COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 23.4.2024
COM(2024) 176 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI
Lo stato di attuazione del divieto di pratiche commerciali sleali ai fini del rafforzamento della posizione degli agricoltori e degli operatori nella filiera agroalimentare
{SWD(2024) 106 final}
Indice
1.
Introduzione
1.1.
Contesto
1.2.
Obiettivo e ambito della presente relazione
2.
Panoramica generale sul recepimento
3.
Considerazioni specifiche
3.1.
Ambito di applicazione e dimensioni dell'impresa (articolo 1)
3.1.1.
Operatori della filiera e rapporti di fornitura
3.2.
Pratiche commerciali sleali vietate (articolo 3)
3.3.
Meccanismi di esecuzione (articoli da 4 a 8)
3.3.1.
Designazione delle autorità di contrasto (articolo 4)
3.3.2.
Denunce e riservatezza (articolo 5)
3.3.3.
Poteri delle autorità di contrasto designate (articolo 6)
3.3.4.
Misure di esecuzione e sanzioni (articolo 6)
3.3.5.
Attuazione mediante azioni amministrative e giudiziarie e risoluzione alternativa delle controversie
3.3.6.
Cooperazione tra le autorità di contrasto (articolo 8)
3.3.7.
Pubblicazione della relazione annuale sulle attività delle autorità di contrasto (articolo 10)
3.4.
Norme nazionali più rigorose (articolo 9)
3.5.
Attenzione all'applicazione transfrontaliera
4.
Valutazione della direttiva (articolo 12)
5.
Conclusioni
1.Introduzione
1.1.Contesto
Il 17 aprile 2019 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare ("la direttiva").
La direttiva è vincolante per tutti i 27 Stati membri e prevede un livello minimo di armonizzazione attraverso la definizione di un elenco di pratiche commerciali sleali vietate nelle relazioni tra acquirenti e fornitori lungo la filiera agricola e alimentare. Stabilisce inoltre norme minime in merito all'applicazione di tali divieti e alla cooperazione tra le autorità di contrasto. Gli Stati membri possono adottare o mantenere norme nazionali che vanno al di là delle pratiche commerciali sleali elencate nella direttiva, a condizione che esse siano compatibili con le norme relative al funzionamento del mercato interno.
La Commissione riconosce il valore della direttiva sulle pratiche commerciali sleali quale strumento strategico fondamentale per rafforzare la posizione dei produttori primari nella filiera alimentare. La presente relazione è una delle misure immediate elencate nel documento di riflessione indirizzato al colegislatore il 15 marzo 2024 al fine di rispondere alle attuali sfide nel settore agricolo e alle preoccupazioni espresse dagli agricoltori. La Commissione propone inoltre un pacchetto di altre misure a medio e lungo termine, tra cui la creazione di un osservatorio dei costi, dei margini e delle pratiche commerciali nella filiera agricola e alimentare al fine di aumentare la trasparenza, modifiche mirate del regolamento sull'organizzazione comune dei mercati ("OCM"), nuove norme in materia di applicazione transfrontaliera della normativa contro le pratiche commerciali sleali e una valutazione della direttiva entro il 2025.
1.2.Obiettivo e ambito della presente relazione
Il 27 ottobre 2021 la Commissione ha presentato una relazione sullo stato del recepimento e dell'attuazione della direttiva ai sensi dell'articolo 12 della stessa, riguardante i 15 Stati membri che avevano notificato il recepimento completo entro il 31 luglio 2021, nonché la Francia, che aveva notificato il recepimento parziale.
La presente relazione contiene ora informazioni sullo stato di attuazione in tutti i 27 Stati membri e fornisce una panoramica di una selezione delle scelte di recepimento degli Stati membri. Essa si riferisce esclusivamente alle disposizioni contenute nelle leggi nazionali di recepimento della direttiva sulle pratiche commerciali sleali.
