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25.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 142/6 |
Avviso all'attenzione delle persone e del gruppo oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2023/848 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/845 del Consiglio, concernenti misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Da'esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati
(2023/C 142/05)
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone e del gruppo che figurano nell'allegato della decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2023/848 del Consiglio (2), e nell'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/845 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Da'esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati.
Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone e il gruppo figuranti nei summenzionati allegati debbano essere inclusi nell'elenco delle persone, dei gruppi, delle imprese e delle entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2016/1693 e al regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio.
Si richiama l'attenzione delle persone e del gruppo in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencate nell'allegato II del regolamento (UE) 2016/1686, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici in conformità dell'articolo 5 di tale regolamento.
Le persone e il gruppo in questione possono presentare una richiesta volta a ottenere la motivazione del Consiglio riguardo alla loro inclusione nell'elenco summenzionato. Le eventuali richieste devono essere inviate al seguente indirizzo:
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Consiglio dell'Unione europea |
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Segretariato generale |
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RELEX.1 |
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Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu
Le persone e il gruppo in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all'indirizzo summenzionato e unitamente a eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che li include nell'elenco. Al riguardo si richiama l'attenzione delle persone e del gruppo in questione sul periodico riesame dell'elenco da parte del Consiglio, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2016/1693 e all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1686. Affinché siffatte richieste possano essere valutate in occasione del prossimo riesame, esse dovranno essere presentate entro il 14 luglio 2023.
Si richiama inoltre l'attenzione delle persone e del gruppo in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(1) GU L 255 dell’21.9.2016, pag. 25.
(2) GU L 109 I dell’24.4.2023, pag. 38.