvisorie (ad esempio permessi di soggiorno temporanei) al fine di garantire l'accesso ai diritti qualora i permessi di soggiorno non siano rilasciati entro 15 giorni dalla decisione di riconoscimento della protezione internazionale.

üGli Stati membri dovranno riesaminare e adeguare le capacità in modo da fornire ai beneficiari di protezione internazionale un accesso effettivo ai diritti di cui al regolamento qualifiche. In tal senso, gli Stati membri dovranno disporre di capacità sufficienti per fornire un accesso effettivo al mercato del lavoro, la parità di trattamento in termini di condizioni di lavoro, la libertà di associazione e di affiliazione e le opportunità di istruzione connesse all'occupazione per gli adulti, la sicurezza sociale e l'assistenza sociale (le "prestazioni essenziali" minime 46 ), l'assistenza sanitaria, le misure di integrazione, l'istruzione e la formazione di minori e adulti, il riconoscimento delle qualifiche e la convalida delle competenze nonché l'accesso agli alloggi, sulla base delle misure adottate per attuare la rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza.

Gli Stati membri sono incoraggiati a seguire un approccio multilaterale, che contempli la cooperazione con le parti sociali ed economiche, le organizzazioni internazionali e della società civile, in particolare le organizzazioni guidate dai migranti, e le autorità locali e regionali.

üGli Stati membri dovranno garantire che le autorità e le organizzazioni che applicano il regolamento qualifiche abbiano ricevuto la formazione necessaria e siano vincolate dal principio di riservatezza in relazione alle informazioni personali acquisite nell'esercizio delle loro funzioni (che deve essere stabilito dal diritto nazionale).

Commissione/agenzie dell'UE

üLa Commissione, in cooperazione con l'EUAA, organizzerà una serie di riunioni dei suoi gruppi di esperti per facilitare la corretta applicazione delle nuove disposizioni (anche chiarendo il significato di tali disposizioni). La Commissione si adopererà per organizzare riunioni congiunte di esperti tra il comitato di contatto per le qualifiche e quello per l'accoglienza al fine di promuovere sinergie con le misure di integrazione precoce previste nella rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza e le misure e i diritti in materia di integrazione inclusi nel regolamento qualifiche.

üL'EUAA pubblicherà opuscoli e materiali informativi adattati, nonché orientamenti a sostegno dell'applicazione delle nuove norme.

Tappe fondamentali da prendere in considerazione:

entro il terzo trimestre del 2024 la Commissione convocherà un comitato ad alto livello per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria;

entro il 2025 la Commissione deve adottare una proposta relativa al primo piano di reinsediamento e di ammissione umanitaria dell'Unione (per il periodo 2026-2027);

entro il 12 giugno 2026 gli Stati membri dovranno nominare un punto di contatto nazionale per l'attuazione del regolamento qualifiche.



3Sostegno operativo e finanziario a favore dell'attuazione del patto

3.1Sostegno operativo

Gli Stati membri possono contare sul sostegno della Commissione e delle agenzie dell'UE per elaborare e attuare i loro piani di attuazione nazionali.

Per fornire sostegno e assistenza individualizzati, la Commissione ha avviato un dialogo bilaterale con ciascuno Stato membro. Nella primavera del 2024 i servizi della Commissione hanno istituito un gruppo multidisciplinare specifico per paese per ciascuno Stato membro e paese associato Schengen al fine di sostenere le valutazioni delle esigenze nazionali e interagire con le autorità nazionali competenti. Ciascun gruppo è guidato da un alto dirigente della Commissione assistito da un punto di contatto tecnico e da esperti in ciascuno dei settori pertinenti. I gruppi comprendono altresì rappresentanti delle agenzie competenti dell'UE. La Commissione ha già avviato il processo di valutazione delle esigenze per ciascuno Stato membro. Tale valutazione mira a sostenere la preparazione dei piani di attuazione nazionali.

Le agenzie dell'UE forniranno principalmente sostegno orizzontale, ad esempio formazione, strumenti e orientamenti messi a disposizione di tutti gli Stati membri, integrati da un sostegno operativo diretto agli Stati membri al fine di colmare le lacune temporanee in termini di capacità e sostenere lo sviluppo di capacità nazionali a più lungo termine.

L'EUAA sta attualmente fornendo sostegno operativo a 12 Stati membri. L'agenzia ha inoltre ricevuto risorse umane e finanziarie supplementari per prepararsi all'entrata in applicazione del patto.

Frontex fornirà assistenza nel settore della formazione relativa agli accertamenti e metterà a disposizione degli Stati membri esperti/gruppi per lo svolgimento degli accertamenti. Frontex fornisce inoltre un sostegno importante alla gestione delle frontiere, ai rimpatri, alla raccolta di dati e alla loro analisi.

eu-LISA costruirà una nuova banca dati Eurodac e aiuterà gli Stati membri a costruire le componenti nazionali necessarie per collegarsi all'Eurodac.

Inoltre qualora nell'elaborazione dei rispettivi piani di attuazione nazionali gli Stati membri individuino esigenze comuni in materia di appalti, si dovrebbero prendere in considerazione i potenziali benefici delle procedure di appalto comuni, ad esempio attraverso l'EUAA o eu-LISA, in termini di tempistiche o di economie di scala.

3.2Pianificazione e sostegno finanziari

Il calcolo dei costi di attuazione a livello nazionale è fondamentale per consentire un'adeguata iscrizione in bilancio dei piani di attuazione nazionali, che costituisce a sua volta una condizione preliminare per un'attuazione efficace.

Oltre che ai finanziamenti provenienti dai bilanci nazionali, gli Stati membri potranno attingere alle risorse esistenti e messe a disposizione di recente dall'AMIF 47 e dal BMVI 48 , nonché da altre risorse dell'UE disponibili, quali i fondi della politica di coesione, come possibili fonti di finanziamento per coprire i costi individuati.

La revisione intermedia dei programmi nazionali nel contesto dei regolamenti AMIF e BMVI e la revisione del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 forniscono risorse aggiuntive per il periodo 2025-2027.

La revisione intermedia dei programmi nazionali sarà l'occasione per stanziare oltre 1 miliardo di EUR per l'AMIF e 600 milioni di EUR per il BMVI. Tale assegnazione si baserà sul criterio di ripartizione stabilito nella legislazione.