Tenuto conto del fatto che il controllo di conformità, che consiste nel valutare la compatibilità delle misure nazionali di attuazione con le disposizioni della direttiva, è ancora in corso, la presente relazione non fornisce una valutazione definitiva delle misure di recepimento. Diverse leggi nazionali, inoltre, sono state appena modificate e la presente relazione riguarda le modifiche delle leggi di recepimento notificate ufficialmente fino al 1º marzo 2024.
Va inoltre osservato che le disposizioni nazionali che confermano o introducono norme più rigorose di quelle previste dalla direttiva sulle pratiche commerciali sleali non sono valutate dalla Commissione nell'ambito del controllo di conformità. Tali disposizioni possono essere oggetto di una richiesta di informazioni o di ulteriori indagini.
La presente relazione è accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione (SWD) che fornisce ulteriori dettagli, in particolare sulle scelte di recepimento degli Stati membri.
2.Panoramica generale sul recepimento
A norma dell'articolo 13 della direttiva, gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva nei rispettivi ordinamenti nazionali entro il 1° maggio 2021. Entro il dicembre 2022 tutti avevano notificato alla Commissione il recepimento completo.
3.Considerazioni specifiche
3.1.Ambito di applicazione e dimensioni dell'impresa (articolo 1)
Sei Stati membri hanno optato per l'applicazione delle misure di recepimento indipendentemente dalle dimensioni delle imprese dei fornitori o degli acquirenti. Tutti gli altri Stati membri fanno, in una certa misura, riferimento alle dimensioni delle imprese, misurate in termini di fatturato annuale quale indicatore del potere contrattuale degli operatori da tutelare, limitando l'ambito di applicazione della normativa adottata o di parti di essa, come previsto dalla direttiva.
3.1.1.Operatori della filiera e rapporti di fornitura
Per quanto riguarda il rapporto tra fornitori e acquirenti di prodotti agricoli e alimentari, la maggior parte degli Stati membri ha determinato l'ambito di applicazione settoriale e personale, così come definito nella direttiva.
La Lettonia ha ampliato l'ambito di applicazione fino a includere i rapporti tra fornitori e dettaglianti (esclusivamente) di prodotti non alimentari. La Slovacchia ha incluso nelle definizioni di acquirente e fornitore le persone giuridiche che non sono operatori commerciali. La Spagna ha optato per la protezione di tutti gli operatori lungo la catena (compresi gli acquirenti).
3.2.Pratiche commerciali sleali vietate (articolo 3)
La direttiva impone agli Stati membri di vietare un elenco di pratiche commerciali sleali, suddividendole in due gruppi di divieti: i) divieti veri e propri o divieti incondizionati ("lista nera") e ii) divieti condizionati ("lista grigia"), vale a dire pratiche commerciali che sono vietate a meno che non siano state precedentemente concordate in termini chiari e univoci nell'accordo di fornitura o in un altro accordo successivo tra il fornitore e l'acquirente (articolo 3, paragrafo 2). Ogni pratica sleale è specificamente definita dalla direttiva. Gli Stati membri possono adottare o mantenere norme nazionali che vanno al di là delle pratiche commerciali sleali elencate nella direttiva, a condizione che esse siano compatibili con le norme relative al funzionamento del mercato interno. Nel rispetto di quanto prescritto, gli Stati membri possono inoltre:
·prevedere clausole generali per estendere l'ambito di applicazione dei divieti a pratiche che non sono specificamente elencate;
·aggiungere altre pratiche agli elenchi;
·estendere l'ambito di applicazione dei divieti elencati o rendere questi più severi;
·spostare le pratiche dalla "lista grigia" alla "lista nera".
I dettagli sulle scelte di recepimento da parte degli Stati membri, comprese le pratiche individuali, sono disponibili nel documento di lavoro dei servizi della Commissione. Due pratiche incluse nella "lista nera" meritano particolare attenzione in quanto gli Stati membri possono prevedere variazioni a tali pratiche entro certi limiti:
·ritardi di pagamento: sui 27 Stati membri, 16 applicano le disposizioni della direttiva, operando una distinzione tra vendite di prodotti deperibili (termine di pagamento di 30 giorni) e vendite di prodotti non deperibili (termine di 60 giorni), mentre 11 Stati membri applicano tempi di pagamento più brevi.
