COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 14.2.2024
COM(2024) 66 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
1.Introduzione
Il regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale è stato adottato nel 2004. È entrato in vigore il 20 maggio 2004 e si applica a decorrere dal 1º gennaio 2006.
Il regolamento ha sostituito l'intero corpus normativo armonizzato in materia di sanità pubblica (16 direttive) e prevede norme più semplici e più flessibili, garantendo nel contempo un approccio basato sul rischio e la responsabilità degli operatori del settore alimentare per la sicurezza dei loro prodotti.
Il regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare una serie di atti delegati. Impone inoltre alla Commissione di elaborare una relazione destinata ai colegislatori sull'esercizio della delega di potere da esso prevista.
2.Base giuridica
La presente relazione è prescritta dall'articolo 11 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004. A norma di tale disposizione, il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda le questioni ivi elencate è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019 e la Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.
Come stabilito all'articolo 11 bis, paragrafo 2, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 853/2004.
L'articolo 11 bis, paragrafo 2, di tale regolamento stabilisce che la delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo, mentre l'articolo 11 bis, paragrafo 3, prevede che la delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento possa essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
3.Esercizio della delega
Durante il periodo di riferimento la Commissione ha esercitato i poteri delegati a essa conferiti a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, adottando i seguenti atti delegati:
·regolamento delegato (UE) 2020/2192 della Commissione, del 7 dicembre 2020, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il marchio di identificazione da utilizzare per determinati prodotti di origine animale nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord;
·regolamento delegato (UE) 2021/1374 della Commissione, del 12 aprile 2021, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (per quanto concerne il formaggio, la macellazione d'urgenza, i macelli mobili, il congelamento delle carni ecc.);
·regolamento delegato (UE) 2022/2258 della Commissione, del 9 settembre 2022, che modifica e rettifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti specifici in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per quanto riguarda i prodotti della pesca, le uova e determinati prodotti altamente raffinati, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione per quanto riguarda determinati molluschi bivalvi;
·regolamento delegato (UE) 2023/166 della Commissione, del 26 ottobre 2022, recante rettifica della versione in lingua francese dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (per quanto riguarda l'assenza di un obbligo di svuotare, scottare o pulire gli stomachi).
Il potere conferito a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, non è stato esercitato durante il periodo di riferimento poiché non è stata presentata alla Commissione alcuna richiesta di autorizzazione di sostanze diverse dall'acqua potabile per eliminare la contaminazione superficiale dei prodotti di origine animale.
Il potere conferito a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), non è stato esercitato durante il periodo di riferimento poiché non è stato necessario aggiornare i requisiti in materia di garanzie speciali.
Il potere conferito a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, non è stato esercitato durante il periodo di riferimento poiché non è stato necessario concedere deroghe agli allegati II e III.
La Commissione sta attualmente preparando un regolamento delegato che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda i requisiti specifici per determinati prodotti della pesca, prodotti lattiero-caseari, carni e uova.
4.Conclusioni
La Commissione ritiene necessaria una proroga della delega di potere conferitale a norma del regolamento (CE) n. 853/2004, conformemente all'articolo 11 bis, paragrafo 2, di tale regolamento, in quanto potrebbe dover intervenire nei rispettivi settori in futuro. La proroga della delega di potere sarà particolarmente importante per fornire al quadro giuridico la flessibilità necessaria, integrarlo e adeguarlo periodicamente, tenendo conto in particolare dell'esperienza acquisita dagli operatori del settore alimentare o dalle autorità competenti, dell'esperienza acquisita dalla Commissione, degli sviluppi tecnologici, dei pareri scientifici e delle variazioni dei modelli di consumo. Con la presente relazione la Commissione adempie l'obbligo di elaborare una relazione di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004 e invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prenderne atto.