21.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 64/17


Conclusioni del Consiglio

sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali

(2023/C 64/06)

Il Consiglio dell’Unione europea,

1.   

SOTTOLINEA l’importanza di promuovere e rafforzare le norme in materia di buona governance fiscale, anche per quanto riguarda l’equità fiscale e la trasparenza fiscale e la lotta contro la frode, l’evasione e l’elusione fiscali, sia a livello dell’UE che a livello mondiale;

2.   

APPREZZA la costante e proficua cooperazione in materia fiscale tra il gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» e buona parte delle giurisdizioni di tutto il mondo;

3.   

ACCOGLIE CON FAVORE i progressi compiuti nelle giurisdizioni pertinenti attraverso le misure attive adottate entro i termini convenuti e i nuovi impegni assunti per risolvere le carenze individuate dal gruppo «Codice di condotta»;

4.   

ACCOGLIE CON FAVORE l’aggiornamento del criterio 1.1 sullo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali e gli impegni assunti dalle giurisdizioni che hanno avviato un dialogo con il gruppo «Codice di condotta» nel quadro di tale aggiornamento; SI RAMMARICA che alcune giurisdizioni non abbiano assunto un impegno nei confronti del gruppo entro il termine stabilito, il che ha portato alla loro inclusione nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, o siano state declassate dal forum globale in relazione alla loro valutazione sullo scambio di informazioni su richiesta;

5.   

DEPLORA il fatto che alcune giurisdizioni restino non cooperative a fini fiscali e che una serie di giurisdizioni non abbia rispettato i suoi impegni nei confronti del gruppo «Codice di condotta» per quanto riguarda i requisiti di sostanza economica di cui al criterio 2.2 o la riforma dei regimi fiscali dannosi di cui al criterio 2.1; INVITA tali giurisdizioni ad aprire un canale di dialogo con il gruppo «Codice di condotta» al fine di risolvere le questioni ancora in sospeso;

6.   

APPROVA la valutazione effettuata dal gruppo «Codice di condotta» del regime modificato delle holding internazionali della Federazione russa rispetto ai criteri tecnici del codice di condotta in materia di tassazione delle imprese nel contesto della lista UE, in particolare la valutazione del trattamento dei redditi da proprietà intellettuale e le disposizioni in materia di grandfathering, e RITIENE che la Federazione russa non abbia rispettato l’impegno di modificare il suo regime fiscale preferenziale dannoso e debba pertanto essere inclusa nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali; SOTTOLINEA che l’aggressione militare non provocata della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina, che il Consiglio europeo ha condannato con fermezza in più occasioni (1), impedisce al gruppo «Codice di condotta» di mantenere un dialogo con le autorità russe;

7.   

DEPLORA che la Turchia non abbia compiuto alcun progresso con uno Stato membro per quanto riguarda l’effettivo scambio automatico di informazioni; RIBADISCE il suo invito alla Turchia ad avviare le relazioni in sospeso ai fini dello scambio automatico di informazioni con uno Stato membro e ad assicurare la piena conformità ai requisiti stabiliti nelle conclusioni del Consiglio ECOFIN del 22 febbraio 2021, del 5 ottobre 2021, del 24 febbraio 2022 e del 4 ottobre 2022; RIBADISCE che l’effettivo scambio automatico di informazioni con tutti gli Stati membri è una condizione necessaria affinché la Turchia soddisfi il criterio 1.1 della lista UE; INVITA il gruppo a informare il Consiglio in merito ai pertinenti sviluppi e a continuare ad affrontare le questioni in sospeso per le quali non sono stati compiuti progressi;

8.   

APPROVA la relazione del gruppo «Codice di condotta» riportata nel documento 5922/23;

9.   

APPROVA, di conseguenza, la lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali («lista UE») figurante nell’allegato I;

10.   

APPROVA lo stato di avanzamento illustrato nell’allegato II per quanto riguarda gli impegni assunti dalle giurisdizioni cooperative in vista dell’applicazione delle norme di buona governance fiscale.


(1)  Docc. EUCO 18/22, EUCO 1/22, 21/22, 31/22. 34/22 e ST 9873/22.


ALLEGATO I

Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali

1.   Samoa americane

Le Samoa americane non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non hanno firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipendono, la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non si sono impegnate ad applicare gli standard minimi in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili (standard minimi in materia di BEPS) né ad affrontare queste problematiche.