Tutti gli Stati membri, tranne Belgio, Estonia, Ungheria, Svezia e Slovacchia, hanno incluso la definizione di prodotti deperibili contenuta nella direttiva nella propria normativa di recepimento. La Francia ha adottato definizioni diverse per i prodotti "deperibili" e "molto deperibili". La Croazia e la Slovenia hanno aggiunto alla propria normativa di recepimento un elenco di prodotti deperibili, mentre la Lituania ha conferito a un'istituzione, autorizzata dal governo, la facoltà di approvare un elenco di prodotti deperibili;
·annullamenti di ordini con un breve preavviso: tutti gli Stati membri, tranne l'Estonia, l'Ungheria e la Slovacchia, includono il periodo di 30 giorni quale norma minima per l'annullamento di ordini. Sei Stati membri prevedono la possibilità di fissare periodi inferiori a 30 giorni per settori specifici in casi debitamente giustificati (ad esempio merci altamente deperibili).
3.3.Meccanismi di esecuzione (articoli da 4 a 8)
3.3.1.Designazione delle autorità di contrasto (articolo 4)
Tutti i 27 Stati membri hanno designato una o più autorità ("autorità di contrasto") incaricate di applicare i divieti di cui all'articolo 3 a livello nazionale. I recapiti e i siti web di tali autorità sono disponibili su un apposito sito web
.
Tutti gli Stati membri hanno optato per autorità amministrative e la maggior parte di essi ha scelto di attribuire loro i principali poteri esecutivi: undici Stati membri li hanno attribuiti a un'autorità garante della concorrenza; sei a un'autorità competente per il mercato alimentare; cinque al ministero dell'Agricoltura; due a un'autorità responsabile per la lotta alle pratiche commerciali sleali nel settore agroalimentare; due a un ente governativo presso il ministero dell'Economia e delle finanze; e uno a un'autorità responsabile dei consumatori e dei mercati. Alcuni hanno conferito a un organo giurisdizionale alcuni dei poteri esecutivi disciplinati dalla direttiva.
Tre Stati membri (Grecia, Lituania e Romania) hanno designato due autorità, la seconda delle quali è l'autorità garante della concorrenza.
3.3.2.Denunce e riservatezza (articolo 5)
In base a tutti gli strumenti di recepimento notificati alla Commissione, hanno diritto a presentare una denuncia all'autorità di contrasto designata non solo i singoli fornitori, ma anche le organizzazioni di produttori o altre organizzazioni di fornitori e le associazioni di tali organizzazioni.
La stragrande maggioranza degli strumenti di recepimento degli Stati membri prevede mezzi per garantire la riservatezza dell'identità del denunciante, la cui divulgazione potrebbe essere lesiva degli interessi del denunciante stesso o di quelli dei relativi membri o fornitori. Di norma tali garanzie dovrebbero essere adottate su richiesta del fornitore, ma alcune misure nazionali di recepimento prevedono al riguardo anche l'iniziativa di un'autorità. Nella maggior parte dei casi, i denuncianti sono invitati a indicare le informazioni per le quali chiedono riservatezza. Ai sensi del diritto polacco, invece, l'identità e le informazioni del denunciante, la cui divulgazione potrebbe essere pregiudizievole per quest'ultimo, sono sempre mantenute riservate, a meno che il denunciante non acconsenta per iscritto alla divulgazione. In Spagna la legge prevede la protezione dell'identità del denunciante anche durante un procedimento giudiziario. In alcuni Stati membri gli strumenti di recepimento prevedono la possibilità di interrompere il procedimento qualora la sua prosecuzione comporti la divulgazione di informazioni riservate. In Lituania l'autorità di contrasto ha la facoltà di respingere una richiesta di tutela della riservatezza se le informazioni specifiche interessate hanno valore probatorio ai fini dell'accertamento della violazione. Nella normativa lituana sono tuttavia esplicitamente previste le denunce anonime.
