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27.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 70/6 |
Avviso all'attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità in elenco a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, aggiornata dalla decisione (PESC) 2023/422 del Consiglio, e l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/420 del Consiglio
(2023/C 70/04)
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità summenzionati, elencati nella decisione (PESC) 2023/422 del Consiglio (1) e nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/420 del Consiglio (2), del 24 febbraio 2023.
Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che restano validi i motivi per l'inclusione nell'elenco summenzionato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio (3), del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio (4), del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo. Pertanto, il Consiglio ha deciso di mantenere tali persone, gruppi ed entità nell'elenco.
Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, prevede che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti alle persone, ai gruppi e alle entità in questione e che i capitali, le altre attività finanziarie o le risorse economiche non siano messi a disposizione degli stessi, direttamente o indirettamente.
Si richiama l'attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencate nell'allegato del regolamento, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento.
Le persone, i gruppi e le entità in questione possono presentare una richiesta volta a ottenere la motivazione del Consiglio riguardo al loro mantenimento nell'elenco summenzionato (a meno che la motivazione sia già stata loro comunicata). Le eventuali richieste devono essere inoltrate al seguente indirizzo:
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Consiglio dell'Unione europea (all'attenzione del gruppo COMET designazioni) |
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Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu
Le persone, i gruppi e le entità in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all'indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che li include e mantiene nell'elenco. Tali richieste saranno esaminate all'atto del ricevimento. Al riguardo si attira l'attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità interessati sul periodico riesame dell'elenco da parte del Consiglio, conformemente all'articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC. Affinché siffatte richieste possano essere valutate in occasione del prossimo riesame, esse dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2023.
Si richiama inoltre l'attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la loro designazione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(1) GU L 61 del 27.2.2023, pag. 58.
(2) GU L 61 del 27.2.2023, pag. 37.