COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.5.2024
COM(2024) 203 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'esercizio della delega conferita alla Commissione a norma della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO
E AL CONSIGLIO
sull'esercizio della delega conferita alla Commissione a norma della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio
1.INTRODUZIONE
La direttiva (UE) 2017/2397 introduce per la prima volta un sistema armonizzato per la certificazione e il riconoscimento delle qualifiche professionali del personale di imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili interne. In questo modo essa consente ai titolari di certificati di operare su tutte le vie navigabili dell'UE. La direttiva mira a rimuovere gli ostacoli alla mobilità dei lavoratori, a migliorare la sicurezza, a sviluppare le abilità e potenziare l'occupabilità dei giovani, a offrire migliori prospettive di carriera a tutti i membri d'equipaggio e ad agevolare il passaggio da altri settori di lavoratori esperti.
Il sistema si applica a tutti i membri del personale di coperta, agli esperti di gas naturale liquefatto e agli esperti di navigazione passeggeri che lavorano su navi passeggeri e altre imbarcazioni di lunghezza superiore a 20 metri (nonché su altri tipi specifici di navi), tranne nei casi in cui la navigazione avviene per sport o svago o è effettuata dalle forze armate o dai servizi di emergenza.
Per gli specifici membri d'equipaggio la direttiva prevede le disposizioni seguenti:
·i membri del personale di coperta, le persone qualificate per adottare misure in situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri e le persone che partecipano alle operazioni di rifornimento di navi che utilizzano gas naturale liquefatto devono essere in possesso di un certificato di qualifica dell'Unione;
·i conduttori di nave devono essere in possesso di autorizzazioni specifiche quando:
·navigano su tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici;
·navigano su vie navigabili interne a carattere marittimo;
·navigano a mezzo radar;
·conducono navi alimentate a gas naturale liquefatto;
·conducono grandi convogli.
La direttiva fissa requisiti minimi relativi a età, adempimenti amministrativi, competenza e tempo di navigazione per le diverse qualifiche. Essa prevede inoltre che tutti i membri del personale di coperta debbano soddisfare determinate norme relative all'idoneità medica.
La direttiva tiene conto delle diverse caratteristiche degli Stati membri dell'UE concedendo esenzioni da talune misure. Ciò vale in particolare per gli Stati membri le cui vie navigabili non sono collegate a quelle di altri Stati membri e in cui la navigazione interna è un'attività stagionale o molto limitata. Tutti gli altri Stati membri dotati di vie navigabili interne devono adottare le misure necessarie per attuare il sistema di riconoscimento dei certificati stabilito dalla direttiva per tali vie navigabili.
I certificati di qualifica dell'Unione, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati dalle autorità competenti sono validi su tutte le vie navigabili interne dell'UE. Anche i certificati rilasciati conformemente al regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno, che stabilisce obblighi identici a quelli della direttiva, sono validi su tutte le vie navigabili interne dell'Unione. Qualsiasi paese terzo può chiedere alla
Commissione europea
il riconoscimento di certificati, libretti di navigazione e giornali di bordo rilasciati dalle proprie autorità.
Ciascuno Stato membro deve garantire, attraverso una valutazione, che le persone a cui è rilasciato un certificato di qualifica abbiano i livelli minimi di competenza corrispondenti. La valutazione potrebbe assumere la forma di un esame amministrativo o essere parte integrante di un programma di formazione riconosciuto. La direttiva prevede altresì la possibilità di un esame su simulatore.
La direttiva stabilisce criteri oggettivi e trasparenti per l'identificazione da parte degli Stati membri delle vie navigabili interne che presentano rischi specifici e per la classificazione delle vie navigabili interne a carattere marittimo.
La direttiva prevede l'istituzione di un sistema di informazione per agevolare lo scambio di dati relativi a certificati di qualifica, libretti di navigazione e giornali di bordo tra le autorità incaricate dell'attuazione e dell'applicazione della direttiva (la cosiddetta banca dati europea degli equipaggi (European Crew Database – "ECDB")).
La direttiva è stata adottata il 12 dicembre 2017 ed è entrata in vigore il 16 gennaio 2018, con termine di recepimento e applicazione fissato al 17 gennaio 2022.
L'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva prevede che la Commissione adotti atti delegati conformemente all'articolo 31 per integrare la direttiva stabilendo le norme relative alle competenze e alle corrispondenti conoscenze e abilità in conformità dei requisiti essenziali di cui all'allegato II della direttiva.
L'articolo 21, paragrafo 2, stabilisce che alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per integrare la direttiva stabilendo le norme per l'omologazione dei simulatori, le quali precisano i requisiti funzionali e tecnici minimi e le procedure amministrative in questo ambito, con l'obiettivo di garantire che i simulatori utilizzati per la valutazione delle competenze siano concepiti in modo tale da consentire di verificare le competenze così come stabilito dalle norme relative agli esami pratici di cui all'articolo 17, paragrafo 3.
L'articolo 23, paragrafo 6, stabilisce che alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 sulla base dei requisiti essenziali in materia di idoneità medica di cui all'allegato III per integrare la direttiva stabilendo le norme di idoneità medica, le quali specificano i requisiti di idoneità medica, in particolare per quanto riguarda i test che il medico deve eseguire, i criteri da applicare per determinare l'abilità al lavoro e l'elenco delle restrizioni e delle misure di mitigazione.