3.3.3.Poteri delle autorità di contrasto designate (articolo 6)
La maggior parte degli Stati membri conferisce alle autorità di contrasto designate i poteri sanciti dall'articolo 6, vale a dire:
·poteri di indagine e di monitoraggio;
·il potere di adottare decisioni qualora sia accertata una violazione dei divieti di cui all'articolo 3;
·il potere di imporre all'acquirente di porre fine alla pratica commerciale vietata;
·il potere di imporre o avviare procedimenti finalizzati all'imposizione di sanzioni pecuniarie e altre sanzioni di pari efficacia e provvedimenti provvisori, nei confronti dell'autore della violazione, in conformità delle norme e procedure nazionali e
·il potere di pubblicare le decisioni adottate.
In nove Stati membri l'autorità di contrasto ha anche il potere di convalidare gli impegni che devono essere assunti dall'autore della violazione o di emettere segnalazioni o raccomandazioni in caso di violazione.
3.3.4.Misure di esecuzione e sanzioni (articolo 6)
Le misure di esecuzione comprendono un'ampia gamma di strumenti, tra cui sanzioni, mezzi di ricorso e impegni. Le misure più comuni a disposizione delle autorità nazionali di contrasto sono le sanzioni finanziarie (sanzioni pecuniarie o altre sanzioni altrettanto efficaci), previste in tutti i 27 Stati membri.
3.3.5.Attuazione mediante azioni amministrative e giudiziarie e risoluzione alternativa delle controversie
La maggior parte delle misure e dei meccanismi di esecuzione può essere considerata una forma di attuazione mediante azioni amministrative.
Gli atti di recepimento di alcuni Stati membri fanno esplicito riferimento a forme di attuazione sia amministrative che giudiziarie. Le normative austriaca e finlandese stabiliscono che alcuni poteri (ad esempio quello sanzionatorio) siano attribuiti al giudice, mentre in Finlandia altre misure (come le ingiunzioni) possono essere adottate sia dall'autorità amministrativa che da quella giudiziaria. In Francia l'autorità amministrativa può emettere ingiunzioni e sanzioni amministrative pecuniarie, mentre il giudice può adottare ingiunzioni, misure correttive e sanzioni amministrative (amendes civiles). La normativa bulgara stabilisce che l'istituzione responsabile dei procedimenti specifici ai sensi della normativa di recepimento non deve impedire a una parte di un accordo di fornitura di presentare ricorso mediante un'altra procedura stabilita, riconoscendo implicitamente il ruolo svolto da altre autorità di contrasto, compresi i tribunali. La normativa lettone prevede che, parallelamente al Consiglio della concorrenza, nell'ambito delle procedure previste dalla legge in materia di procedura civile un tribunale può anche stabilire se si sia verificata o meno una violazione della legge di recepimento.
Alcuni Stati membri utilizzano un sistema di mezzi di ricorso paralleli senza tuttavia prevedere norme specifiche di coordinamento tra autorità amministrative e giudiziarie.
3.3.6.Cooperazione tra le autorità di contrasto (articolo 8)
A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, la Commissione ha creato un sito web pubblico che riporta i recapiti delle autorità di contrasto nazionali e i link ai rispettivi siti web. La Commissione ha inoltre istituito un forum digitale per facilitare lo scambio di informazioni.
Dopo aver seguito da vicino gli Stati membri nei rispettivi processi di recepimento attraverso riunioni periodiche, fornendo risposte a domande riguardanti l'attuazione, e oltre 50 risposte scritte individuali relative all'attuazione, la Commissione ha agevolato l'istituzione della rete delle autorità di contrasto alle pratiche commerciali sleali ("UTP Enforcement Network" o "la rete"). Composta da rappresentanti delle autorità nazionali di contrasto, la rete è uno spazio di dibattito riguardo all'applicazione della direttiva sulla base delle relazioni annuali degli Stati membri (articolo 10, paragrafo 2). Essa è volta a garantire un approccio comune per quanto riguarda l'applicazione delle norme stabilite nella direttiva e la condivisione delle buone pratiche, dei nuovi sviluppi e dei nuovi strumenti di applicazione. La rete può inoltre formulare raccomandazioni nell'ambito dei suoi sforzi collaborativi volti a rafforzare il quadro di applicazione.