2.   Anguilla

Non avendo adottato tutte le misure necessarie per garantire l'effettiva attuazione dei requisiti sostanziali di cui al criterio 2.2, Anguilla favorisce le strutture e i meccanismi offshore intesi ad attrarre utili senza un'attività economica effettiva.

Anguilla è in attesa di un esame supplementare da parte del forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali («forum globale») per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta (criterio 1.2).

3.   Bahamas

Non avendo adottato tutte le misure necessarie per garantire l'effettiva attuazione dei requisiti sostanziali di cui al criterio 2.2, le Bahamas favoriscono le strutture e i meccanismi offshore intesi ad attrarre utili senza un'attività economica effettiva.

4.   Isole Vergini britanniche

Le Isole Vergini britanniche non sono state valutate come almeno «ampiamente conformi» dal forum globale sullo scambio di informazioni su richiesta.

5.   Costa Rica

Il Costa Rica dispone di un regime di esenzione da tassazione dei redditi di fonte estera dannoso e non ha ancora risolto questa problematica.

Il Costa Rica si è impegnato a dare seguito in tempo utile alle raccomandazioni del forum globale per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni (criterio 1.1), in modo da ottenere la classificazione come almeno «in atto, ma da migliorare» sui requisiti fondamentali 1 e 2 nella relazione di revisione inter pares del forum globale dell'autunno 2024.

6.   Figi

Figi non è membro del forum globale, non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispone di regimi fiscali preferenziali dannosi (società di esportazione, incentivi alla tecnologia per la comunicazione dei redditi, aliquota d'imposta agevolata per le sedi regionali o globali), non è divenuta membro del quadro inclusivo né ha attuato gli standard minimi in materia di BEPS e non ha ancora risolto queste problematiche.

7.   Guam

Guam non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non ha firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipende, la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non si è impegnata ad applicare gli standard minimi in materia di BEPS né ad affrontare queste problematiche.

8.   Isole Marshall

Non avendo adottato tutte le misure necessarie per garantire l'effettiva attuazione dei requisiti sostanziali di cui al criterio 2.2, le Isole Marshall favoriscono le strutture e i meccanismi offshore intesi ad attrarre utili senza un'attività economica effettiva.

9.   Palau

Palau non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e non ha ancora risolto queste problematiche.

10.   Panama

Panama non è stato valutato come almeno «ampiamente conforme» dal forum globale sullo scambio di informazioni su richiesta, dispone di un regime di esenzione da tassazione dei redditi di fonte estera dannoso e non ha ancora risolto queste problematiche.

Panama si è impegnato a dare seguito in tempo utile alle raccomandazioni del quadro inclusivo per quanto riguarda l'attuazione del criterio 3.2 relativo alla rendicontazione paese per paese (CbCR), in modo che ciò si rifletta nella relazione di revisione inter pares dell'autunno 2023 sull'azione 13 del quadro inclusivo.

11.   Federazione russa

La Federazione russa dispone di un regime fiscale preferenziale dannoso (holding internazionali) e non ha risolto questa problematica.

12.   Samoa

Samoa dispone di un regime fiscale preferenziale dannoso (società offshore) e non ha ancora risolto questa problematica.

13.   Trinidad e Tobago

Trinidad e Tobago non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non è stata valutata come almeno «ampiamente conforme» dal forum globale sullo scambio di informazioni su richiesta, non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispone di regimi fiscali preferenziali dannosi (zone franche) e non ha ancora risolto queste problematiche.

Trinidad e Tobago si è impegnata a dare seguito in tempo utile alle raccomandazioni del quadro inclusivo per quanto riguarda l'attuazione del criterio 3.2 relativo alla rendicontazione paese per paese (CbCR), in modo che ciò si rifletta nella relazione di revisione inter pares dell'autunno 2023 sull'azione 13 del quadro inclusivo.

Trinidad e Tobago si è inoltre impegnata a dare seguito in tempo utile alle raccomandazioni del forum globale per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni (criterio 1.1), in modo da ottenere la classificazione come almeno «in atto, ma da migliorare» sui requisiti fondamentali 1 e 2 nella relazione di revisione inter pares del forum globale dell'autunno 2024.

14.   Isole Turks e Caicos

Non avendo adottato tutte le misure necessarie per garantire l'effettiva attuazione dei requisiti sostanziali di cui al criterio 2.2, le Isole Turks e Caicos favoriscono le strutture e i meccanismi offshore intesi ad attrarre utili senza un'attività economica effettiva.

