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27.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 224/15 |
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2023/C 224/08)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Valencia»
PDO-ES-A0872-AM04
Data della comunicazione: 3.4.2023
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Categorie di prodotti vitivinicoli - Miglioramento redazionale
Descrizione
I riferimenti «vino bianco», «vino rosso» e «vino rosato» sono sostituiti dal termine «vino». La categoria VINO comprende i vini bianchi, rosati e rossi, quali definiti nell'allegato VII, parte II, «Categorie di prodotti vitivinicoli» del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
La modifica interessa il punto 2 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientrante in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'OCM unica.
Motivazione
L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato 2019/33 stabilisce che «[l]a descrizione dei prodotti vitivinicoli indica la o le categorie pertinenti di prodotti vitivinicoli scegliendole tra le categorie di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013».
È pertanto necessario apportare tale modifica affinché la formulazione venga adeguata alle disposizioni regolamentari.
2. Introduzione di un limite per il titolo alcolometrico effettivo massimo relativo ai vini bianchi, rosati e rossi etichettati con la menzione «Petit Valencia»
Descrizione
Per il titolo alcolometrico effettivo dei vini etichettati con la menzione «Petit Valencia» ( % vol) si specifica il limite massimo di 9 % vol; l'intervallo autorizzato è quindi compreso tra 4,5 e 9 % vol.
La modifica interessa il punto 2.a del disciplinare di produzione e il punto 4 del documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientrante in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'OCM unica.
Motivazione
Si ritiene necessario fissare, per i vini bianchi, rossi o rosati etichettati con la menzione «Petit Valencia», un intervallo autorizzato compreso tra 4,5 e 9 % vol al fine di evitare confusione con gli altri vini bianchi, rossi o rosati.
3. Modifiche dell’acidità volatile per i vini rossi, bianchi e rosati con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 12,5 % vol
Descrizione
Per i vini rossi, da un lato, e per i vini bianchi e rosati, dall'altro, tutti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 12,5 % vol, viene precisato un limite di acidità volatile inferiore a 1,2 g/l, per i vini rossi, e a 1,08 g/l, per gli altri vini.
La modifica interessa il punto 2.a. del disciplinare di produzione e il punto 4 del documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientrante in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'OCM unica.
Motivazione
La modifica è conforme all'allegato I, parte C, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
4. Correzione delle indicazioni riguardanti il tenore di zucchero
Descrizione
Si correggono le indicazioni riguardanti il tenore di zucchero dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico poiché formulati in modo errato: si sostituiscono i termini «Bruto» con «Brut» e «Natural» con «Nature».
La modifica interessa il punto 2.a del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientrante in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'OCM unica.
Motivazione
Correzione di errori.
5. Introduzione della descrizione organolettica dei vini rosati invecchiati
Descrizione
Si specifica la descrizione organolettica dei vini rosati invecchiati in botte, che era erroneamente mancante.
La modifica interessa il punto 2.b del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientrante in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'OCM unica.
Motivazione
Si ritiene opportuno prevedere, dal punto di vista organolettico, la possibilità che un vino rosato sia affinato in botte ed includerne di conseguenza la descrizione.
6. Varietà utilizzate per la produzione di vini spumanti di qualità del tipo aromatico
Descrizione
Nella sezione relativa alle pratiche enologiche specifiche si specificano le varietà di cui al punto 6 del disciplinare che possono essere utilizzate per la produzione di vino spumante di qualità del tipo aromatico.
La modifica interessa il punto 3 del disciplinare di produzione e il punto 5.1 del documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientrante in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'OCM unica.
Motivazione
La modifica è conforme all'allegato II, appendice, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, secondo il quale non tutte le varietà possono essere utilizzate per questo tipo di vini spumanti.
7. Resa di produzione delle uve Moscatel de Alejandría
Descrizione
Per le uve Moscatel de Alejandría si stabilisce una produzione massima autorizzata per ettaro di 16 000 kg e 121,60 hl.
La modifica interessa il punto 5 del disciplinare di produzione e il punto 5.2 del documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientrante in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'OCM unica.
Motivazione
La varietà Moscatel de Alejandría si è perfettamente adattata al clima mediterraneo di Valencia e presenta rese elevate.
Grazie all'ammodernamento delle tecniche di allevamento si sta osservando un aumento della resa delle parcelle su cui è impiantata tale varietà, senza per questo incidere sulla qualità e sulla tipicità dei prodotti ottenuti.