La revisione del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 ha comportato un aumento totale di 2 miliardi di EUR per la gestione della migrazione e delle frontiere. Tale importo è ripartito tra 810 milioni di EUR per l'AMIF, 1 miliardo di EUR per il BMVI e 190 milioni di EUR per l'EUAA. Tali risorse aggiuntive per l'AMIF e il BMVI saranno aggiunte allo strumento tematico di tali fondi e da esso assegnate in base alle esigenze dei diversi Stati membri.

La Commissione sta già lavorando in stretta collaborazione con gli Stati membri per creare collegamenti efficaci tra l'imminente riprogrammazione e il processo di preparazione del piano di attuazione comune e dei piani di attuazione nazionali, in modo da poter colmare le lacune individuate e avviare le pertinenti fasi operative attraverso i programmi nazionali. Per i prossimi anni, il prossimo QFP costituirà il momento cruciale per garantire un uso coerente ed efficace dei finanziamenti dell'UE per le priorità dell'UE, compreso il sostegno agli Stati membri nell'affrontare le lacune e le difficoltà individuate nel settore dell'asilo e della gestione delle frontiere.

Le risorse aggiuntive derivanti dalla revisione intermedia dei programmi e dalla revisione del quadro finanziario pluriennale non copriranno tutte le esigenze previste. Sarà pertanto necessario dare priorità ai finanziamenti nazionali e dell'UE disponibili e concentrare tali finanziamenti sulle esigenze più urgenti e a maggiore intensità di risorse, quali le azioni volte a creare capacità adeguate per lo svolgimento della procedura di frontiera, a fornire consulenza legale e a rafforzare i sistemi di asilo e di accoglienza degli Stati membri 49 .

Inoltre gli Stati membri possono ad esempio sostenere l'attuazione del patto con i fondi della politica di coesione, che erano già fondamentali per la protezione temporanea per le persone in fuga dalla guerra di aggressione russa in Ucraina. Le conclusioni del Consiglio europeo del febbraio 2024 hanno infatti ricordato il potenziale dei fondi della politica di coesione nel sostenere le esigenze connesse alla migrazione 50 .

È pertanto opportuno creare sinergie tra l'AMIF, che sostiene le misure per l'arrivo e l'accoglienza e i fondi della politica di coesione, in particolare il Fondo sociale europeo (FSE+) e il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), che sostengono l'integrazione e l'inclusione a lungo termine delle persone provenienti da un contesto migratorio. Tali complementarità sono descritte ulteriormente nel pacchetto di strumenti del 2021 sull'uso dei fondi dell'UE per l'integrazione delle persone provenienti da un contesto migratorio per il periodo di programmazione 2021-2027 51 .

Gli Stati membri possono inoltre contare sullo strumento di sostegno tecnico, nel cui ambito la Commissione che pubblicherà un invito specifico a sostenere gli Stati membri nell'elaborazione dei piani di attuazione nazionali. Lo strumento di sostegno tecnico ha inoltre individuato il sostegno fornito agli Stati membri per l'attuazione del patto come iniziativa faro per il 2025. Il sostegno fornito dallo strumento di sostegno tecnico può assumere la forma di consulenza strategica o tecnica, studi che valutano le esigenze o le opzioni di riforma in settori specifici, formazione o missioni in loco da parte di esperti. Potrebbe essere utilizzato per sostenere le attività volte a rendere operativi i piani di attuazione nazionali, comprese le riforme necessarie nell'ambito del patto, e contribuire ad agevolare l'utilizzo dei fondi dell'UE pertinenti.

Nell'ambito degli scambi bilaterali tra il gruppo multidisciplinare specifico per paese istituito dalla Commissione e dagli Stati membri in preparazione dei rispettivi piani di attuazione nazionali, gli Stati membri saranno invitati a riflettere sul modo migliore per combinare le risorse nazionali e altre risorse dell'Unione al fine di far fronte ai costi di attuazione del patto.

4Dimensione esterna della migrazione

Il patto sulla migrazione e l'asilo rispecchia un approccio alla gestione della migrazione esteso a tutta l'amministrazione e che prende in considerazione l'intero tragitto, volto a garantire coerenza ed efficacia tra le azioni e le misure adottate dall'Unione e dai suoi Stati membri a livello interno ed esterno.

L'UE ha perseguito un duplice approccio, che accompagna il lavoro legislativo a livello di UE con attività operative con gli Stati membri e i partner. Le azioni sulla dimensione esterna della migrazione non sono legate agli elementi costitutivi specifici del piano di attuazione comune. Tuttavia una forte cooperazione dell'UE con i paesi terzi di origine e di transito, alcuni dei quali ospitano ampie comunità di migranti e rifugiati, sarà importante ai fini della sostenibilità del patto.

L'UE ha elaborato quattro piani d'azione dell'UE che seguono un approccio che prende in considerazione l'intero tragitto in relazione alle principali rotte migratorie verso l'UE (Balcani occidentali, Mediterraneo centrale, Atlantico/Mediterraneo occidentale e rotte del Mediterraneo orientale). Tali piani hanno tracciato un percorso per misure operative collettive volte a rafforzare la cooperazione con i paesi partner lungo le rotte e ad aumentare le garanzie per le persone che si spostano.

Con i lavori ben avviati e i notevoli risultati conseguiti, i piani d'azione possono costituire un punto focale per le attività dell'UE e degli Stati membri che integrano l'attuazione del patto, aumentando l'impatto delle risorse dell'UE e degli Stati membri e indirizzando le attività di sensibilizzazione verso paesi terzi. Tali piani d'azione beneficiano del pacchetto di strumenti già utilizzato per sviluppare la cooperazione con i paesi terzi in materia di migrazione.

4.1Migrazione nell'ambito dell'approccio globale e strategico con i paesi partner

La Commissione collabora con gli Stati membri nell'ambito di un approccio "Team Europa" per approfondire i partenariati globali sulla base di interessi reciproci, uno dei quali è spesso costituito dalla migrazione. Partenariati mirati che rispecchiano obiettivi condivisi quali stabilità e sicurezza; sviluppo economico e riforme; investimenti, commercio e occupazione; energia; transizioni verde e digitale; e contatti interpersonali possono rafforzare la fiducia e una visione strategica condivisa.