15.   Isole Vergini degli Stati Uniti

Le Isole Vergini degli Stati Uniti non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non hanno firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipendono, la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispongono di regimi fiscali preferenziali dannosi (programma di sviluppo economico, società esenti, legge sulla regolamentazione del centro bancario internazionale), non si sono impegnate ad applicare gli standard minimi in materia di BEPS né ad affrontare queste problematiche.

16.   Vanuatu

Vanuatu favorisce le strutture e i meccanismi offshore intesi ad attrarre utili senza un'attività economica effettiva e non ha ancora risolto questa problematica.

Vanuatu è in attesa di un esame supplementare da parte del forum globale in relazione allo scambio di informazioni su richiesta.


ALLEGATO II

Stato di avanzamento della cooperazione con l'UE per quanto riguarda gli impegni assunti dalle giurisdizioni cooperative in vista dell'applicazione dei principi della buona governance fiscale

1.   Trasparenza

1.1.   Scambio automatico di informazioni

La seguente giurisdizione dovrebbe impegnarsi per un effettivo scambio di informazioni con tutti e ventisette gli Stati membri secondo il calendario di cui al punto 6 delle conclusioni del Consiglio del 22 febbraio 2021, al punto 4 delle conclusioni del Consiglio del 5 ottobre 2021, al punto 4 delle conclusioni del Consiglio del 24 febbraio 2022 e al punto 4 delle conclusioni del Consiglio del 4 ottobre 2022.

Turchia

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a dare seguito in tempo utile alle raccomandazioni del forum globale per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni, in modo da ottenere la classificazione come almeno «in atto, ma da migliorare» sui requisiti fondamentali 1 e 2 nella relazione di revisione inter pares del forum globale dell'autunno 2024.

Aruba, Belize, Curaçao e Israele

1.2.   Adesione al forum globale e valutazione soddisfacente per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta

Le seguenti giurisdizioni attendono un esame supplementare da parte del forum globale:

Botswana, Dominica e Seychelles

2.   Equa imposizione

2.1.   Esistenza di regimi fiscali dannosi

Alla seguente giurisdizione, che si è impegnata a modificare o abolire il proprio regime di esenzione da tassazione dei redditi di fonte estera dannoso entro la fine del 2022, che ha dovuto far fronte a vincoli di riforma costituzionale e che ha dimostrato progressi tangibili nel 2022, è stato concesso fino al 31 marzo 2023 per adeguare la propria legislazione per quanto riguarda le norme antiabuso e i requisiti di sostanza economica. La seguente giurisdizione si è impegnata ad applicare la legislazione modificata a decorrere dal 1o gennaio 2023:

Qatar

Alle seguenti giurisdizioni, che si sono impegnate a modificare o abolire i propri regimi di esenzione da tassazione dei redditi di fonte estera dannosi entro la fine del 2022 e che hanno dimostrato progressi tangibili in merito a tali riforme nel 2022, è stato concesso fino alla fine del 2023 per adeguare la propria legislazione per quanto riguarda il trattamento delle plusvalenze:

Hong Kong e Malaysia

Alla seguente giurisdizione, che si è impegnata a modificare o abolire un regime fiscale preferenziale nell'ambito del forum sulle pratiche fiscali dannose (FHTP) entro il 31 dicembre 2022, è stato concesso fino alla fine dell'aprile 2023 per adeguare la propria legislazione:

Giordania (zona economica speciale di Aqaba)

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a modificare o abolire i propri regimi fiscali preferenziali nell'ambito del forum sulle pratiche fiscali dannose (FHTP) entro il 31 dicembre 2023:

Albania (incentivi all'industria), Armenia (zone economiche franche e progetti nel campo della tecnologia dell'informazione) ed Eswatini (zona economica speciale)

3.   Prevenzione dell’erosione della base imponibile e del trasferimento degli utili

3.2.   Attuazione dello standard minimo della CbCR (azione 13 BEPS)

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate ad attuare lo standard minimo della CbCR dando seguito in tempo utile alle raccomandazioni del quadro inclusivo in modo che ciò si rifletta nella relazione di revisione inter pares dell'autunno del 2023 sull'azione 13 del quadro inclusivo, e/o attivando relazioni di scambio sulla CbCR con tutti gli Stati membri dell'UE entro il termine concordato:

Belize, Israele, Montserrat, Thailandia, Vietnam