Per allinearsi a tale realtà occorre differenziare la resa massima della varietà Moscatel de Alejandría dalle altre varietà bianche e aumentarla a 16 000 kg per ettaro in base ai dati disponibili e all'esperienza acquisita per questa denominazione di origine.
8. Miglioramento redazionale riguardante il legame con la zona geografica
Descrizione
La descrizione contenuta nell'intera sezione 7 relativa al legame con la zona geografica è modificata.
La modifica interessa il punto 7 del disciplinare di produzione e il punto 8 del documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto, trattandosi semplicemente di una miglior formulazione del testo relativo al legame, che resta di per sé immutato, essa non rientra in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'OCM unica.
Motivazione
A seguito delle sentenze nn. 958/2021 e 959/2021 della Camera del contenzioso amministrativo della Corte suprema, l'intero disciplinare del 2011 era stato riformulato. Ora, tuttavia, occorre adeguare il testo riguardante il legame alle osservazioni formulate a suo tempo dalla Commissione, con particolare riferimento alla descrizione per ciascuna categoria di prodotto.
9. Introduzione della possibilità di produzione nelle immediate vicinanze della zona delimitata
Descrizione
A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33, si introduce una deroga alla produzione all'interno della zona delimitata, per i comuni della Comunitat Valenciana adiacenti a quelli della zona geografica.
La modifica interessa il punto 8.b.iii del disciplinare di produzione e il punto 9 del documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientrante in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'OCM unica.
Motivazione
Ci si avvale in tal caso delle possibili deroghe previste all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione.
10. Miglioramento redazionale della sezione riguardante il controllo della coesistenza dei vini
Descrizione
La frase «A tal fine, il Consejo Regulador, tramite il suo organismo di controllo, stabilisce le misure di controllo che ritiene necessarie» è soppressa in quanto essa non aggiunge al testo alcunché di rilevante.
La modifica interessa il punto 8.b.iv del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientrante in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'OCM unica.
Motivazione
Ovviamente, l'organismo di controllo esistente sarà in ogni caso responsabile della definizione delle procedure necessarie a verificare non solo la coesistenza di vini diversi, ma anche tutti gli altri aspetti del disciplinare di produzione.
11. Aggiornamento dei riferimenti normativi
Descrizione
I riferimenti alla precedente OCM sono sostituiti da quelli attualmente in vigore.
La modifica interessa il punto 8.b.v del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientrante in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'OCM unica.
Motivazione
Ci si avvale della modifica di altri aspetti del disciplinare di produzione per aggiornare i riferimenti normativi.
12. Requisiti applicabili – diciture in etichetta: «Muscatel de Valencia» o «Vino de licor Moscatel de Valencia»
Descrizione
Con questa modifica si vogliono distinguere due modalità di produzione del vino liquoroso Moscatel. Qualora si voglia utilizzare mosto con fecce e buccia, sarà obbligatorio apporre la dicitura «Tradicional» che, in caso contrario, andrà omessa. Si precisa che, in entrambi i casi, il 100 % delle uve dovrà provenire dal vitigno Moscatel de Alejandría.
La modifica interessa il punto 8.b.v e 8.b.vi del disciplinare di produzione e il punto 9 del documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientrante in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'OCM unica.
Motivazione
Si tratta di un tipo di vino presente in questa denominazione di origine sin dall'inizio e già incluso nella prima normativa pertinente risalente al 1957.
È necessario distinguere tra le due forme di produzione esistenti nella denominazione di origine «Valencia» per l'ottenimento di vino liquoroso Moscatel, che consistono nell'utilizzo di mosto chiarificato o di mosto integrale.
13. Aggiornamento dei dati di contatto dell’autorità competente
Descrizione
I dati di contatto dell'autorità competente vengono aggiornati.
La modifica interessa il punto 9.a del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientrante in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'OCM unica.
Motivazione
Ci si avvale della modifica di altri aspetti del disciplinare di produzione per aggiornare queste informazioni.
14. Rettifica concernente l’ambito dei controlli
Descrizione
Nell'ambito dei controlli per la verifica della conformità al disciplinare vengono inclusi il processo di produzione e il prodotto.
La modifica interessa il punto 9.b.i del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientrante in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'OCM unica.