Tale approccio ha inoltre consentito di intensificare il lavoro operativo con i partner che copre l'intera serie della cooperazione in materia di migrazione e sfollamenti: affrontare le cause profonde, protezione di rifugiati e migranti vulnerabili e relative sfide, rafforzare la gestione delle frontiere, prevenire le partenze irregolari e contrastare la tratta di esseri umani o il traffico di migranti, intensificare i rimpatri, la riammissione e la reintegrazione e creare percorsi legali. Si osserva ora un chiaro impulso a stringere con i principali paesi terzi partenariati più solidi che affiancheranno la cooperazione in materia di migrazione agli altri grandi interessi comuni. Tale approccio è stato adottato, ad esempio, con la Tunisia, la Mauritania e l'Egitto nell'ambito di partenariati globali e strategici. In tutti i suoi partenariati, l'UE è coerente nell'affermare l'importanza del rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale 52 .

Al fine di integrare gli sforzi a livello di UE e offrire un'importante dimensione aggiuntiva a tali partenariati strategici e globali, gli Stati membri sono incoraggiati a pianificare azioni che permettano di intensificare l'interazione di Team Europa con i principali paesi terzi, sulla base della loro esperienza e delle loro relazioni privilegiate. Tali azioni possono concentrarsi sull'intera gamma delle attività connesse alla migrazione, compreso il sostegno allo sviluppo di capacità e le attrezzature, e assistere i partner nel loro lavoro di protezione dei rifugiati, asilo e rimpatrio. Riunire tali sforzi in iniziative specifiche Team Europa in materia di migrazione può avere un potente impatto collettivo. In tale ottica è importante proseguire il coordinamento delle misure nazionali attraverso le strutture di governance dell'UE, anche in sede di Consiglio.

Al fine di sostenere la dimensione esterna del patto, lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) 53 supera attualmente l'obiettivo indicativo di spesa del 10 % per le azioni relative alla migrazione e agli sfollamenti forzati nel periodo 2021-27. Il sostegno alla cooperazione in materia di migrazione è altresì uno dei principali temi di lavoro nell'ambito dello strumento di assistenza preadesione (IPA).

Nel contesto della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, al fine di consentire all'Unione di fornire il sostegno necessario nel contesto di tensioni geopolitiche straordinarie, le priorità della rubrica 6 "Vicinato e resto del mondo" del quadro finanziario pluriennale, quali la migrazione e le sfide esterne, sono state rafforzate con 7,6 miliardi di EUR. Tali finanziamenti contribuiranno a mantenere una cooperazione efficace in materia di migrazione con i paesi terzi, compreso il sostegno ai rifugiati siriani in Turchia (2 miliardi di EUR) e nella regione nel suo complesso (1,6 miliardi di EUR), nonché il proseguimento delle azioni precedentemente intraprese attraverso il Fondo fiduciario dell'Unione per l'Africa. Contribuirà inoltre a sostenere i Balcani occidentali, il vicinato meridionale e l'Africa, compresi i partenariati e i finanziamenti per le rotte migratorie.

Lo sviluppo socioeconomico e la creazione di opportunità di lavoro sostenibili, che riducono la pressione sulle cause profonde della migrazione irregolare nei paesi di origine e di transito, sono sostenuti, ad esempio, attraverso progetti nell'ambito della strategia "Global Gateway".

Le azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi finanziate nell'ambito del meccanismo di solidarietà del patto devono essere attuate tramite l'AMIF nell'ambito della legislazione pertinente ed essere coerenti con la politica esterna dell'UE.

4.2Priorità di azione

L'intero spettro del sostegno ai paesi terzi connesso alla migrazione può contribuire a integrare il patto. Tuttavia tre settori sono particolarmente importanti dal punto di vista operativo: la lotta contro il traffico di migranti, rimpatri e riammissioni efficaci e percorsi legali.

Lotta al traffico di migranti

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero continuare a collaborare su misure innovative e sostenibili per prevenire la migrazione irregolare. La Commissione si baserà sull'alleanza mondiale per contrastare il traffico di migranti e sul suo invito ad agire.

Sono in corso riunioni di esperti, inviti a presentare proposte per nuovi progetti e azioni di cooperazione con paesi partner 54 e organizzazioni internazionali, quali l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), anche per affrontare la dimensione digitale del traffico di migranti. Un'attività di follow-up a livello politico si è già svolta a Copenaghen con la conferenza sui partenariati sulla migrazione nel maggio 2024. La prossima conferenza internazionale sull'alleanza mondiale è prevista per novembre 2024 a Bruxelles.

Smantellare i gruppi criminali impegnati nel traffico di migranti è una componente fondamentale delle azioni dell'UE nei paesi partner. L'UE ha fornito e continuerà a fornire un sostegno significativo ai nostri partner nei Balcani occidentali, in Turchia e nel vicinato meridionale. È necessario continuare a portare avanti le attività con i paesi partner per rendere operativi i partenariati operativi e mirati per la lotta contro il traffico di migranti 55 .

La prevenzione della migrazione irregolare con azioni rafforzate di gestione delle frontiere e il rafforzamento delle capacità in termini di formazione e attrezzature per i paesi partner è un elemento fondamentale nella lotta contro il traffico di migranti e rientra nel contesto dell'invito ad agire dell'alleanza mondiale per contrastare il traffico di migranti. Tale prevenzione si basa sui programmi finanziati dall'UE e sulla cooperazione rafforzata con Frontex nei paesi partner attraverso accordi sullo status e accordi di lavoro.

Tale azione operativa volta a migliorare la capacità dell'UE di contrastare il traffico di migranti dovrebbe essere integrata da rapidi progressi nei negoziati sulla proposta della Commissione relativa a una nuova direttiva contro il traffico di migranti, che rafforza le sanzioni nei confronti di coloro che mettono a rischio vite umane per fini di lucro, e sulla proposta di regolamento sul rafforzamento della cooperazione di polizia, che consentirebbe a Europol di diventare un vero e proprio polo per la lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani con il Centro europeo contro il traffico di migranti.