Dalla sua istituzione nel giugno 2022, la rete si è riunita due volte a livello di capi delle autorità di contrasto e due volte a livello tecnico. Si è inoltre riunita in incontri mirati per discutere approfonditamente temi specifici di natura tecnica. Dal 2022 si sono svolte cinque riunioni tematiche di questo tipo. I temi discussi sono stati, ad esempio, il calcolo delle soglie di fatturato, l'applicazione transfrontaliera delle norme e le alleanze d'acquisto. La discussione sull'applicazione transfrontaliera delle norme ha consentito di individuare possibili ambiti di miglioramento illustrati al punto 3.5.
3.3.7.Pubblicazione della relazione annuale sulle attività delle autorità di contrasto (articolo 10)
Per migliorare l'accessibilità alle relazioni annuali pubblicate dalle autorità nazionali di contrasto sui loro siti web (articolo 10, paragrafo 1), la Commissione intende pubblicare nel 2024 una panoramica consolidata dei relativi link sulla pagina web delle pratiche commerciali sleali.
Considerando che l'applicazione delle leggi nazionali di recepimento ai nuovi accordi è iniziata il 1º novembre 2021, e al più tardi 12 mesi dopo la pubblicazione di tali leggi per quanto riguarda i contratti esistenti, i tempi di recepimento tra uno Stato membro e l'altro sono stati diversi. Tale divergenza ha comportato differenze anche nel numero di casi concernenti il rispetto delle norme finora segnalati. Per garantire tale rispetto, alcuni Stati membri hanno cercato soprattutto di fornire orientamenti a fornitori e acquirenti, mentre altri hanno condotto accertamenti nel settore agroalimentare o hanno avviato una serie di indagini d'ufficio (non basate su denunce o suggerimenti). Nel 2023 circa il 75 % dei procedimenti e delle indagini d'ufficio ha riguardato la Spagna in ragione delle esperienze passate in materia di applicazione delle norme e delle risorse disponibili. Sono state individuate 269 infrazioni (circa il 27 % delle indagini chiuse), il che ha portato a un importo complessivo di sanzioni finanziarie di oltre 22 milioni di EUR. Il livello delle sanzioni finanziarie varia all'interno dell'UE.
Le pratiche commerciali sleali più frequentemente individuate erano ritardi di pagamento per prodotti agricoli e alimentari deperibili (oltre 30 giorni) o non deperibili (oltre 60 giorni) (il 50 % e il 13 %), pagamenti non connessi a una specifica operazione (il 7 %), pagamenti richiesti al fornitore per azioni di marketing (il 7 %) nonché per l'immagazzinamento, l'esposizione e l'inserimento in listino (il 7 %). Circa il 41 % delle pratiche commerciali sleali rilevate era stato individuato a livello di vendita al dettaglio (47 % nel 2022), il 36 % a livello di trasformazione (27 % nel 2022) e il 22 % a livello di commercio all'ingrosso (25 % nel 2022).
Una panoramica dei dati aggregati sugli interventi esecutivi degli Stati membri nel 2022 e in parte per il 2023 è disponibile nel documento di lavoro dei servizi della Commissione.
In tale contesto è opportuno sottolineare che il numero di interventi esecutivi effettuati dipende dalla disponibilità di risorse umane delle rispettive autorità, la cui assegnazione primaria per l'applicazione delle leggi in materia di pratiche commerciali sleali varia da uno Stato membro all'altro.
3.4.Norme nazionali più rigorose (articolo 9)
A norma dell'articolo 9 della direttiva, gli Stati membri possono introdurre norme più rigorose per garantire un livello di protezione più elevato, a condizione che esse siano compatibili con le norme relative al funzionamento del mercato interno. Si può trattare di un ambito di applicazione più rigoroso, come indicato in precedenza, o di pratiche non menzionate nella direttiva, come ad esempio il divieto di vendere o acquistare a prezzi inferiori ai costi di produzione, di rivendere in perdita o al di sotto del prezzo d'acquisto o di qualsiasi altro obbligo di rispettare un determinato livello di prezzo.