L'articolo 25, paragrafo 1, stabilisce che alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per completare le informazioni contenute nei registri dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo con altre informazioni previste dai modelli dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo adottati a norma dell'articolo 22, paragrafo 4, al fine di agevolare ulteriormente lo scambio di informazioni tra gli Stati membri.
L'articolo 31 conferisce alla Commissione il potere di adottare gli atti delegati di cui ai suddetti articoli della direttiva. Al paragrafo 2 dello stesso articolo è stabilito quanto segue:
"Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 4, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 23, paragrafo 6, e all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 16 gennaio 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo."
2.BASE GIURIDICA
La presente relazione è prevista dall'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397. A norma di tale disposizione, la delega è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 16 gennaio 2018 e la Commissione è tenuta a elaborare una relazione sui poteri delegati. Lo stesso articolo stabilisce che la delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga.
3.ESERCIZIO DELLA DELEGA
Dall'entrata in vigore della direttiva (UE) 2017/2397, fino alla data di adozione della presente relazione, la Commissione ha adottato gli atti delegati in appresso elencati.
1.Regolamento delegato (UE)
2020/473
della Commissione, del 20 gennaio 2020, che integra la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme applicabili alle banche dati per i certificati di qualifica dell'Unione, i libretti di navigazione e i giornali di bordo.
Tale regolamento delegato stabilisce le norme che definiscono le caratteristiche e le condizioni d'uso delle banche dati per i certificati di qualifica dell'Unione, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati in conformità alla direttiva (UE) 2017/2397 e per i documenti riconosciuti in conformità dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della medesima direttiva. Esso definisce inoltre i diritti di accesso, le funzionalità e la comunicazione tra la banca dati dell'Unione e i registri nazionali. La banca dati dell'Unione per i documenti relativi agli equipaggi fornisce una panoramica consolidata dei dati contenuti nei certificati di qualifica e nei libretti di navigazione dei membri d'equipaggio che sono conservati nei registri nazionali.
2.Direttiva Delegata (UE) 2020/12 della Commissione, del 2 agosto 2019, che integra la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alle competenze e alle conoscenze e abilità corrispondenti, agli esami pratici, all'omologazione dei simulatori e all'idoneità medica.
Tale direttiva delegata integra la direttiva (UE) 2017/2397 per quanto riguarda determinate norme relative alle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna. Le norme sono state elaborate dal Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI).
Le norme relative alle competenze comprendono le competenze specifiche richieste e le corrispondenti conoscenze e abilità, conformemente ai requisiti essenziali di competenza di cui alla direttiva.
La direttiva delegata stabilisce norme in materia di:
·conoscenze e abilità;
·esami pratici;
·omologazione dei simulatori;
·idoneità medica.
Le norme sono state adottate per:
·il livello operativo (definizione delle competenze chiave per i battellieri e ogni altra qualifica a livello operativo);
·il livello di gestione (conduttori di nave);
·l'autorizzazione specifica per il conduttore di nave addetto alla conduzione su vie navigabili interne a carattere marittimo;
·l'autorizzazione specifica per il conduttore di nave addetto alla navigazione a mezzo radar;
·gli esperti di navigazione passeggeri;
·gli esperti di gas naturale liquefatto.
Per i livelli operativo e di gestione, le norme relative alle competenze riguardano i seguenti capitoli:
·navigazione;
·conduzione delle imbarcazioni;
·movimentazione del carico, stivaggio e trasporto passeggeri;
·meccanica navale e meccanica elettrica, elettronica e di controllo;
·manutenzione e riparazioni;
·comunicazione;
·salute e sicurezza e protezione dell'ambiente.
Tutti gli atti delegati adottati sono stati trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio. Non vi è stata alcuna proroga dei termini per sollevare obiezioni né sono state sollevate obiezioni entro i termini previsti.
3.Regolamento delegato (UE) 2022/184 della Commissione del 22 novembre 2021 che modifica l'allegato IV della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Tale atto legislativo sostituisce l'allegato IV della direttiva (UE) 2017/2397 e stabilisce le prescrizioni applicabili in materia di esami pratici e di omologazione dei simulatori. Esso stabilisce inoltre i requisiti essenziali di competenza e i requisiti essenziali in materia di idoneità medica, facendo riferimento alle norme europee relative alle qualifiche nel settore della navigazione interna (ES-QIN).
4.PROROGA DEL PERIODO PER LA DELEGA DI POTERE
Nel corso degli ultimi quattro anni la Commissione ha esercitato i poteri delegati ad essa conferiti a norma della direttiva (UE) 2017/2397.
L'esercizio dei poteri delegati ha consentito alla Commissione di adeguare le pertinenti disposizioni della direttiva (UE) 2017/2397 per quanto concerne le norme relative alle banche dati per i certificati di qualifica dell'Unione, i libretti di navigazione e i giornali di bordo, nonché le norme relative alle competenze e alle conoscenze e abilità corrispondenti, agli esami pratici, all'omologazione dei simulatori e all'idoneità medica.
La Commissione ritiene che la delega di potere si sia dimostrata necessaria e continuerà ad esserlo. Per tale motivo appare opportuno prorogarla.
5.CONCLUSIONI
Con la presente relazione la Commissione adempie l'obbligo di elaborare una relazione di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397, e invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prenderne atto.