15.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 56/15 |
dcAvviso all'attenzione di Zimbabwe Defence Industries, entità cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2011/101/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2023/339 del Consiglio, e al regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativi a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe
(2023/C 56/05)
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione dell'entità che figura nell'allegato I della decisione 2011/101/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2023/339 del Consiglio (2), e nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio (3), relativi a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe.
Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che l'entità figurante nei summenzionati allegati debba continuare a essere inclusa nell'elenco delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2011/101/PESC e al regolamento (CE) n. 314/2004.
Si richiama l'attenzione dell'entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 314/2004, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 7 del regolamento).
Anteriormente al 1o novembre 2023 l'entità in questione può presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che la include nell'elenco summenzionato. Le eventuali richieste devono essere inviate al seguente indirizzo:
Consiglio dell'Unione europea |
Segretariato generale |
RELEX.1 |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu
Si richiama inoltre l'attenzione dell'entità in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(1) GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6.