28.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 342/15 |
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2023/C 342/10)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commission (1).
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Campo de Borja»
PDO-ES-A0180-AM03
Data della comunicazione: 10.7.2023
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Modifica del titolo alcolometrico totale dei vini bianchi, rosati e rossi
Descrizione
È stato modificato il titolo alcolometrico totale dei vini bianchi, rosati e rossi, in conformità all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in base al quale il limite massimo del titolo alcolometrico totale può superare 15 % vol per i vini a denominazione di origine protetta prodotti senza alcun arricchimento.
La modifica riguarda la sezione 2, lettera a), «Caratteristiche analitiche del prodotto» del disciplinare di produzione e la sezione 4 «Descrizione del vino (dei vini)» del documento unico.
La modifica è ritenuta ordinaria poiché non rientrante in nessuno dei casi di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica).
Motivazione
La modifica si rende necessaria alla luce delle condizioni climatiche attuali, che ritardano la maturazione fenolica delle uve rispetto alla maturazione alcolica. Attualmente le aziende vinicole tendono a produrre vini a partire da uve che abbiano raggiunto la maturazione fenolica. La vendemmia è perciò più tardiva, con uve che presentano un tenore di zuccheri più elevato, e di conseguenza il vino acquisisce un titolo alcolometrico superiore.
2. Modifica delle caratteristiche organolettiche del vino spumante di qualità
Descrizione
È stata aggiunta una descrizione del colore dei vini spumanti di qualità rosati.
La modifica è da considerarsi una correzione poiché nella sezione 3, lettera c), «Produzione dei diversi tipi di vino» del disciplinare di produzione della DOP si precisa che il vino spumante di qualità può essere bianco e rosato senza però includere, erroneamente, il colore rosato.
La modifica riguarda la sezione 2, lettera b) «Caratteristiche organolettiche» del disciplinare di produzione e la sezione 4 «Descrizione del vino (dei vini)» del documento unico.
La modifica è ritenuta ordinaria poiché non rientrante in nessuno dei casi di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica).
Motivazione
La modifica è necessaria per completare la descrizione dell'aspetto del vino spumante di qualità rosato.
3. Aumento della resa di estrazione
Descrizione
È stata modificata la resa di estrazione, che non deve superare i 74 litri di vino per ogni 100 chilogrammi di uva.
La modifica riguarda la sezione 3, lettera b), «Pratiche enologiche specifiche» del disciplinare di produzione e la sezione 5.1 del documento unico.
La modifica è ritenuta ordinaria poiché non rientrante in nessuno dei casi di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica).
Motivazione
L'evoluzione dei diversi cloni varietali autorizzati per la DOP «Campo de Borja» ha determinato, negli ultimi 20 anni, un aumento della produttività media di vino per ogni chilogrammo di uva e, di conseguenza, ha portato a un incremento della resa di estrazione effettiva. Importanti sviluppi tecnologici hanno inoltre riguardato la fase di pressatura: rispetto alle presse continue di un tempo, quelle utilizzate oggi (pneumatiche e idrauliche) consentono di ottenere frazioni più elevate di mosto e di vino per ogni chilogrammo di uva, senza alterare la qualità del prodotto finale.
4. Modifica della resa massima di vino per ettaro
Descrizione
È stata modificata la resa massima di vino per ettaro, fissandola a 59,2 ettolitri per i vini di varietà a bacca rossa e a 74 ettolitri per i vini di varietà a bacca bianca.
La modifica riguarda la sezione 5) «Resa massima» del disciplinare di produzione e la sezione 5.2 del documento unico.
La modifica è ritenuta ordinaria poiché non rientrante in nessuno dei casi di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica).
Motivazione
La modifica della resa massima di vino per ettaro è consequenziale all'aumento della resa in pressa descritto al punto precedente.
5. Modifica dei requisiti aggiuntivi relativi ai limiti di produzione
Descrizione
È stato modificato il criterio tecnico che consente, in via eccezionale, di aumentare la produzione massima di uva per ettaro. L'applicazione o meno di tale deroga dipenderà dalla quantità di precipitazioni nella zona geografica della DOP. Nello specifico, qualora la pluviometria annuale della zona superi del 10 % la media degli ultimi 15 anni nel periodo compreso tra i mesi di novembre e giugno, il Consejo Regulador potrà consentire, in via eccezionale per tale vendemmia, il superamento del limite massimo di produzione stabilito per i vini protetti dalla DOP, purché non oltre il 25 %.