Motivazione
Ci si avvale della modifica di altri aspetti del disciplinare di produzione per ovviare a tale omissione, poiché i controlli riguardano ovviamente anche il processo produttivo e il prodotto stesso.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Valencia
2. Tipo di indicazione geografica
DOP – Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
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1. |
Vino |
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3. |
Vino liquoroso |
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6. |
Vino spumante di qualità del tipo aromatico |
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8. |
Vino frizzante |
4. Descrizione del vino (dei vini)
1. Vino bianco
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Nei vini bianchi prevalgono le tonalità gialle, che vanno dal giallo più pallido al giallo dorato. Possono essere sottoposti ad affinamento in legno. Al naso presentano aromi puliti e di buona intensità, con note fruttate. Al palato sono caratterizzati da una buona acidità, risultano freschi e fruttati e hanno una buona persistenza.
Anidride solforosa massima: 200 mg/l se il tenore di zuccheri è < 5 g/l e 300 mg/l se è pari o superiore a 5 g/l.
Acidità volatile massima se il titolo alcolometrico effettivo è > 12,5 % vol: 18 meq/l.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
9 |
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Acidità totale minima |
3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,33 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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2. Vino rosato e rosso
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
I vini rosati presentano tonalità rosa, con riflessi color lampone, fragola, ribes o salmone. Al naso presentano aromi puliti e intensi, prevalentemente fruttati. Al palato sono caratterizzati da una buona acidità, sono franchi ed equilibrati. Hanno una buona persistenza. Nei vini rossi prevalgono le tonalità scure, soprattutto rosse con riflessi violacei, porpora, granata, ciliegia o rubino. Al naso presentano una buona intensità e marcati sentori di frutta.
Anidride solforosa massima: per i vini rosati, 200 mg/l se il tenore di zuccheri è < 5 g/l e 250 mg/l se è pari o superiore a 5 g/l; per i vini rossi, 150 mg/l se il tenore di zuccheri è < 5 g/l e 200 mg/l se è pari o superiore a 5 g/l.
Acidità volatile massima se il titolo alcolometrico effettivo è > 12,5 % vol: 18 meq/l.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
9,5 |
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Acidità totale minima |
3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,33 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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3. Vino «Crianza», «Reserva» e «Gran Reserva»
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Sono caratterizzati da tonalità più accentuate rispetto alla partita. I vini bianchi presentano un giallo più intenso. I vini rossi possono presentare tonalità fino al rosso mattone. Al naso sono caratterizzati da un equilibrio tra frutta e legno. Al palato presentano buone sensazioni retronasali.
Anidride solforosa massima: per i vini bianchi e rosati, 200 mg/l se il tenore di zuccheri è < 5 g/l e 300 mg/l per i bianchi e 250 mg/l per i rosati se è pari o superiore a 5 g/l; per i vini rossi, 150 mg/l se il tenore di zuccheri è < 5 g/l e 200 mg/l se è pari o superiore a 5 g/l.
Acidità volatile massima se il titolo alcolometrico effettivo è > 12,5 %vol: 18 meq/l.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
12 |
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Acidità totale minima |
3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,33 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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4. Vino liquoroso bianco, rosato e rosso
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Nei vini liquorosi bianchi prevalgono le tonalità gialle da pallide a dorate. I vini liquorosi rosati presentano tonalità rosa con riflessi color lampone, fragola, ribes o salmone. I vini liquorosi rossi presentano tonalità rosse con riflessi violacei, porpora, granata o rubino. Hanno una buona intensità aromatica, soprattutto se ottenuti dalle uve Moscatel. Al palato sono dolci, golosi, equilibrati e dal retrogusto intenso.
Anidride solforosa massima: 150 mg/l se il tenore di zuccheri è < 5 g/l e 200 mg/l se è pari o superiore a 5 g/l.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
15 |
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Acidità totale minima |
1,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
20 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Vino spumante di qualità del tipo aromatico bianco, rosato e rosso
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Se la partita è bianca, prevalgono le tonalità gialle da pallide a dorate. Se la partita è rosata, le tonalità sono rosa con riflessi color lampone, fragola, ribes o salmone. Se la partita è rossa, le tonalità sono rosse con riflessi violacei, porpora, granata, ciliegia o rubino. Al naso presentano aromi puliti e intensi, caratteristici della varietà. Al palato sono caratterizzati da una buona acidità e una buona intensità. Sono vini freschi, con una buona integrazione dell'anidride carbonica.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
6 |
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Acidità totale minima |
3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,33 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
185 |
6. Vino frizzante bianco, rosato e rosso
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Se la partita è bianca, prevalgono le tonalità gialle da pallide a dorate. Se la partita è rosata, le tonalità sono rosa con riflessi color lampone, fragola, ribes o salmone. Se la partita è rossa, le tonalità sono rosse con riflessi violacei, porpora, granata, ciliegia o rubino. Al naso presentano aromi puliti e intensi, caratteristici della varietà. Al palato sono freschi, fruttati e intensi, con una buona integrazione dell'anidride carbonica.