Rimpatrio, riammissione e reintegrazione sostenibile

Affinché il patto produca appieno il suo effetto, è fondamentale una politica umana ed efficace in materia di rimpatrio e riammissione. Deve essere chiaro che le persone che non hanno il diritto di soggiornare nell'UE saranno rimpatriate nel loro paese di origine in modo sicuro, sostenibile e dignitoso.

Il nuovo quadro legislativo colmerà alcune lacune tra la procedura di asilo e quella di rimpatrio. Tuttavia una cooperazione efficace con i paesi terzi è fondamentale anche per garantire il rispetto dell'obbligo internazionale di riammissione dei propri cittadini.

L'effetto leva di tutte le politiche e di tutti gli strumenti pertinenti dell'UE, tra cui la diplomazia, lo sviluppo, il commercio e i visti, nonché le opportunità di migrazione legale, può contribuire a incentivare strategicamente una buona cooperazione in materia di riammissione.

La politica dei visti ha messo a disposizione strumenti nuovi con l'articolo 25 bis del codice dei visti, in base al quale ogni anno la Commissione valuta il livello di cooperazione dei paesi terzi in materia di riammissione. Negli ultimi quattro anni tale processo si è rivelato determinante per individuare e affrontare le difficoltà con i paesi terzi e rafforzare il dialogo al fine di migliorare la cooperazione in materia di riammissione. Esempi dei miglioramenti conseguiti sono riscontrabili nel contesto della collaborazione con la Gambia, l'Iraq e il Bangladesh. Prima dell'estate la Commissione pubblicherà la quinta relazione di valutazione e le conseguenti proposte di misure in materia di visti.

Al fine di garantire il buon esito della procedura di frontiera prevista dal patto, è opportuno sfruttare appieno il potenziale di questo meccanismo per aumentare la cooperazione in materia di riammissione con i paesi terzi i cui cittadini registrano un tasso di riconoscimento delle domande di asilo pari o inferiore al 20 %.

La Commissione, Frontex e gli Stati membri dovrebbero inoltre continuare a intensificare i loro sforzi congiunti in materia di reintegrazione sostenibile, offrendo consulenza mirata in materia di rimpatrio e sostegno alla reintegrazione ai rimpatriati volontari e forzati (attraverso finanziamenti dell'UE o degli Stati membri, collaborando con le agenzie delle Nazioni Unite e le ONG), nonché aiutando i partner nello sviluppo delle capacità e lavorando insieme per orientare il sostegno a beneficio tanto dei rimpatriandi quanto delle comunità di accoglienza.

Il Parlamento e il Consiglio dovrebbero inoltre completare rapidamente la revisione in corso del meccanismo di sospensione dei visti, che dovrebbe permettere di potenziare il monitoraggio dei paesi esenti dall'obbligo del visto e di affrontare meglio i possibili abusi dell'esenzione dal visto, rendendo il meccanismo più facile da attivare e più efficace nel suo effetto deterrente.

Percorsi legali

La migrazione legale svolge un ruolo fondamentale e complementare nel sostenere le esigenze del mercato del lavoro dell'UE 56 , nel migliorare la gestione della migrazione, nel promuovere la cooperazione con i paesi di origine e di transito e, in ultima analisi, nel contribuire alla riduzione della migrazione irregolare. Lo sviluppo della cooperazione in materia di migrazione di forza lavoro con i partner di paesi terzi, sostenuto da norme comuni dell'UE in materia di migrazione legale e da percorsi alternativi per coloro che necessitano di protezione internazionale, permette un approccio equilibrato alla migrazione.

I benefici non derivano soltanto dalla buona gestione della migrazione, ma anche dai flussi di rimesse e dal trasferimento di competenze e conoscenze ai paesi partner. Una politica attiva per sfruttare al meglio la migrazione di forza lavoro negli Stati membri contribuisce in modo significativo ad affrontare le carenze del mercato del lavoro. Migliorare la governance della migrazione di forza lavoro, l'istruzione e i sistemi di istruzione e formazione professionale e gli approcci comuni al riconoscimento delle qualifiche e delle competenze sono elementi essenziali per promuovere le competenze come fattore trainante della crescita economica, a beneficio tanto dell'UE quanto dei suoi partner.

L'UE interagisce con paesi partner nell'ambito della strategia "Global Gateway" per sviluppare le competenze della forza lavoro nei paesi terzi, in particolare per promuovere la capacità dei paesi partner di impegnarsi in settori di cooperazione innovativi con l'UE, quali la transizione verde e la digitalizzazione. Rafforzare la base di competenze rappresenta per tutti un'opportunità vantaggiosa per costruire l'integrazione economica e nuovi, solidi partenariati internazionali.

Per garantire un approccio globale alla migrazione, l'UE e gli Stati membri dovrebbero continuare a sviluppare partenariati volti ad attirare talenti con i principali paesi terzi, al fine di rafforzare una mobilità internazionale equa dei lavoratori, evitando nel contempo l'impatto negativo della "fuga di cervelli". Finora la Commissione ha avviato partenariati volti ad attirare talenti con Marocco, Tunisia, Egitto, Pakistan e Bangladesh. Le tavole rotonde organizzate con ciascuno di tali paesi, con la partecipazione degli Stati membri interessati, hanno individuato obiettivi comuni, nonché settori e professioni di reciproco interesse. Per avere successo, gli Stati membri dovrebbero mobilitare e coordinare ulteriormente la loro offerta di opportunità di migrazione legale e aumentare la loro partecipazione attiva ai partenariati volti ad attirare talenti, ad esempio inserendo gli accordi bilaterali nell'ambito di tali partenariati, il che contribuirebbe a rafforzare l'influenza collettiva dell'UE. Insieme agli Stati membri, la Commissione esaminerà la possibilità di estendere ad altri paesi partner i partenariati volti ad attirare talenti.

Il bacino di talenti dell'UE contribuirà inoltre a un'equa migrazione della forza lavoro, in qualità di prima piattaforma a livello di UE che facilita le assunzioni internazionali, con garanzie integrate volte ad evitare pratiche di sfruttamento e sleali, e che informa le persone in cerca di lavoro nei paesi terzi in merito alle opportunità di esercitare occupazioni che registrano carenze nell'UE a tutti i livelli di competenze. La rapidità con cui tale strumento diventerà operativo dipende dalla rapidità dell'adozione del quadro giuridico da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione sta inoltre attuando le misure stabilite nel pacchetto sulla mobilità delle competenze e dei talenti del novembre 2023 al fine di sostenere la convalida delle competenze e il riconoscimento delle qualifiche acquisite al di fuori dell'UE, la cui carenza continua a ostacolare l'assunzione dei migranti e l'integrazione nel mercato del lavoro. La Commissione continuerà a dialogare con gli Stati membri e le parti sociali attraverso la piattaforma per la migrazione dei lavoratori, che facilita le discussioni intersettoriali su questioni pratiche.

