Bruxelles, 17.5.2024

COM(2024) 207 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, della direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità e della direttiva (UE) 2017/2110 relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio




Indice

1.    Direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri ("direttiva 2009/45")    

1.1.    Introduzione    

1.2.    Base giuridica    

1.3.    Esercizio della delega    

1.4.    Conclusioni    

2.    Direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità ("direttiva 98/41")    

2.1.    Introduzione    

2.2.    Base giuridica    

2.3.    Esercizio della delega    

2.4.    Conclusioni    

3.    Direttiva (UE) 2017/2110 relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 199/35/CE del Consiglio ("direttiva 2017/2110")    

3.1.    Introduzione    

3.2.    Base giuridica    

3.3.    Esercizio della delega    

3.4.    Conclusioni    


1.Direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri ("direttiva 2009/45") 1

1.1.Introduzione

La direttiva 2009/45/CE è stata modificata nel 2017 dalla direttiva (UE) 2017/2108 2 . L'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2009/45 modificata conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati alle condizioni stabilite all'articolo 10 bis. Il potere di adottare atti delegati è conferito per un periodo di sette anni a decorrere dal 20 dicembre 2017. Il primo periodo di sette anni terminerà il 20 dicembre 2024. 

Gli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare possono riguardare:

- modifiche della direttiva 2009/45, al fine di tenere conto dell'evoluzione della normativa a livello internazionale, in particolare nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), per quanto riguarda gli elementi seguenti:

-le definizioni di "convenzioni internazionali", "codice sulla stabilità a nave integra", "codice per le unità veloci (HSC Code)", "GMDSS" e "organismo riconosciuto";

-le disposizioni relative alle procedure e alle linee guida applicabili alle visite di controllo di cui all'articolo 12 che lo Stato di bandiera è tenuto ad effettuare;

-le disposizioni concernenti la convenzione SOLAS 3 , come modificata, e il codice per le unità veloci;

-alcuni riferimenti specifici alle "convenzioni internazionali" e alle risoluzioni dell'IMO;

- modifiche degli allegati della direttiva 2009/45 in modo da:

-applicare ai fini della direttiva 2009/45 le modifiche apportate alle convenzioni internazionali;

-adeguare, alla luce dell'esperienza acquisita, le specifiche tecniche previste dalle modifiche apportate alle convenzioni internazionali per navi e unità veloci delle classi B, C e D;

-semplificare e chiarire gli elementi tecnici, alla luce dell'esperienza acquisita nella loro attuazione;

-aggiornare i riferimenti ad altri strumenti dell'Unione applicabili alle navi da passeggeri che operano in viaggi nazionali.

1.2.Base giuridica

In conformità all'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2009/45, la Commissione deve elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

1.3.Esercizio della delega

Nel periodo di riferimento la Commissione ha esercitato il potere di adottare atti delegati conferitole dalla direttiva 2009/45/CE una sola volta.

L'atto adottato è il regolamento delegato (UE) 2020/411 della Commissione, del 19 novembre 2019, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, per quanto riguarda i requisiti di sicurezza per le navi da passeggeri che effettuano viaggi nazionali 4 .

Il regolamento delegato (UE) 2020/411 ha sostituito gli allegati I, II e III della direttiva 2009/45/CE con versioni modificate. Le motivazioni alla base della modifica degli allegati sono state le seguenti:

-le convenzioni internazionali di cui alla direttiva 2009/45/CE erano state modificate. Un esame dettagliato degli elementi tecnici contenuti negli allegati ha inoltre dimostrato che alcune delle modifiche precedenti delle convenzioni internazionali erano state omesse;

-la definizione di "materiale equivalente" di cui alla direttiva 2009/45 era stata modificata dalla direttiva 2017/2108 5 per includere le navi in alluminio che rientrano nel suo ambito di applicazione. Al fine di garantire un'attuazione armonizzata è stato necessario aggiungere precisazioni tecniche negli allegati per quanto riguarda le navi in alluminio;

-la direttiva (UE) 2017/2108 aveva escluso le navi da passeggeri di lunghezza inferiore a 24 metri dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/45/CE, pertanto è stato necessario sopprimere dall'allegato I i requisiti tecnici applicabili a tali navi;

-l'esperienza aveva dimostrato ambiguità e incoerenze nei requisiti tecnici dovute a riferimenti mancanti o errati;

-ai fini della semplificazione, nonché dell'aggiornamento di alcuni requisiti, l'allegato I è stato strutturato in due parti.