Le "vendite o acquisti sottocosto" e la "rivendita sottocosto" non sono specificamente disciplinate dalla direttiva o dal regolamento sull'organizzazione comune dei mercati. Mentre quattro Stati membri hanno introdotto una disposizione in materia di "vendita o acquisto al di sotto dei costi di produzione", tre Stati membri hanno previsto una disposizione sulla "rivendita sottocosto" e due un altro obbligo di rispettare un determinato livello di prezzo.
3.5.Attenzione all'applicazione transfrontaliera
Nel 2019 il 17 % dei prodotti agricoli dell'UE consumati in uno Stato membro proveniva da un altro Stato membro. Gli scambi di informazioni sugli approcci generali di applicazione delle norme nell'ambito della rete sono considerati vantaggiosi e un buon risultato della direttiva. Le discussioni tra le autorità di contrasto nell'ambito della rete suggeriscono che l'obbligo generale di cui all'articolo 8 di prestarsi reciproca assistenza nelle indagini transfrontaliere potrebbe non sempre fornire una base giuridica sufficiente per garantire che la cooperazione e l'applicazione delle norme siano efficaci ed efficienti. Ciò vale in particolare per i casi transfrontalieri in cui gli acquirenti coinvolti in pratiche commerciali si trovano in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede il fornitore. Tali situazioni richiedono lo scambio di informazioni riservate, l'eventuale adozione di misure di esecuzione nei confronti di un acquirente stabilito in uno Stato membro diverso da quello dell'autorità di contrasto del fornitore o la riattribuzione dei casi nell'ambito della rete delle autorità di contrasto, nonché la riscossione di sanzioni. Possono anche comportare problemi relativi alle lingue utilizzate negli scambi. Tali difficoltà possono essere influenzate anche dalle diverse scelte riguardanti i tipi di autorità di contrasto designate dagli Stati membri (ad esempio, le autorità garanti della concorrenza dispongono di strumenti giuridici che consentono loro di collaborare più facilmente che con altre autorità di contrasto). Gli acquirenti di prodotti agricoli e alimentari possono inoltre rifornirsi di prodotti in più Stati membri, il che suggerisce la necessità di un'azione coordinata delle autorità di contrasto. In tale contesto, la Commissione ritiene che possano rendersi necessarie nuove norme sull'applicazione transfrontaliera delle norme contro le pratiche commerciali sleali. Queste nuove norme avrebbero l'obiettivo di migliorare lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto competenti o di prevedere la possibilità di azioni coordinate nei confronti degli acquirenti in un contesto transfrontaliero.
Una parte delle discussioni in seno alla rete si è concentrata anche sulla natura transfrontaliera della gestione dei reclami in materia di pratiche commerciali sleali per quanto riguarda le alleanze d'acquisto. Sebbene sia opportuno osservare che le alleanze d'acquisto sono soggette alla direttiva sulle pratiche commerciali sleali come qualsiasi altro acquirente e non vi è quindi alcun motivo particolare per trattarle in modo diverso, la rete ha evidenziato nei suoi scambi le difficoltà connesse alla loro ubicazione, in alcuni casi al di fuori dell'UE, e la pressione da esse esercitata sulle risorse dell'autorità di contrasto.
In una relazione del JRC del maggio 2020 si afferma che le alleanze d'acquisto nazionali ed europee possono contribuire a promuovere la concorrenza nella filiera alimentare e avere un impatto positivo sui prezzi al consumo. In essa, allo stesso tempo, si conclude anche che il ruolo delle alleanze d'acquisto sugli attori a monte, come gli agricoltori, non è chiaro e giustifica ulteriori indagini. La Commissione intende aggiornare questi risultati nel corso del 2024.