La Commissione continuerà inoltre a promuovere percorsi sicuri e legali verso la protezione e collaborerà strettamente con gli Stati membri per sostenerne le iniziative di reinsediamento volontario e di ammissione umanitaria. Nell'ambito del piano ad hoc dell'UE per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria per il periodo 2024-2025, gli Stati membri hanno assunto complessivamente oltre 60 000 impegni, dimostrando un impegno costante a sostenere le esigenze globali di reinsediamento. La Commissione continuerà a promuovere percorsi complementari innovativi per le persone bisognose di protezione, come alternative alla migrazione irregolare.

5Governance e monitoraggio

Lo sforzo comune essenziale per un'attuazione efficace del patto deve riflettersi nella sua governance. Questa contribuirà alla coerenza dell'attuazione, preservando nel contempo la flessibilità di cui gli Stati membri hanno bisogno. Dovrebbe garantire che tutte le misure giuridiche, amministrative e operative necessarie per l'attuazione del patto siano intraprese in tempo utile e in modo coerente ed efficiente. Dovrebbe tener conto della natura interconnessa dei diversi assi di intervento, consentendo altresì un coordinamento efficace tra i diversi soggetti e le diverse istituzioni competenti per l'attuazione del patto a livello nazionale e di UE.

5.1Governance e monitoraggio durante la fase di transizione

La Commissione monitorerà il piano di attuazione comune e i piani di attuazione nazionali. A tal fine intratterrà contatti regolari con ciascuno Stato membro, anche attraverso visite, riunioni bilaterali periodiche e gruppi e reti esistenti, evitando nel contempo inutili oneri amministrativi.

Inoltre la Commissione lavorerà in pieno coordinamento con le strutture del Consiglio e terrà pienamente informati tanto il Parlamento europeo quanto il Consiglio. In tale contesto, al fine di garantire una condivisione efficace e trasparente delle informazioni tra tutti gli Stati membri, la Commissione fornirà al Parlamento europeo e al Consiglio aggiornamenti periodici sullo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di attuazione comune e dei piani di attuazione nazionali. Anche se la Commissione è tenuta a fornire aggiornamenti ogni sei mesi, può farlo più spesso, su richiesta del Parlamento europeo e del Consiglio.

Al fine di garantire la coerenza e il coordinamento dei lavori di attuazione, la Commissione manterrà una piattaforma di coordinamento del patto (di natura trasversale) che sarà convocata periodicamente quando necessario e in piena complementarità con le riunioni del Consiglio. La piattaforma di coordinamento del patto riunirà i servizi della Commissione, i coordinatori degli Stati membri per l'attuazione del patto a livello nazionale e le agenzie dell'UE al fine di garantire la panoramica necessaria e periodica e la definizione di un bilancio dell'attuazione dei diversi livelli e dei diversi assi di intervento. La piattaforma di coordinamento del patto manterrà una panoramica di tutte le attività, compreso un calendario delle riunioni e la conclusione delle discussioni, e metterà a disposizione un portale virtuale per i documenti pertinenti. La Commissione coinvolgerà inoltre, se del caso, il Parlamento europeo e altri portatori di interessi.

Il lavoro principale dell'attuazione del patto sarà svolto in seno ai gruppi e alle reti esistenti. La Commissione razionalizzerà il lavoro di tutti i gruppi e di tutte le reti esistenti e garantirà che le riunioni siano organizzate in funzione delle esigenze ed evitando sovrapposizioni.

Attualmente esistono già tre livelli che svolgeranno un ruolo importante nel garantire un'attuazione tempestiva e coerente del patto:

·il livello normativo, che comprende i pertinenti comitati di regolamentazione che dovrebbero assistere la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione conformemente ai regolamenti pertinenti. Tali comitati sono costituiti da rappresentanti degli Stati membri. Sono stati istituiti tre comitati, rispettivamente a norma del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, del regolamento Eurodac e del regolamento sugli accertamenti, al fine di adottare tutti gli atti di esecuzione previsti dagli atti nel contesto della procedura d'esame 57 . Un elenco degli atti di esecuzione che la Commissione deve adottare è riportato nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente comunicazione;

·il livello degli esperti tecnici, che comprende tutti gli attuali gruppi di esperti guidati dalla Commissione 58 stabiliti conformemente alla decisione C(2016) 3301 della Commissione. La Commissione farà pieno ricorso a tali gruppi di esperti per rafforzare una comprensione comune e promuovere un'applicazione coerente delle norme del patto. Il lavoro dei gruppi potrebbe concretizzarsi in manuali o documenti di orientamento, oppure in aggiornamenti di quelli esistenti. Al fine di creare sinergie tra i diversi gruppi di esperti ed evitare oneri aggiuntivi per gli Stati membri, la Commissione organizzerà quanto più possibile riunioni congiunte dei gruppi di esperti, laddove pertinente. Inoltre la Commissione trasferirà l'attuale patto della piattaforma di solidarietà al forum di livello tecnico sulla solidarietà, che dovrebbe garantire che la riserva annuale di solidarietà sia resa operativa. Durante la fase di transizione, questo gruppo può fornire consulenza per la preparazione delle norme di attuazione relative alla solidarietà;

·il livello operativo, che comprende le reti delle agenzie incentrate sugli aspetti operativi, compreso lo sviluppo di documenti di orientamento e modelli. La Commissione si coordinerà con le agenzie dell'UE per garantire la piena complementarità con i lavori dei comitati e dei gruppi di esperti. Ad esempio la rete di accoglienza integrerà i lavori del gruppo di esperti per l'accoglienza. Il lavoro della tavola rotonda ad alto livello di Frontex sui rimpatri integrerà il lavoro del gruppo di esperti sui rimpatri.

