5.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 315/4


Avviso del governo della Repubblica di Lituania a norma della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, , che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

(2023/C 315/04)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti (1) petroliferi, la Repubblica di Lituania notifica il proprio impegno a mantenere scorte specifiche.

1.

Il livello di scorte specifiche che la Repubblica di Lituania si impegna a mantenere equivale a 30 giorni di consumo giornaliero medio.

2.

L’impegno si applica al periodo dal 1o luglio 2022 al 30 giugno 2023.

3.

Le scorte specifiche sono costituite dalle categorie di prodotti di seguito elencate:

29 800 tonnellate di benzina;

173 590 tonnellate di gasolio.

4.

Le scorte specifiche sono di proprietà della Repubblica di Lituania.


(1)  GU L 265 del 9.10.2009, pag. 9.