1.4.Conclusioni

La Commissione ha esercitato in modo efficace e proporzionato il suo potere di adottare atti delegati a norma della direttiva 2009/45.

Considerando la continua evoluzione dei requisiti tecnici internazionali applicabili alle navi da passeggeri, che costituiscono la base per i requisiti definiti dal diritto dell'UE per le navi da passeggeri che operano in viaggi nazionali, è molto probabile che la Commissione debba avvalersi di tale potere nel prossimo futuro.

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ritiene che la delega di potere conferita dall'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2009/45 debba essere tacitamente prorogata per un periodo di sette anni, conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 2.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

2.Direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità ("direttiva 98/41") 6

2.1.Introduzione

La direttiva 98/41 è stata modificata nel 2017 dalla direttiva (UE) 2017/2109 7 . L'articolo 12 della direttiva 98/41 modificata conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati allo scopo di non applicare, ai fini della direttiva, una modifica degli strumenti internazionali di cui all'articolo 2 della direttiva 98/41, ossia la convenzione SOLAS e il codice internazionale di gestione della sicurezza. Il potere di adottare atti delegati è conferito per un periodo di sette anni a decorrere dal 20 dicembre 2017. Il primo periodo di sette anni terminerà il 20 dicembre 2024.

La delega di potere può essere esercitata solo in casi eccezionali, ove debitamente giustificato da un'adeguata analisi della Commissione, al fine di evitare una minaccia grave e inaccettabile alla sicurezza della navigazione o l'incompatibilità con il diritto marittimo dell'Unione.

2.2.Base giuridica

In conformità all'articolo 12 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/41, la Commissione deve elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

2.3.Esercizio della delega

La Commissione non ha esercitato il potere di adottare atti delegati conferitole dalla direttiva 98/41/CE.

2.4.Conclusioni

La Commissione ritiene che, sebbene ad oggi non abbia esercitato la delega di potere conferitale dall'articolo 12 della direttiva 98/41, la delega dovrebbe essere tacitamente prorogata per un periodo di sette anni, conformemente all'articolo 12 bis, paragrafo 2.

Gli strumenti internazionali di cui all'articolo 2 sono in costante evoluzione e non si può escludere che, in casi eccezionali come stabilito all'articolo 12, la Commissione sia tenuta ad adottare atti delegati.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

3.Direttiva (UE) 2017/2110 relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio ("direttiva 2017/2110") 8

3.1.Introduzione

L'articolo 12 della direttiva 2017/2110 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per un periodo di sette anni a decorrere dal 20 dicembre 2017. Il primo periodo di sette anni terminerà il 20 dicembre 2024.

La delega di potere può essere esercitata:

-per modificare gli allegati della direttiva 2017/2110 al fine di tener conto degli sviluppi a livello internazionale, in particolare in seno all'IMO, e di migliorare le specifiche tecniche alla luce dell'esperienza maturata;

-in circostanze eccezionali, per modificare la direttiva 2017/2110 allo scopo di non applicare, ai fini della direttiva, una modifica degli strumenti internazionali, purché la modifica sia giustificata allo scopo di evitare una minaccia grave e inaccettabile alla sicurezza marittima, alla salute, alle condizioni di vita e di lavoro a bordo o all'ambiente marino, o di evitare l'incompatibilità con la legislazione marittima dell'Unione.

3.2.Base giuridica

In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2017/2110, la Commissione deve elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.3.Esercizio della delega

La Commissione non ha esercitato il potere di adottare atti delegati conferitole dalla direttiva (UE) 2017/2110.

3.4.Conclusioni

La Commissione ritiene che, sebbene ad oggi non abbia esercitato la delega di potere conferitale dall'articolo 12 della direttiva 2017/2110, la delega dovrebbe essere tacitamente prorogata per un periodo di sette anni, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

(1)

GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1.

(2)

Direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 40).

(3)

Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), 1974.

(4)

GU L 83 del 19.3.2020, pag. 1.

(5)

Direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 40).

(6)

GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35.

(7)

Direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 52).

(8)

GU L 315 del 30.11.2017, pag. 61.