La Commissione si adopererà per organizzare riunioni concomitanti dei gruppi di esperti della Commissione e delle reti operative delle agenzie al fine di massimizzare la complementarità tra l'interpretazione giuridica e l'applicazione operativa delle nuove misure (ad esempio la riunione del comitato di contatto Dublino seguita da quella dalla rete Dublino) ed evitare oneri amministrativi.

5.2Monitoraggio dopo l'entrata in applicazione del patto

Una volta che il patto sarà applicabile, le attività di monitoraggio previste nel contesto dei meccanismi pertinenti, quali il meccanismo di monitoraggio condotto dall'EUAA o il meccanismo di valutazione e di monitoraggio Schengen, inizieranno in relazione agli obblighi del patto. Tali attività di monitoraggio consentiranno di individuare eventuali applicazioni inesatte o parziali del quadro giuridico e operativo al fine di garantire l'attuazione tempestiva delle azioni correttive necessarie. La Commissione è inoltre pronta ad avviare le procedure appropriate, laddove ritenuto necessario e giustificato, comprese le procedure di infrazione, per svolgere pienamente la sua funzione di custode dei trattati.

L'EUAA avvierà il suo programma per monitorare l'applicazione operativa e tecnica del sistema europeo di asilo a metà del 2026. Conformemente al regolamento EUAA, ciascuno Stato membro dovrebbe essere monitorato almeno una volta nell'arco di cinque anni. L'Agenzia può inoltre avviare un monitoraggio tematico per aspetti specifici. In caso di gravi preoccupazioni in merito al funzionamento del sistema di asilo o di accoglienza di uno Stato membro, l'EUAA deve avviare un esercizio di monitoraggio ad hoc di propria iniziativa o su richiesta della Commissione.

Il meccanismo di valutazione e di monitoraggio Schengen è pertinente nella misura in cui riguarderà il regolamento sugli accertamenti e il regolamento sulla procedura di rimpatrio alla frontiera, poiché tali strumenti giuridici del patto fanno parte dell'acquis di Schengen. Ogni Stato membro sarà valutato ogni sette anni. Nel contesto del meccanismo possono essere effettuate anche valutazioni tematiche e visite senza preavviso. Una procedura specifica con termini più brevi è prevista nel regolamento sul meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen per i casi in cui sono individuate carenze gravi.

Conclusioni

Il piano di attuazione comune è il piano operativo in base al quale la Commissione propone di portare avanti l'attuazione del patto sulla migrazione e l'asilo unitamente agli Stati membri e alle agenzie dell'UE competenti. Guiderà il nostro lavoro volto a conseguire l'obiettivo comune di disporre di un sistema ben preparato entro la fine del periodo di transizione, a metà del 2026. Il prossimo passo importante sarà costituito dalla preparazione, da parte degli Stati membri, dei loro piani di attuazione nazionali entro il 12 dicembre 2024.

Con il nostro impegno condiviso e coordinato, il patto sulla migrazione e l'asilo diventerà una realtà. Gli Stati membri possono contare sulla Commissione e sulle agenzie dell'UE in ogni fase del percorso, anche per la fornitura di sostegno operativo, tecnico e finanziario.

(1)     https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/pact-migration-and-asylum/legislative-files-nutshell_it .
(2)    Comunicazione della Commissione "Il giusto equilibrio sulla migrazione: un approccio equo e risoluto allo stesso tempo" (COM(2024) 126 final).
(3)    Fatta eccezione per il regolamento (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria e modifica il regolamento (UE) 2021/1147, che è diventato applicabile l'11 giugno 2024.
(4)    Articolo 84 del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione (GU L, 2024/1351, 22.5.2024); articolo 75 del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione (GU L, 2024/1348, 22.5.2024).
(5)

   Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024).

