COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 11.3.2024
COM(2024) 111 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese
1.INTRODUZIONE
Il regolamento (UE) 2019/2152, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati.
A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento, tale potere può essere esercitato al fine di: i) modificare l'allegato V del regolamento definendo i tipi di informazioni statistiche che devono essere forniti dalle autorità fiscali; e ii) integrare il regolamento specificando ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità fiscali ai sensi dell'allegato V.
Inoltre, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, tale potere può essere esercitato al fine di: i) modificare l'allegato VI del regolamento definendo i tipi di informazioni statistiche che devono essere forniti dalle autorità doganali; e ii) integrare il regolamento specificando ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità doganali ai sensi dell'allegato VI.
Da ultimo, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, tale potere può essere esercitato al fine di modificare le tematiche dettagliate di cui all'allegato I del regolamento e, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, al fine di modificare il regolamento per ridurre il tasso di copertura delle esportazioni intra-UE di beni alla luce degli sviluppi tecnici ed economici, pur assicurando il mantenimento di statistiche che soddisfino le norme di qualità in vigore.
2.BASE GIURIDICA
La presente relazione è richiesta dall'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2152, che conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per un periodo di cinque anni a decorrere dal 6 gennaio 2020. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. La Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni (ossia entro il 5 aprile 2024).
3.ESERCIZIO DEL POTERE DI ADOTTARE ATTI DELEGATI CONFERITO ALLA COMMISSIONE A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2152
La Commissione ha esercitato detto potere e adottato il regolamento delegato (UE) 2021/1704 della Commissione, del 14 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità fiscali e doganali e che ne modifica gli allegati V e VI.
Detto regolamento delegato specifica pertanto ulteriormente sia le informazioni tratte dalle dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sia le informazioni sulle cessioni intra-UE raccolte dagli elenchi riepilogativi dell'IVA, che devono essere fornite dalle autorità fiscali alle autorità statistiche nazionali (ASN) competenti. Allo stesso tempo esso modifica l'allegato V del regolamento (UE) 2019/2152 per garantire che le informazioni fornite dalle autorità fiscali alle ASN comprendano le informazioni sulle vendite a distanza intracomunitarie di beni.
Per quanto riguarda i dati relativi alle importazioni e alle esportazioni tratti dalle dichiarazioni doganali, il regolamento delegato specifica ulteriormente le informazioni che le autorità doganali devono fornire alle ASN. Allo stesso tempo, garantisce che, nell'ambito dello sdoganamento centralizzato, l'obbligo per le autorità doganali di fornire alle ASN i dati delle dichiarazioni in dogana si applichi anche nello Stato membro in cui si trovano le merci. Il regolamento delegato garantisce inoltre che le ASN possano ricevere informazioni dalle rispettive autorità doganali sulle semplificazioni doganali applicate e sugli operatori commerciali interessati.
4.CONCLUSIONE
La Commissione ha esercitato il potere di adottare atti delegati conferitole dal regolamento (UE) 2019/2152. La Commissione ritiene di dover continuare a disporre dei poteri delegati conferitile a norma del regolamento (UE) 2019/2152 in quanto ha necessità di aggiornare costantemente le informazioni che le autorità fiscali e doganali devono fornire alle rispettive ASN, dato che tali aggiornamenti riflettono i continui sviluppi riguardanti la disponibilità di informazioni relative all'IVA e alle dichiarazioni doganali. Ciò consente, da un lato, la produzione di statistiche accurate di alta qualità sugli scambi internazionali di beni. Dall'altro lato, la messa a disposizione di tali informazioni da parte delle autorità fiscali e doganali alle rispettive ASN consente di mantenere al minimo l'onere di comunicazione per le imprese.
Potrà essere necessario in futuro modificare le tematiche dettagliate di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2019/2152 e ridurre il tasso di copertura delle esportazioni intra-UE di beni alla luce degli sviluppi tecnici ed economici, pur assicurando il mantenimento di statistiche che soddisfino le norme di qualità in vigore. Il potere di apportare tali modifiche è conferito alal Commissione dall'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2152.
La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.