La modifica riguarda la sezione 8, lettera b), punto i), «Requisiti applicabili aggiuntivi» del disciplinare di produzione. Il documento unico rimane invariato.
La modifica è ritenuta ordinaria poiché non rientrante in nessuno dei casi di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica).
Motivazione
Il disciplinare attuale prevede la possibilità di aumentare i limiti di produzione (chilogrammi di uva per ettaro) nelle annate in cui, sulla base delle verifiche effettuate, l'allegagione si possa considerare eccezionale.
Tale criterio tecnico basato su un'allegagione eccezionale è stato introdotto al momento dell'istituzione della DOP «Campo de Borja», in un'epoca in cui nella stragrande maggioranza dei vigneti era impiantata la varietà Garnacha, molto soggetta a cascola durante l'allegagione; le annate caratterizzate da un'allegagione eccezionale erano perciò poco frequenti.
Attualmente le varietà impiantate nei vigneti della DOP sono molte di più, sebbene quella maggiormente presente sia ancora la Garnacha. I nuovi impianti di questa varietà sono cloni che sono stati selezionati poiché meno soggetti a cascola. Le altre varietà non sono soggette a cascola, motivo per cui la loro allegagione è sempre ottimale.
Si è tuttavia notato che le condizioni climatiche, nello specifico le precipitazioni abbondanti, possono associarsi ad un aumento della produzione di uva per ettaro; è il cosiddetto «effetto annata». Analizzando i dati registrati nella DOP, è stato possibile verificare che gli anni caratterizzati da maggiore piovosità corrispondono solitamente alle annate più produttive.
Si ritiene perciò appropriato e motivato modificare il criterio tecnico che consente di aumentare in via eccezionale la resa di produzione, vincolandolo alla quantità di precipitazioni anziché all'allegagione.
6. Eliminazione dei requisiti di produzione aggiuntivi
Descrizione
Sono stati eliminati i requisiti fissati nel disciplinare di produzione attuale relativamente alla possibilità di aumentare la resa di estrazione fino ad un massimo di 74 litri di vino per ogni 100 chilogrammi di uva nelle annate in cui, sulla base delle verifiche effettuate, l'allegagione possa considerarsi eccezionale.
La modifica riguarda la sezione 8, lettera b), «Requisiti applicabili aggiuntivi» del disciplinare di produzione. Il documento unico rimane invariato.
La modifica è ritenuta ordinaria poiché non rientrante in nessuno dei casi di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica).
Motivazione
Poiché la resa di estrazione fissata per la DOP è stata aumentata a 74 litri di vino per ogni 100 chilogrammi di uva, come descritto e motivato al punto 3.5, non è più necessario specificare la suddetta condizione eccezionale.
7. Aggiornamento dei riferimenti normativi nazionali
Descrizione
I riferimenti normativi citati nel disciplinare di produzione sono stati aggiornati poiché già sostituiti nella modifica precedentemente approvata.
La modifica riguarda la sezione 8 «Requisiti applicabili. Quadro giuridico» del disciplinare di produzione. Il documento unico rimane invariato.
La modifica è ritenuta ordinaria poiché non rientrante in nessuno dei casi di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica).
Motivazione
La modifica offre l'opportunità di aggiornare i riferimenti normativi nazionali. È stata scelta una formulazione che citi la normativa quadro anziché le disposizioni che approvano le modifiche apportate, allo scopo di evitare l'obsolescenza dei riferimenti.
8. Modifica dei requisiti di etichettatura aggiuntivi
Descrizione
È stata eliminata la possibilità di utilizzare nell'etichetta dei vini protetti dalla DOP «Campo de Borja» la sigla «DO» come forma abbreviata della menzione tradizionale «Denominazione di origine».
È stata inoltre eliminata la frase: «Queste menzioni si utilizzano per i vini che soddisfano i requisiti di cui alle sezioni 2 e 3.».