Anidride solforosa massima: per i vini bianchi e rosati, 200 mg/l se il tenore di zuccheri è < 5 g/l e 250 mg/l se è pari o superiore a 5 g/l; per i vini rossi, 150 mg/l se il tenore di zuccheri è < 5 g/l e 200 mg/l se è pari o superiore a 5 g/l.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
7 |
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Acidità totale minima |
3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,33 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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7. Vino bianco, rosato e rosso recante la menzione «Petit Valencia»
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Le caratteristiche sono simili a quelle descritte per i vini bianchi, rosati e rossi.
Anidride solforosa massima: per i vini bianchi e rosati, 200 mg/l se il tenore di zuccheri è < 5 g/l e 300 mg/l per i bianchi e 250 mg/l per i rosati se è pari o superiore a 5 g/l; per i vini rossi, 150 mg/l se il tenore di zuccheri è < 5 g/l e 200 mg/l se è pari o superiore a 5 g/l.
Titolo alcolometrico volumico effettivo massimo: 9 % vol.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
4,5 |
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Acidità totale minima |
3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,33 |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
1.
Pratica enologica specifica
Per l'estrazione del vino e la separazione dalle vinacce deve essere applicata una pressione adeguata, in modo che la resa non sia superiore a 82 litri di mosto o a 76 litri di vino per ogni 100 chilogrammi di uve. Le frazioni di vino ottenute con l'impiego di pressioni inadeguate non possono in nessun caso essere utilizzate per la produzione di vini protetti.
I recipienti in legno utilizzati nei processi di invecchiamento devono essere di rovere e avere una capacità conforme ai limiti di volume previsti dalla normativa in vigore per l'uso di talune menzioni tradizionali.
Per la produzione di vini spumanti di qualità del tipo aromatico si utilizzano le seguenti varietà: Albariño, Gewürztraminer, Macabeo, Alarije (Malvasía Riojana, Subirat Parent), Moscatel de Alejandría, Moscatel de Grano Menudo e Verdejo.
5.2. Rese massime
1. Varietà rosse
9 100 chilogrammi di uve per ettaro
2. Varietà bianche
12 000 chilogrammi di uve per ettaro
3. Varietà rosse
69,16 ettolitri per ettaro
4. Varietà bianche
91,20 ettolitri per ettaro
5. Varietà Moscatel de Alejandría
16 000 kg di uva per ettaro
6.
121,60 hl per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La zona di produzione tutelata dalla denominazione di origine protetta «Valencia» comprende i terreni della provincia di Valencia inclusi nelle unità geografiche più piccole della zona tutelata dalla DOP, denominate sottozone e costituite dai seguenti comuni:
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a) |
sottozona ALTO TURIA: Alpuente, Aras de los Olmos, Benagéber, Calles, Chelva, La Yesa, Titaguas e Tuéjar; |
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b) |
sottozona VALENTINO: Alborache, Alcublas, Andilla, Bétera, Bugarra, Buñol, Casinos, Cheste, Chiva, Chulilla, Domeño, Estivella, Gestalgar, Godella, Godelleta, Higueruelas, Llíria, Losa del Obispo, Macastre, Montserrat, Montroy, Náquera, Paterna, Pedralba, Picaña, Real, Riba-roja de Túria, Torrent, Turís, Vilamarxant, Villar del Arzobispo e Yátova; |
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c) |
sottozona MOSCATEL DE VALENCIA: Catadau, Cheste, Chiva, Godelleta, Llombai, Montroy, Montserrat, Real, Torrent, Turís e Yátova; |
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d) |
sottozona CLARIANO: Atzeneta d’Albaida, Agullent, Albaida, Alfarrasí, Anna, Aielo de Malferit, Aielo de Rugat, Ayora, Barx, Bèlgida, Bellreguard, Bellús, Beniatjar, Benicolet, Benigánim, Benissoda, Benisuera, Bicorp, Bocairent, Bolbaite, Bufali, Castelló de Rugat, Carrícola, Chella, Enguera, Fontanars dels Alforins, Guardamar de la Safor, La Font de la Figuera, Guadasequies, La Llosa de Ranes, Llutxent, Mogente, Montaverner, Montesa, Montichelvo, L’Olleria, Ontinyent, Otos, El Palomar, Pinet, La Pobla del Duc, Quatretonda, Ráfol de Salem, Rugat, Salem, Sempere, Terrateig, Vallada e Xàtiva. |
La zona di produzione comprende anche le parcelle iscritte nel catasto viticolo che, gestite da soci di cooperative o da proprietari di cantine figuranti nei registri del Consejo Regulador, sono tradizionalmente destinate alla produzione di vini tutelati dalla denominazione di origine protetta «Valencia». Tali parcelle sono situate nelle seguenti località dei comuni di Almansa e Caudete, nella provincia di Albacete: Campillo, Estación, Casa Pino, Casa Pina, Mojón Blanco, Moleta, Molino Balsa, Prisioneros, Canto Blanco, La Venta, Derramador, Montalbana, Casa Alberto, Escribanos, Escorredores, Capitanes, Pandos, Venta del Puerto, Torre Chica, Torre Grande, Casa Blanca, El Pleito, Herrasti e Casa Hondo nel comune di Almansa, e le località di Vega de Bogarra, Derramador e El Angosto nel comune di Caudete.
