COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 17.6.2024
COM(2024) 248 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sulla delega del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione
1.Introduzione
Il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio è stato adottato il 16 aprile 2014 ed è stato successivamente modificato dal regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, dal regolamento (UE) 2019/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Per garantire l'integrità dei mercati finanziari nell'Unione e accrescere la tutela degli investitori e la fiducia in tali mercati, il regolamento (UE) n. 596/2014 istituisce un quadro normativo comune in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (abusi di mercato) e stabilisce misure per prevenire gli abusi di mercato.
L'articolo 35 del regolamento (UE) n. 596/2014 stabilisce le condizioni alle quali alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati. L'articolo 35, paragrafo 2, del suddetto regolamento (modificato dal regolamento (UE) 2019/2115) specifica che il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo iniziale di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2019 e stabilisce le condizioni per la proroga di tale potere. Il periodo iniziale di cinque anni scade il 31 dicembre 2024. Al termine di tale periodo, la Commissione è tenuta a elaborare una relazione. La presente relazione mira a soddisfare tale obbligo.
2.Base giuridica
A norma dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014 la Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.
L'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014 dispone altresì che la delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.Esercizio della delega
3.1.Adozione degli atti delegati
La Commissione ha adottato gli atti delegati riportati di seguito.
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Atti delegati
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Poteri conferiti
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Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015
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articolo 6, paragrafo 5,
articolo 12, paragrafo 5,
articolo 17, paragrafo 2,
articolo 17, paragrafo 3,
articolo 19, paragrafo 13,
articolo 19, paragrafo 14
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Regolamento delegato (UE) 2019/461 della Commissione
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articolo 6, paragrafo 5
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L'adozione di tali atti delegati è stata effettuata nell'ambito del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, che è stato concesso per un periodo indeterminato a decorrere dal 2 luglio 2014. Il regolamento (UE) 2019/2115 ha modificato l'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014 e limitato a cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2019 il potere di adottare atti delegati. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
Per i motivi di cui al punto 3.2, la Commissione non si è ancora avvalsa del potere conferitole di cui all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014 per quanto riguarda l'articolo 6, paragrafo 6, e l'articolo 38 del medesimo regolamento. A norma dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014 la Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni, ossia entro il 31 marzo 2024.
3.2.Necessità di prorogare il potere di adottare atti delegati
Come indicato al punto 3.1., la Commissione non si è ancora avvalsa del potere conferitole per quanto riguarda l'articolo 6, paragrafo 6, e l'articolo 38 del regolamento (UE) n. 596/2014.
Pertanto gli atti delegati riportati di seguito non sono ancora stati adottati.
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Atti delegati
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Poteri conferiti
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Atto delegato che estende l'esenzione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 596/2014 a taluni organismi pubblici designati di paesi terzi che hanno concluso un accordo con l'Unione ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
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articolo 6, paragrafo 6
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Atto delegato riguardante l'adeguamento delle soglie di cui all'articolo 19, paragrafo 1 bis, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 596/2014.
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articolo 38, quarto comma
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I motivi del ritardo nell'adozione degli atti delegati sopra elencati sono i seguenti:
-il potere conferito di cui all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 596/2014 riguarda gli accordi di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE che devono essere conclusi con i paesi terzi di cui all'allegato B del protocollo di Kyoto. Pertanto, affinché la Commissione si avvalga di tale potere, l'Unione dovrebbe anzitutto concludere tali accordi. Attualmente l'Unione ha concluso un accordo di questo tipo con la Confederazione svizzera, firmato il 23 novembre 2017 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2020. Non sono stati firmati accordi con altri paesi terzi. Ad oggi la Commissione non ha potuto avvalersi del potere conferitole di cui all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 596/2014, dato che tale regolamento non rientra nell'ambito di applicazione dell'accordo svizzero di collegamento. I servizi della Commissione ritengono tuttavia essenziale estendere il conferimento di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 596/2014. In effetti, i futuri accordi con paesi terzi di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE potrebbero richiedere l'esercizio di tale potere se prevedessero l'applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 alle autorità nazionali di paesi terzi;
-il conferimento di potere di cui all'articolo 38, quarto comma, del regolamento (UE) n. 596/2014 permette alla Commissione di adeguare le soglie di cui all'articolo 19, paragrafo 1 bis, lettere a) e b), di tale regolamento. La Commissione ha tenuto conto della consulenza tecnica ricevuta dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) il 23 settembre 2020, compresi i risultati della consultazione pubblica condotta dall'ESMA, in cui sia quest'ultima che i partecipanti hanno ritenuto tali soglie ancora adeguate. Sulla base di tale consulenza tecnica, la Commissione sostiene che, in questa fase, non sia necessario adeguarle. Tuttavia, poiché non si può escludere che occorra adeguarle in futuro, è necessario estendere il potere conferito alla Commissione.
La Commissione ritiene importante che i poteri conferiti di cui all'articolo 6, paragrafi 5 e 6, all'articolo 12, paragrafo 5, all'articolo 17, paragrafo 2, terzo comma, all'articolo 17, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafi 13 e 14, e all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 596/2014 siano mantenuti oltre il periodo iniziale di cinque anni. Per questo motivo, nell'ambito della proposta legislativa relativa alle quotazioni, la Commissione ha proposto ai colegislatori che le siano conferiti ulteriori poteri per adottare atti delegati a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 e per mantenere i mandati esistenti. La Commissione rileva che, nel testo di compromesso finale del regolamento relativo alle quotazioni, i colegislatori hanno effettivamente convenuto di rinnovare la delega dei poteri di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafi 5 e 6, all'articolo 12, paragrafo 5, all'articolo 17, paragrafo 2, terzo comma, all'articolo 17, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafi 13 e 14, e all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 596/2014 per un ulteriore periodo di cinque anni. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno altresì convenuto di conferire alla Commissione il potere di adottare anche atti delegati a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, e dell'articolo 25 bis, paragrafi 5, 5 bis e 6, per lo stesso periodo di tempo. La Commissione è tenuta a redigere una nuova relazione prima della scadenza di tale periodo. La normativa sulle quotazioni è stata adottata dal Parlamento europeo nella sessione plenaria del 24 aprile 2024 ed è attualmente soggetta alla cosiddetta "procedura di rettifica", che ne comporterà la pubblicazione in Gazzetta ufficiale nel corso dell'anno.
4.Conclusioni
Alla luce della spiegazione fornita al punto 3, la Commissione ritiene che vi sia la chiara necessità di prorogare di un ulteriore periodo di cinque anni i poteri di cui all'articolo 6, paragrafi 5 e 6, all'articolo 12, paragrafo 5, all'articolo 17, paragrafo 2, terzo comma, all'articolo 17, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafi 13 e 14, e all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 596/2014, come da essa proposto nell'ambito della proposta relativa alla normativa sulle quotazioni.
La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.