(6)    Il regolamento Eurodac stabilisce che la Commissione sia assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione quando deve adottare un atto di esecuzione conformemente al regolamento. Cfr. sezione sulla governance.
(7)      Regolamento (UE) 2019/817 e regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE, regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno.
(8)    Il comitato di contatto Eurodac è un gruppo informale di esperti della Commissione istituito conformemente alla decisione C(2016) 3301 della Commissione. Conformemente a tale decisione, il gruppo di esperti fornisce consulenza e competenze in merito all'attuazione della legislazione dell'Unione nonché al coordinamento e alla cooperazione con gli Stati membri e i portatori di interessi a tale riguardo, alla preparazione di proposte legislative, iniziative politiche e atti delegati, e può anche fornire consulenza e competenze, ove necessario, in merito alla preparazione tempestiva degli atti di esecuzione prima della loro presentazione al comitato di regolamentazione.
(9)    In base al concetto di "capacità adeguata", gli Stati membri devono istituire una capacità adeguata, in termini di accoglienza e di risorse umane, in particolare personale qualificato e adeguatamente formato, per esaminare in un dato momento un numero definito di domande e per eseguire le decisioni di rimpatrio. Quando uno Stato membro raggiunge il limite della sua capacità adeguata, non è più obbligato a sottoporre altre persone alla procedura di frontiera; può invece indirizzare i richiedenti verso la procedura accelerata all'interno del suo territorio. Analogamente, se ha raggiunto il limite annuo di domande stabilito dalla legislazione (capacità adeguata moltiplicata per due nel 2026, per tre nel 2027 e per quattro nel 2028) lo Stato membro non è più tenuto ad applicare la procedura di frontiera e può convogliare i richiedenti verso la procedura accelerata all'interno del territorio anche qualora vi sia capacità disponibile per la procedura di frontiera. Tuttavia i richiedenti che possono rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico devono sempre essere soggetti alla procedura di frontiera.
(10)    Cfr. elemento costitutivo 9.
(11)    Qualsiasi misura adottata dagli Stati membri per prevenire l'ingresso non autorizzato deve essere conforme alla rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza (cfr. elemento costitutivo 3).
(12)    Cfr. elemento costitutivo 3.
(13)    Cfr. elemento costitutivo 9.
(14)    Ad esempio guardie di frontiera, funzionari competenti in materia di asilo, addetti ai casi di rimpatrio, interpreti, specialisti in materia di controlli delle vulnerabilità, personale medico per i controlli sanitari, personale specializzato nella valutazione dell'età, consulenti legali, funzionari per la protezione dei minori, ecc.
(15)    Per gli obblighi specifici connessi ai nuovi requisiti per i richiedenti vulnerabili, compresi i minori, cfr. elemento costitutivo 9.
(16)    Cfr. elemento costitutivo 2.
(17)    Cfr. elemento costitutivo 9.
(18)    Cfr. elemento costitutivo 9.
(19)    Cfr. elemento costitutivo 9.
(20)    Cfr. elemento costitutivo 8.
(21)    Si tratta di un gruppo informale di esperti della Commissione istituito conformemente alla decisione C(2016) 3301 della Commissione.
(22)    Cfr. elemento costitutivo 9.
(23)    Si tratta dei gruppi informali comuni di esperti istituiti conformemente alla decisione C(2016) 3301 della Commissione.
(24)    Se una decisione di rimpatrio è emessa come atto separato, può essere impugnata nel contesto di un procedimento giudiziario distinto e i termini per la presentazione del ricorso devono essere compresi tra cinque e dieci giorni per la procedura di frontiera, la procedura accelerata, i controlli di inammissibilità e il ritiro implicito. In tutti gli altri casi, i termini per la presentazione del ricorso sono compresi tra due settimane e un mese.
(25)    La Commissione adotterà la relazione e la proposta di raccomandazioni del Consiglio nel primo trimestre del 2025.
(26)    Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione).
(27)    Cfr. elemento costitutivo 9.
(28)    Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Previsione a lungo termine dei futuri flussi in entrata e in uscita del bilancio dell'UE (2024-2028) (COM(2023) 390 final).
(29)    Cfr. anche elemento costitutivo 9.
(30)    Ad esempio disponendo di un maggior numero di membri del personale che monitorano la presenza presso i centri di accoglienza, creando centri di accoglienza ai fini dei trasferimenti Dublino. Per ulteriori esempi cfr. SWD(2023) 390 final.
(31)    Ad esempio mostrando flessibilità in merito al numero di trasferimenti che possono accettare al giorno/al mese, agli orari in cui i trasferimenti possono aver luogo, concedendo più giorni alternativi per effettuare i trasferimenti e consentendo i trasferimenti Dublino presso valichi di frontiera diversi. Per ulteriori esempi cfr. SWD(2023) 390 final.
(32)    Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.
(33)    https://europass.europa.eu/it.
(34)    https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/migration-management/relocation-eu-solidarity-practice_en?prefLang=it&etrans=it; Presidenza francese del Consiglio dell'Unione europea per il 2022 (giugno 2022). First step in the gradual implementation of the European Pact on Migration and Asylum: modus operandi of a voluntary solidarity mechanism.
(35) ()    Raccomandazione (UE) 2020/1366 della Commissione, del 23 settembre 2020, su un meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione (programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione).
(36)    In linea con la raccomandazione della Commissione sullo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi integrati di protezione dei minori nell'interesse superiore del minore (C(2024) 2680 final).
(37)    Per tutta la durata del rilevamento dei suoi dati biometrici, il minore non accompagnato dovrebbe essere accompagnato da un rappresentante o, qualora non sia stato designato alcun rappresentante, da una persona formata per tutelare l'interesse superiore del minore e il suo benessere generale. Quest'ultima non dovrebbe essere il funzionario responsabile del rilevamento dei dati biometrici, dovrebbe agire in modo indipendente e non ricevere ordini né dal funzionario né dal servizio competente per il rilevamento dei dati biometrici.
(38)    Articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sugli accertamenti.
(39)    C(2024) 2680 final.
(40)     Practical guide on age assessment | European Union Agency for Asylum (europa.eu) .
(41)    La partecipazione alle attività della rete europea per la tutela può aiutare a condividere le competenze e a individuare le buone pratiche.
(42)    Raccomandazione della Commissione, del 15.11.2023, relativa al riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di paesi terzi (C(2023) 7700 final).
(43)    Se gli Stati membri optano per il rifiuto di borse di studio e prestiti agli adulti, ciò deve essere incluso nel diritto nazionale.
(44)    Regolamento (CE) n. 1030/2002 per i permessi di soggiorno e regolamento (CE) n. 2252/2004 per i documenti di viaggio.
(45)    Raccomandazione della Commissione, del 15.11.2023, relativa al riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di paesi terzi (C(2023) 7700 final).
(46)    Sostegno al reddito, assistenza in caso di malattia/gravidanza, assistenza parentale/assistenza all'infanzia e prestazioni per l'abitazione se erogate ai cittadini degli Stati membri a norma del diritto nazionale.
(47)    Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1).
(48)    Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 48).
(49)    Considerando 72 e articolo 21, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione (GU L, 2024/1351, 22.5.2024); considerando 11 e articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024).
(50)    Conclusioni del Consiglio europeo del 1º febbraio 2024 (EUCO 2/24).
(51)    Commissione europea, Toolkit on the use of EU funds for the integration of people with a migrant background, 2021–2027 programming period, novembre 2021.
(52)    COM(2024) 126 final, sezione IV, punto 1, Un nuovo paradigma basato su partenariati globali.
(53)

   Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).

(54)    Un invito a presentare proposte per progetti di partenariati operativi comuni per un importo di 12 milioni di EUR è attualmente aperto sul portale dei finanziamenti e delle gare d'appalto dell'UE (europa.eu) .
(55)    Nel 2022 sono stati avviati partenariati operativi per la lotta contro il traffico di migranti con il Marocco, il Niger (sospeso) e i Balcani occidentali e nel 2023 con la Tunisia.
(56)    Cfr. Carenze di manodopera e competenze nell'UE: un piano d'azione (COM(2024) 131 final).
(57)    Per taluni atti di esecuzione, i regolamenti prevedono che la Commissione non sia assistita dal comitato. È il caso, ad esempio, dell'atto di esecuzione che stabilisce la capacità adeguata di ciascuno Stato membro.
(58)    Tra questi figurano il comitato di contatto Dublino, il comitato di contatto per le qualifiche, il comitato di contatto Eurodac, il comitato di contatto per l'accoglienza, il comitato di contatto sulle procedure di asilo, il gruppo di contatto sulla direttiva rimpatri, il gruppo di esperti sulla riammissione, il gruppo di esperti sulla gestione delle frontiere esterne, il gruppo di esperti per il reinsediamento e la rete europea per l'integrazione, il meccanismo dell'UE per la preparazione e la gestione delle crisi. Il mandato di tali gruppi di esperti potrebbe dover essere riveduto e adattato affinché faccia riferimento agli strumenti del patto (anziché a strumenti vecchi).

