13.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 246/14


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2023/C 246/09)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1) .

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Finca Élez»

PDO-ES-A0053-AM04

Data della comunicazione: 28.4.2023

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   È stata aggiunta la varietà Viognier.

Descrizione

È stata aggiunta la varietà Viognier.

La modifica interessa la sezione 6 del disciplinare di produzione e la sezione 7 del documento unico.

Tipo di modifica: ordinaria. La modifica non incide in alcun modo sul prodotto finale, che continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall'interazione tra fattori naturali ed umani. Si ritiene pertanto che essa non rientri in nessuno dei tipi previsti dall'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica).

Motivazione

La modifica si rende necessaria a seguito della corretta identificazione di una parcella con impianto di uve a bacca bianca corrispondenti alla varietà Viognier e presente nell'azienda agricola sin dalle sue origini.

2.   Modifica della denominazione delle tipologie di vino per tener conto della nuova varietà Viognier

Descrizione

La denominazione delle tipologie di vino è stata adeguata per tener conto della nuova varietà Viognier.

La modifica interessa i punti 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 3.3.1 e 3.3.2 del disciplinare di produzione e le sezioni 4 e 5, lettera a), del documento unico.

Tipo di modifica: ordinaria. La modifica non incide in alcun modo sul prodotto finale, che continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall'interazione tra fattori naturali ed umani. Si ritiene pertanto che essa non rientri in nessuno dei tipi previsti dall'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica).

Motivazione

La modifica mira ad includere la varietà Viognier nel disciplinare di produzione e introduce pertanto la possibilità di produrre vini monovarietali a partire dal suddetto vitigno.

3.   Adeguamento della denominazione dei tipi di vino

Descrizione e motivi

La dicitura «giovane» è stata sostituita con la dicitura «fecce fini», che sono in grado di migliorare l'ampiezza in bocca, conferendo ai vini un volume medio al palato.

La modifica interessa i punti 2.1.1, 2.2.1 e 3.3.1 del disciplinare di produzione e la sezione 4 del documento unico.

La dicitura «in botte» è stata sostituita con «in fusto di rovere».

La modifica interessa i punti 2.1.2, 2.2.2 e 3.3.2 del disciplinare di produzione e la sezione 4 del documento unico.

Il termine «barrica» è stato sostituito con «invecchiato».

La modifica interessa i punti 2.1.5, 2.2.5 e 3.4.2 del disciplinare di produzione e la sezione 4 del documento unico.

Tipo di modifica: ordinaria. La modifica non incide in alcun modo sul prodotto finale, che continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall'interazione tra fattori naturali ed umani. Si ritiene pertanto che essa non rientri in nessuno dei tipi previsti dall'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica).

Motivazione

L'obiettivo è ampliare la gamma dei prodotti e soddisfare le esigenze del mercato.

La dicitura «in fusto di rovere» è stata aggiunta al fine di consentire l'utilizzo di botti di diverso volume che possano conferire al vino livelli differenti di complessità e struttura.

L'aggiunta della denominazione «invecchiato» ha lo scopo di ampliare l'offerta dei vini disponibili e rispondere all'evoluzione della domanda del consumatore finale, eliminando dalla fase olfattiva le note tostate e affumicate tipiche dell'affinamento.

4.   Modifiche delle descrizioni organolettiche

Descrizione

Le descrizioni organolettiche dei vini sono state migliorate e completate, in particolare per quanto riguarda i rossi a seconda del tipo d'invecchiamento (in acciaio inossidabile, cemento o legno).

La modifica interessa il punto 2.2 del disciplinare di produzione e la sezione 4 del documento unico.

Tipo di modifica: ordinaria. La modifica non incide in alcun modo sul prodotto finale, che continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall'interazione tra fattori naturali ed umani. Si ritiene pertanto che essa non rientri in nessuno dei tipi previsti dall'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica).

Motivazione

Lo scopo della modifica è migliorare le descrizioni in base alla tipologia del prodotto.

5.   Modifiche dei limiti di anidride solforosa

Descrizione

È stata operata una distinzione tra i vini non biologici e i vini biologici per quanto riguarda i limiti massimi di anidride solforosa; per i vini non biologici il tenore di anidride solforosa è stato adeguato ai limiti stabiliti dal regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, mentre per i vini biologici sono stati fissati limiti inferiori.