4. Valutazione della direttiva (articolo 12)
La direttiva prevede che entro il 1º novembre 2025 la Commissione proceda a una prima valutazione della direttiva. La valutazione si baserà sui risultati di uno studio di sostegno, nell'ambito del quale saranno organizzate adeguate consultazioni mirate con tutti portatori di interessi coinvolti, i fornitori e gli acquirenti.
Per contribuire a questa valutazione, tra l'altro, la Commissione ha continuato a condurre indagini annuali in tutti i paesi dell'UE, a partire da un'indagine di riferimento nel 2020.
Inoltre, alcuni Stati membri, come la Germania e la Svezia, hanno già effettuato le prime valutazioni.
5.Conclusioni
Attraverso un'armonizzazione minima a livello dell'UE, la direttiva sulle pratiche commerciali sleali intende risolvere i problemi creati dalla precedente frammentazione delle normative nazionali. Entro il dicembre 2022 tutti gli Stati membri avevano recepito la direttiva nei rispettivi ordinamenti nazionali.
Per la maggior parte avevano adottato un livello di tutela superiore a quello minimo stabilito dalla direttiva. L'adozione di norme nazionali più rigorose rispetto a quelle della direttiva è possibile, a condizione che esse rispettino le norme dell'UE in materia di mercato interno. Gli Stati membri seguono in generale l'approccio settoriale e applicano la direttiva esclusivamente nell'ambito della filiera agroalimentare. Quanto all'ambito di applicazione, oltre la metà degli Stati membri si discosta dalle categorie di fatturato definite nella direttiva e, in alcuni casi, applicano le norme indipendentemente dal fatturato degli operatori interessati. La maggior parte degli Stati membri ha ampliato l'elenco delle pratiche commerciali sleali rendendo i divieti della direttiva più rigorosi, ad esempio trasformando pratiche "grigie" in pratiche "nere" o aggiungendo più divieti di pratiche commerciali rispetto a quelli previsti dalla direttiva. Per contro, gli Stati membri che non disponevano di una normativa prima del recepimento della direttiva si sono generalmente allineati all'ambito di applicazione di quest'ultima. Il controllo di conformità volto a valutare la compatibilità delle misure nazionali di attuazione con la direttiva, tuttavia, non è stato ancora completato.
Nell'ambito di una serie di riunioni, la rete delle autorità nazionali di contrasto ha collaborato, scambiato le migliori pratiche sull'applicazione della nuova direttiva e ha lavorato su come rafforzare la collaborazione in alcuni settori, come l'applicazione transfrontaliera. L'avvio del nuovo osservatorio dei costi di produzione, dei margini e delle pratiche commerciali nella filiera agroalimentare contribuirà ulteriormente ad aumentare la trasparenza e la fiducia.
Migliorare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare, sostenerne il reddito e garantire un'equa remunerazione sono obiettivi strategici importanti al fine di sostenere la competitività, la sostenibilità e la resilienza del settore agricolo. Le disuguaglianze percepite e le preoccupazioni in merito alla redditività dell'attività agricola, connesse, tra l'altro, ai possibili squilibri nel potere contrattuale a danno degli agricoltori, hanno alimentato le recenti proteste degli agricoltori. Le misure contemplate dal documento di riflessione di cui sopra dimostrano l'importanza che la Commissione attribuisce al rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare.
Pur essendo uno strumento recente, la direttiva sulle pratiche commerciali sleali fornisce una risposta ad alcune di queste preoccupazioni, consentendo agli agricoltori e ai fornitori relativamente più deboli della filiera alimentare di operare in modo più sicuro ed efficiente grazie a pratiche commerciali più eque e di esprimersi e presentare denunce più facilmente. L'applicazione delle norme sta acquisendo slancio e contribuirà a un livello sempre maggiore di tutela degli agricoltori e dei fornitori più deboli. La valutazione prevista per il 2025 sarà l'occasione per riflettere sull'eventuale necessità di adeguare la direttiva stessa e i suoi parametri in termini di ambito di applicazione o di pratiche in questione.