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5.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 315/4 |
Avviso del governo della Repubblica di Lituania a norma della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, , che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi
(2023/C 315/04)
A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti (1) petroliferi, la Repubblica di Lituania notifica il proprio impegno a mantenere scorte specifiche.
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1. |
Il livello di scorte specifiche che la Repubblica di Lituania si impegna a mantenere equivale a 30 giorni di consumo giornaliero medio. |
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2. |
L’impegno si applica al periodo dal 1o luglio 2022 al 30 giugno 2023. |
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3. |
Le scorte specifiche sono costituite dalle categorie di prodotti di seguito elencate:
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4. |
Le scorte specifiche sono di proprietà della Repubblica di Lituania. |