4.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 275/33


Pubblicazione di una richiesta di modifica di una menzione tradizionale nel settore vitivinicolo a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, e dell'articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione

«Vino generoso»

(2023/C 275/14)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, e dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro 2 mesi dalla data della presente pubblicazione.

RICHIESTA DI MODIFICA RIGUARDANTE UNA MENZIONE TRADIZIONALE

«Vino generoso»

Data di ricezione: 5 maggio 2023

Numero di pagine (compresa la presente): 4

Lingua della richiesta di modifica: Spagnolo

Numero di fascicolo: Ares(2023) 3171190

Menzione tradizionale di cui è richiesta la modifica: «Vino generoso»

Richiedente: Direzione generale dell'Industria alimentare, ministero spagnolo dell'Agricoltura, della pesca e dell'alimentazione

Indirizzo completo (via e numero civico, città e codice postale, Stato):

Po Infanta Isabel, 1

28071 Madrid

ESPAÑA

Nazionalità: Spagnola

Telefono, fax, email:

Tel. +34 913475397

Fax +34 913475410

E-mail: dgia@mapa.es; sgccala@mapa.es

Descrizione della modifica

La sintesi della definizione/delle condizioni d'uso della menzione tradizionale «Vino generoso» in eAmbrosia stabilisce che:

«[Allegato III, lettera B, punto 8, del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione] o vino della DOP “Montilla-Moriles”, con la definizione di cui sopra, a condizione che non sia aggiunto alcole durante il processo di elaborazione e che il titolo alcolometrico effettivo minimo di 15 % vol sia stato raggiunto naturalmente».

Tale definizione/tali condizioni d'uso sono associate al regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, abrogato dal regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, che stabilisce norme per la menzione tradizionale «vino generoso» nell'allegato III, parte B, punto 8:

«La menzione specifica tradizionale “vino generoso”, nel caso dei vini liquorosi, è riservata ai vini liquorosi a denominazione di origine protetta secchi elaborati totalmente o parzialmente sotto fioretta e:

ottenuti da uve bianche delle varietà di vite Palomino de Jerez, Palomino fino, Pedro Ximénez, Verdejo, Zalema e Garrido Fino,

immessi al consumo dopo essere stati affinati in media due anni in fusti di rovere.

L'elaborazione sotto fioretta di cui al primo comma va intesa come il processo biologico che, intervenendo nello sviluppo spontaneo di una fioretta di lieviti tipici sulla superficie libera del vino dopo la totale fermentazione alcolica del mosto, conferisce al prodotto caratteristiche analitiche e organolettiche specifiche.».

La definizione/le condizioni d'uso sono state sostituite dalle seguenti:

«Il nome “vino generoso” è utilizzato solo per i vini e i vini liquorosi secchi delle categorie di prodotti vitivinicoli 1 e 3 di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recanti le denominazioni di origine protette “Condado de Huelva”, “Jerez-Xérès-Sherry”, “Lebrija”, “Málaga”, “Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda”, “Montilla-Moriles” e “Rueda”:

1.

elaborati esclusivamente da uve bianche ottenute dalle varietà autorizzate per ciascuna delle suddette denominazioni di origine protette;

2.

immessi al consumo dopo essere stati affinati in media due anni in fusti di rovere;

3.

che sviluppano spontaneamente una fioretta di lieviti tipici (denominata “flor”) sulla superficie libera del vino dopo la totale fermentazione alcolica del mosto, che conferiscono al prodotto caratteristiche analitiche e organolettiche specifiche, ad eccezione dei vini secchi tradizionali della DOP “Málaga”;

4.

con un titolo alcolometrico effettivo minimo del 14 % vol per la categoria 1 e del 15 % vol per la categoria 3, fatte salve le eccezioni previste dalla vigente normativa europea;

5.

con un tenore massimo di zuccheri riduttori (glucosio e fruttosio) di:

a)

4 g/l;

b)

9 g/l quando il tenore di acidità totale, espresso in g/l di acido tartarico, non è inferiore di più di 2 g/l al tenore di zucchero residuo;

c)

oppure, esclusivamente per i vini liquorosi, il livello di “secco” nel disciplinare.».

Spiegazione dei motivi della modifica

«Vino generoso» è una delle menzioni tradizionali che godono di maggior prestigio e tradizione tra le denominazioni di origine protette dell'Andalusia. Ad essa è stato fatto riferimento nei vari testi giuridici che riconoscono le DOP.

La menzione tradizionale attualmente è protetta e il suo impiego è disciplinato dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 112, lettera a), e dell'articolo 113 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

È anche definita nell'allegato III sezione B, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV. La menzione è stata inoltre inserita inizialmente nella banca dati elettronica della Commissione europea e-Bacchus, che è stata sostituita dal registro elettronico eAmbrosia. La definizione utilizzata si basa su un riferimento all'allegato III, sezione B, punto 8, del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le restrizioni applicabili, successivamente abrogato dal regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione del 12 marzo 2019, che mantiene le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009.

A fini di chiarezza, trasparenza e certezza del diritto, alcune menzioni tradizionali dei vini a denominazione di origine protetta dell'Andalusia sono state oggetto di regolamentazione ai sensi dell'ordinanza del ministero regionale dell'Agricoltura, della pesca, delle acque e dello sviluppo rurale del 22 febbraio 2023, pubblicata nella Gazzetta ufficiale andalusa (BOJA) n. 42 del 3 marzo 2023. L'ordinanza è lo strumento giuridico appropriato per l'approvazione delle menzioni tradizionali e per la loro successiva modifica nel registro dell'UE. Al fine di garantire la transizione giuridica dall'attuale quadro legislativo della menzione tradizionale «vino generoso» e delle menzioni tradizionali protette associate, è stata stabilita e pubblicata la definizione che descrive gli aspetti caratteristici e comuni delle denominazioni di origine protette che utilizzano la menzione tradizionale. In tal modo, si consente la concorrenza leale tra i produttori, fornendo nel contempo informazioni chiare ai consumatori. Uno degli aspetti nuovi della nuova definizione è l'identificazione delle specifiche denominazioni di origine protette che hanno il diritto di utilizzare tale menzione tradizionale. Oltre alle sei denominazioni d'origine dell'Andalusia, viene inclusa anche la denominazione «Rueda», in quanto il suo disciplinare ha sempre previsto l'uso della menzione tradizionale.

Nome del firmatario Direzione generale dell'Industria alimentare


(1)  GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 46.