COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 29.4.2024
COM(2024) 179 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'esercizio del potere di adottare atti delegati a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale
1.Introduzione e base giuridica
Il regolamento sugli additivi destinati all'alimentazione animale ("regolamento") istituisce una procedura dell'Unione per autorizzare l'immissione sul mercato e l'utilizzo di additivi per mangimi. Stabilisce inoltre norme per il controllo e l'etichettatura degli additivi per mangimi e delle premiscele. L'obiettivo generale è fornire la base necessaria per garantire un elevato livello di tutela della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi degli utilizzatori e dei consumatori in relazione agli additivi per mangimi, assicurando nel contempo un efficace funzionamento del mercato interno.
Il regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, al fine di:
·modificare l'allegato IV del regolamento per quanto riguarda le condizioni generali di utilizzazione degli additivi al fine di adeguarle al progresso tecnologico o allo sviluppo scientifico, come previsto all'articolo 3, paragrafo 5;
·modificare l'allegato I del regolamento per quanto riguarda i gruppi di additivi al fine di adeguare le categorie e i gruppi funzionali di additivi per mangimi in seguito al progresso tecnologico o allo sviluppo scientifico, come previsto all'articolo 6, paragrafo 3;
·integrare il regolamento stabilendo le disposizioni atte a consentire procedure semplificate per l'autorizzazione degli additivi che sono stati autorizzati per l'impiego negli alimenti, come previsto all'articolo 7, paragrafo 5, terzo comma;
·modificare l'allegato III del regolamento per quanto riguarda ulteriori requisiti specifici relativi all'etichettatura di alcuni additivi e premiscele e alle relative informazioni per tener conto del progresso tecnologico e dello sviluppo scientifico, come previsto all'articolo 16, paragrafo 6;
·modificare l'allegato II del regolamento per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento, come previsto all'articolo 21.
La presente relazione è obbligatoria a norma dell'articolo 21 bis, paragrafo 2, del regolamento, che conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 5, all'articolo 16, paragrafo 6, e all'articolo 21 dello stesso regolamento per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione è tenuta a elaborare una relazione su tale delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.
2.Esercizio della delega
I conferimenti di poteri attribuiti dall'articolo 3, paragrafo 5, dall'articolo 6, paragrafo 3, dall'articolo 7, paragrafo 5, dall'articolo 16, paragrafo 6, e dall'articolo 21 del regolamento non sono stati utilizzati durante il periodo di riferimento. Il motivo risiede, tra l'altro, nel fatto che prima del periodo di riferimento erano già state adottate misure relative a tutti gli oggetti dei conferimenti di poteri indicati.
·Una modifica dell'allegato IV del regolamento, per quanto riguarda le condizioni generali di utilizzazione degli additivi, è stata apportata dal regolamento (UE) 2015/327 della Commissione;
·varie modifiche dell'allegato I del regolamento, per quanto riguarda l'istituzione di nuovi gruppi funzionali di additivi, sono state apportate dal regolamento (CE) n. 386/2009 della Commissione, dal regolamento (UE) 2015/2294 della Commissione e dal regolamento (UE) 2019/962 della Commissione;
·regole riguardanti la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi, che prevedono procedure semplificate per gli additivi che sono stati autorizzati per l'impiego negli alimenti, sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione;
·una modifica dell'allegato III del regolamento, per quanto riguarda ulteriori requisiti specifici relativi all'etichettatura di alcuni additivi e premiscele e alle relative informazioni, è stata apportata dal regolamento (UE) 2015/327 della Commissione;
·una modifica dell'allegato II del regolamento, per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento, è stata apportata dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione.
Durante il periodo di riferimento, nessun progresso tecnologico o sviluppo scientifico significativo ha imposto ulteriori modifiche degli allegati I, III o IV del regolamento. Inoltre, l'esperienza acquisita nell'applicazione dell'allegato II del regolamento e delle procedure semplificate per gli additivi che sono stati autorizzati per l'impiego negli alimenti non ha comportato, negli ultimi cinque anni, la necessità di ulteriori modifiche o integrazioni di tali disposizioni.
Il numero elevato di domande di autorizzazione di vari additivi può richiedere, nei prossimi cinque anni, una nuova modifica dell'allegato I del regolamento al fine di adeguare i gruppi funzionali ai nuovi tipi di additivi in seguito al progresso tecnologico e allo sviluppo scientifico. Inoltre, l'esperienza continua o gli ulteriori sviluppi tecnologici o scientifici nel settore degli additivi potrebbero imporre il ricorso ai poteri conferiti dal regolamento.
3.Conclusioni
La Commissione avverte la necessità della proroga tacita della delega di potere di cui all'articolo 21 bis del regolamento per un ulteriore periodo di cinque anni, conformemente a tale articolo. Ciò è dovuto al fatto che permarrà in futuro la possibile necessità di sviluppare norme sulla base dei conferimenti di poteri di cui all'articolo 21 bis del regolamento. La proroga della delega di poteri sarà importante al fine di offrire la flessibilità necessaria nel quadro giuridico, per integrarlo e adeguarlo periodicamente tenendo conto del progresso tecnologico e dei più recenti sviluppi scientifici, nonché al fine di dare alla Commissione la possibilità di intervenire in settori in cui non l'ha ancora fatto, ma in cui potrebbe essere necessario un intervento in futuro.
Con la presente relazione la Commissione adempie l'obbligo di elaborare una relazione di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1831/2003 e invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prenderne atto.