Bruxelles, 19.1.2024

COM(2024) 16 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2016/1012 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale ("regolamento sulla riproduzione degli animali")


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2016/1012 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale ("regolamento sulla riproduzione degli animali")

1.INTRODUZIONE

Il regolamento (UE) 2016/1012 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale ("regolamento sulla riproduzione degli animali") 1 è stato adottato nel 2016. Detto regolamento è entrato in vigore il 19 luglio 2016 e si applica a decorrere dal 1º novembre 2018.

Il regolamento ha sostituito otto direttive del Consiglio (direttive 87/328/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/118/CEE, 90/119/CEE, 90/427/CEE, 94/28/CE e 2009/157/CE del Consiglio) 2 e una serie di decisioni della Commissione adottate a norma di tali direttive, relative alla riproduzione di bovini, suini, ovini e caprini ed equidi e all'importazione di animali riproduttori. Esso abroga inoltre la direttiva 91/174/CEE del Consiglio 3 (riproduzione di animali di altre specie) e la decisione 96/463/CE del Consiglio 4 che designa un centro di riferimento dell'Unione europea.

Il regolamento consolida, semplifica e adatta al trattato di Lisbona la maggior parte delle disposizioni stabilite in tali direttive in un quadro giuridico unico, sotto forma di regolamento. Introduce inoltre disposizioni sui controlli ufficiali e sulle attività che gli Stati membri e la Commissione sono tenuti a svolgere.

Conformemente alle disposizioni del regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare una serie di atti delegati e atti di esecuzione. Il regolamento impone inoltre alla Commissione l'obbligo di elaborare una relazione destinata ai colegislatori in merito all'esercizio della delega di poteri di cui al regolamento stesso.

2.BASE GIURIDICA

La presente relazione è prescritta dall'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012. A norma di tale disposizione, il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda le questioni ivi elencate è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni dal 19 luglio 2016 e la Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.

Come stabilito all'articolo 61, paragrafo 2, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 26, paragrafo 1, all'articolo 29, paragrafo 5, all'articolo 30, paragrafo 9, e all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012.

L'articolo 61, paragrafo 2, stabilisce inoltre che la delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo, mentre l'articolo 61, paragrafo 3, prevede che la delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

3.ESERCIZIO DELLA DELEGA

Durante il periodo di riferimento la Commissione ha esercitato la delega di potere ad essa conferita ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012, adottando il seguente atto delegato obbligatorio:

·regolamento delegato (UE) 2017/1940 della Commissione, del 13 luglio 2017, che integra il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e il formato dei certificati zootecnici emessi per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina che figurano in un documento unico di identificazione a vita per gli equidi 5 .

Detto regolamento delegato armonizza il certificato zootecnico emesso per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina, per quanto riguarda contenuto e procedura amministrativa, con il documento unico di identificazione a vita di cui all'articolo 114 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ("normativa in materia di sanità animale") 6 . Il documento unico di identificazione a vita deve accompagnare gli animali riproduttori di razza pura della specie equina in ogni momento, anche quando sono spostati all'interno dell'Unione. Detto regolamento delegato è stato trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio. Il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno richiesto una proroga del periodo di obiezione e non hanno sollevato obiezioni. Il regolamento delegato è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 25 ottobre 2017, è entrato in vigore il 14 novembre 2017 ed è applicabile dal 1º novembre 2018.

Ad oggi la Commissione si è quindi avvalsa di uno dei quattro conferimenti di potere per l'adozione di atti delegati, come previsto dal regolamento (UE) 2016/1012. Gli altri tre conferimenti di potere non sono obbligatori. Essi riguardano eventuali modifiche dell'allegato III (requisiti per la prova di performance e la valutazione genetica), dell'allegato IV (requisiti e compiti dei centri di riferimento dell'Unione europea) e dell'allegato V (contenuto dei certificati zootecnici) del regolamento. I tre allegati in questione contengono un gran numero di elementi tecnici e il loro adeguamento potrebbe essere necessario, tra l'altro, alla luce degli sviluppi tecnologici, dei progressi scientifici o del funzionamento del mercato interno.

Finora non è stato necessario modificare tali allegati a seguito degli sviluppi tecnologici o dei progressi scientifici, né le autorità competenti degli Stati membri o i portatori di interessi hanno indicato la necessità di modificarli.

4.CONCLUSIONE

La Commissione ha debitamente presentato l'atto delegato sulla base del conferimento di potere ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012, vale a dire il regolamento delegato (UE) 2017/1940 della Commissione. La Commissione ritiene necessario mantenere tale conferimento di potere in quanto potrebbero essere necessarie future modifiche di detto regolamento delegato.

Poiché i tre conferimenti di potere relativi agli atti delegati che modificano gli allegati III, IV e V del regolamento (UE) 2016/1012 sono chiaramente collegati ai progressi scientifici o tecnologici, la Commissione ritiene necessario mantenere tutti i conferimenti di potere in questione per l'adozione di atti delegati previsti da tale regolamento. L'eventuale necessità di elaborare e adottare atti delegati sulla base di tali conferimenti di potere potrebbe presentarsi in futuro. È importante mantenere la necessaria flessibilità nel quadro giuridico, in quanto gli aspetti tecnici di cui agli allegati III, IV e V del regolamento potrebbero dover essere aggiornati per futuri sviluppi tecnologici o progressi scientifici o alla luce del funzionamento del mercato interno.

Con la presente relazione la Commissione adempie l'obbligo di elaborare una relazione di cui all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012 e invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prenderne atto.

(1)

     Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n.º652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale ("regolamento sulla riproduzione degli animali") (GU Lº171 del 29.6.2016, pag.º66), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1012/oj.

(2)

   Direttiva 87/328/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1987, relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura (GU Lº167 del 26.6.1987, pag.º54), ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1987/328/oj.

   Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU Lº382 del 31.12.1988, pag.º36), ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/661/oj.

   Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU Lº153 del 6.6.1989, pag.º30), ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/361/oj.

   Direttiva 90/118/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione alla riproduzione dei suini riproduttori di razza pura (GU Lº71 del 17.3.1990, pag.º34), ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/118/oj.

   Direttiva 90/119/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione alla riproduzione dei suini ibridi riproduttori (GU Lº71 del 17.3.1990, pag.º36), ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/119/oj.

   Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU Lº224 del 18.8.1990, pag.º55), ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/427/oj.

   Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU Lº178 del 12.7.1994, pag.º66), ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/28/oj.

   Direttiva 2009/157/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU Lº323 del 10.12.2009, pag.º1), ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/157/oj.

(3)

   Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE (GU Lº85 del 5.4.1991, pag.º37), ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1991/174/oj.

(4)

   Decisione 96/463/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, che designa l'organismo di riferimento incaricato di collaborare all'uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura (GU Lº192 del 2.8.1996, pag.º19), ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/1996/463/oj.

(5)

     GU Lº275 del 25.10.2017, pag.º1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2017/1940/oj.

(6)

   Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU Lº84 del 31.3.2016, pag.º1), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.