La modifica interessa i punti 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 e 2.1.10 del disciplinare di produzione e la sezione 4 del documento unico.

Tipo di modifica: ordinaria. La modifica consiste in un adeguamento alla normativa vigente in relazione alle caratteristiche fisico-chimiche e non incide in alcun modo sul prodotto finale, che continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall'interazione tra fattori naturali ed umani. Si ritiene pertanto che essa non rientri in nessuno dei tipi previsti dall'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica).

Motivazione

Per l'anidride solforosa totale è stata introdotta una più ampia gamma di valori così da consentire una maggior possibilità di correzione del vino ai fini di una corretta conservazione, effettuando una distinzione tra vino biologico e non biologico.

6.   Modifica dei requisiti di acidificazione

Descrizione

La quantità massima di acido tartarico da aggiungere al mosto di uve a bacca bianca da acidificare è stata aumentata da 0,8 g/l a 1 g/l.

La modifica interessa la sezione 3 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.

Tipo di modifica: ordinaria. La modifica consiste in un adeguamento alla normativa vigente in relazione alle caratteristiche fisico-chimiche e non incide in alcun modo sul prodotto finale, che continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall'interazione tra fattori naturali ed umani. Si ritiene pertanto che essa non rientri in nessuno dei tipi previsti dall'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica).

Motivazione

La possibilità di attuare questa correzione è ampliata in caso di necessità straordinaria dovuta a squilibri nella maturazione delle uve.

7.   Modifiche relative alla macerazione

Descrizione

È stabilito che la produzione possa avvenire con o senza macerazione.

La modifica interessa il punto 3.3.1 del disciplinare di produzione e il punto 5.1 del documento unico.

Sono stati adeguati il tempo minimo di macerazione e la capacità massima dei recipienti di legno.

La modifica interessa il punto 3.3.2 del disciplinare di produzione e il punto 5.1 del documento unico.

Tipo di modifica: ordinaria. La modifica non incide in alcun modo sul prodotto finale, che continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall'interazione tra fattori naturali ed umani. Si ritiene pertanto che essa non rientri in nessuno dei tipi previsti dall'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica).

Motivazione

La produzione senza o con diversi livelli di macerazione può comportare lievi differenze organolettiche, che possono risultare più percepibili al palato, ad esempio una maggiore untuosità e un maggior volume. A seconda delle condizioni di maturazione delle uve può non essere necessaria alcuna tecnica di macerazione per raggiungere l'obiettivo desiderato; le uve possono essere infatti fortemente concentrate a causa dell'assenza di precipitazioni e in tal caso non richiedono alcun contatto prolungato.

Con l'aggiunta della varietà Viognier e la sostituzione delle botti con fusti di rovere, il tempo minimo di macerazione è stato ridotto a due ore e la capacità dei recipienti di legno è stata aumentata, consentendo l'utilizzo di fusti di rovere della capacità massima di 5 000 litri.

8.   Eliminazione dell’intervallo di temperatura di macerazione/fermentazione

Descrizione

Per la temperatura di macerazione/fermentazione è stato fissato un limite non superiore a 30 oC.

La modifica interessa il punto 3,4.1 del disciplinare di produzione e il punto 5.1 del documento unico.

Tipo di modifica: ordinaria. La modifica non incide in alcun modo sul prodotto finale, che continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall'interazione tra fattori naturali ed umani. Si ritiene pertanto che essa non rientri in nessuno dei tipi previsti dall'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica).

Motivazione

La modifica ha lo scopo di migliorare l'ampiezza e l'intervallo di fermentazione alcolica.

9.   Adeguamento delle pratiche enologiche del vino rosso invecchiato

Descrizione e motivazione

I giorni di fermentazione sono stati ridotti da 10 a 7 per permettere processi di vinificazione meno estrattivi; è stata incrementata la temperatura di macerazione/fermentazione fissando un limite non superiore a 30 oC al fine di migliorare l'ampiezza e l'intervallo di fermentazione alcolica. Per conferire maggiore complessità al prodotto, il vino deve rimanere per almeno otto mesi in botti di legno della capacità massima di 5 000 litri, o in vasche di cemento della capacità massima di 5 000 litri o in vasche di acciaio inossidabile, oppure per almeno due mesi in botti di legno della capacità massima di 600 litri.