La modifica riguarda la sezione 8, lettera b), «Requisiti applicabili aggiuntivi» del disciplinare di produzione e la sezione 9 «Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)» del documento unico.
La modifica è ritenuta ordinaria poiché non rientrante in nessuno dei casi di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica).
Motivazione
Si ritiene più appropriato che nell'etichetta dei vini figuri la menzione «Denominazione di origine», eliminando la possibilità di utilizzare la forma abbreviata «DO».
È stata quindi eliminata la frase sopra citata, ritenuta non più necessaria.
9. Modifica della metodologia di controllo
Descrizione
Relativamente alle verifiche effettuate dall'organismo di controllo per la verifica del rispetto del disciplinare, si precisa che il prelievo dei campioni deve avvenire presso le aziende vinicole in cui ha luogo l'imbottigliamento ed è pertanto eliminata la possibilità di effettuare il campionamento presso le aziende vinicole dove si svolge la produzione.
La modifica riguarda la sezione 9, lettera b), «Verifica del rispetto del disciplinare» del disciplinare di produzione. Il documento unico rimane invariato.
La modifica è ritenuta ordinaria poiché non rientrante in nessuno dei casi di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica).
Motivazione
La modifica è volta ad adeguare la metodologia di campionamento alla norma UNE EN ISO/IEC 17065:2012. Il vino ottenuto nella fase di elaborazione non è valutabile, in quanto esso deve subire ulteriori trattamenti enologici prima dell'imbottigliamento, quali il filtraggio, la stabilizzazione o l'invecchiamento. Il prelievo dei campioni deve perciò avvenire presso le aziende vinicole in cui ha luogo l'imbottigliamento ed è stata eliminata la possibilità di effettuare il campionamento presso le aziende vinicole dove si svolge la produzione.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome o nomi da registrare
Campo de Borja
2. Tipo di indicazione geografica
DOP – Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. |
Vino |
3. |
Vino liquoroso |
5. |
Vino spumante di qualità |
4. Descrizione del vino (dei vini)
1. Vini bianchi e rosati
Descrizione testuale concisa
Vino bianco
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Aspetto: limpido, cristallino, giallo-verdolino. Odore: floreale, fruttato, franco. Gusto: fresco, acido. |
Vino rosato
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Aspetto: limpido, cristallino, rosa (franco). Odore: fruttato, floreale. Gusto: fresco, acido, fruttato.
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2. Vini rossi
Descrizione testuale concisa
Aspetto: limpido, cristallino, rosso (ciliegia).
Odore: fruttato, maturo, floreale.
Gusto: lungo, amabile, strutturato, corposo, con volume.
— |
Tenore massimo di anidride solforosa: 200 mg/l se il tenore di zuccheri è ≥ 5 g/l. |
— |
Titolo alcolometrico totale massimo: può superare 15 % vol nei vini prodotti senza arricchimento. |
— |
I parametri analitici non espressi devono essere conformi alla normativa in vigore.
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3. Vino spumante di qualità
Descrizione testuale concisa
Aspetto: limpido, cristallino, giallo o rosa (a seconda che si tratti di vino bianco o rosato).
Odore: fruttato e/o floreale.
Gusto: acido, equilibrato, fresco.
— |
I parametri analitici non espressi devono essere conformi alla normativa in vigore.
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4. Vino dolce naturale
Descrizione testuale concisa
Aspetto: a seconda del vino di base (che può essere bianco, rosato o rosso) presenterà sfumature verdoline, violacee o rosse.
Odore: si mantiene quello del vino di base, con aromi puliti e più intensi.
Gusto: intenso, gradevole al palato e con un certo grado di dolcezza, tipico del tenore di zuccheri, con note di frutta candita o secca.
— |
Tenore massimo di anidride solforosa: 200 mg/l nei vini bianchi e rosati e 150 mg/l nei vini rossi, se il tenore di zuccheri è < 5 g/l. |
— |
Tenore massimo di anidride solforosa: 250 mg/l nei vini bianchi e rosati e 200 mg/l nei vini rossi, se il tenore di zuccheri è ≥ 5 g/l. |
— |
I parametri analitici non espressi devono essere conformi alla normativa in vigore.