Bruxelles, 12.6.2024

COM(2024) 251 final

ALLEGATO

della

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Piano di attuazione comune del patto sulla migrazione e l'asilo





{SWD(2024) 251 final}


Modello per i piani di attuazione nazionali

I.Panoramica della situazione e principali lacune

(Descrizione generale della situazione negli ultimi anni, valutazione dei principali settori problematici)

II.Elementi costitutivi

1.Eurodac

·Situazione attuale: panoramica delle capacità dello scenario di base, principali soggetti amministrativi/autorità competenti

·Definizione degli obiettivi

·Obblighi: a) disposizioni legislative/regolamentari; b) organizzazione/processi amministrativi; c) personale (assunzione e formazione); d) infrastruttura; e) esigenze informatiche; f) esigenze in termini di costi e appalti

·Tappe fondamentali: sei mesi, dodici mesi, diciotto mesi.

2.Procedura di frontiera/accertamenti

·Situazione attuale: panoramica delle capacità dello scenario di base, principali soggetti amministrativi/autorità competenti

·Definizione degli obiettivi

·Obblighi: a) disposizioni legislative/regolamentari; b) organizzazione/processi amministrativi; c) personale (assunzione e formazione); d) infrastruttura; e) esigenze informatiche; f) esigenze in termini di costi e appalti

·Tappe fondamentali: sei mesi, dodici mesi, diciotto mesi.

3.Accoglienza (comprese le misure di pre-integrazione; trattenimento/alternative al trattenimento)

·Situazione attuale: panoramica delle capacità dello scenario di base, principali soggetti amministrativi/autorità competenti

·Definizione degli obiettivi

·Obblighi: a) disposizioni legislative/regolamentari; b) organizzazione/processi amministrativi; c) personale (assunzione e formazione); d) infrastruttura; e) esigenze informatiche; f) esigenze in termini di costi e appalti

·Tappe fondamentali: sei mesi, dodici mesi, diciotto mesi.

4.Procedura di asilo

·Situazione attuale: panoramica delle capacità dello scenario di base, principali soggetti amministrativi/autorità competenti

·Definizione degli obiettivi

·Obblighi: a) disposizioni legislative/regolamentari; b) organizzazione/processi amministrativi; c) personale (assunzione e formazione); d) infrastruttura; e) esigenze informatiche; f) esigenze in termini di costi e appalti

·Tappe fondamentali: sei mesi, dodici mesi, diciotto mesi.

5.Rimpatrio

·Situazione attuale: panoramica delle capacità dello scenario di base, principali soggetti amministrativi/autorità competenti

·Definizione degli obiettivi

·Obblighi: a) disposizioni legislative/regolamentari; b) organizzazione/processi amministrativi; c) personale (assunzione e formazione); d) infrastruttura; e) esigenze informatiche; f) esigenze in termini di costi e appalti

·Tappe fondamentali: sei mesi, dodici mesi, diciotto mesi.

6.Competenza

·Situazione attuale: panoramica delle capacità dello scenario di base, principali soggetti amministrativi/autorità competenti

·Definizione degli obiettivi

·Obblighi: a) disposizioni legislative/regolamentari; b) organizzazione/processi amministrativi; c) personale (assunzione e formazione); d) infrastruttura; e) esigenze informatiche; f) esigenze in termini di costi e appalti

·Tappe fondamentali: sei mesi, dodici mesi, diciotto mesi.

7.Solidarietà

·Situazione attuale: panoramica delle capacità dello scenario di base, principali soggetti amministrativi/autorità competenti

·Definizione degli obiettivi

·Obblighi: a) disposizioni legislative/regolamentari; b) organizzazione/processi amministrativi; c) personale (assunzione e formazione); d) infrastruttura; e) esigenze informatiche; f) esigenze in termini di costi e appalti

·Tappe fondamentali: sei mesi, dodici mesi, diciotto mesi.

8.Emergenza/crisi

·Situazione attuale: panoramica delle capacità dello scenario di base, principali soggetti amministrativi/autorità competenti

·Definizione degli obiettivi

·Obblighi: a) disposizioni legislative/regolamentari; b) organizzazione/processi amministrativi; c) personale (assunzione e formazione); d) infrastruttura; e) esigenze informatiche; f) esigenze in termini di costi e appalti

·Tappe fondamentali: sei mesi, dodici mesi, diciotto mesi.

9.Disposizioni orizzontali: garanzie giuridiche/assistenza legale/questioni di vulnerabilità/monitoraggio dei diritti fondamentali

·Situazione attuale: panoramica delle capacità dello scenario di base, principali soggetti amministrativi/autorità competenti

·Definizione degli obiettivi

·Obblighi: a) disposizioni legislative/regolamentari; b) organizzazione/processi amministrativi; c) personale (assunzione e formazione); d) infrastruttura; e) esigenze informatiche; f) esigenze in termini di costi e appalti

·Tappe fondamentali: sei mesi, dodici mesi, diciotto mesi.

10.Reinsediamento, inclusione e integrazione

·Situazione attuale: panoramica delle capacità dello scenario di base, principali soggetti amministrativi/autorità competenti

·Definizione degli obiettivi

·Obblighi: a) disposizioni legislative/regolamentari; b) organizzazione/processi amministrativi; c) personale (assunzione e formazione); d) infrastruttura; e) esigenze informatiche; f) esigenze in termini di costi e appalti

·Tappe fondamentali: sei mesi, dodici mesi, diciotto mesi.

III.Coordinamento/governance

·Meccanismi di coordinamento

·Monitoraggio e raccolta di dati.

IV.Conclusioni

Sintesi degli obblighi previsti, comprese le fonti di finanziamento indicative (fondi nazionali e dell'UE), con particolare attenzione agli elementi da prendere in considerazione nella revisione intermedia dei fondi per gli affari interni e attraverso le dotazioni specifiche derivanti dalla revisione del quadro finanziario pluriennale.