Fanno parte della zona di produzione le parcelle dei soci della Cooperativa Vinícola La Viña Coop V, situate nel comune di Villena, che siano iscritte nello schedario viticolo e siano state tradizionalmente destinate alla produzione di vini protetti dalla denominazione di origine «Valencia».
7. Varietà principale/i di uve da vino
GARNACHA TINTORERA
MACABEO - VIURA
MERSEGUERA
MONASTRELL
MOSCATEL DE ALEJANDRÍA
VERDIL
8. Descrizione del legame/dei legami
I vini della DOP Valencia sono caratterizzati da un'elevata intensità aromatica, dovuta allo stress idrico della vite in primavera e in estate, quando le temperature sono elevate e l'evapotraspirazione è maggiore.
Questi vini si distinguono anche per la grande intensità cromatica dovuta all'escursione termica. I vini liquorosi tutelati dalla DOP «Valencia» si distinguono per la loro elevata intensità aromatica, dovuta a temperature medie miti durante tutto l'anno e allo stress idrico della vite in primavera e in estate.
Caratteristica dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico della DOP «Valencia» è essere fruttati, leggeri ed equilibrati. Queste caratteristiche sono il risultato del clima mediterraneo, con temperature miti durante tutto l'anno.
Infine, i vini frizzanti tutelati dalla DOP «Valencia» sono fruttati, leggeri ed equilibrati in conseguenza delle temperature medie, temperate.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro giuridico
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Legislazione nazionale |
Tipo di condizione supplementare
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Disposizioni supplementari in materia di etichettatura |
Descrizione della condizione
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Deve figurare in modo visibile la denominazione «VALENCIA». È possibile indicare la sottozona qualora le uve provengano interamente da essa. È inoltre possibile indicare i nomi di una delle varietà protette nei vini che siano stati ottenuti esclusivamente con almeno l'85 % di uve della varietà corrispondente, fatta eccezione per il vino liquoroso Moscatel de Valencia e Moscatel tradicional de Valencia, che deve essere ottenuto unicamente dalla varietà Moscatel de Alejandría. |
Sono possibili le seguenti diciture:
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«VINO PETIT VALENCIA» nei vini giovani con titolo alcolometrico effettivo > 4,5 % vol e totale > 9 % vol, prodotti naturalmente; |
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«MOSCATEL DE VALENCIA» o «VINO DE LICOR MOSCATEL DE VALENCIA» nei vini ottenuti per il 100 % dalla varietà Moscatel de Alejandría, prodotti conformemente all'allegato VII, parte II, punto 3, lettera c), quarto trattino, del regolamento (UE) n. 1308/2013, del 17 dicembre. Se nell'elaborazione si usa mosto con fecce e bucce è obbligatorio inserire la dicitura «Tradicional»; |
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«VINO DULCE» nei vini liquorosi prodotti conformemente all'allegato VII, parte II, punto 3, lettera c), quarto trattino, del regolamento (UE) n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013. |
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È possibile utilizzare la menzione tradizionale «Primero de cosecha» nei vini rossi, bianchi e rosati ottenuti con uve raccolte nei primi dieci giorni del periodo di vendemmia e imbottigliati entro i trenta giorni successivi; l'indicazione della vendemmia sull'etichetta è obbligatoria. |
Quadro giuridico:
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Legislazione nazionale |
Tipo di condizione supplementare
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Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata |
Descrizione della condizione
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Le cantine di vinificazione e invecchiamento devono essere situate nella zona di produzione, ma possono anche essere situate nei comuni della Comunitat Valenciana adiacenti a quelli della zona geografica. |
Link al disciplinare del prodotto
https://agroambient.gva.es/documents/163228750/0/DOPVLC-P2022.pdf/