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5. Vino da vendemmia tardiva
Descrizione testuale concisa
Aspetto: a seconda del vino di base (che può essere bianco, rosato o rosso) presenterà sfumature verdoline, violacee o rosse.
Odore: si mantiene quello del vino di base, con aromi puliti e più intensi.
Gusto: intenso, gradevole al palato e con un certo grado di dolcezza, tipico del tenore di zuccheri, con note di frutta candita o secca.
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Tenore massimo di anidride solforosa: 200 mg/l nei vini bianchi e rosati e 150 mg/l nei vini rossi, se il tenore di zuccheri è < 5 g/l. |
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Tenore massimo di anidride solforosa: 250 mg/l nei vini bianchi e rosati e 200 mg/l nei vini rossi, se il tenore di zuccheri è ≥ 5 g/l. |
— |
I parametri analitici non espressi devono essere conformi alla normativa in vigore.
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6. Vini liquorosi
Descrizione testuale concisa
Aspetto: a seconda del vino di base (che può essere bianco, rosato o rosso) presenterà sfumature verdoline, violacee o rosse.
Odore: si mantiene quello del vino di base, con aromi puliti e più intensi.
Gusto: intenso, gradevole al palato e con un certo grado di dolcezza, tipico del tenore di zuccheri, con note di frutta candita o secca.
— |
Tenore massimo di anidride solforosa: 200 mg/l se il tenore di zuccheri è ≥ 5 g/l. |
— |
I parametri analitici non espressi devono essere conformi alla normativa in vigore.
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5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
Le densità d'impianto minima e massima sono pari, rispettivamente, a 1 500 e 4 000 ceppi per ettaro distribuiti in modo uniforme su tutta la superficie d'impianto.
La vendemmia viene effettuata destinando ai vini protetti esclusivamente partite di uva sana, con il grado di maturazione necessario, che presentano un tenore di zuccheri pari o superiore a 170 g/l di mosto, ed escludendo tutta l'uva in condizioni non ottimali.
Per ottenere l'estrazione del mosto o del vino e la relativa separazione dalle vinacce si applicano pressioni adeguate, in modo tale che la resa non sia superiore a 74 litri di vino per ogni 100 chilogrammi di uva.
5.2. Rese massime
1. |
Varietà rosse 8 000 chilogrammi di uve per ettaro 59,2 ettolitri per ettaro |
2. |
Varietà bianche 10 000 chilogrammi di uve per ettaro 74 ettolitri per ettaro |
6. Zona geografica delimitata
La zona geografica della DOP «Campo de Borja» è costituita dai terreni ubicati nei seguenti comuni della provincia di Saragozza, comunità autonoma di Aragona: Agón, Ainzón, Alberite, Albeta, Ambel, Bisimbre, Borja, Bulbuente, Bureta, El Buste, Fuendejalón, Magallón, Maleján, Pozuelo de Aragón, Tabuenca e Vera de Moncayo, nonché nei fogli catastali nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del comune di Mallén e nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 19 del comune di Fréscano.
7. Varietà principale/i di uve da vino
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CHARDONNAY |
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GARNACHA BLANCA |
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GARNACHA TINTA |
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GARNACHA TINTORERA |
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MACABEO - VIURA |
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MAZUELA |
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MOSCATEL DE ALEJANDRÍA |
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MOSCATEL DE GRANO MENUDO |
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SYRAH |
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TEMPRANILLO |
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VERDEJO |
8. Descrizione del legame/dei legami
Vino
Il legame con la zona geografica si basa su una tradizione storica precedente al 1 203. Il Monastero di Veruela ha influito notevolmente sull'evoluzione della vite preservando, sviluppando e promuovendo la viticoltura giunta fino ai nostri giorni. Le precipitazioni scarse, la presenza della tramontana e le brusche variazioni di temperatura incidono sulle caratteristiche organolettiche dei vini. La tramontana determina un'intensa evotraspirazione che limita l'umidità del suolo, causando uno stress idrico permanente con conseguente indebolimento delle viti. Pertanto la maturazione fenolica è molto lenta, il che aumenta la presenza di aromi e tonalità di colore intenso nei vini.