La modifica interessa il punto 3.4.2 del disciplinare di produzione e il punto 5.1 del documento unico.

Tipo di modifica: ordinaria. La modifica non incide in alcun modo sul prodotto finale, che continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall'interazione tra fattori naturali ed umani. Si ritiene pertanto che essa non rientri in nessuno dei tipi previsti dall'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica).

10.   Adeguamento delle pratiche enologiche dei vini rossi Crianza, Reserva e Gran Reserva

Descrizione

Per la temperatura di macerazione/fermentazione è stato fissato un limite non superiore a 30 oC.

Nella sezione relativa al vino Crianza è stato eliminato il limite di sette anni relativo alla durata di utilizzo delle botti.

Nella sezione relativa al vino Reserva il tempo minimo di permanenza in botte è stato ridotto a 12 mesi, è stato specificato il periodo di affinamento in bottiglia ed è stato eliminato il limite di sei anni relativo alla durata di utilizzo delle botti.

Nella sezione relativa al vino Gran Reserva il tempo minimo di permanenza in botte è stato ridotto a 18 mesi, è stato specificato il periodo di affinamento in bottiglia ed è stato eliminato il limite di sei anni relativo alla durata di utilizzo delle botti.

La modifica interessa i punti 3.4.3, 3.4.4 e 3.4.5 del disciplinare di produzione e il punto 5.1 del documento unico.

Tipo di modifica: ordinaria. La modifica non incide in alcun modo sul prodotto finale, che continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall'interazione tra fattori naturali ed umani. Si ritiene pertanto che essa non rientri in nessuno dei tipi previsti dall'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica).

Motivazione

È stata incrementata la temperatura di macerazione/fermentazione al fine di migliorare l'ampiezza e l'intervallo di fermentazione alcolica.

I periodi di permanenza in botte e affinamento in bottiglia sono stati adeguati alle condizioni d'uso delle menzioni tradizionali Reserva e Gran Reserva.

È stato eliminato il limite di durata di utilizzo delle botti in quanto esse possono continuare ad apportare complessità e finezza al vino per tutta la loro vita utile.

11.   Ampliamento e definizione dell’intervallo di densità del vino rosato parzialmente fermentato in botte

Descrizione

L'intervallo di densità per il travaso del vino rosato parzialmente fermentato in botte è stato ampliato e fissato tra 1 100 e 1 015. Inoltre viene stabilito che un minimo del 10 % deve fermentare in fusti di rovere della capacità massima di 5 000 litri.

La modifica interessa il punto 3.4.7 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.

Tipo di modifica: ordinaria. La modifica non incide in alcun modo sul prodotto finale, che continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall'interazione tra fattori naturali ed umani. Si ritiene pertanto che essa non rientri in nessuno dei tipi previsti dall'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica).

Motivazione

La modifica ha lo scopo di stabilire con maggiore precisione il momento del travaso.

Viene specificato in cosa consiste la fermentazione parziale.

12.   Aggiunta dei limiti di resa della nuova varietà Viognier

Descrizione

Sono stati aggiunti i limiti di resa della varietà Viognier.

La modifica interessa la sezione 5 del disciplinare di produzione e il punto 5.2 «Voignier» del documento unico.

Tipo di modifica: ordinaria. La modifica non incide in alcun modo sul prodotto finale, che continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall'interazione tra fattori naturali ed umani. Si ritiene pertanto che essa non rientri in nessuno dei tipi previsti dall'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica).

Motivazione

Si tratta di una nuova varietà per la quale è necessario fissare i limiti di produzione, come per le altre varietà incluse nel disciplinare.

13.   Recapiti dell’autorità competente

Descrizione

Sono stati aggiornati i recapiti dell'autorità competente.

La modifica interessa la sezione 9 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.

Tipo di modifica: ordinaria. Si ritiene che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi previsti dall'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica).