Vino liquoroso
La tradizione dei vini liquorosi della DOP «Campo de Borja» risale a diversi secoli fa. Le condizioni geografiche e climatiche della zona garantiscono un livello di maturazione molto elevato e, insieme alle caratteristiche dei vigneti, costituite da produzione scarsa e vendemmia tardiva, conferiscono ai vini un carattere distintivo in cui emergono gli aromi di frutta molto matura o perfino stramatura, qualità estremamente idonee ai vini liquorosi.
Vino spumante di qualità
I vini spumanti di qualità sono influenzati dagli elementi naturali della zona, ossia edafologia, climatologia e viticoltura, che conferiscono loro le specifiche caratteristiche visive, olfattive e gustative. Il metodo tradizionale viene utilizzato per produrre vini spumanti morbidi e cremosi in cui emergono gli aromi e i sapori dei vini della zona geografica. Dalla seconda fermentazione in bottiglia e dall'invecchiamento sulle fecce di fermentazione si ottengono bollicine fini e persistenti, oltre a un aroma fruttato ed elegante.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettaura, altri requisiti)
Quadro giuridico di riferimento
nella normativa nazionale.
Tipo di condizione supplementare
disposizioni supplementari in materia di etichettatura.
Descrizione della condizione
Le etichette commerciali, proprie di ciascuna impresa commerciale registrata, devono essere comunicate al Consejo Regulador per l'iscrizione nel registro delle etichette, in seguito al controllo dei requisiti elencati nel presente disciplinare.
Su di esse deve figurare obbligatoriamente la dicitura: denominazione di origine «Campo de Borja». Il prodotto destinato al consumo deve essere munito di marchi di garanzia, numerati ed emessi dal Consejo Regulador, che saranno apposti nell'azienda vinicola registrata onde evitare un possibile riutilizzo degli stessi.
Le menzioni tradizionali utilizzabili per i vini protetti dalla DOP «Campo de Borja» sono le seguenti:
menzione tradizionale di cui all'articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013: «denominazione di origine»;
menzioni tradizionali di cui all'articolo 112, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013: «Crianza», «Reserva», «Gran Reserva», «Añejo», «Noble», «Clásico», «Rancio», «Superior» e «Viejo».
Le menzioni complementari utilizzabili nell'etichetta, in base al metodo di produzione, sono le seguenti: «Naturalmente dulce» (dolce naturale), «Vendimia tardía» (vendemmia tardiva), «Maceración carbónica» (macerazione carbonica), «Roble» (invecchiato in botte di rovere) e «Fermentado en barrica» (fermentato in botte).
Quadro giuridico di riferimento
nella normativa nazionale.
Tipo di condizione supplementare
imbottigliamento nella zona geografica delimitata.
Descrizione della condizione
Il confezionamento deve avvenire nella zona geografica delimitata indicata nella sezione 4 del presente disciplinare di produzione, garantendo così l'origine del prodotto.
Il trasporto e l'imbottigliamento al di fuori dalla zona di produzione compromettono la qualità del vino, che può essere esposto a fenomeni di ossidoriduzione, sbalzi di temperatura e altro. Il rischio è tanto maggiore quanto più grande è la distanza percorsa. L'imbottigliamento nella zona di origine consente di mantenere inalterate le caratteristiche e la qualità del prodotto.
L'imbottigliamento costituisce un'operazione importante che, se non viene effettuata nel rispetto di rigorosi requisiti, può seriamente compromettere la qualità del prodotto e modificarne le caratteristiche.
Tale circostanza, unitamente all'esperienza e alla conoscenza approfondita delle caratteristiche specifiche dei vini acquisita, nel corso degli anni, dalle aziende vinicole della DOP «Campo de Borja», richiede l'imbottigliamento nella zona di origine. In tal modo i vini conservano tutte le loro caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche.
Link al disciplinare del prodotto
https://www.aragon.es/documents/20127/60698009/PLIEGO_CONDICIONES_DOP_Campo_Borja_cambios.pdf/c542144a-db1e-c608-8cc2-b6f7784385a3?t=1688112722069