Motivazione

La modifica del disciplinare di produzione offre l'opportunità di aggiornare anche i suddetti recapiti.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome o nomi da registrare

Finca Élez

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.   Vino Chardonnay, Viognier, Chardonnay fecce fini, Viognier fecce fini e rosso giovane

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Chardonnay, Viognier, Chardonnay e Viognier fecce fini: limpido, brillante, colore dal giallo verdolino al giallo dorato. Intensità elevata, presenza di aromi primari fruttati e floreali. Volume medio al palato, intensità elevata, equilibrio tra titolo alcolometrico e acidità.

Rosso giovane: limpido, brillante, colore di intensità molto elevata, con tonalità viola e rosse. Presenza di aromi primari fruttati e floreali. Intensità elevata, retrogusto prolungato e finale rotondo.

*

Il titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla legislazione dell’UE pertinente.

**

Anidride solforosa massima:

 

per il vino Chardonnay, Viognier, Chardonnay fecce fini, Viognier fecce fini:

200 mg/l per il vino non biologico;

170 mg/l per il vino biologico e con zuccheri totali espressi in glucosio e fruttosio compresi tra 2 e 7 g/l;

150 mg/l per il vino biologico e con zuccheri totali espressi in glucosio e fruttosio inferiori a 2 g/l;

 

per il vino rosso giovane:

150 mg/l per il vino non biologico;

120 mg/l per il vino biologico e con zuccheri totali espressi in glucosio e fruttosio compresi tra 2 e 5 g/l;

100 mg/l per il vino biologico e con zuccheri totali espressi in glucosio e fruttosio inferiori a 2 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11

Acidità totale minima

4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

15

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

2.   Vino Chardonnay e Viognier parzialmente fermentato in fusti di rovere e vini rossi invecchiati, Crianza e Reserva

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Tutti i vini sono limpidi e brillanti.

Chardonnay e Viognier: colore dal giallo al giallo dorato, di media intensità. Intensità elevata, con aromi complessi, fruttati, floreali e tipici dell'affinamento. Intensità elevata; retrogusto prolungato; struttura tannica equilibrata rispetto al titolo alcolometrico e alla glicerina.

Vino rosso invecchiato: colore di intensità molto elevata, con tonalità violacee e rosse. Intensità elevata, con aromi fruttati e floreali; se invecchiato in acciaio inossidabile mantiene la freschezza varietale e acquisisce volume, se invecchiato in cemento è aperto al palato e caratterizzato da spiccate note floreali, se invecchiato in botte di legno presenta aromi franchi di invecchiamento. Complessità al palato; se invecchiato in acciaio inossidabile produce una sensazione di setosità e volume al palato, se invecchiato in cemento è morbido, vigoroso e caratterizzato da buona acidità, se invecchiato in botti di legno contiene i tannini del legno; buona struttura tannica, retrogusto prolungato e finale rotondo.

Rosso Crianza: colore di intensità elevata, con tonalità rosso-blu. Intensità elevata, con aromi di frutti rossi e tipici dell'affinamento. Intensità elevata; equilibrio tra titolo alcolometrico e acidità, con presenza significativa di tannini fini.

Rosso Reserva: colore di intensità elevata, con tonalità granato e terracotta. Intensità elevata, con aromi tipici dell'affinamento percepibili e aromi di frutta matura. Intensità medio-elevata; presenza di tannini del legno e buona struttura tannica, comunque non aggressiva.

*

Il titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla legislazione dell’UE pertinente.

**

Anidride solforosa massima (mg/l):

 

vino bianco:

200 per il vino non biologico;

170 per il vino biologico e con zuccheri compresi tra 2 e 7 g/l;

150 per il vino biologico e con zuccheri < 2 g/l;

 

vino rosso:

150 per il vino non biologico;

120 per il vino biologico e con zuccheri compresi tra 2 e 5 g/l;

100 per il vino biologico e con zuccheri < 2 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11,5

Acidità totale minima

4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

15

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

3.   Vino Chardonnay

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Limpido e brillante; colore dal giallo al giallo dorato, di media intensità. Aromi di intensità medio-alta, fruttati, dolci e di affinamento, senza predominanza di questi ultimi. Elevata intensità al palato; equilibrio tra acidità e zuccheri.

*

Il titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla legislazione dell’UE pertinente.

**

Anidride solforosa massima:

250 mg/l per il vino non biologico;

220 mg/l per il vino biologico.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12

Acidità totale minima

4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

15

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

4.   Vino rosso Gran Reserva, rosato giovane e rosato parzialmente fermentato in botte

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Rosso: tonalità rosse e mattone. Intensità elevata al naso, con aromi tipici dell'affinamento percepibili e aromi di frutta matura. Presenza di tannini del legno e buona struttura tannica, comunque non aggressiva.

Rosato giovane: limpido e brillante, con tonalità rosa accese. Intensità elevata, pulito, con note di frutta rossa, in particolare di fragola. Intensità elevata, fruttato, con un buon equilibrio tra acidità e titolo alcolometrico.

Rosato parzialmente fermentato in botte: limpido e brillante, con tonalità rosa accese. Intensità elevata, pulito, con note di frutti rossi, in particolare di fragole, e accenni tostati. Intensità elevata, fruttato, con un buon equilibrio tra acidità e titolo alcolometrico.

*

Il titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla legislazione dell’UE pertinente.

**

Anidride solforosa massima:

 

vino rosso Gran Reserva:

150 mg/l per i vini non biologici;

120 mg/l per il vino biologico e con zuccheri totali espressi in glucosio e fruttosio compresi tra 2 e 5 g/l;

100 mg/l per il vino biologico e con zuccheri totali espressi in glucosio e fruttosio inferiori a 2 g/l;

 

rosato giovane e rosato parzialmente fermentato in botte:

180 mg/l per il vino non biologico;

170 mg/l per il vino biologico e con zuccheri totali espressi in glucosio e fruttosio compresi tra 2 e 10 g/l;

150 mg/l per il vino biologico e con zuccheri totali espressi in glucosio e fruttosio inferiori a 2 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12

Acidità totale minima

4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

16,7

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

1.   Pratica enologica specifica

La pressione esercitata durante la pressatura non consente di ottenere oltre 74 litri per 100 kg di uva. La pressione massima di pressatura è inferiore a 2 kg/cm2.

Vino Chardonnay: macerazione in vasca di macerazione-pressatura per un minimo di due ore. Omogeneizzazione in vasca per un tempo compreso tra 24 e 72 ore.

Un minimo del 10 % deve fermentare in fusti di rovere della capacità massima di 5 000 litri. Riposo del vino in fusti di rovere per almeno due mesi.

Vino rosso: fermentazione-macerazione a una temperatura non superiore a 30 °C per almeno 7 giorni per i vini invecchiati e Crianza e per almeno 15 giorni per i vini Reserva e Gran Reserva.

5.2.   Rese massime

1.   Cabernet Sauvignon, Chardonnay e Viognier

9 000 chilogrammi di uve per ettaro

66,60 ettolitri per ettaro

2.   Tempranillo

12 000 chilogrammi di uve per ettaro

88,80 ettolitri per ettaro

3.   Merlot

8 500 chilogrammi di uve per ettaro

62,90 ettolitri per ettaro

4.   Syrah

13 000 chilogrammi di uve per ettaro

96,20 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

Comprende le seguenti parcelle nel comune di El Bonillo (Albacete):

poligono 95, parcelle 16d, 16da, 16db e 17;

poligono 97, parcella 24;

poligono 100, parcelle 2, 3 e 8.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

CABERNET SAUVIGNON

CHARDONNAY

MERLOT

SYRAH

TEMPRANILLO

VIOGNIER

8.   Descrizione del legame/dei legami

L'azienda agricola è situata a 1 080 metri di altitudine, in un'area caratterizzata da un clima continentale con aria molto secca e importanti escursioni termiche tra il giorno e la notte nel periodo di maturazione. I terreni sono argillo-calcarei, poveri, ghiaiosi e ben drenati, con un pH basico che si aggira intorno a 8.

I vini presentano il giusto equilibrio tra una buona acidità e il titolo alcolometrico che, essendo solitamente piuttosto elevato, si traduce in vini che risultano più freschi e meglio si prestano all'invecchiamento. Caratterizzati da aromi di frutta fresca più acida e note floreali e minerali, tali vini da invecchiamento presentano un taglio continentale piuttosto che mediterraneo, con una concentrazione medio-alta di aromi, eleganza, equilibrio e freschezza.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Link al disciplinare del prodotto

http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/consejos_new/pliegos/M04PC_FINCAELEZ_20221104.pdf


(1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.